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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 815/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- e, per essa - quale procuratrice mandataria - Parte_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Alessandra Cappuccilli (pec:
; elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio, sito in Pescara (PE), Viale G. Marconi n. 29;
APPELLANTE contro
- (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
- (C.F. ); Controparte_3 C.F._3
APPELLATI NON COSTITUITI
pagina 1 di 10 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza pubblicata il 7.3.2023 del Tribunale di
Ancona, a definizione del giudizio iscritto al n. 399/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in riforma della ordinanza ex art. 702 bis e segg. c.p.c. del Tribunale di
Ancona pubblicata in data 7.03.2023, resa a definizione del giudizio civile rubricato al n. 399/2022 RG, accogliere il presente appello e provvedere come appresso:
a) accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., da parte dei Sig.ri , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
, , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Controparte_1
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2
C.F.: , per le quote agli stessi spettanti per legge, della C.F._2 eredità del defunto Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 20.09.2010;
b) in via gradata, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., da parte della
Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, della eredità del defunto Sig. , nato a [...]F._1 Persona_1
Osimo il 28.11.1940 ed ivi deceduto il 20.09.2010;
c) in ogni caso, ordinare al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Ancona di provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento nei pubblici registri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2648 cod. civ. in relazione ai seguenti beni immobili: “locali magazzino posti al piano terra confinanti con Via di Jesi a più lati
e con prop. , riportati in Catasto al N.C.E.U. di detto Comune al Persona_1 foglio 79 part. 64 sub 6, catg. C/1, e sub 5, catg. C/2”.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la - rappresentata dalla Parte_1 mandataria - conveniva in giudizio , Parte_3 Controparte_1 CP_2
e dinanzi il Tribunale di Ancona, al fine di sentir
[...] Controparte_3
pagina 2 di 10 accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione - da parte di questi ultimi - dell'eredità del proprio congiunto , deceduto il 20.09.2010. Persona_1
Deduceva l'esponente che - con contratto di mutuo fondiario per Notar di Per_2
Castelfidardo in data 26.3.2010, Rep. 35638 - la Banca delle Marche S.p.A. aveva concesso un finanziamento di €.96.000,00 in favore di - quale Controparte_3 titolare della ditta individuale “Vaccarini Vittorio di Cardarellari Ornella” - e che, a garanzia delle obbligazioni assunte con detto mutuo, aveva Persona_1 consentito l'iscrizione di ipoteca volontaria sugli immobili di sua proprietà siti nel
Comune di Osimo, Via di Iesi n. 26, censiti nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio
79: part. 64 sub 1, catg. C/2, mq. 32; part. 64 sub 2, catg. C/2, mq. 33; part. 64 sub 4, catg. C/2, mq. 52 (tutte confluite nell'attuale subalterno 6); part. 64 sub
5, catg. C/2, mq. 42.
In data 20.9.2010 decedeva : chiamati all'eredità dello stesso Persona_1 erano la coniuge - - e i due figli della coppia, Controparte_3 CP_1
e .
[...] Controparte_2
La mutuataria si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, sicché la - nelle more resasi cessionaria del credito Parte_1 vantato da Banca Marche - procedeva a pignoramento immobiliare nei confronti dei predetti , e , quali Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 eredi del ed attuali proprietari degli immobili ipotecati. Persona_1
La relativa procedura esecutiva veniva iscritta a ruolo e rubricata al N. 241/2020
R.G.E. Tribunale di Ancona, nella quale venivano espletati tutti gli adempimenti prodromici alla vendita del compendio pignorato.
Con relazione depositata in data 23.06.2021, il professionista delegato alla vendita - Avv. Mauro Maiolini - rappresentava al G.E. l'esistenza di una lacuna nella continuità delle trascrizioni, derivante dalla mancata trascrizione dell'accettazione di eredità del de cuius . Persona_1
Pertanto, con ordinanza emessa in data 08.09.2021, il Giudice dell'Esecuzione dichiarava l'improcedibilità della procedura esecutiva.
La società esponente - interessata ad ottenere la declaratoria giudiziale di avvenuta accettazione dell'eredità del defunto da parte di Persona_1
pagina 3 di 10 , e - adiva il Tribunale di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
Ancona per poter perfezionare la relativa trascrizione nei pubblici registri ex art. 2648 cod. civ. e procedere, quindi, con la regolare instaurazione di una nuova procedura esecutiva sugli immobili oggetto di ipoteca.
I convenuti , e non si Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 costituivano, nonostante la regolarità delle notifiche e, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Ancona rigettava la domanda della creditrice, ritenendola sfornita di prova.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che l'effettuazione della voltura catastale da parte di uno dei successibili non importasse automatica accettazione anche per gli altri chiamati che non avessero effettuato la voltura, salvo che sussistesse una loro delega - o successiva ratifica - ovvero ulteriori elementi dai quali poter desumere la volontà di accettare l'eredità.
Nel caso di specie, il primo Giudice riteneva che parte ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, limitandosi a fornire - quale corredo documentale della domanda - la trascrizione della denuncia di successione, da ritenersi irrilevante ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede
- e la visura catastale, ma non anche la richiesta di voltura catastale dalla quale si sarebbe potuto verificare da chi era stata chiesta e sottoscritta.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello la chiedendo di Parte_1 accertare - e dichiarare - l'avvenuta accettazione ex art. 476 cod. civ. dell'eredità del defunto da parte degli odierni appellati, per le quote agli Persona_1 stessi spettanti per legge.
In via gradata, l'appellante chiede di accertare - e dichiarare - l'avvenuta accettazione ex art. 476 cod. civ. da parte della dell'eredità del Controparte_1 defunto , a motivo della voltura da questa effettuata. Persona_1
In ogni caso, chiede di ordinare al Direttore dell' Ancona Parte_4 di provvedere alla trascrizione nei pubblici registri del gravato provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2648 cod. civ., in relazione ai seguenti beni pagina 4 di 10 immobili: locali magazzino posti al piano terra confinanti con Via di Jesi a più lati e con prop. , riportati in Catasto al N.C.E.U. di detto Comune al Persona_1 foglio 79 part. 64 sub 6, catg. C/1, e sub 5, catg. C/2.
, e , benché ritualmente Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 citati, non si sono costituiti e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci.
In data 21.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisone sulle sole conclusioni dell'appellante, trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, la chiede di dichiarare Parte_1
l'avvenuta accettazione - ai sensi dell'art. 476 cod. civ. - da parte degli odierni appellati dell'eredità del de cuius Sig. in misura pari alle quote Persona_1 agli stessi spettanti.
L'appello merita accoglimento.
Com'è noto, la giurisprudenza si è sovente pronunciata sulla sussistenza o meno di un'accettazione tacita, mettendo in evidenza l'importanza che assume la valutazione della volontà del chiamato che tenga un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare o significativo della volontà di accettare.
Più specificamente, è da considerare accettazione tacita di eredità il comportamento del chiamato che compia non solo atti di natura meramente fiscale - come la denuncia di successione - ma anche atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (così: Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 13/08/2024).
La presentazione della dichiarazione di successione è da sempre ritenuta dalla
S.C. un elemento indiziario liberamente dal Giudice di merito (Cass. civ.
12259/2022; Cass. civ. 9186/2022).
Ed invero, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, il Giudice deve procedere ad uno scrutinio complessivo di tutti gli elementi probatori, nonché accertare se essi siano gravi precisi e concordanti e, infine, se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva che non sarebbe pagina 5 di 10 raggiunta ove si considerasse singolarmente uno - o alcuni - di tali indizi (v: Cass. civ. 23737/2020).
Nel caso di specie, l'accettazione tacita di eredità da parte dei chiamati risulta dimostrata da plurime - ed univoche - circostanze sia documentali che fattuali, tra cui l'avvenuto perfezionamento della voltura catastale relativa agli immobili di proprietà del defunto - attualmente intestati in Catasto agli Persona_1 odierni appellati , e , per Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 la quota di 1/3 ciascuno.
Si richiama, sul punto, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'accettazione tacita di eredità può desumersi dalla condotta del chiamato che compie la voltura catastale, rilevante non solo in relazione al pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della titolarità del diritto reale pignorato (cfr.
Cass. n. 11478/2021; Cass. n. 33162/2022).
Nella fattispecie al vaglio del Collegio, tale formalità è stata volontariamente richiesta da (almeno uno degli) eredi con atto separato;
quindi, non ha costituito un effetto automatico della trascrizione della denuncia di successione, perfezionata dai convenuti.
