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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1722/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. MENEGUZ DANIELA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 01/07/2017.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 17/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970
n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
1 in data 03/06/2021;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
01/07/2017 da nata a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] e Controparte_2
trascritto al n. 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2017, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VI TO alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
I genitori si ripartiranno i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi nei seguenti termini:
-la minore resterà a fine settimana alterni con ciascun genitore dal venerdì dopo asilo/scuola fino alla domenica sera. Il padre, nel week-end di sua competenza, andrà a prenderla direttamente in asilo/scuola e la riporterà la domenica sera dalla madre.
-nella settimana in cui la bimba non trascorrerà il week-end con il papà, quest' ultimo la terrà con sé dal martedì, andando a prenderla direttamente all' asilo/scuola fino al giovedì mattina, riportandola direttamente all'asilo/scuola.
-durante le vacanze estive la figlia trascorrerà 15 giorni consecutivi con il papà alternando annualmente tali giorni nel mese di luglio e l'anno successivo nel mese di agosto e così a seguire, mentre la mamma l'avrà con sé per un mese intero anch'ella ad anni alterni in luglio e l'anno successivo in agosto e così via. Nello specifico la madre avrà con sé la figlia per un mese intero durante il mese di agosto quando il papà terrà la bambina per le vacanze in luglio e per l'intero mese di luglio quando il papà la terrà per le vacanze in agosto. Ciò ad anni alterni. I relativi 15 giorni del padre verranno concordati tra i coniugi entro e non oltre il 31.05
di ogni anno, nel rispetto del piano ferie di ciascuno e degli eventuali impegni scolastici e
2 ricreativi della minore;
-durante le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà metà di tali vacanze con la mamma e l'altra metà con il papà, ripartendo i relativi periodi in modo tale che il Natale e il Capodanno vengano trascorsi dalla minore ad anni alterni presso l'uno e l'altro genitore;
-la figlia trascorrerà le vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
-i giorni festivi nel periodo di Carnevale verranno trascorsi dalla bimba ad anni alterni con ciascun genitore;
-tutte le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) e i giorni del compleanno della minore o dei genitori verranno trascorsi dalla bambina con l'uno o l'altro genitore previ accordi da assumersi di volta in volta dai genitori stessi anche in considerazione degli impegni di ciascuno e suddivisi in modo equo fra i genitori medesimi.
2) I coniugi si impegnano a mantenere e garantire contatti telefonici regolari tra la figlia e il genitore che in quel momento non la avrà con sé nei tempi di permanenza concordati. In tutti i casi in cui i genitori avranno la bimba con sé dovranno tenere conto sempre, preliminarmente, degli impegni, esigenze e desideri di quest'ultima.
3) Le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente, allorquando la figlia starà con l'uno o con l'altro genitore;
anche nei casi di urgenza le decisioni verranno prese di comune accordo tra i genitori, con l'obbligo da parte del genitore ove si trovi la minore in quel momento di interpellare immediatamente l'altro genitore per accordarsi sulle decisioni da adottare nell'interesse della figlia. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella comune consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia. Nell'interesse esclusivo della minore, affinché possa continuare a crescere in un clima sano e sereno, i genitori si impegnano ad operare ogni decisione nell'interesse di quest'ultima, assumendo tutti gli impegni attinenti e conseguenti ad una responsabile genitorialità, informando sempre, tempestivamente, l'altro genitore, in merito ad ogni avviso riguardante la piccola Per_1
3 sotto ogni aspetto e profilo (scuola, salute, ecc.).
4) Qualsiasi diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori in considerazione delle esigenze lavorative di padre e madre, nonché degli impegni scolastici, sportivi, sociali della figlia e delle sue abitudini di vita.
5) Il sig. verserà alla signora a titolo di concorso Controparte_2 Controparte_1
nel mantenimento della figlia un importo di € 200,00 al mese, rivalutabili ISTAT ad Per_1
anno, entro il giorno 15 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario.
6) Le spese straordinarie da sostenersi per la figlia verranno sopportate da entrambi i Per_1
coniugi per la quota di metà ciascuno secondo l'individuazione, termini e modalità di accordo stabilite nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, al quale i coniugi si richiamano
(doc. 16).
7) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi riconoscono e dichiarano che tutte le pattuizioni di cui sopra sono funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale in sede di divorzio e alla composizione consensuale dello stesso.
9) Le parti dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
10) I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver definitivamente regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, nessuno escluso, ivi compresi quelli derivanti dalla convivenza matrimoniale, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tali titoli né a nessun altro titolo e/o ragione.
