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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2022
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1352 dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), nato il [...], a [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Scioscia, in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Molfetta (Via Salvucci 6/C) ed all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTI
E con socio unico e sede in Conegliano (TV), in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e per essa con sede in Roma, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza della Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e Davide Camicia,
[...]
pagina 1 di 11 giusta procure speciali in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Davide
Camicia (Via Garruba n. 57) APPELLATA
con sede legale in Conegliano, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4
tempore APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 14.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 959/2022 depositata il 10.03.2022 il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto n. 4088/2018 Cron. n. 12861, emesso in data 29.10.2018 dal Giudice del
Tribunale di Bari, dott.ssa Anna Rossiello, con in quale, ad istanza di si Controparte_2 ingiungeva agli opponenti di pagare in favore di la somma di € 24.228,40 oltre agli Controparte_4
interessi ed alle spese del procedimento, richiesta a titolo di saldo debitore riportato dal piano finanziario prodotto con il ricorso monitorio.
Avverso tale decisione hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 4.10.2022, chiedendo - per i motivi di Parte_3 Parte_2 seguito indicati ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
”1) dichiari la nullità della sentenza impugnata n. 959/2022 del Tribunale di Bari, pubblicata il
10/03/2022 resa all'esito del giudizio n. R.G. 109/2019, inibendo qualsivoglia rilascio della stessa in forma esecutiva;
2) disponga secondo legge i provvedimenti che riterrà più opportuni ai sensi dell'art. 354 c.p.c. affinché sia data giustizia secondo legge ai suesposti motivi di opposizione al decreto monitorio contestato accogliendo le conclusioni che seguono;
3) accolga integralmente i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 4088/2018 Cron.
n. 12861, emesso in data 29/10/2018 nel procedimento a sommaria cognizione n. 10104/2018 R.G., depositato il 31/10/2018, e lo revochi interamente per mancanza degli elementi essenziali ex art.
1325 c.c., per la nullità del rapporto dedotto, ossia per la mancata conclusione della pratica azionata n. 044183075, per la mancata autorizzazione scritta del prestito da parte del finanziatore, assenza di consenso e di forma scritta ad substantiam (elementi essenziali del tipo contrattuale),
pagina 2 di 11 mancata consegna per carenza di consenso del finanziatore, seguita, dall'effettiva inesistenza dell'oggetto: ovvero la mancata erogazione del prestito personale non autorizzato;
4) dichiari la nullità sempre per assenza di causa di ogni altro rapporto accessorio e/o collegato alla pratica nulla AD n. 044183075
5) dichiari l'inesistenza dell'an della pretesa, prima che del quantum, sancendo che sulla base del rapporto azionato nullo nulla è dovuto dai sig.ri e , ma poiché Parte_1 Parte_2
per il difetto dei requisiti essenziali ex art. 1325 c.c., la pratica non concludeva in contratto per effetto di espressa previsione contrattuale contenuta nell'art. 1 delle stesse Condizioni Generali stabilite dal soggetto finanziatore e pertanto ex art. 125-bis c. 5 sempre per espressa Pt_4
previsione contrattuale (art. 1 CGC) "nessuna somma può essere richiesta o addebitata se non sulla base di espresse previsioni contrattuali" gli opponenti hanno diritto, in forza dei principi che regolano l'indebito oggettivo ex art. 2033c.c., alla restituzione degli illegittimi addebiti RID;
6) condanni, per effetto dell'art. 125 septies T.U.B. e dell'art. 2033 c.c., le opposte Controparte_4
(P.I. e C.F. e (P.I. E cod. fisc. , in persona dei P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, entrambi con sede legale in Conegliano (TV), via
Vittorio Alfieri, 1, e per esse in persona del rappresentante legale pro-tempore, con Controparte_2
sede in Roma, via Gino Nais, 16, (P. Iva e C.F. ), che ha agito per l'emissione P.IVA_3
dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4088/2018 in favore di quale mandataria con Controparte_4
rappresentanza di (P. IVA e C.F. anch'essa con sede Controparte_5 P.IVA_4
legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, 1, a sua volta mandataria con rappresentanza di
e pertanto, queste ultime a restituire in favore di Controparte_4 Controparte_1 Pt_1
e la somma capitale di euro 10.303,81 oltre rivalutazione e interessi
[...] Parte_2
come per legge;
7) condanni le opposte ex art. 96 c.p.c. poiché pur accorgendosi di aver azionato un contratto mai concluso e nullo, non soltanto non conciliavano in sede di mediazione n. 564/2019 R.G. Innanzi all'Organismo di Mediazione e Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Bari, ma resistevano in giudizio con mala fede e colpa grave operando strategie inutilmente dilatorie;
8) si condanni le opposte società convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che il Tribunale vorrà statuire e liquidare secondo giustizia, considerando
l'aggressione finanziaria perpetrata anche per il tramite delle segnalazioni alla centrale dei rischi, ai danni della famiglia - monoreddito - dei coniugi e , con tre figli di cui uno Pt_1 Pt_2
affetto da patologia rarissima e invalidante;
pagina 3 di 11 9) condanni le opposte società convenute al pagamento delle spese (€ 201,80 oltre a quelle per la presente fase) e del compenso professionale spettante per la presente controversia oltre al rimborso spese generali, C.P.A. ed accessori come per legge secondo D.M. 55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Ricostituitosi il contraddittorio, e per essa ha resistito Controparte_1 Controparte_2 all'impugnazione chiedendone il rigetto siccome infondata, con vittoria di spese e competenze processuali.
sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio sicchè va dichiarata Controparte_4
contumace.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata, perché emessa prima dello scadere del termine concesso ex art. 190 c.p.c. per la memoria di replica, in violazione del principio del contraddittorio, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite
Civili della Cassazione con sentenza 25 novembre 2021, n. 36596.