A dimostrazione di ciò, si consideri che la voltura catastale risulta registrata in atti sin dal 27.07.2011, mentre la trascrizione della denuncia di successione è stata richiesta a distanza di diversi mesi, ovvero il 23.01.2012, con espressa dicitura nella relativa nota: “voltura catastale automatica: NO” (doc. 7).
A tal proposito, giova considerare che la creditrice non era tenuta a produrre in giudizio anche la richiesta di voltura catastale, atteso che tale documento non è liberamente consultabile e/o acquisibile da terzi soggetti presso gli Uffici di competenza, potendo essere richiesto unicamente dai diretti interessati.
Diversamente opinando, la prova dell'acquisto della qualità di erede da parte del chiamato costituirebbe una probatio diabolica.
Ne consegue che l'interessata può limitarsi a dimostrare l'esistenza di fatti e circostanze - anche di natura indiziaria - che, valutati nel loro complesso, si rivelino idonei ad integrare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità.
pagina 6 di 10 In siffatta prospettiva, osserva il Collegio che l'odierna appellante ha dato prova del fatto che i resistenti detengono - insieme - il possesso degli immobili appartenuti al de cuius, i quali sono stati utilizzati per lo svolgimento di un'attività commerciale, all'esito di lavori di ristrutturazione avviati ad istanza dei medesimi chiamati.
Ciò trova conferma - in primo luogo - nelle dichiarazioni rese dall'ausiliario del
Giudice dell'Esecuzione - C.T.U., Ing. - la quale, nel verbale di Persona_3 accesso presso il compendio pignorato, ha confermato che gli immobili sono nella comune disponibilità degli esecutati, odierni appellati.
Le circostanze sopra descritte sono state, poi, ribadite dal medesimo C.T.U. nella relazione di stima depositata il 19.04.2021 e confermate anche dal custode nominato dal G.E. - Avv. Angelo Villani - il quale ha confermato che i due immobili sono nella disponibilità dei debitori eredi del de cuius e sono stati dagli stessi utilizzati per attività commerciali.
Anche le dichiarazioni rese dal custode giudiziario fanno piena prova, in quanto rilasciate da un Pubblico Ufficiale in un atto pubblico (verbale di udienza).
Al riguardo, giova precisare che l'abitazione familiare risulta ricompresa nell'asse ereditario, come emerge dalla nota di trascrizione della denuncia di successione, ove viene riportato anche l'immobile sito in Osimo, via di Jesi, censito in N.C.E.U. di detto Comune al foglio 79, part. 64, subalterno 3, cat. A/2, piani 1 e 2, bene sovrastante i locali commerciali oggetto di ipoteca in favore della esponente
(originariamente censiti al foglio 79, part. 64, subalterni 1, 2, 4 e 5, attualmente sub 5 e 6 del medesimo foglio e particella).
In relazione a tale immobile, è stata prodotta in giudizio copia della
“Comunicazione di fine lavori” del 08.01.2016 - relativa alla CILA prot. n.
33387/2015 del 20.11.2015 - presentata presso il Comune di Osimo da CP_1
, da cui si evince che in tale data (08.01.2016) sono stati ultimati i lavori
[...] sull'immobile individuato al Foglio 79, Mapp. 64, Sub. 3.
È stata, altresì, allegata copia della SCIA Prot. n. 33364/2015 del 20.11.2015, presentata sempre presso il Comune di Osimo dalla stessa in Controparte_1 relazione alle unità immobiliari censite in N.C.E.U. al foglio 79, part. 64, sub. 1, 2
pagina 7 di 10 e 4 (gravate da ipoteca), nella quale viene specificato che gli immobili hanno destinazione d'uso commerciale e che i lavori per i quali viene inoltrata la S.C.I.A.
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) consistono in opere di manutenzione straordinaria.
La Comunicazione di Fine Lavori del 08.01.2016 comprende anche copia della
S.C.I.A. Prot. n. 33364/2015 presentata da in relazione a Controparte_1 taluni degli immobili oggetto della garanzia ipotecaria vantata dall'appellante e, precisamente, quelli contraddistinti con i subalterni n. 1, n. 2 e n. 4, che hanno originato l'attuale subalterno 6 proprio all'esito dei lavori di ristrutturazione e fusione.
Inoltre, nella segnalazione di inizio lavori, si è espressamente Controparte_1 qualificata come “proprietaria” di tali unità immobiliari, con ciò ponendo in essere una condotta incompatibile con la volontà di non accettare l'eredità del defunto
. Persona_1
Infine, deve attribuirsi giusto rilievo anche al contegno processuale tenuto dai chiamati all'eredità nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 241/20
RGE del Tribunale di Ancona.
Gli odierni appellati sono stati destinatari di un pignoramento loro notificato in qualità di eredi del datore di ipoteca e, quindi, sono stati Persona_1 qualificati come attuali proprietari degli immobili descritti in precetto.
Ebbene, i chiamati all'eredità non solo non hanno sollevato alcuna contestazione al riguardo, ma - anzi - hanno collaborato con gli ausiliari del G.E., come dimostrano i documenti appena menzionati.
D'altro canto, è pacifico in giurisprudenza che il giudice può formare il proprio convincimento utilizzando quale argomento di prova, ex art. 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti e, in particolare, il fatto che la parte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la propria qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità
(v., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/12/2024 n. 31186).
Va, del resto, considerato anche il fatto che gli appellanti non si sono costituiti neppure nel giudizio di primo grado: secondo il principio di vicinanza della prova,
pagina 8 di 10 infatti, l'onere probatorio va ripartito tenendo conto - in concreto - della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione.
Pertanto, è ragionevole gravare dell'onus probandi la parte a cui è più vicino il fatto da provare.
Nella fattispecie, gli odierni appellati avrebbero dovuto provare circostanze volte ad escludere l'intenzione di accettare l'eredità ex art 476 c.c., intenzione - invece
- chiaramente desumibile, come detto, dal compendio probatorio allegato da parte appellante, dal quale - in definitiva - si ricava in modo inequivoco la volontà dei chiamati di assumere la qualità di eredi.
Nulla per le spese, stante la contumacia degli odierni appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - e, per essa, dalla mandataria Parte_1 [...]
- avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona in Parte_2 data 7.3.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, accoglie l'appello e, per l'effetto:
I) accerta e dichiara l'avvenuta accettazione, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., dell'eredità del defunto , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 20.09.2010 da parte di:
- nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
(coniuge); C.F._3
- , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._1
(figlia);
- , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 C.F._2
(figlio); ciascuno/a per la quota allo/a stesso/a spettante per legge;
II) Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, il 18.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
pagina 9 di 10 Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- e, per essa - quale procuratrice mandataria - Parte_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Alessandra Cappuccilli (pec:
; elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio, sito in Pescara (PE), Viale G. Marconi n. 29;
APPELLANTE contro
- (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
- (C.F. ); Controparte_3 C.F._3
APPELLATI NON COSTITUITI
pagina 1 di 10 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza pubblicata il 7.3.2023 del Tribunale di
Ancona, a definizione del giudizio iscritto al n. 399/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in riforma della ordinanza ex art. 702 bis e segg. c.p.c. del Tribunale di
Ancona pubblicata in data 7.03.2023, resa a definizione del giudizio civile rubricato al n. 399/2022 RG, accogliere il presente appello e provvedere come appresso:
a) accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., da parte dei Sig.ri , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
, , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Controparte_1
e , nato a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2
C.F.: , per le quote agli stessi spettanti per legge, della C.F._2 eredità del defunto Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 20.09.2010;
b) in via gradata, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., da parte della
Sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, della eredità del defunto Sig. , nato a [...]F._1 Persona_1
Osimo il 28.11.1940 ed ivi deceduto il 20.09.2010;
c) in ogni caso, ordinare al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Ancona di provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento nei pubblici registri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2648 cod. civ. in relazione ai seguenti beni immobili: “locali magazzino posti al piano terra confinanti con Via di Jesi a più lati
e con prop. , riportati in Catasto al N.C.E.U. di detto Comune al Persona_1 foglio 79 part. 64 sub 6, catg. C/1, e sub 5, catg. C/2”.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la - rappresentata dalla Parte_1 mandataria - conveniva in giudizio , Parte_3 Controparte_1 CP_2
e dinanzi il Tribunale di Ancona, al fine di sentir
[...] Controparte_3
pagina 2 di 10 accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione - da parte di questi ultimi - dell'eredità del proprio congiunto , deceduto il 20.09.2010. Persona_1
Deduceva l'esponente che - con contratto di mutuo fondiario per Notar di Per_2
Castelfidardo in data 26.3.2010, Rep. 35638 - la Banca delle Marche S.p.A. aveva concesso un finanziamento di €.96.000,00 in favore di - quale Controparte_3 titolare della ditta individuale “Vaccarini Vittorio di Cardarellari Ornella” - e che, a garanzia delle obbligazioni assunte con detto mutuo, aveva Persona_1 consentito l'iscrizione di ipoteca volontaria sugli immobili di sua proprietà siti nel
Comune di Osimo, Via di Iesi n. 26, censiti nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio
79: part. 64 sub 1, catg. C/2, mq. 32; part. 64 sub 2, catg. C/2, mq. 33; part. 64 sub 4, catg. C/2, mq. 52 (tutte confluite nell'attuale subalterno 6); part. 64 sub
5, catg. C/2, mq. 42.
