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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27226/2024 + 27667/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione del 25/6/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
viste le note depositate dalle parti, con le conclusioni di seguito riportate:
Conclusioni di parte attrice opponente
Parte_1
Piaccia al Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata o disattesa, per le ragioni tutte di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e agli scritti e verbalizzazioni dell'opponente 1. dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 6828/2024 del 16/05/2024 emesso da codesto Tribunale nel procedimento iscritto al n. 3546/2024 r.g., notificato a mezzo p.e.c. il 6 giugno 2024; 2. assolvere se del caso in accoglimento dell'eccezione di Parte_1 inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., da ogni domanda di e CP_1
Controparte_2
3. in via riconvenzionale, 3.1. in principalità, accertare e dichiarare 3.1.1. l'inefficacia della Manleva B Fin di cui all'art.
4.4.1 dell'Accordo Transattivo concluso il 25 novembre 2021 tra e il Dott. Parte_1 Parte_2 da una parte e dall'altra essendo mancato, entro un lasso di Controparte_2 tempo sufficientemente lungo, l'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dall'art.
4.4.2 del medesimo Accordo Transattivo;
3.1.2. che in pendenza del presente giudizio di opposizione, dopo la concessione della provvisoria esecuzione e in forza della stessa, ha versato a Parte_1 CP_1
direttamente e tramite AT l'importo di € 554.256,45
[...] Controparte_3 mediante bonifici, regolarmente eseguiti, a. del 5 febbraio 2025 di € 500.000,00 (ordinato da a valere sulle Controparte_4 disponibilità del Conto Corrente Escrow IBAN IT 39 O 03087 03200 CC0100063111);
pagina 1 di 13 b. del 10 aprile 2025 di € 50.000,00 e del successivo 11 aprile 2025 di € 4.256,45 (ordinati da;
Parte_1
3.1.3. l'obbligazione di di restituire a l'importo di cui al precedente CP_1 Pt_1 punto 3.1.2, di € 554.256,45, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. (pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) dal dì di ciascun pagamento o, in subordine, da quello della richiesta fatta a verbale nel corso dell'udienza del 13 maggio 2025 fino al soddisfo, e per l'effetto condannare a pagare i suddetti importi a CP_1 Pt_1
[...]
3.2. in subordine, accertare e dichiarare 3.2.1. l'inadempimento di Controparte_2 all'obbligazione di adoperarsi con la dovuta diligenza affinché Controparte_5 CP_ (ora compisse il fatto promesso con l'art.
4.4.5 dell'Accordo Transattivo;
3.2.2. il diritto di di rifiutare l'adempimento della Manleva B Fin ai sensi Parte_1 dell'art. 1460 c.c.; 3.2.3. il diritto di di essere risarcita da del danno sofferto a Parte_1 Controparte_2 causa del suddetto inadempimento, e 3.2.4. quantificare l'ammontare del risarcimento dovuto da a Controparte_2 Pt_1 nella somma che risulterà eventualmente dovuta da in forza della
[...] Parte_1
Manleva B Fin o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3.3. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di di Parte_1 essere indennizzata da ai sensi dell'art. 1381 c.c. e dell'art. 4.4.5 Controparte_2 dell'Accordo Transattivo per il mancato compimento da parte di Controparte_5 del fatto promesso con l'art.
4.4.5 dell'Accordo Transattivo, quantificando l'indennizzo dovuto in misura pari all'ammontare eventualmente dovuto da ai sensi della Parte_1
Manleva B Fin;
3.4. sia nel caso 3.2 che nel caso 3.3, condannare a pagare a Controparte_2 Parte_1 ogni importo determinato ai sensi del punto 3.2 o del punto 3.3, oltre rivalutazione e interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. Con vittoria di spese e compensi nei confronti di ed Controparte_2 Controparte_7
.
[...]
In via istruttoria chiede A. ammettersi, se del caso previa rimessione in termini dell'opponente, la produzione dei documenti depositati telematicamente il 13 maggio 2025, posteriori al terzo termine ex art. 171-ter c.p.c.; B. dichiararsi, come richiesto all'udienza del 14.1.2025, l'irritualità e l'inammissibilità della produzione allegata alla memoria n. 3 delle opposte, in quanto, come nella stessa udienza eccepito, detta documentazione non ha natura di prova contraria. C. rigettarsi ogni istanza istruttoria delle opposte;
D. senza inversione dell'onere gravante sulle opposte, ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze, che precedute dalle parole “vero che” costituiscono separati capitoli: 1. “gli avvocati dello studio DLA Piper componenti il collegio di difesa di nella CP_1
pagina 2 di 13 causa contro e nell'arbitrato contro non avevano condiviso con CP_8 Per_1
l'Avv. Alessandra Micozzi l'impostazione e i contenuti degli atti difensivi prima di trasmetterne alla stessa le bozze nelle seguenti date: A) per l'Arbitrato 7.4.2022, Per_1
1°.5.2022, 13.4.2023; B) per il 10.3.2022, 8.4.2022, 29.4.2022?” Parte_3
2. “nel periodo 9 giugno 2023-11 luglio 2023 l'Avv. Alessandra Micozzi è stata informata da o da o da alcuno degli avvocati dello studio DLA Piper componenti CP_1 CP_2 il collegio di difesa di nella causa contro e nell'arbitrato
contro
CP_1 CP_8 che gli stessi avvocati dello studio DLA Piper avevano avviato colloqui con e Per_1 Per_1 con finalizzati a verificare l'esistenza di spazi per soluzioni negoziali?” CP_8
3. ”l'Avv. Alessandra Micozzi ha rinunciato ai mandati ricevuti da per la difesa CP_1 nella causa contro e nell'arbitrato contro per propria libera CP_8 Per_1 scelta?” Per l'eventualità che la formulazione sub 1, siccome in negativo, fosse ritenuta inammissibile nonostante il contrario (e condivisibile) insegnamento di Cass. n. 35146/2021, l'esponente formula la seguente alternativa 4. “gli avvocati dello studio DLA Piper componenti il collegio di difesa di nella CP_1 causa contro e nell'arbitrato contro avevano CP_8 Per_1 condiviso con l'Avv. Alessandra Micozzi l'impostazione e i contenuti degli atti difensivi prima di trasmetterne alla stessa le bozze nelle seguenti date: A) per l'Arbitrato Bovo, 7.4.2022, 1°.5.2022, 13.4.2023; B) per il 10.3.2022, 8.4.2022, Parte_3
29.4.2022?” Indica quale testimone, su tutti i capitoli, l'Avv. Alessandra Micozzi, residente in [...].
