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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2716/2021, avente a oggetto “prestazione
d'opera intellettuale” e vertente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Grosseto, Parte_1 C.F._1
Strada Curtatone n. 2, presso lo studio degli avv.ti Matteo Monticini e Paola Conti, che la rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Grosseto, via Tes_1 C.F._2
Cadorna n. 15, presso lo studio dell'avv. Esmeralda Parentini, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
e
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, via Cadorna n. 15, presso lo studio dell'avv. Esmeralda Parentini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
INTERVENUTA VOLONTARIA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato in giudizio Parte_1
l'arch. esponendo all'intestato Tribunale: CP_2
• di essersi rivolta al convenuto nel febbraio 2021 per consultarsi sulla possibilità di ristrutturare un fabbricato sito nel Comune di Grosseto con un budget di € 75.000,00, attirata dalle norme in materia di agevolazioni fiscali;
• che l'attività demandata al professionista era da considerarsi un pre-incarico di natura informativa, idoneo a trasformarsi in un incarico di progettazione e direzione lavori se le soluzioni proposte dal tecnico, nel rispetto del citato limite di spesa, avessero incontrato il gradimento della committenza, la quale, a fine aprile 2021, corrispose all'arch. un acconto di € 3.806,40; Tes_1
• che solo nel mese di luglio il convenuto trasmise all'attrice un prospetto dei costi di ristrutturazione, dapprima di € 263.155,00 e successivamente di € 173.966,00, quindi notevolmente superiore al budget prestabilito, inducendola a recedere dal rapporto professionale, viste peraltro le insistenze del tecnico a vedersi saldare una parcella di €
25.680,00 per le prestazioni asseritamente rese;
• che l'architetto non avrebbe correttamente adempiuto all'incarico conferitogli, avendo arbitrariamente proceduto a progettare la ristrutturazione pretendendo poi il pagamento di ingenti compensi, di guisa da paventarsi anche la nullità del contratto intercorso fra le parti per indeterminatezza dell'oggetto.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Grosseto dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista, o in alternativa la sua nullità per indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, condannarsi il convenuto a restituirle l'importo di € 3.806,40, maggiorato degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla notifica della citazione, e a rifonderle le spese legali.
Si costituiva in giudizio l'arch. , in proprio e quale legale rappresentante di Tes_1
eccependo in via preliminare l'improcedibilità delle Controparte_1 domande avversarie per omesso esperimento della negoziazione assistita;
quanto al merito, esponeva d'aver ricevuto l'incarico di progettare le opere di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile attoreo, senza cenni a limiti di spesa, e ritenendo che il recesso avversario non neutralizzasse il proprio diritto al compenso per l'opera resa, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell' a pagargli l'importo di € Pt_1
25.680,00, nonché una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c. per la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, chiedendo ulteriormente d'esser pagina 2 di 10 autorizzato a chiamare in causa gli altri tre comproprietari dell'immobile affinché lo indennizzassero ai sensi dell'art. 2041 c.c., anche in solido con l'attrice, della diminuzione patrimoniale subita di € 25.680,00.
All'esito della prima udienza del 29.3.2022, nella quale l'attrice contestava inter alia la legitimatio ad causam dell'associazione professionale, il Giudice rigettava le eccezioni istanze pregiudiziali d'improcedibilità delle domande attoree e di chiamata dei terzi e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 25.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che le domande attoree siano fondate, mentre quelle riconvenzionali avanzate dal convenuto vadano respinte.
L'oggetto del contendere verte sul contratto intercorso nell'anno 2021 tra la sig.ra
[...]
e l'arch. in vista di un'ipotizzata ristrutturazione di un edificio sito nel Pt_1 CP_2
Comune di Grosseto: contratto che per l'odierna attrice dovrebbe ritenersi risolto per inadempimento del professionista, o in ipotesi nullo per carenza di oggetto ex artt. 1418
e 1346 c.c., mentre per il tecnico andrebbe adempiuto dalla committenza attraverso il pagamento del corrispettivo a lui dovuto per l'opera comunque resa sino al recesso comunicatogli dalla cliente agli inizi di agosto.
Più nel dettaglio, è pacifico che la sig.ra nel mese di febbraio 2021, si rivolse Pt_1 all'arch. per essere interessata a ristrutturare una palazzina ubicata a Grosseto, via Tes_1 dei Mille n. 103/B, di cui era comproprietaria insieme ai suoi fratelli, indotta dalle norme in materia di agevolazioni fiscali (superbonus 110% e cedibilità del relativo credito di imposta).
