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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/07/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2618/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 2/4/2025 con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonino Lauria, contro il (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, difeso dall'avv. Giorgio Carnevali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20/7/2021 la signora ha agito nei confronti del Parte_1
Comune di Gaeta (LT) per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in un incidente avvenuto il 17/11/2020 nel perimetro urbano della cittadina. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che attorno alle 07.40 era intenta a percorrere uno dei marciapiedi di Via Lungomare Caboto, quando all'altezza civico n. 632 perse l'equilibrio e cadde a terra per il pessimo stato di manutenzione della pavimentazione stradale, connotata dalla presenza di un mattoncino in cemento malfermo. Secondo la prospettazione di parte attrice a provocare il sinistro avevano contributo la collocazione nelle immediate vicinanze di un grosso pino e l'assenza di cartelli o altri segnali di allerta;
in conseguenza dell'infortunio la signora riportò una frattura sottocapitata del Pt_1 femore destro a cui fecero seguito il trasporto immediato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Formia (FR) e un intervento chirurgico di artroprotesi all'anca destra;
accertamenti successivi avrebbero evidenziato che la caduta aveva provocato, accanto a una sofferenza transeunte suscettibile di riparazione in termini di danno morale, vertendosi in ipotesi di lesioni colpose, centodiciassette giorni di inabilità assoluta o parziale e una riduzione permanente dell'integrità fisica stimabile in misura dell'8%; a causa dell'evento sarebbero state affrontate, infine, spese mediche per € 228,99. Sul rilievo della responsabilità dell'ente convenuto in qualità di proprietario del tratto di strada controverso la signora ha chiesto che il venga condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei pregiudizi derivanti dall'incidente – stimati sulla scorta dei valori tabellari adottati dal Tribunale di Milano, in € 23.962,99, con interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia, e alla rifusione di tutti gli oneri processuali, da distrarre al difensore antistatario.
***
Costituito con comparsa dell'11/11/2021, il ha dato conto del carattere Controparte_1 indiziario delle deduzioni dell'attrice inerenti alla dinamica dell'incidente, tali a detta
1 dell'amministrazione da far presumere che gli eventi del 17/11/2020 si siano verificati per effetto del caso fortuito o dell'atteggiamento disattento e imprudente dell'infortunata. Per
l'ente altrettanto prive di conforto probatorio dovrebbero ritenersi le allegazioni dell'istante relative ai danni connessi alla caduta, giudicati del tutto esorbitanti e tali, in ogni caso, da dare luogo a un'indebita sovrapposizione di poste risarcitorie;
non ricorrerebbero, per i motivi anzidetti, i presupposti per la condanna dell'amministrazione ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. (anche ad ammetterne l'applicabilità ai fatti di causa), sia dell'art. 2043 c.c.. In forza di quanto precede il ha concluso per l'integrale rigetto dell'azione Controparte_1 aquiliana;
in subordine, per la riduzione del risarcimento spettante alla signora Pt_1 all'importo effettivamente dovuto, tenuto conto della compartecipazione della vittima nella verificazione dell'illecito; anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Dopo l'espletamento delle prove orali la dr.ssa è stata nominata consulente Persona_1 tecnico d'ufficio per la valutazione medico-legale delle lesioni occorse all'attrice.
Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del 2/4/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le richieste risarcitorie della signora vadano accolte nei soli limiti di seguito individuati. Pt_1
Occorre premettere, sull'inquadramento della fattispecie, che dell'obbligo di gestione delle strade pubbliche, anche comunali, discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di cose o luoghi potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni in questione in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli in senso tecnico, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. (Cass. 18/6/2019, n. 16295).
Aderendo all'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, se ne desume che anche nei confronti degli enti pubblici è applicabile il criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (Cass. 1/2/2018, n. 2477).
Appare superato, per converso, l'orientamento tradizionale che individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica amministrazione, della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo rispetto a beni oggetto di fruizione generalizzata da parte degli utenti.
Affinché possa configurarsi in concreto la responsabilità dell'ente pubblico è sufficiente, dunque, che sussista un nesso causale certo tra il bene in custodia e il danno, senza che rilevi l'osservanza o meno, ad opera del custode, di eventuali oneri di diligenza.
