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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa AU ME, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10792/2021 avente ad oggetto: sinistro stradale – azioni ex artt. 144 cod. ass. e 2054 c.c. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Alberto Del Noce
ATTORE contro
P. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1 Sartori,
CONVENUTA
e contro c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTA CONTUMACE
***
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, richiamate le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo avviato e concluso presso codesto Tribunale (n. reg. gen. 24385/2018), richiamate le osservazioni esposte dal CTP Dr.
[...]
con la propria memoria di replica alla bozza di perizia redatta dal CTU, richiamate le note Per_1 di trattazione scritta del 12/6/2025 e del 23/7/2025 (con l'allegata documentazione), confermata la contumacia della signora , unica legittimata passivamente per le domande Controparte_2 proposte nella presente causa, in via istruttoria: ❒ ammettere un supplemento di perizia in ordine all'esatta quantificazione delle spese affrontate dal signor in diretta Parte_1 conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa, istanza formulata alle udienze del 9/5/2023, 7/7/2023 e 28/11/2023, in via principale: accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro descritto in narrativa e le lesioni riportate dal signor nonché dei danni di Parte_1 cui si chiede il risarcimento;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor Parte_2 nella causazione dell'evento dannoso de quo;
per l'effetto, dato atto che la
[...] [...] ha liquidato il risarcimento dei danni provocati dal signor nella misura CP_1 Parte_2 di € 27.700,00, condannare la signora (quale erede del signor ) Controparte_2 Parte_2 nonché la (quale impresa all'epoca assicuratrice del signor al Controparte_1 Pt_2 pagina 1 di 12 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patrimoniali futuri, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, morali e materiali, esistenziali subiti dal signor così Parte_1 come accertati in corso di causa e detratto l'acconto già ricevuto dall'impresa assicuratrice;
in particolare, condannare la signora nonché la al Controparte_2 Controparte_1 pagamento a titolo di danno non patrimoniale della somma di € 159.158,50 così come dettagliata nel presente atto (e ferma la prova del differenziale) o altra diversa somma da accertare in corso di causa;
condannare la signora nonché la al pagamento a Controparte_2 Controparte_1 titolo di danno patrimoniale della somma di 697.006,00 così come dettagliata nell'atto introduttivo del giudizio o altra diversa somma da accertare in corso di causa;
❒ condannare la signora CP_2
nonché la al pagamento degli interessi e della rivalutazione
[...] Controparte_1 monetaria sulle somme accertate in corso di causa, il tutto previa eventuale devalutazione;
in via subordinata, accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro descritto in narrativa e le lesioni riportate dal signor nonché dei danni di cui si chiede il Parte_1 risarcimento;
accertare e dichiarare la responsabilità del signor nella causazione Parte_2 dell'evento dannoso de quo, con eventuale concorso di colpa nella misura minima e comunque non superiore al 10%; per l'effetto, dato atto che la ha liquidato il risarcimento Controparte_1 dei danni provocati dal signor nella misura di € 27.700,00, condannare la signora Parte_2
(quale erede del signor ) nonché la Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 (quale impresa all'epoca assicuratrice del signor al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali Pt_2
e non patrimoniali, patrimoniali futuri, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, morali e materiali, esistenziali subiti dal signor così come indicati nell'atto introduttivo del Parte_1 giudizio e comunque nella misura che codesto Tribunale riterrà equo e detratto l'acconto già ricevuto dall'impresa assicuratrice;
condannare la signora nonché la Controparte_2 [...] al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme accertate in CP_1 corso di causa, il tutto previa eventuale devalutazione;
in via di estremo subordine, accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro descritto in narrativa e le lesioni riportate dal signor nonché dei danni di cui si chiede il risarcimento;
accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità del signor nella causazione dell'evento dannoso de quo, con eventuale Parte_2 concorso di colpa nella misura minima e comunque non superiore al 10%; ❒ per l'effetto, dato atto che la ha liquidato il risarcimento dei danni provocati dal signor Controparte_1 Parte_2 nella misura di € 27.700,00, condannare la signora nonché la
[...] Controparte_2 [...] al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patrimoniali futuri, CP_1 diretti ed indiretti, patiti e patiendi, morali e materiali, esistenziali subiti dal signor Parte_1
così come indicati nell'atto introduttivo del giudizio e detratto l'acconto già ricevuto
[...] dall'impresa assicuratrice;
❒ al fine di consentire la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento dei danni sofferti dall'attore e realizzare il principio dell'integralità del risarcimento di cui agli artt. 1223, 2059 e 2054 cod. civ., condannare la signora Controparte_2 nonché la a corrispondere al signor a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali), la somma veriore ritenuta d'equità; ❒ condannare la signora nonché la al pagamento degli Controparte_2 Controparte_1 interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme accertate in corso di causa, il tutto previa eventuale devalutazione;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali calcolati secondo i Parametri approvati con D.M. 55/2014 (così come modificati dal D.M. 37/2018), con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre all'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali ex lege, oltre alle spese occorrende con distrazione ai procuratori anticipatari”.
per parte convenuta: “NEL MERITO: Preliminarmente rimettendosi al Giudicante in relazione alla legittimazione passiva ed all'integrità del contraddittorio. Graduate le singole responsabilità nella pagina 2 di 12 causazione del sinistro per cui è eventuale e denegato onere, detratto altresì ogni importo di pertinenza dell' , rigettare ogni non comprovata domanda contenendo ogni eventuale ulteriore CP_3 onere risarcitorio entro i limiti del giusto, del comprovato e delle singole responsabilità accertate. Con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA, spese di CTU e CTP e successive occorrende tutte, con rimborso in via forfettaria nella misura del 15%”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1
erede di e la chiedendo Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti al sinistro occorso il 3.2.2017 allorquando egli, alla guida della propria moto, ha avuto uno scontro col veicolo Fiat AN tg. DM136NX, assicurato presso la compagnia convenuta, di proprietà e condotto da il Parte_2 quale, proveniente da via Baretti (TO), attraversava corso MO d'Azeglio per svoltare a sinistra in direzione corso Vittorio senza rispettare l'obbligo di precedenza in favore dei veicoli provenienti da sinistra, così causando l'impatto con il motociclo condotto dall'attore che stava percorrendo il predetto corso MO d'Azeglio in direzione esterna al centro città.
Si è costituita la evidenziando la responsabilità concorrente Controparte_1 dell'attore nella causazione del sinistro, in ragione della velocità eccessiva con cui lo stesso stava conducendo il proprio motoveicolo. Ha altresì contestato il quantum delle pretese attoree, dando atto dell'acconto già versato e dell'importo percepito dall' . Ha quindi domandato il rigetto della CP_3 domanda;
in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa in capo all'attore.
All'udienza 22.3.2022, previa dichiarazione di contumacia di a seguito della Controparte_2 disposta rinnovazione della notifica, sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 12.10.2022 (poi modificata con provvedimento 26.10.2023) sono state ammesse le prove orali ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo della procedura di a.t.p. R.G. n. 24382/2018 avente ad oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dall'attore in conseguenza del sinistro in oggetto. Alle udienze 24.01.2023, 4.4.2023, 9.5.2023 e 28.11.2023 sono stati escussi i testi. Con ordinanza 7.12.2023 è stata disposta CTU dinamico-ricostruttiva, poi depositata il 3.5.2024. Con ordinanza 24.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza 14.5.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per ottenere dall'attore chiarimenti sulla qualità di erede in capo alla convenuta. Con ordinanza 29.9.2025 la causa è stata nuovamente rimessa in decisione sulle conclusioni sopra riportate, senza assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. E' infondata la domanda attorea promossa direttamente nei confronti della convenuta ex art. 2054 c.c. difettando la FORMAGGIO della titolarità passiva del diritto fatto valere, non avendo l'attore fornito la prova della sua qualità di erede di Parte_2
Invero, né è stato prodotto un atto di accettazione dell'eredità del (e a riprova di ciò, l'ufficio Pt_2 successioni di questo Tribunale ha attestato l'attuale assenza di “procedure di rinunzia all'eredità, accettazioni con beneficio di inventario o di eredità giacente in relazione al defunto : Parte_2 all. memoria 23.7.2025 di parte attrice), né vi sono in atti elementi per desumere un'accettazione tacita della FORMAGGIO ex art. 476 c.c., a tal fine non giovando alcuno dei documenti prodotti in causa dall'attore unitamente alla memoria 12.6.2025.
Non ha pregio il rilievo della difesa attorea in memoria 12.6. cit. (p. 1) secondo cui “ CP_2
, non ha mai mosso contestazioni in ordine alla legittimazione passiva”: il principio di
[...] non contestazione opera solo per la parti costituite in giudizio, ex art. 115 c.p.c.
pagina 3 di 12 Pertanto, gravando sull'attore, ex art. 2697 c.c., la prova della qualità di erede della FORMAGGIO, quale elemento costitutivo della domanda fatta valere ex art. 2054 c.c. (tra le tante, Cass. 21436/2018), la domanda non può trovare accoglimento.
3. E', invece, fondata, nei termini e nei limiti che seguono, la domanda ex art. 144 cod. ass. dell'attore nei confronti della quale compagnia assicurativa del defunto Controparte_4
Parte_2
Sul punto occorre preliminarmente rilevare come il contraddittorio risulti regolarmente instaurato rispetto a tale azione che, ex art. 144 co. 3 cod. ass., richiede la chiamata necessaria del “responsabile del danno”.
Invero, detta locuzione, ove il responsabile del danno/proprietario del veicolo assicurato sia defunto (come nel caso di specie), va intesa nel senso che ad essere evocati in giudizio devono essere i chiamati all'eredità in base a successione legittima (cfr. Cass. 4750/1993 relativa all'art. 23 l. 696/1969, la cui formulazione è stata interamente ripresa dall'art. 144 cod. ass., nonché Cass. 14668/2025 secondo cui
“Il chiamato all'eredità, anche prima di un'eventuale accettazione, assume una posizione giuridica significativa, in quanto è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, in cui assume rilevanza l'acquisito a titolo successorio della legittimazione processuale, che sarebbe spettata al de cuius, da parte di chi ne è erede. In base al principio di vicinanza della prova, qualora la controparte abbia convenuto in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetterà al chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede, dunque di non aver accettato l'eredità. La mancata contestazione, esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare la sussistenza di tale qualità, talché la condizione soggettiva di erede della parte costituita assurge a fatto incontroverso nel giudizio (Cass. n. 25885/2020; Cass. n. 6815/2024). Ciò è imposto, ancora una volta, dall'esigenza di garantire una tutela giurisdizionale effettiva al terzo, alleggerendo lo spessore del suo onere della prova, che risulterebbe eccessivamente appesantito, ove il suo oggetto fosse tanto ampio da estendersi alla puntuale verifica dell'accettazione dell'eredità da parte dei delati del soggetto nei confronti del quale si sarebbe dovuto instaurare il rapporto giuridico-processuale”).
Occorre chiarire che alcuna contraddizione è ravvisabile nel ritenere la prova della qualità di erede rilevante ex art. 2054 c.c., e non anche ex art. 144 cod. ass., atteso che nell'un caso si verte in tema di rapporto sostanziale di debito, che è disciplinato dalle norme sull'onere della prova (cfr. supra), mentre nell'altro caso si tratta del piano esclusivamente processuale collegato alla corretta integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. 1330/2024 in tema di processo interrotto, ma rilevante ai fini della distinzione tra piano sostanziale e processuale: “Sotto il primo profilo, in caso di successione a titolo universale in seguito al decesso di una parte processuale, è prioritaria l'esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti dei successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius. Diverso è invece il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale di debito e che è disciplinato dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità. Si è giustamente affermato che “i due profili non possono essere confusi, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina processuale come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa”).
Ora, dagli atti di causa risulta provata la qualità di chiamata all'eredità di Controparte_2 avendo l'attore provato il rapporto di coniugio col defunto (cfr. certificato di morte di Parte_2 pagina 4 di 12 quest'ultimo sub doc. 10 attore), a cui la convenuta ha titolo a succedere. Né dagli atti di causa emerge la prova di altri chiamati all'eredità non evocati in giudizio. Con nota 12.6.2025 l'attore ha prodotto il certificato di nascita di , figlio del defunto nel quale si dà atto che il Persona_2 Parte_2 predetto nacque già morto.
Ciò chiarito, e venendo al merito del giudizio, nel caso di specie si verte in tema di scontro tra veicoli, sicché trova applicazione l'art. 2054, comma 2 c.c., secondo cui si presume il concorso paritario di responsabilità dei conducenti fino a prova contraria.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello per cui la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dal citato art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 3696/2018). E', altresì, principio affermato quello per cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (Cass. n. 3572/2025 che richiama numerosi precedenti conformi).
In altre parole, il giudice è tenuto a vagliare le condotte di entrambi i conducenti, al fine di verificare se ed, eventualmente, in che termini può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Gli elementi in atti portano a ritenere superata detta presunzione, dovendosi attribuire un maggior grado di responsabilità a conducente della Fiat AN. Parte_2
Invero, la CTU disposta in corso di causa ha ricostruito la dinamica del sinistro occorso, accertando come la moto condotta dall'attore abbia impattato sul veicolo del proveniente da via Baretti a Pt_2 seguito del tentativo dell'attore di deviare l'impatto. Tentativo che, stante il fondo bagnato del corso MO, causò lo scivolamento laterale della moto verso sinistra e il suo strisciamento a terra fino al punto d'impatto con l'auto del che stava completando l'attraversamento della carreggiata di Pt_2 corso MO per svoltare a sinistra con direzione corso Vittorio.
Tale ricostruzione del sinistro – di per sé non contestata dalle parti – è del tutto immune da vizi logici e coerente coi dati a disposizione ed esaminati dal consulente, ossia lo stato dei luoghi descritto dai vigili intervenuti (cfr. verbale sub doc. 1 attore) e il materiale fotografico che lo stesso CTU ha acquisito e riportato nella perizia depositata.
Ulteriori elementi tecnici acquisiti agli atti, sono i seguenti: la strada di provenienza del (via Pt_2 Baretti) era gravata dall'obbligo di precedenza a favore dei mezzi provenienti da corso MO D'Azeglio; non vi era una buona reciproca visibilità per i due conducenti in ragione dello stato dei luoghi.
Trattasi di circostanze emerse dalla CTU disposta in corso di causa.
Invero: quanto alla prima, peraltro incontestata dalle parti, il consulente ha confermato che “via Baretti è interessata da segnaletica sia orizzontale sia verticale di “dare precedenza” (p. 13 ctu); quanto alla visibilità per i conducenti, il consulente ha rilevato che essa era limitata dalle auto in sosta sul margine destro della carreggiata di corso MO D'Azeglio (“la visibilità reciproca per i conducenti di due veicoli percorrenti la carreggiata nord-sud di corso MO D'Azeglio e via Baretti in uscita dalla medesima, è fortemente influenzata dalla presenza e dalla dimensione dei veicoli in sosta negli stalli al margine Dx della carreggiata, dalla posizione dei veicolo percorrente la carreggiata verso nord di
pagina 5 di 12 corso MO D'EG in avvicinamento all'intersezione e alla posizione del veicolo in uscita da via Baretti. … la corsia DX risulta praticamente nascosta alla vista se non negli ultimi metri da via Baretti
… Da ciò consegue che per immettersi nella carreggiata del corso, in uscita da via Baretti, è necessario procedere con estrema cautela in quanto la presenza di veicoli insistenti nella corsia DX può essere verificata solo quanto questi si trovano a pochi metri dall'intersezione”: pp. 14-16 ctu).
Il CTU, sulla base dei dati a disposizione (stato dei luoghi, posizione finale dei mezzi, danni dagli stessi riportati, analisi di eventi similari), ha poi ricostruito la velocità di percorrenza della moto, il tempo di reazione che l'attore avrebbe avuto per evitare l'impatto e la modalità di immissione del sulla Pt_2 via Baretti, prima dell'impatto.
In particolare, il consulente ha stimato che al momento della caduta al suolo (come detto, precedente l'impatto con l'auto) la moto era condotta dall'attore ad una velocità di 60 km/h (a fronte dei 50 km/h consentiti) mentre al momento dell'impatto con la Fiat AN aveva una velocità di 55 km/h (pp. 37,38 ctu). Velocità, peraltro, in linea con quanto dichiarato a s.i.t. da , testimone oculare del Tes_1 sinistro, il quale riferì: “Ho notato una moto che proveniva da corso Vittorio Emanuele II e procedeva verso corso Marconi, sulla corsia interna, ad una velocità non moderata.” (doc. 47 attore). Dichiarazione che costituisce prova atipica nel presente giudizio, liberamente valutabile, idonea a concorrere alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 18025/2019; n. 1593/2017; n. 23657/2017). Dichiarazione che, in quanto maggiormente attendibile poiché resa ad una sola settimana dal sinistro, in un contesto di maggiore lucidità del ricordo e frutto di una ricostruzione spontanea, deve ritenersi prevalente rispetto a quanto il ha riferito nel presente giudizio, ove ha dichiarato di Tes_1 nulla ricordare sulla velocità della moto (cfr. verbale udienza 28.11.2023).
Il CTU, come anticipato, ha poi rilevato che - tenuto conto della distanza di 37 metri tra il punto in cui la moto avrebbe potuto avvedersi dell'auto del e il punto d'impatto nonché valutato che il Pt_2 motociclo poteva essere fermato in circa 34 metri - l'attore avrebbe potuto fermare la moto alcuni metri prima di arrivare alla zona di collisione (p. 42 ctu). Quanto alla condotta del - valutata la Pt_2 velocità della moto, la distanza di questa dal punto d'impatto, la presumibile velocità da fermo e in corso della AN, il tempo necessario a quest'ultima per raggiungere il punto d'impatto - ha concluso affermando che la AN “si immetteva nella carreggiata di , già in Persona_3 movimento, anche se a bassa velocità, e non già con partenza da fermo” (p. 41 ctu).
Trattasi di conclusioni del consulente del tutto condivisibili, poiché basate sui precisi dati tecnici a disposizione e coerenti con essi.
A fronte di tali complessivi elementi, è da ritenersi provato che il sinistro si sia verificato per la concomitante condotta imprudente dei due conducenti.
Il ha attraversato l'incrocio via Baretti-corso MO D'EG senza dapprima arrestare il Pt_2 veicolo al segnale di precedenza, e dunque con una condotta gravemente imprudente, tenuto conto: 1) che l'obbligo di dare precedenza è una della regole base della disciplina della circolazione stradale;
2) che l'onere di procedere con cautela nell'attraversare il corso era maggiorato nel caso di specie, sia in ragione dell'intenso traffico veicolare presente su corso MO D'Azeglio – cfr. rilievi sul sinistro della Polizia Municipale, doc. 41 attore: “All'atto dei rilievi (il giorno stesso del sinistro) … traffico intenso”) – sia in ragione della scarsa visibilità che si ha dalla via Baretti al momento dell'immissione in corso MO, a causa dei veicoli in sosta sul lato destro della strada (cfr. conclusioni del ctu di cui sopra).
L'attore, invece, come detto conduceva la moto a 60 km/h, non solo oltre il limite consentito dalla strada (50 km/h), ma anche in violazione della norma di prudenza secondo cui la velocità deve essere commisurata allo stato dei luoghi, e dunque anche inferiore al limite previsto in presenza di potenziali situazioni di pericolo (art. 141 c.d.s.: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in pagina 6 di 12 modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ….