È altresì incontroverso che il rapporto professionale nacque ed evolse verbalmente, senza previa informazione rivolta alla cliente sulla misura del compenso professionale dell'architetto e sui rispettivi criteri di calcolo.
È poi documentato che a fronte di alcune prestazioni rese o da rendersi da parte del tecnico in relazione a detto fabbricato, in data 3.5.2021 l'odierna attrice pagò ad la fattura n. 8 del 28.4.2021 a titolo di acconto per la Controparte_1
pagina 3 di 10 “Progettazione lavori di efficientamento energetico ex art. 119 del D.L. 34/2020 e L.
77/2020” (all. 2 dell'attrice).
È, infine, documentato e pacifico il recesso della cliente comunicato nel mese di agosto
2021 per asseriti inadempimenti del professionista nell'espletamento dell'incarico assegnatogli, e la contropretesa di questi nel vedersi saldare il compenso di € 25.680,00 per l'attività asseritamente espletata fino a quel momento (all. 5 e 6 dell'attrice e all.ti
18-20 del convenuto).
L'aspetto discusso fra le parti, a ben vedere, s'incentra sull'oggetto concreto dell'incarico devoluto all'arch. . Tes_1
L'attrice, infatti, assume d'aver subito rappresentato al tecnico la disponibilità di un budget pari ad € 75.000,00, deducendo pertanto d'avergli conferito un semplice “pre- incarico”, di natura “esplorativo-informativa”, in forza del quale il convenuto avrebbe dovuto compiutamente informarla circa la possibilità, le caratteristiche, la natura e i costi dell'intervento di ristrutturazione anelato, e tale mandato avrebbe potuto tramutarsi in un vero e proprio “incarico” di progettazione e direzione lavori se le soluzioni proposte dal professionista, nel rispetto del citato limite di spesa, avessero incontrato il proprio gradimento;
tuttavia, solo a fine luglio il tecnico le avrebbe inviato un prospetto dei costi delle opere con una previsione di spesa più che triplicata rispetto a quel limite (all. 3), tra l'altro neppure lambito dal successivo prospetto elaborato a seguito di revisione al ribasso dei singoli importi (all. 4), così giustificando la decisione della committenza di revocare l'incarico professionale;
l'arch. , quindi, si sarebbe arbitrariamente gettato Tes_1
a capo fitto in un'inutile progettazione della ristrutturazione della palazzina, pretendendo successivamente il pagamento di esorbitanti compensi per prestazioni mai richiestegli.
Per converso, il convenuto assume d'aver ricevuto un vero e proprio incarico di progettare la ristrutturazione e la riqualificazione dell'immobile dell' la quale sin Pt_1 dal primo incontro sarebbe stata messa al corrente dello sforzo professionale svolgendo per giungere alla determinazione del costo complessivo dell'intervento e avrebbe accettato e condiviso il percorso indicato dal professionista, senza mai accennare a tetti di spesa;
pertanto, salva la legittimità del recesso esercitato dal cliente in virtù dell'art. 2237 c.c., questi dovrebbe comunque pagargli il compenso per le prestazioni effettivamente assolte (all.ti 1-17 della II memoria istruttoria del convenuto).
Ebbene, al livello generale va rimarcato che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da pagina 4 di 10 inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie, se per un verso è innegabile l'esistenza di un contratto professionale intercorso nel periodo compreso tra febbraio e agosto 2021 tra la sig.ra e l'arch. Pt_1
nell'ottica della ristrutturazione della palazzina della prima, per altro verso le prove Tes_1 raccolte in giudizio non consentono di far ritenere raggiunta la prova sull'affidamento di un incarico al secondo nel cimentarsi senza alcun vincolo alla progettazione degli interventi di ristrutturazione della palazzina in comproprietà dell Pt_1
Benvero, i testi e - ovvero i fratelli dell'odierna attrice, contitolari Testimone_2 Tes_3 dell'edificio e certamente presenti agli incontri avvenuti con l'arch. a febbraio e Tes_1 marzo 2021 -, alle udienze del 21.2.2023 e del 5.5.2023 hanno confermato gli intendimenti originari della sorella nel contenere gli interventi de quibus nel budget esplicitato al tecnico di € 75.000,00, che dunque avrebbe dovuto orientare quest'ultimo nell'impostazione del suo lavoro.
La documentazione versata in atti, inoltre, non rivela che prima di luglio 2021 la committenza fu posta effettivamente al corrente delle spese che sarebbe stata chiamata a sostenere ove intenzionata a dar esecuzione al progetto predisposto dal convenuto.
Non favorevoli alla prospettazione del medesimo risultano le deposizioni dei testi da egli citati (ing. all'udienza del 21.2.2023 nonché e Testimone_4 Testimone_5
all'udienza del 5.5.2023), attesa la loro mancata Testimone_6 partecipazione agli incontri preliminari avvenuti fra la committenza e l'arch. , e Tes_1 considerato che le poche circostanze da essi segnalate traggono origine da quanto riferitogli dal convenuto, ed è noto che le dichiarazioni testimoniali de relato da una delle parti in causa abbiano una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attengono al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento (cfr. ex multis Cass. n. 7746/2020).
Né può sottacersi la scarsa trasparenza che ha connotato l'atteggiamento dell'arch. Tes_1 fino all'introduzione dell'odierno giudizio: anzitutto il tecnico violò il dovere deontologico di predisporre in forma scritta, al momento del conferimento dell'incarico, il contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali e indicativo della pagina 5 di 10 misura del compenso per la propria prestazione e dei rispettivi criteri di calcolo, come prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 23 e 24 del Codice Deontologico degli
Architetti pro temporis vigente, tanto da subire l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento ad opera del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti di
Grosseto (all. 20 dell'attrice); in secondo luogo, egli ha negato tout court l'informazione su limiti di budget da parte della committenza per gli interventi edilizi, epperò in una diffida trasmessa dal proprio legale il 22.9.2021 ammise la provenienza di detta comunicazione, seppur collocandola temporalmente a un incontro avvenuto il 17.5.2021
(all. 9 dell'attrice).
Stando così le cose, il Tribunale ritiene che il convenuto non abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c. relativo alla dimostrazione del titolo posto a sostegno della pretesa giudiziale di pagamento del compenso professionale.
Viceversa, gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere plausibile il commissionamento all'arch. , da parte della sig.ra di un incarico Tes_1 Parte_1 professionale volto a sondare preliminarmente la fattibilità di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione della palazzina ubicata a Grosseto, via dei Mille n.
103/B, con uno stanziamento pari a circa € 75.000,00 e con possibilità di attingere alle agevolazioni fiscali all'epoca esistenti. Compito che, se confluito nel ritrovamento di soluzioni ritenute soddisfacenti per la committenza, anche sotto l'aspetto economico, avrebbe potuto evolvere in un più pregnante mandato di progettazione dettagliata e direzione dei lavori prospettati, essendo altrimenti destinato a venir meno con il riconoscimento al professionista di un compenso per gli sforzi comunque profusi.
Siffatta perimetrazione del contratto, se da un canto porta a escluderne la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c., dall'altro conduce a ravvisare profili di grave inadempimento del professionista nell'espletamento dell'incarico assegnatogli, così giustificando la risoluzione negoziale ai sensi del combinato di disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., con obbligo per lo stesso di restituire l'acconto ricevuto per effetto dell'art. 1458 c.c..
É evidente che il convenuto, muovendosi in piena libertà e senza porsi alcun limite di budget, abbia completamente trascurato i reali interessi della committenza, offrendole prestazioni non richieste, relative a progetti irrealizzabili in base alle sue finanze, e rivelatesi del tutto diverse e inutili guardando alle aspettative del cliente, così recidendo il pagina 6 di 10 vincolo di sinallagmaticità implicato nel rapporto d'opera intellettuale, anche in relazione all'acconto versato.
Deve allora dichiararsi la risoluzione del contratto intercorso fra le parti per inadempimento del convenuto, e questo va condannato a restituire all'attrice la somma di
€ 3.806,40, maggiorata degli interessi nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 1284
c.c. dal giorno del pagamento alla notifica dell'atto di citazione, e al tasso cd. commerciale indicato dal 4° comma della citata disposizione (applicabile anche alle obbligazioni restitutorie che trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale) dalla notifica dell'atto introduttivo fino al saldo effettivo.
Corollario di ciò è naturalmente la reiezione della domanda riconvenzionale avanzata dal di adempimento di un contratto rimasto indimostrato. Tes_1
È invece inammissibile la domanda proposta in via subordinata dal convenuto per conseguire la condanna dell'attrice - eventualmente in solido con i comproprietari dell'edificio interessato dal rapporto professionale - a indennizzarlo della diminuzione patrimoniale subita a fronte delle prestazioni assolte, quantificata nel medesimo importo affluito nella parcella professionale.