In questa ottica è ininfluente ogni considerazione circa l'imperizia dimostrata dal proprietario nella manutenzione del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro.
In coerenza con il dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità può venire meno solo qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito.
Nell'ambito di tale nozione, com'è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi comportamenti di terzi e finanche dello stesso infortunato, qualora si sia reso protagonista di un comportamento imprudente, negligente o imperito (Cass. 1/2/2018, n. 2480 e Cass. 3/4/2019, n. 9315, in cui si sottolinea che “la
2 condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; da ultimo cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886).
***
Secondo questa condivisibile impostazione l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare solo il presupposto della custodia e il collegamento causale tra la situazione del bene e il verificarsi del danno. Detto altrimenti, all'attrice compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre ai correlati pregiudizi); per liberarsi dagli oneri risarcitori la parte convenuta è tenuta alla prova del fortuito, inteso come fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, in grado di interrompere siffatto collegamento.
***
In applicazione dei principi appena passati in rassegna si deve concludere che la signora abbia dimostrato l'ascrivibilità della fattispecie illecita al Pt_1 Controparte_1
Sentito come testimone all'udienza del 10/10/2022 il signor , altro pedone Testimone_1 presente in Via Lungomare Caboto per acquistare il pane in un forno dal quale poco prima era uscita l'attrice, ha riferito di aver visto quest'ultima cadere a terra e procurarsi gravi lesioni a causa del ciottolato sconnesso. A suo dire la signora perse l'equilibrio dopo Pt_1 aver appoggiato il piede su una mattonella che si era girata sotto il suo peso. L'istante, inoltre, non avrebbe potuto evitare l'insidia, comunque non segnalata, poiché non visibile.
All'irregolarità del marciapiede, all'impossibilità, per l'attrice, di rendersi conto del pericolo e all'inesistenza di segnali di allerta ha fatto riferimento pure il testimone Tes_2
ugualmente presente in Via Lungomare Caboto il 17/11/2020. Al pari del signor
[...]
l'uomo ha dichiarato di aver visto l'attrice cadere e riportare gravi lesioni fisiche. Tes_1
A fronte di un simile quadro probatorio non sembra residuare alcun dubbio a proposito della veridicità della dinamica del sinistro descritta dall'attrice nelle proprie difese e, in particolare, del nesso causale esistente tra la conformazione del marciapiede e la caduta.
Nessun elemento lascia intendere, per converso, che la signora abbia posto in essere Pt_1 comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti idonei a integrare la nozione legale del caso fortuito o a ridimensionare la responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c..
E' pacifica l'appartenenza al patrimonio del dei luoghi di causa. Controparte_1
3 La presenza nelle immediate vicinanze di un pino, caratterizzato per sua natura da radici in grado di danneggiare la pavimentazione stradale, non vale a configurare la custodia del marciapiede in termini di inesigibilità né tantomeno a rendere imprevedibili gli eventi pregiudizievoli che ne sono derivati, tanto più ove si consideri che il fatto è avvenuto non in zona campestre o isolata, ma in una via, come detto, sita nel centro urbano di . CP_1
In accordo con i richiamati indirizzi giurisprudenziale, se ne ricava che l'amministrazione è chiamata a rispondere degli effetti pregiudizievoli dell'incidente ai sensi dell'art. 2051 c.c..
***
La relazione della dr.ssa attesta che la signora è affetta da limitazioni Per_1 Pt_1 funzionali dei movimenti dell'arto inferiore destro associate a sintomatologia dolorosa.
L'attrice presenta, poi, esiti cicatriziali riconducibili a un'operazione di tipo chirurgico.
Nella perizia si afferma che le patologie sono compatibili con l'infortunio del 17/11/2020.
La dr.ssa ha verificato, più in dettaglio, che nell'ambito dell'incidente l'istante ha Per_1 riportato una frattura del femore destro trattata con un intervento di osteosintesi all'anca.
La documentazione medica consultata dall'esperto in corso di causa conforta tali assunti.
In base alle prove raccolte in sede istruttoria non vi è motivo di supporre che le lesioni riscontrate dal consulente trovino origine in un evento diverso da quello in contestazione.
***
Le conclusioni a cui è pervenuta la dr.ssa sono ben motivate e del tutto condivisibili Per_1 anche in relazione alla valutazione medico-legale dei postumi dell'incidente. In accordo con le indicazioni del perito alla signora possono essere riconosciuti un periodo di Pt_1 inabilità temporanea assoluta di venti giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al
50 % di quaranta giorni e un residuo di invalidità permanente stimabile in misura del 16%.
***
Ai fini della liquidazione si osserva che per gli ultimi indirizzi giurisprudenziali le tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano un punto di riferimento tuttora affidabile (cfr. Cass. 25/1/2024, n. 2433 e Cass. 22/3/2024, n. 7892).
In una pronuncia anch'essa recente la Corte di Cassazione ha precisato che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così testualmente si esprime Cass. 3/3/2023, n. 6444; sulla risarcibilità del danno morale come voce autonoma di pregiudizio si rimanda, tra le altre, anche a Cass. 22/3/2024, 7892).
In questa ottica bisogna muovere dai valori minimi previsti dalle tabelle per il 2024.
Con riferimento a lesioni assimilabili a quelle subite dalla signora i relativi parametri Pt_1 indicano in € 3.330,81 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato nella misura forfetaria di € 115,00.
4 Tenuto conto dei postumi riscontrati dalla dr.ssa , dell'età dell'infortunata alla data Per_1 del fatto illecito (sessantaquattro anni) e del valore del citato punto di invalidità, il danno alla salute di carattere permanente può quantificarsi, ai valori minimi, in € 36.506,00.
A titolo di inabilità temporanea totale e parziale deve essere liquidata, invece la somma omnicomprensiva di € 4.600,00 [(€ 115,00 x 20 giorni) + (€ 115,00 x 40 giorni x 50%)].
***
L'integrazione della fattispecie delittuosa delle lesioni colpose, tale da far presumere l'insorgenza di una più accentuata sensazione di dolore in occasione dell'infortunio, giustifica l'aumento del 30% delle poste risarcitorie appena considerate.
Complessivamente il danno di natura non patrimoniale subito dalla signora equivale, Pt_1 in termini monetari, a € 53.437,80 [(€ 36.506,00 + € 4.600,00) x 130%].
***
L'istante ha diritto a ricevere anche il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza degli eventi del 17/11/2020, giudicate congrue dalla dr.ssa in misura Per_1 di € 228,99 (€ 272,27 per effetto della rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito).
***
In forza delle statuizioni che precedono i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora equivalgono ai valori attuali a € 53.710,07(€ 53.437,80 + € 272,27). Pt_1
***
Il riferimento, presente già nell'ambito della citazione, a danni eventualmente superiori a quelli oggetto di quantificazione espressa sulla base della perizia di parte allegata all'atto implica che il riconoscimento di tale somma all'attrice non violi il principio della domanda.
***
L'appartenenza delle obbligazioni di risarcimento insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che sulla posta creditoria vadano applicati gli interessi legali dalla data di verificazione dell'illecito (coincidente con quella dell'infortunio) secondo il sistema di calcolo indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Sulla cifra risultante maturano altri interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
***
Secondo soccombenza, il è tenuto al pagamento degli oneri di giudizio, Controparte_1 stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità in € 5.464,00 (€ 264,00 per esborsi, € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Restano a carico dell'amministrazione anche le spettanze dovute al consulente tecnico d'ufficio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2618/2021
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara la responsabilità del per i danni subiti da in Controparte_1 Parte_1 conseguenza dell'incidente verificatosi il 17/11/2020 a , in Via Lungomare CP_1
Caboto;
5 - condanna il a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
53.710,07 (oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria nella misura indicata in motivazione) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro oggetto delle statuizioni che precedono;
- condanna il al pagamento in favore di degli oneri di Controparte_1 Parte_1 giudizio, stimabili in complessivi € 5.464,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
- pone definitivamente a carico del il pagamento di tutte le spese di Controparte_1 consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa
Cassino, 21/7/2025
il giudice Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2618/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 2/4/2025 con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonino Lauria, contro il (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, difeso dall'avv. Giorgio Carnevali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20/7/2021 la signora ha agito nei confronti del Parte_1