Conclusioni di parte attrice opponente
Controparte_4
Nel merito: preso atto della riunione del presente procedimento con quello instaurato da e notificato ad e in data 16 luglio 2024 iscritto sub R.G.n. CP_9 CP_1 CP_2
27226/2024, accertare che la richiesta di emissione del Decreto Ingiuntivo ed il pagamento delle somme oggetto dello stesso non sono previste quali modalità di svincolo nel Contratto di Escrow e, quindi, accogliere la presente opposizione nei confronti di e CP_1
e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo nei confronti di CP_2 Controparte_4
in conformità a quanto previsto dal Contratto di Escrow ed in particolare dall'art. 14
[...] dello stesso. In subordine: confermare che, a seguito della concessione della clausola di provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n. 6828/2024, emesso in data 16 maggio 2024 dal Tribunale di Milano oggetto della presente causa di opposizione, con il pagamento dell'importo di EUR 500.000,00, eseguito in data 5 febbraio 2025 da Controparte_4 CP_ in favore della non contestato da ,
[...] Controparte_5 Controparte_4
pagina 3 di 13 ha correttamente adempiuto al Contratto di Escrow e che, per l'effetto, Pt_1 [...] nulla deve ad alcuna delle altre parti in causa;
Controparte_4
In ogni caso: dichiarare la parte soccombente del presente procedimento, così come riunito con quello sub. R.G.n. 27226/2024, a rifondere a AT i compensi e le spese del giudizio, nei termini secondo giustizia ed ai sensi della manleva prevista dall'art. 18 del Contratto di Escrow;
in via subordinata, in caso di mancata riunione dei procedimenti, dichiarare tenute e/o a rifondere a AT i compensi e le spese del giudizio, nei termini CP_1 CP_2 secondo giustizia ed ai sensi della manleva prevista dall'art. 18 del Contratto di Escrow. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e argomentare in osservanza dei termini di legge.
Conclusioni di parte convenuta opposta
(causa n. rg 27226/2024)
voglia codesto ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis:
nel merito: rigettare l'Opposizione B Fin e confermare il D.I., e comunque confermare la condanna di a pagare a la somma di Euro 481.328,78, oltre Pt_1 CP_1 interessi:
al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c., dal dì del dovuto alla data di deposito del Ricorso per D.I., e al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di deposito del Ricorso per D.I. al saldo, per tutte le ragioni esposte;
sempre nel merito: rigettare l'Opposizione B Fin e confermare il D.I., e comunque accertare che AT è tenuta a pagare a la somma di Euro 481.328,78, oltre interessi: CP_1
al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c., dal dì del dovuto alla data di deposito del Ricorso per D.I., e al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di deposito del Ricorso per D.I. al saldo, nei limiti di Euro 500.000, per tutte le ragioni esposte;
sempre nel merito: rigettare tutte le domande di , per tutte le ragioni esposte;
Pt_1
in subordine: per il denegato caso di accoglimento delle domande avversarie di condanna a corrispondere l'indennizzo ex art. 1381 c.c. e/o al risarcimento del danno, escludere la debenza di qualsiasi importo, o ridurlo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per tutte le ragioni esposte;
in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA;
in via istruttoria: per quanto occorrer possa, ammettere il seguente capitolo di prova:
“Vero che, il 12 luglio 2023, l'Avv. Alessandro Lanzi e l'Avv. Alfredo Saracino hanno riferito agli Avv.ti Alessandra Micozzi, e Prof. Leopoldo Controparte_10
Sambucci che:
si era detta disponibile a stipulare un accordo transattivo con Parte_4
Controparte_7
pagina 4 di 13 anche si era detta disponibile a Parte_5 stipulare un accordo transattivo con Controparte_7
se avesse accettato di sottoscrivere tali accordi transattivi, Controparte_7 avrebbe dovuto pagare a e Parte_4 Parte_5
complessivamente, circa 2,6 milioni di Euro?”
[...]
Si indica a teste l'Avv. Alessandra Micozzi, con studio in Cisterna di Latina, Via Santesarti, n. 15/D;
(causa r.g. n. 27667/2024) voglia codesto ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis: nel merito: dichiarare inammissibile e/o rigettare l'Opposizione AT, e confermare la condanna per capitale di cui al D.I. o comunque condannare AT al pagamento di Euro 481.328,78, per l'intervenuta rinuncia all'opposizione da parte di AT, così come da intese del 19-28 giugno 2024; ii. nel merito, in subordine: per il denegato caso in cui codesto ill.mo Tribunale non ritenesse raggiunto un accordo per la rinuncia all'opposizione da parte di AT, rigettare l e confermare il D.I., e comunque confermare la condanna di AT a Controparte_11 pagare a la somma di Euro 481.328,78, oltre interessi: CP_1
al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c., dal dì del dovuto alla data di deposito del Ricorso per D.I., e al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di deposito del Ricorso per D.I. al saldo, sino alla soglia massima di complessivi Euro 500.000, per tutte le ragioni esposte, anche nella Comparsa Opposizione B Fin;
iii. in ogni caso: accertare che AT è obbligata a pagare quanto dovuto da B Fin a CP_1 ai sensi della Manleva B Fin, sino alla soglia massima di complessivi Euro 500.000, per tutte le ragioni esposte, anche nella Comparsa Opposizione B Fin;
iv. in ogni caso: condannare AT a rifondere a ed le spese di lite del CP_2 CP_1 presente procedimento di Opposizione AT, oltre spese generali, CPA e IVA.
pronuncia la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. che segue.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 27226/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. SAMBUCCI LEOPOLDO, Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_2
LANZI ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. LANZI Controparte_2 P.IVA_3
ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta –
e nella causa riunita iscritta al n. r.g. 27667/2024, promossa da:
c. f. , con il patrocinio dell'avv. CARUSO Controparte_4 P.IVA_4
ENRICO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_2
LANZI ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. LANZI Controparte_2 P.IVA_3
ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore pagina 6 di 13 - parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come riportato nell'ordinanza che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. I documenti di parte convenuta opposta sono citati secondo la numerazione indicata con il deposito della memoria integrativa n. 2.
2. Oggetto di causa è un credito di euro 481.328,78, oltre interessi legali ex art. 1284, primo e quarto comma, c.c., vantato da nei confronti di Controparte_7 Pt_1
e di in forza della transazione conclusa in data
[...] Controparte_4
25/11/2021 tra e (v. doc. Controparte_2 Parte_1 Parte_2
28 conv.), con la quale tra l'altro si è impegnata a manlevare degli indennizzi Pt_1 CP_1
e risarcimenti da questa dovuti alla società agricola per un giudizio arbitrale in Parte_5 essere, fino all'importo di euro 500.000,00, spese di procedura escluse (cfr. punto 4.4).
L'operatività della manleva era subordinata al verificarsi di tre condizioni:
risulti soccombente nell'Arbitrato per risarcimenti o indennizzi in CP_12 Per_1 forza di lodo esecutivo o di provvedimento emesso nelle successive eventuali impugnazioni;
4.4.2.2 sia tenuta a restituire a in tutto o in parte, l' a CP_1 CP_8 Parte_6 seguito di soccombenza o comunque per effetto di un provvedimento esecutivo, anche non definitivo, nel Contenzioso in ogni suo stato e grado, ovvero di CP_8 una transazione o comunque di un accordo relativi al medesimo. Una tale condizione si intenderà comunque verificata, con l'effetto di cui al successivo paragrafo 4.4.3, per l'ipotesi in cui risulti soccombente nell'Arbitrato Bovo CP_1 per un importo superiore all'Earn Out Dromos e non sia intervenuto un provvedimento esecutivo o una transazione o un accordo rispetto al Contenzioso
Dromos;
4.4.2.3 l'importo dovuto da a in forza del lodo o del provvedimento esecutivo CP_1 Per_1
pagina 7 di 13 di cui al paragrafo 4.4.2.1 sia superiore all'ammontare dell'Earn Out Dromos che
, a qualsiasi titolo, potrà astenersi dal corrispondere a in ragione di CP_1 CP_8 uno dei provvedimenti o della transazione o comunque di un accordo di cui al paragrafo 4.4.4.2, o della mancata emissione e stipulazione di un tale provvedimento e transazione o accordo (l'“Earn Out Dromos Non Corrisposto”).
L'importo della manleva è stato depositato in garanzia presso la fiduciaria FINNAT.
A seguito di altra transazione, ha dovuto versare alla soc. la somma di euro CP_1 CP_8
600.000, di modo che il relativo earn out trattenuto e non corrisposto è pari ad euro
1.368.671,22 (il totale era infatti di euro 1.968.671,22).
L'arbitrato si è concluso con la condanna di a pagare la somma di euro Per_1 CP_1
2.291.243,76, poi ridotta per accordo tra le parti ad euro 1.850.000,00, somma comunque superiore all'earn out non corrisposto, per cui la manleva è stata azionata, ma vanamente, per la differenza di euro 481.328,78 (= euro 1.850.000,00 - 1.368.671,22).
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6828/2024, sia nei confronti di che di Il ricorso è stato presentato Parte_1 Controparte_4 anche da , quale stipulante la transazione, ma l'ingiunzione deve essere CP_2 intesa solo in favore di come da domanda. Controparte_7
Le società ingiunte hanno proposto separate opposizioni, che sono state qui riunite.
Par
2. Secondo B non ricorrono le condizioni cui era subordinata la manleva.
L'opponente ha in primo luogo eccepito che non sussiste un lodo esecutivo in relazione all'arbitrato , perché il lodo non è stato depositato e il Tribunale non ha mai Per_1 pronunciato il decreto previsto dall'art. 825 c.c.
La difesa è infondata, anche se la circostanza di fatto dedotta è vera. Va ricordato che la transazione, come ogni contratto, deve essere interpretata alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 1362 e ss. c.c. e il primo criterio è quello di indagare quale sia stata la comune volontà delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole. Qual è il senso della clausola 4.4.2.1 sopra riportata, inserita nel contesto complessivo della transazione? Quello di richiedere l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile di nei confronti di Per_1
a seguito del giudizio arbitrale, perché su quell'importo opera la manleva (con le CP_1 detrazioni previste). Sotto questo profilo, l'attribuzione al lodo dell'efficacia esecutiva non pagina 8 di 13 ha alcun rilievo. Si noti, anzi, che l'esecutività non preclude certo l'impugnazione del lodo ex art. 827 c.p.c., di modo che la decisione arbitrale ben potrebbe essere dichiarata nulla anche se esecutiva e ciò travolgerebbe l'esistenza del debito di . In questo senso CP_1 assume, invece, rilievo il fatto che il giorno prima della scadenza del termine per impugnare, cioè il 25/9/2023, le parti – e – abbiano concluso una transazione CP_1 Per_1
(v. doc. 32 conv.) con la quale, per quanto qui rileva, ha rinunciato CP_1 all'impugnazione e si è impegnata a pagare ratealmente la minor somma di euro
1.850.000,00, rispetto a quanto liquidato nella decisione arbitrale, come poi effettivamente avvenuto. Ne deriva che in forza di tale accordo, non solo il lodo è divenuto definitivo, ma le parti hanno concordato sull'esistenza di un debito di Elettra certo, liquido ed esigibile, alle scadenze concordate. Alla luce di ciò, è corretto ritenere integrata la condizione di cui alla transazione del 25/11/2021, perché le vicende successive alla pronuncia del lodo hanno attribuito al debito di verso una certezza che la mera esecutività non avrebbe CP_1 Per_1 comportato.
Va anche notato che l'opponente non ha interesse a dolersi della successiva transazione, perché grazie ad essa l'importo del debito di , e quindi la sua manleva, si è CP_1 notevolmente ridotto.
Infine, si rileva che l'interpretazione qui adottata è legittimata anche dal testo stesso della clausola, esaminata nella sua interezza, dal momento che essa fa espresso riferimento alla soccombenza di in forza non necessariamente del lodo esecutivo, ma anche di CP_1 successivi provvedimenti, tra i quali va fatta rientrare la transazione del 25/11/2023, la quale attiene all'ambito delle impugnazioni, sotto il profilo della sua rinuncia da parte di
. CP_1
3. L'esistenza del debito di derivante dal lodo, pari ad euro 1.850.000,00 consente, CP_1 diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, il suo confronto l'earn out dovuto a e non versato, che è pari ad euro 1.368.671,22. Pertanto, il debito di verso CP_8 CP_1
è superiore all'importo dell'earn out Dromos trattenuto;
ricorre quindi l'ipotesi Per_1 prevista dalla clausola 4.4.2.3, con la conseguenza che per la differenza opera la manleva, come prevede la clausola 4.4.3.
L'opponente, in base ad alcune comunicazioni via mail provenienti da , ha contestato CP_1
pagina 9 di 13 la certezza degli importi sopra indicati. In proposito, però, è assorbente il fatto che gli importi considerati, sia relativamente a che a derivano dalle rispettive Per_1 CP_8 transazioni (v. docc. 32 e 35 conv.) e ciò supera qualsiasi diversa comunicazione inviata da
. CP_1
4. ha lamentato anche la violazione della clausola 4.4.5. dell'accordo transattivo in Pt_1 base alla quale: promette a e al Dott. volendo in difetto rispondere ex art. CP_2 Pt_1 Pt_2
1381 del codice civile, che, se richiesta da mediante comunicazione via pec Pt_1
(trasmessa per conoscenza anche agli indirizzi email e Email_1
contenente il nome di uno o più avvocati e il testo della Email_2 procura alle liti da sottoscrivere (la “Richiesta di Nomina”), coinvolgerà nella CP_1 Pt_1 gestione dell'Arbitrato e del nonché nelle eventuali trattative Per_1 Parte_3 intavolate per la loro definizione transattiva, nominando e includendo nei collegi di difesa, entro dieci giorni dalla data della Richiesta di Nomina, gli avvocati che le saranno indicati da ”. Pt_1
In particolare, l'opponente ha affermato che l'avv. Micozzi, da essa indicata, sarebbe stata esclusa dai colloqui avviati e dalle trattative intavolate da con e in CP_1 CP_8 Per_1 vista della transazione delle vertenze stesse. In forza di ciò, ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ritenendo così inoperante la manleva, ed ha formulato domanda di risarcimento danni nei confronti di CP_2
In proposito si rileva, in primo luogo, che l'obbligazione assunta da di associare CP_2 alla difesa un legale indicato da non si pone in termini sinallagmatici rispetto Pt_1 all'obbligazione di manleva da questa assunta;
a tutto concedere si tratta di un'obbligazione collaterale, di natura prudenziale, volta a verificare che nelle trattative con e Per_1 non siano pregiudicati gli interessi di L'eccezione di inadempimento, CP_8 Pt_1 quindi, non è nemmeno configurabile.
La difesa, inoltre, è infondata anche nel merito. Parte convenuta, infatti, ha operato una ingente produzione documentale che depone in senso contrario e che dimostra che, addirittura prima della designazione dell'avv. Micozzi da parte di – avvenuta il Pt_1
3/3/20022, v. doc. 30 conv. – i suoi legali sono stati coinvolti nella gestione dei contenziosi pagina 10 di 13 e Si fa riferimento, ad esempio, alle mail del 28/9/2021 e del 20/10/2021 Per_1 CP_8
(v. docc. 69 e 70 conv.). E' utile evidenziare che quest'ultimo documento è un'analisi, con suggerimenti, redatta da un legale di avente ad oggetto una memoria da depositare Pt_1 nell'arbitrato , memoria che evidentemente era stata previamente comunicata. Gli Per_1 scambi di mail tra legali sono stati intesti e continui, in riferimento ad entrambi i contenziosi (cfr. docc. 71-151). Appare significativo che, nella mail del 1/7/2022 (doc. 122 conv.), i legali dell'opponente abbiano ritenuto estraneo al perimento del loro mandato il parere richiesto e ciò a dimostrazione del livello di collaborazione nelle difese tra i legali delle parti. Una volta nominata l'avv. Micozzi ha partecipato alle udienze dell'arbitrato
(cfr. docc. 77-79) ed essendo munita di poteri disgiunti poteva svolgere e accedere a qualsiasi atto. Dai documenti indicati emerge anche che dopo la pronuncia del loro BOVO si è svolta una conference call il 9/6/2023 che ha coinvolto tutti i legali, i quali hanno concordato che fossero i legali dell'opposta ad intavolare una trattativa con . Per_1
In data 25/7/2023 l'avv. Micozzi ha annunciato la sua rinuncia al mandato con questa mail
(v. doc. 14.01 att.), che è utile riportare:
“Caro Alfredo,
Ti ringrazio per la bozza ma, come ampiamente spiegato nella mia mail di ieri, non ritengo ci siano più le condizioni per proseguire con serenità lo svolgimento del mandato, alla luce della evoluzione dei rapporti tra le parti e dell'ormai palese disallineamento dei rispettivi interessi, impossibile da conciliare in modo soddisfacente per entrambe. Nel confermarti che invierò oggi stesso una comunicazione formale ad inerente alla CP_1 rinuncia del mio mandato, non posso, a questo punto, esprimermi sia sul contenuto del testo inviatomi sia sull'opportunità della soluzione transattiva. Aggiungo a margine, peraltro, che alcuni aspetti del testo - ancora suscettibili di variazione, se ben comprendo - potrebbero, a mio avviso, essere oggetto di soluzioni diverse a seconda se si voglia privilegiare CP_1 oppure B Fin, avuto riguardo agli attuali e concreti rapporti tra loro intercorrenti per effetto della Manleva B Ciò rafforza la mia convinzione della necessità e opportunità del mio Pt_1 congedo dal collegio difensivo di .” CP_1
Come si vede l'avv. Micozzi aveva ricevuto la bozza della transazione e la sua rinuncia non
è dipesa da una esclusione dal collegio difensivo, ma dalla divaricazione delle strategie difensive, nel senso che l'opponente riteneva preferibile e più conveniente impugnare Pt_1
i lodi, piuttosto che addivenire ad una transazione con le controparti, come poi avvenuto.
Ma tale divergenza, da un lato conferma presuppone il pieno inserimento dell'avv. Micozzi nell'attività difensiva di , dall'altro non costituisce una violazione del punto 4.4.5 CP_1
pagina 11 di 13 dell'accordo transattivo perché il coinvolgimento di un legale indicato da nella difesa Pt_1 di non significa che la parte non resti libera di determinare le strategie che ritiene CP_1 più utili per la tutela dei suoi interessi.
Non si ravvisa, quindi, violazione dei patti, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria che va respinta.
Da ultimo si precisa che nella fattispecie è intervenuta una rinuncia al mandato da parte dell'avv. Micozzi, non una revoca, di modo che non opera la causa ostativa al pagamento della manleva prevista dall'art.
6.ii.β del contratto escrow (v. doc.
4.01 att.), pure infondatamente invocata da parte opponente.
5. Anche la finanziaria AT si è opposta al decreto ingiuntivo, deducendo che il contratto di escrow non prevede il pagamento a seguito di decreto ingiuntivo e rimettendosi alla decisione del Tribunale sulla individuazione del soggetto a cui spetti la somma depositata.
In effetti si rileva che l'art. 6 del contratto prevede il pagamento su istruzione congiunta delle mandanti, oppure su richiesta di , notificata a e in mancanza di sua CP_1 Pt_1 opposizione entro 10 giorni.
In corso di causa il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ed è pacifico che il relativo importo, con interessi e spese, sia stato pagato ad . CP_1
Poiché occorre fare riferimento alla situazione di fatto al momento della decisione, il decreto ingiuntivo va revocato (cfr. Cass. n. 8428/2014).
6. L'opposizione di , alla luce della motivazione che precede, è infondata e quindi la Pt_1 parte è tenuta al rimborso delle spese, a norma dell'art. 91 c.p.c. La liquidazione si opera secondo i parametri minimi, attesa la grave violazione del criterio legale della sinteticità da parte dell'opposta, con particolare riferimento alla comparsa di costituzione inutilmente prolissa per ben 72 pagine.