In data 20.9.2010 decedeva : chiamati all'eredità dello stesso Persona_1 erano la coniuge - - e i due figli della coppia, Controparte_3 CP_1
e .
[...] Controparte_2
La mutuataria si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, sicché la - nelle more resasi cessionaria del credito Parte_1 vantato da Banca Marche - procedeva a pignoramento immobiliare nei confronti dei predetti , e , quali Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 eredi del ed attuali proprietari degli immobili ipotecati. Persona_1
La relativa procedura esecutiva veniva iscritta a ruolo e rubricata al N. 241/2020
R.G.E. Tribunale di Ancona, nella quale venivano espletati tutti gli adempimenti prodromici alla vendita del compendio pignorato.
Con relazione depositata in data 23.06.2021, il professionista delegato alla vendita - Avv. Mauro Maiolini - rappresentava al G.E. l'esistenza di una lacuna nella continuità delle trascrizioni, derivante dalla mancata trascrizione dell'accettazione di eredità del de cuius . Persona_1
Pertanto, con ordinanza emessa in data 08.09.2021, il Giudice dell'Esecuzione dichiarava l'improcedibilità della procedura esecutiva.
La società esponente - interessata ad ottenere la declaratoria giudiziale di avvenuta accettazione dell'eredità del defunto da parte di Persona_1
pagina 3 di 10 , e - adiva il Tribunale di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
Ancona per poter perfezionare la relativa trascrizione nei pubblici registri ex art. 2648 cod. civ. e procedere, quindi, con la regolare instaurazione di una nuova procedura esecutiva sugli immobili oggetto di ipoteca.
I convenuti , e non si Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 costituivano, nonostante la regolarità delle notifiche e, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Ancona rigettava la domanda della creditrice, ritenendola sfornita di prova.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che l'effettuazione della voltura catastale da parte di uno dei successibili non importasse automatica accettazione anche per gli altri chiamati che non avessero effettuato la voltura, salvo che sussistesse una loro delega - o successiva ratifica - ovvero ulteriori elementi dai quali poter desumere la volontà di accettare l'eredità.
Nel caso di specie, il primo Giudice riteneva che parte ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, limitandosi a fornire - quale corredo documentale della domanda - la trascrizione della denuncia di successione, da ritenersi irrilevante ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede
- e la visura catastale, ma non anche la richiesta di voltura catastale dalla quale si sarebbe potuto verificare da chi era stata chiesta e sottoscritta.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello la chiedendo di Parte_1 accertare - e dichiarare - l'avvenuta accettazione ex art. 476 cod. civ. dell'eredità del defunto da parte degli odierni appellati, per le quote agli Persona_1 stessi spettanti per legge.
In via gradata, l'appellante chiede di accertare - e dichiarare - l'avvenuta accettazione ex art. 476 cod. civ. da parte della dell'eredità del Controparte_1 defunto , a motivo della voltura da questa effettuata. Persona_1
In ogni caso, chiede di ordinare al Direttore dell' Ancona Parte_4 di provvedere alla trascrizione nei pubblici registri del gravato provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2648 cod. civ., in relazione ai seguenti beni pagina 4 di 10 immobili: locali magazzino posti al piano terra confinanti con Via di Jesi a più lati e con prop. , riportati in Catasto al N.C.E.U. di detto Comune al Persona_1 foglio 79 part. 64 sub 6, catg. C/1, e sub 5, catg. C/2.
, e , benché ritualmente Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 citati, non si sono costituiti e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci.
In data 21.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisone sulle sole conclusioni dell'appellante, trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, la chiede di dichiarare Parte_1
l'avvenuta accettazione - ai sensi dell'art. 476 cod. civ. - da parte degli odierni appellati dell'eredità del de cuius Sig. in misura pari alle quote Persona_1 agli stessi spettanti.
L'appello merita accoglimento.
Com'è noto, la giurisprudenza si è sovente pronunciata sulla sussistenza o meno di un'accettazione tacita, mettendo in evidenza l'importanza che assume la valutazione della volontà del chiamato che tenga un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare o significativo della volontà di accettare.
Più specificamente, è da considerare accettazione tacita di eredità il comportamento del chiamato che compia non solo atti di natura meramente fiscale - come la denuncia di successione - ma anche atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (così: Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 13/08/2024).
La presentazione della dichiarazione di successione è da sempre ritenuta dalla
S.C. un elemento indiziario liberamente dal Giudice di merito (Cass. civ.
12259/2022; Cass. civ. 9186/2022).
Ed invero, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, il Giudice deve procedere ad uno scrutinio complessivo di tutti gli elementi probatori, nonché accertare se essi siano gravi precisi e concordanti e, infine, se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva che non sarebbe pagina 5 di 10 raggiunta ove si considerasse singolarmente uno - o alcuni - di tali indizi (v: Cass. civ. 23737/2020).
Nel caso di specie, l'accettazione tacita di eredità da parte dei chiamati risulta dimostrata da plurime - ed univoche - circostanze sia documentali che fattuali, tra cui l'avvenuto perfezionamento della voltura catastale relativa agli immobili di proprietà del defunto - attualmente intestati in Catasto agli Persona_1 odierni appellati , e , per Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 la quota di 1/3 ciascuno.
Si richiama, sul punto, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'accettazione tacita di eredità può desumersi dalla condotta del chiamato che compie la voltura catastale, rilevante non solo in relazione al pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della titolarità del diritto reale pignorato (cfr.
Cass. n. 11478/2021; Cass. n. 33162/2022).
Nella fattispecie al vaglio del Collegio, tale formalità è stata volontariamente richiesta da (almeno uno degli) eredi con atto separato;
quindi, non ha costituito un effetto automatico della trascrizione della denuncia di successione, perfezionata dai convenuti.
A dimostrazione di ciò, si consideri che la voltura catastale risulta registrata in atti sin dal 27.07.2011, mentre la trascrizione della denuncia di successione è stata richiesta a distanza di diversi mesi, ovvero il 23.01.2012, con espressa dicitura nella relativa nota: “voltura catastale automatica: NO” (doc. 7).
A tal proposito, giova considerare che la creditrice non era tenuta a produrre in giudizio anche la richiesta di voltura catastale, atteso che tale documento non è liberamente consultabile e/o acquisibile da terzi soggetti presso gli Uffici di competenza, potendo essere richiesto unicamente dai diretti interessati.
Diversamente opinando, la prova dell'acquisto della qualità di erede da parte del chiamato costituirebbe una probatio diabolica.
Ne consegue che l'interessata può limitarsi a dimostrare l'esistenza di fatti e circostanze - anche di natura indiziaria - che, valutati nel loro complesso, si rivelino idonei ad integrare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità.
pagina 6 di 10 In siffatta prospettiva, osserva il Collegio che l'odierna appellante ha dato prova del fatto che i resistenti detengono - insieme - il possesso degli immobili appartenuti al de cuius, i quali sono stati utilizzati per lo svolgimento di un'attività commerciale, all'esito di lavori di ristrutturazione avviati ad istanza dei medesimi chiamati.
Ciò trova conferma - in primo luogo - nelle dichiarazioni rese dall'ausiliario del
Giudice dell'Esecuzione - C.T.U., Ing. - la quale, nel verbale di Persona_3 accesso presso il compendio pignorato, ha confermato che gli immobili sono nella comune disponibilità degli esecutati, odierni appellati.
Le circostanze sopra descritte sono state, poi, ribadite dal medesimo C.T.U. nella relazione di stima depositata il 19.04.2021 e confermate anche dal custode nominato dal G.E. - Avv. Angelo Villani - il quale ha confermato che i due immobili sono nella disponibilità dei debitori eredi del de cuius e sono stati dagli stessi utilizzati per attività commerciali.
Anche le dichiarazioni rese dal custode giudiziario fanno piena prova, in quanto rilasciate da un Pubblico Ufficiale in un atto pubblico (verbale di udienza).