La doglianza è fondata.
E' pacifico che i termini concessi ex art. 190 c.p.c. dal Giudice di primo grado il 20.12.2021 scadevano rispettivamente il 18.02.2022 (conclusionale) ed il 10.03.2022 (replica). Risulta per tabulas che la sentenza è stata depositata alle h. 11,08 del 10 marzo 2022 e la cancelleria ha notificato l'avvenuto deposito della sentenza ai procuratori delle parti alle h. 13,51 del 10 marzo
2022, e dunque prima dello scadere del termine concesso ex art. 190 c.p.c. per la memoria di replica
(h. 24,00 del 10 marzo 2022).
Circa le conseguenze della violazione de qua deve prendersi atto del contrasto tra due orientamenti della giurisprudenza di legittimità, composto dalle Sezioni Unite nel 2021.
Secondo un primo prevalente orientamento (tra le tante altre, si vedano Cass. civ. n. 26883/19;
Cass. civ. n. 246367/16, Cass. civ. n. 20180/15), la sentenza è nulla se il giudice ha deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ovvero senza attendere la loro scadenza.
In questo caso, secondo tale orientamento, verrebbe impedito ai difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa. In particolare, si violerebbe il principio del contraddittorio, il quale andrebbe riferito non solo all'atto introduttivo del giudizio, ma a tutto lo svolgimento del processo, nel rispetto degli artt. 24 co. 2 e art. 111 co. 2 Cost.
Secondo il contrapposto minoritario orientamento (cfr. Cass. civ. n. 24969/18, Cass. civ. n.
7413/21), la sentenza è nulla per mancato rispetto dei termini dell'art. 190 c.p.c. solo nel caso in cui la parte alleghi, e provi, uno specifico pregiudizio conseguente, il cui fondamento è da individuare pagina 4 di 11 in una concreta lesione delle possibilità di ottenere, nel merito, una decisione diversa da quella infine adottata dall'organo deliberante.
In altre parole, secondo questa tesi, la pronuncia della sentenza intervenuta prima della scadenza dei termini assegnati alle parti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, così come la mancata assegnazione di suddetti termini, non costituisce di per sé, causa di nullità, essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che si sia determinata in concreto una lesione del diritto di difesa della parte.
Con la sentenza 25 novembre 2021, n. 36596 le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto fine al dibattito che si era sviluppato sul punto, condividendo l'indirizzo tradizionale e maggioritario e sancendo il seguente principio: “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclu- sionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena affettività durante tutto lo svolgimento del processo”.
Nella motivazione le Sezioni Unite sottolineano come viene in rilievo la lesione di un diritto processuale essenziale, come il diritto al contraddittorio ed alla difesa, sicchè ai fini della nullità della sentenza per lesione di un tale diritto (appunto, al contraddittorio o alla difesa), la parte nel cui interesse il termine a difesa è stabilito non deve allegare, né, tanto meno, provare alcunché, come, invece, vorrebbe l'orientamento minoritario sopra citato.
Al dictat delle Sezioni Unite si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità1, sicchè il principio deve ritenersi ormai consolidato. In ossequio al principio innanzi richiamato, la sentenza impugnata nella fattispecie deve essere dichiarata nulla per impedimento frapposto alla possibilità del difensore delle parti opponenti (oggi appellanti) di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio.
Tuttavia questa Corte, una volta dichiarata la nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (attesa la tassatività delle ipotesi ivi previste), ma è tenuta a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2020, n.
4125).
In altri termini, se la nullità è stata commessa dal giudice di primo grado e viene rilevata dal giudice d'appello, non è possibile, a seguito della riforma della sentenza di primo grado, la rimessione della causa al giudice di primo grado, ma è il giudice d'appello che deve provvedere alla rinnovazione della decisione, in ossequio all'art. 162 c.p.c., comma 1, c.p.c. e conforme al normale effetto devolutivo del giudizio di appello, nonchè al principio generale che l'esistenza di una nullità, se essa è rimediabile, non impedisce, una volta ch'essa sia rimediata, che a seguito della rinnova- zione della relativa attività, possa avere luogo la decisione nel merito.
La nuova decisione, peraltro, deve essere resa sulla base della situazione processuale maturata nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Bari e di quanto dedotto in relazione ad essa nell'atto di appello (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2011, n. 5590).
Orbene, la pretesa creditoria monitoriamente azionata in prime cure con ricorso del 25.06.2018 trae origine da un contratto di finanziamento “personale” (contrassegnato con il n. 044183085) di €
23.198,33, da rimborsare in 120 rate mensili, oltre interessi, sottoscritto in data 8.06.2011 dagli opponenti (odierni appellanti) (quest'ultima quale garante) con Parte_3 Pt_2 CP_6
la quale - a fronte dell'omesso pagamento delle rate del piano di ammortamento accordato -
[...]
con lettere del 9.12.2014 ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e sollecitato il pagamento di quanto dovuto.
tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione”; Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2024, n. 29510, secondo cui “È nulla la sentenza emessa dopo la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma prima che una di queste ultime, depositata telematicamente, sia effettivamente "visibile" da parte del giudice, concretizzando un vulnus al diritto di difesa della parte, il quale postula l'effettivo ingresso degli scritti conclusionali nella sfera di conoscibilità del giudice investito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza depositata alle ore 9.54 del 16 giugno 2020, posto che il deposito telematico della memoria di replica della parte appellata, effettuato il 15 giugno 2020 - ultimo giorno utile - era stato accettato dal cancelliere - e, quindi, l'atto posto in leggibilità del giudice - solo alle ore 13.34 del medesimo 16 giugno)”.
pagina 6 di 11 La pretesa è stata azionata da cessionaria in blocco dei crediti della Controparte_4 CP_6
(tra cui quello vantato nei confronti degli ingiunti) con atto del 20.12.2016, come da
[...]
dichiarazione rilasciata da . Il tutto alla stregua della documentazione allegata al ricorso CP_2
monitorio.
Con atto depositato il 7.05.2020 è intervenuta la cessionaria della posizione Controparte_1
debitoria sottesa al giudizio de quo, già in titolarità della Controparte_4
Ciò premesso, i motivi di opposizione da esaminare (riproposti con i motivi di appello che appaiono sovrapponibili) sono i seguenti:
1) Insussistenza del requisito di esigibilità: inidoneità della notizia di cessione in Gazzetta Ufficiale
a sostituire - in ambito giudiziale - i sottostanti contratti di cessione e lo specifico rapporto azionato col procedimento di sommaria cognizione.
2) Insussistenza del requisito di certezza: difetto di legittimazione e di titolarità attiva di CP_4
nei confronti degli ingiunti e
[...] Pt_1 Pt_2
3) Disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c. del contratto.
4) Mancata conclusione del contratto: invalidità, inefficacia, nullità
5) Insussistenza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità della pretesa ingiunta.
I primi due motivi che investono la legittimazione attiva / titolarità del credito e la rituale comunicazione della cessione sono destituiti di ogni fondamento.
Risulta per tabulas che la cessione, oltre ad essere stata pubblicata nelle GG.UU. allegate in atti2, è stata comunque comunicata all'obbligato ex art. 1264 c.c. con le raccomandate prodotte in fase monitoria ed ivi analiticamente specificate ed allegate3. E' noto che - per costante giurisprudenza di legittimità e di merito - la notificazione al debitore ceduto non deve necessariamente essere eseguita nei modi di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., ma in qualsiasi forma idonea allo scopo (cfr. Cass. civ., 22280/2010; Cass. civ., 7919/2004; Cass. civ.,
13954/2006)4. Ed invero la cessione del credito, nei rapporti tra cedente e cessionario, è già perfetta con la stipulazione dell'atto di cessione e, quindi, non deve coinvolgere il debitore, nei confronti del quale deve soltanto essere resa certa la data della sua efficacia al fine di una sua eventuale liberazione in caso di pagamento al cedente.
Ciò premesso, nel caso di specie tale adempimento è stato puntualmente espletato dalla società opposta, oltre che attraverso la lettera di comunicazione della cessione sopra richiamata e la successiva lettera di messa in mora, anche e soprattutto con la notifica dello stesso decreto ingiuntivo, tenuto conto che “quanto previsto dall'art. 1264 cc, costituendo atto a forma libera, purché idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio, può essere effettuato anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cpc (così Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2014, n. 1770).
Anche la doglianza relativa alla presunta mancanza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigi- bilità delle somme richieste per l'emissione del decreto ingiuntivo (motivo sub 5) appare del tutto infondata, alla luce della copiosa documentazione prodotta fin dal ricorso monitorio (contratto di finanziamento, con relative condizioni generali di contratto;
lettere del 9.12.2014, con le quali ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine accordato e sollecitato il CP_6
pagamento di quanto dovuto;
estratto conto integrale " ", da cui si evince che, alla data CP_6
di efficacia della cessione del credito in favore di la somma dovuta e Controparte_4 Pt_1 dalla quale sua garante, era pari ad € 24.228 40; atto di cessione in blocco e relative Pt_2
lettere di notificazione della cessione ex art. 1264 c.c.; avviso di pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale).
E' sintomatico, peraltro che non vi è prova di contestazioni mosse dagli opponenti - durante tutto il periodo nel quale il rapporto è intercorso - alla né successivamente alla Controparte_6
cessionaria per converso risulta che ha provveduto al Controparte_4 Parte_1
pagamento di alcune delle rate stabilite dal contratto dallo stesso sottoscritto, tenendo così un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di contestare il rapporto di finanziamento. 4 Tale comunicazione può avvenire ad opera tanto del cedente quanto del cessionario, ed in ogni caso è svincolata da ogni formalità, essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a porre il debitore in grado di conoscere la mutata titolarità del rapporto obbligatorio, dovendosi altresì escludere che sia necessaria la trasmissione dell'originale o di una copia autentica della convenzione traslativa, ritenendo sufficiente la comunicazione degli elementi costitutivi ed identificativi di essa (cfr. App. Milano, 3 novembre 2004). pagina 8 di 11 Né parte opponente ha mosso alcun rilievo sulla consistenza del saldo debitore riportato dal piano finanziario prodotto in giudizio, per cui è stato richiesto il decreto ingiuntivo.
Destituiti di fondamento sono pure i motivi di opposizione espressi sub 3 e 4 (disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c. del contratto - mancata conclusione del contratto).
Circa la conclusione e validità del contratto su cui fonda la richiesta monitoria rileva la Corte che il contratto stesso, tra l'altro:
- specifica la natura del credito (revolving o a consumo);
- indica i tassi % del TAN e del TAEG;
- indica gli importi delle rate da rimborsare (nel caso di credito a consumo) ed il numero di rate da rimborsare;
- indica gli importi mensili massimi autorizzati ed i rimborsi minimi mensili (nel caso di credito revolving);
- specifica il costo dell'e/c, le voci di spesa a carico del cliente, le penali e le more dovute nel caso in cui il contraente venga dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
- contiene tutte le informazioni necessarie qualora il contraente voglia esercitare il diritto di recesso;
- specifica tutte le condizioni di utilizzo del credito finanziato;
- indica la modalità di rimborso del capitale finanziato qualora il contraente voglia estinguere anticipatamente il prestito.
Risulta, d'altro canto, per tabulas che, nel caso di specie, il pagamento di alcune rate del finanziamento è avvenuto con addebito diretto sul conto corrente intestato al debitore (v. i movi- menti registrati sul c/c del )5. Pt_1
E' evidente, allora, che il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione determina l'inammissibilità del disconoscimento stes- so, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto6, escludendo così la stessa necessità di procedere alla sua verificazione7 e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria, come già rimarcato dal Tribunale di Bari nella sentenza oggi dichiarata nulla in conformità a costante indirizzo giurisprudenziale8.
Le esposte considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
4088/2018 Cron. n. 12861, emesso in data 29.10.2018 dal Giudice del Tribunale di Bari.
La fondatezza del primo motivo di appello (con la declaratoria di nullità della sentenza impugnata) non esclude che le spese debbano essere regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Pertanto le spese del primo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellanti, tra loro in solido, nei confronti della opposta e dell'intervenuta Controparte_4
(rappresentati dagli stessi procuratori con identiche difese). Controparte_1
Gli appellanti vanno pure condannati a rimborsare a le spese del presente Controparte_1 grado d'appello, liquidate come in dispositivo,
Nei confronti di non va adottata alcuna statuizione sulle spese di questo grado Controparte_4
d'appello, attesa la contumacia di detta società.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione in data 4.10.2022, da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 959/2022 depositata il 10.03.2022 dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, tra gli appellanti e a socio unico, nonché Controparte_4 [...]
l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così CP_1
provvede:
1°) dichiara la contumacia della a socio unico;
Controparte_4
2°) dichiara la nullità della sentenza di primo grado, unitamente all'intero giudizio ed a tutti gli atti in esso compiuti;
3°) rigetta nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4088/2018 Cron. n. 12861, emesso in data 29.10.2018 dal Giudice del Tribunale di Bari in favore di Controparte_4
4°) condanna gli appellanti, tra loro in solido, a rimborsare all'opposta ed Controparte_4 all'intervenuta le spese e competenze legali del primo grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi € 4.835,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cap come per legge;
8 Cfr., ex plurimis, Trib. Bari, sez. IV, 4 luglio 2023, n. 2691, secondo cui “L'esecuzione seppur parziale di un contratto comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore. In particolare, il pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento rappresenta una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale, che produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione”. pagina 10 di 11 5°) condanna gli appellanti, tra loro in solido, a rimborsare a le spese e com- Controparte_1
petenze legali del presente grado di appello, liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cap come per legge;
6°) nulla per le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e la contumace CP_4
a socio unico.
[...]
Così decisa il 28 maggio 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., sez. III, 24 dicembre 2024, n. 34421, secondo cui “La deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza (ai sensi dell'art. 221 comma 4, del d.l.
n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile) comporta la nullità della stessa anche se il giudizio di appello si conclude con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., atteso che il principio del contraddittorio presidia esigenze in relazione alle quali non assumono rilievo né la forma, né i particolari effetti del provvedimento conclusivo del procedimento”; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32538, secondo cui “Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, pagina 5 di 11 2 Ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993, ha provveduto a dare notizia della suddetta cessione mediante Controparte_4 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 27.12.2016 (allegata al ricorso monitorio sub
Doc. 9). Successivamente è stata data notizia della cessione in blocco dei crediti di alla Controparte_4 CP_1 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 30.11.2019 (allegata alla comparsa di intervento della
[...] cessionaria ex art. 111 c.p.c.). Controparte_1
La circostanza che gli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e prodotti in giudizio, rechino una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sè a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze: nella fattispecie, tenuto conto altresì della contestazione generica dell'opponente, gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale consentono di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in relazione al quale la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo non appare suscettibile di convincente contestazione. 3 La cessione è stata notificata, ex art. 1264 c.c., da a con lettera del 30.01.2017 (allegata CP_6 Parte_1 al ricorso monitorio sub Doc. 7) e da a con lettera del 12.09.2017 (allegata al ricorso moni- CP_2 Parte_2 torio sub Doc. 8).
Con lettere raccomandate a.r. del 07.02.2018 (entrambe allegate al ricorso monitorio sub Doc. 10), rimaste prive di alcun riscontro, ha ribadito l'intervenuta cessione del credito e, nel contempo, ha costituito formalmente in mora CP_2
e per il pagamento di quanto da essi dovuto in favore di Parte_1 Parte_2 CP_4 pagina 7 di 11 5 Peraltro a pagina 10 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli attori dichiarano di aver versato, a mezzo RID bancari, l'importo di € 10.303,81 (pari esattamente a n.ro 34 rate del piano di rientro previsto nel contratto posto a base del monitorio). 6 L'incompatibilità deriva dal fatto che gli attori opponenti hanno pagato, per quasi 3 anni, le rate di rimborso di un finanziamento il cui capitale non sarebbe stato loro mai erogato. 7 Verificazione peraltro richiesta dalla società opposta, alla quale però il G.I. non ha ritenuto di dover dar corso. pagina 9 di 11
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1352 dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), nato il [...], a [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Scioscia, in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Molfetta (Via Salvucci 6/C) ed all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTI
E con socio unico e sede in Conegliano (TV), in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e per essa con sede in Roma, in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza della Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e Davide Camicia,
[...]
pagina 1 di 11 giusta procure speciali in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Davide
Camicia (Via Garruba n. 57) APPELLATA
con sede legale in Conegliano, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4
tempore APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 14.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 959/2022 depositata il 10.03.2022 il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto n. 4088/2018 Cron. n. 12861, emesso in data 29.10.2018 dal Giudice del
Tribunale di Bari, dott.ssa Anna Rossiello, con in quale, ad istanza di si Controparte_2 ingiungeva agli opponenti di pagare in favore di la somma di € 24.228,40 oltre agli Controparte_4
interessi ed alle spese del procedimento, richiesta a titolo di saldo debitore riportato dal piano finanziario prodotto con il ricorso monitorio.
Avverso tale decisione hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 4.10.2022, chiedendo - per i motivi di Parte_3 Parte_2 seguito indicati ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
”1) dichiari la nullità della sentenza impugnata n. 959/2022 del Tribunale di Bari, pubblicata il
10/03/2022 resa all'esito del giudizio n. R.G. 109/2019, inibendo qualsivoglia rilascio della stessa in forma esecutiva;
2) disponga secondo legge i provvedimenti che riterrà più opportuni ai sensi dell'art. 354 c.p.c. affinché sia data giustizia secondo legge ai suesposti motivi di opposizione al decreto monitorio contestato accogliendo le conclusioni che seguono;
3) accolga integralmente i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 4088/2018 Cron.
n. 12861, emesso in data 29/10/2018 nel procedimento a sommaria cognizione n. 10104/2018 R.G., depositato il 31/10/2018, e lo revochi interamente per mancanza degli elementi essenziali ex art.
1325 c.c., per la nullità del rapporto dedotto, ossia per la mancata conclusione della pratica azionata n. 044183075, per la mancata autorizzazione scritta del prestito da parte del finanziatore, assenza di consenso e di forma scritta ad substantiam (elementi essenziali del tipo contrattuale),
pagina 2 di 11 mancata consegna per carenza di consenso del finanziatore, seguita, dall'effettiva inesistenza dell'oggetto: ovvero la mancata erogazione del prestito personale non autorizzato;
4) dichiari la nullità sempre per assenza di causa di ogni altro rapporto accessorio e/o collegato alla pratica nulla AD n. 044183075
5) dichiari l'inesistenza dell'an della pretesa, prima che del quantum, sancendo che sulla base del rapporto azionato nullo nulla è dovuto dai sig.ri e , ma poiché Parte_1 Parte_2
per il difetto dei requisiti essenziali ex art. 1325 c.c., la pratica non concludeva in contratto per effetto di espressa previsione contrattuale contenuta nell'art. 1 delle stesse Condizioni Generali stabilite dal soggetto finanziatore e pertanto ex art. 125-bis c. 5 sempre per espressa Pt_4
previsione contrattuale (art. 1 CGC) "nessuna somma può essere richiesta o addebitata se non sulla base di espresse previsioni contrattuali" gli opponenti hanno diritto, in forza dei principi che regolano l'indebito oggettivo ex art. 2033c.c., alla restituzione degli illegittimi addebiti RID;
6) condanni, per effetto dell'art. 125 septies T.U.B. e dell'art. 2033 c.c., le opposte Controparte_4
(P.I. e C.F. e (P.I. E cod. fisc. , in persona dei P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, entrambi con sede legale in Conegliano (TV), via
Vittorio Alfieri, 1, e per esse in persona del rappresentante legale pro-tempore, con Controparte_2
sede in Roma, via Gino Nais, 16, (P. Iva e C.F. ), che ha agito per l'emissione P.IVA_3
dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4088/2018 in favore di quale mandataria con Controparte_4
rappresentanza di (P. IVA e C.F. anch'essa con sede Controparte_5 P.IVA_4
legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, 1, a sua volta mandataria con rappresentanza di
e pertanto, queste ultime a restituire in favore di Controparte_4 Controparte_1 Pt_1
e la somma capitale di euro 10.303,81 oltre rivalutazione e interessi
[...] Parte_2
come per legge;
7) condanni le opposte ex art. 96 c.p.c. poiché pur accorgendosi di aver azionato un contratto mai concluso e nullo, non soltanto non conciliavano in sede di mediazione n. 564/2019 R.G. Innanzi all'Organismo di Mediazione e Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Bari, ma resistevano in giudizio con mala fede e colpa grave operando strategie inutilmente dilatorie;
8) si condanni le opposte società convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che il Tribunale vorrà statuire e liquidare secondo giustizia, considerando
l'aggressione finanziaria perpetrata anche per il tramite delle segnalazioni alla centrale dei rischi, ai danni della famiglia - monoreddito - dei coniugi e , con tre figli di cui uno Pt_1 Pt_2
affetto da patologia rarissima e invalidante;
pagina 3 di 11 9) condanni le opposte società convenute al pagamento delle spese (€ 201,80 oltre a quelle per la presente fase) e del compenso professionale spettante per la presente controversia oltre al rimborso spese generali, C.P.A. ed accessori come per legge secondo D.M. 55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Ricostituitosi il contraddittorio, e per essa ha resistito Controparte_1 Controparte_2 all'impugnazione chiedendone il rigetto siccome infondata, con vittoria di spese e competenze processuali.
sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio sicchè va dichiarata Controparte_4
contumace.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata, perché emessa prima dello scadere del termine concesso ex art. 190 c.p.c. per la memoria di replica, in violazione del principio del contraddittorio, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite
Civili della Cassazione con sentenza 25 novembre 2021, n. 36596.
