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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12422 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Giuseppe Colaluce ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13655/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Maura Fattibene del foro di Rieti e con domicilio eletto in alla Piazza Cola Di Rienzo n. 92 Pt_1 ATTORE contro
(C.F. ) nata a [...] [...] ed ivi residente alla Controparte_1 C.F._1 Pt_1
Parte_1 CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dopo aver esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di mediaconciliazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, il (C.F. ), in persona Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, con atto di citazione notificato, a mezzo posta e per compiuta giacenza, alla sig.ra (C.F. ) nata a [...] [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 Pt_1 residente alla , conveniva la stessa in giudizio, quale usufruttuaria dell'immobile Parte_1 al piano terra, scala B, interno A, all'interno dello stabile condominiale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1102 e 1117 c.c. da parte della Sig.ra
[...]
consistente nell'occupazione abusiva ed illegittima da parte della stessa del cortile e CP_1 CP_2 per l'effetto condannare la Sig.ra alla rimozione immediata di tutte le suppellettili dalla medesima CP_1 installate quali vasi, fiori di plastica, pannello reticolato da giardino in plastica, arbitrariamente poste nel cortile condominiale per tutti i motivi esposti in premessa e condannare la Sig.ra al ripristino dello status quo CP_1 ante;
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni ingiustamente patiti dal Parte_2
e derivanti dal mancato utilizzo degli spazi comuni per 4 anni, da liquidarsi in via equitativa;
condannare
[...] la convenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato ovvero pari ad € 518,00 per non aver la stessa partecipato senza giustificato motivo al procedimento obbligatorio di mediazione oltre ai compensi del procedimento di mediazione giusta fattura che si allega (Allegato n. 8); in ogni caso condannare la convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di lite.”. Sosteneva che la sig.ra aveva occupato e continuava CP_1 ad occupare da diversi anni, con beni di sua esclusiva proprietà, una parte della chiostrina condominiale impedendo agli altri condomini ed al portiere di farne parimenti uso. Produceva documentazione fotografica che raffigurava l'abuso da parte della convenuta, la quale aveva recintato con un pannello pagina 1 di 3 reticolato da giardino di plastica verde gran parte della chiostrina condominiale ed aveva posizionato all'interno ed all'esterno dell'area recintata grandi vasi, piante, uno stendibiancheria, un tavolino bianco con due sedie, impedendo in tal modo il libero accesso a tale porzione di chiostrina condominiale (nella quale peraltro era installato anche un rubinetto condominiale) ed il pari utilizzo, da parte degli altri condomini. Tale condotta era, a parere dell'attore, anche foriera di danni e, sulla base di tale assunto, aveva formulato, oltre che la domanda principale di rimozione delle suppellettili collocate sull'area in questione dalla convenuta, anche una generica domanda accessoria di tipo risarcitorio chiedendo la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Infine evidenziava che la convenuta non aveva partecipato al prodromico incontro mediaconciliativo e chiedeva pertanto il ristoro delle spese sostenute per l'assolvimento della detta condizione di procedibilità della sua azione giudiziale.
La convenuta non si costituiva nel termine decadenziale di cui all'art. 166 c.p.c. e, con decreto del 26.9.2024, ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 15.5.2025, fissata ex art.171-bis comma 2° c.p.c. la causa, sufficientemente istruita su basi documentali, veniva rinviata all'udienza del 10.9.2025 per la decisione con termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. L'attore depositava in data 21.5.2025 le proprie note scritte di precisazione delle conclusioni ed in data 7.7.2025 la propria conclusionale;
la convenuta rimaneva contumace. All'udienza del 10.9.2025 la causa veniva così trattenuta in decisione.
La domanda principale di rimozione degli oggetti collocati sull'area comune dalla convenuta è fondata e va accolta, la domanda accessoria di risarcimento dei pretesi danni per mancato utilizzo dell'area da parte degli altri condomini va invece rigettata perché genericamente formulata e rimasta improvata.
Vi è prova in atti che il Condominio attore, prima di incardinare il presente giudizio, abbia tentato più volte di interloquire con la sig.ra al fine comporre bonariamente la vertenza. Ha inviato alla CP_1 sig.ra due atti di diffida, rimasti entrambi privi di riscontro, il primo in data 14/06/2019 ed il CP_1 secondo in data 12/11/2022; ha cercato di definire la controversia nell'adunanza assembleare tenutasi in data 21/02/2021; ha infine avviato la mediaconciliazione obbligatoria dinanzi all'Organismo “Mediatori Professionisti Roma S.r.l.” a cui tuttavia la convenuta non ha partecipato senza addurre alcun giustificato motivo. Inevitabile il ricorso alla tutela giudiziaria che va senz'altro riconosciuta, atteso che il comportamento tenuto dalla (comprovato dalla produzione fotografica attorea) concreta un vero CP_1 e proprio spoglio nei riguardi degli altri comproprietari della chiostrina.
Al contrario non può essere accolta la domanda di risarcimento danni, atteso che nessun pregiudizio economico è stato realmente allegato (e men che meno provato) dall'attore ed improprio è il richiamo, da questi fatto in ricorso, ad un possibile impiego fruttifero dell'area (trattandosi di un cortile e dunque di uno spazio non affittabile e, per definizione, accessibile da chiunque ed utilizzabile simultaneamente da più condomini per qualsiasi ordinaria attività). Si potrebbe al più ipotizzare un danno emergente per l'utilizzo esclusivo da parte della convenuta del rubinetto condominiale, ma l'attore non ha fornito prove documentali di una diminuzione patrimoniale dell'ente collettivo riconducibile all'esercizio di tale potere di fatto della convenuta volto ad escludere il pari utilizzo degli altri condomini.
Quanto alle spese di mediaconciliazione queste vanno indubbiamente rifuse unitamente alle spese di lite trattandosi, tuttavia, non di una voce di danno emergente ma di un semplice esborso previsto ed imposto per legge (riguardando l'adempimento di una condizione di procedibilità dell'azione) il cui importo, dovuto per l'avvio del procedimento obbligatorio ex D.Lgs. 28/2010, è fisso e prestabilito con decreto ministeriale.
pagina 2 di 3 Stante il solo parziale accoglimento delle domande cumulate nell'atto introduttivo, si ritiene equo compensare per metà le spese di giudizio, con condanna della convenuta al pagamento in favore del attore della restante metà delle dette spese che qui si liquidano nella totale somma, ritenuta Parte_1 congrua anche in considerazione della oggettiva non complessità della fattispecie e della limitata attività difensiva svolta dal difensore dell'attore, di euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità della condotta posta in essere dalla convenuta (C.F. Controparte_1
) ed ordina alla stessa di rimuovere, a sua cura e spese, tutti gli oggetti da lei C.F._1 collocati nel cortile condominiale;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dal Parte_1 (C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, nei confronti della
[...] P.IVA_1 convenuta (C.F. ) per difetto di prova;
Controparte_1 C.F._1
- condanna la convenuta (C.F. ), al pagamento in favore del Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 tempore, del 50% delle spese processuali come sopra determinate, ovvero euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre euro 1.319,47 per esborsi (ivi comprese le spese di mediaconciliazione obbligatoria), rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi professionali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 11 settembre 2025 Il G.O.T. Giuseppe Colaluce
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Giuseppe Colaluce ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13655/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Maura Fattibene del foro di Rieti e con domicilio eletto in alla Piazza Cola Di Rienzo n. 92 Pt_1 ATTORE contro
(C.F. ) nata a [...] [...] ed ivi residente alla Controparte_1 C.F._1 Pt_1
Parte_1 CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dopo aver esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di mediaconciliazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, il (C.F. ), in persona Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, con atto di citazione notificato, a mezzo posta e per compiuta giacenza, alla sig.ra (C.F. ) nata a [...] [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 Pt_1 residente alla , conveniva la stessa in giudizio, quale usufruttuaria dell'immobile Parte_1 al piano terra, scala B, interno A, all'interno dello stabile condominiale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1102 e 1117 c.c. da parte della Sig.ra
[...]
consistente nell'occupazione abusiva ed illegittima da parte della stessa del cortile e CP_1 CP_2 per l'effetto condannare la Sig.ra alla rimozione immediata di tutte le suppellettili dalla medesima CP_1 installate quali vasi, fiori di plastica, pannello reticolato da giardino in plastica, arbitrariamente poste nel cortile condominiale per tutti i motivi esposti in premessa e condannare la Sig.ra al ripristino dello status quo CP_1 ante;
condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni ingiustamente patiti dal Parte_2
e derivanti dal mancato utilizzo degli spazi comuni per 4 anni, da liquidarsi in via equitativa;
condannare
[...] la convenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato ovvero pari ad € 518,00 per non aver la stessa partecipato senza giustificato motivo al procedimento obbligatorio di mediazione oltre ai compensi del procedimento di mediazione giusta fattura che si allega (Allegato n. 8); in ogni caso condannare la convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di lite.”. Sosteneva che la sig.ra aveva occupato e continuava CP_1 ad occupare da diversi anni, con beni di sua esclusiva proprietà, una parte della chiostrina condominiale impedendo agli altri condomini ed al portiere di farne parimenti uso. Produceva documentazione fotografica che raffigurava l'abuso da parte della convenuta, la quale aveva recintato con un pannello pagina 1 di 3 reticolato da giardino di plastica verde gran parte della chiostrina condominiale ed aveva posizionato all'interno ed all'esterno dell'area recintata grandi vasi, piante, uno stendibiancheria, un tavolino bianco con due sedie, impedendo in tal modo il libero accesso a tale porzione di chiostrina condominiale (nella quale peraltro era installato anche un rubinetto condominiale) ed il pari utilizzo, da parte degli altri condomini. Tale condotta era, a parere dell'attore, anche foriera di danni e, sulla base di tale assunto, aveva formulato, oltre che la domanda principale di rimozione delle suppellettili collocate sull'area in questione dalla convenuta, anche una generica domanda accessoria di tipo risarcitorio chiedendo la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Infine evidenziava che la convenuta non aveva partecipato al prodromico incontro mediaconciliativo e chiedeva pertanto il ristoro delle spese sostenute per l'assolvimento della detta condizione di procedibilità della sua azione giudiziale.
La convenuta non si costituiva nel termine decadenziale di cui all'art. 166 c.p.c. e, con decreto del 26.9.2024, ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 15.5.2025, fissata ex art.171-bis comma 2° c.p.c. la causa, sufficientemente istruita su basi documentali, veniva rinviata all'udienza del 10.9.2025 per la decisione con termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. L'attore depositava in data 21.5.2025 le proprie note scritte di precisazione delle conclusioni ed in data 7.7.2025 la propria conclusionale;
la convenuta rimaneva contumace. All'udienza del 10.9.2025 la causa veniva così trattenuta in decisione.
La domanda principale di rimozione degli oggetti collocati sull'area comune dalla convenuta è fondata e va accolta, la domanda accessoria di risarcimento dei pretesi danni per mancato utilizzo dell'area da parte degli altri condomini va invece rigettata perché genericamente formulata e rimasta improvata.
Vi è prova in atti che il Condominio attore, prima di incardinare il presente giudizio, abbia tentato più volte di interloquire con la sig.ra al fine comporre bonariamente la vertenza. Ha inviato alla CP_1 sig.ra due atti di diffida, rimasti entrambi privi di riscontro, il primo in data 14/06/2019 ed il CP_1 secondo in data 12/11/2022; ha cercato di definire la controversia nell'adunanza assembleare tenutasi in data 21/02/2021; ha infine avviato la mediaconciliazione obbligatoria dinanzi all'Organismo “Mediatori Professionisti Roma S.r.l.” a cui tuttavia la convenuta non ha partecipato senza addurre alcun giustificato motivo. Inevitabile il ricorso alla tutela giudiziaria che va senz'altro riconosciuta, atteso che il comportamento tenuto dalla (comprovato dalla produzione fotografica attorea) concreta un vero CP_1 e proprio spoglio nei riguardi degli altri comproprietari della chiostrina.
Al contrario non può essere accolta la domanda di risarcimento danni, atteso che nessun pregiudizio economico è stato realmente allegato (e men che meno provato) dall'attore ed improprio è il richiamo, da questi fatto in ricorso, ad un possibile impiego fruttifero dell'area (trattandosi di un cortile e dunque di uno spazio non affittabile e, per definizione, accessibile da chiunque ed utilizzabile simultaneamente da più condomini per qualsiasi ordinaria attività). Si potrebbe al più ipotizzare un danno emergente per l'utilizzo esclusivo da parte della convenuta del rubinetto condominiale, ma l'attore non ha fornito prove documentali di una diminuzione patrimoniale dell'ente collettivo riconducibile all'esercizio di tale potere di fatto della convenuta volto ad escludere il pari utilizzo degli altri condomini.
Quanto alle spese di mediaconciliazione queste vanno indubbiamente rifuse unitamente alle spese di lite trattandosi, tuttavia, non di una voce di danno emergente ma di un semplice esborso previsto ed imposto per legge (riguardando l'adempimento di una condizione di procedibilità dell'azione) il cui importo, dovuto per l'avvio del procedimento obbligatorio ex D.Lgs. 28/2010, è fisso e prestabilito con decreto ministeriale.
pagina 2 di 3 Stante il solo parziale accoglimento delle domande cumulate nell'atto introduttivo, si ritiene equo compensare per metà le spese di giudizio, con condanna della convenuta al pagamento in favore del attore della restante metà delle dette spese che qui si liquidano nella totale somma, ritenuta Parte_1 congrua anche in considerazione della oggettiva non complessità della fattispecie e della limitata attività difensiva svolta dal difensore dell'attore, di euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità della condotta posta in essere dalla convenuta (C.F. Controparte_1
) ed ordina alla stessa di rimuovere, a sua cura e spese, tutti gli oggetti da lei C.F._1 collocati nel cortile condominiale;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dal Parte_1 (C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, nei confronti della
[...] P.IVA_1 convenuta (C.F. ) per difetto di prova;
Controparte_1 C.F._1
- condanna la convenuta (C.F. ), al pagamento in favore del Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro Parte_1 Pt_1 P.IVA_1 tempore, del 50% delle spese processuali come sopra determinate, ovvero euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre euro 1.319,47 per esborsi (ivi comprese le spese di mediaconciliazione obbligatoria), rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sui detti compensi professionali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 11 settembre 2025 Il G.O.T. Giuseppe Colaluce
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