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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del G.O.P. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Termini Imerese, Contrada Bragone - SS 113, s/n, rappresentato e difeso dall'avv. Rossi Marta, del Foro di Livorno, per procura in atti, domiciliato presso lo Studio della stessa, in Cecina (LI), alla Via A. Volta n. 6
ATTORE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in , alla Via Mariano Stabile, n. CP_1
182, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , CP_1
dalla quale è, ope legis, rappresentata e difesa
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 7 maggio 2025, celebrata
Tribunale di Palermo con le forme dell'art. 127 ter c.p.c., la sola parte attrice concludeva mediante il deposito delle note, alle quali si rinvia. Il Pubblico Ministero, con visto apposto sul verbale dell'udienza surichiamata, nulla opponeva alla rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2024, Parte_1
esponeva di avere proposto ricorso presso il Giudice di Pace di , CP_1
incoando giudizio civile portante n. 18698/2023 R.G. del Giudice di Pace, avverso l'ordinanza prefettizia n. prot. 973495, emessa dal Prefetto della
Provincia di in data 14 settembre 2023, emessa poiché la polizia CP_1
municipale di aveva accertato che, in data 23 giugno 2023, l'odierno CP_1
attore “circolava in condizioni di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, provocando un incidente stradale”. In quella circostanza, veniva irrogata al la sanzione della Parte_1
sospensione della patente. Nel detto giudizio, si avanzava querela di falso avverso la documentazione supportante l'ordinanza prefettizia.
Il proponeva, altresì, ricorso, contro il , in Parte_1 Controparte_2
seguito al quale veniva incardinato, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di
, il giudizio n. R.G. 16548/2023. Anche in tale giudizio veniva proposta CP_1
querela di falso avverso i medesimi documenti.
Sosteneva l'attore la falsità della documentazione su cui era fondata l'ordinanza prefettizia elevata contro di sè, giacchè riportante fatti non veridici, in relazione alla dinamica del sinistro, con speciale riferimento alle condizioni fisio- psichiche dell'attore, che, assunte sostante alcooliche e stupefacenti, avrebbe causato il sinistro stradale. Assume, per ciò, l'attore, che quanto sopra sarebbe
-
Tribunale di Palermo 2
- frutto di mere deduzioni degli agenti accertatori e non di rilievi direttamente effettuati dagli stessi.
Gli agenti, inoltre, non avrebbero accertato direttamente che il Parte_1
fosse stato alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro, seppur di sua proprietà, né che “avesse … proceduto a velocità irregolare percorrendo tratto di strada ad andamento curvilineo peraltro in orario notturno…”.
CP_ Contestava ancora l'attore che l C. di P.M. e il Controparte_4
Funzionario di P.M. rispettivamente estensore e firmatario CP_5
delle controdeduzioni, fossero mai intervenuti sui luoghi del sinistro.
Indicava come falsa, l'attore, anche la circostanza che un privato, indicato in avesse richiesto l'intervento della polizia municipale, Controparte_6
rappresentando che era stato lo stesso a chiamare costui Parte_1
“chiedendogli di raggiungerlo sui luoghi in quanto la propria autovettura non era marciante”.
L'attore, infine, chiedeva accertarsi la falsità dei documenti formati dal verbale elevato dalla Polizia Municipale di con Prot. n. B 0809009 del 31 CP_1
agosto 2023, del verbale elevato dalla Polizia Municipale di con Prot. CP_1
n. B 0809010 del 31 agosto 2023, del rapporto di incidente stradale Rif. Interno
1414/2023 del 19/09/2023, a firma dell'Agente di P.M. , delle Persona_1
controdeduzioni rif. 1414 di prot. 2023, Reg.int. 1500/2024 del 7 Per_2
febbraio 2024, con esclusione degli stessi dalle fonti probatorie nei giudizi innanzi al Giudice di Pace e con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio in data 8 gennaio 2025, la Controparte_7
sollecitava il rigetto della domanda attorea, argomentando dal rilievo che le
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Tribunale di Palermo 3
- alterazioni psico-fisiche dell'attore non erano dovute a mere deduzioni degli accertatori, ma conseguenza di accertamenti ematici richiesti dagli agenti intervenuti sui luoghi.
