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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 374/2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso l'avv. Gianfranco Nasuti, che li rappresenta per mandato in atti
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
nei confronti di
(già , in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata dall'avv. Marco Silvestri per mandato in atti P.IVA_1
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
1
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Come da atto di riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita (sezione diversa dalla Sezione
Terza Civile, in precedenza già designata), in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, nell'ordinanza n. 1254/2022 del 05.11.2021, depositata e comunicata il 17.01.2022 e resa nel giudizio portante il n. 16658/2017 R.G..
1) dichiarare legittima, ammissibile e indispensabile la produzione della scrittura privata del
25.07.2008, contenente la transazione che poneva fine a tutti i contenziosi tra i soci ingiunti e la banca, tra cui quello oggetto di controversia;
2) accogliere integralmente l'opposizione promossa dai signori e , avverso Pt_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 367/2004 ed emesso in data 24.05.2004 dal Tribunale di Savona;
3) comunque accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte ai signori e Pt_1 [...]
e di cui a esso decreto;
Pt_2
4) 5) accertare e dichiarare che più nessuna somma è dovuta, a qualsivoglia titolo, dai signori Pt_1
e nei confronti della Parte_2 CP_2
in via subordinata, accertare e dichiarare in relazione agli artt. 1853 c.c., 2697 c.c., 119 tub e 210 cpc, con riferimento ai conti correnti oggetto del giudizio, l'illegittimità e la nullità della commissione di massimo scoperto, del calcolo del TEG nonché la sussistenza della natura usuraria degli interessi passivi e la loro rilevabilità ex officio;
6) protestate spese, diritti e onorari dei precedenti gradi di giudizio (Tribunale di Savona, Corte di
Appello di Genova, Corte di Cassazione) e del presente giudizio di rinvio, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, segnatamente previa (ove occorrendo) ammissione dei capi di prova dedotti in primo grado nelle memorie ex art. 184 c.p.c. del 31.01.06 e 23.02.06, nonché declaratoria di inutilizzabilità del documento prodotto sub 2) da controparte (scrittura di transazione) in quanto tardivo e non indispensabile, rigettare l'appello in quanto inammissibile (per quanto le domande nuove attivate con l'atto di riassunzione), rinunciato (quanto alle domande non riproposte in tale sede) infondato e comunque non provato, con conferma della sentenza impugnata. In ogni caso rigettare l'eccezione ex
2 art. 1304 cc in quanto inammissibile, decaduta controparte dal sollevarla, infondata e comunque non provata. In ogni caso rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, infondata e non provata. In ogni caso accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare gli appellanti a favore della dell'importo portato in ingiunzione e/o altro meglio visto e ritenuto in corso di CP_1
causa.”
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Genova, Terza Sezione, con la sentenza n.261/2017, pubblicata in data 24 febbraio
2017, nell'ambito del giudizio di secondo grado avverso la sentenza n.174/2012 del Tribunale di Savona, pubblicata in data 24 febbraio 2012, proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_2
(ora , ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza impugnata,
[...] Controparte_1 ritenendo preliminarmente inammissibile la produzione della scrittura privata del 25 luglio 2008 in quanto formatasi già nel corso del giudizio di primo grado e quindi nel merito infondate e/o tardivamente svolte le censure concernenti i) il ricalcolo del TEG includendo la CMS;
ii) l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale;
iii) la nullità della CMS;
iv) la nullità delle fideiussioni;
v) la violazione da parte dell'istituto degli obblighi di diligenza e/o l'applicazione di interessi usurari e/o di mancata prova del credito.
Il giudizio di appello aveva, a sua volta, origine -in primo grado- da 2 giudizi riuniti proposti da Parte_1
e , nella loro qualità di fideiussori della soc. di cui il primo Parte_2 Controparte_3 quale azione di accertamento negativo del credito per addebito di tassi usurari ed anatocistici, nonché di nullità della fideiussione, e il secondo, riportante le medesime doglianze, quale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.367/2004 ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Savona s.p.a. emesso nei confronti di detti opponenti, nonché, in solido tra tutti, nei confronti di , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Controparte_4 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e per l'importo complessivo di € 147.509,80, di cui € 125.523,97 per Parte_11 Parte_12
l'esposizione debitoria derivante da un mutuo fondiario ed € 21.985,83 quale saldo debitore di altri rapporti bancari (c.c. n.40265/20; effetti insoluti e rischio portafoglio).
Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione da parte dall'attuale parte attrice in riassunzione.
La Suprema Corte con la pronuncia n.1254/2022, depositata in data 17 gennaio 2022, in accoglimento del primo motivo del ricorso, ha cassato la decisione impugnata e rimesso nuovamente la causa alla Corte
d'Appello di Genova affinché riesamini nel merito la controversia, anche per provvedere alla liquidazione delle spese del predetto giudizio.
3 Riassunta la causa da e con atto notificato in data 13 aprile 2022 ed instaurato Parte_1 Parte_2
il contraddittorio, la Corte, alla prima udienza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 3 aprile 2024 con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Entrambe le parti depositavano tempestivamente le note conclusionali.
Quindi con provvedimento del 15 gennaio 2025 del Presidente della Sezione, la causa è stata riassegnata e rimessa sul ruolo all'udienza del 5 febbraio 2025, poi differita al 19 febbraio 2025 con assegnazione ad altro relatore ed ivi, previa precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 18 marzo 2025 nuovamente trattenuta in decisione immediata.
a. Sulla domanda nel giudizio di riassunzione di e Parte_1 CP_5
e , atteso che -a fronte dei propri 3 motivi di ricorso per cassazione (con il quale avevano
[...] Parte_2 lamentato l'erroneità della statuizione della sentenza distrettuale) 1) per aver la Corte d'appello dichiarato inammissibile la produzione in appello della scrittura privata del 25 luglio 2008, recante la transazione stipulata tra la banca e gli ex soci della società debitrice, perché ad avviso della Corte del merito si trattava di un documento che avrebbe potuto essere prodotto fin dal giudizio di primo grado, precisando, nella parte narrativa del ricorso, che la scrittura in questione conteneva una transazione che poneva fine a tutti i contenziosi tra la società debitrice e la banca, compreso quello riguardante il credito azionato in sede monitoria;
2) per vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1853, 2697 c.c., dell'art.119 TUB e dell'art. 210 c.p.c., con riferimento anche alla contestazione della commissione di massimo scoperto, al calcolo del TEG, nonché alla rilevabilità d'ufficio della natura usuraria degli interessi passivi;
3) per ottenere la riforma della statuizione sulle spese processuali-, per effetto dell'accoglimento del ricorso, la Suprema
Corte, ritenendo fondato il primo, con assorbimento dei restanti due, ha rilevato che “l'art. 345 c.p.c., secondo il testo di cui alla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis - contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi di giudizio pendente in primo grado, alla data dell'entrata in vigore della richiamata legge (art. 58, comma 2 Legge cit.) - prevedeva il vaglio di indispensabilità del nuovo documento
(che è stato successivamente "espunto" dal predetto art. 345 c.p.c., D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma
1, convertito con mod. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha soppresso le parole "che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero"). Pertanto, non era sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte d'appello, della produzione della scrittura privata del
25.7.2008, contenente la transazione che poneva fine a tutti i contenziosi tra la società debitrice e la banca tra cui quello oggetto di controversia, la considerazione che i documenti avrebbero potuto essere prodotti già nel giudizio di primo grado, atteso che tale regola valeva "salvo" che il collegio non li ritenesse indispensabili in Corte d'appello avrebbe dovuto, quindi, valutare se il documento in questione fosse o meno indispensabile
4 ai fini della decisione e non dichiararne senz'altro l'inammissibilità, sol perché avrebbe potuto essere prodotto già davanti al tribunale”, con il loro ricorso in riassunzione, riepilogando brevemente la vicenda processuale, invocano una pronuncia che dichiari legittima, ammissibile ed indispensabile la produzione della scrittura privata del 25 luglio 2008 e quindi accolga integralmente la loro opposizione, dichiarando che nessuna somma è dovuta da parte attrice in riassunzione a qualsiasi titolo o in via subordinata l'illegittimità e la nullità della CMS, del calcolo del TEG e l'usurarietà degli interessi passivi.
b) La prima domanda è fondata e va accolta.
