Sentenza 3 febbraio 1967
Massime • 3
Il criterio distintivo tra il contratto di locazione d'opera e quello di lavoro subordinato consiste nel fatto che, nel secondo, il lavoratore e estraneo al rischio economico dell'impresa, mentre nel primo la prestazione, mediante corrispettivo, di un determinato risultato e fatta con rischio economico a carico della parte obbligata al risultato. ( Cfr. 1989-65, 3093-62, 1918-61).*
L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e presupposto indispensabile al sorgere del rapporto di Assicurazione sociale obbligatoria. L'accertamento sull'esistenza del rapporto di lavoro, qualora sul punto sorga controversia, deve essere fatto in contraddittorio del datore di lavoro (assicurante) del prestatore d'opera subordinata (beneficiario della Assicurazione) e dell'istituto assicuratore, che sono i tre soggetti necessari del complesso rapporto assicurativo. ( Cfr 411'66; 1928'65; 2581'63; 899'61).*
Se la retribuzione del lavoro sia stata convenuta con esclusivo riferimento ad una determinata unita di misura temporale (nella specie, a giornata) si e in presenza di una circostanza in linea generale sufficiente a far qualificare il rapporto come di lavoro subordinato,perche la retribuzione a tempo e una delle forme di retribuzione espressamente previste per il contratto di lavoro subordinato (art. 2099 cod. civ.), mentre essa non e normalmente configurabile per il contratto d'opera, in cui il compenso e sempre e necessariamente commisurato al risultato ottenuto e al lavoro necessario per ottenerlo (art.2225 cod. civ.). ma se la retribuzione e stata stabilita in rapporto al risultato del lavoro, non e detto che sia senz'altro in presenza di un rapporto di lavoro autonomo, perche per il lavoro subordinato e prevista anche la retribuzione a cottimo (art. 2099 cod.civ.), cioe una Forma di retribuzione riferita al risultato del lavoro prestato e, quindi, in tal caso, occorre riferirsi, per un'esatta qualificazione giuridica del rapporto, ad altri elementi di giudizio. ( Cfr. 2154-63, 3093-62).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1967, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1967 |
Testo completo
L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e presupposto indispensabile al sorgere del rapporto di Assicurazione sociale obbligatoria. L'accertamento sull'esistenza del rapporto di lavoro, qualora sul punto sorga controversia, deve essere fatto in contraddittorio del datore di lavoro (assicurante) del prestatore d'opera subordinata (beneficiario della Assicurazione) e dell'istituto assicuratore, che sono i tre soggetti necessari del complesso rapporto assicurativo. ( Cfr 411'66; 1928'65; 2581'63; 899'61).*