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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
32056 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 32056/2020 del ruolo generale
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Latina, Via Giustiniano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Cesare Gallinelli, che la rappresenta e difende giusta procura unita all'atto di citazione.
-OPPONENTE-
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Pulci n. 3, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Nettis, che la rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 5242/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 13.3.2020, notificato in pari data, veniva ingiunto alla società di pagare, in favore della Parte_1 ricorrente società la complessiva somma di € 32.055,20 oltre interessi e Controparte_1
spese processuali, a titolo di corrispettivi insoluti per la fornitura di beni e servizi.
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2020, l'ingiunta proponeva Parte_1
opposizione avverso il descritto decreto ingiuntivo.
Deduceva all'uopo a)- di avere, in data 10.10.2017, stipulato, con il , Controparte_2
contratto avente ad oggetto lo svolgimento da parte di quest'ultimo di alcune attività quali il servizio di pulizia e manutenzione degli impianti produttivi dei cantieri nei quali ella operava;
b)- che, pertanto, nessun rapporto contrattuale sussisteva con la diversa società ricorrente Controparte_1
c)- che, peraltro, il menzionato contratto prevedeva che, in ipotesi di variazione societaria, la
[...]
stessa dovesse essere comunicata con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e, che, in mancanza, il contratto stesso si sarebbe risolto, mentre nessuna comunicazione di siffatta natura era stata a lei mai stata inoltrata.
E concludeva pertanto chiedendo che l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ricorrente eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità dell'opposizione per tardività della costituzione da parte dell'odierna società opponente;
assumeva quindi, nel merito, che, contrariamente a quanto dalla parte opponente sostenuto, dalla documentazione versata in atti risultava che le parti avessero concluso un contratto di appalto, seppure in via di fatto;
e concludeva pertanto chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'opposizione venisse respinta, con vittoria di spese, da distrarsi.
Alla prima udienza del 2.12.2020, la società opposta espressamente rinunziava alla formulata eccezione di tardività della costituzione dell'opponente.
Con ordinanza in data 20.3.2021, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, come formulata dalla stessa parte opposta.
Nel corso del giudizio, venivano ammessi i)- l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente Sig. , quale, successivamente, dalla richiedente Parte_1 CP_3 parte opposta implicitamente rinunziato (interrotta all'udienza del 7.4.2022, l'assunzione della prova non fu dalla richiedente opposta più sollecitata); nonché ii)- la testimonianza dei Sigg. Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Testimone_3 CP_4
All'udienza del 12.9.2024, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Della tempestività dell'opposizione
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione in esame è tempestiva poiché, come noto, gli artt.
83, d.l. n. 18/2020 e 36, I co., d.l. n. 23/2020, in ragione dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid 19, hanno stabilito (il primo, con effetto dal 9.3.2020 al 15.4.2020, e, il secondo, con effetto dal 15.4.2020 all'11.5.2020), la sospensione dei termini processuali, per il compimento di qualsivoglia atto relativo a procedimenti civili e penali, dal 9.3.2020 all'11.5.2020 (v. Cass. Civ. n.
3959/2023; conf. Cass. Civ. n. 16284/2022); per cui, essendo stato l'opposto decreto ingiuntivo notificato all'opponente società in data 13.3.2020, ovvero in pendenza della Parte_1
descritta sospensione dei termini processuali, ed avendo pertanto il rituale termine perentorio di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione iniziato a decorrere il giorno 12.5.2020, successivo alla relativa cessazione, l'opposizione in esame come notificata via p.e.c., alla parte opposta, in data
12.6.2020, (v. documentazione di notificazione depositata dalla ricorrente opposta in data 27.5.2024), risulta proposta prima della scadenza del termine perentorio stesso, che si sarebbe avverata solo il successivo 22.6.2020 (12.5.2020 + gg. 40 = 22.6.2020).
II]- Del merito dell'opposizione
Nel merito, l'opposizione in esame deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
1)- Il presente giudizio di opposizione ha ad oggetto credito di € 32.055,20, quale, in base alle fatture
n. 05/19, 26/19, 43/19, 55/19, 65/19, 68/19 e 72/19, dall'opposta ricorrente Controparte_1 fatto valere nei confronti dell'opponente a titolo di corrispettivi insoluti per la Parte_1
fornitura di beni e servizi.
2)- Come è noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, Cass. Civ. S.U. n.
13533/01; conf., Cass. Civ. n. 3587/21, n. 826/15, n. 15659/11, n. 3373/10, n. 936/10, n. 13674/06,
n. 2387/04).
3)- Declinato il suddetto principio in materia di appalto privato, deve osservarsi che se è vero che la stipulazione di un contratto di appalto certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo esso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché per darne dimostrazione in giudizio possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni, resta, tuttavia, da ribadire che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo delle opere o dei servizi prestati, nella specie la ricorrente società opposta
[...]
è comunque gravato dell'onere di provare l'esistenza del contratto posto a Controparte_1
fondamento della pretesa vantata nei confronti del soggetto evocato in giudizio, e del suo specifico contenuto, nonché la consistenza ed entità delle opere o dei servizi eseguiti (su tale ultimo punto, v. tra le tante, Cass. Civ. 33575/19).
4)- Nel caso di specie, la parte ricorrente opposta, sebbene, come detto, gravata del relativo onere, non ha adeguatamente allegato e provato il fondamento della propria pretesa, quale, come detto, vantata in ragione di complessivi € 32.055,20, poiché i)- le fatture da lei prodotte non sono, quali meri atti unilaterali ricognitivi provenienti dal creditore, per loro stesse idonee a provare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato (principio consolidato;
v. Cass. Civ. n. 299/16: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”; conf., tra le tante,
Cass. Civ. n. 26517/18, n. 15383/16, n. 9593/04, n. 23499/04, n. 10160/99; mentre, con specifico riferimento al contratto di appalto, che qui interessa, si precisa che “ l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha, in effetti, l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte”- così Cass. Civ. n. 33575/19, conf. Cass. Civ. n.
10860/07) ii)- l'invocato estratto autentico notarile del Registro IVA fatture emesse, quale tenuto dalla stessa ricorrente opposta, è, secondo giurisprudenza di legittimità, anch'esso privo di valenza probatoria nei confronti della parte opponente (v. Cass. Civ. n. 32935/18: “Pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 cod. civ. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cod. civ.”; conf. Cass. Civ. n. 3383/05); iii)- a fronte della posizione dell'opponente società Parte_1
la quale afferma di non aver mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la ricorrente
[...]
opposta società assumendo diversamente ella di avere, sin dal 10.10.2017, Controparte_1
intrattenuto rapporti con il diverso soggetto giuridico , la stessa opposta Controparte_2
non ha prodotto in giudizio, né il contratto di appalto, né alcun documento comunque attestante l'esecuzione delle opere fondanti la sua pretesa creditoria;
mentre la diversa documentazione da lei prodotta (corrispondenze via e-mail, buste paga, comunicazioni Unilav, movimentazioni bancarie etc.), seppur idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto tra le parti, per cui la stessa società opposta avrebbe, a mezzo dei suoi dipendenti, svolto una qualche attività in favore dell'opponente, è, tuttavia, comunque del tutto insufficiente a provare, con adeguata precisione, la consistenza e l'entità delle opere di cui si chiede il corrispettivo e, di conseguenza, a consentire la determinazione dell'ammontare dei relativi corrispettivi;
iv)- le testimonianze assunte nel corso del giudizio non risultano all'uopo decisive poiché, sebbene i testi escussi, quali, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente opposta società tutti risultanti dipendenti di quest'ultima (v. Parte_2
comunicazioni Unilav, buste paga, ed estratti di conto corrente, allegati alla comparsa di risposta di parte opposta ed alla di lei memoria ex art. 183, VI, co, n. 2 c.p.c.), abbiano genericamente, riferito di avere, svolto la loro attività lavorativa presso i cantieri dell'opponente nel Parte_1
periodo corrente tra il dicembre 2018 e il dicembre 2019, con ciò confermandosi l'esistenza di un rapporto tra le parti, nessuno di loro ha, tuttavia, fornito alcuno specifico elemento che consenta di ricostruire plausibilmente la natura, l'entità e la consistenza delle prestazioni eseguite o, quantomeno, di parte di esse (v. dichiarazioni dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
quali rispettivamente rese alle udienze del 2.2.2022, del 7.4.2022 e del 24.05.2023) III]- Del regolamento delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5242/2020 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma in data 13.3.2020, quale dalla società proposta nei confronti Parte_1 della società e, per l'effetto, Controparte_1
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opposta società al rimborso, in favore dell'opponente Controparte_1 società delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00, di Parte_1 cui € 259,00 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, lì 24 marzo 2025
Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 32056/2020 del ruolo generale
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Latina, Via Giustiniano n. 7, presso lo studio dell'Avv. Cesare Gallinelli, che la rappresenta e difende giusta procura unita all'atto di citazione.