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni … nelle ore notturne … nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali …”). Situazioni di pericolo che nel caso di specie vi erano, considerati: l'approssimarsi della moto ad un incrocio (quello con via Baretti, appunto); la scarsa visibilità che sulle auto in provenienza da tale incrocio vi era (per via delle auto parcheggiate sul lato destro della strada); il traffico veicolare intenso, di cui si è detto;
la presenza di un manto stradale bagnato che rende notoriamente pericolosa la messa in atto di manovre emergenziali (esattamente come avvenuto nel caso di specie).
Sul punto occorre peraltro richiamare il principio di diritto per cui “il veicolo favorito [dalla precedenza] ha l'onere, per andare esente da responsabilità, di eseguire a sua volta l'attraversamento
[dell'incrocio] con la stretta osservanza di tutte le regole di prudenza e di diligenza, ed è tenuto pertanto ad assicurarsi di poter affrontare il crocevia con ragionevole sicurezza, prevedendo anche l'altrui imprudenza” (Cass. 19053/2003). Condotta cui, all'evidenza, l'attore non si è attenuto e il cui rispetto avrebbe portato alla moderazione della velocità di guida e, in ultimo, ad evitare il sinistro.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice condivide del tutto la ripartizione delle quote di responsabilità proposta dal CTU, ossia per il 70% a carico del conducente della Fiat AN e per il 30% a carico dell'odierno attore.
La maggiore responsabilità in capo al si spiega con la grave violazione della fondamentale Pt_2 norma che regola la precedenza stradale, che ha generato una situazione di improvviso pericolo per il conducente della moto, che, causa la velocità di guida, non è riuscito ad evitare.
Del tutto irrilevante è che gli agenti non abbiano inflitto sanzioni all'attore, ma al solo convenuto, atteso che la contestazione della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori non vincola il giudice del merito che, all'esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a prudente apprezzamento delle prove. Infatti, la fede privilegiata degli atti pubblici non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante – quali sono le contestazioni della violazione delle norme del codice stradale – che potranno semmai essere valutati dal giudice nel complesso delle risultanze processuali (Cass. 11309/2011 nonché Cass. n. 9919/2006).
Né rileva ai fini della ripartizione della responsabilità, il fatto che fosse titolare di una Parte_2 patente speciale, dal momento che l'attore non ha fornito prova né delle ragioni per cui la patente fosse stata rilasciata in tale forma, né del modo in cui tale condizione avrebbe inciso causalmente sulla dinamica del sinistro;
il conducente era, infatti, comunque ritenuto idoneo alla guida, come dimostrato dal possesso della patente seppure speciale. Segue, per l'effetto, anche l'inutilità dell'attività istruttoria sul punto su cui l'attore aveva insistito nelle conclusioni rese in giudizio.
4. Quanto al danno non patrimoniale subito dall'attore, la ctu svolta nel corso del procedimento di a.t.p. RG n. 24382/2018, acquisita agli atti del presente giudizio e dalla quale non v'è motivo di discostarsi stante la completezza e logicità, ha riconosciuto che l'attore, per effetto del sinistro, ha riportato un danno biologico permanente in misura del 35% e un'invalidità temporanea di 264 giorni complessivi (84 giorni al 100%, 90 giorni a parziale al 75% e 90 giorni a parziale al 50%).
pagina 7 di 12 I seguenti elementi in atti afferenti le conseguenze del sinistro riportate dall'attore consentono di riconoscergli sia la componente morale del danno non patrimoniale (prevista nelle tabelle milanesi di liquidazione del danno, ma il cui riconoscimento deve passare per un accertamento giudiziale, anche mediante l'uso di presunzioni: Cass. n. 15733/2022), sia una personalizzazione del medesimo danno, potendosi ritenere che l'attore abbia subito conseguenze peculiari dal sinistro, che lo differenziano da quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire:
a) l'attore ha subito numerosi interventi chirurgici (cfr. pag.
5-6 CTU) e un lungo periodo di riabilitazione;
b) l'attore, per effetto dell'inabilità temporanea conseguente alle lesioni patite ha superato il periodo di comporto con conseguente licenziamento dall'azienda presso cui lavorava dal 2011 ( ) e CP_5 nella quale aveva da ultimo assunto la qualifica di e-commerce manager (docc. 13,14,15 attore);
c) l'attore ha smesso di praticare diversi sport a cui si dedicava prima del sinistro: tanto è stato accertato in sede di ctu (“gli sono precluse sia le attività ludico-sportive più semplici, come una passeggiata, sia quelle più complesse come lo sci, il golf e lo snowboard”: p. 29 ctu) e confermato da tutti i testi che sono stati escussi sul punto (cfr. teste : “… aveva un handicap Testimone_2 semiprofessionistico. capo 14: confermo i primi due punti relativi al livello agonistico di sci, ma non ricordo la sua posizione ai campionati italiani. Personalmente, sono stato con l'attore sulle piste di sci e l'ho visto sciare. Da quando ha avuto l'incidente, però, l'attore non pratica più questo sport. capo 15: confermo le circostanze, in quanto, ad esempio rispetto al surf, abbiamo iniziato a praticarlo insieme recandoci nel Paesi Baschi. Anche per il kite surf, so che ha iniziato a praticare questo sport circa una decina di anni fa. Da quanto ha avuto l'incidente, non ha più praticato Parte_1 questi sport;
capo 18: confermo la circostanza perché non ci siamo mai più visti a Bardonecchia perché ho incontrato i genitori che mi hanno detto che non toma in quel luogo poiché, non Pt_1 potendo sciare, vedere la neve lo rattrista, essendo impossibilitato a praticare questa attività. Quanto riferito, ovviamente, si riferisce al periodo successivo all'incidente.”; teste Testimone_3 : “capo 12: sì, È vero, io stesso lo accompagnavo a fare le gare ed i tornei. Per me era
[...] un grande sollievo perché quando andavo in vacanza non dovevo pagare il golf perché la sua qualifica gli permetteva di giocare in tutto il mondo. ADR. lui aveva il livello di “brevetto giovanile", per un ragazzino poteva rappresentare il 2% dei giocatori italiani, era una élite molto ristretta;
capo 13: sì, è vero perché al momento dell'incidente aveva un handicap di quel valore, ma prima, al momento del "brevetto" era 9. lo accompagnavo mio figlio perché condividevamo la stessa passione per il golf. Capo 14: sì, è vero. Io lo accompagnavo perché anche io sono sciatore e lo andavo a guardare. Confermo che, mio figlio, si è dovuto qualificare per giungere a quel livello. Io al mattino mi alzavo presto per accompagnarlo. Confermo, quindi, quanto chiestomi. Capo 15: si, mi risulta. Il brevetto per le immersioni lo possiede ancora anche se non esercita più. Era un ottimo sub ed amava tutti gli sport di superficie, praticando tali sport non a livello amatoriale;
ADR: dopo l'incidente non ha più praticato le attività sopra riportate relative al golf, allo sci al surf ed al kite surf, in particolare lo sci è proibito per via delle lesioni subite nell'incidente. capo 18: si, è vero. Perché a Bardonecchia se non si pio sciare è inutile andare.”).
A fronte di tali elementi, ritenuto che particolarmente elevata sia stata la sofferenza interiore dell'attore durante tutto il periodo di cura, per la durata dello stesso e le privazioni che ne sono conseguite (punti a- b di cui sopra), si ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale da invalidità temporanea applicando i valori delle tabelle milanesi ed. 2024 con la personalizzazione massima (50%) sul valore della sofferenza interiore, pervenendosi così all'importo di € 25.643,25, muovendo da una liquidazione pro die di € 130,50 (€ 84 per componente biologico/dinamico relazionale + € 46,50 per componente di sofferenza soggettiva personalizzata).
pagina 8 di 12 Quanto all'invalidità permanente, l'ulteriore elemento riportato (c) consente di applicare una personalizzazione del 15% sulla componente dinamico relazionale prevista nelle citate tabelle: in ragione dell'accertata invalidità (35%) e dell'età dell'attore al momento del sinistro (33), si perviene all'importo di € 271.957,45 di cui € 189.546,45 per componente biologico/dinamico relazionale (€ 164.823 da tabelle oltre personalizzazione del 15%) ed € 82.411 per sofferenza soggettiva.
Si perviene così all'importo complessivo di € 297.600,70 (€ 271.957,45 + € 25.643,25).
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, occorre rilevare che per i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro parte attrice ha ricevuto a titolo di indennizzo dall' una rendita calcolata CP_3 sul valore capitale di € 371.657,85, di cui € 240.351,59 a titolo di danno patrimoniale ed € 131.306,26 a titolo di danno biologico (importi non contestati dalle parti nell'ammontare e risultanti dal doc. 2 prodotto dalla compagnia assicurativa).
L'importo ricevuto a titolo di danno biologico, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e come espressamente indicato anche da parte attrice, deve essere sottratto da quanto dovuto dalla compagnia convenuta in forza del principio consolidato per cui “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del CP_3 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_3 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità CP_3 lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” CP_3 (Cass. 9112/2019 e molte altre conformi).
In applicazione di tale principio, il valore capitale della rendita erogata all'attore a titolo di danno biologico, pari a € 131.306,26, deve essere sottratto all'importo di € 132.682,51 (€ 189.546,45 – 30% quota di responsabilità a carico dell'attore) liquidato a titolo di danno biologico permanente
“personalizzato”; il residuo importo di € 1.376,25 deve poi essere sommato a quanto liquidato a titolo di danno morale (€ 57.687,70 = € 82.411 - 30% quota di responsabilità a carico dell'attore) e per l'invalidità temporanea (€ 17.950,27= € 25.643,25 - 30%), per un totale di € 77.014,22 , somma da liquidarsi nel presente giudizio a titolo di danno biologico c.d. differenziale.