Infatti, ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta e immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero quando la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento, salvo che l'eventuale nullità non derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Nel caso concreto, l'esistenza di un valido contratto d'opera professionale intercorso nell'anno 2021 tra e esclude in radice la sussidiarietà dell'azione Parte_1 Tes_1 generale di arricchimento, tanto nei confronti dell'odierna attrice, quanto verso i fratelli di quest'ultima comproprietari della palazzina ristrutturanda, in quanto la valutazione dell'art. 2042 c.c. deve compiersi in astratto, rimanendo esclusa la possibilità di avvalersi dell'azione di arricchimento sine causa quando il danneggiato possa esercitare un'altra azione - indipendentemente dal suo esito - per farsi indennizzare il pregiudizio subito pagina 7 di 10 (cfr. ex plurimis Cass. n. 10379/2025).
D'altro canto, riguardo ai fratelli di , rimasti del tutto estranei al rapporto Parte_1 negoziale che ha interessato le odierne parti, potrebbe se del caso discutersi di un arricchimento indiretto - che si configura allorché l'arricchimento si produca in capo a un soggetto terzo rispetto a chi ha occasionato l'impoverimento -, oppure imposto - che abbraccia le ipotesi in cui l'arricchimento di un soggetto sia derivato da un comportamento dell'impoverito -, con tutti i vari limiti che si pongono in tali casi rispetto all'ammissibilità della pretesa, e comunque difettava ab origine l'allegazione e la prova del vantaggio patrimoniale ottenuto dai soggetti nei cui confronti il convenuto pretendeva di estendere il contraddittorio attraverso la chiamata in causa.
Il rigetto delle domande del convenuto esclude di per sé la possibilità di ravvisare i requisiti per una condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, considerata l'esigua complessità della lite secondo il valore
“indeterminabile” e nei limiti di quanto richiesta nella nota spese dal legale dell'attrice.
L' dovrà essere condannata in solido con il convenuto Controparte_1
a rifondere le spese legali all'attrice.
La sua posizione processuale, infatti, è assimilabile a quella dell'interventore ad adiuvandum di cui all'art. 105, co. 2 c.p.c., essendosi costituita spontaneamente in giudizio in affiancamento al convenuto per sostenerne di fatto le ragioni.
Quantunque l'interesse della stessa a legittimarne la partecipazione all'odierno giudizio potesse riscontrarsi nel pregiudizio scaturibile da una pronuncia di accoglimento delle domande attoree - visto che i compensi del professionista confluiscono nell'associazione, come del resto avvenuto per l'acconto versato dalla sig.ra -, l'essere divenuta Pt_1 parte giudizio comporta l'estensione nei suoi confronti dell'operatività degli artt. 91 e 92
c.p.c., con la conseguente condanna alle spese per la soccombenza della parte adiuvata.
Il contegno giudiziale del convenuto non può essere inoltre immune dal potere officioso previsto dall'art. 96, co. 3 c.p.c..
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di pagina 8 di 10 grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, questo giudicante deve rilevare come il convenuto non solo è risultato soccombente nell'odierno giudizio (avendo peraltro eccepito l'improcedibilità delle domande avversarie per aver omesso di aderire a un'inutile negoziazione assistita, stante la pregressa chiusura negativa della mediazione volontaria avviata dall'attrice), ma ha altresì rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante ex art. 185-bis c.c. all'esito delle prove orali, che gli sarebbe stata evidentemente più congegnale.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso a un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 25% della somma che dovrà restituire all'attrice. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso del processo incida non sul profilo delle spese di lite in sé, ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato a febbraio 2021 tra e Parte_1
per inadempimento di quest'ultimo; Tes_1
2) condanna a restituire a la somma di € 3.806,40, Tes_1 Parte_1 maggiorata degli interessi nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 1284 c.c. dal giorno del pagamento alla notifica dell'atto di citazione, e al tasso cd. commerciale indicato dal 4° comma dalla notifica dell'atto introduttivo fino al saldo effettivo;
3) rigetta le domande riconvenzionali e subordinate proposte dal convenuto e dall'intervenuta;
4) rigetta le domande avanzate dal convenuto e dall'intervenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
pagina 9 di 10 5) condanna il convenuto e l'intervenuta, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 563,55 per esborsi ed € 7.100,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
6) condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 951,60 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c..