In ragione della posizione assunta dalla fiduciaria in questo giudizio, non è possibile ravvisare nei suoi confronti una reale soccombenza, con conseguente compensazione delle relative spese nei confronti delle controparti.
pagina 12 di 13
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 6828/2024, dando atto che il relativo importo è stato pagato in corso di causa;
2) rigetta le domande di Parte_1
3) condanna a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di Parte_1 giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA;
4) compensa le spese di giudizio tra le altre parti. Controparte_4
Milano, 26 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione del 25/6/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
viste le note depositate dalle parti, con le conclusioni di seguito riportate:
Conclusioni di parte attrice opponente
Parte_1
Piaccia al Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata o disattesa, per le ragioni tutte di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e agli scritti e verbalizzazioni dell'opponente 1. dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 6828/2024 del 16/05/2024 emesso da codesto Tribunale nel procedimento iscritto al n. 3546/2024 r.g., notificato a mezzo p.e.c. il 6 giugno 2024; 2. assolvere se del caso in accoglimento dell'eccezione di Parte_1 inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., da ogni domanda di e CP_1
Controparte_2
3. in via riconvenzionale, 3.1. in principalità, accertare e dichiarare 3.1.1. l'inefficacia della Manleva B Fin di cui all'art.
4.4.1 dell'Accordo Transattivo concluso il 25 novembre 2021 tra e il Dott. Parte_1 Parte_2 da una parte e dall'altra essendo mancato, entro un lasso di Controparte_2 tempo sufficientemente lungo, l'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dall'art.
4.4.2 del medesimo Accordo Transattivo;
3.1.2. che in pendenza del presente giudizio di opposizione, dopo la concessione della provvisoria esecuzione e in forza della stessa, ha versato a Parte_1 CP_1
direttamente e tramite AT l'importo di € 554.256,45
[...] Controparte_3 mediante bonifici, regolarmente eseguiti, a. del 5 febbraio 2025 di € 500.000,00 (ordinato da a valere sulle Controparte_4 disponibilità del Conto Corrente Escrow IBAN IT 39 O 03087 03200 CC0100063111);
pagina 1 di 13 b. del 10 aprile 2025 di € 50.000,00 e del successivo 11 aprile 2025 di € 4.256,45 (ordinati da;
Parte_1
3.1.3. l'obbligazione di di restituire a l'importo di cui al precedente CP_1 Pt_1 punto 3.1.2, di € 554.256,45, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. (pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) dal dì di ciascun pagamento o, in subordine, da quello della richiesta fatta a verbale nel corso dell'udienza del 13 maggio 2025 fino al soddisfo, e per l'effetto condannare a pagare i suddetti importi a CP_1 Pt_1
[...]
3.2. in subordine, accertare e dichiarare 3.2.1. l'inadempimento di Controparte_2 all'obbligazione di adoperarsi con la dovuta diligenza affinché Controparte_5 CP_ (ora compisse il fatto promesso con l'art.
4.4.5 dell'Accordo Transattivo;
3.2.2. il diritto di di rifiutare l'adempimento della Manleva B Fin ai sensi Parte_1 dell'art. 1460 c.c.; 3.2.3. il diritto di di essere risarcita da del danno sofferto a Parte_1 Controparte_2 causa del suddetto inadempimento, e 3.2.4. quantificare l'ammontare del risarcimento dovuto da a Controparte_2 Pt_1 nella somma che risulterà eventualmente dovuta da in forza della
[...] Parte_1
Manleva B Fin o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3.3. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di di Parte_1 essere indennizzata da ai sensi dell'art. 1381 c.c. e dell'art. 4.4.5 Controparte_2 dell'Accordo Transattivo per il mancato compimento da parte di Controparte_5 del fatto promesso con l'art.
4.4.5 dell'Accordo Transattivo, quantificando l'indennizzo dovuto in misura pari all'ammontare eventualmente dovuto da ai sensi della Parte_1
Manleva B Fin;
3.4. sia nel caso 3.2 che nel caso 3.3, condannare a pagare a Controparte_2 Parte_1 ogni importo determinato ai sensi del punto 3.2 o del punto 3.3, oltre rivalutazione e interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. Con vittoria di spese e compensi nei confronti di ed Controparte_2 Controparte_7
.
[...]
In via istruttoria chiede A. ammettersi, se del caso previa rimessione in termini dell'opponente, la produzione dei documenti depositati telematicamente il 13 maggio 2025, posteriori al terzo termine ex art. 171-ter c.p.c.; B. dichiararsi, come richiesto all'udienza del 14.1.2025, l'irritualità e l'inammissibilità della produzione allegata alla memoria n. 3 delle opposte, in quanto, come nella stessa udienza eccepito, detta documentazione non ha natura di prova contraria. C. rigettarsi ogni istanza istruttoria delle opposte;
D. senza inversione dell'onere gravante sulle opposte, ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze, che precedute dalle parole “vero che” costituiscono separati capitoli: 1. “gli avvocati dello studio DLA Piper componenti il collegio di difesa di nella CP_1
pagina 2 di 13 causa contro e nell'arbitrato contro non avevano condiviso con CP_8 Per_1
l'Avv. Alessandra Micozzi l'impostazione e i contenuti degli atti difensivi prima di trasmetterne alla stessa le bozze nelle seguenti date: A) per l'Arbitrato 7.4.2022, Per_1
1°.5.2022, 13.4.2023; B) per il 10.3.2022, 8.4.2022, 29.4.2022?” Parte_3
2. “nel periodo 9 giugno 2023-11 luglio 2023 l'Avv. Alessandra Micozzi è stata informata da o da o da alcuno degli avvocati dello studio DLA Piper componenti CP_1 CP_2 il collegio di difesa di nella causa contro e nell'arbitrato
contro
CP_1 CP_8 che gli stessi avvocati dello studio DLA Piper avevano avviato colloqui con e Per_1 Per_1 con finalizzati a verificare l'esistenza di spazi per soluzioni negoziali?” CP_8
3. ”l'Avv. Alessandra Micozzi ha rinunciato ai mandati ricevuti da per la difesa CP_1 nella causa contro e nell'arbitrato contro per propria libera CP_8 Per_1 scelta?” Per l'eventualità che la formulazione sub 1, siccome in negativo, fosse ritenuta inammissibile nonostante il contrario (e condivisibile) insegnamento di Cass. n. 35146/2021, l'esponente formula la seguente alternativa 4. “gli avvocati dello studio DLA Piper componenti il collegio di difesa di nella CP_1 causa contro e nell'arbitrato contro avevano CP_8 Per_1 condiviso con l'Avv. Alessandra Micozzi l'impostazione e i contenuti degli atti difensivi prima di trasmetterne alla stessa le bozze nelle seguenti date: A) per l'Arbitrato Bovo, 7.4.2022, 1°.5.2022, 13.4.2023; B) per il 10.3.2022, 8.4.2022, Parte_3
29.4.2022?” Indica quale testimone, su tutti i capitoli, l'Avv. Alessandra Micozzi, residente in [...].