Comune di Gaeta (LT) per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in un incidente avvenuto il 17/11/2020 nel perimetro urbano della cittadina. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che attorno alle 07.40 era intenta a percorrere uno dei marciapiedi di Via Lungomare Caboto, quando all'altezza civico n. 632 perse l'equilibrio e cadde a terra per il pessimo stato di manutenzione della pavimentazione stradale, connotata dalla presenza di un mattoncino in cemento malfermo. Secondo la prospettazione di parte attrice a provocare il sinistro avevano contributo la collocazione nelle immediate vicinanze di un grosso pino e l'assenza di cartelli o altri segnali di allerta;
in conseguenza dell'infortunio la signora riportò una frattura sottocapitata del Pt_1 femore destro a cui fecero seguito il trasporto immediato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Formia (FR) e un intervento chirurgico di artroprotesi all'anca destra;
accertamenti successivi avrebbero evidenziato che la caduta aveva provocato, accanto a una sofferenza transeunte suscettibile di riparazione in termini di danno morale, vertendosi in ipotesi di lesioni colpose, centodiciassette giorni di inabilità assoluta o parziale e una riduzione permanente dell'integrità fisica stimabile in misura dell'8%; a causa dell'evento sarebbero state affrontate, infine, spese mediche per € 228,99. Sul rilievo della responsabilità dell'ente convenuto in qualità di proprietario del tratto di strada controverso la signora ha chiesto che il venga condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al Pt_1 Controparte_1 risarcimento dei pregiudizi derivanti dall'incidente – stimati sulla scorta dei valori tabellari adottati dal Tribunale di Milano, in € 23.962,99, con interessi legali e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia, e alla rifusione di tutti gli oneri processuali, da distrarre al difensore antistatario.
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Costituito con comparsa dell'11/11/2021, il ha dato conto del carattere Controparte_1 indiziario delle deduzioni dell'attrice inerenti alla dinamica dell'incidente, tali a detta
1 dell'amministrazione da far presumere che gli eventi del 17/11/2020 si siano verificati per effetto del caso fortuito o dell'atteggiamento disattento e imprudente dell'infortunata. Per
l'ente altrettanto prive di conforto probatorio dovrebbero ritenersi le allegazioni dell'istante relative ai danni connessi alla caduta, giudicati del tutto esorbitanti e tali, in ogni caso, da dare luogo a un'indebita sovrapposizione di poste risarcitorie;
non ricorrerebbero, per i motivi anzidetti, i presupposti per la condanna dell'amministrazione ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. (anche ad ammetterne l'applicabilità ai fatti di causa), sia dell'art. 2043 c.c.. In forza di quanto precede il ha concluso per l'integrale rigetto dell'azione Controparte_1 aquiliana;
in subordine, per la riduzione del risarcimento spettante alla signora Pt_1 all'importo effettivamente dovuto, tenuto conto della compartecipazione della vittima nella verificazione dell'illecito; anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
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Dopo l'espletamento delle prove orali la dr.ssa è stata nominata consulente Persona_1 tecnico d'ufficio per la valutazione medico-legale delle lesioni occorse all'attrice.
Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del 2/4/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini contemplati dall'art. 190 c.p.c.
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Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le richieste risarcitorie della signora vadano accolte nei soli limiti di seguito individuati. Pt_1
Occorre premettere, sull'inquadramento della fattispecie, che dell'obbligo di gestione delle strade pubbliche, anche comunali, discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di cose o luoghi potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni in questione in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli in senso tecnico, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. (Cass. 18/6/2019, n. 16295).
Aderendo all'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, se ne desume che anche nei confronti degli enti pubblici è applicabile il criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (Cass. 1/2/2018, n. 2477).
Appare superato, per converso, l'orientamento tradizionale che individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica amministrazione, della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo rispetto a beni oggetto di fruizione generalizzata da parte degli utenti.
Affinché possa configurarsi in concreto la responsabilità dell'ente pubblico è sufficiente, dunque, che sussista un nesso causale certo tra il bene in custodia e il danno, senza che rilevi l'osservanza o meno, ad opera del custode, di eventuali oneri di diligenza.
