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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.932/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5958/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27.10.21
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to U. Canetti Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Maiello Controparte_1
e S. Fargnoli
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso in primo grado aveva convenuto in Controparte_1 giudizio la per sentir Controparte_2 dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti dall'1.09.2006 al 12.09.2016 ovvero con altra decorrenza e la condanna della predetta società al pagamento della complessiva somma di € 75.800,98 per differenze retributive oltre regolarizzazione contributiva. Nel corso del giudizio la società resistente era cancellata dal registro delle imprese ed il GL dichiarava l'interruzione del processo che veniva riassunto dalla ricorrente nei confronti dell'accomandatario. Con la sentenza appellata il GL cosi decideva: “accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 1.9.2006 al 12.9.2016, tra e la Controparte_1
C.F./P. IVA Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n.11 c/
Studio Associato Pellone – cap. 80122, ed in persona del legale rappresentante pro tempore sig. C.F. Parte_1
, residente in [...], cap. C.F._1
80100; condanna in qualità di socio accomandatario Parte_1 della cancellata, al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di €
75.800,98 di cui euro 2723,28 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di cui € 14.759,83 per t.f.r., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, vista la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 36° co., l. 724/94, per quanto riguarda i dipendenti privati (sentenza n. 459/2000), con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle dette somme e accessori. Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali che liquida in euro 4700,00 oltre iva e cpa come per legge".
Ha proposto appello il evidenziando che: Parte_1
-nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 3.04.2019 il procuratore della società Controparte_2
aveva esibito la visura della C.C.I.A.A. di Napoli da cui
[...] si evinceva che la società risultava estinta ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 1.04.2019
pag. 2/5 -il Tribunale aveva dichiarato l'interruzione del processo,
-la ricorrente aveva depositato nei termini di legge ricorso per la riassunzione del processo nei confronti del solo socio accomandatario e non anche nei confronti del socio Parte_1 accomandante CP_3
-aveva preferito rimanere contumace in primo grado nonostante la regolare notificazione del ricorso in riassunzione;
per cui la sentenza era nulla per violazione del litisconsorzio necessario ex art.102 cpc con il socio accomandatario, chiedendo dichiararsi la nullità della impugnata sentenza con rimessione degli atti al Tribunale per l'integrazione del contraddittorio ed il rinnovo dell'istruttoria. si è costituita nel presente grado aderendo alla Controparte_1 richiesta di rimessione degli atti al giudice di primo grado presso il Tribunale di Napoli, con salvezza degli atti svolti anteriormente alla dichiarata cancellazione della società autorizzando la riassunzione del processo, Controparte_4 instando per la compensazione delle spese in ragione del fatto che il precedente procuratore al tempo subì un grave lutto familiare, poi si verificò l'epidemia da covid 19, ed in ultimo anche il giudice di primo grado non segnalò carenze processuali al riguardo.
**********
L'appello è fondato e ne consegue la necessità di dichiarare la nullità della sentenza denunciata con rimessione degli atti al
Giudice di primo grado ex art.354 cpc.
Come emerge dagli atti del giudizio (e come è pacifico tra le parti) a seguito della interruzione del giudizio per l'estinzione
Cont della la ricorrente Controparte_2 riassunse il giudizio solo nei confronti del socio CP_1 accomandatario (rimasto contumace) e non anche nei Parte_1
pag. 3/5 confronti del socio accomandante la sentenza è CP_3 stata, conseguentemente, emessa solo nei confronti del socio accomandatario. Sussiste, quindi, la lamentata violazione dell'art.102 cpc in quanto il litisconsorzio sussiste proprio perché l'obbligazione di pagamento dei debiti sociali non è solidale ma unitaria e tutti soci debbono essere chiamati nel giudizio perché possano interloquire, ciascuno quale successore della società estinta.
Come ricordato dai Giudici “costituisce ormai “diritto vivente” che «qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci …; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa»” (Sez. U, 12 marzo 2013, n.
6070 e n. 6072); “la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che, per effetto dell'estinzione dell'ente senza che il debito sia stato definito in sede di liquidazione, essi sono tutti destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale che si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca ovvero sia convenuto in luogo della società estinta” (v.
Cass. n. 15894 del 11/07/2014; Cass. n. 17492 del 04/07/2018;
Cass. n. 15637 del 11/06/2019) “la cancellazione “determina
l'estinzione della società” e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del
pag. 4/5 quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (Corte di Cassazione ordinanza n.
21597 depositata il 7 luglio 2022); “in tale ipotesi, quindi, i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, venendosi a determinare una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale” (Cass. civ., 6 novembre 2013, n. 24955).
Quindi, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, le parti vanno rimesse innanzi al Giudice di primo grado con onere di riassunzione entro i termini massimi di legge.
Quanto alle spese del presente grado le circostanze allegate dalla difesa dell'appellata ed il rilievo che neppure il GL si sia accorto della “incompleta” riassunzione ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
la Corte così provvede: in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette, ex art. 354 c.p.c., la causa al Tribunale di
Napoli in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il processo nel termine di legge;
compensa per intero tra le parti le spese di lite del presente grado.