Grosseto, 20.5.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2716/2021, avente a oggetto “prestazione
d'opera intellettuale” e vertente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Grosseto, Parte_1 C.F._1
Strada Curtatone n. 2, presso lo studio degli avv.ti Matteo Monticini e Paola Conti, che la rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Grosseto, via Tes_1 C.F._2
Cadorna n. 15, presso lo studio dell'avv. Esmeralda Parentini, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
e
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, via Cadorna n. 15, presso lo studio dell'avv. Esmeralda Parentini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
INTERVENUTA VOLONTARIA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato in giudizio Parte_1
l'arch. esponendo all'intestato Tribunale: CP_2
• di essersi rivolta al convenuto nel febbraio 2021 per consultarsi sulla possibilità di ristrutturare un fabbricato sito nel Comune di Grosseto con un budget di € 75.000,00, attirata dalle norme in materia di agevolazioni fiscali;
• che l'attività demandata al professionista era da considerarsi un pre-incarico di natura informativa, idoneo a trasformarsi in un incarico di progettazione e direzione lavori se le soluzioni proposte dal tecnico, nel rispetto del citato limite di spesa, avessero incontrato il gradimento della committenza, la quale, a fine aprile 2021, corrispose all'arch. un acconto di € 3.806,40; Tes_1
• che solo nel mese di luglio il convenuto trasmise all'attrice un prospetto dei costi di ristrutturazione, dapprima di € 263.155,00 e successivamente di € 173.966,00, quindi notevolmente superiore al budget prestabilito, inducendola a recedere dal rapporto professionale, viste peraltro le insistenze del tecnico a vedersi saldare una parcella di €
25.680,00 per le prestazioni asseritamente rese;
• che l'architetto non avrebbe correttamente adempiuto all'incarico conferitogli, avendo arbitrariamente proceduto a progettare la ristrutturazione pretendendo poi il pagamento di ingenti compensi, di guisa da paventarsi anche la nullità del contratto intercorso fra le parti per indeterminatezza dell'oggetto.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di Grosseto dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista, o in alternativa la sua nullità per indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, condannarsi il convenuto a restituirle l'importo di € 3.806,40, maggiorato degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla notifica della citazione, e a rifonderle le spese legali.
Si costituiva in giudizio l'arch. , in proprio e quale legale rappresentante di Tes_1
eccependo in via preliminare l'improcedibilità delle Controparte_1 domande avversarie per omesso esperimento della negoziazione assistita;
quanto al merito, esponeva d'aver ricevuto l'incarico di progettare le opere di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile attoreo, senza cenni a limiti di spesa, e ritenendo che il recesso avversario non neutralizzasse il proprio diritto al compenso per l'opera resa, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell' a pagargli l'importo di € Pt_1
25.680,00, nonché una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c. per la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, chiedendo ulteriormente d'esser pagina 2 di 10 autorizzato a chiamare in causa gli altri tre comproprietari dell'immobile affinché lo indennizzassero ai sensi dell'art. 2041 c.c., anche in solido con l'attrice, della diminuzione patrimoniale subita di € 25.680,00.
All'esito della prima udienza del 29.3.2022, nella quale l'attrice contestava inter alia la legitimatio ad causam dell'associazione professionale, il Giudice rigettava le eccezioni istanze pregiudiziali d'improcedibilità delle domande attoree e di chiamata dei terzi e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 25.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che le domande attoree siano fondate, mentre quelle riconvenzionali avanzate dal convenuto vadano respinte.
L'oggetto del contendere verte sul contratto intercorso nell'anno 2021 tra la sig.ra
[...]
e l'arch. in vista di un'ipotizzata ristrutturazione di un edificio sito nel Pt_1 CP_2
Comune di Grosseto: contratto che per l'odierna attrice dovrebbe ritenersi risolto per inadempimento del professionista, o in ipotesi nullo per carenza di oggetto ex artt. 1418
e 1346 c.c., mentre per il tecnico andrebbe adempiuto dalla committenza attraverso il pagamento del corrispettivo a lui dovuto per l'opera comunque resa sino al recesso comunicatogli dalla cliente agli inizi di agosto.
Più nel dettaglio, è pacifico che la sig.ra nel mese di febbraio 2021, si rivolse Pt_1 all'arch. per essere interessata a ristrutturare una palazzina ubicata a Grosseto, via Tes_1 dei Mille n. 103/B, di cui era comproprietaria insieme ai suoi fratelli, indotta dalle norme in materia di agevolazioni fiscali (superbonus 110% e cedibilità del relativo credito di imposta).
