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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2228 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Fraia e Francesco Fontana ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Corigliano - Rossano, alla via Papa Urbano VIII n. 9, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo R. Filareti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, al vico Campanile n. 9, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 422/2022 del 25.07.2022 (R.G. n. 1208/2022), depositato in data
26.07.2022 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore della ditta della somma di euro 15.616,00, Controparte_1
oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione della somma di cui alla fattura n. 18 del 09.03.2012, relativa a lavori di realizzazione e montaggio di ringhiere, di un cancello e di grate.
L'opponente, in particolare, deduceva di non aver commissionato i lavori di cui alla fattura posta alla base del decreto monitorio;
che, invero, detti lavori erano incompatibili con le strutture degli immobili in proprietà dello stesso, costituiti da due magazzini;
che i lavori indicati non erano stati eseguiti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente in giudizio la ditta che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare Controparte_1
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare l'opposizione, poiché infondato in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale. Con ordinanza del 23.11.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisata le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, vanno dichiarate inammissibili le produzioni documentali allegate alle note di trattazione scritta per l'udienza del 12.06.2025, in quanto depositate oltre le preclusioni istruttorie e non costituenti documenti sopravvenuti.
5. Orbene, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare pagina 2 di 6 il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 3 di 6 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Applicati detti principi al caso di specie, si segnala preliminarmente che il contratto di appalto è un negozio a forma libera e che, pertanto, la mancata produzione del documento negoziale non determina alcuna preclusione.
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha provato l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti e l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura in questione attraverso le dichiarazione dei testi escussi, la cui veridicità è corroborata dalla documentazione prodotta da parte opposta.
Invero, per quanto riguarda la fattura si segnala che la stessa, seppure non rappresenti un sufficiente elemento probatorio, costituisce, comunque, un indizio (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n.
299/2016).
Per quanto riguarda l'escussione testimoniale, si rileva che - della cui Testimone_1 attendibilità non si ha ragione di dubitare, ritenuto che la stretta parentela con il legale rappresentante di parte opposta non sia di per sé circostanza idonea a inficiare la veridicità della dichiarazione tenuto conto della linearità e della coerenza della stessa - all'udienza del 12.09.2024, dichiarava che la ditta aveva realizzato e fornito a Controparte_1 Parte_1 materiali in ferro e in alluminio, come indicato nella fattura posta alla base del monitorio, e che lo stesso era presente al momento del montaggio;
riferiva, inoltre, che l'opponente concludeva con esso stesso il contratto di appalto in parola, scegliendo il modello delle ringhiere e delle zincature, realizzate e montate dalla ditta opposta unitamente alle grate e alla chiusura scorrevole di un infisso.
La sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e l'esecuzione delle opere indicate nella fattura posta alla base del decreto ingiuntivo è confermata anche dal teste Testimone_2
che riferiva che la ditta opposta aveva realizzato e fornito all'opponente le opere indicate nella
[...]
fattura in parola, che la ditta opposta lavorava per l'opponente e che esso stesso aveva concesso pagina 4 di 6 all'opponente una gru con cestello per il montaggio delle dette opere;
il testimone confermava, inoltre, che l'immobile interessato dai lavori era quello indicato nella foto 2 di parte opposta.
Non valgono a inficiare le dichiarazioni del detto teste le deduzioni di parte opponente, secondo cui lo stesso sarebbe inattendibile, atteso che dopo aver riferito di aver eseguito lavori in favore della ditta opposta per € 60.000,00, non ricordava se avesse emesso fattura per detta somma di denaro. Invero, il testimone in parola, oltre a riferire che la somma di € 60.000,00 era vantata nei confronti dell'opponente e non dell'opposta, giustifica congruamente la dimenticanza circa l'emissione della fattura per il nolo della gru, rappresentando di aver effettuato numerose prestazioni nei confronti dell'opponente, che non permettevano di ricordare a quali lavori fosse conseguita l'emissione della fattura;
per tale ragione, detta dimenticanza, oltre a non incidere sull'attendibilità del teste, risulta inidonea a scalfire la dichiarazione, atteso che l'emissione della fattura costituisce elemento circostanziale.
