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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9365 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6274/2025 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Fuschino Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 13.03.2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa, mediante domanda del 25.05.2023, deduceva di aver promosso giudizio per ATP, ex art 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento. In particolare, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione, nonché, errata valutazione del complesso quadro clinico da cui è affetta. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, depositata l'integrazione richiesta, all'odierna udienza, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. Il Dott. è stato particolarmente chiaro nell'affermare che la risulta essere affetta Per_1 Pt_1 dalle seguenti patologie:
- Artrite reumatoide aggressiva;
- Vasculopatia cerebrale in verosimile demenza senile iniziale. Esaminato complessivamente il caso in esame concludeva affermando che l'istante: “sia da considerare invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età ( L. 509/88 e 124/98 ) medio-grave 67% al 99%% -percentuale 85% dal 25/05/2023” ritenendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano invalidità nella misura ex lege richiesta per poter beneficiare della prestazione invocata. Attese le doglianze formulate dalla parte, questo Giudice ha ritenuto opportuno disporre un'integrazione della consulenza espletata. L'ausiliare è stato particolarmente chiaro ed esaustivo in merito ai rilievi mossi dalla Pt_1 specificando che allo stato, così come in sede di esame obiettivo, nessun'altra patologia era stata debitamente documentata ed evidentemente comprovante uno stato di demenza severa. La scarna documentazione di parte si sostanzia, infatti, in un unico certificato dell'ASL in cui si legge l'assunzione della memantina, peraltro indicata genericamente senza alcun riferimento circa le tempistiche o le modalità di assunzione, come terapia per l'artrite reumatoide e dove, altresì, si legge l'utilizzo della sedia a rotella non supportata, in tal senso, da alcuna prescrizione sanitaria circa la concessione o, ancora, l'utilizzo della stessa. Senza sottacere che la si è presentata alla visita esclusivamente in compagnia della figlia e, Pt_1 quindi, in autonomia. Dalla documentazione versata in atti, dunque, non è stata dimostrata quell'incapacità nello svolgimento di tutte quelle attività strumentali, nonché, quella compromissione delle funzioni elementari di vita quotidiana ex lege poste a fondamento del riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta. Si tratta, quindi, spiega il Dott. di una condizione di inabilità articolare tale da non impedire Per_1 una possibilità deambulatoria autonoma, pur tenuto conto delle difficoltà correlate alla sua età e, quindi, a quella naturale condizione di artosi poliarticolare degenerativa senile, che affligge tutti o quasi i soggetti di pari età. Questo Giudice ritiene l'elaborato peritale esaustivo poiché specifico e puntuale anche in merito alle altre patologie lamentate dalla parte e, come tale, utilizzabile sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, infatti, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Ciò premesso, è pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, però, sebbene prospettata dalla parte, non è stata debitamente provata. Per quanto innanzi il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Napoli, 17 dicembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi