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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1784/2024, di rinvio ai sensi dell'articolo 392 c.p.c.
t r a
(nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1
alla Contrada Monteleone, c.f. ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avvocato Roberto Prozzo ( ), con studio in Benevento C.F._2
alla Via Pietro Nenni, 13, e domicilio digitale Email_1
e 1
(nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_2
Marco dei Cavoti alla Via Pietro Nenni, 6, c.f. , C.F._3
rappresentato e difeso dall'avvocato Spartico Capocefalo
( ), con studio in ES NI alla Via Roma, 54, e C.F._4
domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per l'avvocato Roberto Prozzo concludeva «per il Parte_1
rigetto dell'appello proposto dal con condanna dello stesso al pagamento Pt_2
delle spese processuali per tutti i gradi del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte
di Cassazione».
Per l'avvocato Spartico Capocefalo concludeva come segue: Parte_2
«In via preliminare ed assorbente, Accogliere la sollevata eccezione di illegittimità
costituzionale e per l'effetto, previa sospensione del presente giudizio, rimettere gli atti
alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio di costituzionalità stante il contrasto interpretativo dell'art 224 comma 4 DL 34 convertito nella legge 77/2020 ed in
particolare stante il contrasto interpretativo tra La Corte di Appello e la Suprema
Corte;
2. Nel merito, qualora lo ritenga opportuno, ammettere i mezzi istruttori come
articolati ed in ogni caso, atteso che la presente causa ha avuto una durata di oltre 25
anni
3. Accogliere l'appello proposto in data 18/08/2018, per i motivi tutti ivi indicati e che
qui si abbiano per riportati e trascritti ed alle cui conclusioni integralmente si riporta,
anche in contrasto con il principio fornito dalla Suprema Corte avendone facoltà per
tutti i motivi suesposti;
4. Con vittoria e di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio;
5. In subordine, chiede che la causa venga assegnata a sentenza con concessione dei
termini di cui all'art. 190 cpc».
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 12 gennaio 2017 AN 2
si rivolgeva al Tribunale di Benevento esponendo che: Parte_1
- il 29 aprile 1999 aveva acquistato un appezzamento di terreno in ES
NI, alla Contrada Monteleone, esteso Ha 1.30.04 e censito in catasto al foglio 2, particella 156 (poi frazionata nelle particelle 482, 483 e 484);
- il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1737 del 2005, confermata in appello (con sentenza n. 582/2011 del 24 febbraio 2011), aveva accolto la domanda di riscatto proposta (ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 590 del
1965) da proprietario di un terreno confinante;
Parte_2
- con sentenza n. 18767/16, depositata il 26 settembre 2016, La Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto contro la sentenza di appello,
senza che nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda (e, quindi, entro il 26 dicembre 2016)
il provvedesse a pagargli il prezzo del riscatto, con la conseguente Pt_2
inefficacia del trasferimento in suo favore della proprietà (subordinato alla condizione sospensiva di cui all'articolo 8 della legge citata, secondo la legge d'interpretazione autentica 8 gennaio 1979, n. 2);
- dopo la sentenza della Corte di appello il ritenendo erroneamente Pt_2
di essere già divenuto proprietario, si era introdotto senza titolo nel fondo oggetto di causa, tanto da presentare al Comune una richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un passo carrabile.
Ciò premesso, chiedeva quanto segue: Parte_1
a) dare atto che la condizione sospensiva del versamento del prezzo non si è verificata
nel termine perentorio di 3 mesi previsto dall'art. 8 della L. 590/65;
b) conseguentemente dichiarare che il sig. decaduto dal diritto Parte_2
di riscatto dell'appezzamento di terreno sito in ES NI alla Contrada
Monteleone, esteso Ha 1.30.04, riportato in catasto al fol. 2, particella 156 (oggi fol.
2, particelle 482, 483 e 484);
c) dichiarare la inefficacia, e conseguentemente ordinare la cancellazione della
trascrizione della domanda di riscatto eseguita presso la Conservatoria di Benevento 3 il 17 maggio 2000, al n. 5190 reg. gen. e n. 4497 reg. part.;
d) condannare ll'immediato rilascio del fondo, occupato senza Parte_2
titolo;
e) condannare l pagamento di spese e competenze del presente Parte_2
giudizio.
§ II. rispondeva che il suo debito si era estinto per Parte_2
compensazione con il credito delle somme incassate dal per il parziale Pt_1
esproprio del terreno, oltre che con l'ulteriore credito relativo alle spese del giudizio in Cassazione. Chiedeva, inoltre, in riconvenzionale, che, dichiarata la compensazione, il fosse condannato a pagargli la differenza ancora Pt_1
dovuta. Aggiungeva di avere comunque effettuato a favore del suo contraddittore un nuovo bonifico bancario, per il prezzo stabilito per la cessione del terreno. Concludeva, quindi, affinché il tribunale: 1) rigettasse la domanda;
2) in accoglimento della sua domanda riconvenzionale, accertasse e dichiarasse compensato il pagamento del prezzo del retratto agrario per l'importo di € 7.746,58 con la somma versata dall'Anas ad Parte_1
a titolo di indennità per l'esproprio di parte del fondo per cui è causa;
[...]
3) sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale,
condannasse il a restituirgli € 561,83 (quale differenza tra l'importo Pt_1
incassato a titolo di indennità di esproprio e il prezzo del retratto) ed €
11.212,74 (quale differenza tra quanto da lui versato in eccesso e il prezzo del retratto: 18.959,59 - 7746,85), per complessivi € 11.774,57, oltre agli interessi e alla rivalutazione fino al saldo;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta compensazione, rigettasse la domanda ritenendo valido il pagamento avvenuto con bonifico di € 7.746,85 e, pertanto,
dichiarasse tempestivamente pagato il prezzo del retratto, con ogni conseguenza di legge in ordine all'acquisto del terreno sito in ES NI
alla Contrada Monteleone, in catasto al foglio 2, particella 156; 5) condannasse al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 Parte_1 4
c.p.c., per avere ostruzionisticamente tentato più volte, in evidente malafede,
di impedire il buon fine del pagamento del prezzo del retratto, come sopra indicato;
6) condannasse, infine, il al pagamento delle spese di lite (con Pt_1
attribuzione ex art. 93 c.p.c.).
§ III. Il Tribunale di Benevento, in persona del giudice unico designato, con ordinanza del 21 giugno 2018, dichiarava decaduto dal diritto Parte_2
di riscatto e lo condannava al rilascio in favore di del Parte_1
terreno in questione. Condannava, inoltre, alla Parte_1
restituzione in favore di di € 7.746,85 e compensava tra le parti Parte_2
le spese di lite.
La decisione era fondata sulle seguenti ragioni: i) il pagamento integrale del prezzo di acquisto era intervenuto soltanto l'8 febbraio 2017 e, quindi, oltre il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto il diritto di riscatto in favore del (ossia dalla data Pt_2 di deposito della sentenza della Corte di cassazione); ii) i tentativi di effettuare il pagamento il 27 ottobre 2005 e il 5 aprile 2012 (il secondo per l'importo di €
1.651,71, calcolato dal compensando posizioni creditorie e debitorie Pt_2
reciproche) erano irrilevanti, perché anteriori al passaggio in giudicato della sentenza e non seguiti entro tre mesi dal giudicato da una nuova offerta del prezzo di acquisto;
iii) l'eccezione di compensazione con il credito derivante dal diritto di ottenere il pagamento delle somme versate dall'Anas s.p.a. al
(ma di pertinenza del in quanto inerenti alla indennità di Pt_1 Pt_2
esproprio di una porzione dell'appezzamento di terreno de quo), non poteva essere accolta, poiché la compensazione può intervenire solo tra crediti omogenei, liquidi ed esigibili, mentre il credito opposto in compensazione riguardava, eventualmente, i rapporti tra il e l'Anas. Pt_2
§ IV. Con citazione notificata il 18 luglio 2018 proponeva Parte_2
appello.
L'appellante premetteva, tra l'altro, che il tratteneva la somma di € Pt_1 5
18.959,59, di cui: (dal 2009) € 8.308,68 per l'espropriazione di parte (mq. 3340)
del fondo oggetto di retratto agrario;
€ 2.904,06 per le spese di cui alla sentenza della Corte di cassazione non corrisposte;
€ 7.746,85 per il nuovo pagamento del prezzo. Ribadiva ai sensi dell'art. 1193 c.c. l'imputazione già fatta nel corso del tempo dei vari versamenti eseguiti, fino a concorrenza del prezzo di riscatto, di € 7.746,85, col diritto alla ripetizione delle somme pagate in più.