La doglianza è fondata.
E' pacifico che i termini concessi ex art. 190 c.p.c. dal Giudice di primo grado il 20.12.2021 scadevano rispettivamente il 18.02.2022 (conclusionale) ed il 10.03.2022 (replica). Risulta per tabulas che la sentenza è stata depositata alle h. 11,08 del 10 marzo 2022 e la cancelleria ha notificato l'avvenuto deposito della sentenza ai procuratori delle parti alle h. 13,51 del 10 marzo
2022, e dunque prima dello scadere del termine concesso ex art. 190 c.p.c. per la memoria di replica
(h. 24,00 del 10 marzo 2022).
Circa le conseguenze della violazione de qua deve prendersi atto del contrasto tra due orientamenti della giurisprudenza di legittimità, composto dalle Sezioni Unite nel 2021.
Secondo un primo prevalente orientamento (tra le tante altre, si vedano Cass. civ. n. 26883/19;
Cass. civ. n. 246367/16, Cass. civ. n. 20180/15), la sentenza è nulla se il giudice ha deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ovvero senza attendere la loro scadenza.
In questo caso, secondo tale orientamento, verrebbe impedito ai difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa. In particolare, si violerebbe il principio del contraddittorio, il quale andrebbe riferito non solo all'atto introduttivo del giudizio, ma a tutto lo svolgimento del processo, nel rispetto degli artt. 24 co. 2 e art. 111 co. 2 Cost.
Secondo il contrapposto minoritario orientamento (cfr. Cass. civ. n. 24969/18, Cass. civ. n.
7413/21), la sentenza è nulla per mancato rispetto dei termini dell'art. 190 c.p.c. solo nel caso in cui la parte alleghi, e provi, uno specifico pregiudizio conseguente, il cui fondamento è da individuare pagina 4 di 11 in una concreta lesione delle possibilità di ottenere, nel merito, una decisione diversa da quella infine adottata dall'organo deliberante.
In altre parole, secondo questa tesi, la pronuncia della sentenza intervenuta prima della scadenza dei termini assegnati alle parti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, così come la mancata assegnazione di suddetti termini, non costituisce di per sé, causa di nullità, essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che si sia determinata in concreto una lesione del diritto di difesa della parte.
Con la sentenza 25 novembre 2021, n. 36596 le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto fine al dibattito che si era sviluppato sul punto, condividendo l'indirizzo tradizionale e maggioritario e sancendo il seguente principio: “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclu- sionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena affettività durante tutto lo svolgimento del processo”.
Nella motivazione le Sezioni Unite sottolineano come viene in rilievo la lesione di un diritto processuale essenziale, come il diritto al contraddittorio ed alla difesa, sicchè ai fini della nullità della sentenza per lesione di un tale diritto (appunto, al contraddittorio o alla difesa), la parte nel cui interesse il termine a difesa è stabilito non deve allegare, né, tanto meno, provare alcunché, come, invece, vorrebbe l'orientamento minoritario sopra citato.
Al dictat delle Sezioni Unite si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità1, sicchè il principio deve ritenersi ormai consolidato. In ossequio al principio innanzi richiamato, la sentenza impugnata nella fattispecie deve essere dichiarata nulla per impedimento frapposto alla possibilità del difensore delle parti opponenti (oggi appellanti) di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio.
Tuttavia questa Corte, una volta dichiarata la nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (attesa la tassatività delle ipotesi ivi previste), ma è tenuta a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2020, n.
4125).
In altri termini, se la nullità è stata commessa dal giudice di primo grado e viene rilevata dal giudice d'appello, non è possibile, a seguito della riforma della sentenza di primo grado, la rimessione della causa al giudice di primo grado, ma è il giudice d'appello che deve provvedere alla rinnovazione della decisione, in ossequio all'art. 162 c.p.c., comma 1, c.p.c. e conforme al normale effetto devolutivo del giudizio di appello, nonchè al principio generale che l'esistenza di una nullità, se essa è rimediabile, non impedisce, una volta ch'essa sia rimediata, che a seguito della rinnova- zione della relativa attività, possa avere luogo la decisione nel merito.
La nuova decisione, peraltro, deve essere resa sulla base della situazione processuale maturata nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Bari e di quanto dedotto in relazione ad essa nell'atto di appello (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2011, n. 5590).
Orbene, la pretesa creditoria monitoriamente azionata in prime cure con ricorso del 25.06.2018 trae origine da un contratto di finanziamento “personale” (contrassegnato con il n. 044183085) di €
23.198,33, da rimborsare in 120 rate mensili, oltre interessi, sottoscritto in data 8.06.2011 dagli opponenti (odierni appellanti) (quest'ultima quale garante) con Parte_3 Pt_2 CP_6
la quale - a fronte dell'omesso pagamento delle rate del piano di ammortamento accordato -
[...]
con lettere del 9.12.2014 ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e sollecitato il pagamento di quanto dovuto.
tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione”; Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2024, n. 29510, secondo cui “È nulla la sentenza emessa dopo la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma prima che una di queste ultime, depositata telematicamente, sia effettivamente "visibile" da parte del giudice, concretizzando un vulnus al diritto di difesa della parte, il quale postula l'effettivo ingresso degli scritti conclusionali nella sfera di conoscibilità del giudice investito della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza depositata alle ore 9.54 del 16 giugno 2020, posto che il deposito telematico della memoria di replica della parte appellata, effettuato il 15 giugno 2020 - ultimo giorno utile - era stato accettato dal cancelliere - e, quindi, l'atto posto in leggibilità del giudice - solo alle ore 13.34 del medesimo 16 giugno)”.
pagina 6 di 11 La pretesa è stata azionata da cessionaria in blocco dei crediti della Controparte_4 CP_6
(tra cui quello vantato nei confronti degli ingiunti) con atto del 20.12.2016, come da
[...]
dichiarazione rilasciata da . Il tutto alla stregua della documentazione allegata al ricorso CP_2
monitorio.
Con atto depositato il 7.05.2020 è intervenuta la cessionaria della posizione Controparte_1
debitoria sottesa al giudizio de quo, già in titolarità della Controparte_4
Ciò premesso, i motivi di opposizione da esaminare (riproposti con i motivi di appello che appaiono sovrapponibili) sono i seguenti:
1) Insussistenza del requisito di esigibilità: inidoneità della notizia di cessione in Gazzetta Ufficiale
a sostituire - in ambito giudiziale - i sottostanti contratti di cessione e lo specifico rapporto azionato col procedimento di sommaria cognizione.
2) Insussistenza del requisito di certezza: difetto di legittimazione e di titolarità attiva di CP_4
nei confronti degli ingiunti e
[...] Pt_1 Pt_2
3) Disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c. del contratto.
4) Mancata conclusione del contratto: invalidità, inefficacia, nullità
5) Insussistenza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità della pretesa ingiunta.
I primi due motivi che investono la legittimazione attiva / titolarità del credito e la rituale comunicazione della cessione sono destituiti di ogni fondamento.
Risulta per tabulas che la cessione, oltre ad essere stata pubblicata nelle GG.UU. allegate in atti2, è stata comunque comunicata all'obbligato ex art. 1264 c.c. con le raccomandate prodotte in fase monitoria ed ivi analiticamente specificate ed allegate3. E' noto che - per costante giurisprudenza di legittimità e di merito - la notificazione al debitore ceduto non deve necessariamente essere eseguita nei modi di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., ma in qualsiasi forma idonea allo scopo (cfr. Cass. civ., 22280/2010; Cass. civ., 7919/2004; Cass. civ.,
13954/2006)4. Ed invero la cessione del credito, nei rapporti tra cedente e cessionario, è già perfetta con la stipulazione dell'atto di cessione e, quindi, non deve coinvolgere il debitore, nei confronti del quale deve soltanto essere resa certa la data della sua efficacia al fine di una sua eventuale liberazione in caso di pagamento al cedente.
Ciò premesso, nel caso di specie tale adempimento è stato puntualmente espletato dalla società opposta, oltre che attraverso la lettera di comunicazione della cessione sopra richiamata e la successiva lettera di messa in mora, anche e soprattutto con la notifica dello stesso decreto ingiuntivo, tenuto conto che “quanto previsto dall'art. 1264 cc, costituendo atto a forma libera, purché idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio, può essere effettuato anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cpc (così Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2014, n. 1770).
Anche la doglianza relativa alla presunta mancanza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigi- bilità delle somme richieste per l'emissione del decreto ingiuntivo (motivo sub 5) appare del tutto infondata, alla luce della copiosa documentazione prodotta fin dal ricorso monitorio (contratto di finanziamento, con relative condizioni generali di contratto;
lettere del 9.12.2014, con le quali ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine accordato e sollecitato il CP_6
pagamento di quanto dovuto;
estratto conto integrale " ", da cui si evince che, alla data CP_6
di efficacia della cessione del credito in favore di la somma dovuta e Controparte_4 Pt_1 dalla quale sua garante, era pari ad € 24.228 40; atto di cessione in blocco e relative Pt_2
lettere di notificazione della cessione ex art. 1264 c.c.; avviso di pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale).
E' sintomatico, peraltro che non vi è prova di contestazioni mosse dagli opponenti - durante tutto il periodo nel quale il rapporto è intercorso - alla né successivamente alla Controparte_6
cessionaria per converso risulta che ha provveduto al Controparte_4 Parte_1
pagamento di alcune delle rate stabilite dal contratto dallo stesso sottoscritto, tenendo così un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di contestare il rapporto di finanziamento. 4 Tale comunicazione può avvenire ad opera tanto del cedente quanto del cessionario, ed in ogni caso è svincolata da ogni formalità, essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a porre il debitore in grado di conoscere la mutata titolarità del rapporto obbligatorio, dovendosi altresì escludere che sia necessaria la trasmissione dell'originale o di una copia autentica della convenzione traslativa, ritenendo sufficiente la comunicazione degli elementi costitutivi ed identificativi di essa (cfr. App. Milano, 3 novembre 2004). pagina 8 di 11 Né parte opponente ha mosso alcun rilievo sulla consistenza del saldo debitore riportato dal piano finanziario prodotto in giudizio, per cui è stato richiesto il decreto ingiuntivo.
Destituiti di fondamento sono pure i motivi di opposizione espressi sub 3 e 4 (disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c. del contratto - mancata conclusione del contratto).