-OPPONENTE-
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Pulci n. 3, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Nettis, che la rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 5242/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 13.3.2020, notificato in pari data, veniva ingiunto alla società di pagare, in favore della Parte_1 ricorrente società la complessiva somma di € 32.055,20 oltre interessi e Controparte_1
spese processuali, a titolo di corrispettivi insoluti per la fornitura di beni e servizi.
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2020, l'ingiunta proponeva Parte_1
opposizione avverso il descritto decreto ingiuntivo.
Deduceva all'uopo a)- di avere, in data 10.10.2017, stipulato, con il , Controparte_2
contratto avente ad oggetto lo svolgimento da parte di quest'ultimo di alcune attività quali il servizio di pulizia e manutenzione degli impianti produttivi dei cantieri nei quali ella operava;
b)- che, pertanto, nessun rapporto contrattuale sussisteva con la diversa società ricorrente Controparte_1
c)- che, peraltro, il menzionato contratto prevedeva che, in ipotesi di variazione societaria, la
[...]
stessa dovesse essere comunicata con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e, che, in mancanza, il contratto stesso si sarebbe risolto, mentre nessuna comunicazione di siffatta natura era stata a lei mai stata inoltrata.
E concludeva pertanto chiedendo che l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ricorrente eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità dell'opposizione per tardività della costituzione da parte dell'odierna società opponente;
assumeva quindi, nel merito, che, contrariamente a quanto dalla parte opponente sostenuto, dalla documentazione versata in atti risultava che le parti avessero concluso un contratto di appalto, seppure in via di fatto;
e concludeva pertanto chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'opposizione venisse respinta, con vittoria di spese, da distrarsi.
Alla prima udienza del 2.12.2020, la società opposta espressamente rinunziava alla formulata eccezione di tardività della costituzione dell'opponente.
Con ordinanza in data 20.3.2021, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, come formulata dalla stessa parte opposta.
Nel corso del giudizio, venivano ammessi i)- l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente Sig. , quale, successivamente, dalla richiedente Parte_1 CP_3 parte opposta implicitamente rinunziato (interrotta all'udienza del 7.4.2022, l'assunzione della prova non fu dalla richiedente opposta più sollecitata); nonché ii)- la testimonianza dei Sigg. Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Testimone_3 CP_4
All'udienza del 12.9.2024, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Della tempestività dell'opposizione
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione in esame è tempestiva poiché, come noto, gli artt.
83, d.l. n. 18/2020 e 36, I co., d.l. n. 23/2020, in ragione dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid 19, hanno stabilito (il primo, con effetto dal 9.3.2020 al 15.4.2020, e, il secondo, con effetto dal 15.4.2020 all'11.5.2020), la sospensione dei termini processuali, per il compimento di qualsivoglia atto relativo a procedimenti civili e penali, dal 9.3.2020 all'11.5.2020 (v. Cass. Civ. n.
3959/2023; conf. Cass. Civ. n. 16284/2022); per cui, essendo stato l'opposto decreto ingiuntivo notificato all'opponente società in data 13.3.2020, ovvero in pendenza della Parte_1
descritta sospensione dei termini processuali, ed avendo pertanto il rituale termine perentorio di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione iniziato a decorrere il giorno 12.5.2020, successivo alla relativa cessazione, l'opposizione in esame come notificata via p.e.c., alla parte opposta, in data
12.6.2020, (v. documentazione di notificazione depositata dalla ricorrente opposta in data 27.5.2024), risulta proposta prima della scadenza del termine perentorio stesso, che si sarebbe avverata solo il successivo 22.6.2020 (12.5.2020 + gg. 40 = 22.6.2020).
II]- Del merito dell'opposizione
Nel merito, l'opposizione in esame deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
1)- Il presente giudizio di opposizione ha ad oggetto credito di € 32.055,20, quale, in base alle fatture
n. 05/19, 26/19, 43/19, 55/19, 65/19, 68/19 e 72/19, dall'opposta ricorrente Controparte_1 fatto valere nei confronti dell'opponente a titolo di corrispettivi insoluti per la Parte_1
fornitura di beni e servizi.
2)- Come è noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, Cass. Civ. S.U. n.