Conclusioni di parte attrice opponente
Controparte_4
Nel merito: preso atto della riunione del presente procedimento con quello instaurato da e notificato ad e in data 16 luglio 2024 iscritto sub R.G.n. CP_9 CP_1 CP_2
27226/2024, accertare che la richiesta di emissione del Decreto Ingiuntivo ed il pagamento delle somme oggetto dello stesso non sono previste quali modalità di svincolo nel Contratto di Escrow e, quindi, accogliere la presente opposizione nei confronti di e CP_1
e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo nei confronti di CP_2 Controparte_4
in conformità a quanto previsto dal Contratto di Escrow ed in particolare dall'art. 14
[...] dello stesso. In subordine: confermare che, a seguito della concessione della clausola di provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n. 6828/2024, emesso in data 16 maggio 2024 dal Tribunale di Milano oggetto della presente causa di opposizione, con il pagamento dell'importo di EUR 500.000,00, eseguito in data 5 febbraio 2025 da Controparte_4 CP_ in favore della non contestato da ,
[...] Controparte_5 Controparte_4
pagina 3 di 13 ha correttamente adempiuto al Contratto di Escrow e che, per l'effetto, Pt_1 [...] nulla deve ad alcuna delle altre parti in causa;
Controparte_4
In ogni caso: dichiarare la parte soccombente del presente procedimento, così come riunito con quello sub. R.G.n. 27226/2024, a rifondere a AT i compensi e le spese del giudizio, nei termini secondo giustizia ed ai sensi della manleva prevista dall'art. 18 del Contratto di Escrow;
in via subordinata, in caso di mancata riunione dei procedimenti, dichiarare tenute e/o a rifondere a AT i compensi e le spese del giudizio, nei termini CP_1 CP_2 secondo giustizia ed ai sensi della manleva prevista dall'art. 18 del Contratto di Escrow. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e argomentare in osservanza dei termini di legge.
Conclusioni di parte convenuta opposta
(causa n. rg 27226/2024)
voglia codesto ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis:
nel merito: rigettare l'Opposizione B Fin e confermare il D.I., e comunque confermare la condanna di a pagare a la somma di Euro 481.328,78, oltre Pt_1 CP_1 interessi:
al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c., dal dì del dovuto alla data di deposito del Ricorso per D.I., e al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di deposito del Ricorso per D.I. al saldo, per tutte le ragioni esposte;
sempre nel merito: rigettare l'Opposizione B Fin e confermare il D.I., e comunque accertare che AT è tenuta a pagare a la somma di Euro 481.328,78, oltre interessi: CP_1
al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c., dal dì del dovuto alla data di deposito del Ricorso per D.I., e al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di deposito del Ricorso per D.I. al saldo, nei limiti di Euro 500.000, per tutte le ragioni esposte;
sempre nel merito: rigettare tutte le domande di , per tutte le ragioni esposte;
Pt_1
in subordine: per il denegato caso di accoglimento delle domande avversarie di condanna a corrispondere l'indennizzo ex art. 1381 c.c. e/o al risarcimento del danno, escludere la debenza di qualsiasi importo, o ridurlo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per tutte le ragioni esposte;
in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA;
in via istruttoria: per quanto occorrer possa, ammettere il seguente capitolo di prova:
“Vero che, il 12 luglio 2023, l'Avv. Alessandro Lanzi e l'Avv. Alfredo Saracino hanno riferito agli Avv.ti Alessandra Micozzi, e Prof. Leopoldo Controparte_10
Sambucci che:
si era detta disponibile a stipulare un accordo transattivo con Parte_4
Controparte_7
pagina 4 di 13 anche si era detta disponibile a Parte_5 stipulare un accordo transattivo con Controparte_7
se avesse accettato di sottoscrivere tali accordi transattivi, Controparte_7 avrebbe dovuto pagare a e Parte_4 Parte_5
complessivamente, circa 2,6 milioni di Euro?”
[...]
Si indica a teste l'Avv. Alessandra Micozzi, con studio in Cisterna di Latina, Via Santesarti, n. 15/D;
(causa r.g. n. 27667/2024) voglia codesto ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis: nel merito: dichiarare inammissibile e/o rigettare l'Opposizione AT, e confermare la condanna per capitale di cui al D.I. o comunque condannare AT al pagamento di Euro 481.328,78, per l'intervenuta rinuncia all'opposizione da parte di AT, così come da intese del 19-28 giugno 2024; ii. nel merito, in subordine: per il denegato caso in cui codesto ill.mo Tribunale non ritenesse raggiunto un accordo per la rinuncia all'opposizione da parte di AT, rigettare l e confermare il D.I., e comunque confermare la condanna di AT a Controparte_11 pagare a la somma di Euro 481.328,78, oltre interessi: CP_1
al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c., dal dì del dovuto alla data di deposito del Ricorso per D.I., e al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di deposito del Ricorso per D.I. al saldo, sino alla soglia massima di complessivi Euro 500.000, per tutte le ragioni esposte, anche nella Comparsa Opposizione B Fin;
iii. in ogni caso: accertare che AT è obbligata a pagare quanto dovuto da B Fin a CP_1 ai sensi della Manleva B Fin, sino alla soglia massima di complessivi Euro 500.000, per tutte le ragioni esposte, anche nella Comparsa Opposizione B Fin;
iv. in ogni caso: condannare AT a rifondere a ed le spese di lite del CP_2 CP_1 presente procedimento di Opposizione AT, oltre spese generali, CPA e IVA.
pronuncia la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. che segue.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 27226/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. SAMBUCCI LEOPOLDO, Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_2
LANZI ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. LANZI Controparte_2 P.IVA_3
ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta –
e nella causa riunita iscritta al n. r.g. 27667/2024, promossa da:
c. f. , con il patrocinio dell'avv. CARUSO Controparte_4 P.IVA_4
ENRICO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_2
LANZI ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. LANZI Controparte_2 P.IVA_3
ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore pagina 6 di 13 - parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come riportato nell'ordinanza che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. I documenti di parte convenuta opposta sono citati secondo la numerazione indicata con il deposito della memoria integrativa n. 2.
2. Oggetto di causa è un credito di euro 481.328,78, oltre interessi legali ex art. 1284, primo e quarto comma, c.c., vantato da nei confronti di Controparte_7 Pt_1
e di in forza della transazione conclusa in data
[...] Controparte_4
25/11/2021 tra e (v. doc. Controparte_2 Parte_1 Parte_2
28 conv.), con la quale tra l'altro si è impegnata a manlevare degli indennizzi Pt_1 CP_1
e risarcimenti da questa dovuti alla società agricola per un giudizio arbitrale in Parte_5 essere, fino all'importo di euro 500.000,00, spese di procedura escluse (cfr. punto 4.4).
L'operatività della manleva era subordinata al verificarsi di tre condizioni:
risulti soccombente nell'Arbitrato per risarcimenti o indennizzi in CP_12 Per_1 forza di lodo esecutivo o di provvedimento emesso nelle successive eventuali impugnazioni;
4.4.2.2 sia tenuta a restituire a in tutto o in parte, l' a CP_1 CP_8 Parte_6 seguito di soccombenza o comunque per effetto di un provvedimento esecutivo, anche non definitivo, nel Contenzioso in ogni suo stato e grado, ovvero di CP_8 una transazione o comunque di un accordo relativi al medesimo. Una tale condizione si intenderà comunque verificata, con l'effetto di cui al successivo paragrafo 4.4.3, per l'ipotesi in cui risulti soccombente nell'Arbitrato Bovo CP_1 per un importo superiore all'Earn Out Dromos e non sia intervenuto un provvedimento esecutivo o una transazione o un accordo rispetto al Contenzioso
Dromos;
4.4.2.3 l'importo dovuto da a in forza del lodo o del provvedimento esecutivo CP_1 Per_1
pagina 7 di 13 di cui al paragrafo 4.4.2.1 sia superiore all'ammontare dell'Earn Out Dromos che
, a qualsiasi titolo, potrà astenersi dal corrispondere a in ragione di CP_1 CP_8 uno dei provvedimenti o della transazione o comunque di un accordo di cui al paragrafo 4.4.4.2, o della mancata emissione e stipulazione di un tale provvedimento e transazione o accordo (l'“Earn Out Dromos Non Corrisposto”).
L'importo della manleva è stato depositato in garanzia presso la fiduciaria FINNAT.
A seguito di altra transazione, ha dovuto versare alla soc. la somma di euro CP_1 CP_8
600.000, di modo che il relativo earn out trattenuto e non corrisposto è pari ad euro
1.368.671,22 (il totale era infatti di euro 1.968.671,22).
L'arbitrato si è concluso con la condanna di a pagare la somma di euro Per_1 CP_1
2.291.243,76, poi ridotta per accordo tra le parti ad euro 1.850.000,00, somma comunque superiore all'earn out non corrisposto, per cui la manleva è stata azionata, ma vanamente, per la differenza di euro 481.328,78 (= euro 1.850.000,00 - 1.368.671,22).
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6828/2024, sia nei confronti di che di Il ricorso è stato presentato Parte_1 Controparte_4 anche da , quale stipulante la transazione, ma l'ingiunzione deve essere CP_2 intesa solo in favore di come da domanda. Controparte_7
Le società ingiunte hanno proposto separate opposizioni, che sono state qui riunite.
Par
2. Secondo B non ricorrono le condizioni cui era subordinata la manleva.
L'opponente ha in primo luogo eccepito che non sussiste un lodo esecutivo in relazione all'arbitrato , perché il lodo non è stato depositato e il Tribunale non ha mai Per_1 pronunciato il decreto previsto dall'art. 825 c.c.
La difesa è infondata, anche se la circostanza di fatto dedotta è vera. Va ricordato che la transazione, come ogni contratto, deve essere interpretata alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 1362 e ss. c.c. e il primo criterio è quello di indagare quale sia stata la comune volontà delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole. Qual è il senso della clausola 4.4.2.1 sopra riportata, inserita nel contesto complessivo della transazione? Quello di richiedere l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile di nei confronti di Per_1
a seguito del giudizio arbitrale, perché su quell'importo opera la manleva (con le CP_1 detrazioni previste). Sotto questo profilo, l'attribuzione al lodo dell'efficacia esecutiva non pagina 8 di 13 ha alcun rilievo. Si noti, anzi, che l'esecutività non preclude certo l'impugnazione del lodo ex art. 827 c.p.c., di modo che la decisione arbitrale ben potrebbe essere dichiarata nulla anche se esecutiva e ciò travolgerebbe l'esistenza del debito di . In questo senso CP_1 assume, invece, rilievo il fatto che il giorno prima della scadenza del termine per impugnare, cioè il 25/9/2023, le parti – e – abbiano concluso una transazione CP_1 Per_1
(v. doc. 32 conv.) con la quale, per quanto qui rileva, ha rinunciato CP_1 all'impugnazione e si è impegnata a pagare ratealmente la minor somma di euro
1.850.000,00, rispetto a quanto liquidato nella decisione arbitrale, come poi effettivamente avvenuto. Ne deriva che in forza di tale accordo, non solo il lodo è divenuto definitivo, ma le parti hanno concordato sull'esistenza di un debito di Elettra certo, liquido ed esigibile, alle scadenze concordate. Alla luce di ciò, è corretto ritenere integrata la condizione di cui alla transazione del 25/11/2021, perché le vicende successive alla pronuncia del lodo hanno attribuito al debito di verso una certezza che la mera esecutività non avrebbe CP_1 Per_1 comportato.
Va anche notato che l'opponente non ha interesse a dolersi della successiva transazione, perché grazie ad essa l'importo del debito di , e quindi la sua manleva, si è CP_1 notevolmente ridotto.
Infine, si rileva che l'interpretazione qui adottata è legittimata anche dal testo stesso della clausola, esaminata nella sua interezza, dal momento che essa fa espresso riferimento alla soccombenza di in forza non necessariamente del lodo esecutivo, ma anche di CP_1 successivi provvedimenti, tra i quali va fatta rientrare la transazione del 25/11/2023, la quale attiene all'ambito delle impugnazioni, sotto il profilo della sua rinuncia da parte di
. CP_1
3. L'esistenza del debito di derivante dal lodo, pari ad euro 1.850.000,00 consente, CP_1 diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, il suo confronto l'earn out dovuto a e non versato, che è pari ad euro 1.368.671,22. Pertanto, il debito di verso CP_8 CP_1
è superiore all'importo dell'earn out Dromos trattenuto;
ricorre quindi l'ipotesi Per_1 prevista dalla clausola 4.4.2.3, con la conseguenza che per la differenza opera la manleva, come prevede la clausola 4.4.3.
L'opponente, in base ad alcune comunicazioni via mail provenienti da , ha contestato CP_1
pagina 9 di 13 la certezza degli importi sopra indicati. In proposito, però, è assorbente il fatto che gli importi considerati, sia relativamente a che a derivano dalle rispettive Per_1 CP_8 transazioni (v. docc. 32 e 35 conv.) e ciò supera qualsiasi diversa comunicazione inviata da
. CP_1
4. ha lamentato anche la violazione della clausola 4.4.5. dell'accordo transattivo in Pt_1 base alla quale: promette a e al Dott. volendo in difetto rispondere ex art. CP_2 Pt_1 Pt_2
1381 del codice civile, che, se richiesta da mediante comunicazione via pec Pt_1
(trasmessa per conoscenza anche agli indirizzi email e Email_1
contenente il nome di uno o più avvocati e il testo della Email_2 procura alle liti da sottoscrivere (la “Richiesta di Nomina”), coinvolgerà nella CP_1 Pt_1 gestione dell'Arbitrato e del nonché nelle eventuali trattative Per_1 Parte_3 intavolate per la loro definizione transattiva, nominando e includendo nei collegi di difesa, entro dieci giorni dalla data della Richiesta di Nomina, gli avvocati che le saranno indicati da ”. Pt_1
In particolare, l'opponente ha affermato che l'avv. Micozzi, da essa indicata, sarebbe stata esclusa dai colloqui avviati e dalle trattative intavolate da con e in CP_1 CP_8 Per_1 vista della transazione delle vertenze stesse. In forza di ciò, ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ritenendo così inoperante la manleva, ed ha formulato domanda di risarcimento danni nei confronti di CP_2
In proposito si rileva, in primo luogo, che l'obbligazione assunta da di associare CP_2 alla difesa un legale indicato da non si pone in termini sinallagmatici rispetto Pt_1 all'obbligazione di manleva da questa assunta;
a tutto concedere si tratta di un'obbligazione collaterale, di natura prudenziale, volta a verificare che nelle trattative con e Per_1 non siano pregiudicati gli interessi di L'eccezione di inadempimento, CP_8 Pt_1 quindi, non è nemmeno configurabile.