Al riguardo, giova precisare che l'abitazione familiare risulta ricompresa nell'asse ereditario, come emerge dalla nota di trascrizione della denuncia di successione, ove viene riportato anche l'immobile sito in Osimo, via di Jesi, censito in N.C.E.U. di detto Comune al foglio 79, part. 64, subalterno 3, cat. A/2, piani 1 e 2, bene sovrastante i locali commerciali oggetto di ipoteca in favore della esponente
(originariamente censiti al foglio 79, part. 64, subalterni 1, 2, 4 e 5, attualmente sub 5 e 6 del medesimo foglio e particella).
In relazione a tale immobile, è stata prodotta in giudizio copia della
“Comunicazione di fine lavori” del 08.01.2016 - relativa alla CILA prot. n.
33387/2015 del 20.11.2015 - presentata presso il Comune di Osimo da CP_1
, da cui si evince che in tale data (08.01.2016) sono stati ultimati i lavori
[...] sull'immobile individuato al Foglio 79, Mapp. 64, Sub. 3.
È stata, altresì, allegata copia della SCIA Prot. n. 33364/2015 del 20.11.2015, presentata sempre presso il Comune di Osimo dalla stessa in Controparte_1 relazione alle unità immobiliari censite in N.C.E.U. al foglio 79, part. 64, sub. 1, 2
pagina 7 di 10 e 4 (gravate da ipoteca), nella quale viene specificato che gli immobili hanno destinazione d'uso commerciale e che i lavori per i quali viene inoltrata la S.C.I.A.
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) consistono in opere di manutenzione straordinaria.
La Comunicazione di Fine Lavori del 08.01.2016 comprende anche copia della
S.C.I.A. Prot. n. 33364/2015 presentata da in relazione a Controparte_1 taluni degli immobili oggetto della garanzia ipotecaria vantata dall'appellante e, precisamente, quelli contraddistinti con i subalterni n. 1, n. 2 e n. 4, che hanno originato l'attuale subalterno 6 proprio all'esito dei lavori di ristrutturazione e fusione.
Inoltre, nella segnalazione di inizio lavori, si è espressamente Controparte_1 qualificata come “proprietaria” di tali unità immobiliari, con ciò ponendo in essere una condotta incompatibile con la volontà di non accettare l'eredità del defunto
. Persona_1
Infine, deve attribuirsi giusto rilievo anche al contegno processuale tenuto dai chiamati all'eredità nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 241/20
RGE del Tribunale di Ancona.
Gli odierni appellati sono stati destinatari di un pignoramento loro notificato in qualità di eredi del datore di ipoteca e, quindi, sono stati Persona_1 qualificati come attuali proprietari degli immobili descritti in precetto.
Ebbene, i chiamati all'eredità non solo non hanno sollevato alcuna contestazione al riguardo, ma - anzi - hanno collaborato con gli ausiliari del G.E., come dimostrano i documenti appena menzionati.
D'altro canto, è pacifico in giurisprudenza che il giudice può formare il proprio convincimento utilizzando quale argomento di prova, ex art. 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti e, in particolare, il fatto che la parte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la propria qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità
(v., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/12/2024 n. 31186).
Va, del resto, considerato anche il fatto che gli appellanti non si sono costituiti neppure nel giudizio di primo grado: secondo il principio di vicinanza della prova,
pagina 8 di 10 infatti, l'onere probatorio va ripartito tenendo conto - in concreto - della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione.
Pertanto, è ragionevole gravare dell'onus probandi la parte a cui è più vicino il fatto da provare.
Nella fattispecie, gli odierni appellati avrebbero dovuto provare circostanze volte ad escludere l'intenzione di accettare l'eredità ex art 476 c.c., intenzione - invece
- chiaramente desumibile, come detto, dal compendio probatorio allegato da parte appellante, dal quale - in definitiva - si ricava in modo inequivoco la volontà dei chiamati di assumere la qualità di eredi.
Nulla per le spese, stante la contumacia degli odierni appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - e, per essa, dalla mandataria Parte_1 [...]
- avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona in Parte_2 data 7.3.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, accoglie l'appello e, per l'effetto:
I) accerta e dichiara l'avvenuta accettazione, ai sensi dell'art. 476 cod. civ., dell'eredità del defunto , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 20.09.2010 da parte di:
- nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
(coniuge); C.F._3
- , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._1
(figlia);
- , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 C.F._2
(figlio); ciascuno/a per la quota allo/a stesso/a spettante per legge;
II) Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, il 18.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
pagina 9 di 10 Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 10 di 10