Richiamava la domanda riconvenzionale proposta, perché, dichiarata la compensazione del prezzo del retratto (€ 7.746.85) con quanto dovutogli dal per avere riscosso dall'Anas l'indennità per l'espropriazione di parte Pt_1
del fondo, pari a € 8.308,68, dopo la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1737/2005, gli fosse restituita la somma complessiva di € 11.774,57, oltre agli interessi e alla rivalutazione fino al saldo effettivo. Deduceva la sussistenza dei presupposti anche della compensazione giudiziale, impedita solo quando il credito opposto in compensazione non è certo, salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato
definitivamente accertato in altro giudizio con sentenza passata in giudicato. Negava,
poi, in contrasto con le ragioni addotte dal giudice di primo grado, di essere decaduto dal diritto di riscatto, deducendo:
1) di avere più volte offerto il pagamento del prezzo al , che lo aveva Pt_1
pretestuosamente rifiutato, salvo a trattenere le somme ricevute, sebbene espressamente imputate al pagamento del prezzo del retratto agrario
(nell'esercizio della facoltà riconosciuta al solvens dall'articolo 1193 c.c., in mancanza della quale soccorrono i criteri legali d'imputazione). Ciò prima con l'assegno circolare di € 7.746,85, offertogli alla presenza del teste
(da reputarsi un'offerta eseguita secondo gli usi non sussistendo Testimone_1
alcun pericolo di mancanza di provvista presso la banca obbligata al pagamento in
quanto gli istituti autorizzati ad emettere l'assegno circolare devono costituire per
legge una idonea cauzione a garanzia degli stessi), poi con vaglia postale, modalità
anch'essa idonea ad offrire al creditore l'effettiva disponibilità delle somme, in 6 sintonia col favore del legislatore per i “mezzi alternativi di pagamento”,
infine col bonifico bancario dell'8 febbraio 2017, per un importo mai restituito dal , nonostante l'indicazione della causale (e il pregresso accordo Pt_1
delle parti, come da email allegata in atti, tanto che, dopo la sentenza della
Corte di appello egli aveva preso possesso del fondo, senza che il Pt_1
avesse proposto alcuna azione di reintegra, così confermando di fatto l'avveramento della condizione). Il tribunale avrebbe, quindi, errato nel non ritenere validi i pagamenti eseguiti il 27 ottobre 2005 (mediante assegno circolare di € 7,746,85, rifiutato) e il 5 aprile 2012 (restituitogli) e, quindi, per avere escluso l'avveramento della condizione sospensiva del versamento del prezzo, senza rilevare il comportamento di malafede del (in contrasto Pt_1
col dovere di cui all'articolo 1358 c.c.), preordinato a impedire il versamento del prezzo nel termine di cui all'art. 8 della legge 590/65, e, quindi, senza considerare avverata la condizione (in applicazione dell'articolo 1359 c.c.) perché mancata per cause imputabili alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. Per di più, vi sarebbe stata acquiescenza da parte del il quale, tra l'altro, non aveva mai impugnato la parte della sentenza Pt_1
che aveva disposto in ordine al pagamento del prezzo, per cui, a distanza di sette anni dalla sentenza della Corte di appello, poi confermata dalla
Cassazione, e nonostante la trascrizione della sentenza traslativa e l'immissione legittima in possesso del bene, l'ordine del tribunale di lasciare il fondo sarebbe assurdo, inverosimile, illegittimo ed abnorme. Come affermato dalla Corte di cassazione «ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel
riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. e
seguenti in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi
in tema di buona fede e cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta
reale e così gli effetti del riscatto sono da ritenersi verificati qualora la mancata
ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore a prestare
la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore». 7
Inoltre, come pure rilevato dalla Suprema Corte, «la normativa in tema di offerta
reale – che di per sé presenta una macchinosità ed un eccesso di formalismi che la
rendono palesemente obsoleta, a fronte degli strumenti che la tecnologia oggi mette a
disposizione per effettuare pagamenti in termini veloci e sicuri, deve essere
interpretata comunque alla luce dei principi in tema di buona fede e cooperazione del
creditore all'adempimento.
Ciò comporta che quando il creditore rifiuti, senza alcuna plausibile giustificazione,
di ricevere spontaneamente il pagamento offerto dal debitore, le norme in tema di
offerta reale vanno interpretate con larghezza e comunque non in danno del debitore
volenteroso di adempiere, bensì in modo da evitare che dietro alle eccezioni di
irritualità dell'offerta si celino comportamenti meramente ostruzionistici» (Cass.
17975/2014);
2) la violazione da parte del primo giudice dei limiti del giudicato formale e sostanziale (portato dalla sentenza della Corte di cassazione) e il mancato rilievo dell'acquiescenza della controparte: l'ordinanza, infatti, non avrebbe potuto vanificare il contenuto della sentenza della Cassazione e, pertanto, il suo
diritto di retratto regolarmente esercitato su un fondo (di proprietà paterna), senza violare il fondamentale principio dell'intangibilità del giudicato sostanziale,
che impedisce di rimettere in discussione il diritto riconosciuto neppure
adducendo circostanze non prese in considerazione dal giudice nel corso del giudizio
concluso dalla sentenza passata in giudicato. Sarebbe, perciò, inverosimile ed
abnorme ordinare al conservatore dei registri immobiliari (come nel dispositivo
dell'ordinanza) la cancellazione della domanda di riscatto del 17/5/ 2000 regolarmente
trascritta, se la stessa è coperta dal giudicato della sentenza della cassazione. Inoltre,
giammai il avrebbe impugnato la sentenza di 1 grado e quella della Corte Pt_1
di Appello nella parte in cui ha disposto sul pagamento del prezzo, concretizzandosi
quindi l'ipotesi di cui all'art. 329 c.p.c.;
3) la violazione dell'articolo 2921 c.c. e degli articoli 1241 e seguenti c.c., stante il proprio diritto alla restituzione delle somme che il aveva in mala Pt_1 8 fede incassato dall'Anas per l'esproprio del fondo, o quantomeno alla riduzione del prezzo in virtù della evizione del bene oggetto del retratto e,
comunque, alla compensazione delle somme, così come esplicitato nella domanda riconvenzionale. Infatti, per effetto dell'espropriazione egli sarebbe divenuto proprietario solo di mq 9.664, rispetto all'oggetto del riscatto di Ha
1.30.04, sì da aver diritto alla restituzione dal della somma da lui Pt_1
indebitamente incassata (€ 8.308,68) con gl'interessi e la rivalutazione dal momento dell'incasso sino al soddisfo, oltre al risarcimento dei danni, o,
quanto meno, alla compensazione della somma, idonea a superare la necessità
dell'offerta reale e a rendere dovuta la restituzione dell'eccedenza incassata incautamente dal . Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere i crediti Pt_1
non omogenei né liquidi, pur trattandosi di somme di denaro determinate e liquidate, e, quindi, avrebbe ritenuto impropriamente ordinare la restituzione del
prezzo, fraintendendo la richiesta formulata con la memoria di costituzione;
avrebbe dovuto ordinare invece la restituzione delle somme tuttora nella disponibilità del
pagate in eccesso rispetto al prezzo del retratto e cioè € 11.774,57 come Pt_1
richiesto con la domanda riconvenzionale ed esplicitate analiticamente;
4) la tempestività del pagamento dell'8 febbraio 2017, posto che la sentenza della Corte di cassazione, pubblicata il 26 settembre 2016 e mai notificata, era soggetta a impugnazione, ex art. 391-bis c.p.c.; pagamento avvenuto all'esito di laboriose trattative col procuratore del , al fine di ottenere le sue Pt_1
coordinate bancarie, e che, se illegittimo, avrebbe dovuto essere rifiutato, così
come il avrebbe dovuto corrispondere le somme relative alle spese Pt_1
portate dalla sentenza della Cassazione e quelle percepite per l'esproprio. Vi
sarebbe stato, quindi, un indebito arricchimento della controparte, ex art. 2041
c.c.;
5) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 590
del 1965, come da interpretazione autentica datane dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 2, nella parte in cui prevede che ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il 9 versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato nel termine di 3 mesi,
decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo
che non sia diversamente pattuito tra le parti, nonché nella parte in cui prevede che il termine è sospeso fino a che non sia disposta la concessione del mutuo o fino a
che l' on abbia espresso diniego a conclusione dell'istruttoria dovuta e CP_1
comunque non più di 1 anno. In tal caso l'Ispettorato Provinciale deve provvedere
entro 4 mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art 3 secondo le norme che
saranno stabilite dal regolamento di attuazione in relazione all'art. 43 della Legge
Regionale Regione Campania 42/82. Infatti, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 43 della legge regionale (che prevedeva un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per l'acquisto di fondi rustici per le finalità di cui alle leggi 26 maggio 1965 n. 590 e 14 agosto 1981 n. 817), con la promulgazione della Legge Regionale Campania n. 21 del 05 dicembre 2005
(pubblicata sul BURC n. 66 del 13 dicembre 2005), egli si vedrebbe scippato di un diritto sacrosanto ad esercitare il proprio diritto di prelazione portato da ben tra gradi
di giudizio. L'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge citata deriverebbe dalla violazione degli artt. 3 e 47 Costituzione in quanto la disciplina legislativa limita o impedisce l'accesso alla proprietà diretto coltivatrice.
Ciò premesso, chiedeva alla Corte di appello l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni:
«1. Accogliere il presente appello e per l'effetto, in via preliminare ed assorbente,
dichiarare avverata la condizione sospensiva del versamento del prezzo ai sensi
dell'art. 1358 e 1359 c.c. , stante la malafede contrattuale dell'appellato per le ragioni
suesposte e come esplicitate nel 1 grado, e pertanto rendere nullo l'ordine di rilascio
del fondo e revocare l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale;
2. In via consequenziale, stante la violazione dei limiti del giudicato, revocare,
annullare e comunque rendere inefficace e improduttiva di effetti l'ordinanza
impugnata, per le ragioni esposte in motivazione;
10
3. Dichiarare avvenuta l'acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c. sul capo della
sentenza relativa al pagamento del prezzo, mai impugnata nei precedenti gradi di
giudizio e per l'effetto annullare, revocare, e comunque rendere inefficace e/o
improduttiva di effetti l'impugnata ordinanza del Tribunale di Benevento
4. In via subordinata, stante la violazione degli artt. 2921 c.p.c., e 1241 c.c. ed
art.2041.c.c, ordinare al per le motivazioni suesposte, la Parte_1
restituzione delle somme incassate in eccesso rispetto al prezzo del retratto agrario,
stante la diminuzione del valore del bene oggetto del retratto a seguito dell'esproprio;
5. In via gradata, nella denegata ipotesi, dichiarare che il pagamento del prezzo del
retratto, per le motivazioni suesposte nei motivi n. 4 e 5, è avvenuta nel termine ed è
quindi tempestivo, con ogni conseguenza di legge;
6. In via subordinata, come meglio specificato in motivazione (punto 6) accogliere la
sollevata eccezione di incostituzionalità e rilevatane la non manifesta infondatezza,
rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8 COMMI 6 e 7 come da interpretazione autentica prevista dalla legge 8
gennaio 1979 n. 2, in relazione all'art. 43 della Legge Regionale Regione Campania
42/82. Per le motivazioni di cui al motivo n.6
7. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in
favore del sottoscritto Avvocato antistatario».