Parte convenuta richiamava, poi, il disposto di cui all'art. 13, L. 689/1981, secondo cui gli agenti accertatori possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni e svolgere attività tecnica richiesta per la ricostruzione dei fatti, nel caso in cui, per la violazione, sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
Quanto poi all'accertamento delle condizioni fisiche del , riporta la Parte_1
Prefettura che, nell'occorso, la Sala Operativa della Polizia Municipale aveva richiesto alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Civico di la CP_1
sottoposizione dello stesso “ad accertamenti urgenti per la verifica dell'eventuale assunzione di sostanze alcoliche ed alle 01:54 di pari data inviava ulteriore richiesta per la verifica dell'eventuale assunzione di sostanze psicotrope o alcooliche”. Rilevava ancora, parte convenuta, come tali richieste fossero state sottoposte all'attore, per consentirgli l'esercizio di difesa e come lo stesso nulla avesse obiettato, neppure circa la circostanza che egli conducesse il veicolo coinvolto nel sinistro.
Evidenziava la il contraddittorio non integro, dal momento che CP_1
parte attrice non aveva notificato la citazione per querela di falso anche alla
Procura della Repubblica e al . Controparte_2
All'udienza del 7 maggio 2025, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Il Pubblico Ministero, in data 8 maggio 2025, apponeva il visto, non
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Tribunale di Palermo 4
- opponendosi alla rimessione in decisione del giudizio.
§§§
La domanda è infondata e dev'essere rigettata, sulla scorta delle considerazioni infra precisate.
In punto di diritto, in relazione all'eccezione avanzata da parte convenuta, va preliminarmente rilevato che sussiste, in ordine alla domanda spiegata da parte attrice, la legittimazione passiva della oggi convenuta, CP_1
rivestendo quest'ultima la qualità di parte nel giudizio innanzi al Giudice di
Pace, di tal che la stessa ha un indiscusso interesse a contraddire nel presente giudizio di falsità; così: “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità” (ex pluribus, Cass. Civ., ordinanza n. 19281/2019).
Quanto alla citazione del quale ente da cui dipendono gli agenti CP_2
accertatori, ciò va inquadrato in termini di possibilità data allo stesso ente di essere legittimato ad intervenire a propria tutela, ma in via adesiva.
In relazione, poi, alla comunicazione del giudizio di querela di falso alla
Procura della Repubblica, è appena il caso di rilevare come a ciò provveda la Cancelleria del Giudicante, come avvenuto nel caso di specie.
Ciò detto, esaminando il merito della vicenda, riprendendo le valutazioni effettuate da parte querelante per cui la falsità, in sintesi, riguarderebbe:
a) la dinamica del sinistro, secondo cui il querelante avrebbe “proceduto
a velocità irregolare percorrendo tratto di strada ad andamento curvilineo peraltro in orario notturno…”.
b) le condizioni fisio-psichiche dell'attore, il quale avrebbe assunto
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Tribunale di Palermo 5
- sostante alcooliche e stupefacenti, così causando il sinistro stradale;
c) gli agenti non avrebbero accertato direttamente che il fosse Parte_1
stato alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro, seppur di sua proprietà;
CP_ d) che l C. di P.M. e il Funzionario di P.M. Controparte_4
rispettivamente estensore e firmatario delle CP_5
controdeduzioni, non erano mai intervenuti sui luoghi del sinistro;
e) non avrebbe richiesto l'intervento della polizia Controparte_6
municipale.
Orbene, l'analisi della fattispecie in esame non può che dipartirsi dal disposto dell'art. 2700 c.c., il quale sancisce che: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Quanto sopra esposto ha portato la Suprema Corte ad affermare che: “Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica
o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacchè egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione.”