11) Le spese legali della presente procedura restano compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1722/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. MENEGUZ DANIELA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 01/07/2017.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 17/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970
n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
1 in data 03/06/2021;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
01/07/2017 da nata a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] e Controparte_2
trascritto al n. 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2017, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VI TO alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
I genitori si ripartiranno i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi nei seguenti termini:
-la minore resterà a fine settimana alterni con ciascun genitore dal venerdì dopo asilo/scuola fino alla domenica sera. Il padre, nel week-end di sua competenza, andrà a prenderla direttamente in asilo/scuola e la riporterà la domenica sera dalla madre.
-nella settimana in cui la bimba non trascorrerà il week-end con il papà, quest' ultimo la terrà con sé dal martedì, andando a prenderla direttamente all' asilo/scuola fino al giovedì mattina, riportandola direttamente all'asilo/scuola.
-durante le vacanze estive la figlia trascorrerà 15 giorni consecutivi con il papà alternando annualmente tali giorni nel mese di luglio e l'anno successivo nel mese di agosto e così a seguire, mentre la mamma l'avrà con sé per un mese intero anch'ella ad anni alterni in luglio e l'anno successivo in agosto e così via. Nello specifico la madre avrà con sé la figlia per un mese intero durante il mese di agosto quando il papà terrà la bambina per le vacanze in luglio e per l'intero mese di luglio quando il papà la terrà per le vacanze in agosto. Ciò ad anni alterni. I relativi 15 giorni del padre verranno concordati tra i coniugi entro e non oltre il 31.05
di ogni anno, nel rispetto del piano ferie di ciascuno e degli eventuali impegni scolastici e
2 ricreativi della minore;
-durante le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà metà di tali vacanze con la mamma e l'altra metà con il papà, ripartendo i relativi periodi in modo tale che il Natale e il Capodanno vengano trascorsi dalla minore ad anni alterni presso l'uno e l'altro genitore;
-la figlia trascorrerà le vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
-i giorni festivi nel periodo di Carnevale verranno trascorsi dalla bimba ad anni alterni con ciascun genitore;
-tutte le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, ecc.) e i giorni del compleanno della minore o dei genitori verranno trascorsi dalla bambina con l'uno o l'altro genitore previ accordi da assumersi di volta in volta dai genitori stessi anche in considerazione degli impegni di ciascuno e suddivisi in modo equo fra i genitori medesimi.
2) I coniugi si impegnano a mantenere e garantire contatti telefonici regolari tra la figlia e il genitore che in quel momento non la avrà con sé nei tempi di permanenza concordati. In tutti i casi in cui i genitori avranno la bimba con sé dovranno tenere conto sempre, preliminarmente, degli impegni, esigenze e desideri di quest'ultima.
3) Le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese separatamente, allorquando la figlia starà con l'uno o con l'altro genitore;
anche nei casi di urgenza le decisioni verranno prese di comune accordo tra i genitori, con l'obbligo da parte del genitore ove si trovi la minore in quel momento di interpellare immediatamente l'altro genitore per accordarsi sulle decisioni da adottare nell'interesse della figlia. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella comune consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia. Nell'interesse esclusivo della minore, affinché possa continuare a crescere in un clima sano e sereno, i genitori si impegnano ad operare ogni decisione nell'interesse di quest'ultima, assumendo tutti gli impegni attinenti e conseguenti ad una responsabile genitorialità, informando sempre, tempestivamente, l'altro genitore, in merito ad ogni avviso riguardante la piccola Per_1
3 sotto ogni aspetto e profilo (scuola, salute, ecc.).
4) Qualsiasi diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori in considerazione delle esigenze lavorative di padre e madre, nonché degli impegni scolastici, sportivi, sociali della figlia e delle sue abitudini di vita.
5) Il sig. verserà alla signora a titolo di concorso Controparte_2 Controparte_1
nel mantenimento della figlia un importo di € 200,00 al mese, rivalutabili ISTAT ad Per_1
anno, entro il giorno 15 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario.
6) Le spese straordinarie da sostenersi per la figlia verranno sopportate da entrambi i Per_1
coniugi per la quota di metà ciascuno secondo l'individuazione, termini e modalità di accordo stabilite nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, al quale i coniugi si richiamano
(doc. 16).
7) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi riconoscono e dichiarano che tutte le pattuizioni di cui sopra sono funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale in sede di divorzio e alla composizione consensuale dello stesso.
9) Le parti dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di non volersi riconciliare e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
10) I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver definitivamente regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali, nessuno escluso, ivi compresi quelli derivanti dalla convivenza matrimoniale, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tali titoli né a nessun altro titolo e/o ragione.
11) Le spese legali della presente procedura restano compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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