Sentenza 18 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/05/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. 1944/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 2/11/2023, promossa con atto di citazione da
(P.VA ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Seregni e Fabio
Gino Seregni, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, in Milano, Via Fontana
n.5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
appellante contro
(P.VA , in Controparte_1 P.VA_2 persona del curatore, dott. rappresentato e difeso dall'avv. Marco Greggio, CP_2 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Padova, Passeggiata A. Miolati n.2, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1641/2023 pubblicata il 29/9/2023 dal Tribunale di
Venezia – Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss) -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“PIACCIA ALL'ILL.MA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA COSÌ GIUDICARE
NEL MERITO: contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia de - XIII
Sezione civile - n. 1641/2023 pronunciata in data 28.9.2023, e notificata in data 3.10.2023:
-1-
[...] notificato in data 24.9.2020, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
IN SUBORDINE E IN VIA RICONVENZIONALE (nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda revocatoria ex adverso formulata): considerati i crediti certi liquidi ed esigibili vantati dalla nei Parte_1 confronti del e ammessi allo stato passivo Parte_2 del medesimo , operare compensazione ex art. 56 l.f. delle somme che Parte_2 eventualmente, e salvo gravame, dovessero ritenersi da restituire al , rispetto a Parte_2 quelle dovute da quest'ultimo nei confronti dell'odierna convenuta in forza del provvedimento di ammissione allo stato passivo pronunciato all'esito dell'udienza del 24.4.2018.
IN OGNI CASO: condannare il in persona del Curatore pro- Parte_2 tempore, alla refusione in favore della dei compensi di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge”;
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o disattesa:
In via preliminare:
(i)accertare e dichiarare inammissibile il primo motivo di appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n. 3, c.p.c. e, per l'effetto, rigettare tale motivo di appello e confermare la sentenza
n. 1641/2023 repert. n. 6767/2023 rg n. 7100/2020, emessa dal Tribunale di Venezia, giudice
Dott. Fabio Massimo Saga, pubblicata il 29.9.2023 e notificata il 3.10.2023, per i motivi esposti nel paragrafo C) 1.1. del presente atto;
(ii) accertare e dichiarare inammissibile il sesto motivo di appello e, per l'effetto, rigettare tale motivo di appello e confermare la sentenza n. 1641/2023 repert. n. 6767/2023 rg n.
7100/2020, emessa dal Tribunale di Venezia, giudice Dott. Fabio Massimo Saga, pubblicata il 29.9.2023 e notificata il 3.10.2023, per i motivi esposti nel paragrafo C) 6.1. del presente atto;
Nel merito:
(i) rigettare l'appello promosso da e per l'effetto, a conferma Parte_1 della sentenza n. 1641/2023 repert. n. 6767/2023 rg n. 7100/2020, emessa dal Tribunale di
-2- Venezia, giudice Dott. Fabio Massimo Saga, pubblicata il 29.9.2023 e notificata il 3.10.2023, accertare e dichiarare la revoca ex art. 67, secondo comma, l.f. dei pagamenti effettuati da nei confronti di nel Parte_2 Parte_1 periodo dal 20.2.17 al 5.7.17 per complessivi € 84.630,56, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare, in favore del la Parte_2 somma complessiva di € 84.630,56, o la diversa somma maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
proponeva nei confronti della società azione ex art. 67,
[...] Parte_1 secondo comma l.fall. esponendo in fatto, che “ La società Parte_2
(di seguito per brevità: “ISC” o “Società”) è stata dichiarata fallita dal
[...]
