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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 96 /2025 R.G. Vol.
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
DECRETO PER EQUA RIPARAZIONE LEGGE PINTO
Il Consigliere des. Dr.ssa Silvia Romagnoli, letto il ricorso ex L. n. 89 del 24.3.2001 (Legge Pinto) per la equa riparazione depositato da (Avv. LITTERA PAOLO) Parte_1
in data 03/02/2025
RILEVATO che il processo presupposto è costituito dal procedimento penale, da intendersi iniziato con un atto dell'autorità giudiziaria che renda l'indagato edotto del procedimento a suo carico (vedi Corte Cost.
n. 184/2015), e quindi, nel caso di specie, con l'avviso di conclusione delle indagini in data 27.3.2018;
RITENUTO che il ricorso è tempestivo siccome proposto a procedimento presupposto ancora pendente, ma è inammissibile, oltre che infondato;
è inammissibile, perché il giudizio di primo grado, per la parte ricorrente, ha alla data della presentazione del ricorso una durata di sei anni 9 mesi e 26 giorni e tuttavia l'art. 2/1° co. L. Pinto come sost. ex L. 2018/2015 (stabilità 2016) – ai sensi del quale “È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1 ter” – ha introdotto il cd. “filtro” di inammissibilità costituito dall'esperimento dei cd. “rimedi preventivi” di cui all'art. 1 ter L. Pinto;
in proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 121/2020 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU – degli artt.
1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, i quali subordinano l'ammissibilità della domanda di equo indennizzo per durata non ragionevole del processo alla proposizione di possibili, e concreti, “modelli procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato, affermando che “La sanzione censurata non è irragionevole o non proporzionata, valendo a richiamare la parte del processo all'osservanza dell'onere di diligenza di cui all'art. 1 ter, ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza europea. La normativa censurata richiede, pertanto, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, ferma l'ammissibilità del successivo esperimento dell'azione indennitaria se l'eccessiva durata si fosse poi comunque verificata. L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale – peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato – riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso”; in particolare, il 2° co. della disposizione cit. prevede che “l'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis”;
il ricorrente si limita ad affermare genericamente di aver adottato un comportamento non dilatorio durante il giudizio pendente senza dar prova di aver esperito i rimedi preventivi ex art. 1 ter L. Pinto;
inoltre, il ricorso è infondato: il ricorrente individua come dies a quo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini del 26.3.2018 con citazione a giudizio per l'udienza del 20.4.2020, ma prosegue affermando di aver avuto notifica della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo in data 7.10.2024 con comunicazione di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo ai sensi degli artt. 420-quater co. 4 lett. a) e b) e 420 sexies c.p.p. al 3.2.2025; di conseguenza, l'indennizzo per il danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata non potrebbe neppure essere riconosciuto in base alla effettiva durata del patema d'animo sofferto in conseguenza del processo, poiché di tale stato soggettivo la ricorrente ha patito al più dal 26.3.2018 al 20.4.2020, essendosi totalmente disinteressata dello stato del giudizio nel periodo successivo fino alla notifica della sentenza di non doversi procedere in data 7.10.2024.
pertanto, il ricorso deve essere considerato inammissibile ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. n. 89 del 2001;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e comunque rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 1.4.2025
Il Consigliere des.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
DECRETO PER EQUA RIPARAZIONE LEGGE PINTO
Il Consigliere des. Dr.ssa Silvia Romagnoli, letto il ricorso ex L. n. 89 del 24.3.2001 (Legge Pinto) per la equa riparazione depositato da (Avv. LITTERA PAOLO) Parte_1
in data 03/02/2025
RILEVATO che il processo presupposto è costituito dal procedimento penale, da intendersi iniziato con un atto dell'autorità giudiziaria che renda l'indagato edotto del procedimento a suo carico (vedi Corte Cost.
n. 184/2015), e quindi, nel caso di specie, con l'avviso di conclusione delle indagini in data 27.3.2018;
RITENUTO che il ricorso è tempestivo siccome proposto a procedimento presupposto ancora pendente, ma è inammissibile, oltre che infondato;
è inammissibile, perché il giudizio di primo grado, per la parte ricorrente, ha alla data della presentazione del ricorso una durata di sei anni 9 mesi e 26 giorni e tuttavia l'art. 2/1° co. L. Pinto come sost. ex L. 2018/2015 (stabilità 2016) – ai sensi del quale “È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1 ter” – ha introdotto il cd. “filtro” di inammissibilità costituito dall'esperimento dei cd. “rimedi preventivi” di cui all'art. 1 ter L. Pinto;
in proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 121/2020 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU – degli artt.
1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, i quali subordinano l'ammissibilità della domanda di equo indennizzo per durata non ragionevole del processo alla proposizione di possibili, e concreti, “modelli procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato, affermando che “La sanzione censurata non è irragionevole o non proporzionata, valendo a richiamare la parte del processo all'osservanza dell'onere di diligenza di cui all'art. 1 ter, ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza europea. La normativa censurata richiede, pertanto, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, ferma l'ammissibilità del successivo esperimento dell'azione indennitaria se l'eccessiva durata si fosse poi comunque verificata. L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale – peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato – riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso”; in particolare, il 2° co. della disposizione cit. prevede che “l'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis”;
il ricorrente si limita ad affermare genericamente di aver adottato un comportamento non dilatorio durante il giudizio pendente senza dar prova di aver esperito i rimedi preventivi ex art. 1 ter L. Pinto;
inoltre, il ricorso è infondato: il ricorrente individua come dies a quo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini del 26.3.2018 con citazione a giudizio per l'udienza del 20.4.2020, ma prosegue affermando di aver avuto notifica della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo in data 7.10.2024 con comunicazione di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo ai sensi degli artt. 420-quater co. 4 lett. a) e b) e 420 sexies c.p.p. al 3.2.2025; di conseguenza, l'indennizzo per il danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata non potrebbe neppure essere riconosciuto in base alla effettiva durata del patema d'animo sofferto in conseguenza del processo, poiché di tale stato soggettivo la ricorrente ha patito al più dal 26.3.2018 al 20.4.2020, essendosi totalmente disinteressata dello stato del giudizio nel periodo successivo fino alla notifica della sentenza di non doversi procedere in data 7.10.2024.
pertanto, il ricorso deve essere considerato inammissibile ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. n. 89 del 2001;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e comunque rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 1.4.2025
Il Consigliere des.
Dr.ssa Silvia Romagnoli