Trattasi di somma liquidata all'attualità, sicché non spetta rivalutazione ulteriore. Nemmeno spettano gli interessi compensativi su detta somma, atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie.
Occorre però tener conto che l'attore, dopo la notifica della citazione, e precisamente il 29.05.2020 (cfr. doc. 1 convenuta), ha ricevuto dalla compagnia la somma di € 27.700, trattenuta a titolo di acconto. Va quindi applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando pagina 9 di 12 un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (in termini, Cass. n. 23927/2023). Si perviene così all'importo di € 44.023,52 che spetta all'attore a titolo di residuo danno non patrimoniale.
5. Quanto ai danni patrimoniali subiti dall'attore, il ctu ha ritenuto congrue e pertinenti le spese documentate di diagnosi e cura per un totale di € 257 e ha ritenuto non prevedibili spese future (p. 28 ctu).
Rispetto all'ulteriore documentazione depositata in atti (docc. 25 e 33-39 depositati il 23.5.2022) possono essere riconosciuti solo gli importi: di € 41,45 relativa all'acquisto di stampelle, comprovata dalla fattura n. 53051 prodotta, con importo convertito in euro;
di € 30,05 relativa all'acquisto di farmaci, comprovata dalla fattura n. 9025850 prodotta, con importo convertito in euro;
di € 94,05 relativa all'acquisto di farmaci, comprovata dallo scontrino del 31.7.2019, con importo convertito in euro;
di € 350 relativa al trasporto a mezzo ambulanza della Croce Rossa da Torino a Novaggio;
€ 23,97 relativa all'acquisto di farmaci come da fattura n. 9175194, con importo convertito in euro.
Trattasi di spese che possono essere tutte ritenute connesse alle lesioni subite dall'attore in conseguenza del sinistro oggetto di causa, tenuto conto della lunga fase di stabilizzazione dei postumi riscontrata anche dal ctu.
Non possono, invece, in essere riconosciuti gli ulteriori importi richiesti da parte attrice. Invero, la documentazione prodotta non costituisce prova di esborso, ma solo di prestazioni sanitarie svolte nell'interesse del tanto più considerato che dai medesimi documenti risulta Parte_1 l'esistenza di un'assicurazione di cui l'attore non ha dato conto in giudizio.
A titolo di rimborso spese mediche all'attore spetta, quindi, la complessiva somma di € 796,52. Tenuto conto della quota di responsabilità del sinistro riconosciuta all'attore (30%), gli va riconosciuto il 70% di detta somma, e dunque € 557,56. Su detto importo spetta la rivalutazione dal sinistro alla presente sentenza, pervenendosi così alla somma di € 672,42.
6. Non è fondata la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Dagli atti di causa è emerso che l'attore fino dal 2011 lavorava nell'ufficio commerciale della società
(docc. 12,57 attore). A seguito del sinistro occorso il 3.2.2017 ha usufruito di vari periodi CP_5 di malattia, all'esito dei quali è stato licenziato per superamento del periodo di comporto (doc. 13 attore). Licenziamento che, essendo stato originato dalla malattia dovuta al sinistro, va dunque posto in connessione causale col sinistro.
Tuttavia, la CTU svolta in corso di causa ha accertato che l'attore non ha perso la capacità lavorativa specifica, ossia la capacità di attendere all'attività svolta all'epoca del sinistro, potendo essere svolta sebbene con maggior fatica, data dalla necessità di frequenti pause e di difficoltà nella lettura e nell'uso del pc (p. 26 ctu). Conclusione del consulente da cui non v'è ragione di discostarsi, avendo il CTU anche replicato compiutamente alle osservazioni sul punto del ctp dell'attore.
In tale quadro, non si verte, pertanto, di perdita della capacità lavorativa specifica, ma di perdita reddituale dovuta al protrarsi dell'inabilità temporanea che ha portato al superamento del periodo di comporto e, quindi, alla perdita del lavoro (inteso come posizione lavorativa, e non come capacità lavorativa, per il motivo di cui sopra).
pagina 10 di 12 Occorre altresì considerare che il dal 7.4.2021, è stato poi assunto presso la Parte_1
(doc. 54 attore) e, in comparsa conclusionale, ha allegato di lavorare ora in un CP_6 supermercato (p. 26 comparsa conclusionale).
A fronte di tali elementi il danno patrimoniale connesso alla perdita di redditi subito dall'attore è riferibile al periodo di inabilità temporanea (ossia al periodo di assenza per malattia), al periodo che va dal licenziamento al rinvenimento di altra occupazione lavorativa nonché all'eventuale differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione (tra le tante, Cass. ord. n. 19355/2023).
Ora, per i redditi persi nel periodo di inabilità temporanea non v'è domanda, considerato l'intervento dell'assicuratore sociale che ha riconosciuto all'attore una rendita in relazione a tale posta di danno (cfr. doc. 2 convenuta).
Quanto ai redditi persi tra il licenziamento (23.7.2020: doc. 13 cit.) e la nuova assunzione (7.4.2021: doc. 54 cit.) può riconoscersi all'attore la somma di € 7.509,60, pari al 70% (tenuto conto della quota di responsabilità del 30%) del reddito non percepito in detto periodo (178 giorni lavorativi) a causa del venir meno dell'occupazione precedentemente svolta, da cui l'attore percepiva un reddito netto di € 22.000/anno, come da docc. 27-31 attore e p. 24 conclusionale (€ 22.000/365 = € 60,27/die; 178 giorni
* € 60,27/die = € 10.728 – 30%). Su detta somma spetta la rivalutazione a far data dal 6.4.2021, ossia dal momento in cui detta somma sarebbe stata nella disponibilità dell'attore ove non vi fosse stata risoluzione del rapporto di lavoro, pervenendosi così all'importo di € 8.823,78.
Alcunché può, invece, riconoscersi all'attore con riguardo al periodo successivo all'inizio della nuova occupazione lavorativa presso le Poste, non avendo egli nemmeno specificatamente allegato di percepire redditi minori rispetto a quelli ottenuti presso la . Men che meno la CP_5 circostanza è stata provata in giudizio. Inoltre, dalla lettera di assunzione dell'attore presso la Adecco per messa a disposizione della (doc. 54 attore) risulta una paga oraria di CHF 26,75, pari CP_6 a € 28,49, con un minimo garantito di 70 ore/mese, da cui una retribuzione mensile di € 1870, del tutto in linea con quella percepita in precedenza (€ 22.000/anno).
In definitiva, pertanto, all'attore va riconosciuto il complessivo importo di € 53.519,72 (€ 44.023,52 +
€ 672,42 + € 8.823,78) oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Non può essere accolta la domanda attorea di applicazione, a partire dalla domanda, dei cd. super interessi ex d.lgs. 231/2002. Domanda che l'attore fonda sul disposto dell'art. 1284 co. 4 c.c. Sul punto la scrivente condivide l'orientamento (Cass. n. 19063/2023) secondo cui detta norma non trova applicazione in materia di obbligazione risarcitoria (quale quella oggetto di causa), atteso che l'art. 1 del d.lgs. 231/2002 precisa che le disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” e ciò in linea col rilievo per cui nelle obbligazioni risarcitorie gli interessi compensativi costituiscono una componente del danno da liquidarsi a norma dell'artt. 1223, 1226 c.c., sicché ove il danneggiato intenda ottenere interessi compensativi (dalla domanda) maggiori a quelli riconosciuti al tasso legale ha l'onere di provare la spettanza di un diverso saggio degli interessi compensativi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso. Prova non offerta nel caso di specie.
7. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché vengono poste a carico dell'assicurazione, soccombente rispetto alla domanda ex art. 144 cod. ass., le spese di lite sostenute dall'attore sia nel presente giudizio sia nel giudizio di a.t.p. RG 24382/2018.
pagina 11 di 12 Quanto al rapporto processuale attore-FORMAGGIO, l'attore è soccombente, ma non si provvede sulle spese, stante la contumacia di detta convenuta.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 (modifica, tuttavia, non applicabile alla spesa del procedimento a.t.p. poiché anteriore), tenuto conto del valore del decisum (€ 53.519,72), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria solo per il presente giudizio) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione di una riduzione sui valori medi dello scaglione di riferimento (€ 52.000 -
€ 260.000), anche tenuto conto del valore di causa prossimo al minimo di scaglione. Non sussiste il presupposto per applicarsi l'aumento ex art. 4 co. 1-bis d.m. 55/2014.
Nulla osta alla distrazione delle spese a favore dell'avv. Del Noce, dichiaratosi antistatario.
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, sia della fase di a.t.p.. sia del presente giudizio, sicché esse vengono poste a carico dell'assicurazione.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
di € 53.519,72, a titolo di risarcimento dei danni;
[...]
RIGETTA la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_2
CONDANNA a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 803,91 per esborsi (c.u. rapportato al valore del decisum, marca e spese notifica) e in € 11.000 per compensi (€ 2000 per fase studio, € 1500 per fase introduttiva, € 4000 per fase decisoria, € 3500 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da pagarsi a favore dell'avv. Alberto Del Noce, antistatario;
CONDANNA a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del giudizio di a.t.p. RG 24382/2018, che si liquidano in € 286 per esborsi e in € 3500 per compensi (€ 1000 per fase studio, € 900 per fase introduttiva, € 1600 per fase istruttoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da pagarsi a favore dell'avv. Alberto Del Noce, antistatario;
PONE la spesa di CTU del presente giudizio e del giudizio di a.t.p. RG. 24382/2018 definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Torino, il 3.10.2025
Il Giudice
AU ME
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa AU ME, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 10792/2021 avente ad oggetto: sinistro stradale – azioni ex artt. 144 cod. ass. e 2054 c.c. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Alberto Del Noce
ATTORE contro
P. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1 Sartori,
CONVENUTA
e contro c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTA CONTUMACE
***
Conclusioni: per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, richiamate le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo avviato e concluso presso codesto Tribunale (n. reg. gen. 24385/2018), richiamate le osservazioni esposte dal CTP Dr.