Tribunale di Venezia in data 13.10.17 (doc. 2), dopo aver tentato di accedere alla procedura di concordato preventivo mediante la proposizione di un ricorso c.d. in bianco (ex art. 161, comma 6 l.f.), con contestuale istanza ex art. 182-quinquies, terzo comma, l.f. in data 8.8.17
(doc. 3). La Società è stata costituita in data 22.10.13 ed ha operato nel settore dell'abbigliamento “casual wear”, compresa la gestione ed organizzazione delle attività di produzione e commercializzazione relative ai marchi “M IN, “H TOs” e
AS WE & Ahaus”, oltre al marchio in licenza “18CRR81 Cerruti”. 2.1. La società Par
[…] ha sottoscritto con un contratto d'affitto di ramo Parte_1
d'azienda relativo ad un'unità ubicata all'interno del Centro Commerciale sito in LF
(BA). In forza del suddetto Contratto, in data 24.11.09, è stata rilasciata, da Banca Intesa
San Paolo a favore della Società, una garanzia bancaria “a prima richiesta” fino alla concorrenza massima complessiva di € 29.970,00 (doc.5). […] 2.2. In data 5.11.16, Pt_1 Par ha sollecitato a il pagamento della somma complessiva di € 67.215,74, giusta
[...] fatture n. 398/16, n. 399/16, n. 400/16, scadute e rimaste insolute (doc. 6). Par Successivamente, in data 11/11/16, ha richiesto a una dilazione di Parte_1 pagamento, offrendo la corresponsione di parte dello scaduto nell'immediato e il conseguente saldo entro la metà del mese di dicembre (cfr. doc.6). Tuttavia stante il Par perdurante inadempimento di , ha sollecitato la Società – dapprima il Parte_1
-3- 21.11.16 e successivamente il 23.11.16 - al pagamento di quanto dovuto (cfr. doc.6).
2.3 In data 11.8.17 - a seguito di numerosi solleciti rimasti privi di riscontro – ha Parte_1 Par comunicato formalmente, ad Intesa San Paolo, l'inadempimento di in ordine al versamento di quanto dovuto per i canoni d'affitto arretrati, per un ammontare complessivo pari ad € 32.430,73 e ha richiesto, in forza della Garanzia, il pagamento dell'intero ammontare garantito pari ad € 29.970,00 (doc.7). In data 17.8.17, Intesa San Paolo ha informato la Società dell'avvenuta escussione della Garanzia (doc.8). Dall'esame Par dell'estratto conto di emergono pagamenti effettuati dalla Società nei confronti di nel corso del 2017 per un ammontare complessivo di € 84.630,56, Parte_1 corrisposti nel c.d. “periodo sospetto”. Si produce l'estratto conto dal 20.2.17 al 5.7.17 dal quale risultano i predetti pagamenti effettuati mediante a mezzo di “Bonifici Sepa”. (pagg. 1-
2, atto di citazione in appello).
2. Si costituiva in giudizio deducendo a fondamento della Parte_1 richiesta della domanda di rigetto della domanda attorea, preliminarmente: I) la carenza di legittimazione attiva del Curatore del II) Parte_4
l'improcedibilità/inammissibilità delle domande promosse dal fallimento per mancato esperimento della procedura di media-conciliazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1-bis del D.lgs n.28 del 2010 e nel merito: III) l'assenza dei presupposti oggettivi dell'azione revocatoria invocata dal IV) Parte_5
l'assenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria invocata dal
[...]
in subordine, in via di eccezione riconvenzionale: V) la Parte_2 compensazione delle spese di lite, concludendo, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese:
3. Il tribunale, senza l'espletamento di istruttoria, ha definito la controversia con la sentenza n. 1641/23, con la quale ha accolto la domanda del , disponendo la “revoca ex art. Parte_2 Par 67, secondo comma, l.f. dei pagamenti effettuati da nei confronti di Parte_1 nel periodo dal 20.2.2017 al 5.7.2017 per complessivi € 84.630,56”, con
[...] conseguente condanna della convenuta al pagamento del predetto relativo importo, oltre interessi, e con rifusione delle spese processuali in favore del fallimento.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a sei Parte_1 motivi.