Nel caso di specie, gli agenti accertatori, pervenuti sui luoghi successivamente al sinistro, hanno ricostruito lo stesso, nonché le
-
Tribunale di Palermo 6
- condizioni fisiche del conducente sulla base non di mere deduzioni, ma di indagini caratterizzate da tecnicità, esperienza e scientificità, sia quanto alla dinamica del sinistro, che quanto all'assunzione di sostanze alcooliche e stupefacenti da parte del querelante.
La dinamica del sinistro, infatti, ha avuto una ricostruzione compiuta nel
“rapporto di incidente stradale” allegato al documento n. 1quater della comparsa di costituzione della . CP_1
Quanto alle condizioni fisiologiche del querelante, risulta che egli abbia firmato il modulo del consenso informato, allegato al documento n. 5 della costituzione della convenuta, per le analisi ematologiche che avrebbero poi portato alla valutazione dell'assunzione delle sostanze alcooliche e stupefacenti. Solo conseguentemente all'esito di tali esami, gli agenti accertatori hanno tratto le conclusioni poi riportate nel verbale di contestazione.
Quanto alla circostanza contestata, per cui gli agenti estensori non avrebbero personalmente constatato che il fosse stato alla guida Parte_1
del veicolo coinvolto nel sinistro, va rilevato che, nel compimento dell'istruttoria propria degli enti accertatori, vi è l'acquisizione di ogni documento relativo al sinistro. Nel caso di specie, e ciò solo a titolo esemplificativo, si evince dalla costituzione della nel Controparte_7
giudizio civile innanzi al Giudice di Pace, come la stessa, ricevuta la documentazione “in conseguenza di accertamenti urgenti ospedalieri” (vgs all. 6 comparsa di costituzione ), sia venuta a conoscenza del CP_1
carattere “autonomo” del sinistro stradale.
D'altro canto, proprio il querelante dichiarava, nel Triage del Pronto
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- Soccorso dell'Ospedale Civico di (vgs all. 1 atto di citazione), come CP_1
il sinistro fosse stato autonomo e, quindi, causato da se stesso, che si trovava alla guida del veicolo di sua proprietà.
Correttamente, poi, la convenuta fa riferimento al dettato CP_1
dell'art. 13, L. 689/1981, secondo cui “Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.
E' di pochi giorni fa, l'ordinanza della Suprema Corte, che recita: “Nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento (o ad ordinanza ingiunzione) in materia di violazioni del codice della strada, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione in concreto contestata, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva;
mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione involgente la confutazione delle attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo
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Tribunale di Palermo 8
- svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte degli stessi agenti verbalizzanti” (Cass. Civile Ord. Sez.
2 Num. 12925; data pubblicazione: 14/05/2025).
Se ne deduce che, nella fattispecie in esame, se è vero che bisogna sottoporre a querela di falso “attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”, allora il verbale non può dirsi caratterizzato da alcuna alterazione degli accadimenti, poiché questi sono stati ricostruiti con criteri esperienziali e scientifici.
In relazione al fatto che l'estensore e il firmatario delle controdeduzioni, non fossero mai intervenuti sui luoghi del sinistro, ciò non può decisamente costituire alterazione o immutazione dei fatti: trattasi, infatti, di organizzazione interna al Corpo di Polizia Municipale e, più precisamente, inferente allo “Staff del Comandante del corpo di P.M. – U.O. infortunistica stradale”, come si rileva dall'intestazione delle controdeduzioni, prodotte dallo stesso querelante, al doc. n. 12. In particolare, il funzionario ha CP_5
la qualifica di “Responsabile dell'U.O. Infortunistica Stradale” e l'Isp.
Ballotta è mero estensore di informazioni assunte nel corso dell'istruttoria e in quella sede cristallizzate.
Infine, l'affermazione di parte attrice per cui non sarebbe stato il privato a richiedere l'intervento della Polizia Municipale, non Controparte_6
apporta alcuna modifica sostanziale nella dinamica dei fatti, né tale circostanza sarebbe stata provata da parte querelante, giacchè nessun capitolato – nell'atto di citazione- è stato formulato al fine di identificare il
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- soggetto che avrebbe chiamato la Polizia Municipale. Val la pena, al riguardo, sottolineare come tutti i capitolati riguardassero soggetti intervenuti dopo il sinistro, sicchè la prova testimoniale nulla avrebbe potuto apportare in relazione alle dedotte falsità dei documenti retrostanti l'ordinanza prefettizia.
§§§
Coerentemente a quanto insegnato dalla Terza Sezione Civile della
Cassazione (vgs, in particolare, Ordinanza n. 18328, del 7 giugno 2022), con la querela di falso è necessario valutare il documento ritenuto falso sotto il profilo della genuinità e della veridicità.
La genuinità attiene più specificamente al documento ed al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento;
le seconde consistendo invece nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione. Veridicità della dichiarazione è diversa qualificazione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
presuppone la
«verità del documento» e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate. Qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma. Per restare sul piano delle puntualizzazioni lessicali, va ora detto che, per converso, il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco
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Tribunale di Palermo 10
- del documento: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto. La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità del documento e alla veridicità del suo contenuto.
Per quanto su riportato, la documentazione indicata dal querelante come falsa non pare essere contrassegnata da alterazioni e, pertanto, appare indiscutibile sotto i profili della genuinità e veridicità, così portando ad un rigetto della proposizione della querela di falso.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, se è vero che viene rigettata un'eccezione avanzata da parte convenuta, relativa alla presunta carenza del contraddittorio, è pur vero che, nella fattispecie, si è pervenuti ad una sostanziale soccombenza del querelante, ditalchè dovrà seguirsi la regola della soccombenza a carico di parte attrice e le spese sono quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'eccezione di carenza nell'integrazione del contraddittorio, proposta dalla convenuta;
b) rigetta la querela di falso proposta da con atto Parte_1
di citazione notificato in data 4 luglio 2024;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore della , in persona del suo legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, che quantifica in € 1.400,00, oltre I.V.A. e
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- C.P.A., se dovute, e spese forfettarie come per legge;
Così deciso in Palermo, lì 27 maggio 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna
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Tribunale di Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del G.O.P. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Termini Imerese, Contrada Bragone - SS 113, s/n, rappresentato e difeso dall'avv. Rossi Marta, del Foro di Livorno, per procura in atti, domiciliato presso lo Studio della stessa, in Cecina (LI), alla Via A. Volta n. 6
ATTORE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in , alla Via Mariano Stabile, n. CP_1
182, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , CP_1
dalla quale è, ope legis, rappresentata e difesa
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 7 maggio 2025, celebrata
Tribunale di Palermo con le forme dell'art. 127 ter c.p.c., la sola parte attrice concludeva mediante il deposito delle note, alle quali si rinvia. Il Pubblico Ministero, con visto apposto sul verbale dell'udienza surichiamata, nulla opponeva alla rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2024, Parte_1
esponeva di avere proposto ricorso presso il Giudice di Pace di , CP_1
incoando giudizio civile portante n. 18698/2023 R.G. del Giudice di Pace, avverso l'ordinanza prefettizia n. prot. 973495, emessa dal Prefetto della
Provincia di in data 14 settembre 2023, emessa poiché la polizia CP_1
municipale di aveva accertato che, in data 23 giugno 2023, l'odierno CP_1
attore “circolava in condizioni di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, provocando un incidente stradale”. In quella circostanza, veniva irrogata al la sanzione della Parte_1
sospensione della patente. Nel detto giudizio, si avanzava querela di falso avverso la documentazione supportante l'ordinanza prefettizia.
Il proponeva, altresì, ricorso, contro il , in Parte_1 Controparte_2
seguito al quale veniva incardinato, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di
, il giudizio n. R.G. 16548/2023. Anche in tale giudizio veniva proposta CP_1
querela di falso avverso i medesimi documenti.