In questa ottica è ininfluente ogni considerazione circa l'imperizia dimostrata dal proprietario nella manutenzione del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro.
In coerenza con il dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità può venire meno solo qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito.
Nell'ambito di tale nozione, com'è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi comportamenti di terzi e finanche dello stesso infortunato, qualora si sia reso protagonista di un comportamento imprudente, negligente o imperito (Cass. 1/2/2018, n. 2480 e Cass. 3/4/2019, n. 9315, in cui si sottolinea che “la
2 condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; da ultimo cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886).
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Secondo questa condivisibile impostazione l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare solo il presupposto della custodia e il collegamento causale tra la situazione del bene e il verificarsi del danno. Detto altrimenti, all'attrice compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre ai correlati pregiudizi); per liberarsi dagli oneri risarcitori la parte convenuta è tenuta alla prova del fortuito, inteso come fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, in grado di interrompere siffatto collegamento.
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In applicazione dei principi appena passati in rassegna si deve concludere che la signora abbia dimostrato l'ascrivibilità della fattispecie illecita al Pt_1 Controparte_1
Sentito come testimone all'udienza del 10/10/2022 il signor , altro pedone Testimone_1 presente in Via Lungomare Caboto per acquistare il pane in un forno dal quale poco prima era uscita l'attrice, ha riferito di aver visto quest'ultima cadere a terra e procurarsi gravi lesioni a causa del ciottolato sconnesso. A suo dire la signora perse l'equilibrio dopo Pt_1 aver appoggiato il piede su una mattonella che si era girata sotto il suo peso. L'istante, inoltre, non avrebbe potuto evitare l'insidia, comunque non segnalata, poiché non visibile.
All'irregolarità del marciapiede, all'impossibilità, per l'attrice, di rendersi conto del pericolo e all'inesistenza di segnali di allerta ha fatto riferimento pure il testimone Tes_2
ugualmente presente in Via Lungomare Caboto il 17/11/2020. Al pari del signor
[...]
l'uomo ha dichiarato di aver visto l'attrice cadere e riportare gravi lesioni fisiche. Tes_1
A fronte di un simile quadro probatorio non sembra residuare alcun dubbio a proposito della veridicità della dinamica del sinistro descritta dall'attrice nelle proprie difese e, in particolare, del nesso causale esistente tra la conformazione del marciapiede e la caduta.
Nessun elemento lascia intendere, per converso, che la signora abbia posto in essere Pt_1 comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti idonei a integrare la nozione legale del caso fortuito o a ridimensionare la responsabilità della controparte ex art. 1227 c.c..
E' pacifica l'appartenenza al patrimonio del dei luoghi di causa. Controparte_1
3 La presenza nelle immediate vicinanze di un pino, caratterizzato per sua natura da radici in grado di danneggiare la pavimentazione stradale, non vale a configurare la custodia del marciapiede in termini di inesigibilità né tantomeno a rendere imprevedibili gli eventi pregiudizievoli che ne sono derivati, tanto più ove si consideri che il fatto è avvenuto non in zona campestre o isolata, ma in una via, come detto, sita nel centro urbano di . CP_1
In accordo con i richiamati indirizzi giurisprudenziale, se ne ricava che l'amministrazione è chiamata a rispondere degli effetti pregiudizievoli dell'incidente ai sensi dell'art. 2051 c.c..
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La relazione della dr.ssa attesta che la signora è affetta da limitazioni Per_1 Pt_1 funzionali dei movimenti dell'arto inferiore destro associate a sintomatologia dolorosa.
L'attrice presenta, poi, esiti cicatriziali riconducibili a un'operazione di tipo chirurgico.
Nella perizia si afferma che le patologie sono compatibili con l'infortunio del 17/11/2020.
La dr.ssa ha verificato, più in dettaglio, che nell'ambito dell'incidente l'istante ha Per_1 riportato una frattura del femore destro trattata con un intervento di osteosintesi all'anca.
La documentazione medica consultata dall'esperto in corso di causa conforta tali assunti.