4.1. Con il primo motivo si sottopone ad impugnazione la sentenza del Tribunale nella parte in cui non avrebbe preso in considerazione, omettendo di pronunciarsi sul punto, alcuni documenti, a dire dell'appellante volti a fornire la prova della non revocabilità dei pagamenti
-4- contestati. Secondo l'appellante il subentro del Curatore in alcuni contratti (n. 28 e 29) e la sottoscrizione di appositi accordi transattivi di rinuncia a qualsiasi previsione creditoria, erano elementi idonei a provare la non revocabilità dei canoni pagati anteriormente all'inizio della procedura;
4.2. con il secondo motivo si sottopone ad impugnazione la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistere la consecuzione tra la procedura concorsuale attivata dalla e il successivo fallimento;
si sostiene che tale Parte_4 accertamento non avrebbe tenuto presente quanto sostenuto dal giudice delegato del fallimento in sede di ammissione al passivo, allorquando aveva ritenuto l'insussistenza di continuità tra le procedure in esame;
4.3. il terzo motivo impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata ritenuta la scientia decoctionis sulla base di presunzioni semplici prive, secondo l'appellante, dei caratteri di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c., e senza tenere in debita considerazione gli elementi dedotti dalla stessa che, se correttamente Parte_1 valutati, avrebbero, ad avviso dell'appellante, portato ad una decisione diversa;
4.4. con il quarto motivo si critica la sentenza per non aver accolto l'eccezione di non revocabilità di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.fall., ritenendo il tribunale che i pagamenti Par compiuti da non potevano farsi rientrare tra “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”; l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione sul punto, per aver il giudice non riconosciuto l'esistenza di un uso consolidato tra le parti relativo alla dilazione dei pagamenti;
4.5. il quinto motivo si dirige avverso l'esclusione - per ritenuta carenza del requisito della reciprocità delle obbligazioni - della eccepita compensazione ai sensi dell'art. 56 l.fall. e invocata dalla con riferimento al proprio credito ammesso al passivo;
il tribunale, Pt_1 sostiene l'appellante, non avrebbe tenuto debitamente conto che la compensazione veniva effettuata per evitare la condanna alla restituzione dei pagamenti effettuati dalla fallita per canoni, spese, oneri di gestione, laddove la stessa risultava essere creditrice della somma di euro 94.403,29, ammessa al passivo fallimentare;
4.6. il sesto motivo ha ad oggetto la liquidazione delle spese processuali, sostenendosi che il tribunale avrebbe erroneamente fatto applicazione dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore fra € 52.001,00 e € 260.000,00, dovendo – a dire dell'appellante – fare applicazione dei valori minimi dei parametri in questione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
5.Il fallimento si è costituito in causa prendendo posizione sui motivi di impugnazione,
-5- ripercorrendo le difese già svolte in primo grado e chiedendo il rigetto del gravame.
6. La causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, depositate le scritture difensive conclusionali, è stata rimessa in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
7. Con la sentenza impugnata, il tribunale ha accolto la domanda attorea di revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. - dei pagamenti effettuati da Parte_6
a Fashion TR LF (DM) nel periodo dal 20/2/17 al 5/7/2017 per
[...] complessivi € 84.630,56 in un momento in cui era a conoscenza dello stato Parte_1 Par di crisi in cui versava - stante l'evidenza del collegamento tra la procedura concorsuale attivata dalla e il fallimento [«dalla mera lettura della sentenza Parte_4 Pa dichiarativa del fallimento di ove il Tribunale di Venezia ha precisato che “lo stato di insolvenza sia desumibile dall'entità dei debiti rimasti impagati e dalla esistenza di uno 'squilibrio di cassa' che aveva spinto la società
a richiedere, nel ricorso per concordato preventivo c.d. in bianco poi Parte_2 rinunciato contestualmente al deposito dell'istanza di fallimento in proprio, la reintegrazione delle risorse a mezzo di finanza d'urgenza ai sensi dell'art. 182 quinquies l.f. (istanza rigettata in data 6 ottobre 2017)” (doc. 2 parte attrice)» pagg. 8-9, sentenza appellata)] e, quindi, la pacifica applicazione del principio di consecuzione fra le procedure previsto dall'art. 69 bis l.fall. “anche laddove la dichiarazione di fallimento abbia fatto seguito al deposito di una domanda di concordato c.d. “in bianco” recita Cassazione (n. 31051 del 27.11.2019)” ( pag. 9, sentenza impugnata).
Il giudice non ha accolto l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. - invocata da parte convenuta circa la natura di pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, eseguiti nei “termini d'uso” secondo una prassi consolidata di ritardo nella tempistica accettata pacificamente dalla parti anche se difforme dalle pattuizioni contrattali osservando che “i termini d'uso di cui alla norma sono quelli di un rapporto in corso scandito da reciproca fiducia e tolleranza, non quelli intimati sulla scorta di preoccupazioni manifestate sull'affidabilità del debitore, che ha dovuto ricorrere ad un piano di rientro per evitare azioni giudiziarie” (pag. 11, sentenza impugnata) oltre al fatto che parte convenuta non aveva Par adeguatamente provato che i pagamenti effettuati da , siano stati in precedenza e anche in via di mero fatto abitualmente tollerati, in termini diversi.
Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza, il primo giudice l'ha ritenuto adeguatamente comprovata alla stregua delle seguenti circostanze risultanti in causa: 1) Par l'evidente morosità di maturata già a novembre 2016; 2) l'esistenza di un piano di rientro non adempiuto;
3) il tenore della mail datata 11/11/2016 (doc. 26, parte attrice, primo grado)
-6- Pa
“da cui si ricava l'evidente preoccupazione di in relazione alla rilevata incapacità di di far Parte_1 fronte ai futuri pagamenti, con riferimento alla richiesta “di provvedere con urgenza” all'integrazione dei contratti di affitto inerenti alle unità n. 28 (Henry TOs) e n. 29 (Marina Yatching) mediante la presentazione della documentazione attestante l'esistenza delle garanzie fideiussorie, in quanto richiesta effettuata in epoca successiva alla stipulazione dei contratti e contestualmente alle diffide di pagamento per le fatture scadute” (pag. Pa 12, sentenza impugnata); 4) il recesso esercitato da con riguardo al contratto d'affitto di ramo d'azienda inerente all'unità n.90 comunicato il 5/12/2016 “motivato sulla base del mancato rinnovo del contratto di licenza Pa dei Marchi da parte di , circostanza che palesava l'evidente difficoltà economica di quest'ultima”(pag. 12, sentenza appellata).
La richiesta di compensazione ex art. 56 l.fall. formulata dalla convenuta è stata ritenuta inaccoglibile dal tribunale, il quale – richiamata la giurisprudenza sul punto della Suprema
Corte – ha evidenziato che il debito sorto in seguito all'esercizio dell'azione revocatoria era nei confronti della massa e non era compensabile con il credito ammesso al passivo, per difetto di reciprocità delle obbligazioni.
b.) Disamina dei motivi di appello.
8. Va preliminarmente ritenuto che il profilo di inammissibilità sollevato dall'appellata non può essere condiviso, posto che l'atto di citazione indica, con sufficiente chiarezza, le parti della sentenza sottoposte a impugnazione e altresì le critiche mosse alla decisione del Tribunale
(come anche sopra ricordato) e soddisfa perciò i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
9. Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha considerato, omettendo di pronunciarsi sul punto, alcuni documenti, volti a suo dire a fornire la prova della non revocabilità dei pagamenti contestati. Secondo l'appellante il subentro del Curatore in alcuni contratti di affitto (n. 28 e
29) e la sottoscrizione di appositi accordi transattivi di rinuncia a qualsiasi previsione creditoria, sarebbero stati degli elementi idonei a provare la non revocabilità dei canoni pagati anteriormente all'inizio della procedura.
9.1. Il primo motivo di appello non può essere accolto.
9.2. Secondo l'appellante la circostanza che tra il curatore e la società DM sia intervenuta un accordo circa lo scioglimento del rapporto di affitto d'azienda a seguito della continuazione automatica di esso prevista dall'art. 79 l.fall. varrebbe a precludere al curatore la possibilità di mettere in discussione l'efficacia nei confronti della massa dei precedenti pagamenti ricevuti da DM e dunque di esercitare nei loro confronti l'azione revocatoria fallimentare.
9.3. In effetti non si rinviene, nella motivazione della sentenza appellata, alcun riferimento alla questione, pure dedotta ritualmente in causa, degli “accordi” invocati dalla DM per opporsi alla domanda della curatela.
-7- Come noto, peraltro, la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di una motivazione “non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale” (Cass. 13733/2014), onde si rende necessario in questa sede verificare nel merito la questione e porre rimedio alla mancanza.
9.4.1. Occorre innanzi tutto censire il motivo con riferimento agli effetti dell'eventuale subentro da parte del curatore nel rapporto contrattuale sulla possibilità per lo stesso di esercitare l'azione revocatoria fallimentare.
Va ricordato che, a mente dell'art. 79 l.fall., “il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'art. 111 n. 1”.
In proposito deve ritenersi che la mera circostanza che il curatore sia subentrato ex lege nel rapporto di affitto, come stabilito dall'art. 79 l.fall., non può di per sé sola comportare alcuna preclusione all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare con riferimento ai pagamenti effettuati dall'imprenditore prima di essere assoggettato alla procedura concorsuale.