Sosteneva l'attore la falsità della documentazione su cui era fondata l'ordinanza prefettizia elevata contro di sè, giacchè riportante fatti non veridici, in relazione alla dinamica del sinistro, con speciale riferimento alle condizioni fisio- psichiche dell'attore, che, assunte sostante alcooliche e stupefacenti, avrebbe causato il sinistro stradale. Assume, per ciò, l'attore, che quanto sopra sarebbe
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Tribunale di Palermo 2
- frutto di mere deduzioni degli agenti accertatori e non di rilievi direttamente effettuati dagli stessi.
Gli agenti, inoltre, non avrebbero accertato direttamente che il Parte_1
fosse stato alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro, seppur di sua proprietà, né che “avesse … proceduto a velocità irregolare percorrendo tratto di strada ad andamento curvilineo peraltro in orario notturno…”.
CP_ Contestava ancora l'attore che l C. di P.M. e il Controparte_4
Funzionario di P.M. rispettivamente estensore e firmatario CP_5
delle controdeduzioni, fossero mai intervenuti sui luoghi del sinistro.
Indicava come falsa, l'attore, anche la circostanza che un privato, indicato in avesse richiesto l'intervento della polizia municipale, Controparte_6
rappresentando che era stato lo stesso a chiamare costui Parte_1
“chiedendogli di raggiungerlo sui luoghi in quanto la propria autovettura non era marciante”.
L'attore, infine, chiedeva accertarsi la falsità dei documenti formati dal verbale elevato dalla Polizia Municipale di con Prot. n. B 0809009 del 31 CP_1
agosto 2023, del verbale elevato dalla Polizia Municipale di con Prot. CP_1
n. B 0809010 del 31 agosto 2023, del rapporto di incidente stradale Rif. Interno
1414/2023 del 19/09/2023, a firma dell'Agente di P.M. , delle Persona_1
controdeduzioni rif. 1414 di prot. 2023, Reg.int. 1500/2024 del 7 Per_2
febbraio 2024, con esclusione degli stessi dalle fonti probatorie nei giudizi innanzi al Giudice di Pace e con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio in data 8 gennaio 2025, la Controparte_7
sollecitava il rigetto della domanda attorea, argomentando dal rilievo che le
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Tribunale di Palermo 3
- alterazioni psico-fisiche dell'attore non erano dovute a mere deduzioni degli accertatori, ma conseguenza di accertamenti ematici richiesti dagli agenti intervenuti sui luoghi.
Parte convenuta richiamava, poi, il disposto di cui all'art. 13, L. 689/1981, secondo cui gli agenti accertatori possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni e svolgere attività tecnica richiesta per la ricostruzione dei fatti, nel caso in cui, per la violazione, sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
Quanto poi all'accertamento delle condizioni fisiche del , riporta la Parte_1
Prefettura che, nell'occorso, la Sala Operativa della Polizia Municipale aveva richiesto alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Civico di la CP_1
sottoposizione dello stesso “ad accertamenti urgenti per la verifica dell'eventuale assunzione di sostanze alcoliche ed alle 01:54 di pari data inviava ulteriore richiesta per la verifica dell'eventuale assunzione di sostanze psicotrope o alcooliche”. Rilevava ancora, parte convenuta, come tali richieste fossero state sottoposte all'attore, per consentirgli l'esercizio di difesa e come lo stesso nulla avesse obiettato, neppure circa la circostanza che egli conducesse il veicolo coinvolto nel sinistro.
Evidenziava la il contraddittorio non integro, dal momento che CP_1
parte attrice non aveva notificato la citazione per querela di falso anche alla
Procura della Repubblica e al . Controparte_2
All'udienza del 7 maggio 2025, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Il Pubblico Ministero, in data 8 maggio 2025, apponeva il visto, non
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Tribunale di Palermo 4
- opponendosi alla rimessione in decisione del giudizio.
§§§
La domanda è infondata e dev'essere rigettata, sulla scorta delle considerazioni infra precisate.
In punto di diritto, in relazione all'eccezione avanzata da parte convenuta, va preliminarmente rilevato che sussiste, in ordine alla domanda spiegata da parte attrice, la legittimazione passiva della oggi convenuta, CP_1
rivestendo quest'ultima la qualità di parte nel giudizio innanzi al Giudice di
Pace, di tal che la stessa ha un indiscusso interesse a contraddire nel presente giudizio di falsità; così: “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità” (ex pluribus, Cass. Civ., ordinanza n. 19281/2019).