In via istruttoria chiedeva di essere ammesso a provare con il teste Tes_1
(già teste nel giudizio relativo all'esercizio del diritto di riscatto) le
[...]
seguenti circostanze:
1. “vero che nel mese di ottobre 2005, in periodo di vendemmia, esso Testimone_1
accompagnava presso l'abitazione del in Parte_2 Parte_1
ES NI (BN), alla C.da Monteleone, per provvedere al pagamento del retratto
agrario mediante assegno circolare di € 7.746,85 rilasciato dalla BCC di San Marco
dei Cavoti”;
2. “vero che in tale occasione, rifiutava tale pagamento Parte_1
adducendo che il fondo era di sua proprietà”. 11
§ V. , costituitosi il 21 gennaio 2019, sosteneva che il Parte_1
retraente non poteva pagare il prezzo del terreno fino al passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato il suo diritto di riscatto,
contestava che il gli avesse pagato l'intero prezzo fino all'8 febbraio Pt_2
2017, allorquando era già irrimediabilmente decaduto dal diritto di riscatto,
infine, negava di essere debitore della controparte.
§ VI. Con sentenza n. 2325/2021, resa pubblica il 21 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli accoglieva l'appello proposto dal e, in riforma Pt_2
dell'ordinanza impugnata, rigettava la domanda come originariamente proposta da . Parte_1
In motivazione, osservava che, in base al quadro normativo vigente al momento della pronuncia di primo grado, la domanda di Parte_1
, intesa alla dichiarazione della decadenza di
[...] Parte_2
dall'esercitato diritto di riscatto per l'intempestivo versamento del prezzo, era stata correttamente accolta dal giudice di prime cure, essendo pacifico che il prezzo integrale era stato versato solo l'8 febbraio 2017, mentre il giudizio che aveva accertato il suo diritto di prelazione era stato definito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18767/2016 depositata il 26 settembre 2016.
Prendeva atto, tuttavia, che «il Legislatore è recentemente intervenuto nella materia
controversa con il quarto comma dell'articolo 224 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (il cd.
Decreto Rilancio), convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, ampliando il termine
entro il quale l'acquirente deve corrispondere la somma pattuita, che passa dagli
originari tre mesi a sei mesi», e che, per espressa previsione legislativa, il nuovo termine «si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto».
La corte di appello riteneva che «il dato letterale dell'intervento normativo, riferito
“a tutti i giudizi”, non consente di limitare la portata di tale norma ai soli processi
aventi ad oggetto l'accertamento del diritto di riscatto … escludendo quelli – come il
presente – in cui si controverta della decadenza dal diritto». Una tale 12 interpretazione, infatti, sarebbe stata «illogica, al punto di privare la norma di
qualsivoglia significato, perché, pendente un giudizio ad oggetto l'accertamento del
diritto di riscatto, il termine per il versamento del relativo prezzo neppure sarebbe
iniziato, decorrendo esso solo dalla definizione di quel giudizio. L'intenzionale
estensione della norma, che ha inciso su un termine di natura sostanziale, a tutti i
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge sarebbe privo di significato se
si riferisse solo a processi ostativi alla decorrenza di quel termine, poiché in tal caso
sarebbe stata sufficiente la sostituzione dell'inciso “entro il termine di sei mesi” a
quello “entro il termine di tre mesi”». La disposizione in esame sarebbe, invece,
da interpretare «come tesa a favorire il consolidamento della proprietà agraria in
capo ai titolari del diritto di riscatto, ampliando il termine di versamento del prezzo
anche per tutte le ipotesi in cui sia in corso un giudizio avente ad oggetto la verifica
del corretto esercizio di quel diritto: l'inciso determina, quindi, l'applicazione
retroattiva dell'estensione del termine anche per quei casi in cui si controverta del pagamento del prezzo del retratto e la decadenza dal diritto di riscatto non sia stata
definitivamente accertata».
§ VII. In accoglimento del ricorso proposto da , la Parte_1
Corte di cassazione, con ordinanza n. 6492/2024 del 12 marzo 2024, cassava la sentenza di appello e rimetteva la causa a questa corte, per un nuovo esame della controversia (demandandole anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità), alla luce del seguente principio:
«In materia di riscatto agrario, la norma transitoria di cui al secondo periodo del
comma 4 dell'art. 224, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a mente della quale la disposizione di
cui al primo periodo della stessa norma — che ha modificato l'articolo 8, sesto comma,
della legge 26 maggio 1965, n. 590, stabilendo in sei mesi (invece che tre) il termine
entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto, termine decorrente, ai sensi
dell'articolo unico della legge n. 2 del 1979, ove sorga contestazione, dal passaggio in
giudicato della sentenza che riconosce il diritto — “si applica a tutti i giudizi pendenti 13 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, deve
essere intesa come riferita ai giudizi in cui si verta sul diritto di riscatto e non a quelli
diretti all'accertamento della decadenza da tale diritto per il mancato tempestivo
pagamento del prezzo, ove maturata anteriormente all'entrata in vigore della legge di
conversione ed in base al testo previgente».
§ VIII. Con citazione notificata il 12 aprile 2024 Parte_1
riassumeva il processo, per chiedere il rigetto dell'appello proposto da
[...]
e il rimborso delle spese per tutti i gradi del giudizio, compreso Pt_2
quello dinanzi alla Corte di cassazione.
§ IX. nel costituirsi in giudizio, riproponeva tutte le ragioni Parte_2
poste a fondamento del proprio appello e insisteva nell'interpretazione dell'articolo 224, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, così come condivisa dalla
Corte di appello, sollevando eccezione d'incostituzionalità della disposizione,
ove interpretata nel senso affermato dalla Corte di cassazione, perché limitativa del consolidamento della proprietà agraria in capo ai titolari del diritto di riscatto e in contrasto con l'articolo 12 delle preleggi. Concludeva,
quindi, perché la Corte di appello accogliesse le seguenti conclusioni:
In via preliminare ed assorbente, Accogliere la sollevata eccezione di illegittimità
costituzionale e per l'effetto, previa sospensione del presente giudizio, rimettere gli atti
alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio di costituzionalità stante il contrasto
interpretativo dell'art 224 comma 4 DL 34 convertito nella legge 77/2020.
Nel merito, qualora lo ritenga opportuno, ammettere i mezzi istruttori come articolati
ed in ogni caso
Accogliere l'appello proposto in data 18/08/2018, per i motivi tutti ivi indicati e che
qui si abbiano per riportati e trascritti ed alle cui conclusioni integralmente si riporta,
anche in contrasto con il principio fornito dalla Suprema Corte avendone facoltà per
tutti i motivi suesposti.
§ X. Sulla scorta del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione,
che esclude l'applicabilità al caso in esame della norma transitoria di cui 14 all'articolo 224, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il termine (perentorio: cfr.
Cass. 24460/2007, Cass. 5991/2007, Cass. 13416/2001) di tre mesi per il pagamento del prezzo, da parte del retraente è scaduto il 26 Parte_2
dicembre 2016, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che ha reso definitivo l'accoglimento della domanda di riscatto: infatti, la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto (ex art. 391-bis c.p.c.).
Nel trimestre in questione non risulta assunta alcuna iniziativa, da parte di per provvedere al pagamento del prezzo, eseguito solo dopo Parte_2
che aveva già agito in giudizio perché fosse accertata Parte_1
la decadenza dal diritto di riscatto. Non rileva, in particolare, il contenuto della e-mail spedita il 7 luglio 2016 dal difensore del al difensore del , che non contiene alcuna Pt_2 Pt_1
richiesta delle coordinate bancarie di quest'ultimo, ma rivendica la titolarità
del credito di € 4.893,35 (al netto della compensazione di reciproche posizioni creditorie) e sollecita un incontro tra le parti per trovare una soluzione definitiva: stante anche la pretesa del di considerare estinto il debito Pt_2
relativo al prezzo del riscatto, non può ritenersi che l'atteggiamento di mera attesa assunto dal sia stigmatizzabile come mancanza della dovuta Pt_1
cooperazione del creditore, al fine di permettere al debitore di adempiere alla prestazione dovuta.
Occorre, pertanto, valutare se per le iniziative assunte nel corso del giudizio di riscatto, ovvero per la presenza di un maggior credito opponibile in compensazione, il potesse reputarsi dispensato, dopo la sentenza Pt_2
della Corte di cassazione, dal pagamento del prezzo.
§ XI. Prima di esaminare la questione, è necessario escludere che vi sia stata 15 alcuna violazione del giudicato formatosi nel precedente giudizio tra le parti.
Infatti, l'effetto derivante dal giudicato formatosi in tale giudizio, ossia la sostituzione di ad nella posizione di Parte_2 Parte_1
acquirente del fondo in ES NI, Contrada Monteleone, in catasto al foglio 2, particella 156, nel contratto di compravendita stipulato il 29 aprile
1999 e trascritto 20 maggio 1999, è sottoposto ex lege a una condizione sospensiva successiva, ossia al pagamento del prezzo, onde è facile obiettare al che il presente giudizio mira ad accertare un evento posteriore al Pt_2
giudicato, senza che in alcun modo sia riaperta la discussione sui suoi presupposti e senza che neppure sia concepibile alcuna acquiescenza del preclusiva della domanda proposta in questa sede. Pt_1
§ XII. Riguardo alle offerte risalenti al 27 ottobre 2005 e del 5 aprile 2012,
richiamate dal va rilevato, in primo luogo, che, come affermato Pt_2
dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13387/2007, Cass. 15547/2003), «In caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo
rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a
norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come autenticamente
interpretato dall' articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, all'effettivo
versamento del prezzo al retrattato o, in caso di rifiuto di costui, all'offerta reale, a
norma degli artt. 1209 e segg. cod. civ., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza che accerta detto diritto;
poiché eventuali offerte del prezzo prima di tale data,
non accettate dal retrattato, sono irrilevanti ai fini del predetto trasferimento, il
retraente che, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato
il suo diritto di retratto, abbia offerto il prezzo dovuto, non accettato dalla controparte,
ha l'onere di fare un'altra offerta del corrispettivo dovuto (e in caso di rifiuto anche di
questa, promuovere giudizio ex art. 1210 cod. civ.) o di promuovere, entro il detto
termine di tre mesi, il giudizio per la convalida della precedente offerta, nel qual caso
il giudice sarà tenuto a verificare se siano state rispettate puntualmente tutte le
prescrizioni di cui all'art. 1207 cod. civ.». 16
Il chiede di provare, con la deposizione del teste , Pt_2 Testimone_1
di essersi recato, dopo la sentenza di primo grado, al domicilio del e Pt_1
di avergli offerto l'assegno circolare di cui ha prodotto copia autentica, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo in favore dello stesso per Pt_2
l'importo di € 7.746,85, e di esserselo visto rifiutare avendo il Pt_1
dichiarato di essere lui il proprietario del fondo conteso.
Ove indispensabile ai fini della decisione, tale prova sarebbe ammissibile anche se articolata solo in grado di appello, tenuto conto che il giudizio di primo grado si è svolto secondo il rito sommario di cognizione (cfr. art. 702-
quater c.p.c.). Essa è, però, irrilevante.
Il rifiuto, se l'offerta vi è stata, deve reputarsi legittimo, prima che fosse definitivamente accertato il diritto del a sostituirsi al Pt_2 Pt_1
nell'acquisto immobiliare, e non pretestuoso, a fronte del timore (non irragionevole) che l'accettazione del pagamento potesse interpretarsi come acquiescenza alla decisione di primo grado di accoglimento della domanda di riscatto.
Lo stesso vale per l'invio del vaglia postale, in data 5 aprile 2012, pur a prescindere dall'ammontare della somma inviata.
Orbene, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.
31946/2023), «In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare
il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si
avveri, entro il termine previsto dall'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, la
condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo e, nell'ipotesi di rifiuto
anche pretestuoso dell'accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della
relativa somma nelle forme di cui all'art. 1210 c.c., senza che all'adempimento o al
deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore, ma non lo
liberano dalla sua obbligazione».
§ XIII. Quanto alle conseguenze della riscossione, da parte del , Pt_1 17 dell'indennità versata dall'ANAS per l'espropriazione per pubblica utilità di una porzione del fondo, l'ipotesi della compensazione, prospettata dal
è stata esclusa dal giudice di primo grado sulla base di una duplice Pt_2
ratio decidendi: mancherebbero i presupposti della compensazione legale
(omogeneità, liquidità ed esigibilità dei crediti), poiché il credito relativo all'indennità di espropriazione riguarderebbe, eventualmente, i rapporti tra il
e l'Anas s.p.a., e, inoltre, perché il trasferimento con efficacia ex tunc Pt_2
della proprietà in favore del retraente (e, quindi, del credito verso l'espropriante) sarebbe, pur sempre, l'avvenuto pagamento del prezzo nel termine
perentorio.
Sul punto, l'appello di richiama la disciplina prevista Parte_2
dall'articolo 2921 c.c. in tema di evizione subita dall'acquirente della cosa espropriata (ove si ha riguardo alla vendita forzata di beni pignorati), che,
tuttavia, è estranea alla fattispecie in esame: l'espropriazione per pubblica utilità successiva alla vendita del terreno (risalente al 1999) non inficia il trasferimento negoziale, risalente, anche per il retraente, alla data del contratto di compravendita, ma dà luogo a un credito indennitario nei confronti dell'espropriante.
Il ribadisce, inoltre, il diritto alla restituzione di quanto incautamente Pt_2
il ha incassato, dolendosi, in definitiva, che le proprie ragioni non Pt_1
sarebbero state minimamente vagliate dal Tribunale di Benevento, benché la condizione sospensiva dovesse ritenersi avverata, ai sensi degli artt. 1358 e 1359
c.c. e nonostante il proprio diritto a vedersi ridotto il prezzo e quindi a compensarlo
con quanto dovuto dal . Pt_1
Orbene, ritiene il collegio che le argomentazioni spese dal non Pt_1
abbiano adeguatamente centrato le rationes decidendi del tribunale e che,
pertanto, resti non configurabile la compensazione (legale o giudiziale) del credito spettante al col credito relativo all'indennità di espropriazione, Pt_1
dovuto al per l'efficacia ex tunc del trasferimento in suo favore della Pt_2 18 proprietà del fondo parzialmente espropriato dopo la compravendita,
sempre, però, che tale acquisto possa effettivamente dirsi perfezionatosi.
La decisione del tribunale si fonda sul presupposto che, eventualmente verificatosi l'acquisto del fondo da parte del il pagamento eseguito Pt_2
dall'ANAS in favore del non avrebbe efficacia liberatoria per il solvens, Pt_1
nei confronti del quale, quindi, il dovrebbe indirizzare la propria Pt_2
pretesa di pagamento dell'indennità di espropriazione.
ha censurato il comportamento di mala fede del , Parte_2 Pt_1
nell'incassare l'indennità anzidetta, senza, però, far valere la sussistenza di circostanze univoche idonee a legittimare l'espropriante a pagare in favore dell'apparente proprietario, sì da liberare quest'ultimo (in contrasto con quanto ritenuto dal tribunale) ed esporre l'accipiens all'obbligazione Pt_1
restitutoria in favore del titolare effettivo del diritto all'indennizzo (secondo la disciplina dettata dall'articolo 1189 c.c.). Sebbene, quindi, debba presumibilmente escludersi che il proprietario del bene espropriato abbia azione nei confronti dell'espropriante per il pagamento dell'indennità di esproprio ove questa sia stata riscossa dall'intestatario catastale del medesimo bene (nei confronti del quale, ex art. 3
del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, si svolge il procedimento ablatorio), affermata la regola contraria da parte del primo giudice la censura del non fa Pt_2
valere la legittimità del pagamento eseguito dall'ANAS, ex art. 1189, primo comma, c.c., da cui soltanto può dipendere l'obbligazione restitutoria del
. Pt_1
In ogni caso, deve condividersi la seconda ratio decidendi illustrata dal tribunale, posto che il può reputarsi l'effettivo titolare del diritto Pt_2
all'indennità di espropriazione solo in quanto sia divenuto proprietario del fondo, effetto giuridico che discende dal pagamento del prezzo nel termine previsto dalla legge: manca, quindi, il presupposto della contestuale coesistenza dei due crediti reciproci, atteso che il sorgere di uno di essi (quello 19 del verso il ) dipende dall'estinzione dell'altro, da cui Pt_2 Pt_1
soltanto deriva l'acquisto della proprietà in favore del retraente.
Né avrebbe alcuna efficacia un'eventuale compensazione giudiziale, la quale opera ex nunc (Cass. 8395/1993; Cass. 1536/1985) e, quindi, non impedirebbe la decadenza derivante dal mancato pagamento del prezzo entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.
§ XIV. Esclusa, quindi, l'efficacia dell'offerte eseguite nel corso del giudizio sull'azione di riscatto proposta dal esclusa, inoltre, la Pt_2
compensazione col credito relativo all'indennità di espropriazione, come pure l'idoneità di altra compensazione (col credito di rimborso delle spese di lite liquidate con la sentenza della Corte di cassazione del 26 settembre 2016) ad estinguere il credito di € 7.746,85, resta l'intempestività del bonifico eseguito l'8 febbraio 2017. § XV. Quanto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal deve rilevarsene la manifesta infondatezza oltre che l'irrilevanza, Pt_2
posto che:
- l'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 prevede, al sesto comma, che se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine per il pagamento del prezzo è
sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l' non abbia espresso diniego a conclusione CP_1
dell'istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno;
- il non invoca la predetta sospensione del termine ma si duole, Pt_2
a quanto pare, di non potersi più avvalere del concorso regionale nel pagamento degli interessi sull'eventuale mutuo stipulato per l'acquisto del fondo, a causa dell'abrogazione dell'articolo 43 della legge regionale 20 della Campania 2 agosto 1982 n. 42 (da parte dell'articolo 3, allegato 38,
della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21);
- l'eliminazione del contributo regionale per il pagamento degli interessi non fa venir meno la normativa di favore per l'accesso alla proprietà dei terreni da parte dei coltivatori diretti, sancito dalla legislazione statale nel pieno rispetto dell'articolo 47, secondo comma, della Costituzione,
neppure ravvisandosi alcuna violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altre situazioni regolate in maniera dissimile;
- sull'interpretazione dell'articolo 224, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020 si fonda il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 6492 del 2024, con effetti vincolanti nel presente giudizio di rinvio (ex art. 383 c.p.c.). L'insistenza del nel dare della Pt_2
norma una lettura che la Suprema Corte ha ritenuto errata, ancorché condivisa dal precedente collegio della Corte di appello, non può, quindi, essere presa in considerazione.
§ XVI. Il Tribunale di Benevento, pur accolta la domanda di Parte_1
, ha compensato tra le parti le spese di lite, senza che da parte del
[...]
sia stato proposto appello incidentale. Pt_1
Tale compensazione resta ferma, affinché l'appello non dia luogo a una
reformatio in peius per la parte che lo abbia proposto.
Quanto alle spese dei gradi successivi, sia di merito sia di legittimità, va premesso che, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19 aprile 2018,
n. 77, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'articolo 13 del D.L. n. 132/2014, onde la deroga al principio della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dall'articolo 92 c.p.c., come modificato nel 2014, in presenza di analoghe gravi 21 ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto, che possono investire non soltanto la valutazione giuridica ma anche la dimensione fattuale (cfr. Cass. 13294/2025). Se, quindi, tra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass. 6901/2025), deve anche tenersi conto, nel caso in esame, che la prosecuzione del giudizio in sede di legittimità e di rinvio è stata determinata dalla necessità d'interpretare una normativa nuova,
in assenza di precedenti editi, e che, per altro verso, la vicenda ha avuto profili d'incertezza anche sui presupposti giuridici e di fatto della questione controversa, tali da rendere non del tutto irragionevole la convinzione del convenuto, alla luce delle precisazioni rese dall'ANAS nella missiva del 13
marzo 2009 in atti, di potersi ritenere dispensato dall'obbligo di versamento del prezzo, una volta riscossa dalla controparte la maggior somma liquidata a titolo d'indennità di esproprio.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- conferma tutte le statuizioni contenute nel dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Benevento del 21 giugno 2018 (nel procedimento di rito sommario n. 125/2017 R.G.);
- dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
22
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1784/2024, di rinvio ai sensi dell'articolo 392 c.p.c.
t r a
(nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1
alla Contrada Monteleone, c.f. ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avvocato Roberto Prozzo ( ), con studio in Benevento C.F._2
alla Via Pietro Nenni, 13, e domicilio digitale Email_1
e 1
(nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_2
Marco dei Cavoti alla Via Pietro Nenni, 6, c.f. , C.F._3
rappresentato e difeso dall'avvocato Spartico Capocefalo
( ), con studio in ES NI alla Via Roma, 54, e C.F._4
domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per l'avvocato Roberto Prozzo concludeva «per il Parte_1
rigetto dell'appello proposto dal con condanna dello stesso al pagamento Pt_2
delle spese processuali per tutti i gradi del giudizio, compreso quello dinanzi alla Corte
di Cassazione».
Per l'avvocato Spartico Capocefalo concludeva come segue: Parte_2
«In via preliminare ed assorbente, Accogliere la sollevata eccezione di illegittimità
costituzionale e per l'effetto, previa sospensione del presente giudizio, rimettere gli atti
alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio di costituzionalità stante il contrasto interpretativo dell'art 224 comma 4 DL 34 convertito nella legge 77/2020 ed in
particolare stante il contrasto interpretativo tra La Corte di Appello e la Suprema
Corte;
2. Nel merito, qualora lo ritenga opportuno, ammettere i mezzi istruttori come
articolati ed in ogni caso, atteso che la presente causa ha avuto una durata di oltre 25
anni
3. Accogliere l'appello proposto in data 18/08/2018, per i motivi tutti ivi indicati e che
qui si abbiano per riportati e trascritti ed alle cui conclusioni integralmente si riporta,
anche in contrasto con il principio fornito dalla Suprema Corte avendone facoltà per
tutti i motivi suesposti;
4. Con vittoria e di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio;
5. In subordine, chiede che la causa venga assegnata a sentenza con concessione dei
termini di cui all'art. 190 cpc».
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 12 gennaio 2017 AN 2
si rivolgeva al Tribunale di Benevento esponendo che: Parte_1
- il 29 aprile 1999 aveva acquistato un appezzamento di terreno in ES
NI, alla Contrada Monteleone, esteso Ha 1.30.04 e censito in catasto al foglio 2, particella 156 (poi frazionata nelle particelle 482, 483 e 484);
- il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1737 del 2005, confermata in appello (con sentenza n. 582/2011 del 24 febbraio 2011), aveva accolto la domanda di riscatto proposta (ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 590 del
1965) da proprietario di un terreno confinante;
Parte_2
- con sentenza n. 18767/16, depositata il 26 settembre 2016, La Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto contro la sentenza di appello,
senza che nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda (e, quindi, entro il 26 dicembre 2016)
il provvedesse a pagargli il prezzo del riscatto, con la conseguente Pt_2
inefficacia del trasferimento in suo favore della proprietà (subordinato alla condizione sospensiva di cui all'articolo 8 della legge citata, secondo la legge d'interpretazione autentica 8 gennaio 1979, n. 2);
- dopo la sentenza della Corte di appello il ritenendo erroneamente Pt_2
di essere già divenuto proprietario, si era introdotto senza titolo nel fondo oggetto di causa, tanto da presentare al Comune una richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un passo carrabile.
Ciò premesso, chiedeva quanto segue: Parte_1
a) dare atto che la condizione sospensiva del versamento del prezzo non si è verificata
nel termine perentorio di 3 mesi previsto dall'art. 8 della L. 590/65;
b) conseguentemente dichiarare che il sig. decaduto dal diritto Parte_2
di riscatto dell'appezzamento di terreno sito in ES NI alla Contrada
Monteleone, esteso Ha 1.30.04, riportato in catasto al fol. 2, particella 156 (oggi fol.
2, particelle 482, 483 e 484);
c) dichiarare la inefficacia, e conseguentemente ordinare la cancellazione della
trascrizione della domanda di riscatto eseguita presso la Conservatoria di Benevento 3 il 17 maggio 2000, al n. 5190 reg. gen. e n. 4497 reg. part.;
d) condannare ll'immediato rilascio del fondo, occupato senza Parte_2
titolo;
e) condannare l pagamento di spese e competenze del presente Parte_2
giudizio.
§ II. rispondeva che il suo debito si era estinto per Parte_2
compensazione con il credito delle somme incassate dal per il parziale Pt_1
esproprio del terreno, oltre che con l'ulteriore credito relativo alle spese del giudizio in Cassazione. Chiedeva, inoltre, in riconvenzionale, che, dichiarata la compensazione, il fosse condannato a pagargli la differenza ancora Pt_1
dovuta. Aggiungeva di avere comunque effettuato a favore del suo contraddittore un nuovo bonifico bancario, per il prezzo stabilito per la cessione del terreno. Concludeva, quindi, affinché il tribunale: 1) rigettasse la domanda;
2) in accoglimento della sua domanda riconvenzionale, accertasse e dichiarasse compensato il pagamento del prezzo del retratto agrario per l'importo di € 7.746,58 con la somma versata dall'Anas ad Parte_1
a titolo di indennità per l'esproprio di parte del fondo per cui è causa;
[...]
3) sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale,
condannasse il a restituirgli € 561,83 (quale differenza tra l'importo Pt_1
incassato a titolo di indennità di esproprio e il prezzo del retratto) ed €
11.212,74 (quale differenza tra quanto da lui versato in eccesso e il prezzo del retratto: 18.959,59 - 7746,85), per complessivi € 11.774,57, oltre agli interessi e alla rivalutazione fino al saldo;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta compensazione, rigettasse la domanda ritenendo valido il pagamento avvenuto con bonifico di € 7.746,85 e, pertanto,
dichiarasse tempestivamente pagato il prezzo del retratto, con ogni conseguenza di legge in ordine all'acquisto del terreno sito in ES NI
alla Contrada Monteleone, in catasto al foglio 2, particella 156; 5) condannasse al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 Parte_1 4
c.p.c., per avere ostruzionisticamente tentato più volte, in evidente malafede,
di impedire il buon fine del pagamento del prezzo del retratto, come sopra indicato;
6) condannasse, infine, il al pagamento delle spese di lite (con Pt_1
attribuzione ex art. 93 c.p.c.).
§ III. Il Tribunale di Benevento, in persona del giudice unico designato, con ordinanza del 21 giugno 2018, dichiarava decaduto dal diritto Parte_2
di riscatto e lo condannava al rilascio in favore di del Parte_1
terreno in questione. Condannava, inoltre, alla Parte_1
restituzione in favore di di € 7.746,85 e compensava tra le parti Parte_2
le spese di lite.
La decisione era fondata sulle seguenti ragioni: i) il pagamento integrale del prezzo di acquisto era intervenuto soltanto l'8 febbraio 2017 e, quindi, oltre il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto il diritto di riscatto in favore del (ossia dalla data Pt_2 di deposito della sentenza della Corte di cassazione); ii) i tentativi di effettuare il pagamento il 27 ottobre 2005 e il 5 aprile 2012 (il secondo per l'importo di €
1.651,71, calcolato dal compensando posizioni creditorie e debitorie Pt_2
reciproche) erano irrilevanti, perché anteriori al passaggio in giudicato della sentenza e non seguiti entro tre mesi dal giudicato da una nuova offerta del prezzo di acquisto;
iii) l'eccezione di compensazione con il credito derivante dal diritto di ottenere il pagamento delle somme versate dall'Anas s.p.a. al
(ma di pertinenza del in quanto inerenti alla indennità di Pt_1 Pt_2
esproprio di una porzione dell'appezzamento di terreno de quo), non poteva essere accolta, poiché la compensazione può intervenire solo tra crediti omogenei, liquidi ed esigibili, mentre il credito opposto in compensazione riguardava, eventualmente, i rapporti tra il e l'Anas. Pt_2
§ IV. Con citazione notificata il 18 luglio 2018 proponeva Parte_2
appello.
L'appellante premetteva, tra l'altro, che il tratteneva la somma di € Pt_1 5
18.959,59, di cui: (dal 2009) € 8.308,68 per l'espropriazione di parte (mq. 3340)
del fondo oggetto di retratto agrario;
€ 2.904,06 per le spese di cui alla sentenza della Corte di cassazione non corrisposte;
€ 7.746,85 per il nuovo pagamento del prezzo. Ribadiva ai sensi dell'art. 1193 c.c. l'imputazione già fatta nel corso del tempo dei vari versamenti eseguiti, fino a concorrenza del prezzo di riscatto, di € 7.746,85, col diritto alla ripetizione delle somme pagate in più.
Richiamava la domanda riconvenzionale proposta, perché, dichiarata la compensazione del prezzo del retratto (€ 7.746.85) con quanto dovutogli dal per avere riscosso dall'Anas l'indennità per l'espropriazione di parte Pt_1
del fondo, pari a € 8.308,68, dopo la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1737/2005, gli fosse restituita la somma complessiva di € 11.774,57, oltre agli interessi e alla rivalutazione fino al saldo effettivo. Deduceva la sussistenza dei presupposti anche della compensazione giudiziale, impedita solo quando il credito opposto in compensazione non è certo, salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato
definitivamente accertato in altro giudizio con sentenza passata in giudicato. Negava,
poi, in contrasto con le ragioni addotte dal giudice di primo grado, di essere decaduto dal diritto di riscatto, deducendo:
1) di avere più volte offerto il pagamento del prezzo al , che lo aveva Pt_1
pretestuosamente rifiutato, salvo a trattenere le somme ricevute, sebbene espressamente imputate al pagamento del prezzo del retratto agrario
(nell'esercizio della facoltà riconosciuta al solvens dall'articolo 1193 c.c., in mancanza della quale soccorrono i criteri legali d'imputazione). Ciò prima con l'assegno circolare di € 7.746,85, offertogli alla presenza del teste
(da reputarsi un'offerta eseguita secondo gli usi non sussistendo Testimone_1
alcun pericolo di mancanza di provvista presso la banca obbligata al pagamento in
quanto gli istituti autorizzati ad emettere l'assegno circolare devono costituire per
legge una idonea cauzione a garanzia degli stessi), poi con vaglia postale, modalità
anch'essa idonea ad offrire al creditore l'effettiva disponibilità delle somme, in 6 sintonia col favore del legislatore per i “mezzi alternativi di pagamento”,
infine col bonifico bancario dell'8 febbraio 2017, per un importo mai restituito dal , nonostante l'indicazione della causale (e il pregresso accordo Pt_1
delle parti, come da email allegata in atti, tanto che, dopo la sentenza della
Corte di appello egli aveva preso possesso del fondo, senza che il Pt_1
avesse proposto alcuna azione di reintegra, così confermando di fatto l'avveramento della condizione). Il tribunale avrebbe, quindi, errato nel non ritenere validi i pagamenti eseguiti il 27 ottobre 2005 (mediante assegno circolare di € 7,746,85, rifiutato) e il 5 aprile 2012 (restituitogli) e, quindi, per avere escluso l'avveramento della condizione sospensiva del versamento del prezzo, senza rilevare il comportamento di malafede del (in contrasto Pt_1
col dovere di cui all'articolo 1358 c.c.), preordinato a impedire il versamento del prezzo nel termine di cui all'art. 8 della legge 590/65, e, quindi, senza considerare avverata la condizione (in applicazione dell'articolo 1359 c.c.) perché mancata per cause imputabili alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. Per di più, vi sarebbe stata acquiescenza da parte del il quale, tra l'altro, non aveva mai impugnato la parte della sentenza Pt_1
che aveva disposto in ordine al pagamento del prezzo, per cui, a distanza di sette anni dalla sentenza della Corte di appello, poi confermata dalla
Cassazione, e nonostante la trascrizione della sentenza traslativa e l'immissione legittima in possesso del bene, l'ordine del tribunale di lasciare il fondo sarebbe assurdo, inverosimile, illegittimo ed abnorme. Come affermato dalla Corte di cassazione «ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel
riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. e
seguenti in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi
in tema di buona fede e cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta
reale e così gli effetti del riscatto sono da ritenersi verificati qualora la mancata
ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore a prestare
la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore». 7
Inoltre, come pure rilevato dalla Suprema Corte, «la normativa in tema di offerta
reale – che di per sé presenta una macchinosità ed un eccesso di formalismi che la
rendono palesemente obsoleta, a fronte degli strumenti che la tecnologia oggi mette a
disposizione per effettuare pagamenti in termini veloci e sicuri, deve essere
interpretata comunque alla luce dei principi in tema di buona fede e cooperazione del
creditore all'adempimento.
Ciò comporta che quando il creditore rifiuti, senza alcuna plausibile giustificazione,
di ricevere spontaneamente il pagamento offerto dal debitore, le norme in tema di
offerta reale vanno interpretate con larghezza e comunque non in danno del debitore
volenteroso di adempiere, bensì in modo da evitare che dietro alle eccezioni di
irritualità dell'offerta si celino comportamenti meramente ostruzionistici» (Cass.
17975/2014);
2) la violazione da parte del primo giudice dei limiti del giudicato formale e sostanziale (portato dalla sentenza della Corte di cassazione) e il mancato rilievo dell'acquiescenza della controparte: l'ordinanza, infatti, non avrebbe potuto vanificare il contenuto della sentenza della Cassazione e, pertanto, il suo
diritto di retratto regolarmente esercitato su un fondo (di proprietà paterna), senza violare il fondamentale principio dell'intangibilità del giudicato sostanziale,
che impedisce di rimettere in discussione il diritto riconosciuto neppure
adducendo circostanze non prese in considerazione dal giudice nel corso del giudizio
concluso dalla sentenza passata in giudicato. Sarebbe, perciò, inverosimile ed
abnorme ordinare al conservatore dei registri immobiliari (come nel dispositivo
dell'ordinanza) la cancellazione della domanda di riscatto del 17/5/ 2000 regolarmente
trascritta, se la stessa è coperta dal giudicato della sentenza della cassazione. Inoltre,
giammai il avrebbe impugnato la sentenza di 1 grado e quella della Corte Pt_1
di Appello nella parte in cui ha disposto sul pagamento del prezzo, concretizzandosi
quindi l'ipotesi di cui all'art. 329 c.p.c.;
3) la violazione dell'articolo 2921 c.c. e degli articoli 1241 e seguenti c.c., stante il proprio diritto alla restituzione delle somme che il aveva in mala Pt_1 8 fede incassato dall'Anas per l'esproprio del fondo, o quantomeno alla riduzione del prezzo in virtù della evizione del bene oggetto del retratto e,
comunque, alla compensazione delle somme, così come esplicitato nella domanda riconvenzionale. Infatti, per effetto dell'espropriazione egli sarebbe divenuto proprietario solo di mq 9.664, rispetto all'oggetto del riscatto di Ha
1.30.04, sì da aver diritto alla restituzione dal della somma da lui Pt_1
indebitamente incassata (€ 8.308,68) con gl'interessi e la rivalutazione dal momento dell'incasso sino al soddisfo, oltre al risarcimento dei danni, o,
quanto meno, alla compensazione della somma, idonea a superare la necessità
dell'offerta reale e a rendere dovuta la restituzione dell'eccedenza incassata incautamente dal . Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere i crediti Pt_1
non omogenei né liquidi, pur trattandosi di somme di denaro determinate e liquidate, e, quindi, avrebbe ritenuto impropriamente ordinare la restituzione del
prezzo, fraintendendo la richiesta formulata con la memoria di costituzione;
avrebbe dovuto ordinare invece la restituzione delle somme tuttora nella disponibilità del
pagate in eccesso rispetto al prezzo del retratto e cioè € 11.774,57 come Pt_1
richiesto con la domanda riconvenzionale ed esplicitate analiticamente;
4) la tempestività del pagamento dell'8 febbraio 2017, posto che la sentenza della Corte di cassazione, pubblicata il 26 settembre 2016 e mai notificata, era soggetta a impugnazione, ex art. 391-bis c.p.c.; pagamento avvenuto all'esito di laboriose trattative col procuratore del , al fine di ottenere le sue Pt_1
coordinate bancarie, e che, se illegittimo, avrebbe dovuto essere rifiutato, così
come il avrebbe dovuto corrispondere le somme relative alle spese Pt_1
portate dalla sentenza della Cassazione e quelle percepite per l'esproprio. Vi
sarebbe stato, quindi, un indebito arricchimento della controparte, ex art. 2041
c.c.;
5) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 590
del 1965, come da interpretazione autentica datane dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 2, nella parte in cui prevede che ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il 9 versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato nel termine di 3 mesi,
decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo
che non sia diversamente pattuito tra le parti, nonché nella parte in cui prevede che il termine è sospeso fino a che non sia disposta la concessione del mutuo o fino a
che l' on abbia espresso diniego a conclusione dell'istruttoria dovuta e CP_1
comunque non più di 1 anno. In tal caso l'Ispettorato Provinciale deve provvedere
entro 4 mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art 3 secondo le norme che
saranno stabilite dal regolamento di attuazione in relazione all'art. 43 della Legge
Regionale Regione Campania 42/82. Infatti, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 43 della legge regionale (che prevedeva un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per l'acquisto di fondi rustici per le finalità di cui alle leggi 26 maggio 1965 n. 590 e 14 agosto 1981 n. 817), con la promulgazione della Legge Regionale Campania n. 21 del 05 dicembre 2005
(pubblicata sul BURC n. 66 del 13 dicembre 2005), egli si vedrebbe scippato di un diritto sacrosanto ad esercitare il proprio diritto di prelazione portato da ben tra gradi
di giudizio. L'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge citata deriverebbe dalla violazione degli artt. 3 e 47 Costituzione in quanto la disciplina legislativa limita o impedisce l'accesso alla proprietà diretto coltivatrice.
Ciò premesso, chiedeva alla Corte di appello l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni:
«1. Accogliere il presente appello e per l'effetto, in via preliminare ed assorbente,
dichiarare avverata la condizione sospensiva del versamento del prezzo ai sensi
dell'art. 1358 e 1359 c.c. , stante la malafede contrattuale dell'appellato per le ragioni
suesposte e come esplicitate nel 1 grado, e pertanto rendere nullo l'ordine di rilascio
del fondo e revocare l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale;
2. In via consequenziale, stante la violazione dei limiti del giudicato, revocare,
annullare e comunque rendere inefficace e improduttiva di effetti l'ordinanza
impugnata, per le ragioni esposte in motivazione;
10
3. Dichiarare avvenuta l'acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c. sul capo della
sentenza relativa al pagamento del prezzo, mai impugnata nei precedenti gradi di
giudizio e per l'effetto annullare, revocare, e comunque rendere inefficace e/o
improduttiva di effetti l'impugnata ordinanza del Tribunale di Benevento
4. In via subordinata, stante la violazione degli artt. 2921 c.p.c., e 1241 c.c. ed
art.2041.c.c, ordinare al per le motivazioni suesposte, la Parte_1
restituzione delle somme incassate in eccesso rispetto al prezzo del retratto agrario,
stante la diminuzione del valore del bene oggetto del retratto a seguito dell'esproprio;
5. In via gradata, nella denegata ipotesi, dichiarare che il pagamento del prezzo del
retratto, per le motivazioni suesposte nei motivi n. 4 e 5, è avvenuta nel termine ed è
quindi tempestivo, con ogni conseguenza di legge;
6. In via subordinata, come meglio specificato in motivazione (punto 6) accogliere la
sollevata eccezione di incostituzionalità e rilevatane la non manifesta infondatezza,
rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8 COMMI 6 e 7 come da interpretazione autentica prevista dalla legge 8
gennaio 1979 n. 2, in relazione all'art. 43 della Legge Regionale Regione Campania
42/82. Per le motivazioni di cui al motivo n.6
7. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in
favore del sottoscritto Avvocato antistatario».