In tale prospettiva, è giurisprudenza ricevuta che, in tema di locazione (ossia con riferimento ad un contratto per il quale è prevista una regolamentazione nella legge fallimentare analoga a quella dell'affitto d'azienda), “la circostanza che il curatore subentri nel rapporto di locazione stipulato dal fallito in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento, non esclude che, ove ne ricorrano le condizioni, il contratto possa essere revocato, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, poiché l'esercizio dell'azione revocatoria vede il curatore intervenire come terzo, per elidere il pregiudizio recato al patrimonio del fallito da atti da questi compiuti in ben determinate circostanze, anche temporali” (così già Cass. n. 366 del 17/01/1996; poi seguita da Cass. n. 119 del 09/01/1998; Cass. n. 2480 del 21/02/2001).
Nella stessa linea Cass. n. 16905 del 11/11/2003, opera il distinguo tra la facoltà o meno di subentro nel contratto da parte del curatore e la facoltà di esercitare l'azione revocatoria fallimentare: “il curatore del fallimento non ha facoltà di sciogliersi da un contratto di locazione in corso alla data del fallimento stesso - subentrando, per converso, nella posizione del fallito nel rapporto contrattuale pendente - , ma ha facoltà di esercitare l'azione revocatoria di cui all'art.67 L.fall., ove ne sussistano le condizioni previste da tale norma per
-8- far dichiarare inopponibile alla massa il contratto stipulato in epoca anteriore al fallimento, nel qual caso, peraltro, egli sarà tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali fin quando essi non vengano paralizzati dalla sentenza che accoglie la domanda di revoca (senza che l'effetto costitutivo tipico di tale sentenza metta in questione il fondamento giuridico delle prestazioni precedentemente eseguite in corso di contratto)”.
Le disposizioni di cui agli articoli 67 e 79 l.fall. operano su piani distinti e la previsione del subentro del curatore nel contratto di affitto non esclude il ricorso alla revocatoria allorquando si ravvisi, in concreto, un pregiudizio per i creditori. E, dunque, se il disposto dell'art. 79 l.fall. non esclude che lo stesso contratto di affitto possa formare oggetto di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 della medesima legge dello stesso titolo contrattuale, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile l'azione revocatoria diretta ai pagamenti effettuati prima dell'apertura della procedura concorsuale. Occorre, invero, evidenziare che la previsione dell'art. 79 l.fall. ha riguardo alla funzione del curatore come soggetto cui fanno capo le situazioni attive e passive esistenti nel patrimonio del fallito,
mentre l'esercizio dell'azione revocatoria vede il curatore medesimo intervenire come terzo, al fine di eliminare il pregiudizio arrecato al patrimonio del fallito da determinati atti da lui compiuti in ben individuate circostanze, come, nella specie, i pagamenti effettuati nel periodo sospetto con la conoscenza dello stato di insolvenza.
9.4.2. Va quindi presa in disamina l'ulteriore questione sollevata con il primo motivo e inerente agli “accordi” che, secondo la parte appellante, varrebbero a precludere la possibilità per il curatore di esercitare l'azione revocatoria ex art. 67 l.fall.
Si tratta dei documenti da essa prodotti con i nn. 9.1.-9.2.-10.1.-10.2.
Dalla disamina di tali atti emerge chiaramente come gli stessi abbiano avuto ad oggetto unicamente la consensuale risoluzione del rapporto a far data dal 5-2-2018 al fine di disciplinare la conseguente restituzione dei beni oggetto di affitto.
In tale chiarita prospettiva va interpretata la clausola, pure invocata dalla parte appellante, nella quale si dà atto che “è da ritenersi definita ogni pendenza intercorrente tra le parti non avendo le stesse più nulla a pretendere reciprocamente sotto qualsiasi forma, per ragioni o titoli comunque connessi o pertinenti al Contratto”.
Si tratta di una previsione attinente allo scioglimento del contratto di affitto che, come detto, con quegli atti le parti miravano a raggiungere in via consensuale e alla connessa restituzione da parte dell'affittuario dei beni, così come all'esclusione di qualsiasi eventuale indennizzo di cui all'art. 79 l. fall.
Resta al di fuori di ogni previsione, al contrario, l'eventuale inefficacia nei confronti della
-9- massa di pagamenti effettuati dalla società in bonis prima della dichiarazione di fallimento, così come, del resto, restano al di fuori di tali accordi, come riconosciuto anche dall'appellante e per espressa previsione, “i diritti di credito vantanti dalla concedente a qualsiasi titolo derivanti dal contratto nei confronti della società fallita … limitatamente a quanto di competenza sino alla data della dichiarazione di fallimento…”. Il che ribadisce e conclama come gli accordi avessero ad oggetto unicamente la cessazione del rapporto di affitto e le connesse e conseguenti questioni restitutorie e di eventuale indennizzo, ma non riguardasse in alcun modo il “pregresso”.
9.5. Il motivo è dunque infondato e va respinto e la sentenza appellata, integrata con la motivazione di cui innanzi, merita sul punto conferma.
10. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di applicabilità del principio di consecuzione tra la procedura concorsuale promossa dalla Parte_4
e il successivo fallimento, in quanto non avrebbe tenuto conto di quanto stabilito dal
[...] giudice delegato in sede di ammissione al passivo circa l'insussistenza di continuità tra le procedure in esame. E, una volta esclusa tale consecuzione, verrebbe meno, secondo l'appellante, il presupposto temporale per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.
10.1. Il secondo motivo di appello non può essere accolto.
10.2. Come noto, il secondo comma dell'art. 69 bis l.fall. (introdotto con il d. lgs. 5/2006 e poi novellato con il d.l. 83/2012) prevede che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. Secondo il consolidato insegnamento della s. Corte «la regola di consecuzione di cui all'art. 69-bis l. fall. trova applicazione anche nel caso in cui il debitore abbia presentato una domanda di concordato c.d. in bianco ex art. 161, co. 6, l. fall. cui abbia fatto seguito, senza medi, la dichiarazione di fallimento»; ciò in quanto «il tenore testuale dell'art. 69-bis, comma 2, appare univoco, d'altro canto, nel fissare il dies a quo della
c.d. retrodatazione al tempo della pubblicazione della domanda di ammissione: si veda, a questo proposito, la pronuncia di Cass., 29 marzo 2019, n. 8970, che viene anzi a collegare in modo espresso e diretto l'introduzione della norma dell'art. 69 bis comma 2 -nell'ambito di un diritto vivente di tradizionale applicazione dell'istituto della consecuzione - con la
"possibilità per l'imprenditore di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco", che pure è stata introdotta dalla riforma del 2012» (da ultima Cass. 20536/2024).
10.3. Ciò premesso, è certo che nel caso in esame:
-10- Par
- l'8-8-2017 ha proposto un ricorso ex art. 161, co. 6, l.fall., con contestuale istanza ex art. 182 quinquies l.fall; Par
- , a seguito del rigetto da parte del tribunale dell'autorizzazione a contrarre finanziamenti in via d'urgenza ex art. 182 quinquies l.fall. ha rinunciato alla domanda;
- il 12-10-2017 il tribunale, preso atto della rinuncia, ha dichiarato il non luogo a provvedere;
- il 13-10-2017 il tribunale ha dichiarato il fallimento di _7
. A fronte di tali pacifici dati risultanti in causa, l'appellante invoca il provvedimento
[...] assunto dal giudice delegato in sede di ammissione al passivo dei crediti per canoni di affitto precedenti la dichiarazione di fallimento e richiesti da DM con il riconoscimento della prededuzione, del seguente testuale tenore: “In relazione ai medesimi due contratti per quanto dovuto anteriormente all'apertura del fallimento, si ammette per la complessiva somma di euro 94.403,29 categoria
chirografi in quanto non ammissibile la richiesta di prededuzione per il periodo del "concordato in bianco", stante:
- la manifesta piena disutilità della fase in bianco, l'assenza ab origine dei presupposti per la stessa, del che il
ritiro unilaterale da parte del debitore dopo il diniego del Tribunale a quanto dallo stesso richiesto;
- il fatto che non è stata in alcun modo dimostrata l'utilità al fallimento di quanto reso, ne peraltro la funzionalità al
fallimento, e l'occasionalità non può certo essere riferita ad una fase in bianco priva dei requisiti ex ante;
- il fatto che alcuna consecutio tra le "procedure" è configurabile, non essendo evidentemente la prima una
procedura, ma il semplice avvio di una fase procedurale, stante la mancata ammissione a qualsivoglia procedura anteriore al fallimento;
siamo in assenza di alcuna procedura "concorsuale" anteriore al fallimento;
né valga il
richiamo all'art. 69 bis, inconferente nella fattispecie;
- il fatto che, ove accolta l'estrema tesi del creditore, volta a riconoscere la prededuzione per il mero presupposto
"temporale", (peraltro riferito ad una fase in bianco, potenzialmente riferentesi indifferentemente anche ad un accordo ex 182 bis l.f..), indipendente da ogni altra considerazione di reale funzionalità ed utilità al fallimento, e
quindi applicabile anche all'eventuale procedura "abusiva", comporterebbe la distruzione di ogni valore per i
creditori sociali "ante", teorizzando una incontrollata ed ingovernabile creazione di passivo prededucibile”.