In particolare la Corte rileva:
- che il decreto ingiuntivo n.367/2004, emesso dal Tribunale di Savona, era stato richiesto dalla Cassa di
Risparmio di Savona s.p.a. (poi ora , atteso che la debitrice principale Controparte_2 Controparte_1 era stata messa in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti Controparte_3
dei suoi fideiussori e quindi di , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , Pt_5 Parte_6 Controparte_4 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, e per l'importo complessivo di € 147.509,80, di cui € Pt_10 Parte_11 Parte_12
125.523,97 per l'esposizione debitoria derivante da un mutuo fondiario ed € 21.985,83 quale saldo debitore di altri rapporti bancari (c.c. n.40265/20; effetti insoluti e rischio portafoglio);
- che e , separatamente dagli altri fideiussori/ingiunti, hanno proposto opposizione Pt_1 Parte_2
avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando, oltre all'illegittimità nel merito del credito azionato, anche la nullità della fideiussione ed il comportamento contrario a buona fede dell'istituto di credito;
- che l'opposizione degli attuali attori è stata respinta in primo grado, con motivazione confermata anche nella sentenza della corte distrettuale, poi cassata;
- che con il proprio atto di appello i , reiterando i motivi di opposizione, già disattesi in primo grado, Pt_1
avevano altresì depositato agli atti del giudizio -per la prima volta- la scrittura privata di transazione del 25 luglio 2008, con la quale gli altri fideiussori e l'istituto di credito avevano “dichiarato di porre fine a tutte le liti e contenziosi sorti tra loro estinguendo tutti i giudizi pendenti sino al 25.07.2008”, deducendo altresì che
“in osservanza della predetta scrittura privata gli ex soci della hanno Controparte_6
consegnato alla la somma di € 230.000,00 a saldo e stralcio delle obbligazioni nascenti dalle cause (tra CP_1
cui quelle nascenti dal decreto ingiuntivo n.367/2004 emesso dal Tribunale di Savona il 05.07.2004) di cui alla suddetta scrittura per letteralmente: “-omissis- capitale e interessi, inclusi tutti i crediti o diritti presupposti nelle cause di cui in premessa, nonché qualsivoglia altro credito e ragione, comunque derivante o connesso con i pregressi rapporti e con la loro risoluzione, ivi incluse ragioni di danno che dovessero sopravvenire, anche non note. -omissis-“” (c.f.r. pagg.7 e 8 dell'atto di appello);
5 - che, per quanto sia corretto quanto evidenziato da parte convenuta e cioè che nel corpo dell'atto d'appello
(c.f.r. pag. 10 e pag. 60) i si erano limitati a sostenere che a seguito dell'intercorsa transazione la Pt_1
Banca aveva “recuperato non poche somme sia dalla Procedura di Liquidazione coatta della CP_6 che dagli altri fideiussori e parti del medesimo decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, come
[...] si evince dal documento prodotto”, tuttavia non si può concordare con l'istituto di credito, allorquando assume che i avrebbero chiesto per la prima volta con l'atto di riassunzione, previa dichiarazione di Pt_1
legittimità, ammissibilità ed indispensabilità della produzione della scrittura privata del 25 luglio 2008,
l'accertamento che più nessuna somma sarebbe dovuta alla creditrice procedente, in quanto tale domanda era già contenuta nell'atto di appello nel momento in cui al punto 3) gli appellanti avevano richiesto l'accertamento e la dichiarazione dell'effettivo dare-avere tra le parti;
- che pertanto non è possibile aderire alla tesi della convenuta a) che la scrittura sarebbe assolutamente inessenziale alla delibazione delle domande ordinariamente formulate;
b) che sulla base delle conclusioni rassegnate il diritto di aderire alla transazione dovrebbe considerarsi rinunciato;
c) che le domande nuove sarebbero inammissibili;
- che infatti gli appellanti, depositando la scrittura privata, hanno dimostrato di volersene avvalere e, sebbene nel merito avevano mantenuto le originarie contestazioni sia nei riguardi del credito, che alla validità della rilasciata veste di fideiussori, tuttavia, dando atto che con tale scrittura il credito vantato dall'istituto era stato transatto con “la somma di € 230.000,00 a saldo e stralcio delle obbligazioni nascenti dalle cause (tra cui quelle nascenti dal decreto ingiuntivo n.367/2004 emesso dal Tribunale di Savona il 05.07.2004)”, la medesima diveniva un documento indispensabile al fine di decidere la controversia in quanto, assorbendo tutte le contestazioni nel merito, era dimostrativo dell'intervenuta estinzione del credito vantato dall'istituto;
- che, in particolare, dalla citata “scrittura privata di transazione”, sottoscritta da , Parte_3 Parte_4
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_4 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e -da una parte- e Cassa di Risparmio di Savona s.p.a. Parte_10 Parte_11 Parte_12
