Articolo 6 della Legge 15 dicembre 1971, n. 1221
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 gennaio 1972
Art. 6.
I componenti del comitato consultivo degli italiani all'estero sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri e durano in carica tre anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno in cui vengono nominati. Essi sono rieleggibili.
Tre mesi prima della scadenza di ogni triennio il Ministro per gli affari esteri, premessa, se del caso, la revisione della tabella annessa alla presente legge, giusta il disposto del precedente articolo 2, lettera a), dispone che le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi elencati nella tabella stessa diano corso alle consultazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e provvede alla richiesta della designazione dei rappresentanti e degli esperti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2.
Verificandosi vacanze nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione dei rappresentanti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 mediante consultazione suppletiva a norma dei precedenti articoli 4 e 5, in quanto applicabili, limitatamente al numero di rappresentanti da sostituire. Per la sostituzione dei membri nominati a norma delle lettere b), c), d) ed e) del citato articolo 2 si procede invece su designazione della stessa amministrazione, associazione od organizzazione che aveva provveduto a designare il membro sostituendo.
In ogni caso, il sostituto durera' in carica fino al compimento del triennio per il quale era stato nominato il membro sostituito.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1972