10.4.1. Innanzi tutto, come evidenziato da parte appellata, è principio consolidato che “i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (v.
Cass. n. 19940-06). Il che costituisce approdo sostanzialmente indiscusso della giurisprudenza formatasi sul tema (v. ex aliis Cass. n. 25640-17), nel senso che l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico.
In altre parole, come anche ribadito da ultimo, l'ammissione di un credito allo stato passivo
-11- non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poichè il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi della L.Fall., art. 96, comma 6, copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame” (Cass. 11.3.2022, n. 8010).
10.4.2. In ogni caso, e ulteriormente, il tenore del sopra riportato provvedimento lascia chiaramente intendere che il giudice delegato ha ritenuto di svolgere una articolata motivazione, con una pluralità di concorrenti ragioni, ma che, principalmente, ha escluso che la fase del “concordato in bianco” potesse essere “utile” nella prospettiva del riconoscimento del rango prededuttivo del credito richiesto dalla parte istante, il che non rileva ai fini che qui interessano, ove è sufficiente riscontrare l'integrazione della previsione normativa di cui all'art. 69 bis l.fall.
10.4.2. Inoltre va pur rilevato che il provvedimento assunto dal giudice delegato ha dichiaratamente ritenuto “inconferente” la previsione dell'art. 69 bis l.fall., vale a dire non pertinente in quella sede di ammissione al passivo, il che pure non depone a favore della tesi propugnata dalla parte appellante.
È certo infatti che altra è la valutazione che il giudice delegato ha ritenuto di dover compiere per riconoscere la prededuzione al credito dell'affittante, con valutazione della “disutilità” della fase del concordato preventivo, altro il rilievo che, a mente dell'espressa previsione dell'art. 69 bis l.fall., occorre compiere ai fini del computo del termine per l'esercizio delle azioni revocatore avendo esclusivo riguardo al momento del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, a prescindere da ogni considerazione in ordine allo sviluppo di quella procedura ovvero alla sua “utilità” per la massa.
10.5. E, nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte, devono ritenersi sussistenti i presupposti di applicabilità del principio di consecuzione delle procedure ex art. 69 bis l.f. così come invocato dal fallimento.
Si è sopra riepilogata la scansione temporale delle procedure di concordato preventivo e di fallimento, tale da conclamare la sussistenza di un medesimo stato di dissesto-insolvenza con la conseguenza che le procedure susseguitasi sono avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale oltre che da una successione cronologica. La situazione di gravissima crisi, come correttamente evidenziato dal Tribunale - che a sua volta si riporta alla statuizione de Tribunale di Venezia che dichiarava il fallimento – era desumibile
“dall'entità dei debiti rimasti impagati e dalla esistenza di uno 'squilibrio di cassa' che aveva spinto la società a richiedere, nel ricorso per Parte_2 concordato preventivo c.d. in bianco poi rinunciato contestualmente al deposito dell'istanza di fallimento in proprio, la reintegrazione delle risorse a mezzo di finanza d'urgenza ai sensi
-12- dell'art. 182 quinquies l.f. (istanza rigettata in data 6 ottobre 2017)”. Non vi è dubbio, pertanto, che lo stato di dissesto sottostante al ricorso per concordato preventivo sia perdurato culminando nel fallimento e, in presenza di una unitaria situazione di insolvenza, va applicata la regola della consecuzione fra procedure (Cass. Sez. I - Ordinanza n. 16531 del 23/05/2022) con individuazione del periodo sospetto a ritroso dalla prima procedura
(nella specie: dall'11-8-2017, data di pubblicazione della domanda di concordato c.d. in bianco nel Registro delle Imprese).
