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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ùIl Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3042/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...],, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa su foglio separato da intendersi allegato al presente atto, dall'Avv. Paolo Giovanni Rotelli,
, FAX: 0902923702, PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89;.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), per l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) in persona Controparte_2 P.IVA_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1
c.p.c. ( come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif.) dalla Dr.ssa Giuseppa
Antonietta Ioculano (C.F. ), funzionario del , in servizio C.F._3 Controparte_1 presso , Controparte_2 legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 D.lgs. 165/2001, presso la sede del predetto , sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, Controparte_2 pec: Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c. depositato il 14.10.2024, contenente Parte_1
anche contestuale domanda di provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., conveniva in giudizio il
, esponendo: Controparte_1
- di aver presentato in data 22.06.2023, istanza per essere inserito, quale collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Palermo, anche per il triennio 2024 – 2027 – del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario” per l'Ambito di Messina, prot. n.
m_pi. REGISTRO UFFICIALE.I.12962605.22-06-2024. CP_3
- di aver prestato servizio militare, non in costanza di nomina, dal 05.04.2004 al 04.02.2005
- di aver conseguito il titolo di accesso ai profili professionali di interesse in data 19.08.1997.
Ciò posto, lamentava che il convenuto, aveva riconosciuto tale periodo di servizio ai fini CP_1 dell'inserimento in graduatoria, con un punteggio pari a 0.50 ai sensi del D.M. n.50/21,
Di contro sosteneva di avere diritto al riconoscimento di 5 punti, posto che l'articolo 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994, in materia di graduatorie scolastiche, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e che vi sia una discriminazione nella valutazione differenziata ed inferiore del servizio di leva prestato non in costanza di nomina.
Pertanto, chiedeva, anzitutto, l'emissione in via cautelare di un provvedimento che, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, compresi i precedenti DM 235/2014, art. 2 comma 6 e DM 640/2017, accertasse il suo diritto all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio, espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido, per l'accesso alla classe di concorso Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e
Assistente Amministrativo ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. equiparandolo a quello prestato in costanza di nomina;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori
4,50 punti per il servizio militare per ciascun profilo.
Il si costituiva in giudizio con memoria del 26.11.2024, Controparte_1 rilevando l'inconferenza della normativa e giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno della propria domanda. Sosteneva quanto alla richiesta di provvedimento cautelare l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e chiedeva il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 28.11.2024 veniva rigettata l'istanza di emissione di provvedimento cautelare.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
In punto di fatto, va rammentato che:
1. Il ricorrente ha dichiarato di aver prestato servizio civile 05.04.2004 al 04.02.2005 non in costanza di nomina, producendo il relativo foglio di congedo;
2. Ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di
III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio
2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 che è stata gestita dalla scuola METF040006 - TI S.AG
M.LO LI espressa anche come prima preferenza
3. Il ha valutato il servizio civile in coerenza con il D.M. Controparte_1
89/24, attribuendogli per i 10 mesi di servizio militare il punteggio di 0,50 (0.05 x10).
A fronte di ciò, il ricorrente ha lamentato la mancata attribuzione del punteggio relativo al servizio militare, invocando l'applicazione dell'art. 485 comma 7 del D.Lgs 297/194, in materia di graduatorie scolastiche, ove si prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Giova premettere che l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare e del servizio civile, - come titolo nei concorsi pubblici - stabilisce, al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Si tratta di una norma che risulta avere una chiara portata generale, il cui effetto è quello di rendere applicabile anche alle graduatorie il riconoscimento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo con la chiara finalità di evitare che il soggetto che ha compiuto tale servizio si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.
Da ultimo, il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ai sensi dell'allegato A del predetto DM n. 50/2021, sez. “Avvertenze”, lett. A, è statuito, infatti, che: “a) soltanto il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, e, in quanto tali, assoggettati al regime dell'attribuzione del punteggio di punti 6 per anno;
b) mentre, invece, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e, in quanto considerati tali, assoggettati all'applicazione, ai fini del punteggio attribuibile, delle tabelle di calcolo di cui al punto 9) dell'Allegato A/1, per cui spettano, a chi possieda tale specifico titolo di servizio, punti 0,05 per mese sino ad un massimo di punti 0,60.”
Ebbene, tale regolamentazione deve ritenersi conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva.
Anche il decreto, con il quale è stato indetto il bando di concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 554 del D. L.vo 16/04/1994, n. 297, per l'inclusione e l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola nell'anno scolastico 2021/22, ha previsto il riconoscimento del punteggio per il servizio militare prestato, nei termini sopra indicati.
L'articolo 2050 D.Lgs. n. 66/2010 distingue, infatti, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione.
Tale norma prevede, dunque, una differenziazione tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro.
Pertanto, deve ritenersi discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre va ritenuto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico.
Ciò posto, alla luce anche del più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto legittima l'attribuzione di un inferiore punteggio al servizio militare prestato non in costanza di nomina rispetto a quello prestato in costanza di nomina, la disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è pienamente legittima. (Trib. Chieti sez. lav. sentenza n. 152/2023, Trib. Venezia sez. lav sent. n. 248/2023, Trib. Frosinone sez. lav sent. n. 286/2023, Trib.
Roma sez. lav 4607/2023 Corte d'appello Torino sent. n. 326/2022)
Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 11602/2022 pubblicata il 29.12.2022, ha affrontato la specifica questione “facendo riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI
n°2743 del 29 aprile 2020”, affermando che “ Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme: - l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». - l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612)”.
Il CdS, con tale pronuncia, ha dunque ribadito che “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della
Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010, secondo cui: a)
i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti, la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”.
Infine, va rilevato che l'orientamento sin qui esposto è stato condiviso anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d' istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 08/08/2024, n. 22429 (rv. 672010-01)). A fronte di ciò, va rilevato che il precedente orientamento giurisprudenziale anche di questo ufficio, richiamato anche dal ricorrente, è inapplicabile rispetto alle previsioni contenute nel D.M. 50/2021
e del successivo D.M. n. 89/24.
Tale orientamento, infatti, faceva riferimento alla diversa fattispecie, nella quale era invocata la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, che prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, e non prevedeva l'attribuzione di alcun punteggio nel caso di servizio prestato non in costanza di nomina, ritenendo illegittima tale preclusione.
Di contro, la nuova disciplina, contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 e nel successivo n. 89/24, conformemente nel Decreto che disciplina il bando di concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 554 del D. L.vo 16/04/1994, n. 297, per l'inclusione e l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se inferiore rispetto al punteggio riconosciuto per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego.
Tanto premesso, considerato il fatto che l'amministrazione resistente ha riconosciuto al ricorrente il punteggio di 0.50 per il servizio di leva e che il punteggio è stato correttamente attribuito, in considerazione della normativa applicabile, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della modifica del quadro normativo e della giurisprudenza non uniforme sul punto, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sul ricorso come sopra proposto da : Parte_1
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite
Patti, 13.3.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata