Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Claudia Condello.
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcella Desideri e Chiara Ingenito.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) dichiara la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
Per_
2) affida le minori e (nate a Roma rispettivamente il 11.12.2015 e il 12.10.2018) Per_2 congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, nel domicilio di questa in Cerveteri, Via Colle dell'Asino n. 45/D. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza di entrambi nella vita delle figlie, affinché le medesime possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno degli stessi, ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e possano conservare rapporti significativi con i nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) le minori saranno collocate prevalentemente presso la madre in Cerveteri, Via Colle dell'Asino n. 45/D. Il padre vedrà e avrà con sé le figlie secondo il seguente prospetto: I e III settimana del mese: il martedì pomeriggio prelevandole all'uscita di scuola fino alle ore 20.30 e fine settimana dal venerdì prelevandole all'uscita di scuola fino alla domenica sera fino alle ore 20.30. Nel periodo estivo, ovvero dal 1° giugno al
- durante le festività scolastiche pasquali le minori trascorreranno, ad anni alterni la Pasqua con l'uno e il lunedì di Pasquetta con l'altro genitore;
- tutte le altre festività e i ponti scolastici saranno trascorsi dalle minori in maniera alternata tra i genitori;
- durante le vacanze estive le figlie trascorreranno almeno quindici giorni nel mese di luglio e 15 nel mese di agosto con il padre, anche non continuativi, ed altrettanti 15 giorni nel mese di luglio e 15 nel mese di agosto con la madre. I genitori si comunicheranno reciprocamente il periodo scelto entro la fine del mese di maggio di ogni anno e la località in cui trascorreranno le vacanze estive entro la fine del mese di giugno. Il restante periodo estivo (giugno e settembre) seguirà l'ordinaria frequentazione (estiva). - Il giorno del compleanno, le figlie lo trascorreranno insieme ad entrambi i genitori oppure, in caso di disaccordo, alternativamente a pranzo con l'uno e a cena con l'altro. - Compleanno del genitore, dei nonni, Festa della Mamma e del Papà derogheranno al regime ordinario e verranno trascorsi con il festeggiato. I genitori si dichiarano comunque disponibili in ogni momento a modulare il diritto di frequentazione secondo le richieste o le esigenze reciproche e/o delle minori stesse.
4) la casa coniugale di Cerveteri (RM) via Prato Grande, n. 11, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Cerveteri al foglio 15 part.186, sub.503/504, A7 cl. 2, di proprietà del marito, con quanto in essa contenuto, rimane a questi assegnata. La moglie 4 dichiara di essersi già allontanata da detta casa da alcuni mesi ma di non aver portato con sé tutti i propri beni personali (vestiario, beni mobili e similari), pertanto il SI. si impegna a permettere alla SI.ra di prelevare i suoi beni rimasti nella casa CP_1 Pt_1 famili ordo tra le parti su giorni ed orari.
5) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di € 450,00 entro il giorno
5 di ogni mese presso il domicilio della madre, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti dichiarano di conoscere il “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” stilato d'intesa tra il Tribunale civile di Civitavecchia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che viene loro fornito, da considerarsi parte integrante del presente atto.
6) L'assegno unico a decorrere dal mese di gennaio 2025, verrà richiesto al 50% fra i genitori.
7) I genitori autorizzano il rilascio dei rispettivi passaporti e provvederanno a richiedere congiuntamente quello delle figlie.
8) I beni mobili registrati resteranno di proprietà esclusiva del relativo intestatario.
Nulla per le spese Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 19.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone