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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4096/2023 R.G.A.C. (cui è stata riunita la causa n. 4252/2023), avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata da Parte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Sebastiano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
ATTORE
E
in persona dei legali rappresentanti p.t., , CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., e in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giacomo
Giannetti, che le rappresenta e difende come da mandato in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: nella causa civile n. 4096/2023 in via principale 1) pronunciarsi la revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attrice dei seguenti atti di compravendita del 30 aprile 2021, a rogito del Notaio Dott.ssa di Carmignano Persona_1
(PO): - Compravendita n. rep. 12790 e n. racc. 11183 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del
Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30.04.2021 ai nn. reg. gen.
3725, reg. part. 2735, con il quale la ha venduto alla la piena CP_2 Controparte_3 ed esclusiva proprietà degli immobili destinati ad uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18: sub 537 (via Barbieri n. 7I, piano 1-2, cat. C/2, cl. 6, mq 48, sup. catastale mq 58, rendita catastale euro 180,97); part. 567 (via Barbieri n. 7L, piano 1-2, int. 2, cat. A/10, cl. 1, vani 5, sup. catastale mq 115, rendita catastale euro 1.471,90); part. 524 (via Barbieri n. 7O, piano
T, cat. C/2, cl. 6, mq 47, sup. catastale mq 56, rendita catastale euro 177,20), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514, 521, 531 (piano T), 530 e 552 (piano T.1). Gli immobili sono compiutamente identificati nelle planimetrie allegate sub docc. A, B e C alla compravendita. -
1 Compravendita rep. 12791 racc. 11184 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di
Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 03.05.2021 ai nn. reg. gen. 3746, reg. part. 2749, con la quale la ha venduto alla società in persona del CP_2 Controparte_3 suo Amministratore UN , la piena ed esclusiva proprietà degli immobili destinati CP_5 ad uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio
Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18: sub 571 (via
Barbieri n. 9E n. 9F, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq 98, sup. catastale mq 115, rendita catastale euro
313,80); sub 575 (via Barbieri n. 7I, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq 91, sup. catastale mq 98, rendita catastale euro 291,38); sub 565 (via Barbieri n. 9J, piano T, cat. C/3, cl. 5, mq 88, sup. catastale mq
98, rendita catastale euro 359,04), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio
Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 514 e 531
(piano T), come da planimetrie catastali sub allegati B, C e D del contratto;
- Compravendita rep.
12789 racc. 11182 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa, Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30.04.2021 ai nn. reg. gen. 3724, reg. part. 2734, con il quale la rappresentata dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sig. CP_2
ha venduto alla società in persona del suo Controparte_6 Controparte_3
Amministratore UN , la piena ed esclusiva proprietà degli immobili destinati ad CP_5 uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio
Barbieri, compiutamente identificati ai n. 1), 2) e 3) dell'atto di compravendita, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18: sub 528 (via Barbieri n. 7F, piano T, cat.
C/3, cl. 5, mq 51, sup. catastale mq 58, rendita catastale euro 208,08); sub 550 (via Barbieri n. 7H, piano T, cat. C/2, cl. 6, mq 74, sup. catastale mq 84, rendita catastale euro 278,99); sub 551 (via
Barbieri n. 9N, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq 86, sup. catastale mq 102, rendita catastale euro 275,37), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in
TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514, 521, 531 (piano T), come da planimetrie catastali sub allegati A, B e C del contratto;
- Compravendita rep. 12788 racc. 11181 del
30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di
Volterra in data 30.04.2021 ai nn. reg. gen. 3723, reg. part. 2733, con la quale la CP_2 rappresentata dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sig. ha venduto Controparte_6 alla società in persona del suo Amministratore UN , la Controparte_3 CP_5 piena ed esclusiva proprietà degli immobili destinati ad uffici ed abitazioni siti in TI
(Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di
TI al foglio 62, particella 18: sub 564 (via Barbieri n. 7D, piano 1, int. 1, cat. A/10, cl.
1, vani 2,5, sup. catastale mq 48, rendita catastale euro 735,95); sub 519 (via Barbieri n. 7D, piano 1 int. 3, cat. C/2, cl. 6, cons. mq 62, sup. catastale mq 74, rendita catastale euro 233,75), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in
TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514, 521 (piano T) e 512 (piano
T1, n. civico 7D), come da planimetrie catastali sub allegati A e B del contratto;
e, conseguentemente, accertare la validità dell'ipoteca iscritta da RE SPV s.r.l. in data
04.06.2021, reg. gen. n. 4927 reg. part. n. 703, sui beni oggetto di compravendita esopra meglio identificati, ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Pisa
Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
IN VIA DI SUBORDINE: nel caso in cui tali beni anzidetti non si trovino più nel
2 patrimonio dei convenuti, per essere stati alienati medio tempore a terzi ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, accertata la sussistenza dei requisiti della domanda proposta in via principale, condannarsi vente sede legale a Controparte_3
50051 TI (Fi), via Vittorio Niccoli n. 316/Q, loc. Casone int. 17, C.F. , P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all'attrice il controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., o avendo a riferimento il prezzo dell'eventuale compravendita, oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata;
in ogni caso con vittoria di spese. Insisteva in ogni caso, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
Nella causa civile n. 4252/2023 R.G. in via principale 1) pronunciarsi la revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di compravendita del 29 aprile
2021, a rogito del Notaio Dott.ssa di TI (Fi), n. rep. 165, n. racc. 120, Persona_2 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data
30 aprile 2021, ai n. gen. 3706 part. 2720 con il quale la rappresentata dal suo legale CP_2 rappresentante e Presidente del C.d.A., signor ha venduto alla società CP_5 [...]
la piena ed esclusiva proprietà di una porzione immobiliare sita nel Controparte_7
Comune di TI, località Palagetto-Petruccola, via Vittorio Barbieri, costituita da: -
Abitazione di tipo civile censita al Catasto Fabbricati del Comune di TI (Fi) al foglio
62 dalla particella 18 subalterno 541, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6, superficie catastale totale mq 102, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 98, rendita euro 480,30, via
Vittorio Barbieri n. 7L, piano n. 1-2, interno 4; - Locale ad uso magazzino compiutamente descritto all'art. 1 del contratto di compravendita e censito al catasto fabbricati del Comune di
TI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 525 categoria C/2, consistenza mq
42, superficie catastale totale mq 50, rendita euro 158,35, via Vittorio Barbieri n. 7/M piano T;
-
Impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi in quota proporzionale nella vendita, in particolare i resedi e passi comuni che consentono l'accesso alla porzione in oggetto e il parcheggio rappresentati nell'elaborato planimetrico allegato sub. E della compravendita, al foglio 62 particella 18 subalterno 511, 514, 521 e 531, quest'ultimo limitatamente all'appartamento; sullo stesso elaborato planimetrico, il vano scala e resede comune che consentono l'accesso all'appartamento, sono rappresentati dal subalterno 552; e, conseguentemente, accertare la validità dell'ipoteca iscritta da RE SPV s.r.l. in data 04.06.2021, reg. gen. n. 4927 reg. part. n. 703, sui beni oggetto di compravendita e sopra meglio identificati, nonché ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di
Volterra, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
IN VIA DI SUBORDINE: nel caso in cui tali beni anzidetti non si trovino più nel patrimonio dei convenuti, per essere stati alienati medio tempore a terzi ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, accertata la sussistenza dei requisiti della domanda proposta in via principale, condannarsi la società
o brevemente avente sede Controparte_4 Controparte_8 legale a 50051 TI (Fi), via Barbieri 9, stradario 00790, C.F. , in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, a versare all'attrice il controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., o avendo a riferimento il prezzo dell'eventuale compravendita, oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata;
in ogni caso con vittoria di spese. Insisteva in ogni caso, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
3 Parti convenute: in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
RE SPV s.r.l. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa proposte;
in ogni caso, rigettare nel merito tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RE spv s.r.l. ha convenuto in giudizio e CP_2 chiedendo, in via principale, dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti, Controparte_3 ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti di compravendita del 30.04.2021 con cui ha CP_2 trasferito a la piena proprietà degli immobili di cui in epigrafe. Controparte_3
A sostegno della domanda, esponeva che:
- con contratto di conto corrente ipotecario n. 200598,09 acceso in data 10.06.2009 a rogito del notaio di Empoli rep. 28135 racc. 11413, erano stati messi a disposizione de Persona_3 [...]
da parte della Cassa di risparmio di San miniato s.p.a., € 3.000.000,00 da Parte_2 utilizzarsi sul conto corrente n. 200598 aperto presso la filiale di TI;
- detta apertura di credito era garantita da ipoteca volontaria su un complesso immobiliare industriale nel Comune di Empoli, località case nuove, via Ormicello n. 48, al catasto al foglio
37 particelle n. 165 sub 501 unita alle particelle 52 sub 500, 55 sub 502 e 56 sub 500 di cui al foglio 45, e su un terreno agricolo identificato al catasto terreni foglio 45 particelle 390 e 391;
- in data 19.12.2012 era stato stipulato un atto di proroga della durata dell'apertura di credito limitatamente alla somma di euro 2.600.000,00, a rogito del notaio rep. 31047 Persona_3 racc. 13169, registrato a Empoli il 28.12.2012 al n. 7482 serie 1T;
- in persona di e , aveva prestato fideiussione in data CP_2 CP_5 Controparte_6
29/06/2009 per un importo pari alla quota del 40% del debito derivante dall'apertura di credito concessa a e fino alla somma massima di euro 1.200.000,00; detta garanzia era Parte_2 stata successivamente confermata con atto del 30/12/2014;
- a causa dell'irregolare andamento dei rapporti bancari e della maturazione di un ingente saldo debitorio, erano state revocate le aperture di credito in data 22/01/2016, ed era stato richiesto a il pagamento della somma di euro 1.200.000,00; CP_2
- la somma dovuta alla data del 18/02/2016 di passaggio a sofferenza del credito ammontava ad € 2.728.484,91, come risultava dall'estratto conto prodotto;
- in data 21/04/2016 Cassa di risparmio di San Miniato s.p.a. aveva comunicato il passaggio a contenzioso della posizione, intimando contestualmente alla debitrice principale Parte_2
e ai garanti di non compiere atti dispositivi dei rispettivi patrimoni.
[...]
Deduceva di essere divenuta titolare del credito nei confronti di a seguito di Parte_2 cessione in blocco di crediti da parte di Cassa di risparmio di San Miniato s.p.a. – poi fusa per incorporazione in - , come da avviso pubblicato ex art. 58 del TUB sulla Controparte_9
GU della Repubblica Italiana del 16.12.2017, parte seconda n. 148, come attestato dalla dichiarazione di cessione proveniente dall'istituto bancario cedente e di aver ottenuto, in data
4 5.03.2021, decreto ingiuntivo n. 300/2021 provvisoriamente esecutivo, notificato alla debitrice principale e ai suoi garanti, tra cui unitamente all'atto di precetto, in data 20.04.2021. CP_2
Tuttavia in data 30.04.2021 aveva trasferito gli immobili indicati in epigrafe a CP_2 [...]
in persona dell'amministratore unico , mediante la stipulazione di Controparte_3 CP_5
n. 4 contratti di compravendita a rogito notaio trascritti in data 30.04.2021 (rep. Persona_1
12790 racc. 11183, rep. 12791 racc. 11184, rep. 12789 racc. 11182, rep. 12788 racc. 11181).
Dalla lettura degli atti in questione emergevano tuttavia anomalie in relazione alle modalità di pagamento del prezzo: in alcuni era stato corrisposto interamente molti anni prima dei predetti atti, mentre negli altri la maggior parte era stata corrisposta molti anni prima, e solo una minima parte contestualmente al rogito notarile. Con riferimento al profilo soggettivo evidenziava come
[...]
e fossero, rispettivamente, presidente e vicepresidente del Consiglio di CP_5 Controparte_6 amministrazione e soci di inoltre era anche amministratore unico e CP_2 CP_5 socio unico della mentre amministratore e presidente Controparte_3 Controparte_6 del CdA nonché socio unico di aveva anche CP_6 Controparte_7 Controparte_6 ricoperto il ruolo di vicepresidente del consiglio di amministrazione e poi di liquidatore di
[...]
Pertanto era certamente a conoscenza della situazione debitoria di Parte_2 CP_2 [...]
così come della sussistenza dell'obbligazione di garanzia a fronte dell'incapacità di Parte_2 quest'ultima di far fronte ai debiti maturati, e del pregiudizio arrecato ai creditori con l'atto dispositivo. Anche le acquirenti e erano Controparte_3 Controparte_7 consapevoli, in ragione delle connessioni societarie sopra delineate, che la stipulazione degli atti dispositivi avrebbe comportato una riduzione della consistenza patrimoniale della società venditrice.
Riteneva ricorrere, quindi, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e comunque in subordine di aver diritto, in ipotesi di vendita dei beni immobili a terzi, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cc.
Con separato atto di citazione (introduttivo del giudizio n. r.g. 4252/2023) RE s.r.l. ha proposto ulteriore azione ex art. 2901 c.c., del tutto analoga, in relazione all'atto di compravendita n. rep. 165, n. racc. 120, stipulato in data 29.04.2021 e trascritto in data 30.04.2021, con cui CP_2 aveva trasferito la proprietà dell'immobile, pure indicato in epigrafe, a
[...] [...]
Controparte_7
Si è costituita in entrambi i giudizi unitamente a (nel CP_2 Controparte_3 presente giudizio) e a (nel giudizio r.g. n. 4252/2023), formulando Controparte_7 nei due giudizi difese analoghe e, dunque, chiedendo innanzitutto l'accertamento del difetto di legittimazione attiva della società attrice, non avendo essa dimostrato di essere divenuta titolare del credito vantato nei confronti da non essendo a tal fine sufficienti né l'avviso della Parte_2 cessione in blocco pubblicato in GU né la dichiarazione proveniente dalla cedente, dai quali documenti non sarebbe stato possibile evincere con certezza l'inclusione di detto specifico credito nell'operazione di cessione, vista la genericità delle indicazioni fornite.
Nel merito, deducevano che i contratti di compravendita immobiliare oggetto di causa non fossero revocabili ai sensi dell'art. 2901 c. 3 c.c., trattandosi di atti stipulati in adempimento di precedenti contratti preliminari. In ogni caso, non sarebbe stata provata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, non avendo l'attrice riferito la sussistenza dei fatti
5 costitutivi dedotti a fondamento della domanda ex art. 2091 c.c. al momento della stipulazione dei contratti preliminari.
Le due cause, stante l'evidente connessione soggettiva e oggettiva, sono state riunite. Quindi all'udienza del 25.2.25, sulla scorta di un'istruttoria documentale, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale ha riservato la decisione.
******
Tanto premesso le domande proposte ex art. 2901 c.c. nei giudizi riuniti sono fondate, e vanno dunque accolte.
È innanzitutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius: difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo) sollevata dalle parti convenute, dal momento che risulta prodotta in giudizio documentazione idonea a dimostrare che essa sia divenuta effettivamente titolare del credito, assistito da garanzia, a seguito di cessione di crediti in blocco del 6.12.2017 da parte di
Cassa di risparmio di San Miniato.
In particolare, ciò si evince non solo dall'avviso di cessione pubblicato in GU (doc. 4), il quale precisa anche come l'elenco delle posizioni cedute possa essere liberamente consultato dal sito http://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx.; la società attrice ha inaftti anche prodotto, in uno con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (e dunque tempestivamente, ad onta della curiosa tesi di parte convenuta secondo cui la predetta documentazione avrebbe potuto essere prodotta soltanto unitamente all'atto di citazione) l'elenco dei crediti oggetto di cessione (doc. 42-43). Ma, ancor più, in atti vi è l'attestazione, rilasciata dalla banca cedente, dell'avvenuta inclusione tra i crediti ceduti a
RE spv srl di quello originariamente vantato da Cassa di Risparmio di San Miniato nei confronti de che, come indicato in tale dichiarazione, trae origine dal rapporto di Parte_2 conto corrente ipotecario del 10.06.09 (rep. 28135) dell'importo di € 3.000.000. Tale circostanza, unitamente alla disponibilità in capo alla cessionaria degli atti di costituzione di ipoteca, proroga dell'apertura di credito nonché degli estratti del conto corrente n.200598 e del contratto di garanzia, prodotti in giudizio, non lascia residuare dubbi in merito all'avvenuta inclusione del credito di cui è causa nella predetta cessione in blocco.
Il rischio che la parte convenuta potrebbe mirare a scongiurare sollevando una simile eccezione, infatti, è quello di effettuare un pagamento non liberatorio, in quanto in ipotesi rivolto ad un soggetto non effettivamente titolare del credito. Tale rischio tuttavia all'evidenza non sussiste nel caso di specie, in cui il cedente ha espressamente dichiarato e dunque confermato l'avvenuta cessione in favore dell'odierna attrice.
Nel merito deve ritenersi provata l'esistenza in capo a RE SPV srl, quanto meno in termini di credito litigioso il che è sufficiente al fine dell'azione revocatoria (Cass. n. 19426 del 2022, tra le tante), del credito originariamente vantato da Cassa di risparmio di San Miniato s.p.a. nei confronti di derivante dal rapporto di conto corrente n. 200598, rispetto al quale ha Parte_2 CP_2 prestato garanzia con atto del 29.6.2009. Risulta infatti pendente presso il Tribunale di Pisa opposizione avverso il d.i. n. 300/21, relativamente al credito in esame, e la non manifesta infondatezza della domanda azionata in sede monitoria si evince oggi, vieppiù, dalla CTU depositata in quel giudizio (doc. 44), che ha confermato l'esistenza del credito. Tanto più che nel caso di specie esso non dovrebbe neppure essere interamente sussistente, occorrendo che lo sia entro il limite dell'importo oggetto di garanzia di € 1.200.000,00, il che è quasi certo.
6 Pacifica è poi l'esistenza della garanzia prestata da con atto del 29.6.09, poi riconfermata, ed CP_2 ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti in favore del cedente mantengono la loro validità nei confronti del cessionario, senza necessità di formalità o annotazioni.
Quanto al requisito oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., il c.d. eventus damni risulta in re ipsa dalla stipulazione degli atti di compravendita oggetto di causa e dalla contestuale fuoriuscita dei relativi immobili dal patrimonio del garante, dal momento che esso ricorre “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (Cass. 20232/2023). In tali casi grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass.
20232/2023).
L'attrice ha provato il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie dagli atti dispositivi posti in essere dalla convenuta mediante la produzione dei contratti definitivi di compravendita immobiliare del 30.04.2021 (rep. 12790, rep. 12791, rep. 12789, rep. 12788) e del 29.04.2021 (rep.
165). Non assumono infatti rilievo, ai fini della verifica del suddetto requisito, i contratti preliminari prodotti dalle società convenute, dei quali meglio si dirà in seguito, poiché esso va valutato con riferimento al momento della stipulazione del contratto definitivo (Cass. 17067/2019, Cass. n.
15215 del 2018). La contestuale dismissione di una pluralità di immobili rende, poi, ancora più evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Sotto l'altro profilo le convenute non hanno dimostrato l'esistenza di residui cespiti patrimoniali idonei a consentire il soddisfacimento integrale del rilevante credito vantato dall'attrice.
I convenuti hanno però affermato che gli atti di compravendita contestati sarebbero stati conclusi in esecuzione di contratti preliminari stipulati in precedenza, rappresentando dunque atti dovuti, in quanto tali esenti da revocatoria ex art. 2901 c. 3 c.c.. Tali contratti, in particolare, sarebbero stati conclusi perchè, nel periodo di tempo compreso tra il 2005 e il 2007, avrebbe avuto necessità CP_2 di reperire liquidità per far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento, e l'unica risorsa a sua disposizione - tenuto conto della tipologia di attività svolta – sarebbe stata la vendita di alcuni beni immobili di sua proprietà. Tutte tali circostanze non sono state, tuttavia, provate, né con riferimento all'esistenza, tipologia entità etc. delle obbligazioni scadute esistenti in quel periodo, né con riferimento al fatto che la vendita degli immobili oggetto di causa fosse l'unico modo per adempierle.
In queste ipotesi se, come si è detto, la sussistenza del presupposto dell' eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, l'elemento soggettivo in capo all'acquirente andrebbe invece valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass. n. 17067/2019).
Tuttavia nel caso di specie i contratti preliminari, stipulati con scrittura privata non autenticate e non sottoposti a registrazione o a qualsivoglia forma di pubblicità, non sono opponibili alla società attrice, non recando essi data certa anteriore all'insorgenza della garanzia, ai sensi dell'art. 2704
c.c.. Non soltanto ma essi presentano più di elemento, evidenziato dalla società attrice, che induce a
7 dubitare in merito all'effettiva esistenza di essi in data anteriore all'assunzione della garanzia: i contratti recano tutti (compresi i preliminari del 17. 02.2005, del 7.9.2006 e del 13.9.2006) il timbro della con sede in via Niccoli, ma essa risulta aver trasferito lì la propria sede Controparte_3 solo in data ottobre 9.10.06, come emerge dal verbale di assemblea (doc. 39); assai anomala è poi la stipulazione di contratti preliminari con previsione della stipulazione del contratto definitivo a distanza di così tanti anni. È pur vero che gli immobili erano ancora in costruzione ma la stessa parte convenuta ha documentato l'ultimazione dei lavori nell'anno 2011, dopo di che non si vede il senso della mancata stipulazione dei contratti definitivi, soprattutto per l'acquirente, che aveva già versato all'epoca la maggior parte del corrispettivo, o l'intero corrispettivo. Ulteriore anomalia infatti, rispetto all'id quod plerumque accidit, è anche il fatto che l'intero prezzo, o quasi l'intero prezzo, sia stato di volta in volta corrisposto al momento della conclusione del contratto preliminare, a titolo di caparra, anziché al momento del contratto definitivo (ammesso che la documentazione prodotta sia idonea al fine della prova di pagamenti riconducibili proprio ai citati contratti preliminari, visto che gli assegni non recano causale, mentre per i bonifici – a differenza degli assegni – non ha provato l'effettivo accredito delle somme sul proprio c/c.). CP_2
Trattandosi, dunque, con riferimento agli atti definitivi di vendita oggetto della domanda revocatoria, di atti a titolo oneroso successivi rispetto all'insorgenza del credito, è sufficiente accertare la consapevolezza (cui va equiparata la agevole conoscibilità), in capo al debitore e al terzo acquirente, del pregiudizio cagionato al creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta (Cass. Sez. 3,
n. 14489 del 29/07/2004, Cass. n. 10623 del 2010).
La conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore risulta evidente in capo all'alienante CP_2
fin dal 2005 (doc. 28), dato che al momento del compimento degli atti di Parte_3 compravendita non solo il credito era esistente, ma la banca aveva già da tempo anche comunicato il passaggio a sofferenza della posizione (v. doc. 15, in cui tra l'altro la banca specifica come, in relazione ad un accordo raggiuto tra le parti per i pagamenti dell'insoluto, del quale le parti nulla hanno specificato in questa sede, la venditrice ed i garanti “non potranno…compiere atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare senza il preventivo benestare della Cassa”).
Ma anche con riferimento ai terzi acquirenti e Controparte_3 Controparte_7
l'elemento soggettivo risulta provato, a parere del Tribunale, da numerosi elementi, inerenti ai
[...] rapporti tra e e In particolare: CP_2 Parte_2 Controparte_3 CP_8
- e erano rispettivamente presidente e vice presidente di CP_5 Controparte_6 CP_2 fin dal 8 .11.1995 (doc. 45);
- è stato amministratore unico di dal 2.02.2001 (doc. 46 p. CP_5 Controparte_3
19), presidente del CdA dal 03.07.2006 (p. 17 doc. 46 2°), amministratore unico dal 06.04.2017
(p. 11 doc. 46 2°) e, infine, socio unico dal 13.02.2020 (doc. 46 p. 10).
- è stato presidente del C.d.A di dal 29.12.2008 (doc. 49, p.30), socio Controparte_6 CP_8 unico dal 5.08.2015 (p. 20 doc. 49) e amministratore unico dal 2.03.2016 (p. 19 doc. 49);
- è stato altresì vice presidente del CdA dal 20.04.2005 (con Controparte_6 Parte_4 iscrizione nel registro delle imprese il 06.05.2005);
8 Pa
- il bilancio al 31.12.2019 (l'ultimo depositato) riportava precisamente il credito di Parte_2
RE SPV di euro 2.740.000 (doc. 35, p. 13), e all'approvazione era presente
[...]
(pp. 22-23 doc. 35); CP_6
- alcuni assegni prodotti a riprova dell'intervenuto pagamento della oltre che privi di CP_3 data, soo altresì stati sottoscritti da (doc. 9, 11, 12, 13, 19). Ma dai doc. 5 e 16, CP_5 ovvero i rispettivi accrediti nel conto della , si evince in modo chiaro il nome di CP_2 [...] quale rappresentante (“ c/o ”). CP_5 CP_2 CP_2 CP_5
Una totale commistione sempre dei medesimi soggetti, il che rende evidente come anche le società acquirenti (significativamente anche difese tutte, in giudizio, dal medesimo difensore) fossero ben consapevoli del debito, e dunque del pregiudizio che gli atti di alienazione arrecavano al creditore.
Anzi tutti gli elementi descritti, unitariamente considerati, portano a ritenere che le operazioni negoziali poste in essere tra e le società acquirenti fossero proprio dolosamente CP_2 preordinate alla diminuzione della garanzia patrimoniale della prima, visto tra l'altro che poco si comprenderebbe, altrimenti, lo scopo del passaggio di tali immobili da una società all'altra, tutte legate tra di loro.
Conseguentemente, gli atti di compravendita di cui in epigrafe vanno revocati, dichiarandone l'inefficacia nei confronti dell'attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto da un lato dell'assenza di una fase istruttoria e di memorie finali, ma dall'atro della difesa nei confronti di una pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'inefficacia e revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di RE spv s.r.L. i seguenti atti: - Compravendita n. rep. 12790 e n. racc. 11183 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30.04.2021 ai n. reg. gen. 3725, reg. part. 2735, con il quale ha venduto a CP_2 Controparte_3 la piena ed esclusiva proprietà degli immobili destinati ad uffici ed abitazioni siti in
[...]
TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18: sub 537 (via Barbieri n. 7I, piano 1-2, cat. C/2, cl. 6, mq 48, sup. catastale mq 58, rendita catastale euro 180,97); part. 567 (via
Barbieri n. 7L, piano 1-2, int. 2, cat. A/10, cl. 1, vani 5, sup. catastale mq 115, rendita catastale euro 1.471,90); part. 524 (via Barbieri n. 7O, piano T, cat. C/2, cl. 6, mq 47, sup. catastale mq
56, rendita catastale euro 177,20), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514, 521, 531 (piano T), 530 e 552 (piano T.1). Gli immobili sono compiutamente identificati nelle planimetrie allegate sub docc. A, B e C alla compravendita. - Compravendita rep. 12791 racc. 11184 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 03.05.2021 ai nn. reg. gen. 3746, 26 reg. part. 2749, con la quale la ha venduto a la piena ed esclusiva CP_2 Controparte_3 proprietà degli immobili destinati ad uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località
9 Palagetto Petruccola, in via Vittorio Barbieri, al catasto fabbricati di TI al foglio
62, particella 18: sub 571 (via Barbieri n. 9E n. 9F, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq 98, sup. catastale mq 115, rendita catastale euro 313,80); sub 575 (via Barbieri n. 7I, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq
91, sup. catastale mq 98, rendita catastale euro 291,38); sub 565 (via Barbieri n. 9J, piano T, cat.
C/3, cl. 5, mq 88, sup. catastale mq 98, rendita catastale euro 359,04), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di
TI al foglio 62, particella 18, sub. 514 e 531 (piano T), come da planimetrie catastali sub allegati B, C e D del contratto;
- Compravendita rep. 12789 racc. 11182 del
30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa, Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30.04.2021 ai nn. reg. gen. 3724, reg. part. 2734, con il quale la CP_2
ha venduto a la piena ed esclusiva proprietà degli immobili CP_6 Controparte_3 destinati ad uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località Palagetto 27 Petruccola, in via Vittorio Barbieri, compiutamente identificati ai n. 1), 2) e 3) dell'atto di compravendita, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18: sub 528 (via Barbieri
n. 7F, piano T, cat. C/3, cl. 5, mq 51, sup. catastale mq 58, rendita catastale euro 208,08); sub
550 (via Barbieri n. 7H, piano T, cat. C/2, cl. 6, mq 74, sup. catastale mq 84, rendita catastale euro 278,99); sub 551 (via Barbieri n. 9N, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq 86, sup. catastale mq 102, rendita catastale euro 275,37), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio
Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514,
521, 531 (piano T), come da planimetrie catastali sub allegati A, B e C del contratto;
-
Compravendita rep. 12788 racc. 11181 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30.04.2021 ai nn. reg. gen. 3723, reg. part. 2733, con la quale la ha venduto a la piena ed CP_2 Controparte_3 esclusiva proprietà degli immobili destinati ad uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località Palagetto Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di
TI al foglio 62, particella 18: sub 564 (via Barbieri n. 7D, piano 1, int. 1, cat.
A/10, cl. 1, vani 2,5, sup. catastale mq 48, rendita catastale euro 735,95); sub 519 (via Barbieri
n. 7D, piano 1 int. 3, cat. C/2, cl. 6, cons. mq 62, 28 sup. catastale mq 74, rendita catastale euro
233,75), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514, 521 (piano T) e
512 (piano T-1, n. civico 7D), come da planimetrie catastali sub allegati A e B del contratto;
nonché compravendita del 29 aprile 2021, a rogito del Notaio di TI (Fi), n. Per_2 rep. 165, n. racc. 120, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30 aprile 2021, ai nn. gen. 3706 part. 2720 con il quale la CP_2 ha venduto a la piena ed esclusiva proprietà di una
[...] Controparte_7 porzione immobiliare sita nel Comune di TI, località Palagetto-Petruccola, via
Vittorio Barbieri, costituita da: - Abitazione di tipo civile censita al Catasto Fabbricati del
Comune di TI (Fi) al foglio 62 dalla 23 particella 18 subalterno 541, categoria
A/3, classe 2, consistenza vani 6, superficie catastale totale mq 102, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 98, rendita euro 480,30, via Vittorio Barbieri n. 7L, piano n. 1-2, interno 4; - Locale ad uso magazzino compiutamente descritto all'art. 1 del contratto di compravendita e censito al catasto fabbricati del Comune di TI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 525 categoria C/2, consistenza mq 42, superficie catastale totale
10 mq 50, rendita euro 158,35, via Vittorio Barbieri n. 7/M piano T;
- Impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi in quota proporzionale nella vendita, in particolare i resedi e passi comuni che consentono l'accesso alla porzione in oggetto e il parcheggio rappresentati nell'elaborato planimetrico allegato sub. E della compravendita, al foglio 62 particella 18 subalterno 511, 514, 521 e 531, quest'ultimo limitatamente all'appartamento; sullo stesso elaborato planimetrico, il vano scala e resede comune che consentono l'accesso all'appartamento, sono rappresentati dal subalterno 552;
- Condanna e alla CP_2 Controparte_3 Controparte_7 refusione a favore di RE spv s.r.L., delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
30.000,00 (di cui € 3.000,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, il 2.4.25
Il giudice
Dr. Enrico D'Alfonso
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4096/2023 R.G.A.C. (cui è stata riunita la causa n. 4252/2023), avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata da Parte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Sebastiano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
ATTORE
E
in persona dei legali rappresentanti p.t., , CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., e in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giacomo
Giannetti, che le rappresenta e difende come da mandato in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: nella causa civile n. 4096/2023 in via principale 1) pronunciarsi la revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attrice dei seguenti atti di compravendita del 30 aprile 2021, a rogito del Notaio Dott.ssa di Carmignano Persona_1
(PO): - Compravendita n. rep. 12790 e n. racc. 11183 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del
Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30.04.2021 ai nn. reg. gen.
3725, reg. part. 2735, con il quale la ha venduto alla la piena CP_2 Controparte_3 ed esclusiva proprietà degli immobili destinati ad uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18: sub 537 (via Barbieri n. 7I, piano 1-2, cat. C/2, cl. 6, mq 48, sup. catastale mq 58, rendita catastale euro 180,97); part. 567 (via Barbieri n. 7L, piano 1-2, int. 2, cat. A/10, cl. 1, vani 5, sup. catastale mq 115, rendita catastale euro 1.471,90); part. 524 (via Barbieri n. 7O, piano
T, cat. C/2, cl. 6, mq 47, sup. catastale mq 56, rendita catastale euro 177,20), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514, 521, 531 (piano T), 530 e 552 (piano T.1). Gli immobili sono compiutamente identificati nelle planimetrie allegate sub docc. A, B e C alla compravendita. -
1 Compravendita rep. 12791 racc. 11184 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di
Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 03.05.2021 ai nn. reg. gen. 3746, reg. part. 2749, con la quale la ha venduto alla società in persona del CP_2 Controparte_3 suo Amministratore UN , la piena ed esclusiva proprietà degli immobili destinati CP_5 ad uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio
Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18: sub 571 (via
Barbieri n. 9E n. 9F, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq 98, sup. catastale mq 115, rendita catastale euro
313,80); sub 575 (via Barbieri n. 7I, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq 91, sup. catastale mq 98, rendita catastale euro 291,38); sub 565 (via Barbieri n. 9J, piano T, cat. C/3, cl. 5, mq 88, sup. catastale mq
98, rendita catastale euro 359,04), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio
Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 514 e 531
(piano T), come da planimetrie catastali sub allegati B, C e D del contratto;
- Compravendita rep.
12789 racc. 11182 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa, Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30.04.2021 ai nn. reg. gen. 3724, reg. part. 2734, con il quale la rappresentata dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sig. CP_2
ha venduto alla società in persona del suo Controparte_6 Controparte_3
Amministratore UN , la piena ed esclusiva proprietà degli immobili destinati ad CP_5 uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio
Barbieri, compiutamente identificati ai n. 1), 2) e 3) dell'atto di compravendita, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18: sub 528 (via Barbieri n. 7F, piano T, cat.
C/3, cl. 5, mq 51, sup. catastale mq 58, rendita catastale euro 208,08); sub 550 (via Barbieri n. 7H, piano T, cat. C/2, cl. 6, mq 74, sup. catastale mq 84, rendita catastale euro 278,99); sub 551 (via
Barbieri n. 9N, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq 86, sup. catastale mq 102, rendita catastale euro 275,37), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in
TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514, 521, 531 (piano T), come da planimetrie catastali sub allegati A, B e C del contratto;
- Compravendita rep. 12788 racc. 11181 del
30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di
Volterra in data 30.04.2021 ai nn. reg. gen. 3723, reg. part. 2733, con la quale la CP_2 rappresentata dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sig. ha venduto Controparte_6 alla società in persona del suo Amministratore UN , la Controparte_3 CP_5 piena ed esclusiva proprietà degli immobili destinati ad uffici ed abitazioni siti in TI
(Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di
TI al foglio 62, particella 18: sub 564 (via Barbieri n. 7D, piano 1, int. 1, cat. A/10, cl.
1, vani 2,5, sup. catastale mq 48, rendita catastale euro 735,95); sub 519 (via Barbieri n. 7D, piano 1 int. 3, cat. C/2, cl. 6, cons. mq 62, sup. catastale mq 74, rendita catastale euro 233,75), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in
TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514, 521 (piano T) e 512 (piano
T1, n. civico 7D), come da planimetrie catastali sub allegati A e B del contratto;
e, conseguentemente, accertare la validità dell'ipoteca iscritta da RE SPV s.r.l. in data
04.06.2021, reg. gen. n. 4927 reg. part. n. 703, sui beni oggetto di compravendita esopra meglio identificati, ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Pisa
Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
IN VIA DI SUBORDINE: nel caso in cui tali beni anzidetti non si trovino più nel
2 patrimonio dei convenuti, per essere stati alienati medio tempore a terzi ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, accertata la sussistenza dei requisiti della domanda proposta in via principale, condannarsi vente sede legale a Controparte_3
50051 TI (Fi), via Vittorio Niccoli n. 316/Q, loc. Casone int. 17, C.F. , P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all'attrice il controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., o avendo a riferimento il prezzo dell'eventuale compravendita, oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata;
in ogni caso con vittoria di spese. Insisteva in ogni caso, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
Nella causa civile n. 4252/2023 R.G. in via principale 1) pronunciarsi la revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di compravendita del 29 aprile
2021, a rogito del Notaio Dott.ssa di TI (Fi), n. rep. 165, n. racc. 120, Persona_2 trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data
30 aprile 2021, ai n. gen. 3706 part. 2720 con il quale la rappresentata dal suo legale CP_2 rappresentante e Presidente del C.d.A., signor ha venduto alla società CP_5 [...]
la piena ed esclusiva proprietà di una porzione immobiliare sita nel Controparte_7
Comune di TI, località Palagetto-Petruccola, via Vittorio Barbieri, costituita da: -
Abitazione di tipo civile censita al Catasto Fabbricati del Comune di TI (Fi) al foglio
62 dalla particella 18 subalterno 541, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6, superficie catastale totale mq 102, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 98, rendita euro 480,30, via
Vittorio Barbieri n. 7L, piano n. 1-2, interno 4; - Locale ad uso magazzino compiutamente descritto all'art. 1 del contratto di compravendita e censito al catasto fabbricati del Comune di
TI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 525 categoria C/2, consistenza mq
42, superficie catastale totale mq 50, rendita euro 158,35, via Vittorio Barbieri n. 7/M piano T;
-
Impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi in quota proporzionale nella vendita, in particolare i resedi e passi comuni che consentono l'accesso alla porzione in oggetto e il parcheggio rappresentati nell'elaborato planimetrico allegato sub. E della compravendita, al foglio 62 particella 18 subalterno 511, 514, 521 e 531, quest'ultimo limitatamente all'appartamento; sullo stesso elaborato planimetrico, il vano scala e resede comune che consentono l'accesso all'appartamento, sono rappresentati dal subalterno 552; e, conseguentemente, accertare la validità dell'ipoteca iscritta da RE SPV s.r.l. in data 04.06.2021, reg. gen. n. 4927 reg. part. n. 703, sui beni oggetto di compravendita e sopra meglio identificati, nonché ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di
Volterra, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
IN VIA DI SUBORDINE: nel caso in cui tali beni anzidetti non si trovino più nel patrimonio dei convenuti, per essere stati alienati medio tempore a terzi ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, accertata la sussistenza dei requisiti della domanda proposta in via principale, condannarsi la società
o brevemente avente sede Controparte_4 Controparte_8 legale a 50051 TI (Fi), via Barbieri 9, stradario 00790, C.F. , in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, a versare all'attrice il controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., o avendo a riferimento il prezzo dell'eventuale compravendita, oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata;
in ogni caso con vittoria di spese. Insisteva in ogni caso, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
3 Parti convenute: in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
RE SPV s.r.l. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa proposte;
in ogni caso, rigettare nel merito tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RE spv s.r.l. ha convenuto in giudizio e CP_2 chiedendo, in via principale, dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti, Controparte_3 ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti di compravendita del 30.04.2021 con cui ha CP_2 trasferito a la piena proprietà degli immobili di cui in epigrafe. Controparte_3
A sostegno della domanda, esponeva che:
- con contratto di conto corrente ipotecario n. 200598,09 acceso in data 10.06.2009 a rogito del notaio di Empoli rep. 28135 racc. 11413, erano stati messi a disposizione de Persona_3 [...]
da parte della Cassa di risparmio di San miniato s.p.a., € 3.000.000,00 da Parte_2 utilizzarsi sul conto corrente n. 200598 aperto presso la filiale di TI;
- detta apertura di credito era garantita da ipoteca volontaria su un complesso immobiliare industriale nel Comune di Empoli, località case nuove, via Ormicello n. 48, al catasto al foglio
37 particelle n. 165 sub 501 unita alle particelle 52 sub 500, 55 sub 502 e 56 sub 500 di cui al foglio 45, e su un terreno agricolo identificato al catasto terreni foglio 45 particelle 390 e 391;
- in data 19.12.2012 era stato stipulato un atto di proroga della durata dell'apertura di credito limitatamente alla somma di euro 2.600.000,00, a rogito del notaio rep. 31047 Persona_3 racc. 13169, registrato a Empoli il 28.12.2012 al n. 7482 serie 1T;
- in persona di e , aveva prestato fideiussione in data CP_2 CP_5 Controparte_6
29/06/2009 per un importo pari alla quota del 40% del debito derivante dall'apertura di credito concessa a e fino alla somma massima di euro 1.200.000,00; detta garanzia era Parte_2 stata successivamente confermata con atto del 30/12/2014;
- a causa dell'irregolare andamento dei rapporti bancari e della maturazione di un ingente saldo debitorio, erano state revocate le aperture di credito in data 22/01/2016, ed era stato richiesto a il pagamento della somma di euro 1.200.000,00; CP_2
- la somma dovuta alla data del 18/02/2016 di passaggio a sofferenza del credito ammontava ad € 2.728.484,91, come risultava dall'estratto conto prodotto;
- in data 21/04/2016 Cassa di risparmio di San Miniato s.p.a. aveva comunicato il passaggio a contenzioso della posizione, intimando contestualmente alla debitrice principale Parte_2
e ai garanti di non compiere atti dispositivi dei rispettivi patrimoni.
[...]
Deduceva di essere divenuta titolare del credito nei confronti di a seguito di Parte_2 cessione in blocco di crediti da parte di Cassa di risparmio di San Miniato s.p.a. – poi fusa per incorporazione in - , come da avviso pubblicato ex art. 58 del TUB sulla Controparte_9
GU della Repubblica Italiana del 16.12.2017, parte seconda n. 148, come attestato dalla dichiarazione di cessione proveniente dall'istituto bancario cedente e di aver ottenuto, in data
4 5.03.2021, decreto ingiuntivo n. 300/2021 provvisoriamente esecutivo, notificato alla debitrice principale e ai suoi garanti, tra cui unitamente all'atto di precetto, in data 20.04.2021. CP_2
Tuttavia in data 30.04.2021 aveva trasferito gli immobili indicati in epigrafe a CP_2 [...]
in persona dell'amministratore unico , mediante la stipulazione di Controparte_3 CP_5
n. 4 contratti di compravendita a rogito notaio trascritti in data 30.04.2021 (rep. Persona_1
12790 racc. 11183, rep. 12791 racc. 11184, rep. 12789 racc. 11182, rep. 12788 racc. 11181).
Dalla lettura degli atti in questione emergevano tuttavia anomalie in relazione alle modalità di pagamento del prezzo: in alcuni era stato corrisposto interamente molti anni prima dei predetti atti, mentre negli altri la maggior parte era stata corrisposta molti anni prima, e solo una minima parte contestualmente al rogito notarile. Con riferimento al profilo soggettivo evidenziava come
[...]
e fossero, rispettivamente, presidente e vicepresidente del Consiglio di CP_5 Controparte_6 amministrazione e soci di inoltre era anche amministratore unico e CP_2 CP_5 socio unico della mentre amministratore e presidente Controparte_3 Controparte_6 del CdA nonché socio unico di aveva anche CP_6 Controparte_7 Controparte_6 ricoperto il ruolo di vicepresidente del consiglio di amministrazione e poi di liquidatore di
[...]
Pertanto era certamente a conoscenza della situazione debitoria di Parte_2 CP_2 [...]
così come della sussistenza dell'obbligazione di garanzia a fronte dell'incapacità di Parte_2 quest'ultima di far fronte ai debiti maturati, e del pregiudizio arrecato ai creditori con l'atto dispositivo. Anche le acquirenti e erano Controparte_3 Controparte_7 consapevoli, in ragione delle connessioni societarie sopra delineate, che la stipulazione degli atti dispositivi avrebbe comportato una riduzione della consistenza patrimoniale della società venditrice.
Riteneva ricorrere, quindi, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e comunque in subordine di aver diritto, in ipotesi di vendita dei beni immobili a terzi, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cc.
Con separato atto di citazione (introduttivo del giudizio n. r.g. 4252/2023) RE s.r.l. ha proposto ulteriore azione ex art. 2901 c.c., del tutto analoga, in relazione all'atto di compravendita n. rep. 165, n. racc. 120, stipulato in data 29.04.2021 e trascritto in data 30.04.2021, con cui CP_2 aveva trasferito la proprietà dell'immobile, pure indicato in epigrafe, a
[...] [...]
Controparte_7
Si è costituita in entrambi i giudizi unitamente a (nel CP_2 Controparte_3 presente giudizio) e a (nel giudizio r.g. n. 4252/2023), formulando Controparte_7 nei due giudizi difese analoghe e, dunque, chiedendo innanzitutto l'accertamento del difetto di legittimazione attiva della società attrice, non avendo essa dimostrato di essere divenuta titolare del credito vantato nei confronti da non essendo a tal fine sufficienti né l'avviso della Parte_2 cessione in blocco pubblicato in GU né la dichiarazione proveniente dalla cedente, dai quali documenti non sarebbe stato possibile evincere con certezza l'inclusione di detto specifico credito nell'operazione di cessione, vista la genericità delle indicazioni fornite.
Nel merito, deducevano che i contratti di compravendita immobiliare oggetto di causa non fossero revocabili ai sensi dell'art. 2901 c. 3 c.c., trattandosi di atti stipulati in adempimento di precedenti contratti preliminari. In ogni caso, non sarebbe stata provata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, non avendo l'attrice riferito la sussistenza dei fatti
5 costitutivi dedotti a fondamento della domanda ex art. 2091 c.c. al momento della stipulazione dei contratti preliminari.
Le due cause, stante l'evidente connessione soggettiva e oggettiva, sono state riunite. Quindi all'udienza del 25.2.25, sulla scorta di un'istruttoria documentale, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale ha riservato la decisione.
******
Tanto premesso le domande proposte ex art. 2901 c.c. nei giudizi riuniti sono fondate, e vanno dunque accolte.
È innanzitutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius: difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo) sollevata dalle parti convenute, dal momento che risulta prodotta in giudizio documentazione idonea a dimostrare che essa sia divenuta effettivamente titolare del credito, assistito da garanzia, a seguito di cessione di crediti in blocco del 6.12.2017 da parte di
Cassa di risparmio di San Miniato.
In particolare, ciò si evince non solo dall'avviso di cessione pubblicato in GU (doc. 4), il quale precisa anche come l'elenco delle posizioni cedute possa essere liberamente consultato dal sito http://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx.; la società attrice ha inaftti anche prodotto, in uno con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (e dunque tempestivamente, ad onta della curiosa tesi di parte convenuta secondo cui la predetta documentazione avrebbe potuto essere prodotta soltanto unitamente all'atto di citazione) l'elenco dei crediti oggetto di cessione (doc. 42-43). Ma, ancor più, in atti vi è l'attestazione, rilasciata dalla banca cedente, dell'avvenuta inclusione tra i crediti ceduti a
RE spv srl di quello originariamente vantato da Cassa di Risparmio di San Miniato nei confronti de che, come indicato in tale dichiarazione, trae origine dal rapporto di Parte_2 conto corrente ipotecario del 10.06.09 (rep. 28135) dell'importo di € 3.000.000. Tale circostanza, unitamente alla disponibilità in capo alla cessionaria degli atti di costituzione di ipoteca, proroga dell'apertura di credito nonché degli estratti del conto corrente n.200598 e del contratto di garanzia, prodotti in giudizio, non lascia residuare dubbi in merito all'avvenuta inclusione del credito di cui è causa nella predetta cessione in blocco.
Il rischio che la parte convenuta potrebbe mirare a scongiurare sollevando una simile eccezione, infatti, è quello di effettuare un pagamento non liberatorio, in quanto in ipotesi rivolto ad un soggetto non effettivamente titolare del credito. Tale rischio tuttavia all'evidenza non sussiste nel caso di specie, in cui il cedente ha espressamente dichiarato e dunque confermato l'avvenuta cessione in favore dell'odierna attrice.
Nel merito deve ritenersi provata l'esistenza in capo a RE SPV srl, quanto meno in termini di credito litigioso il che è sufficiente al fine dell'azione revocatoria (Cass. n. 19426 del 2022, tra le tante), del credito originariamente vantato da Cassa di risparmio di San Miniato s.p.a. nei confronti di derivante dal rapporto di conto corrente n. 200598, rispetto al quale ha Parte_2 CP_2 prestato garanzia con atto del 29.6.2009. Risulta infatti pendente presso il Tribunale di Pisa opposizione avverso il d.i. n. 300/21, relativamente al credito in esame, e la non manifesta infondatezza della domanda azionata in sede monitoria si evince oggi, vieppiù, dalla CTU depositata in quel giudizio (doc. 44), che ha confermato l'esistenza del credito. Tanto più che nel caso di specie esso non dovrebbe neppure essere interamente sussistente, occorrendo che lo sia entro il limite dell'importo oggetto di garanzia di € 1.200.000,00, il che è quasi certo.
6 Pacifica è poi l'esistenza della garanzia prestata da con atto del 29.6.09, poi riconfermata, ed CP_2 ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti in favore del cedente mantengono la loro validità nei confronti del cessionario, senza necessità di formalità o annotazioni.
Quanto al requisito oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., il c.d. eventus damni risulta in re ipsa dalla stipulazione degli atti di compravendita oggetto di causa e dalla contestuale fuoriuscita dei relativi immobili dal patrimonio del garante, dal momento che esso ricorre “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (Cass. 20232/2023). In tali casi grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass.
20232/2023).
L'attrice ha provato il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie dagli atti dispositivi posti in essere dalla convenuta mediante la produzione dei contratti definitivi di compravendita immobiliare del 30.04.2021 (rep. 12790, rep. 12791, rep. 12789, rep. 12788) e del 29.04.2021 (rep.
165). Non assumono infatti rilievo, ai fini della verifica del suddetto requisito, i contratti preliminari prodotti dalle società convenute, dei quali meglio si dirà in seguito, poiché esso va valutato con riferimento al momento della stipulazione del contratto definitivo (Cass. 17067/2019, Cass. n.
15215 del 2018). La contestuale dismissione di una pluralità di immobili rende, poi, ancora più evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Sotto l'altro profilo le convenute non hanno dimostrato l'esistenza di residui cespiti patrimoniali idonei a consentire il soddisfacimento integrale del rilevante credito vantato dall'attrice.
I convenuti hanno però affermato che gli atti di compravendita contestati sarebbero stati conclusi in esecuzione di contratti preliminari stipulati in precedenza, rappresentando dunque atti dovuti, in quanto tali esenti da revocatoria ex art. 2901 c. 3 c.c.. Tali contratti, in particolare, sarebbero stati conclusi perchè, nel periodo di tempo compreso tra il 2005 e il 2007, avrebbe avuto necessità CP_2 di reperire liquidità per far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento, e l'unica risorsa a sua disposizione - tenuto conto della tipologia di attività svolta – sarebbe stata la vendita di alcuni beni immobili di sua proprietà. Tutte tali circostanze non sono state, tuttavia, provate, né con riferimento all'esistenza, tipologia entità etc. delle obbligazioni scadute esistenti in quel periodo, né con riferimento al fatto che la vendita degli immobili oggetto di causa fosse l'unico modo per adempierle.
In queste ipotesi se, come si è detto, la sussistenza del presupposto dell' eventus damni per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, l'elemento soggettivo in capo all'acquirente andrebbe invece valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass. n. 17067/2019).
Tuttavia nel caso di specie i contratti preliminari, stipulati con scrittura privata non autenticate e non sottoposti a registrazione o a qualsivoglia forma di pubblicità, non sono opponibili alla società attrice, non recando essi data certa anteriore all'insorgenza della garanzia, ai sensi dell'art. 2704
c.c.. Non soltanto ma essi presentano più di elemento, evidenziato dalla società attrice, che induce a
7 dubitare in merito all'effettiva esistenza di essi in data anteriore all'assunzione della garanzia: i contratti recano tutti (compresi i preliminari del 17. 02.2005, del 7.9.2006 e del 13.9.2006) il timbro della con sede in via Niccoli, ma essa risulta aver trasferito lì la propria sede Controparte_3 solo in data ottobre 9.10.06, come emerge dal verbale di assemblea (doc. 39); assai anomala è poi la stipulazione di contratti preliminari con previsione della stipulazione del contratto definitivo a distanza di così tanti anni. È pur vero che gli immobili erano ancora in costruzione ma la stessa parte convenuta ha documentato l'ultimazione dei lavori nell'anno 2011, dopo di che non si vede il senso della mancata stipulazione dei contratti definitivi, soprattutto per l'acquirente, che aveva già versato all'epoca la maggior parte del corrispettivo, o l'intero corrispettivo. Ulteriore anomalia infatti, rispetto all'id quod plerumque accidit, è anche il fatto che l'intero prezzo, o quasi l'intero prezzo, sia stato di volta in volta corrisposto al momento della conclusione del contratto preliminare, a titolo di caparra, anziché al momento del contratto definitivo (ammesso che la documentazione prodotta sia idonea al fine della prova di pagamenti riconducibili proprio ai citati contratti preliminari, visto che gli assegni non recano causale, mentre per i bonifici – a differenza degli assegni – non ha provato l'effettivo accredito delle somme sul proprio c/c.). CP_2
Trattandosi, dunque, con riferimento agli atti definitivi di vendita oggetto della domanda revocatoria, di atti a titolo oneroso successivi rispetto all'insorgenza del credito, è sufficiente accertare la consapevolezza (cui va equiparata la agevole conoscibilità), in capo al debitore e al terzo acquirente, del pregiudizio cagionato al creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta (Cass. Sez. 3,
n. 14489 del 29/07/2004, Cass. n. 10623 del 2010).
La conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore risulta evidente in capo all'alienante CP_2
fin dal 2005 (doc. 28), dato che al momento del compimento degli atti di Parte_3 compravendita non solo il credito era esistente, ma la banca aveva già da tempo anche comunicato il passaggio a sofferenza della posizione (v. doc. 15, in cui tra l'altro la banca specifica come, in relazione ad un accordo raggiuto tra le parti per i pagamenti dell'insoluto, del quale le parti nulla hanno specificato in questa sede, la venditrice ed i garanti “non potranno…compiere atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare senza il preventivo benestare della Cassa”).
Ma anche con riferimento ai terzi acquirenti e Controparte_3 Controparte_7
l'elemento soggettivo risulta provato, a parere del Tribunale, da numerosi elementi, inerenti ai
[...] rapporti tra e e In particolare: CP_2 Parte_2 Controparte_3 CP_8
- e erano rispettivamente presidente e vice presidente di CP_5 Controparte_6 CP_2 fin dal 8 .11.1995 (doc. 45);
- è stato amministratore unico di dal 2.02.2001 (doc. 46 p. CP_5 Controparte_3
19), presidente del CdA dal 03.07.2006 (p. 17 doc. 46 2°), amministratore unico dal 06.04.2017
(p. 11 doc. 46 2°) e, infine, socio unico dal 13.02.2020 (doc. 46 p. 10).
- è stato presidente del C.d.A di dal 29.12.2008 (doc. 49, p.30), socio Controparte_6 CP_8 unico dal 5.08.2015 (p. 20 doc. 49) e amministratore unico dal 2.03.2016 (p. 19 doc. 49);
- è stato altresì vice presidente del CdA dal 20.04.2005 (con Controparte_6 Parte_4 iscrizione nel registro delle imprese il 06.05.2005);
8 Pa
- il bilancio al 31.12.2019 (l'ultimo depositato) riportava precisamente il credito di Parte_2
RE SPV di euro 2.740.000 (doc. 35, p. 13), e all'approvazione era presente
[...]
(pp. 22-23 doc. 35); CP_6
- alcuni assegni prodotti a riprova dell'intervenuto pagamento della oltre che privi di CP_3 data, soo altresì stati sottoscritti da (doc. 9, 11, 12, 13, 19). Ma dai doc. 5 e 16, CP_5 ovvero i rispettivi accrediti nel conto della , si evince in modo chiaro il nome di CP_2 [...] quale rappresentante (“ c/o ”). CP_5 CP_2 CP_2 CP_5
Una totale commistione sempre dei medesimi soggetti, il che rende evidente come anche le società acquirenti (significativamente anche difese tutte, in giudizio, dal medesimo difensore) fossero ben consapevoli del debito, e dunque del pregiudizio che gli atti di alienazione arrecavano al creditore.
Anzi tutti gli elementi descritti, unitariamente considerati, portano a ritenere che le operazioni negoziali poste in essere tra e le società acquirenti fossero proprio dolosamente CP_2 preordinate alla diminuzione della garanzia patrimoniale della prima, visto tra l'altro che poco si comprenderebbe, altrimenti, lo scopo del passaggio di tali immobili da una società all'altra, tutte legate tra di loro.
Conseguentemente, gli atti di compravendita di cui in epigrafe vanno revocati, dichiarandone l'inefficacia nei confronti dell'attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto da un lato dell'assenza di una fase istruttoria e di memorie finali, ma dall'atro della difesa nei confronti di una pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'inefficacia e revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di RE spv s.r.L. i seguenti atti: - Compravendita n. rep. 12790 e n. racc. 11183 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30.04.2021 ai n. reg. gen. 3725, reg. part. 2735, con il quale ha venduto a CP_2 Controparte_3 la piena ed esclusiva proprietà degli immobili destinati ad uffici ed abitazioni siti in
[...]
TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18: sub 537 (via Barbieri n. 7I, piano 1-2, cat. C/2, cl. 6, mq 48, sup. catastale mq 58, rendita catastale euro 180,97); part. 567 (via
Barbieri n. 7L, piano 1-2, int. 2, cat. A/10, cl. 1, vani 5, sup. catastale mq 115, rendita catastale euro 1.471,90); part. 524 (via Barbieri n. 7O, piano T, cat. C/2, cl. 6, mq 47, sup. catastale mq
56, rendita catastale euro 177,20), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514, 521, 531 (piano T), 530 e 552 (piano T.1). Gli immobili sono compiutamente identificati nelle planimetrie allegate sub docc. A, B e C alla compravendita. - Compravendita rep. 12791 racc. 11184 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 03.05.2021 ai nn. reg. gen. 3746, 26 reg. part. 2749, con la quale la ha venduto a la piena ed esclusiva CP_2 Controparte_3 proprietà degli immobili destinati ad uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località
9 Palagetto Petruccola, in via Vittorio Barbieri, al catasto fabbricati di TI al foglio
62, particella 18: sub 571 (via Barbieri n. 9E n. 9F, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq 98, sup. catastale mq 115, rendita catastale euro 313,80); sub 575 (via Barbieri n. 7I, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq
91, sup. catastale mq 98, rendita catastale euro 291,38); sub 565 (via Barbieri n. 9J, piano T, cat.
C/3, cl. 5, mq 88, sup. catastale mq 98, rendita catastale euro 359,04), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di
TI al foglio 62, particella 18, sub. 514 e 531 (piano T), come da planimetrie catastali sub allegati B, C e D del contratto;
- Compravendita rep. 12789 racc. 11182 del
30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa, Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30.04.2021 ai nn. reg. gen. 3724, reg. part. 2734, con il quale la CP_2
ha venduto a la piena ed esclusiva proprietà degli immobili CP_6 Controparte_3 destinati ad uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località Palagetto 27 Petruccola, in via Vittorio Barbieri, compiutamente identificati ai n. 1), 2) e 3) dell'atto di compravendita, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18: sub 528 (via Barbieri
n. 7F, piano T, cat. C/3, cl. 5, mq 51, sup. catastale mq 58, rendita catastale euro 208,08); sub
550 (via Barbieri n. 7H, piano T, cat. C/2, cl. 6, mq 74, sup. catastale mq 84, rendita catastale euro 278,99); sub 551 (via Barbieri n. 9N, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq 86, sup. catastale mq 102, rendita catastale euro 275,37), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto-Petruccola, in via Vittorio
Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514,
521, 531 (piano T), come da planimetrie catastali sub allegati A, B e C del contratto;
-
Compravendita rep. 12788 racc. 11181 del 30.04.2021, trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30.04.2021 ai nn. reg. gen. 3723, reg. part. 2733, con la quale la ha venduto a la piena ed CP_2 Controparte_3 esclusiva proprietà degli immobili destinati ad uffici ed abitazioni siti in TI (Fi), località Palagetto Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di
TI al foglio 62, particella 18: sub 564 (via Barbieri n. 7D, piano 1, int. 1, cat.
A/10, cl. 1, vani 2,5, sup. catastale mq 48, rendita catastale euro 735,95); sub 519 (via Barbieri
n. 7D, piano 1 int. 3, cat. C/2, cl. 6, cons. mq 62, 28 sup. catastale mq 74, rendita catastale euro
233,75), nonché gli impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi nella vendita siti in TI (Fi), località Palagetto Petruccola, in via Vittorio Barbieri, censiti al catasto fabbricati di TI al foglio 62, particella 18, sub. 511, 514, 521 (piano T) e
512 (piano T-1, n. civico 7D), come da planimetrie catastali sub allegati A e B del contratto;
nonché compravendita del 29 aprile 2021, a rogito del Notaio di TI (Fi), n. Per_2 rep. 165, n. racc. 120, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra in data 30 aprile 2021, ai nn. gen. 3706 part. 2720 con il quale la CP_2 ha venduto a la piena ed esclusiva proprietà di una
[...] Controparte_7 porzione immobiliare sita nel Comune di TI, località Palagetto-Petruccola, via
Vittorio Barbieri, costituita da: - Abitazione di tipo civile censita al Catasto Fabbricati del
Comune di TI (Fi) al foglio 62 dalla 23 particella 18 subalterno 541, categoria
A/3, classe 2, consistenza vani 6, superficie catastale totale mq 102, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 98, rendita euro 480,30, via Vittorio Barbieri n. 7L, piano n. 1-2, interno 4; - Locale ad uso magazzino compiutamente descritto all'art. 1 del contratto di compravendita e censito al catasto fabbricati del Comune di TI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 525 categoria C/2, consistenza mq 42, superficie catastale totale
10 mq 50, rendita euro 158,35, via Vittorio Barbieri n. 7/M piano T;
- Impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi in quota proporzionale nella vendita, in particolare i resedi e passi comuni che consentono l'accesso alla porzione in oggetto e il parcheggio rappresentati nell'elaborato planimetrico allegato sub. E della compravendita, al foglio 62 particella 18 subalterno 511, 514, 521 e 531, quest'ultimo limitatamente all'appartamento; sullo stesso elaborato planimetrico, il vano scala e resede comune che consentono l'accesso all'appartamento, sono rappresentati dal subalterno 552;
- Condanna e alla CP_2 Controparte_3 Controparte_7 refusione a favore di RE spv s.r.L., delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
30.000,00 (di cui € 3.000,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, il 2.4.25
Il giudice
Dr. Enrico D'Alfonso
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