13533/01; conf., Cass. Civ. n. 3587/21, n. 826/15, n. 15659/11, n. 3373/10, n. 936/10, n. 13674/06,
n. 2387/04).
3)- Declinato il suddetto principio in materia di appalto privato, deve osservarsi che se è vero che la stipulazione di un contratto di appalto certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo esso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché per darne dimostrazione in giudizio possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni, resta, tuttavia, da ribadire che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo delle opere o dei servizi prestati, nella specie la ricorrente società opposta
[...]
è comunque gravato dell'onere di provare l'esistenza del contratto posto a Controparte_1
fondamento della pretesa vantata nei confronti del soggetto evocato in giudizio, e del suo specifico contenuto, nonché la consistenza ed entità delle opere o dei servizi eseguiti (su tale ultimo punto, v. tra le tante, Cass. Civ. 33575/19).
4)- Nel caso di specie, la parte ricorrente opposta, sebbene, come detto, gravata del relativo onere, non ha adeguatamente allegato e provato il fondamento della propria pretesa, quale, come detto, vantata in ragione di complessivi € 32.055,20, poiché i)- le fatture da lei prodotte non sono, quali meri atti unilaterali ricognitivi provenienti dal creditore, per loro stesse idonee a provare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato (principio consolidato;
v. Cass. Civ. n. 299/16: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”; conf., tra le tante,
Cass. Civ. n. 26517/18, n. 15383/16, n. 9593/04, n. 23499/04, n. 10160/99; mentre, con specifico riferimento al contratto di appalto, che qui interessa, si precisa che “ l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha, in effetti, l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte”- così Cass. Civ. n. 33575/19, conf. Cass. Civ. n.
10860/07) ii)- l'invocato estratto autentico notarile del Registro IVA fatture emesse, quale tenuto dalla stessa ricorrente opposta, è, secondo giurisprudenza di legittimità, anch'esso privo di valenza probatoria nei confronti della parte opponente (v. Cass. Civ. n. 32935/18: “Pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 cod. civ. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cod. civ.”; conf. Cass. Civ. n. 3383/05); iii)- a fronte della posizione dell'opponente società Parte_1
la quale afferma di non aver mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la ricorrente
[...]
opposta società assumendo diversamente ella di avere, sin dal 10.10.2017, Controparte_1
intrattenuto rapporti con il diverso soggetto giuridico , la stessa opposta Controparte_2
non ha prodotto in giudizio, né il contratto di appalto, né alcun documento comunque attestante l'esecuzione delle opere fondanti la sua pretesa creditoria;
mentre la diversa documentazione da lei prodotta (corrispondenze via e-mail, buste paga, comunicazioni Unilav, movimentazioni bancarie etc.), seppur idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto tra le parti, per cui la stessa società opposta avrebbe, a mezzo dei suoi dipendenti, svolto una qualche attività in favore dell'opponente, è, tuttavia, comunque del tutto insufficiente a provare, con adeguata precisione, la consistenza e l'entità delle opere di cui si chiede il corrispettivo e, di conseguenza, a consentire la determinazione dell'ammontare dei relativi corrispettivi;
iv)- le testimonianze assunte nel corso del giudizio non risultano all'uopo decisive poiché, sebbene i testi escussi, quali, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente opposta società tutti risultanti dipendenti di quest'ultima (v. Parte_2
comunicazioni Unilav, buste paga, ed estratti di conto corrente, allegati alla comparsa di risposta di parte opposta ed alla di lei memoria ex art. 183, VI, co, n. 2 c.p.c.), abbiano genericamente, riferito di avere, svolto la loro attività lavorativa presso i cantieri dell'opponente nel Parte_1
periodo corrente tra il dicembre 2018 e il dicembre 2019, con ciò confermandosi l'esistenza di un rapporto tra le parti, nessuno di loro ha, tuttavia, fornito alcuno specifico elemento che consenta di ricostruire plausibilmente la natura, l'entità e la consistenza delle prestazioni eseguite o, quantomeno, di parte di esse (v. dichiarazioni dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
quali rispettivamente rese alle udienze del 2.2.2022, del 7.4.2022 e del 24.05.2023) III]- Del regolamento delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5242/2020 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma in data 13.3.2020, quale dalla società proposta nei confronti Parte_1 della società e, per l'effetto, Controparte_1
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opposta società al rimborso, in favore dell'opponente Controparte_1 società delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00, di Parte_1 cui € 259,00 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, lì 24 marzo 2025
Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.