In via istruttoria chiedeva di essere ammesso a provare con il teste Tes_1
(già teste nel giudizio relativo all'esercizio del diritto di riscatto) le
[...]
seguenti circostanze:
1. “vero che nel mese di ottobre 2005, in periodo di vendemmia, esso Testimone_1
accompagnava presso l'abitazione del in Parte_2 Parte_1
ES NI (BN), alla C.da Monteleone, per provvedere al pagamento del retratto
agrario mediante assegno circolare di € 7.746,85 rilasciato dalla BCC di San Marco
dei Cavoti”;
2. “vero che in tale occasione, rifiutava tale pagamento Parte_1
adducendo che il fondo era di sua proprietà”. 11
§ V. , costituitosi il 21 gennaio 2019, sosteneva che il Parte_1
retraente non poteva pagare il prezzo del terreno fino al passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato il suo diritto di riscatto,
contestava che il gli avesse pagato l'intero prezzo fino all'8 febbraio Pt_2
2017, allorquando era già irrimediabilmente decaduto dal diritto di riscatto,
infine, negava di essere debitore della controparte.
§ VI. Con sentenza n. 2325/2021, resa pubblica il 21 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli accoglieva l'appello proposto dal e, in riforma Pt_2
dell'ordinanza impugnata, rigettava la domanda come originariamente proposta da . Parte_1
In motivazione, osservava che, in base al quadro normativo vigente al momento della pronuncia di primo grado, la domanda di Parte_1
, intesa alla dichiarazione della decadenza di
[...] Parte_2
dall'esercitato diritto di riscatto per l'intempestivo versamento del prezzo, era stata correttamente accolta dal giudice di prime cure, essendo pacifico che il prezzo integrale era stato versato solo l'8 febbraio 2017, mentre il giudizio che aveva accertato il suo diritto di prelazione era stato definito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18767/2016 depositata il 26 settembre 2016.
Prendeva atto, tuttavia, che «il Legislatore è recentemente intervenuto nella materia
controversa con il quarto comma dell'articolo 224 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (il cd.
Decreto Rilancio), convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, ampliando il termine
entro il quale l'acquirente deve corrispondere la somma pattuita, che passa dagli
originari tre mesi a sei mesi», e che, per espressa previsione legislativa, il nuovo termine «si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto».
La corte di appello riteneva che «il dato letterale dell'intervento normativo, riferito
“a tutti i giudizi”, non consente di limitare la portata di tale norma ai soli processi
aventi ad oggetto l'accertamento del diritto di riscatto … escludendo quelli – come il
presente – in cui si controverta della decadenza dal diritto». Una tale 12 interpretazione, infatti, sarebbe stata «illogica, al punto di privare la norma di
qualsivoglia significato, perché, pendente un giudizio ad oggetto l'accertamento del
diritto di riscatto, il termine per il versamento del relativo prezzo neppure sarebbe
iniziato, decorrendo esso solo dalla definizione di quel giudizio. L'intenzionale
estensione della norma, che ha inciso su un termine di natura sostanziale, a tutti i
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge sarebbe privo di significato se
si riferisse solo a processi ostativi alla decorrenza di quel termine, poiché in tal caso
sarebbe stata sufficiente la sostituzione dell'inciso “entro il termine di sei mesi” a
quello “entro il termine di tre mesi”». La disposizione in esame sarebbe, invece,
da interpretare «come tesa a favorire il consolidamento della proprietà agraria in
capo ai titolari del diritto di riscatto, ampliando il termine di versamento del prezzo
anche per tutte le ipotesi in cui sia in corso un giudizio avente ad oggetto la verifica
del corretto esercizio di quel diritto: l'inciso determina, quindi, l'applicazione
retroattiva dell'estensione del termine anche per quei casi in cui si controverta del pagamento del prezzo del retratto e la decadenza dal diritto di riscatto non sia stata
definitivamente accertata».
§ VII. In accoglimento del ricorso proposto da , la Parte_1
Corte di cassazione, con ordinanza n. 6492/2024 del 12 marzo 2024, cassava la sentenza di appello e rimetteva la causa a questa corte, per un nuovo esame della controversia (demandandole anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità), alla luce del seguente principio:
«In materia di riscatto agrario, la norma transitoria di cui al secondo periodo del
comma 4 dell'art. 224, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a mente della quale la disposizione di
cui al primo periodo della stessa norma — che ha modificato l'articolo 8, sesto comma,
della legge 26 maggio 1965, n. 590, stabilendo in sei mesi (invece che tre) il termine
entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto, termine decorrente, ai sensi
dell'articolo unico della legge n. 2 del 1979, ove sorga contestazione, dal passaggio in
giudicato della sentenza che riconosce il diritto — “si applica a tutti i giudizi pendenti 13 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, deve
essere intesa come riferita ai giudizi in cui si verta sul diritto di riscatto e non a quelli
diretti all'accertamento della decadenza da tale diritto per il mancato tempestivo
pagamento del prezzo, ove maturata anteriormente all'entrata in vigore della legge di
conversione ed in base al testo previgente».
§ VIII. Con citazione notificata il 12 aprile 2024 Parte_1
riassumeva il processo, per chiedere il rigetto dell'appello proposto da
[...]
e il rimborso delle spese per tutti i gradi del giudizio, compreso Pt_2
quello dinanzi alla Corte di cassazione.
§ IX. nel costituirsi in giudizio, riproponeva tutte le ragioni Parte_2
poste a fondamento del proprio appello e insisteva nell'interpretazione dell'articolo 224, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, così come condivisa dalla
Corte di appello, sollevando eccezione d'incostituzionalità della disposizione,
ove interpretata nel senso affermato dalla Corte di cassazione, perché limitativa del consolidamento della proprietà agraria in capo ai titolari del diritto di riscatto e in contrasto con l'articolo 12 delle preleggi. Concludeva,
quindi, perché la Corte di appello accogliesse le seguenti conclusioni:
In via preliminare ed assorbente, Accogliere la sollevata eccezione di illegittimità
costituzionale e per l'effetto, previa sospensione del presente giudizio, rimettere gli atti
alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio di costituzionalità stante il contrasto
interpretativo dell'art 224 comma 4 DL 34 convertito nella legge 77/2020.
Nel merito, qualora lo ritenga opportuno, ammettere i mezzi istruttori come articolati
ed in ogni caso
Accogliere l'appello proposto in data 18/08/2018, per i motivi tutti ivi indicati e che
qui si abbiano per riportati e trascritti ed alle cui conclusioni integralmente si riporta,
anche in contrasto con il principio fornito dalla Suprema Corte avendone facoltà per
tutti i motivi suesposti.
§ X. Sulla scorta del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione,
che esclude l'applicabilità al caso in esame della norma transitoria di cui 14 all'articolo 224, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il termine (perentorio: cfr.
Cass. 24460/2007, Cass. 5991/2007, Cass. 13416/2001) di tre mesi per il pagamento del prezzo, da parte del retraente è scaduto il 26 Parte_2
dicembre 2016, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che ha reso definitivo l'accoglimento della domanda di riscatto: infatti, la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto (ex art. 391-bis c.p.c.).
Nel trimestre in questione non risulta assunta alcuna iniziativa, da parte di per provvedere al pagamento del prezzo, eseguito solo dopo Parte_2
che aveva già agito in giudizio perché fosse accertata Parte_1
la decadenza dal diritto di riscatto. Non rileva, in particolare, il contenuto della e-mail spedita il 7 luglio 2016 dal difensore del al difensore del , che non contiene alcuna Pt_2 Pt_1
richiesta delle coordinate bancarie di quest'ultimo, ma rivendica la titolarità
del credito di € 4.893,35 (al netto della compensazione di reciproche posizioni creditorie) e sollecita un incontro tra le parti per trovare una soluzione definitiva: stante anche la pretesa del di considerare estinto il debito Pt_2
relativo al prezzo del riscatto, non può ritenersi che l'atteggiamento di mera attesa assunto dal sia stigmatizzabile come mancanza della dovuta Pt_1
cooperazione del creditore, al fine di permettere al debitore di adempiere alla prestazione dovuta.
Occorre, pertanto, valutare se per le iniziative assunte nel corso del giudizio di riscatto, ovvero per la presenza di un maggior credito opponibile in compensazione, il potesse reputarsi dispensato, dopo la sentenza Pt_2
della Corte di cassazione, dal pagamento del prezzo.
§ XI. Prima di esaminare la questione, è necessario escludere che vi sia stata 15 alcuna violazione del giudicato formatosi nel precedente giudizio tra le parti.
Infatti, l'effetto derivante dal giudicato formatosi in tale giudizio, ossia la sostituzione di ad nella posizione di Parte_2 Parte_1
acquirente del fondo in ES NI, Contrada Monteleone, in catasto al foglio 2, particella 156, nel contratto di compravendita stipulato il 29 aprile
1999 e trascritto 20 maggio 1999, è sottoposto ex lege a una condizione sospensiva successiva, ossia al pagamento del prezzo, onde è facile obiettare al che il presente giudizio mira ad accertare un evento posteriore al Pt_2
giudicato, senza che in alcun modo sia riaperta la discussione sui suoi presupposti e senza che neppure sia concepibile alcuna acquiescenza del preclusiva della domanda proposta in questa sede. Pt_1
§ XII. Riguardo alle offerte risalenti al 27 ottobre 2005 e del 5 aprile 2012,
richiamate dal va rilevato, in primo luogo, che, come affermato Pt_2
dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13387/2007, Cass. 15547/2003), «In caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo
rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a
norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come autenticamente
interpretato dall' articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, all'effettivo
versamento del prezzo al retrattato o, in caso di rifiuto di costui, all'offerta reale, a
norma degli artt. 1209 e segg. cod. civ., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza che accerta detto diritto;
poiché eventuali offerte del prezzo prima di tale data,
non accettate dal retrattato, sono irrilevanti ai fini del predetto trasferimento, il
retraente che, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato
il suo diritto di retratto, abbia offerto il prezzo dovuto, non accettato dalla controparte,
ha l'onere di fare un'altra offerta del corrispettivo dovuto (e in caso di rifiuto anche di
questa, promuovere giudizio ex art. 1210 cod. civ.) o di promuovere, entro il detto
termine di tre mesi, il giudizio per la convalida della precedente offerta, nel qual caso
il giudice sarà tenuto a verificare se siano state rispettate puntualmente tutte le
prescrizioni di cui all'art. 1207 cod. civ.». 16
Il chiede di provare, con la deposizione del teste , Pt_2 Testimone_1
di essersi recato, dopo la sentenza di primo grado, al domicilio del e Pt_1
di avergli offerto l'assegno circolare di cui ha prodotto copia autentica, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo in favore dello stesso per Pt_2
l'importo di € 7.746,85, e di esserselo visto rifiutare avendo il Pt_1
dichiarato di essere lui il proprietario del fondo conteso.