È altresì incontroverso che il rapporto professionale nacque ed evolse verbalmente, senza previa informazione rivolta alla cliente sulla misura del compenso professionale dell'architetto e sui rispettivi criteri di calcolo.
È poi documentato che a fronte di alcune prestazioni rese o da rendersi da parte del tecnico in relazione a detto fabbricato, in data 3.5.2021 l'odierna attrice pagò ad la fattura n. 8 del 28.4.2021 a titolo di acconto per la Controparte_1
pagina 3 di 10 “Progettazione lavori di efficientamento energetico ex art. 119 del D.L. 34/2020 e L.
77/2020” (all. 2 dell'attrice).
È, infine, documentato e pacifico il recesso della cliente comunicato nel mese di agosto
2021 per asseriti inadempimenti del professionista nell'espletamento dell'incarico assegnatogli, e la contropretesa di questi nel vedersi saldare il compenso di € 25.680,00 per l'attività asseritamente espletata fino a quel momento (all. 5 e 6 dell'attrice e all.ti
18-20 del convenuto).
L'aspetto discusso fra le parti, a ben vedere, s'incentra sull'oggetto concreto dell'incarico devoluto all'arch. . Tes_1
L'attrice, infatti, assume d'aver subito rappresentato al tecnico la disponibilità di un budget pari ad € 75.000,00, deducendo pertanto d'avergli conferito un semplice “pre- incarico”, di natura “esplorativo-informativa”, in forza del quale il convenuto avrebbe dovuto compiutamente informarla circa la possibilità, le caratteristiche, la natura e i costi dell'intervento di ristrutturazione anelato, e tale mandato avrebbe potuto tramutarsi in un vero e proprio “incarico” di progettazione e direzione lavori se le soluzioni proposte dal professionista, nel rispetto del citato limite di spesa, avessero incontrato il proprio gradimento;
tuttavia, solo a fine luglio il tecnico le avrebbe inviato un prospetto dei costi delle opere con una previsione di spesa più che triplicata rispetto a quel limite (all. 3), tra l'altro neppure lambito dal successivo prospetto elaborato a seguito di revisione al ribasso dei singoli importi (all. 4), così giustificando la decisione della committenza di revocare l'incarico professionale;
l'arch. , quindi, si sarebbe arbitrariamente gettato Tes_1
a capo fitto in un'inutile progettazione della ristrutturazione della palazzina, pretendendo successivamente il pagamento di esorbitanti compensi per prestazioni mai richiestegli.
Per converso, il convenuto assume d'aver ricevuto un vero e proprio incarico di progettare la ristrutturazione e la riqualificazione dell'immobile dell' la quale sin Pt_1 dal primo incontro sarebbe stata messa al corrente dello sforzo professionale svolgendo per giungere alla determinazione del costo complessivo dell'intervento e avrebbe accettato e condiviso il percorso indicato dal professionista, senza mai accennare a tetti di spesa;
pertanto, salva la legittimità del recesso esercitato dal cliente in virtù dell'art. 2237 c.c., questi dovrebbe comunque pagargli il compenso per le prestazioni effettivamente assolte (all.ti 1-17 della II memoria istruttoria del convenuto).
Ebbene, al livello generale va rimarcato che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da pagina 4 di 10 inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie, se per un verso è innegabile l'esistenza di un contratto professionale intercorso nel periodo compreso tra febbraio e agosto 2021 tra la sig.ra e l'arch. Pt_1
nell'ottica della ristrutturazione della palazzina della prima, per altro verso le prove Tes_1 raccolte in giudizio non consentono di far ritenere raggiunta la prova sull'affidamento di un incarico al secondo nel cimentarsi senza alcun vincolo alla progettazione degli interventi di ristrutturazione della palazzina in comproprietà dell Pt_1
Benvero, i testi e - ovvero i fratelli dell'odierna attrice, contitolari Testimone_2 Tes_3 dell'edificio e certamente presenti agli incontri avvenuti con l'arch. a febbraio e Tes_1 marzo 2021 -, alle udienze del 21.2.2023 e del 5.5.2023 hanno confermato gli intendimenti originari della sorella nel contenere gli interventi de quibus nel budget esplicitato al tecnico di € 75.000,00, che dunque avrebbe dovuto orientare quest'ultimo nell'impostazione del suo lavoro.
