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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Olga Tarzia Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3623 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VARRONE TOMMASO, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI BELLA CONCETTA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
05/11/2024, , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza erano nati, in data 26/02/2022, il figlio Persona_1
e, in data 11/04/2023, la figlia
[...] Per_2 - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“gli istanti vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
A) circa l'affidamento, il diritto di visita e l'esercizio della responsabilità genitoriale. -
- i figli, e vengono affidati condivisamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
secondo il regime della Legge 54/2006 con collocazione privilegiata presso la residenza della madre, che rimarrà presso la casa già di abitazione sopra individuata.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute dei figli tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, inclinazioni naturali e le aspirazioni. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente secondo la permanenza dei minore presso ciascuno di essi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. - I genitori concordano che il padre possa tenere con sé i figli per due pomeriggi la settimana, (mercoledì e venerdì) dalle ore 17,00 alle 20.00 cenando col padre ed a week end alterni il sabato o domenica, dalla mattina alle ore 9.30 sino alla sera alle ore 20.00, al compimento dei tre anni da parte di entrambi i germani gli stessi potranno pernottare col padre che li potrà portare con sé a week end alterni dal sabato alle ore 9.30 sino alla domenica alle ore 18.00 salvo inoltre decisione o regolamentazione diversa fra i genitori concordata previamente fra i medesimi. I minori trascorreranno con il padre 10 giorni consecutivi durante il periodo estivo, (che diverranno 15 giorni dopo che entrambi i bimbi compiranno 3 anni) e in detto periodo, che andrà comunicato entro il 30 giugno di ogni anno, la madre potrà sentire i figli quotidianamente per telefono e potrà vedere i figli ogni volta che questa ne faccia richiesta. In occasione delle festività natalizie e di fine anno i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di Natale e Santo Stefano o la vigilia di capodanno e il Capodanno. Così, come trascorreranno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, come pure la festività di ferragosto sarà trascorsa ad anni alterni con ciascuno dei genitori. I genitori trascorreranno nel giorno del compleanno dei figli o il pranzo o la cena alternativamente, partecipando anche ad eventuali feste organizzate per le ricorrenze da entrambi i genitori. Così come nel giorno del compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno tutta la giornata o con il padre o con la madre, compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici. Il presente regime di visita, di comune accordo dei genitori, terrà sempre conto delle esigenze e degli impegni dei minori, ma è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per una modifica dei giorni ed orari della settimana fissati per il diritto di visita, qualora detta esigenza sia dettata da particolari necessità di carattere straordinario dei genitori o dei figli (di lavoro, ricreative, per malattia, eventi imprevedibili), dandone congruo preavviso telefonico all'altro genitore. Nel caso i genitori decidano di trascorre le vacanze o le festività fuori dal Comune di residenza dovranno darne comunicazione l'uno all'altra e viceversa fornendo località di permanenza e recapiti utili per contatti ed ogni evenienza. B) Circa le statuizioni economiche e di mantenimento della figlia.
--Il IG. con la pronuncia del decreto di accoglimento della presente Controparte_1
istanza - si impegna a corrispondere, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale o carta bancaria intestato alla IG.ra , entro e non Parte_1
oltre il giorno 05 di ogni mese solare dal deposito del ricorso. Si precisa che il superiore importo è stato concordato dai ricorrenti in virtù di quanto sotto stabilito ai pinti a) e b). - a) Il IG. rinuncia in ogni caso e sin d'ora in favore della IG.ra Controparte_1
alla sua quota di assegno unico INPS per entrambi i figli autorizzando la Pt_1
madre ad incassarlo integralmente e direttamente e ciò anche per ogni altra agevolazione/contribuzione assistenziale / previdenziale od altra agevolazione cui potrebbe avere accesso/diritto ogni figlio. - b) il IG. corrisponder‡ alla CP_1
IGnora la somma sopra detta di € 150,00 anche nel caso in cui la IG.ra Pt_1 dovesse trovare occupazione. Qualora invece il IG. dovesse Pt_1 CP_1
trovare occupazione e la remunerazione lavorativa (netta) fosse compresa tra i € 600,00 ed i 1.000,00 Euro mensili, il IG. corrisponder‡ a titolo di mantenimento CP_1
dei figli la somma di € 250,00, in caso di remunerazione superiore ai 1.500,00e sino ai
1.900,00 Euro, il IG. verser‡ in favore dei figli la somma di 375,00. Per CP_1 remunerazioni superiori verser‡ in favore dei figli la somma di Euro 500,00. - Il IG.