[...]
con la propria memoria di replica alla bozza di perizia redatta dal CTU, richiamate le note Per_1 di trattazione scritta del 12/6/2025 e del 23/7/2025 (con l'allegata documentazione), confermata la contumacia della signora , unica legittimata passivamente per le domande Controparte_2 proposte nella presente causa, in via istruttoria: ❒ ammettere un supplemento di perizia in ordine all'esatta quantificazione delle spese affrontate dal signor in diretta Parte_1 conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa, istanza formulata alle udienze del 9/5/2023, 7/7/2023 e 28/11/2023, in via principale: accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro descritto in narrativa e le lesioni riportate dal signor nonché dei danni di Parte_1 cui si chiede il risarcimento;
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor Parte_2 nella causazione dell'evento dannoso de quo;
per l'effetto, dato atto che la
[...] [...] ha liquidato il risarcimento dei danni provocati dal signor nella misura CP_1 Parte_2 di € 27.700,00, condannare la signora (quale erede del signor ) Controparte_2 Parte_2 nonché la (quale impresa all'epoca assicuratrice del signor al Controparte_1 Pt_2 pagina 1 di 12 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patrimoniali futuri, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, morali e materiali, esistenziali subiti dal signor così Parte_1 come accertati in corso di causa e detratto l'acconto già ricevuto dall'impresa assicuratrice;
in particolare, condannare la signora nonché la al Controparte_2 Controparte_1 pagamento a titolo di danno non patrimoniale della somma di € 159.158,50 così come dettagliata nel presente atto (e ferma la prova del differenziale) o altra diversa somma da accertare in corso di causa;
condannare la signora nonché la al pagamento a Controparte_2 Controparte_1 titolo di danno patrimoniale della somma di 697.006,00 così come dettagliata nell'atto introduttivo del giudizio o altra diversa somma da accertare in corso di causa;
❒ condannare la signora CP_2
nonché la al pagamento degli interessi e della rivalutazione
[...] Controparte_1 monetaria sulle somme accertate in corso di causa, il tutto previa eventuale devalutazione;
in via subordinata, accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro descritto in narrativa e le lesioni riportate dal signor nonché dei danni di cui si chiede il Parte_1 risarcimento;
accertare e dichiarare la responsabilità del signor nella causazione Parte_2 dell'evento dannoso de quo, con eventuale concorso di colpa nella misura minima e comunque non superiore al 10%; per l'effetto, dato atto che la ha liquidato il risarcimento Controparte_1 dei danni provocati dal signor nella misura di € 27.700,00, condannare la signora Parte_2
(quale erede del signor ) nonché la Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 (quale impresa all'epoca assicuratrice del signor al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali Pt_2
e non patrimoniali, patrimoniali futuri, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, morali e materiali, esistenziali subiti dal signor così come indicati nell'atto introduttivo del Parte_1 giudizio e comunque nella misura che codesto Tribunale riterrà equo e detratto l'acconto già ricevuto dall'impresa assicuratrice;
condannare la signora nonché la Controparte_2 [...] al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme accertate in CP_1 corso di causa, il tutto previa eventuale devalutazione;
in via di estremo subordine, accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il sinistro descritto in narrativa e le lesioni riportate dal signor nonché dei danni di cui si chiede il risarcimento;
accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità del signor nella causazione dell'evento dannoso de quo, con eventuale Parte_2 concorso di colpa nella misura minima e comunque non superiore al 10%; ❒ per l'effetto, dato atto che la ha liquidato il risarcimento dei danni provocati dal signor Controparte_1 Parte_2 nella misura di € 27.700,00, condannare la signora nonché la
[...] Controparte_2 [...] al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patrimoniali futuri, CP_1 diretti ed indiretti, patiti e patiendi, morali e materiali, esistenziali subiti dal signor Parte_1
così come indicati nell'atto introduttivo del giudizio e detratto l'acconto già ricevuto
[...] dall'impresa assicuratrice;
❒ al fine di consentire la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento dei danni sofferti dall'attore e realizzare il principio dell'integralità del risarcimento di cui agli artt. 1223, 2059 e 2054 cod. civ., condannare la signora Controparte_2 nonché la a corrispondere al signor a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali), la somma veriore ritenuta d'equità; ❒ condannare la signora nonché la al pagamento degli Controparte_2 Controparte_1 interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme accertate in corso di causa, il tutto previa eventuale devalutazione;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali calcolati secondo i Parametri approvati con D.M. 55/2014 (così come modificati dal D.M. 37/2018), con l'applicazione degli aumenti percentuali previsti nei termini massimi concessi, oltre all'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali ex lege, oltre alle spese occorrende con distrazione ai procuratori anticipatari”.
per parte convenuta: “NEL MERITO: Preliminarmente rimettendosi al Giudicante in relazione alla legittimazione passiva ed all'integrità del contraddittorio. Graduate le singole responsabilità nella pagina 2 di 12 causazione del sinistro per cui è eventuale e denegato onere, detratto altresì ogni importo di pertinenza dell' , rigettare ogni non comprovata domanda contenendo ogni eventuale ulteriore CP_3 onere risarcitorio entro i limiti del giusto, del comprovato e delle singole responsabilità accertate. Con il pieno favore delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA, spese di CTU e CTP e successive occorrende tutte, con rimborso in via forfettaria nella misura del 15%”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1
erede di e la chiedendo Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti al sinistro occorso il 3.2.2017 allorquando egli, alla guida della propria moto, ha avuto uno scontro col veicolo Fiat AN tg. DM136NX, assicurato presso la compagnia convenuta, di proprietà e condotto da il Parte_2 quale, proveniente da via Baretti (TO), attraversava corso MO d'Azeglio per svoltare a sinistra in direzione corso Vittorio senza rispettare l'obbligo di precedenza in favore dei veicoli provenienti da sinistra, così causando l'impatto con il motociclo condotto dall'attore che stava percorrendo il predetto corso MO d'Azeglio in direzione esterna al centro città.
Si è costituita la evidenziando la responsabilità concorrente Controparte_1 dell'attore nella causazione del sinistro, in ragione della velocità eccessiva con cui lo stesso stava conducendo il proprio motoveicolo. Ha altresì contestato il quantum delle pretese attoree, dando atto dell'acconto già versato e dell'importo percepito dall' . Ha quindi domandato il rigetto della CP_3 domanda;
in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa in capo all'attore.
All'udienza 22.3.2022, previa dichiarazione di contumacia di a seguito della Controparte_2 disposta rinnovazione della notifica, sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 12.10.2022 (poi modificata con provvedimento 26.10.2023) sono state ammesse le prove orali ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo della procedura di a.t.p. R.G. n. 24382/2018 avente ad oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dall'attore in conseguenza del sinistro in oggetto. Alle udienze 24.01.2023, 4.4.2023, 9.5.2023 e 28.11.2023 sono stati escussi i testi. Con ordinanza 7.12.2023 è stata disposta CTU dinamico-ricostruttiva, poi depositata il 3.5.2024. Con ordinanza 24.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza 14.5.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per ottenere dall'attore chiarimenti sulla qualità di erede in capo alla convenuta. Con ordinanza 29.9.2025 la causa è stata nuovamente rimessa in decisione sulle conclusioni sopra riportate, senza assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. E' infondata la domanda attorea promossa direttamente nei confronti della convenuta ex art. 2054 c.c. difettando la FORMAGGIO della titolarità passiva del diritto fatto valere, non avendo l'attore fornito la prova della sua qualità di erede di Parte_2
Invero, né è stato prodotto un atto di accettazione dell'eredità del (e a riprova di ciò, l'ufficio Pt_2 successioni di questo Tribunale ha attestato l'attuale assenza di “procedure di rinunzia all'eredità, accettazioni con beneficio di inventario o di eredità giacente in relazione al defunto : Parte_2 all. memoria 23.7.2025 di parte attrice), né vi sono in atti elementi per desumere un'accettazione tacita della FORMAGGIO ex art. 476 c.c., a tal fine non giovando alcuno dei documenti prodotti in causa dall'attore unitamente alla memoria 12.6.2025.
Non ha pregio il rilievo della difesa attorea in memoria 12.6. cit. (p. 1) secondo cui “ CP_2
, non ha mai mosso contestazioni in ordine alla legittimazione passiva”: il principio di
[...] non contestazione opera solo per la parti costituite in giudizio, ex art. 115 c.p.c.
pagina 3 di 12 Pertanto, gravando sull'attore, ex art. 2697 c.c., la prova della qualità di erede della FORMAGGIO, quale elemento costitutivo della domanda fatta valere ex art. 2054 c.c. (tra le tante, Cass. 21436/2018), la domanda non può trovare accoglimento.
3. E', invece, fondata, nei termini e nei limiti che seguono, la domanda ex art. 144 cod. ass. dell'attore nei confronti della quale compagnia assicurativa del defunto Controparte_4
Parte_2
Sul punto occorre preliminarmente rilevare come il contraddittorio risulti regolarmente instaurato rispetto a tale azione che, ex art. 144 co. 3 cod. ass., richiede la chiamata necessaria del “responsabile del danno”.
