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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2526/2023
Il giorno 05/06/2025, nella causa iscritta al n RG 2526 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2526/2023 promossa da:
), in persona del procuratore speciale , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
CASTIONI MATTEO ) e gli avv.ti DI CARLO ALESSANDRO e MARIA C.F._1
ASTOLA BENGOA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura generale
RICORRENTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma (00185), al Viale del Castro Pretorio,
n. 118 con l'avv. RAMAZZOTTI MARCO ) e l'avv. DI GIUGNO C.F._2
MARCO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La (già Ltd.) ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
10/2023, emessa e notificata in data 20.07.2023, con cui l' Controparte_2 le ha ingiunto il pagamento della somma di € 25.096,00 per l'inosservanza di cui all'art. 3 del
[...]
2 di 6 D. Lgs. 144/2007, sanzionata dall'art. 5, del medesimo Decreto, in quanto “in data 10/04/2021 la compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo FR7861 proveniente da lviv inviava Parte_1 erroneamente i dati relativi al passeggero nata il [...] di nazionalità ucraina e numero del Parte_3 documento (passaporto ordinario) Al suo arrivo il passeggero veniva identificato come HI DI nata il Numer_1
20/06/1962 di nazionalità ucraina, nominativo chiaramente differente da quello dei dati inviati dalla compagnia
RYANAIR DAC (…)”.
A sostegno dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: 1) Insussistenza della lamentata violazione. Erroneità dell'accertamento riportato a verbale. Sull'illegittimità dell'ordinanza. 2)
Insussistenza nel caso di specie del rischio di immigrazione irregolare. Rispetto della ratio legis a fondamento della disciplina sulla trasmissione dei dati Api. Sull'illegittimità dell'ordinanza. 3)
Sproporzionalità della sanzione.
Si è costituito l' contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni e CP_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 53/2018, che ha abrogato il precedente d.lgs. n. 144/2007, “5.
I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile
l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”.
Dalle disposizioni appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera entro il termine delle procedure di accettazione in modo da assicurare l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico.
Nel caso di specie, il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che: “in data 10/04/2021 la compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo FR7861 proveniente Parte_1 da lviv inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nata il [...] di nazionalità ucraina e Parte_3 numero del documento (passaporto ordinario) Al suo arrivo il passeggero veniva identificato come HI Numer_1
DI nata il [...] di nazionalità ucraina, nominativo chiaramente differente da quello dei dati inviati dalla compagnia RYANAIR DAC (…)”.
Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
3 di 6 In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa.
L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I,
26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
La sanzione contestata nel caso di specie alla compagnia aerea opponente riguarda la presunta erronea indicazione del nominativo del passeggero, laddove il passeggero registrato come
[...]
nata il [...], di nazionalità ucraina, veniva successivamente identificato al suo arrivo ai Pt_3 controlli di Polizia di frontiera come nato il [...], di nazionalità ucraina, dati forniti Per_1 in relazione al volo FR7861, sulla tratta Lviv – Roma Fiumicino.
La contestazione dell'asserito illecito si fonda sulla discrepanza tra il nominativo indicato dal vettore nella lista passeggeri trasmessa all'Autorità di frontiera e quello accertato dalla Polizia di
Frontiera al momento dello sbarco.
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dalla parte opponente emerge che il passeggero in questione, cittadino ucraino in possesso di due passaporti – uno per uso domestico e uno per uso internazionale – può essere correttamente identificato sia come sia come Parte_3 [...]
in ragione della traslitterazione del nome e del cognome dall'alfabeto cirillico a quello latino. Per_1
Dalla consultazione dei due passaporti allegati risulta evidente che la diversa traslitterazione conduce, in ogni caso, all'identificazione del medesimo soggetto, essendo entrambe le forme –
“HIY” e “HI”, così come “NADIYA” e “NADIIA” – traslitterazioni corrette e comunemente accettate (cfr. doc. 4, fascicolo di parte opponente).
Rilevato che trattasi di traslitterazione e non di errore di trasmissione non può ritenersi integrata la condotta sanzionata dall'art. dell'art. 5 del d.lgs. n. 53/2018, che ha abrogato il precedente d.lgs. n. 144/2007, in combinato disposto con l'art. 2, 3° comma, lettera C, del D.Lgs. 53/2018, che
4 di 6 impone la trasmissione dei dati API, così definiti: “c) «dati API», parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco”;
La presunta discrasia non è idonea a integrare la fattispecie di cui all'art. 5 del D.lgs. n.
53/2018, atteso che la compagnia aerea non ha omesso di verificare e aggiornare i dati del passeggero in base alle informazioni riportate sul passaporto presentato al momento dell'imbarco. Al contrario, ha trasmesso un dato comunque conforme, in ragione di una differente traslitterazione del nominativo completo.
In tale contesto, a fronte dell'analisi della natura dell'asserito errore e considerata la finalità del flusso informativo – ovvero consentire controlli e riscontri sull'identità dei passeggeri – deve ritenersi che il dato trasmesso, sostanzialmente identico a quello risultante dal documento, abbia permesso un'adeguata verifica dell'identità del soggetto, anche ai fini della prevenzione di eventuali atti di terrorismo. Ne consegue che non può ritenersi compromesso l'interesse tutelato dalla norma.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sanzione deve essere revocata, risultando correttamente inoltrati i dati identificativi del documento di riconoscimento (passaporto) indicato dalla compagnia e verificato allo sbarco, idonei a consentire la verifica dell'identità del passeggero.
3. Non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. in ragione dell'accoglimento dell'opposizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza ingiunzione n. 10/2023 emessa da in data 20.07.2023; CP_2
CP_
- condanna al pagamento in favore di (già , in persona del legale CP_2 Parte_1 rappresentate pro tempore, delle spese di lite, che liquida in € 2.547,00 per compensi, ed €.
264,00 per spese esenti, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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