La documentazione versata in atti, inoltre, non rivela che prima di luglio 2021 la committenza fu posta effettivamente al corrente delle spese che sarebbe stata chiamata a sostenere ove intenzionata a dar esecuzione al progetto predisposto dal convenuto.
Non favorevoli alla prospettazione del medesimo risultano le deposizioni dei testi da egli citati (ing. all'udienza del 21.2.2023 nonché e Testimone_4 Testimone_5
all'udienza del 5.5.2023), attesa la loro mancata Testimone_6 partecipazione agli incontri preliminari avvenuti fra la committenza e l'arch. , e Tes_1 considerato che le poche circostanze da essi segnalate traggono origine da quanto riferitogli dal convenuto, ed è noto che le dichiarazioni testimoniali de relato da una delle parti in causa abbiano una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attengono al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento (cfr. ex multis Cass. n. 7746/2020).
Né può sottacersi la scarsa trasparenza che ha connotato l'atteggiamento dell'arch. Tes_1 fino all'introduzione dell'odierno giudizio: anzitutto il tecnico violò il dovere deontologico di predisporre in forma scritta, al momento del conferimento dell'incarico, il contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali e indicativo della pagina 5 di 10 misura del compenso per la propria prestazione e dei rispettivi criteri di calcolo, come prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 23 e 24 del Codice Deontologico degli
Architetti pro temporis vigente, tanto da subire l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento ad opera del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti di
Grosseto (all. 20 dell'attrice); in secondo luogo, egli ha negato tout court l'informazione su limiti di budget da parte della committenza per gli interventi edilizi, epperò in una diffida trasmessa dal proprio legale il 22.9.2021 ammise la provenienza di detta comunicazione, seppur collocandola temporalmente a un incontro avvenuto il 17.5.2021
(all. 9 dell'attrice).
Stando così le cose, il Tribunale ritiene che il convenuto non abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c. relativo alla dimostrazione del titolo posto a sostegno della pretesa giudiziale di pagamento del compenso professionale.
Viceversa, gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere plausibile il commissionamento all'arch. , da parte della sig.ra di un incarico Tes_1 Parte_1 professionale volto a sondare preliminarmente la fattibilità di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione della palazzina ubicata a Grosseto, via dei Mille n.
103/B, con uno stanziamento pari a circa € 75.000,00 e con possibilità di attingere alle agevolazioni fiscali all'epoca esistenti. Compito che, se confluito nel ritrovamento di soluzioni ritenute soddisfacenti per la committenza, anche sotto l'aspetto economico, avrebbe potuto evolvere in un più pregnante mandato di progettazione dettagliata e direzione dei lavori prospettati, essendo altrimenti destinato a venir meno con il riconoscimento al professionista di un compenso per gli sforzi comunque profusi.
Siffatta perimetrazione del contratto, se da un canto porta a escluderne la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 c.c., dall'altro conduce a ravvisare profili di grave inadempimento del professionista nell'espletamento dell'incarico assegnatogli, così giustificando la risoluzione negoziale ai sensi del combinato di disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., con obbligo per lo stesso di restituire l'acconto ricevuto per effetto dell'art. 1458 c.c..
É evidente che il convenuto, muovendosi in piena libertà e senza porsi alcun limite di budget, abbia completamente trascurato i reali interessi della committenza, offrendole prestazioni non richieste, relative a progetti irrealizzabili in base alle sue finanze, e rivelatesi del tutto diverse e inutili guardando alle aspettative del cliente, così recidendo il pagina 6 di 10 vincolo di sinallagmaticità implicato nel rapporto d'opera intellettuale, anche in relazione all'acconto versato.
Deve allora dichiararsi la risoluzione del contratto intercorso fra le parti per inadempimento del convenuto, e questo va condannato a restituire all'attrice la somma di
€ 3.806,40, maggiorata degli interessi nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 1284
c.c. dal giorno del pagamento alla notifica dell'atto di citazione, e al tasso cd. commerciale indicato dal 4° comma della citata disposizione (applicabile anche alle obbligazioni restitutorie che trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale) dalla notifica dell'atto introduttivo fino al saldo effettivo.
Corollario di ciò è naturalmente la reiezione della domanda riconvenzionale avanzata dal di adempimento di un contratto rimasto indimostrato. Tes_1
È invece inammissibile la domanda proposta in via subordinata dal convenuto per conseguire la condanna dell'attrice - eventualmente in solido con i comproprietari dell'edificio interessato dal rapporto professionale - a indennizzarlo della diminuzione patrimoniale subita a fronte delle prestazioni assolte, quantificata nel medesimo importo affluito nella parcella professionale.