Invero, detta locuzione, ove il responsabile del danno/proprietario del veicolo assicurato sia defunto (come nel caso di specie), va intesa nel senso che ad essere evocati in giudizio devono essere i chiamati all'eredità in base a successione legittima (cfr. Cass. 4750/1993 relativa all'art. 23 l. 696/1969, la cui formulazione è stata interamente ripresa dall'art. 144 cod. ass., nonché Cass. 14668/2025 secondo cui
“Il chiamato all'eredità, anche prima di un'eventuale accettazione, assume una posizione giuridica significativa, in quanto è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, in cui assume rilevanza l'acquisito a titolo successorio della legittimazione processuale, che sarebbe spettata al de cuius, da parte di chi ne è erede. In base al principio di vicinanza della prova, qualora la controparte abbia convenuto in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetterà al chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede, dunque di non aver accettato l'eredità. La mancata contestazione, esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare la sussistenza di tale qualità, talché la condizione soggettiva di erede della parte costituita assurge a fatto incontroverso nel giudizio (Cass. n. 25885/2020; Cass. n. 6815/2024). Ciò è imposto, ancora una volta, dall'esigenza di garantire una tutela giurisdizionale effettiva al terzo, alleggerendo lo spessore del suo onere della prova, che risulterebbe eccessivamente appesantito, ove il suo oggetto fosse tanto ampio da estendersi alla puntuale verifica dell'accettazione dell'eredità da parte dei delati del soggetto nei confronti del quale si sarebbe dovuto instaurare il rapporto giuridico-processuale”).
Occorre chiarire che alcuna contraddizione è ravvisabile nel ritenere la prova della qualità di erede rilevante ex art. 2054 c.c., e non anche ex art. 144 cod. ass., atteso che nell'un caso si verte in tema di rapporto sostanziale di debito, che è disciplinato dalle norme sull'onere della prova (cfr. supra), mentre nell'altro caso si tratta del piano esclusivamente processuale collegato alla corretta integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. 1330/2024 in tema di processo interrotto, ma rilevante ai fini della distinzione tra piano sostanziale e processuale: “Sotto il primo profilo, in caso di successione a titolo universale in seguito al decesso di una parte processuale, è prioritaria l'esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti dei successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius. Diverso è invece il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale di debito e che è disciplinato dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità. Si è giustamente affermato che “i due profili non possono essere confusi, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina processuale come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa”).
Ora, dagli atti di causa risulta provata la qualità di chiamata all'eredità di Controparte_2 avendo l'attore provato il rapporto di coniugio col defunto (cfr. certificato di morte di Parte_2 pagina 4 di 12 quest'ultimo sub doc. 10 attore), a cui la convenuta ha titolo a succedere. Né dagli atti di causa emerge la prova di altri chiamati all'eredità non evocati in giudizio. Con nota 12.6.2025 l'attore ha prodotto il certificato di nascita di , figlio del defunto nel quale si dà atto che il Persona_2 Parte_2 predetto nacque già morto.
Ciò chiarito, e venendo al merito del giudizio, nel caso di specie si verte in tema di scontro tra veicoli, sicché trova applicazione l'art. 2054, comma 2 c.c., secondo cui si presume il concorso paritario di responsabilità dei conducenti fino a prova contraria.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello per cui la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dal citato art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 3696/2018). E', altresì, principio affermato quello per cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (Cass. n. 3572/2025 che richiama numerosi precedenti conformi).
In altre parole, il giudice è tenuto a vagliare le condotte di entrambi i conducenti, al fine di verificare se ed, eventualmente, in che termini può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Gli elementi in atti portano a ritenere superata detta presunzione, dovendosi attribuire un maggior grado di responsabilità a conducente della Fiat AN. Parte_2
Invero, la CTU disposta in corso di causa ha ricostruito la dinamica del sinistro occorso, accertando come la moto condotta dall'attore abbia impattato sul veicolo del proveniente da via Baretti a Pt_2 seguito del tentativo dell'attore di deviare l'impatto. Tentativo che, stante il fondo bagnato del corso MO, causò lo scivolamento laterale della moto verso sinistra e il suo strisciamento a terra fino al punto d'impatto con l'auto del che stava completando l'attraversamento della carreggiata di Pt_2 corso MO per svoltare a sinistra con direzione corso Vittorio.
Tale ricostruzione del sinistro – di per sé non contestata dalle parti – è del tutto immune da vizi logici e coerente coi dati a disposizione ed esaminati dal consulente, ossia lo stato dei luoghi descritto dai vigili intervenuti (cfr. verbale sub doc. 1 attore) e il materiale fotografico che lo stesso CTU ha acquisito e riportato nella perizia depositata.
Ulteriori elementi tecnici acquisiti agli atti, sono i seguenti: la strada di provenienza del (via Pt_2 Baretti) era gravata dall'obbligo di precedenza a favore dei mezzi provenienti da corso MO D'Azeglio; non vi era una buona reciproca visibilità per i due conducenti in ragione dello stato dei luoghi.
Trattasi di circostanze emerse dalla CTU disposta in corso di causa.
Invero: quanto alla prima, peraltro incontestata dalle parti, il consulente ha confermato che “via Baretti è interessata da segnaletica sia orizzontale sia verticale di “dare precedenza” (p. 13 ctu); quanto alla visibilità per i conducenti, il consulente ha rilevato che essa era limitata dalle auto in sosta sul margine destro della carreggiata di corso MO D'Azeglio (“la visibilità reciproca per i conducenti di due veicoli percorrenti la carreggiata nord-sud di corso MO D'Azeglio e via Baretti in uscita dalla medesima, è fortemente influenzata dalla presenza e dalla dimensione dei veicoli in sosta negli stalli al margine Dx della carreggiata, dalla posizione dei veicolo percorrente la carreggiata verso nord di
pagina 5 di 12 corso MO D'EG in avvicinamento all'intersezione e alla posizione del veicolo in uscita da via Baretti. … la corsia DX risulta praticamente nascosta alla vista se non negli ultimi metri da via Baretti
… Da ciò consegue che per immettersi nella carreggiata del corso, in uscita da via Baretti, è necessario procedere con estrema cautela in quanto la presenza di veicoli insistenti nella corsia DX può essere verificata solo quanto questi si trovano a pochi metri dall'intersezione”: pp. 14-16 ctu).
Il CTU, sulla base dei dati a disposizione (stato dei luoghi, posizione finale dei mezzi, danni dagli stessi riportati, analisi di eventi similari), ha poi ricostruito la velocità di percorrenza della moto, il tempo di reazione che l'attore avrebbe avuto per evitare l'impatto e la modalità di immissione del sulla Pt_2 via Baretti, prima dell'impatto.
In particolare, il consulente ha stimato che al momento della caduta al suolo (come detto, precedente l'impatto con l'auto) la moto era condotta dall'attore ad una velocità di 60 km/h (a fronte dei 50 km/h consentiti) mentre al momento dell'impatto con la Fiat AN aveva una velocità di 55 km/h (pp. 37,38 ctu). Velocità, peraltro, in linea con quanto dichiarato a s.i.t. da , testimone oculare del Tes_1 sinistro, il quale riferì: “Ho notato una moto che proveniva da corso Vittorio Emanuele II e procedeva verso corso Marconi, sulla corsia interna, ad una velocità non moderata.” (doc. 47 attore). Dichiarazione che costituisce prova atipica nel presente giudizio, liberamente valutabile, idonea a concorrere alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 18025/2019; n. 1593/2017; n. 23657/2017). Dichiarazione che, in quanto maggiormente attendibile poiché resa ad una sola settimana dal sinistro, in un contesto di maggiore lucidità del ricordo e frutto di una ricostruzione spontanea, deve ritenersi prevalente rispetto a quanto il ha riferito nel presente giudizio, ove ha dichiarato di Tes_1 nulla ricordare sulla velocità della moto (cfr. verbale udienza 28.11.2023).
Il CTU, come anticipato, ha poi rilevato che - tenuto conto della distanza di 37 metri tra il punto in cui la moto avrebbe potuto avvedersi dell'auto del e il punto d'impatto nonché valutato che il Pt_2 motociclo poteva essere fermato in circa 34 metri - l'attore avrebbe potuto fermare la moto alcuni metri prima di arrivare alla zona di collisione (p. 42 ctu). Quanto alla condotta del - valutata la Pt_2 velocità della moto, la distanza di questa dal punto d'impatto, la presumibile velocità da fermo e in corso della AN, il tempo necessario a quest'ultima per raggiungere il punto d'impatto - ha concluso affermando che la AN “si immetteva nella carreggiata di , già in Persona_3 movimento, anche se a bassa velocità, e non già con partenza da fermo” (p. 41 ctu).
Trattasi di conclusioni del consulente del tutto condivisibili, poiché basate sui precisi dati tecnici a disposizione e coerenti con essi.
A fronte di tali complessivi elementi, è da ritenersi provato che il sinistro si sia verificato per la concomitante condotta imprudente dei due conducenti.
Il ha attraversato l'incrocio via Baretti-corso MO D'EG senza dapprima arrestare il Pt_2 veicolo al segnale di precedenza, e dunque con una condotta gravemente imprudente, tenuto conto: 1) che l'obbligo di dare precedenza è una della regole base della disciplina della circolazione stradale;
2) che l'onere di procedere con cautela nell'attraversare il corso era maggiorato nel caso di specie, sia in ragione dell'intenso traffico veicolare presente su corso MO D'Azeglio – cfr. rilievi sul sinistro della Polizia Municipale, doc. 41 attore: “All'atto dei rilievi (il giorno stesso del sinistro) … traffico intenso”) – sia in ragione della scarsa visibilità che si ha dalla via Baretti al momento dell'immissione in corso MO, a causa dei veicoli in sosta sul lato destro della strada (cfr. conclusioni del ctu di cui sopra).
L'attore, invece, come detto conduceva la moto a 60 km/h, non solo oltre il limite consentito dalla strada (50 km/h), ma anche in violazione della norma di prudenza secondo cui la velocità deve essere commisurata allo stato dei luoghi, e dunque anche inferiore al limite previsto in presenza di potenziali situazioni di pericolo (art. 141 c.d.s.: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in pagina 6 di 12 modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ….
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni … nelle ore notturne … nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali …”). Situazioni di pericolo che nel caso di specie vi erano, considerati: l'approssimarsi della moto ad un incrocio (quello con via Baretti, appunto); la scarsa visibilità che sulle auto in provenienza da tale incrocio vi era (per via delle auto parcheggiate sul lato destro della strada); il traffico veicolare intenso, di cui si è detto;
la presenza di un manto stradale bagnato che rende notoriamente pericolosa la messa in atto di manovre emergenziali (esattamente come avvenuto nel caso di specie).
Sul punto occorre peraltro richiamare il principio di diritto per cui “il veicolo favorito [dalla precedenza] ha l'onere, per andare esente da responsabilità, di eseguire a sua volta l'attraversamento
[dell'incrocio] con la stretta osservanza di tutte le regole di prudenza e di diligenza, ed è tenuto pertanto ad assicurarsi di poter affrontare il crocevia con ragionevole sicurezza, prevedendo anche l'altrui imprudenza” (Cass. 19053/2003). Condotta cui, all'evidenza, l'attore non si è attenuto e il cui rispetto avrebbe portato alla moderazione della velocità di guida e, in ultimo, ad evitare il sinistro.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice condivide del tutto la ripartizione delle quote di responsabilità proposta dal CTU, ossia per il 70% a carico del conducente della Fiat AN e per il 30% a carico dell'odierno attore.
La maggiore responsabilità in capo al si spiega con la grave violazione della fondamentale Pt_2 norma che regola la precedenza stradale, che ha generato una situazione di improvviso pericolo per il conducente della moto, che, causa la velocità di guida, non è riuscito ad evitare.
Del tutto irrilevante è che gli agenti non abbiano inflitto sanzioni all'attore, ma al solo convenuto, atteso che la contestazione della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori non vincola il giudice del merito che, all'esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a prudente apprezzamento delle prove. Infatti, la fede privilegiata degli atti pubblici non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante – quali sono le contestazioni della violazione delle norme del codice stradale – che potranno semmai essere valutati dal giudice nel complesso delle risultanze processuali (Cass. 11309/2011 nonché Cass. n. 9919/2006).
Né rileva ai fini della ripartizione della responsabilità, il fatto che fosse titolare di una Parte_2 patente speciale, dal momento che l'attore non ha fornito prova né delle ragioni per cui la patente fosse stata rilasciata in tale forma, né del modo in cui tale condizione avrebbe inciso causalmente sulla dinamica del sinistro;
il conducente era, infatti, comunque ritenuto idoneo alla guida, come dimostrato dal possesso della patente seppure speciale. Segue, per l'effetto, anche l'inutilità dell'attività istruttoria sul punto su cui l'attore aveva insistito nelle conclusioni rese in giudizio.
4. Quanto al danno non patrimoniale subito dall'attore, la ctu svolta nel corso del procedimento di a.t.p. RG n. 24382/2018, acquisita agli atti del presente giudizio e dalla quale non v'è motivo di discostarsi stante la completezza e logicità, ha riconosciuto che l'attore, per effetto del sinistro, ha riportato un danno biologico permanente in misura del 35% e un'invalidità temporanea di 264 giorni complessivi (84 giorni al 100%, 90 giorni a parziale al 75% e 90 giorni a parziale al 50%).
pagina 7 di 12 I seguenti elementi in atti afferenti le conseguenze del sinistro riportate dall'attore consentono di riconoscergli sia la componente morale del danno non patrimoniale (prevista nelle tabelle milanesi di liquidazione del danno, ma il cui riconoscimento deve passare per un accertamento giudiziale, anche mediante l'uso di presunzioni: Cass. n. 15733/2022), sia una personalizzazione del medesimo danno, potendosi ritenere che l'attore abbia subito conseguenze peculiari dal sinistro, che lo differenziano da quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire:
a) l'attore ha subito numerosi interventi chirurgici (cfr. pag.
5-6 CTU) e un lungo periodo di riabilitazione;
b) l'attore, per effetto dell'inabilità temporanea conseguente alle lesioni patite ha superato il periodo di comporto con conseguente licenziamento dall'azienda presso cui lavorava dal 2011 ( ) e CP_5 nella quale aveva da ultimo assunto la qualifica di e-commerce manager (docc. 13,14,15 attore);
c) l'attore ha smesso di praticare diversi sport a cui si dedicava prima del sinistro: tanto è stato accertato in sede di ctu (“gli sono precluse sia le attività ludico-sportive più semplici, come una passeggiata, sia quelle più complesse come lo sci, il golf e lo snowboard”: p. 29 ctu) e confermato da tutti i testi che sono stati escussi sul punto (cfr. teste : “… aveva un handicap Testimone_2 semiprofessionistico. capo 14: confermo i primi due punti relativi al livello agonistico di sci, ma non ricordo la sua posizione ai campionati italiani. Personalmente, sono stato con l'attore sulle piste di sci e l'ho visto sciare. Da quando ha avuto l'incidente, però, l'attore non pratica più questo sport. capo 15: confermo le circostanze, in quanto, ad esempio rispetto al surf, abbiamo iniziato a praticarlo insieme recandoci nel Paesi Baschi. Anche per il kite surf, so che ha iniziato a praticare questo sport circa una decina di anni fa. Da quanto ha avuto l'incidente, non ha più praticato Parte_1 questi sport;
capo 18: confermo la circostanza perché non ci siamo mai più visti a Bardonecchia perché ho incontrato i genitori che mi hanno detto che non toma in quel luogo poiché, non Pt_1 potendo sciare, vedere la neve lo rattrista, essendo impossibilitato a praticare questa attività. Quanto riferito, ovviamente, si riferisce al periodo successivo all'incidente.”; teste Testimone_3 : “capo 12: sì, È vero, io stesso lo accompagnavo a fare le gare ed i tornei. Per me era
[...] un grande sollievo perché quando andavo in vacanza non dovevo pagare il golf perché la sua qualifica gli permetteva di giocare in tutto il mondo. ADR. lui aveva il livello di “brevetto giovanile", per un ragazzino poteva rappresentare il 2% dei giocatori italiani, era una élite molto ristretta;
capo 13: sì, è vero perché al momento dell'incidente aveva un handicap di quel valore, ma prima, al momento del "brevetto" era 9. lo accompagnavo mio figlio perché condividevamo la stessa passione per il golf. Capo 14: sì, è vero. Io lo accompagnavo perché anche io sono sciatore e lo andavo a guardare. Confermo che, mio figlio, si è dovuto qualificare per giungere a quel livello. Io al mattino mi alzavo presto per accompagnarlo. Confermo, quindi, quanto chiestomi. Capo 15: si, mi risulta. Il brevetto per le immersioni lo possiede ancora anche se non esercita più. Era un ottimo sub ed amava tutti gli sport di superficie, praticando tali sport non a livello amatoriale;
ADR: dopo l'incidente non ha più praticato le attività sopra riportate relative al golf, allo sci al surf ed al kite surf, in particolare lo sci è proibito per via delle lesioni subite nell'incidente. capo 18: si, è vero. Perché a Bardonecchia se non si pio sciare è inutile andare.”).
A fronte di tali elementi, ritenuto che particolarmente elevata sia stata la sofferenza interiore dell'attore durante tutto il periodo di cura, per la durata dello stesso e le privazioni che ne sono conseguite (punti a- b di cui sopra), si ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale da invalidità temporanea applicando i valori delle tabelle milanesi ed. 2024 con la personalizzazione massima (50%) sul valore della sofferenza interiore, pervenendosi così all'importo di € 25.643,25, muovendo da una liquidazione pro die di € 130,50 (€ 84 per componente biologico/dinamico relazionale + € 46,50 per componente di sofferenza soggettiva personalizzata).
pagina 8 di 12 Quanto all'invalidità permanente, l'ulteriore elemento riportato (c) consente di applicare una personalizzazione del 15% sulla componente dinamico relazionale prevista nelle citate tabelle: in ragione dell'accertata invalidità (35%) e dell'età dell'attore al momento del sinistro (33), si perviene all'importo di € 271.957,45 di cui € 189.546,45 per componente biologico/dinamico relazionale (€ 164.823 da tabelle oltre personalizzazione del 15%) ed € 82.411 per sofferenza soggettiva.
Si perviene così all'importo complessivo di € 297.600,70 (€ 271.957,45 + € 25.643,25).
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, occorre rilevare che per i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro parte attrice ha ricevuto a titolo di indennizzo dall' una rendita calcolata CP_3 sul valore capitale di € 371.657,85, di cui € 240.351,59 a titolo di danno patrimoniale ed € 131.306,26 a titolo di danno biologico (importi non contestati dalle parti nell'ammontare e risultanti dal doc. 2 prodotto dalla compagnia assicurativa).
L'importo ricevuto a titolo di danno biologico, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e come espressamente indicato anche da parte attrice, deve essere sottratto da quanto dovuto dalla compagnia convenuta in forza del principio consolidato per cui “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del CP_3 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_3 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità CP_3 lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” CP_3 (Cass. 9112/2019 e molte altre conformi).
In applicazione di tale principio, il valore capitale della rendita erogata all'attore a titolo di danno biologico, pari a € 131.306,26, deve essere sottratto all'importo di € 132.682,51 (€ 189.546,45 – 30% quota di responsabilità a carico dell'attore) liquidato a titolo di danno biologico permanente
“personalizzato”; il residuo importo di € 1.376,25 deve poi essere sommato a quanto liquidato a titolo di danno morale (€ 57.687,70 = € 82.411 - 30% quota di responsabilità a carico dell'attore) e per l'invalidità temporanea (€ 17.950,27= € 25.643,25 - 30%), per un totale di € 77.014,22 , somma da liquidarsi nel presente giudizio a titolo di danno biologico c.d. differenziale.