Inoltre, si segnala che è ben possibile che i lavori siano stati eseguiti alla fine dell'anno 2018 - inizio dell'anno 2019 e la fattura sia stata emessa successivamente.
Infine, va rilevato che non comporta l'infondatezza della pretesa creditoria l'aver eseguito i lavori su un immobile di un terzo soggetto estraneo al giudizio (circostanza pacifica ex art. 115
c.p.c.), in quanto dalle evidenze documentali risulta che l'opponente abbia pattuito i lavori e assunto l'obbligo del pagamento.
A tal proposito, affermava che i lavori sul fabbricato in parola Testimone_2
(eseguiti dallo stesso e diversi da quelli per cui è causa) erano stati commissionati dallo stesso dall'opponente, in tal modo confermando che quest'ultimo si occupava personalmente della ristrutturazione del detto immobile appartenente a un terzo soggetto. Tale circostanza dimostra l'inconferenza della tesi circa l'incompatibilità dei lavori con i magazzini di proprietà dell'opponente.
Del tutto generica è la contestazione circa il prezzo delle opere, non avendo l'opponente indicato l'eventuale sproporzione del quantum richiesto o l'eccessività del prezzo rispetto ai normali valori di mercato.
7. Ciò detto, si rileva che a fronte della prova della fonte del diritto e dell'allegazione dell'inadempimento, l'opponente - oltre a dedurre la mancanza del contratto, l'incompatibilità dei lavori con i propri magazzini e la non esecuzione delle opere, eccezioni, come visto del tutto infondate - ha ammesso l'inadempimento.
pagina 5 di 6 8. Per tali ragioni l'opposizione è infondata e va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 422/2022 del
25.07.2022 (R.G. n. 1208/2022), depositato in data 26.07.2022 ed emesso dall'intestato
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore della ditta Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.000,00 (di
[...] cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA E CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2228 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Fraia e Francesco Fontana ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Corigliano - Rossano, alla via Papa Urbano VIII n. 9, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo R. Filareti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, al vico Campanile n. 9, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 422/2022 del 25.07.2022 (R.G. n. 1208/2022), depositato in data
26.07.2022 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore della ditta della somma di euro 15.616,00, Controparte_1
oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù della mancata corresponsione della somma di cui alla fattura n. 18 del 09.03.2012, relativa a lavori di realizzazione e montaggio di ringhiere, di un cancello e di grate.
L'opponente, in particolare, deduceva di non aver commissionato i lavori di cui alla fattura posta alla base del decreto monitorio;
che, invero, detti lavori erano incompatibili con le strutture degli immobili in proprietà dello stesso, costituiti da due magazzini;
che i lavori indicati non erano stati eseguiti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente in giudizio la ditta che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare Controparte_1
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare l'opposizione, poiché infondato in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale. Con ordinanza del 23.11.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e all'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisata le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, vanno dichiarate inammissibili le produzioni documentali allegate alle note di trattazione scritta per l'udienza del 12.06.2025, in quanto depositate oltre le preclusioni istruttorie e non costituenti documenti sopravvenuti.
5. Orbene, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare pagina 2 di 6 il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della pagina 3 di 6 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Applicati detti principi al caso di specie, si segnala preliminarmente che il contratto di appalto è un negozio a forma libera e che, pertanto, la mancata produzione del documento negoziale non determina alcuna preclusione.
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha provato l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti e l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura in questione attraverso le dichiarazione dei testi escussi, la cui veridicità è corroborata dalla documentazione prodotta da parte opposta.
Invero, per quanto riguarda la fattura si segnala che la stessa, seppure non rappresenti un sufficiente elemento probatorio, costituisce, comunque, un indizio (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n.
299/2016).
