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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/03/2024, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1452 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452 /2022 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CALI' ELISA RITA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro c.f. ), nato a [...] il [...], e ivi residente in [...] C.F._3 della Ghiara n. 36, sottoposto ad amministrazione di sostegno, con amministratore a tempo indeterminato nella persona dell'Avv. PAOLO PATERNO (c.f. nato a [...] C.F._4
il 6.12.1962), rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARA CARBONARO (c.f. C.F._5
ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
RESISTENTE
(c.f. ), nata a [...] il [...], e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dal curatore speciale all'uopo nominato, Avv. ROBERTA
pag. 1 di 3 NERI (c.f. , ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._7
INTERVENUTA
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per tutte le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi e unitisi in matrimonio in data Parte_1 CP_1
5.9.2009 in La Spezia e rimettere la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 24/07/2022 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 5.9.2009 con
[...]
e che dall'unione è nata la figlia (il 2.3.2012), attualmente minorenne. I coniugi CP_1 CP_2 sono in regime di comunione dei beni.
Il Giudice tabellarmente delegato a tenere l'udienza presidenziale, all'udienza di cui all'art. 707 ss.
c.p.c. tenutasi il 6.12.2022, fallito il tentativo di conciliazione (stante la mancata comparizione di controparte), assunti i provvedimenti provvisori con ordinanza del 7.12.2022, ha fissato udienza di comparizione e trattazione davanti al Giudice istruttore, assegnando i termini di legge al ricorrente per il deposito di memoria integrativa per la notifica al resistente.
Si dà anche atto che con la già citata ordinanza del 7.12.2022 si è proceduto a nominare in favore della minore un curatore speciale nella persona dell'avv. Roberta Neri, costituitasi in giudizio con memoria di data 8.5.2023.
Si è successivamente costituito anche depositando in data 5.4.2023 memoria di CP_1
costituzione, con cui ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
All'udienza così fissata del 27.2.2024, le parti hanno chiesto di dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi e di rimettere la causa sul ruolo per le pronunce accessorie;
i procuratori hanno altresì rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice istruttore ha dunque trattenuto la causa in decisione sulla sola pronuncia di status, senza pag. 2 di 3 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte della ricorrente, oltre che dalla volontà espressa dai coniugi come confermata nel prosieguo del processo. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
È, invece, necessario procedere all'istruttoria per la decisione sulle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi DEL GIUDICE e , Pt_1 CP_1
unitisi in matrimonio in data 5.9.2009 in La Spezia, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 2009, al n. 62 parte II serie A;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulle residue domande.
Spese al definitivo
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 29.2.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452 /2022 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CALI' ELISA RITA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro c.f. ), nato a [...] il [...], e ivi residente in [...] C.F._3 della Ghiara n. 36, sottoposto ad amministrazione di sostegno, con amministratore a tempo indeterminato nella persona dell'Avv. PAOLO PATERNO (c.f. nato a [...] C.F._4
il 6.12.1962), rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARA CARBONARO (c.f. C.F._5
ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
RESISTENTE
(c.f. ), nata a [...] il [...], e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dal curatore speciale all'uopo nominato, Avv. ROBERTA
pag. 1 di 3 NERI (c.f. , ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._7
INTERVENUTA
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per tutte le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi e unitisi in matrimonio in data Parte_1 CP_1
5.9.2009 in La Spezia e rimettere la causa sul ruolo per le pronunce accessorie.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 24/07/2022 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 5.9.2009 con
[...]
e che dall'unione è nata la figlia (il 2.3.2012), attualmente minorenne. I coniugi CP_1 CP_2 sono in regime di comunione dei beni.
Il Giudice tabellarmente delegato a tenere l'udienza presidenziale, all'udienza di cui all'art. 707 ss.
c.p.c. tenutasi il 6.12.2022, fallito il tentativo di conciliazione (stante la mancata comparizione di controparte), assunti i provvedimenti provvisori con ordinanza del 7.12.2022, ha fissato udienza di comparizione e trattazione davanti al Giudice istruttore, assegnando i termini di legge al ricorrente per il deposito di memoria integrativa per la notifica al resistente.
Si dà anche atto che con la già citata ordinanza del 7.12.2022 si è proceduto a nominare in favore della minore un curatore speciale nella persona dell'avv. Roberta Neri, costituitasi in giudizio con memoria di data 8.5.2023.
Si è successivamente costituito anche depositando in data 5.4.2023 memoria di CP_1
costituzione, con cui ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
All'udienza così fissata del 27.2.2024, le parti hanno chiesto di dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale tra i coniugi e di rimettere la causa sul ruolo per le pronunce accessorie;
i procuratori hanno altresì rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice istruttore ha dunque trattenuto la causa in decisione sulla sola pronuncia di status, senza pag. 2 di 3 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da parte della ricorrente, oltre che dalla volontà espressa dai coniugi come confermata nel prosieguo del processo. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
È, invece, necessario procedere all'istruttoria per la decisione sulle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi DEL GIUDICE e , Pt_1 CP_1
unitisi in matrimonio in data 5.9.2009 in La Spezia, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 2009, al n. 62 parte II serie A;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulle residue domande.
Spese al definitivo
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 29.2.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3