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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dr Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1221/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa
TRA
, nata a [...] il [...] ( , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Solarino via V Bellini n.7/A, presso lo studio dell' avv.
Pietro Mangiafico che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- attrice- contro
, (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del rappresentante legale pro tempore , elettivamente domiciliata in San Gregorio di
Catania, via Ticino n. 14 presso lo studio dell'avv. Lisa Carmela Gallo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuti -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art 617c.p.c. notificato in data 27/02/2023 impugnava l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29820229005429791/000, notificata in data 11/02/2023, limitatamente alla somma di €
9.538.59 portata nelle seguenti cartelle di pagamento: 1) Cartella di pagamento n.
298201220001650547000, notificata il 19/06/2012, di euro 1.581,48, somme richieste per conto del Comune di Floridia a titolo di contravvenzioni al Codice della Strada dell'anno 2008; 2) Cartella di pagamento n. 298201220008827420000, notificata il pagina 1 di 4 19/06/2012, di euro 333,80, somme richieste per conto del Comune di Floridia a titolo di contravvenzioni al Codice della Strada degli anni 2007 e 2008; 3) Cartella di pagamento n. 29820120020703116000, notificata il 25/02/2013, di euro 162,88, somme richieste per conto del Comune di Floridia a titolo di contravvenzioni al Codice della Strada dell'anno 2009; 4) Cartella di pagamento n. 298201700012966448000, notificata il
12/09/2017, di euro 6.460,43 somme richieste per conto della a Controparte_2
titolo di sanzioni amministrative, ex lege n. 689/1981.
A sostegno della domanda l'opponente ha eccepito: l'estinzione della pretesa di pagamento per prescrizione;
- la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 148 c.p.c.; - l'illegittimità dell'intimazione per l'assenza della qualifica di messo notificatore;
- l'illegittimità dell'intimazione perché notificata con posta privata;
- violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
L'opponente concludeva chiedendo, previa sospensione, di dichiarare prescritta la pretesa di pagamento limitatamente alle quattro cartelle di pagamento impugnate con condanna della società convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' la Controparte_1
quale eccepiva la fondatezza delle doglianze avverse e chiedeva il rigetto della opposizione;
sosteneva che nessuna prescrizione antecedente la notifica delle dette cartelle era decorsa e che antecedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 29820229005429791/000, aveva notificato in data 27/7/2017 - CP_3
l'intimazione di pagamento n. 29820169008365671/000 interrompendo per le suddette cartelle il termine di prescrizione ex lege previsto.
La causa, istruita solo tramite acquisizione di documenti, all'udienza del 9.12.2024 veniva posta per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve esaminarsi la natura dell'opposizione proposta.
L'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. per quanto riguarda la deduzione della prescrizione del credito portato nelle cartelle impugnate.
Detto motivo di opposizione è infondato. Invero parte opposta ha provato documentalmente che la prescrizione è stata interrotta per le cartelle n.
298201220001650547/000, n. 298201220008827420/000 e n. 29820120020703116/000 dalla regolare notifica della precedente intimazione di pagamento n.
29820169008365671/000 del 27/7/2017, mentre per la cartella di pagamento n.
298201700012966448/000 notificata in data 12/09/2017 tenuto conto della sospensione pagina 2 di 4 dei termini di prescrizione fino al 31.8.2021 dalla normativa emergenziale COVID- 19 di cui all'art. 37 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020, nonché dall'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21.
Non fondata è l'eccepita violazione dell'art.148 c.p.c., in quanto la relata di notifica sarebbe priva dell'identificazione e della sottoscrizione del messo notificatore, nonché la relazione di notifica - sarebbe interamente “in bianco” oltre che non apposta in calce all'atto.
Si deve evidenziare che l'intimazione di pagamento n. 29820229005429791/000 è munita di relata di notifica posizionata sul frontespizio effettuata e sottoscritta dal messo notificatore . Sul punto giova osservare che la relata di notifica Parte_2
apposta sul frontespizio non rende nulla la notifica dell'atto tributario, che in quanto atto pubblico fa fede fino a querela di falso circa la verità degli elementi (cfr. Cassazione n.
8432 del 31 marzo 2017).
Va rigettata anche l'eccezione di illegittimità dell'intimazione per l'assenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato, nonché per l'asserita relazione di notifica “in bianco”. Come già detto la relata di notifica contiene la sottoscrizione e il nome e cognome del messo notificatore e inoltre l'indicazione che trattasi di incaricato dell'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 il quale dispone che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario.
Non fondata, inoltre, è l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto consegnata tramite poste private non autorizzate. Sul punto si evidenzia che la cassazione con ordinanza n. 18451 dell'8.7.2024 ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a solo la notifica degli CP_4
atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Peraltro, parte opposta ha provato che l'operatore privato fosse in possesso di licenza individuale abilitativa alla notifica degli atti sostanziali- accertamento.
Peraltro, ha prodotto atto di nomina a messo Controparte_1
notificatore per relativamente alla notifica dell'avi Parte_3
29820229005429791/000. In ogni caso, l'impugnazione ha comunque sanato per pagina 3 di 4 raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto dall'ipotetico vizio non trattandosi di inesistenza ma di nullità della notificazione.
Infine, si rileva che è infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per carenza di motivazione e per mancata allegazione degli atti presupposti.
L'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n.
602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Secondo la giurisprudenza di legittimità , infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa (ex multis Cass. 4/7/2022
n.21065, Cass. ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024).
Per quanto sopra detto l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, disattesa ogni atra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 1221/2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore dell Parte_1 Controparte_5
delle spese di lite che si liquidano ex D.M. n.147 del 13.8.2022 in € 4237.00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Lisa Carmela Gallo che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Siracusa lì, 21.3.2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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