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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13797/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13797/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viagrande (CT), Via Luigi Scuderi n. C.F._1
16/G, presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA MARINA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Belpasso (CT), Via I Retta Ponente n. 83, C.F._2
presso lo studio dell'avv. FIORE ROSANNA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni,
riportandosi all'accordo depositato telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a Trecastagni Parte_2
(CT) in data 16/09/1999 con il resistente e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il Per_1
Per_ 07/04/2002, e , il 30/11/2005. La ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso
Per_ della figlia , all'epoca minorenne, con collocamento presso sé e l'assegnazione della casa coniugale.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda volta Parte_2
ad ottenere la pronuncia della separazione personale;
il resistente ha rappresentato che il figlio
, maggiorenne ma economicamente non autonomo, vive stabilmente con sé. Per_1
All'udienza presidenziale del 09/09/2021 sono comparsi entrambi i coniugi per il rituale tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 21/02/2022, è stato disposto l'affidamento condiviso
Per_ della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 300,00 per la figlia
Per_ minorenne , oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed è stato posto a carico della ricorrente il pagamento di un assegno di Euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e Per_1
che abita con il padre.
2 Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione ed hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta, quindi,
la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione personale è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Nulla va disposto in punto di affidamento, giacché entrambi i figli sono ormai maggiorenni.
Non va assegnata la casa coniugale, attesa la rinuncia alla stessa da parte della ricorrente.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che i due figli,
entrambi maggiorenni ma economicamente non autonomi, convivono rispettivamente l'uno presso il padre e l'altra presso la madre, ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio con sé convivente;
entrambe le parti devono provvedere a contribuire al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli nella misura del 50% ciascuna.
Il Tribunale prende atto che le parti rinunciano alla richiesta di mantenimento reciproco.
La natura della causa e la definizione congiunta della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
Parte_2
3 compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13797/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viagrande (CT), Via Luigi Scuderi n. C.F._1
16/G, presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA MARINA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Belpasso (CT), Via I Retta Ponente n. 83, C.F._2
presso lo studio dell'avv. FIORE ROSANNA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni,
riportandosi all'accordo depositato telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a Trecastagni Parte_2
(CT) in data 16/09/1999 con il resistente e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il Per_1
Per_ 07/04/2002, e , il 30/11/2005. La ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso
Per_ della figlia , all'epoca minorenne, con collocamento presso sé e l'assegnazione della casa coniugale.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda volta Parte_2
ad ottenere la pronuncia della separazione personale;
il resistente ha rappresentato che il figlio
, maggiorenne ma economicamente non autonomo, vive stabilmente con sé. Per_1
All'udienza presidenziale del 09/09/2021 sono comparsi entrambi i coniugi per il rituale tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 21/02/2022, è stato disposto l'affidamento condiviso
Per_ della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 300,00 per la figlia
Per_ minorenne , oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed è stato posto a carico della ricorrente il pagamento di un assegno di Euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e Per_1
che abita con il padre.
2 Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione ed hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta, quindi,
la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione personale è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Nulla va disposto in punto di affidamento, giacché entrambi i figli sono ormai maggiorenni.
Non va assegnata la casa coniugale, attesa la rinuncia alla stessa da parte della ricorrente.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che i due figli,
entrambi maggiorenni ma economicamente non autonomi, convivono rispettivamente l'uno presso il padre e l'altra presso la madre, ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio con sé convivente;
entrambe le parti devono provvedere a contribuire al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli nella misura del 50% ciascuna.
Il Tribunale prende atto che le parti rinunciano alla richiesta di mantenimento reciproco.
La natura della causa e la definizione congiunta della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
Parte_2
3 compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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