Circa la conclusione e validità del contratto su cui fonda la richiesta monitoria rileva la Corte che il contratto stesso, tra l'altro:
- specifica la natura del credito (revolving o a consumo);
- indica i tassi % del TAN e del TAEG;
- indica gli importi delle rate da rimborsare (nel caso di credito a consumo) ed il numero di rate da rimborsare;
- indica gli importi mensili massimi autorizzati ed i rimborsi minimi mensili (nel caso di credito revolving);
- specifica il costo dell'e/c, le voci di spesa a carico del cliente, le penali e le more dovute nel caso in cui il contraente venga dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
- contiene tutte le informazioni necessarie qualora il contraente voglia esercitare il diritto di recesso;
- specifica tutte le condizioni di utilizzo del credito finanziato;
- indica la modalità di rimborso del capitale finanziato qualora il contraente voglia estinguere anticipatamente il prestito.
Risulta, d'altro canto, per tabulas che, nel caso di specie, il pagamento di alcune rate del finanziamento è avvenuto con addebito diretto sul conto corrente intestato al debitore (v. i movi- menti registrati sul c/c del )5. Pt_1
E' evidente, allora, che il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione determina l'inammissibilità del disconoscimento stes- so, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto6, escludendo così la stessa necessità di procedere alla sua verificazione7 e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria, come già rimarcato dal Tribunale di Bari nella sentenza oggi dichiarata nulla in conformità a costante indirizzo giurisprudenziale8.
Le esposte considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
4088/2018 Cron. n. 12861, emesso in data 29.10.2018 dal Giudice del Tribunale di Bari.
La fondatezza del primo motivo di appello (con la declaratoria di nullità della sentenza impugnata) non esclude che le spese debbano essere regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Pertanto le spese del primo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico degli appellanti, tra loro in solido, nei confronti della opposta e dell'intervenuta Controparte_4
(rappresentati dagli stessi procuratori con identiche difese). Controparte_1
Gli appellanti vanno pure condannati a rimborsare a le spese del presente Controparte_1 grado d'appello, liquidate come in dispositivo,
Nei confronti di non va adottata alcuna statuizione sulle spese di questo grado Controparte_4
d'appello, attesa la contumacia di detta società.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione in data 4.10.2022, da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 959/2022 depositata il 10.03.2022 dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, tra gli appellanti e a socio unico, nonché Controparte_4 [...]
l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così CP_1
provvede:
1°) dichiara la contumacia della a socio unico;
Controparte_4
2°) dichiara la nullità della sentenza di primo grado, unitamente all'intero giudizio ed a tutti gli atti in esso compiuti;
3°) rigetta nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4088/2018 Cron. n. 12861, emesso in data 29.10.2018 dal Giudice del Tribunale di Bari in favore di Controparte_4
4°) condanna gli appellanti, tra loro in solido, a rimborsare all'opposta ed Controparte_4 all'intervenuta le spese e competenze legali del primo grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi € 4.835,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cap come per legge;
8 Cfr., ex plurimis, Trib. Bari, sez. IV, 4 luglio 2023, n. 2691, secondo cui “L'esecuzione seppur parziale di un contratto comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore. In particolare, il pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento rappresenta una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale, che produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione”. pagina 10 di 11 5°) condanna gli appellanti, tra loro in solido, a rimborsare a le spese e com- Controparte_1
petenze legali del presente grado di appello, liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cap come per legge;
6°) nulla per le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e la contumace CP_4
a socio unico.
[...]
Così decisa il 28 maggio 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., sez. III, 24 dicembre 2024, n. 34421, secondo cui “La deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza (ai sensi dell'art. 221 comma 4, del d.l.
n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, ratione temporis applicabile) comporta la nullità della stessa anche se il giudizio di appello si conclude con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., atteso che il principio del contraddittorio presidia esigenze in relazione alle quali non assumono rilievo né la forma, né i particolari effetti del provvedimento conclusivo del procedimento”; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32538, secondo cui “Se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell'indicazione della prima, non potendosi, pagina 5 di 11 2 Ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993, ha provveduto a dare notizia della suddetta cessione mediante Controparte_4 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 27.12.2016 (allegata al ricorso monitorio sub
Doc. 9). Successivamente è stata data notizia della cessione in blocco dei crediti di alla Controparte_4 CP_1 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 30.11.2019 (allegata alla comparsa di intervento della
[...] cessionaria ex art. 111 c.p.c.). Controparte_1
La circostanza che gli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e prodotti in giudizio, rechino una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sè a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze: nella fattispecie, tenuto conto altresì della contestazione generica dell'opponente, gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale consentono di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in relazione al quale la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo non appare suscettibile di convincente contestazione. 3 La cessione è stata notificata, ex art. 1264 c.c., da a con lettera del 30.01.2017 (allegata CP_6 Parte_1 al ricorso monitorio sub Doc. 7) e da a con lettera del 12.09.2017 (allegata al ricorso moni- CP_2 Parte_2 torio sub Doc. 8).
Con lettere raccomandate a.r. del 07.02.2018 (entrambe allegate al ricorso monitorio sub Doc. 10), rimaste prive di alcun riscontro, ha ribadito l'intervenuta cessione del credito e, nel contempo, ha costituito formalmente in mora CP_2
e per il pagamento di quanto da essi dovuto in favore di Parte_1 Parte_2 CP_4 pagina 7 di 11 5 Peraltro a pagina 10 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli attori dichiarano di aver versato, a mezzo RID bancari, l'importo di € 10.303,81 (pari esattamente a n.ro 34 rate del piano di rientro previsto nel contratto posto a base del monitorio). 6 L'incompatibilità deriva dal fatto che gli attori opponenti hanno pagato, per quasi 3 anni, le rate di rimborso di un finanziamento il cui capitale non sarebbe stato loro mai erogato. 7 Verificazione peraltro richiesta dalla società opposta, alla quale però il G.I. non ha ritenuto di dover dar corso. pagina 9 di 11