Infatti, ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta e immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero quando la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento, salvo che l'eventuale nullità non derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Nel caso concreto, l'esistenza di un valido contratto d'opera professionale intercorso nell'anno 2021 tra e esclude in radice la sussidiarietà dell'azione Parte_1 Tes_1 generale di arricchimento, tanto nei confronti dell'odierna attrice, quanto verso i fratelli di quest'ultima comproprietari della palazzina ristrutturanda, in quanto la valutazione dell'art. 2042 c.c. deve compiersi in astratto, rimanendo esclusa la possibilità di avvalersi dell'azione di arricchimento sine causa quando il danneggiato possa esercitare un'altra azione - indipendentemente dal suo esito - per farsi indennizzare il pregiudizio subito pagina 7 di 10 (cfr. ex plurimis Cass. n. 10379/2025).
D'altro canto, riguardo ai fratelli di , rimasti del tutto estranei al rapporto Parte_1 negoziale che ha interessato le odierne parti, potrebbe se del caso discutersi di un arricchimento indiretto - che si configura allorché l'arricchimento si produca in capo a un soggetto terzo rispetto a chi ha occasionato l'impoverimento -, oppure imposto - che abbraccia le ipotesi in cui l'arricchimento di un soggetto sia derivato da un comportamento dell'impoverito -, con tutti i vari limiti che si pongono in tali casi rispetto all'ammissibilità della pretesa, e comunque difettava ab origine l'allegazione e la prova del vantaggio patrimoniale ottenuto dai soggetti nei cui confronti il convenuto pretendeva di estendere il contraddittorio attraverso la chiamata in causa.
Il rigetto delle domande del convenuto esclude di per sé la possibilità di ravvisare i requisiti per una condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, considerata l'esigua complessità della lite secondo il valore
“indeterminabile” e nei limiti di quanto richiesta nella nota spese dal legale dell'attrice.
L' dovrà essere condannata in solido con il convenuto Controparte_1
a rifondere le spese legali all'attrice.
La sua posizione processuale, infatti, è assimilabile a quella dell'interventore ad adiuvandum di cui all'art. 105, co. 2 c.p.c., essendosi costituita spontaneamente in giudizio in affiancamento al convenuto per sostenerne di fatto le ragioni.
Quantunque l'interesse della stessa a legittimarne la partecipazione all'odierno giudizio potesse riscontrarsi nel pregiudizio scaturibile da una pronuncia di accoglimento delle domande attoree - visto che i compensi del professionista confluiscono nell'associazione, come del resto avvenuto per l'acconto versato dalla sig.ra -, l'essere divenuta Pt_1 parte giudizio comporta l'estensione nei suoi confronti dell'operatività degli artt. 91 e 92
c.p.c., con la conseguente condanna alle spese per la soccombenza della parte adiuvata.
Il contegno giudiziale del convenuto non può essere inoltre immune dal potere officioso previsto dall'art. 96, co. 3 c.p.c..
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di pagina 8 di 10 grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, questo giudicante deve rilevare come il convenuto non solo è risultato soccombente nell'odierno giudizio (avendo peraltro eccepito l'improcedibilità delle domande avversarie per aver omesso di aderire a un'inutile negoziazione assistita, stante la pregressa chiusura negativa della mediazione volontaria avviata dall'attrice), ma ha altresì rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante ex art. 185-bis c.c. all'esito delle prove orali, che gli sarebbe stata evidentemente più congegnale.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso a un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 25% della somma che dovrà restituire all'attrice. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso del processo incida non sul profilo delle spese di lite in sé, ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato a febbraio 2021 tra e Parte_1
per inadempimento di quest'ultimo; Tes_1
2) condanna a restituire a la somma di € 3.806,40, Tes_1 Parte_1 maggiorata degli interessi nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 1284 c.c. dal giorno del pagamento alla notifica dell'atto di citazione, e al tasso cd. commerciale indicato dal 4° comma dalla notifica dell'atto introduttivo fino al saldo effettivo;
3) rigetta le domande riconvenzionali e subordinate proposte dal convenuto e dall'intervenuta;
4) rigetta le domande avanzate dal convenuto e dall'intervenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.;
pagina 9 di 10 5) condanna il convenuto e l'intervenuta, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 563,55 per esborsi ed € 7.100,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
6) condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 951,60 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c..
Grosseto, 20.5.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
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