-dall'altra-, emerge a) l'esistenza di molteplici contenziosi connessi e derivati da una fideiussione omnibus resa a favore della da una fideiussione ordinaria rilasciata per un mutuo sempre Controparte_6
concesso a detta società cooperativa e dal decreto ingiuntivo n.367/2004; b) la volontà di transigere tutte le liti pendenti alla data della transazione;
c) il versamento da parte degli ex soci della cooperativa della somma di € 230.000,00, a saldo e stralcio di tutti i conteziosi, ivi compreso il credito portato dal decreto ingiuntivo;
d) il carattere novativo della transazione;
- che, conseguentemente, atteso l'importo del decreto ingiuntivo di € 147.509,80, la somma corrisposta dagli altri condebitori solidali risulta totalmente satisfattiva del credito azionato;
6 - che infatti non può trovare alcun fondamento la difesa formulata in via subordinata della convenuta in riassunzione che il credito complessivamente maturato dall'istituto di credito ammonterebbe all'importo di
€ 1.917.627,37 e che l'importo azionato con il decreto ingiuntivo sarebbe corrispondente all'importo pro quota dovuto da ciascun garante, in quanto il tenore del ricorso per ingiunzione è quello di ottenere da tutti gli elencati debitori, in via solidale tra di loro ed immediatamente, la complessiva somma di € 147.509,80 ed il conseguente decreto emesso dal Tribunale di Savona è conforme a detta richiesta;
- che in particolare, facendo fede il titolo azionato, anche se il ricorso contiene delle indicazioni in ordine alle garanzie “pro-quota”, ciò che rileva è il tenore della richiesta avanzata ed il provvedimento emesso, nonché le stesse conclusioni “riassuntive” della creditrice, ove espressamente (c.f.r. pag.5 del ricorso per DI) si legge
“che, pertanto, la Cassa di Risparmio di Savona vanta un credito complessivo pari ad € 147.509,80 …”;
- che, infatti, tenuto conto che a) “La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza” (così
Cass.25.9.2014 n.20250) e b) “L'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione;
né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di voler profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza”
(così Cass. 18.6.2018 n.16087), ne deriva non solo che la dichiarazione è tempestiva, ma anche, che riferendosi all'intero ammontare dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo, i suoi benefici si estendono anche ai che a tale transazione non hanno partecipato;
Pt_1
- che, pertanto, il documento definito “scrittura privata di transazione” è, secondo la normativa all'epoca vigente, ammissibile e rilevante, anche se depositato in secondo grado, in quanto con il medesimo si viene a definire il giudizio di opposizione per essere il relativo debito estinto a seguito dell'intervenuta transazione e conseguentemente il decreto ingiuntivo n.367/2004 emesso dal Tribunale di Savona deve essere revocato.
d) Sulle spese di giudizio
7 Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di per tutti i gradi Controparte_1
di giudizio, con l'unica eccezione della fase monitoria e del primo grado del giudizio, che si ritiene di compensare, atteso che fino ad allora la transazione non risultava depositata. Le altre sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod nei valori medi in ragione del valore della lite (scaglione da €
52.000,00 ad € 260.000,00), compresa la fase di trattazione per tutti i gradi di giudizio ad eccezione del giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
Quindi:
a. davanti alla Corte di Appello
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00=
3. Fase decisionale: € 5.103,00=; totale per compensi avvocato: € 14.317,00=
b. davanti alla Corte di Cassazione
1. Studio controversia: € 3.402,00=
2. Fase introduttiva: € 2.478,00=
3. Fase decisionale: € 1.775,00=; totale per compensi avvocato: € 7.655,00=
c. Giudizio di rinvio
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00=
3. Fase decisionale: € 5.103,00=; totale per compensi avvocato: € 14.317,00=
oltre, per tutti i gradi, al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.1254/2022 che ha cassato la sentenza n.261/2017 della Corte
d'Appello di Genova in relazione alla sentenza n.174/2012 emessa dal Tribunale di Savona:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.367/2004 del Tribunale di Savona;
8 2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese dal secondo grado giudizio Controparte_1
sostenute da e , che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso Parte_1 Parte_2
forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge per la fase davanti alla Corte d'appello; in
€ 7.655,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge per la fase davanti alla Corte di Cassazione;
in € 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge per il presente giudizio di rinvio;
compensa integralmente tra le parti le spese della fase monitoria e del primo grado di giudizio;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 8/5/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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