Quanto alla citazione del quale ente da cui dipendono gli agenti CP_2
accertatori, ciò va inquadrato in termini di possibilità data allo stesso ente di essere legittimato ad intervenire a propria tutela, ma in via adesiva.
In relazione, poi, alla comunicazione del giudizio di querela di falso alla
Procura della Repubblica, è appena il caso di rilevare come a ciò provveda la Cancelleria del Giudicante, come avvenuto nel caso di specie.
Ciò detto, esaminando il merito della vicenda, riprendendo le valutazioni effettuate da parte querelante per cui la falsità, in sintesi, riguarderebbe:
a) la dinamica del sinistro, secondo cui il querelante avrebbe “proceduto
a velocità irregolare percorrendo tratto di strada ad andamento curvilineo peraltro in orario notturno…”.
b) le condizioni fisio-psichiche dell'attore, il quale avrebbe assunto
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Tribunale di Palermo 5
- sostante alcooliche e stupefacenti, così causando il sinistro stradale;
c) gli agenti non avrebbero accertato direttamente che il fosse Parte_1
stato alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro, seppur di sua proprietà;
CP_ d) che l C. di P.M. e il Funzionario di P.M. Controparte_4
rispettivamente estensore e firmatario delle CP_5
controdeduzioni, non erano mai intervenuti sui luoghi del sinistro;
e) non avrebbe richiesto l'intervento della polizia Controparte_6
municipale.
Orbene, l'analisi della fattispecie in esame non può che dipartirsi dal disposto dell'art. 2700 c.c., il quale sancisce che: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Quanto sopra esposto ha portato la Suprema Corte ad affermare che: “Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica
o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacchè egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione.”
Nel caso di specie, gli agenti accertatori, pervenuti sui luoghi successivamente al sinistro, hanno ricostruito lo stesso, nonché le
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Tribunale di Palermo 6
- condizioni fisiche del conducente sulla base non di mere deduzioni, ma di indagini caratterizzate da tecnicità, esperienza e scientificità, sia quanto alla dinamica del sinistro, che quanto all'assunzione di sostanze alcooliche e stupefacenti da parte del querelante.
La dinamica del sinistro, infatti, ha avuto una ricostruzione compiuta nel
“rapporto di incidente stradale” allegato al documento n. 1quater della comparsa di costituzione della . CP_1
Quanto alle condizioni fisiologiche del querelante, risulta che egli abbia firmato il modulo del consenso informato, allegato al documento n. 5 della costituzione della convenuta, per le analisi ematologiche che avrebbero poi portato alla valutazione dell'assunzione delle sostanze alcooliche e stupefacenti. Solo conseguentemente all'esito di tali esami, gli agenti accertatori hanno tratto le conclusioni poi riportate nel verbale di contestazione.
Quanto alla circostanza contestata, per cui gli agenti estensori non avrebbero personalmente constatato che il fosse stato alla guida Parte_1
del veicolo coinvolto nel sinistro, va rilevato che, nel compimento dell'istruttoria propria degli enti accertatori, vi è l'acquisizione di ogni documento relativo al sinistro. Nel caso di specie, e ciò solo a titolo esemplificativo, si evince dalla costituzione della nel Controparte_7
giudizio civile innanzi al Giudice di Pace, come la stessa, ricevuta la documentazione “in conseguenza di accertamenti urgenti ospedalieri” (vgs all. 6 comparsa di costituzione ), sia venuta a conoscenza del CP_1
carattere “autonomo” del sinistro stradale.
D'altro canto, proprio il querelante dichiarava, nel Triage del Pronto
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Tribunale di Palermo 7
- Soccorso dell'Ospedale Civico di (vgs all. 1 atto di citazione), come CP_1
il sinistro fosse stato autonomo e, quindi, causato da se stesso, che si trovava alla guida del veicolo di sua proprietà.