Napoli 13.3.25
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.932/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5958/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27.10.21
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to U. Canetti Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Maiello Controparte_1
e S. Fargnoli
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso in primo grado aveva convenuto in Controparte_1 giudizio la per sentir Controparte_2 dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti dall'1.09.2006 al 12.09.2016 ovvero con altra decorrenza e la condanna della predetta società al pagamento della complessiva somma di € 75.800,98 per differenze retributive oltre regolarizzazione contributiva. Nel corso del giudizio la società resistente era cancellata dal registro delle imprese ed il GL dichiarava l'interruzione del processo che veniva riassunto dalla ricorrente nei confronti dell'accomandatario. Con la sentenza appellata il GL cosi decideva: “accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 1.9.2006 al 12.9.2016, tra e la Controparte_1
C.F./P. IVA Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in Napoli alla Via Francesco Caracciolo n.11 c/
Studio Associato Pellone – cap. 80122, ed in persona del legale rappresentante pro tempore sig. C.F. Parte_1
, residente in [...], cap. C.F._1
80100; condanna in qualità di socio accomandatario Parte_1 della cancellata, al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di €
75.800,98 di cui euro 2723,28 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di cui € 14.759,83 per t.f.r., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, vista la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 36° co., l. 724/94, per quanto riguarda i dipendenti privati (sentenza n. 459/2000), con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle dette somme e accessori. Condanna al pagamento delle Parte_1 spese processuali che liquida in euro 4700,00 oltre iva e cpa come per legge".
Ha proposto appello il evidenziando che: Parte_1
-nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 3.04.2019 il procuratore della società Controparte_2
aveva esibito la visura della C.C.I.A.A. di Napoli da cui
[...] si evinceva che la società risultava estinta ed era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 1.04.2019
pag. 2/5 -il Tribunale aveva dichiarato l'interruzione del processo,
-la ricorrente aveva depositato nei termini di legge ricorso per la riassunzione del processo nei confronti del solo socio accomandatario e non anche nei confronti del socio Parte_1 accomandante CP_3
-aveva preferito rimanere contumace in primo grado nonostante la regolare notificazione del ricorso in riassunzione;
per cui la sentenza era nulla per violazione del litisconsorzio necessario ex art.102 cpc con il socio accomandatario, chiedendo dichiararsi la nullità della impugnata sentenza con rimessione degli atti al Tribunale per l'integrazione del contraddittorio ed il rinnovo dell'istruttoria. si è costituita nel presente grado aderendo alla Controparte_1 richiesta di rimessione degli atti al giudice di primo grado presso il Tribunale di Napoli, con salvezza degli atti svolti anteriormente alla dichiarata cancellazione della società autorizzando la riassunzione del processo, Controparte_4 instando per la compensazione delle spese in ragione del fatto che il precedente procuratore al tempo subì un grave lutto familiare, poi si verificò l'epidemia da covid 19, ed in ultimo anche il giudice di primo grado non segnalò carenze processuali al riguardo.
**********
L'appello è fondato e ne consegue la necessità di dichiarare la nullità della sentenza denunciata con rimessione degli atti al
Giudice di primo grado ex art.354 cpc.
Come emerge dagli atti del giudizio (e come è pacifico tra le parti) a seguito della interruzione del giudizio per l'estinzione
Cont della la ricorrente Controparte_2 riassunse il giudizio solo nei confronti del socio CP_1 accomandatario (rimasto contumace) e non anche nei Parte_1
pag. 3/5 confronti del socio accomandante la sentenza è CP_3 stata, conseguentemente, emessa solo nei confronti del socio accomandatario. Sussiste, quindi, la lamentata violazione dell'art.102 cpc in quanto il litisconsorzio sussiste proprio perché l'obbligazione di pagamento dei debiti sociali non è solidale ma unitaria e tutti soci debbono essere chiamati nel giudizio perché possano interloquire, ciascuno quale successore della società estinta.
Come ricordato dai Giudici “costituisce ormai “diritto vivente” che «qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci …; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa»” (Sez. U, 12 marzo 2013, n.
6070 e n. 6072); “la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che, per effetto dell'estinzione dell'ente senza che il debito sia stato definito in sede di liquidazione, essi sono tutti destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale che si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca ovvero sia convenuto in luogo della società estinta” (v.
Cass. n. 15894 del 11/07/2014; Cass. n. 17492 del 04/07/2018;
Cass. n. 15637 del 11/06/2019) “la cancellazione “determina
l'estinzione della società” e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del
pag. 4/5 quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (Corte di Cassazione ordinanza n.
21597 depositata il 7 luglio 2022); “in tale ipotesi, quindi, i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto, venendosi a determinare una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale” (Cass. civ., 6 novembre 2013, n. 24955).
Quindi, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, le parti vanno rimesse innanzi al Giudice di primo grado con onere di riassunzione entro i termini massimi di legge.
Quanto alle spese del presente grado le circostanze allegate dalla difesa dell'appellata ed il rilievo che neppure il GL si sia accorto della “incompleta” riassunzione ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
la Corte così provvede: in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette, ex art. 354 c.p.c., la causa al Tribunale di
Napoli in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il processo nel termine di legge;
compensa per intero tra le parti le spese di lite del presente grado.
Napoli 13.3.25
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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