Trattasi di somma liquidata all'attualità, sicché non spetta rivalutazione ulteriore. Nemmeno spettano gli interessi compensativi su detta somma, atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie.
Occorre però tener conto che l'attore, dopo la notifica della citazione, e precisamente il 29.05.2020 (cfr. doc. 1 convenuta), ha ricevuto dalla compagnia la somma di € 27.700, trattenuta a titolo di acconto. Va quindi applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando pagina 9 di 12 un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (in termini, Cass. n. 23927/2023). Si perviene così all'importo di € 44.023,52 che spetta all'attore a titolo di residuo danno non patrimoniale.
5. Quanto ai danni patrimoniali subiti dall'attore, il ctu ha ritenuto congrue e pertinenti le spese documentate di diagnosi e cura per un totale di € 257 e ha ritenuto non prevedibili spese future (p. 28 ctu).
Rispetto all'ulteriore documentazione depositata in atti (docc. 25 e 33-39 depositati il 23.5.2022) possono essere riconosciuti solo gli importi: di € 41,45 relativa all'acquisto di stampelle, comprovata dalla fattura n. 53051 prodotta, con importo convertito in euro;
di € 30,05 relativa all'acquisto di farmaci, comprovata dalla fattura n. 9025850 prodotta, con importo convertito in euro;
di € 94,05 relativa all'acquisto di farmaci, comprovata dallo scontrino del 31.7.2019, con importo convertito in euro;
di € 350 relativa al trasporto a mezzo ambulanza della Croce Rossa da Torino a Novaggio;
€ 23,97 relativa all'acquisto di farmaci come da fattura n. 9175194, con importo convertito in euro.
Trattasi di spese che possono essere tutte ritenute connesse alle lesioni subite dall'attore in conseguenza del sinistro oggetto di causa, tenuto conto della lunga fase di stabilizzazione dei postumi riscontrata anche dal ctu.
Non possono, invece, in essere riconosciuti gli ulteriori importi richiesti da parte attrice. Invero, la documentazione prodotta non costituisce prova di esborso, ma solo di prestazioni sanitarie svolte nell'interesse del tanto più considerato che dai medesimi documenti risulta Parte_1 l'esistenza di un'assicurazione di cui l'attore non ha dato conto in giudizio.
A titolo di rimborso spese mediche all'attore spetta, quindi, la complessiva somma di € 796,52. Tenuto conto della quota di responsabilità del sinistro riconosciuta all'attore (30%), gli va riconosciuto il 70% di detta somma, e dunque € 557,56. Su detto importo spetta la rivalutazione dal sinistro alla presente sentenza, pervenendosi così alla somma di € 672,42.
6. Non è fondata la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Dagli atti di causa è emerso che l'attore fino dal 2011 lavorava nell'ufficio commerciale della società
(docc. 12,57 attore). A seguito del sinistro occorso il 3.2.2017 ha usufruito di vari periodi CP_5 di malattia, all'esito dei quali è stato licenziato per superamento del periodo di comporto (doc. 13 attore). Licenziamento che, essendo stato originato dalla malattia dovuta al sinistro, va dunque posto in connessione causale col sinistro.
Tuttavia, la CTU svolta in corso di causa ha accertato che l'attore non ha perso la capacità lavorativa specifica, ossia la capacità di attendere all'attività svolta all'epoca del sinistro, potendo essere svolta sebbene con maggior fatica, data dalla necessità di frequenti pause e di difficoltà nella lettura e nell'uso del pc (p. 26 ctu). Conclusione del consulente da cui non v'è ragione di discostarsi, avendo il CTU anche replicato compiutamente alle osservazioni sul punto del ctp dell'attore.
In tale quadro, non si verte, pertanto, di perdita della capacità lavorativa specifica, ma di perdita reddituale dovuta al protrarsi dell'inabilità temporanea che ha portato al superamento del periodo di comporto e, quindi, alla perdita del lavoro (inteso come posizione lavorativa, e non come capacità lavorativa, per il motivo di cui sopra).
pagina 10 di 12 Occorre altresì considerare che il dal 7.4.2021, è stato poi assunto presso la Parte_1
(doc. 54 attore) e, in comparsa conclusionale, ha allegato di lavorare ora in un CP_6 supermercato (p. 26 comparsa conclusionale).
A fronte di tali elementi il danno patrimoniale connesso alla perdita di redditi subito dall'attore è riferibile al periodo di inabilità temporanea (ossia al periodo di assenza per malattia), al periodo che va dal licenziamento al rinvenimento di altra occupazione lavorativa nonché all'eventuale differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione (tra le tante, Cass. ord. n. 19355/2023).
Ora, per i redditi persi nel periodo di inabilità temporanea non v'è domanda, considerato l'intervento dell'assicuratore sociale che ha riconosciuto all'attore una rendita in relazione a tale posta di danno (cfr. doc. 2 convenuta).
Quanto ai redditi persi tra il licenziamento (23.7.2020: doc. 13 cit.) e la nuova assunzione (7.4.2021: doc. 54 cit.) può riconoscersi all'attore la somma di € 7.509,60, pari al 70% (tenuto conto della quota di responsabilità del 30%) del reddito non percepito in detto periodo (178 giorni lavorativi) a causa del venir meno dell'occupazione precedentemente svolta, da cui l'attore percepiva un reddito netto di € 22.000/anno, come da docc. 27-31 attore e p. 24 conclusionale (€ 22.000/365 = € 60,27/die; 178 giorni
* € 60,27/die = € 10.728 – 30%). Su detta somma spetta la rivalutazione a far data dal 6.4.2021, ossia dal momento in cui detta somma sarebbe stata nella disponibilità dell'attore ove non vi fosse stata risoluzione del rapporto di lavoro, pervenendosi così all'importo di € 8.823,78.
Alcunché può, invece, riconoscersi all'attore con riguardo al periodo successivo all'inizio della nuova occupazione lavorativa presso le Poste, non avendo egli nemmeno specificatamente allegato di percepire redditi minori rispetto a quelli ottenuti presso la . Men che meno la CP_5 circostanza è stata provata in giudizio. Inoltre, dalla lettera di assunzione dell'attore presso la Adecco per messa a disposizione della (doc. 54 attore) risulta una paga oraria di CHF 26,75, pari CP_6 a € 28,49, con un minimo garantito di 70 ore/mese, da cui una retribuzione mensile di € 1870, del tutto in linea con quella percepita in precedenza (€ 22.000/anno).
In definitiva, pertanto, all'attore va riconosciuto il complessivo importo di € 53.519,72 (€ 44.023,52 +
€ 672,42 + € 8.823,78) oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Non può essere accolta la domanda attorea di applicazione, a partire dalla domanda, dei cd. super interessi ex d.lgs. 231/2002. Domanda che l'attore fonda sul disposto dell'art. 1284 co. 4 c.c. Sul punto la scrivente condivide l'orientamento (Cass. n. 19063/2023) secondo cui detta norma non trova applicazione in materia di obbligazione risarcitoria (quale quella oggetto di causa), atteso che l'art. 1 del d.lgs. 231/2002 precisa che le disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” e ciò in linea col rilievo per cui nelle obbligazioni risarcitorie gli interessi compensativi costituiscono una componente del danno da liquidarsi a norma dell'artt. 1223, 1226 c.c., sicché ove il danneggiato intenda ottenere interessi compensativi (dalla domanda) maggiori a quelli riconosciuti al tasso legale ha l'onere di provare la spettanza di un diverso saggio degli interessi compensativi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso. Prova non offerta nel caso di specie.
7. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché vengono poste a carico dell'assicurazione, soccombente rispetto alla domanda ex art. 144 cod. ass., le spese di lite sostenute dall'attore sia nel presente giudizio sia nel giudizio di a.t.p. RG 24382/2018.
pagina 11 di 12 Quanto al rapporto processuale attore-FORMAGGIO, l'attore è soccombente, ma non si provvede sulle spese, stante la contumacia di detta convenuta.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 (modifica, tuttavia, non applicabile alla spesa del procedimento a.t.p. poiché anteriore), tenuto conto del valore del decisum (€ 53.519,72), dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria solo per il presente giudizio) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione di una riduzione sui valori medi dello scaglione di riferimento (€ 52.000 -
€ 260.000), anche tenuto conto del valore di causa prossimo al minimo di scaglione. Non sussiste il presupposto per applicarsi l'aumento ex art. 4 co. 1-bis d.m. 55/2014.
Nulla osta alla distrazione delle spese a favore dell'avv. Del Noce, dichiaratosi antistatario.
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, sia della fase di a.t.p.. sia del presente giudizio, sicché esse vengono poste a carico dell'assicurazione.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
di € 53.519,72, a titolo di risarcimento dei danni;
[...]
RIGETTA la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_2
CONDANNA a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 803,91 per esborsi (c.u. rapportato al valore del decisum, marca e spese notifica) e in € 11.000 per compensi (€ 2000 per fase studio, € 1500 per fase introduttiva, € 4000 per fase decisoria, € 3500 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da pagarsi a favore dell'avv. Alberto Del Noce, antistatario;
CONDANNA a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del giudizio di a.t.p. RG 24382/2018, che si liquidano in € 286 per esborsi e in € 3500 per compensi (€ 1000 per fase studio, € 900 per fase introduttiva, € 1600 per fase istruttoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, da pagarsi a favore dell'avv. Alberto Del Noce, antistatario;
PONE la spesa di CTU del presente giudizio e del giudizio di a.t.p. RG. 24382/2018 definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Torino, il 3.10.2025
Il Giudice
AU ME
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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