La difesa, inoltre, è infondata anche nel merito. Parte convenuta, infatti, ha operato una ingente produzione documentale che depone in senso contrario e che dimostra che, addirittura prima della designazione dell'avv. Micozzi da parte di – avvenuta il Pt_1
3/3/20022, v. doc. 30 conv. – i suoi legali sono stati coinvolti nella gestione dei contenziosi pagina 10 di 13 e Si fa riferimento, ad esempio, alle mail del 28/9/2021 e del 20/10/2021 Per_1 CP_8
(v. docc. 69 e 70 conv.). E' utile evidenziare che quest'ultimo documento è un'analisi, con suggerimenti, redatta da un legale di avente ad oggetto una memoria da depositare Pt_1 nell'arbitrato , memoria che evidentemente era stata previamente comunicata. Gli Per_1 scambi di mail tra legali sono stati intesti e continui, in riferimento ad entrambi i contenziosi (cfr. docc. 71-151). Appare significativo che, nella mail del 1/7/2022 (doc. 122 conv.), i legali dell'opponente abbiano ritenuto estraneo al perimento del loro mandato il parere richiesto e ciò a dimostrazione del livello di collaborazione nelle difese tra i legali delle parti. Una volta nominata l'avv. Micozzi ha partecipato alle udienze dell'arbitrato
(cfr. docc. 77-79) ed essendo munita di poteri disgiunti poteva svolgere e accedere a qualsiasi atto. Dai documenti indicati emerge anche che dopo la pronuncia del loro BOVO si è svolta una conference call il 9/6/2023 che ha coinvolto tutti i legali, i quali hanno concordato che fossero i legali dell'opposta ad intavolare una trattativa con . Per_1
In data 25/7/2023 l'avv. Micozzi ha annunciato la sua rinuncia al mandato con questa mail
(v. doc. 14.01 att.), che è utile riportare:
“Caro Alfredo,
Ti ringrazio per la bozza ma, come ampiamente spiegato nella mia mail di ieri, non ritengo ci siano più le condizioni per proseguire con serenità lo svolgimento del mandato, alla luce della evoluzione dei rapporti tra le parti e dell'ormai palese disallineamento dei rispettivi interessi, impossibile da conciliare in modo soddisfacente per entrambe. Nel confermarti che invierò oggi stesso una comunicazione formale ad inerente alla CP_1 rinuncia del mio mandato, non posso, a questo punto, esprimermi sia sul contenuto del testo inviatomi sia sull'opportunità della soluzione transattiva. Aggiungo a margine, peraltro, che alcuni aspetti del testo - ancora suscettibili di variazione, se ben comprendo - potrebbero, a mio avviso, essere oggetto di soluzioni diverse a seconda se si voglia privilegiare CP_1 oppure B Fin, avuto riguardo agli attuali e concreti rapporti tra loro intercorrenti per effetto della Manleva B Ciò rafforza la mia convinzione della necessità e opportunità del mio Pt_1 congedo dal collegio difensivo di .” CP_1
Come si vede l'avv. Micozzi aveva ricevuto la bozza della transazione e la sua rinuncia non
è dipesa da una esclusione dal collegio difensivo, ma dalla divaricazione delle strategie difensive, nel senso che l'opponente riteneva preferibile e più conveniente impugnare Pt_1
i lodi, piuttosto che addivenire ad una transazione con le controparti, come poi avvenuto.
Ma tale divergenza, da un lato conferma presuppone il pieno inserimento dell'avv. Micozzi nell'attività difensiva di , dall'altro non costituisce una violazione del punto 4.4.5 CP_1
pagina 11 di 13 dell'accordo transattivo perché il coinvolgimento di un legale indicato da nella difesa Pt_1 di non significa che la parte non resti libera di determinare le strategie che ritiene CP_1 più utili per la tutela dei suoi interessi.
Non si ravvisa, quindi, violazione dei patti, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria che va respinta.
Da ultimo si precisa che nella fattispecie è intervenuta una rinuncia al mandato da parte dell'avv. Micozzi, non una revoca, di modo che non opera la causa ostativa al pagamento della manleva prevista dall'art.
6.ii.β del contratto escrow (v. doc.
4.01 att.), pure infondatamente invocata da parte opponente.
5. Anche la finanziaria AT si è opposta al decreto ingiuntivo, deducendo che il contratto di escrow non prevede il pagamento a seguito di decreto ingiuntivo e rimettendosi alla decisione del Tribunale sulla individuazione del soggetto a cui spetti la somma depositata.
In effetti si rileva che l'art. 6 del contratto prevede il pagamento su istruzione congiunta delle mandanti, oppure su richiesta di , notificata a e in mancanza di sua CP_1 Pt_1 opposizione entro 10 giorni.
In corso di causa il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ed è pacifico che il relativo importo, con interessi e spese, sia stato pagato ad . CP_1
Poiché occorre fare riferimento alla situazione di fatto al momento della decisione, il decreto ingiuntivo va revocato (cfr. Cass. n. 8428/2014).
6. L'opposizione di , alla luce della motivazione che precede, è infondata e quindi la Pt_1 parte è tenuta al rimborso delle spese, a norma dell'art. 91 c.p.c. La liquidazione si opera secondo i parametri minimi, attesa la grave violazione del criterio legale della sinteticità da parte dell'opposta, con particolare riferimento alla comparsa di costituzione inutilmente prolissa per ben 72 pagine.
In ragione della posizione assunta dalla fiduciaria in questo giudizio, non è possibile ravvisare nei suoi confronti una reale soccombenza, con conseguente compensazione delle relative spese nei confronti delle controparti.
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Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 6828/2024, dando atto che il relativo importo è stato pagato in corso di causa;
2) rigetta le domande di Parte_1
3) condanna a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di Parte_1 giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA;
4) compensa le spese di giudizio tra le altre parti. Controparte_4
Milano, 26 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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