rimborserà, inoltre e in ogni caso, alla IG.ra il 50% Controparte_1 Pt_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, che andranno previamente concordate dai genitori e comunque rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione entro la fine del mese di competenza. - In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute urgenti ed indifferibili, come pure le spese per acquisto libri e corredo scolastico che saranno a carico di entrambi i genitori al 50% a decorrere dalla scuola secondaria di primo grado
(medie). - Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati Controparte_1
contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi non saranno economicamente indipendenti. - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. -- in particolare i genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare immagini e/o foto da soli o con altri soggetti, dei figli minori, su piattaforme internet social e/o su qualsiasi piattaforma informatica o chat, a titolo esemplificativo Facebook, twitter. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
30/12/2024.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare. Alla suddetta udienza del 02/04/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e i figli, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data CP_1
05/11/2024, nei termini trascritti in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Olga Tarzia Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3623 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VARRONE TOMMASO, C.F._1
come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI BELLA CONCETTA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
05/11/2024, , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza erano nati, in data 26/02/2022, il figlio Persona_1
e, in data 11/04/2023, la figlia
[...] Per_2 - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“gli istanti vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
A) circa l'affidamento, il diritto di visita e l'esercizio della responsabilità genitoriale. -
- i figli, e vengono affidati condivisamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
secondo il regime della Legge 54/2006 con collocazione privilegiata presso la residenza della madre, che rimarrà presso la casa già di abitazione sopra individuata.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e salute dei figli tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, inclinazioni naturali e le aspirazioni. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente secondo la permanenza dei minore presso ciascuno di essi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. - I genitori concordano che il padre possa tenere con sé i figli per due pomeriggi la settimana, (mercoledì e venerdì) dalle ore 17,00 alle 20.00 cenando col padre ed a week end alterni il sabato o domenica, dalla mattina alle ore 9.30 sino alla sera alle ore 20.00, al compimento dei tre anni da parte di entrambi i germani gli stessi potranno pernottare col padre che li potrà portare con sé a week end alterni dal sabato alle ore 9.30 sino alla domenica alle ore 18.00 salvo inoltre decisione o regolamentazione diversa fra i genitori concordata previamente fra i medesimi. I minori trascorreranno con il padre 10 giorni consecutivi durante il periodo estivo, (che diverranno 15 giorni dopo che entrambi i bimbi compiranno 3 anni) e in detto periodo, che andrà comunicato entro il 30 giugno di ogni anno, la madre potrà sentire i figli quotidianamente per telefono e potrà vedere i figli ogni volta che questa ne faccia richiesta. In occasione delle festività natalizie e di fine anno i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore la vigilia ed il giorno di Natale e Santo Stefano o la vigilia di capodanno e il Capodanno. Così, come trascorreranno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, come pure la festività di ferragosto sarà trascorsa ad anni alterni con ciascuno dei genitori. I genitori trascorreranno nel giorno del compleanno dei figli o il pranzo o la cena alternativamente, partecipando anche ad eventuali feste organizzate per le ricorrenze da entrambi i genitori. Così come nel giorno del compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno tutta la giornata o con il padre o con la madre, compatibilmente con gli eventuali impegni scolastici. Il presente regime di visita, di comune accordo dei genitori, terrà sempre conto delle esigenze e degli impegni dei minori, ma è comunque fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per una modifica dei giorni ed orari della settimana fissati per il diritto di visita, qualora detta esigenza sia dettata da particolari necessità di carattere straordinario dei genitori o dei figli (di lavoro, ricreative, per malattia, eventi imprevedibili), dandone congruo preavviso telefonico all'altro genitore. Nel caso i genitori decidano di trascorre le vacanze o le festività fuori dal Comune di residenza dovranno darne comunicazione l'uno all'altra e viceversa fornendo località di permanenza e recapiti utili per contatti ed ogni evenienza. B) Circa le statuizioni economiche e di mantenimento della figlia.
--Il IG. con la pronuncia del decreto di accoglimento della presente Controparte_1
istanza - si impegna a corrispondere, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale o carta bancaria intestato alla IG.ra , entro e non Parte_1
oltre il giorno 05 di ogni mese solare dal deposito del ricorso. Si precisa che il superiore importo è stato concordato dai ricorrenti in virtù di quanto sotto stabilito ai pinti a) e b). - a) Il IG. rinuncia in ogni caso e sin d'ora in favore della IG.ra Controparte_1
alla sua quota di assegno unico INPS per entrambi i figli autorizzando la Pt_1
madre ad incassarlo integralmente e direttamente e ciò anche per ogni altra agevolazione/contribuzione assistenziale / previdenziale od altra agevolazione cui potrebbe avere accesso/diritto ogni figlio. - b) il IG. corrisponder‡ alla CP_1
IGnora la somma sopra detta di € 150,00 anche nel caso in cui la IG.ra Pt_1 dovesse trovare occupazione. Qualora invece il IG. dovesse Pt_1 CP_1
trovare occupazione e la remunerazione lavorativa (netta) fosse compresa tra i € 600,00 ed i 1.000,00 Euro mensili, il IG. corrisponder‡ a titolo di mantenimento CP_1
dei figli la somma di € 250,00, in caso di remunerazione superiore ai 1.500,00e sino ai
1.900,00 Euro, il IG. verser‡ in favore dei figli la somma di 375,00. Per CP_1 remunerazioni superiori verser‡ in favore dei figli la somma di Euro 500,00. - Il IG.
rimborserà, inoltre e in ogni caso, alla IG.ra il 50% Controparte_1 Pt_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, che andranno previamente concordate dai genitori e comunque rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione entro la fine del mese di competenza. - In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute urgenti ed indifferibili, come pure le spese per acquisto libri e corredo scolastico che saranno a carico di entrambi i genitori al 50% a decorrere dalla scuola secondaria di primo grado
(medie). - Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati Controparte_1
contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi non saranno economicamente indipendenti. - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. -- in particolare i genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare immagini e/o foto da soli o con altri soggetti, dei figli minori, su piattaforme internet social e/o su qualsiasi piattaforma informatica o chat, a titolo esemplificativo Facebook, twitter. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
30/12/2024.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare. Alla suddetta udienza del 02/04/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e i figli, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data CP_1
05/11/2024, nei termini trascritti in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.