Correttamente, poi, la convenuta fa riferimento al dettato CP_1
dell'art. 13, L. 689/1981, secondo cui “Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.
E' di pochi giorni fa, l'ordinanza della Suprema Corte, che recita: “Nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento (o ad ordinanza ingiunzione) in materia di violazioni del codice della strada, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione in concreto contestata, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva;
mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione involgente la confutazione delle attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo
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- svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte degli stessi agenti verbalizzanti” (Cass. Civile Ord. Sez.
2 Num. 12925; data pubblicazione: 14/05/2025).
Se ne deduce che, nella fattispecie in esame, se è vero che bisogna sottoporre a querela di falso “attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”, allora il verbale non può dirsi caratterizzato da alcuna alterazione degli accadimenti, poiché questi sono stati ricostruiti con criteri esperienziali e scientifici.
In relazione al fatto che l'estensore e il firmatario delle controdeduzioni, non fossero mai intervenuti sui luoghi del sinistro, ciò non può decisamente costituire alterazione o immutazione dei fatti: trattasi, infatti, di organizzazione interna al Corpo di Polizia Municipale e, più precisamente, inferente allo “Staff del Comandante del corpo di P.M. – U.O. infortunistica stradale”, come si rileva dall'intestazione delle controdeduzioni, prodotte dallo stesso querelante, al doc. n. 12. In particolare, il funzionario ha CP_5
la qualifica di “Responsabile dell'U.O. Infortunistica Stradale” e l'Isp.
Ballotta è mero estensore di informazioni assunte nel corso dell'istruttoria e in quella sede cristallizzate.
Infine, l'affermazione di parte attrice per cui non sarebbe stato il privato a richiedere l'intervento della Polizia Municipale, non Controparte_6
apporta alcuna modifica sostanziale nella dinamica dei fatti, né tale circostanza sarebbe stata provata da parte querelante, giacchè nessun capitolato – nell'atto di citazione- è stato formulato al fine di identificare il
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- soggetto che avrebbe chiamato la Polizia Municipale. Val la pena, al riguardo, sottolineare come tutti i capitolati riguardassero soggetti intervenuti dopo il sinistro, sicchè la prova testimoniale nulla avrebbe potuto apportare in relazione alle dedotte falsità dei documenti retrostanti l'ordinanza prefettizia.
§§§
Coerentemente a quanto insegnato dalla Terza Sezione Civile della
Cassazione (vgs, in particolare, Ordinanza n. 18328, del 7 giugno 2022), con la querela di falso è necessario valutare il documento ritenuto falso sotto il profilo della genuinità e della veridicità.
La genuinità attiene più specificamente al documento ed al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento;
le seconde consistendo invece nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione. Veridicità della dichiarazione è diversa qualificazione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
presuppone la
«verità del documento» e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate. Qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma. Per restare sul piano delle puntualizzazioni lessicali, va ora detto che, per converso, il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco
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- del documento: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto. La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità del documento e alla veridicità del suo contenuto.
Per quanto su riportato, la documentazione indicata dal querelante come falsa non pare essere contrassegnata da alterazioni e, pertanto, appare indiscutibile sotto i profili della genuinità e veridicità, così portando ad un rigetto della proposizione della querela di falso.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, se è vero che viene rigettata un'eccezione avanzata da parte convenuta, relativa alla presunta carenza del contraddittorio, è pur vero che, nella fattispecie, si è pervenuti ad una sostanziale soccombenza del querelante, ditalchè dovrà seguirsi la regola della soccombenza a carico di parte attrice e le spese sono quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'eccezione di carenza nell'integrazione del contraddittorio, proposta dalla convenuta;
b) rigetta la querela di falso proposta da con atto Parte_1
di citazione notificato in data 4 luglio 2024;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore della , in persona del suo legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, che quantifica in € 1.400,00, oltre I.V.A. e
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- C.P.A., se dovute, e spese forfettarie come per legge;
Così deciso in Palermo, lì 27 maggio 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna
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