Per quanto riguarda l'escussione testimoniale, si rileva che - della cui Testimone_1 attendibilità non si ha ragione di dubitare, ritenuto che la stretta parentela con il legale rappresentante di parte opposta non sia di per sé circostanza idonea a inficiare la veridicità della dichiarazione tenuto conto della linearità e della coerenza della stessa - all'udienza del 12.09.2024, dichiarava che la ditta aveva realizzato e fornito a Controparte_1 Parte_1 materiali in ferro e in alluminio, come indicato nella fattura posta alla base del monitorio, e che lo stesso era presente al momento del montaggio;
riferiva, inoltre, che l'opponente concludeva con esso stesso il contratto di appalto in parola, scegliendo il modello delle ringhiere e delle zincature, realizzate e montate dalla ditta opposta unitamente alle grate e alla chiusura scorrevole di un infisso.
La sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e l'esecuzione delle opere indicate nella fattura posta alla base del decreto ingiuntivo è confermata anche dal teste Testimone_2
che riferiva che la ditta opposta aveva realizzato e fornito all'opponente le opere indicate nella
[...]
fattura in parola, che la ditta opposta lavorava per l'opponente e che esso stesso aveva concesso pagina 4 di 6 all'opponente una gru con cestello per il montaggio delle dette opere;
il testimone confermava, inoltre, che l'immobile interessato dai lavori era quello indicato nella foto 2 di parte opposta.
Non valgono a inficiare le dichiarazioni del detto teste le deduzioni di parte opponente, secondo cui lo stesso sarebbe inattendibile, atteso che dopo aver riferito di aver eseguito lavori in favore della ditta opposta per € 60.000,00, non ricordava se avesse emesso fattura per detta somma di denaro. Invero, il testimone in parola, oltre a riferire che la somma di € 60.000,00 era vantata nei confronti dell'opponente e non dell'opposta, giustifica congruamente la dimenticanza circa l'emissione della fattura per il nolo della gru, rappresentando di aver effettuato numerose prestazioni nei confronti dell'opponente, che non permettevano di ricordare a quali lavori fosse conseguita l'emissione della fattura;
per tale ragione, detta dimenticanza, oltre a non incidere sull'attendibilità del teste, risulta inidonea a scalfire la dichiarazione, atteso che l'emissione della fattura costituisce elemento circostanziale.
Inoltre, si segnala che è ben possibile che i lavori siano stati eseguiti alla fine dell'anno 2018 - inizio dell'anno 2019 e la fattura sia stata emessa successivamente.
Infine, va rilevato che non comporta l'infondatezza della pretesa creditoria l'aver eseguito i lavori su un immobile di un terzo soggetto estraneo al giudizio (circostanza pacifica ex art. 115
c.p.c.), in quanto dalle evidenze documentali risulta che l'opponente abbia pattuito i lavori e assunto l'obbligo del pagamento.
A tal proposito, affermava che i lavori sul fabbricato in parola Testimone_2
(eseguiti dallo stesso e diversi da quelli per cui è causa) erano stati commissionati dallo stesso dall'opponente, in tal modo confermando che quest'ultimo si occupava personalmente della ristrutturazione del detto immobile appartenente a un terzo soggetto. Tale circostanza dimostra l'inconferenza della tesi circa l'incompatibilità dei lavori con i magazzini di proprietà dell'opponente.
Del tutto generica è la contestazione circa il prezzo delle opere, non avendo l'opponente indicato l'eventuale sproporzione del quantum richiesto o l'eccessività del prezzo rispetto ai normali valori di mercato.
7. Ciò detto, si rileva che a fronte della prova della fonte del diritto e dell'allegazione dell'inadempimento, l'opponente - oltre a dedurre la mancanza del contratto, l'incompatibilità dei lavori con i propri magazzini e la non esecuzione delle opere, eccezioni, come visto del tutto infondate - ha ammesso l'inadempimento.
pagina 5 di 6 8. Per tali ragioni l'opposizione è infondata e va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 422/2022 del
25.07.2022 (R.G. n. 1208/2022), depositato in data 26.07.2022 ed emesso dall'intestato
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore della ditta Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.000,00 (di
[...] cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA E CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6