Articolo 13 della Legge 12 marzo 1968, n. 442
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 maggio 1968
Art. 13.
Per l'Universita' in Calabria e' prevista una capienza globale massima di 12.000 studenti.
Gli stanziamenti di cui al successivo art. 14 sono destinati all'acquisizione delle aree necessarie per la capienza massima, nonche' per l'approntamento degli edifici e delle attrezzature - a fini didattici e residenziali - necessari ad assicurare il completo funzionamento dell'universita' per 3.000 studenti.
Un successivo programma di ampliamento prevedera' l'approntamento degli edifici e delle attrezzature scientifiche, didattiche e residenziali per una capacita' di 12 mila studenti.
I corsi dell'Universita' in Calabria avranno regolare inizio appena sara' stato realizzato il primo stralcio di opere edilizie e di attrezzature didattiche e residenziali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 1.000 studenti.
La data di inizio dei corsi sara' stabilita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta dei consigli di facolta' o, in mancanza, dei comitati ordinatori.
Il numero degli studenti ammissibili ad ogni facolta' o corso sara' annualmente fissato con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione dell'universita', in rapporto alle disponibilita' edilizie e residenziali.
Con analogo decreto il Ministro per la pubblica istruzione detta i criteri per l'ammissione all'universita' nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili. Sia questi criteri che quelli contenuti nel decreto per l'ammissione al centro residenziale di cui all'art. 11, terranno conto delle seguenti condizioni preferenziali:
a) residenza della famiglia in Calabria;
b) condizioni economiche della famiglia;
c) capacita' dimostrate negli studi.
Entrata in vigore il 7 maggio 1968
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