TRIB
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/07/2024, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4898/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4898/2023 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato DANILO GIORGIO Parte_1
GRATTONI e dall'Avvocato ELENA CARLINI e presso lo studio del primo in MILANO,
VIA ALBRICCI, n. 9, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 La parte attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.7.2024.
FATTO ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1778/2023, emesso Parte_1
su ricorso del sig. con cui è stato ingiunto alla predetta società il pagamento CP_1 della somma di euro 79.041,00 oltre interessi di mora e spese di procedura, per l'attività professionale asseritamente svolta in favore della medesima, consistente nella “consulenza
e revisione dei progetti legati al reparto service e ricambi”, avente titolo, prima nel contratto d'opera professionale con scadenza 31.10.2021 e, poi, nel contratto d'opera professionale con scadenza 31.10.2023.
In particolare, l'attrice ha riferito: a) che aveva depositato un ricorso Parte_1
per la fissazione di un termine per il deposito di una proposta di concordato o di un accordo di omologazione, con conseguente divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari ex art. 54, co. 2, CCI;
b) che la ricorrente non aveva svolto le attività previste in contratto;
c) che non risultava prodotta documentazione comprovante il credito azionato.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'azione intrapresa e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite.
Il sig. ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Respinta l'istanza di prova per testi, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 3.7.2024.
DIRITTO
1.
L'istanza di sospensione dell'azione ex art. 54, co. 2, CCI è infondata e, pertanto, va respinta.
Tale norma prevede che “Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”.
Quindi, per espressa previsione normativa, dalla data di pubblicazione della domanda di cui all'art. 40 CCI, non possono iniziarsi o proseguirsi azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e sui diritti riferibili alla sua attività di impresa, restando, invece, proponibili le azioni di cognizione, qual è quella proposta con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo che occupa.
pagina 2 di 4 Da tanto consegue l'infondatezza dell'istanza ex art. 54 CCI.
2.
Passando al merito, l'esistenza del credito azionato in via monitoria non è provata.
Il sig. ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto sulla base di due CP_1 contratti di prestazione d'opera professionale e di alcune fatture.
In questo giudizio a cognizione piena, il medesimo è rimasto contumace sicché, a fronte delle contestazioni sollevate dall'attrice, l'esistenza del credito è rimasta indimostrata. La fattura commerciale costituisce, difatti, un mero documento contabile a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto giuridico che l'emittente la fattura assume già costituito di talché, quando l'esistenza di tale rapporto è contestata dal destinatario della fattura, come nel caso di specie, la stessa, ancorché annotata nei registri contabili, non può dimostrare l'esistenza del negozio, in ragione della sua formazione unilaterale, né comporta l'inversione dell'onere della prova (v. ex multis Cass. n. 5071/2009).
Inoltre, nel caso in esame, non vi è neppure prova che le fatture depositate in sede monitoria siano state annotate nei registri contabili, né le stesse contengono la descrizione dell'attività asseritamente svolta, per la quale è chiesto il pagamento del compenso.
Per tutti i motivi esposti, non avendo il sig. assolto all'onere probatorio sullo CP_1
stesso gravante, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza del sig. e si liquidano nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della limitata attività in concreto svolta e della non complessità delle questioni trattate, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1778/2023;
2) condanna il sig. al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida in euro 4.217,00 per compenso ed in euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 4.7.2024
Il Giudice
pagina 3 di 4 (Dott. Stefania Calò)
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4898/2023 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato DANILO GIORGIO Parte_1
GRATTONI e dall'Avvocato ELENA CARLINI e presso lo studio del primo in MILANO,
VIA ALBRICCI, n. 9, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 La parte attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.7.2024.
FATTO ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1778/2023, emesso Parte_1
su ricorso del sig. con cui è stato ingiunto alla predetta società il pagamento CP_1 della somma di euro 79.041,00 oltre interessi di mora e spese di procedura, per l'attività professionale asseritamente svolta in favore della medesima, consistente nella “consulenza
e revisione dei progetti legati al reparto service e ricambi”, avente titolo, prima nel contratto d'opera professionale con scadenza 31.10.2021 e, poi, nel contratto d'opera professionale con scadenza 31.10.2023.
In particolare, l'attrice ha riferito: a) che aveva depositato un ricorso Parte_1
per la fissazione di un termine per il deposito di una proposta di concordato o di un accordo di omologazione, con conseguente divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari ex art. 54, co. 2, CCI;
b) che la ricorrente non aveva svolto le attività previste in contratto;
c) che non risultava prodotta documentazione comprovante il credito azionato.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'azione intrapresa e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite.
Il sig. ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Respinta l'istanza di prova per testi, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 3.7.2024.
DIRITTO
1.
L'istanza di sospensione dell'azione ex art. 54, co. 2, CCI è infondata e, pertanto, va respinta.
Tale norma prevede che “Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”.
Quindi, per espressa previsione normativa, dalla data di pubblicazione della domanda di cui all'art. 40 CCI, non possono iniziarsi o proseguirsi azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e sui diritti riferibili alla sua attività di impresa, restando, invece, proponibili le azioni di cognizione, qual è quella proposta con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo che occupa.
pagina 2 di 4 Da tanto consegue l'infondatezza dell'istanza ex art. 54 CCI.
2.
Passando al merito, l'esistenza del credito azionato in via monitoria non è provata.
Il sig. ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto sulla base di due CP_1 contratti di prestazione d'opera professionale e di alcune fatture.
In questo giudizio a cognizione piena, il medesimo è rimasto contumace sicché, a fronte delle contestazioni sollevate dall'attrice, l'esistenza del credito è rimasta indimostrata. La fattura commerciale costituisce, difatti, un mero documento contabile a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto giuridico che l'emittente la fattura assume già costituito di talché, quando l'esistenza di tale rapporto è contestata dal destinatario della fattura, come nel caso di specie, la stessa, ancorché annotata nei registri contabili, non può dimostrare l'esistenza del negozio, in ragione della sua formazione unilaterale, né comporta l'inversione dell'onere della prova (v. ex multis Cass. n. 5071/2009).
Inoltre, nel caso in esame, non vi è neppure prova che le fatture depositate in sede monitoria siano state annotate nei registri contabili, né le stesse contengono la descrizione dell'attività asseritamente svolta, per la quale è chiesto il pagamento del compenso.
Per tutti i motivi esposti, non avendo il sig. assolto all'onere probatorio sullo CP_1
stesso gravante, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza del sig. e si liquidano nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della limitata attività in concreto svolta e della non complessità delle questioni trattate, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1778/2023;
2) condanna il sig. al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida in euro 4.217,00 per compenso ed in euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 4.7.2024
Il Giudice
pagina 3 di 4 (Dott. Stefania Calò)
pagina 4 di 4