In base alle prove raccolte in sede istruttoria non vi è motivo di supporre che le lesioni riscontrate dal consulente trovino origine in un evento diverso da quello in contestazione.
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Le conclusioni a cui è pervenuta la dr.ssa sono ben motivate e del tutto condivisibili Per_1 anche in relazione alla valutazione medico-legale dei postumi dell'incidente. In accordo con le indicazioni del perito alla signora possono essere riconosciuti un periodo di Pt_1 inabilità temporanea assoluta di venti giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al
50 % di quaranta giorni e un residuo di invalidità permanente stimabile in misura del 16%.
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Ai fini della liquidazione si osserva che per gli ultimi indirizzi giurisprudenziali le tabelle sul danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano un punto di riferimento tuttora affidabile (cfr. Cass. 25/1/2024, n. 2433 e Cass. 22/3/2024, n. 7892).
In una pronuncia anch'essa recente la Corte di Cassazione ha precisato che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così testualmente si esprime Cass. 3/3/2023, n. 6444; sulla risarcibilità del danno morale come voce autonoma di pregiudizio si rimanda, tra le altre, anche a Cass. 22/3/2024, 7892).
In questa ottica bisogna muovere dai valori minimi previsti dalle tabelle per il 2024.
Con riferimento a lesioni assimilabili a quelle subite dalla signora i relativi parametri Pt_1 indicano in € 3.330,81 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato nella misura forfetaria di € 115,00.
4 Tenuto conto dei postumi riscontrati dalla dr.ssa , dell'età dell'infortunata alla data Per_1 del fatto illecito (sessantaquattro anni) e del valore del citato punto di invalidità, il danno alla salute di carattere permanente può quantificarsi, ai valori minimi, in € 36.506,00.
A titolo di inabilità temporanea totale e parziale deve essere liquidata, invece la somma omnicomprensiva di € 4.600,00 [(€ 115,00 x 20 giorni) + (€ 115,00 x 40 giorni x 50%)].
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L'integrazione della fattispecie delittuosa delle lesioni colpose, tale da far presumere l'insorgenza di una più accentuata sensazione di dolore in occasione dell'infortunio, giustifica l'aumento del 30% delle poste risarcitorie appena considerate.
Complessivamente il danno di natura non patrimoniale subito dalla signora equivale, Pt_1 in termini monetari, a € 53.437,80 [(€ 36.506,00 + € 4.600,00) x 130%].
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L'istante ha diritto a ricevere anche il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza degli eventi del 17/11/2020, giudicate congrue dalla dr.ssa in misura Per_1 di € 228,99 (€ 272,27 per effetto della rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito).
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In forza delle statuizioni che precedono i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora equivalgono ai valori attuali a € 53.710,07(€ 53.437,80 + € 272,27). Pt_1
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Il riferimento, presente già nell'ambito della citazione, a danni eventualmente superiori a quelli oggetto di quantificazione espressa sulla base della perizia di parte allegata all'atto implica che il riconoscimento di tale somma all'attrice non violi il principio della domanda.
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L'appartenenza delle obbligazioni di risarcimento insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che sulla posta creditoria vadano applicati gli interessi legali dalla data di verificazione dell'illecito (coincidente con quella dell'infortunio) secondo il sistema di calcolo indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Sulla cifra risultante maturano altri interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
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Secondo soccombenza, il è tenuto al pagamento degli oneri di giudizio, Controparte_1 stimabili in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità in € 5.464,00 (€ 264,00 per esborsi, € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Restano a carico dell'amministrazione anche le spettanze dovute al consulente tecnico d'ufficio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2618/2021
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara la responsabilità del per i danni subiti da in Controparte_1 Parte_1 conseguenza dell'incidente verificatosi il 17/11/2020 a , in Via Lungomare CP_1
Caboto;
5 - condanna il a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
53.710,07 (oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria nella misura indicata in motivazione) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro oggetto delle statuizioni che precedono;
- condanna il al pagamento in favore di degli oneri di Controparte_1 Parte_1 giudizio, stimabili in complessivi € 5.464,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
- pone definitivamente a carico del il pagamento di tutte le spese di Controparte_1 consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa
Cassino, 21/7/2025
il giudice Virgilio Notari
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