Ove indispensabile ai fini della decisione, tale prova sarebbe ammissibile anche se articolata solo in grado di appello, tenuto conto che il giudizio di primo grado si è svolto secondo il rito sommario di cognizione (cfr. art. 702-
quater c.p.c.). Essa è, però, irrilevante.
Il rifiuto, se l'offerta vi è stata, deve reputarsi legittimo, prima che fosse definitivamente accertato il diritto del a sostituirsi al Pt_2 Pt_1
nell'acquisto immobiliare, e non pretestuoso, a fronte del timore (non irragionevole) che l'accettazione del pagamento potesse interpretarsi come acquiescenza alla decisione di primo grado di accoglimento della domanda di riscatto.
Lo stesso vale per l'invio del vaglia postale, in data 5 aprile 2012, pur a prescindere dall'ammontare della somma inviata.
Orbene, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.
31946/2023), «In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di esercitare
il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo se non si
avveri, entro il termine previsto dall'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, la
condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo e, nell'ipotesi di rifiuto
anche pretestuoso dell'accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della
relativa somma nelle forme di cui all'art. 1210 c.c., senza che all'adempimento o al
deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore, ma non lo
liberano dalla sua obbligazione».
§ XIII. Quanto alle conseguenze della riscossione, da parte del , Pt_1 17 dell'indennità versata dall'ANAS per l'espropriazione per pubblica utilità di una porzione del fondo, l'ipotesi della compensazione, prospettata dal
è stata esclusa dal giudice di primo grado sulla base di una duplice Pt_2
ratio decidendi: mancherebbero i presupposti della compensazione legale
(omogeneità, liquidità ed esigibilità dei crediti), poiché il credito relativo all'indennità di espropriazione riguarderebbe, eventualmente, i rapporti tra il
e l'Anas s.p.a., e, inoltre, perché il trasferimento con efficacia ex tunc Pt_2
della proprietà in favore del retraente (e, quindi, del credito verso l'espropriante) sarebbe, pur sempre, l'avvenuto pagamento del prezzo nel termine
perentorio.
Sul punto, l'appello di richiama la disciplina prevista Parte_2
dall'articolo 2921 c.c. in tema di evizione subita dall'acquirente della cosa espropriata (ove si ha riguardo alla vendita forzata di beni pignorati), che,
tuttavia, è estranea alla fattispecie in esame: l'espropriazione per pubblica utilità successiva alla vendita del terreno (risalente al 1999) non inficia il trasferimento negoziale, risalente, anche per il retraente, alla data del contratto di compravendita, ma dà luogo a un credito indennitario nei confronti dell'espropriante.
Il ribadisce, inoltre, il diritto alla restituzione di quanto incautamente Pt_2
il ha incassato, dolendosi, in definitiva, che le proprie ragioni non Pt_1
sarebbero state minimamente vagliate dal Tribunale di Benevento, benché la condizione sospensiva dovesse ritenersi avverata, ai sensi degli artt. 1358 e 1359
c.c. e nonostante il proprio diritto a vedersi ridotto il prezzo e quindi a compensarlo
con quanto dovuto dal . Pt_1
Orbene, ritiene il collegio che le argomentazioni spese dal non Pt_1
abbiano adeguatamente centrato le rationes decidendi del tribunale e che,
pertanto, resti non configurabile la compensazione (legale o giudiziale) del credito spettante al col credito relativo all'indennità di espropriazione, Pt_1
dovuto al per l'efficacia ex tunc del trasferimento in suo favore della Pt_2 18 proprietà del fondo parzialmente espropriato dopo la compravendita,
sempre, però, che tale acquisto possa effettivamente dirsi perfezionatosi.
La decisione del tribunale si fonda sul presupposto che, eventualmente verificatosi l'acquisto del fondo da parte del il pagamento eseguito Pt_2
dall'ANAS in favore del non avrebbe efficacia liberatoria per il solvens, Pt_1
nei confronti del quale, quindi, il dovrebbe indirizzare la propria Pt_2
pretesa di pagamento dell'indennità di espropriazione.
ha censurato il comportamento di mala fede del , Parte_2 Pt_1
nell'incassare l'indennità anzidetta, senza, però, far valere la sussistenza di circostanze univoche idonee a legittimare l'espropriante a pagare in favore dell'apparente proprietario, sì da liberare quest'ultimo (in contrasto con quanto ritenuto dal tribunale) ed esporre l'accipiens all'obbligazione Pt_1
restitutoria in favore del titolare effettivo del diritto all'indennizzo (secondo la disciplina dettata dall'articolo 1189 c.c.). Sebbene, quindi, debba presumibilmente escludersi che il proprietario del bene espropriato abbia azione nei confronti dell'espropriante per il pagamento dell'indennità di esproprio ove questa sia stata riscossa dall'intestatario catastale del medesimo bene (nei confronti del quale, ex art. 3
del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, si svolge il procedimento ablatorio), affermata la regola contraria da parte del primo giudice la censura del non fa Pt_2
valere la legittimità del pagamento eseguito dall'ANAS, ex art. 1189, primo comma, c.c., da cui soltanto può dipendere l'obbligazione restitutoria del
. Pt_1
In ogni caso, deve condividersi la seconda ratio decidendi illustrata dal tribunale, posto che il può reputarsi l'effettivo titolare del diritto Pt_2
all'indennità di espropriazione solo in quanto sia divenuto proprietario del fondo, effetto giuridico che discende dal pagamento del prezzo nel termine previsto dalla legge: manca, quindi, il presupposto della contestuale coesistenza dei due crediti reciproci, atteso che il sorgere di uno di essi (quello 19 del verso il ) dipende dall'estinzione dell'altro, da cui Pt_2 Pt_1
soltanto deriva l'acquisto della proprietà in favore del retraente.
Né avrebbe alcuna efficacia un'eventuale compensazione giudiziale, la quale opera ex nunc (Cass. 8395/1993; Cass. 1536/1985) e, quindi, non impedirebbe la decadenza derivante dal mancato pagamento del prezzo entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.
§ XIV. Esclusa, quindi, l'efficacia dell'offerte eseguite nel corso del giudizio sull'azione di riscatto proposta dal esclusa, inoltre, la Pt_2
compensazione col credito relativo all'indennità di espropriazione, come pure l'idoneità di altra compensazione (col credito di rimborso delle spese di lite liquidate con la sentenza della Corte di cassazione del 26 settembre 2016) ad estinguere il credito di € 7.746,85, resta l'intempestività del bonifico eseguito l'8 febbraio 2017. § XV. Quanto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal deve rilevarsene la manifesta infondatezza oltre che l'irrilevanza, Pt_2
posto che:
- l'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 prevede, al sesto comma, che se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine per il pagamento del prezzo è
sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l' non abbia espresso diniego a conclusione CP_1
dell'istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno;
- il non invoca la predetta sospensione del termine ma si duole, Pt_2
a quanto pare, di non potersi più avvalere del concorso regionale nel pagamento degli interessi sull'eventuale mutuo stipulato per l'acquisto del fondo, a causa dell'abrogazione dell'articolo 43 della legge regionale 20 della Campania 2 agosto 1982 n. 42 (da parte dell'articolo 3, allegato 38,
della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21);
- l'eliminazione del contributo regionale per il pagamento degli interessi non fa venir meno la normativa di favore per l'accesso alla proprietà dei terreni da parte dei coltivatori diretti, sancito dalla legislazione statale nel pieno rispetto dell'articolo 47, secondo comma, della Costituzione,
neppure ravvisandosi alcuna violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altre situazioni regolate in maniera dissimile;
- sull'interpretazione dell'articolo 224, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020 si fonda il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 6492 del 2024, con effetti vincolanti nel presente giudizio di rinvio (ex art. 383 c.p.c.). L'insistenza del nel dare della Pt_2
norma una lettura che la Suprema Corte ha ritenuto errata, ancorché condivisa dal precedente collegio della Corte di appello, non può, quindi, essere presa in considerazione.
§ XVI. Il Tribunale di Benevento, pur accolta la domanda di Parte_1
, ha compensato tra le parti le spese di lite, senza che da parte del
[...]
sia stato proposto appello incidentale. Pt_1
Tale compensazione resta ferma, affinché l'appello non dia luogo a una
reformatio in peius per la parte che lo abbia proposto.
Quanto alle spese dei gradi successivi, sia di merito sia di legittimità, va premesso che, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19 aprile 2018,
n. 77, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'articolo 13 del D.L. n. 132/2014, onde la deroga al principio della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dall'articolo 92 c.p.c., come modificato nel 2014, in presenza di analoghe gravi 21 ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto, che possono investire non soltanto la valutazione giuridica ma anche la dimensione fattuale (cfr. Cass. 13294/2025). Se, quindi, tra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (Cass. 6901/2025), deve anche tenersi conto, nel caso in esame, che la prosecuzione del giudizio in sede di legittimità e di rinvio è stata determinata dalla necessità d'interpretare una normativa nuova,
in assenza di precedenti editi, e che, per altro verso, la vicenda ha avuto profili d'incertezza anche sui presupposti giuridici e di fatto della questione controversa, tali da rendere non del tutto irragionevole la convinzione del convenuto, alla luce delle precisazioni rese dall'ANAS nella missiva del 13
marzo 2009 in atti, di potersi ritenere dispensato dall'obbligo di versamento del prezzo, una volta riscossa dalla controparte la maggior somma liquidata a titolo d'indennità di esproprio.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- conferma tutte le statuizioni contenute nel dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Benevento del 21 giugno 2018 (nel procedimento di rito sommario n. 125/2017 R.G.);
- dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
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