Ciò posto, è incontestato in causa che i pagamenti per i quali è stata esercitata l'azione revocatoria ricadono nel periodo sospetto.
11. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza del
Tribunale nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata in causa la scientia decoctionis sulla base di presunzioni semplici prive a suo dire dei caratteri di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. e senza tenere in debita considerazione gli elementi dedotti dalla stessa che, se valutati avrebbero portato ad una decisione diversa. Parte_1
L'appellante definisce prive di valore probatorio le circostanze sulle quali il giudice ha basato la propria decisione:
Par a) lo stato di morosità di già dal 2016;
b) il piano di rientro neppure adempiuto;
c) il mancato deposito dei bilanci dal 2015;
d) la mail del 11.11.2016 dalla quale si desumeva la preoccupazione di DM per l'incapacità Par di di far fronte ai futuri pagamenti;
Par e) il recesso esercitato da dal contratto di affitto dell'unità 90 a causa del mancato rinnovo del contratto di licenza dei marchi;
f) la comunicazione inviata ad Intesa San Paolo al fine di escutere la garanzia, nella quale Par dichiarava l'inadempimento della “nonostante i nostri ripetuti solleciti in ordine al versamento di quanto dovuto per i canoni d'affitto e spese e arretrati”.
L'appellante ha dedotto con riguardo alle predette circostanze:
Sub a) b) dalla comunicazione in data 23-11-2016 risulterebbe un “concordato di rientro”, comunque confermato anche dalla mail 11-11-2016, “circostanza che già di per se pare escludere in radice la sussistenza della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della
Concedente, posto che se so che sei insolvente non ti accordo piani di rientro dilazionati nel tempo” (atto di appello, pag. 12);
Sub c): il mancato deposito dei bilanci nulla direbbe sullo stato economico-finanziario dell'impresa, precludendo anzi ai terzi di rendersi conto dell'eventuale stato di decozione del
-13- debitore;
Sub d): la richiesta delle garanzie successivamente alla stipulazione del contratto sarebbe
“prassi comune del settore”;
Sub e) il recesso per mancato rinnovo delle licenze non evidenzierebbe alcuna difficoltà finanziaria a sostegno della richiesta;
Sub f): l'escussione delle garanzie avvenne successivamente alla presentazione della domanda di concordato l'11 agosto del 2017.
11.1. Il motivo non merita accoglimento.
11.1.1. Va, innanzi tutto, considerato che è pacifico l'elemento sub a) ossia la notevole esposizione debitoria in mora già dal 2016 (ricordandosi che il periodo rilevante dei pagamenti decorre dal 20-2-2017). Par La sussistenza della morosità di ha costituito per la creditrice un segno evidente dello stato di decozione della società e ciò è confermato nelle specifiche reazioni avute dalla convenuta – qui appellante a fronte della condotta inadempiente della controparte, essendo documentato che la : Parte_1
- nel mese di novembre 2016 sollecitava il pagamento di alcune fatture già scadute per € Par 67.215, 74, la prima settimana di ottobre (doc. 6, fascicolo );
- in date 23 e 21.11.2016, inviava alla società di gestione, una ulteriore mail evidenziando di Par essere ancora in attesa delle contabili di pagamento per e Mcs, facendosi riferimento ad Par un piano di rientro proposto dalla società di gestione per che non veniva rispettato ( doc. Par fascicolo primo grado – ) e, contestualmente, sollecitandosi un riscontro in merito alla richiesta di integrazione per le garanzie mancanti per i contratti di affitto inerenti alle unità n.
28 (Henry TOs) e n. 29 (Marina Yatching);
Che tra le parti, anche per mezzo della società di gestione (Multy Outlet Mangement Italy Par s.r.l.), fosse intercorsa una trattativa per concordare il rientro di dall'esposizione debitoria, costituisce anch'essa una circostanza avente valenza indiziaria della scientia decotionis in capo alla convenuta – appellante.
11.1.2. Quanto alla circostanza sub b), a ben vedere, la parte appellante non pone in dubbio che vi sia stato un piano di rientro concordato, ma mirerebbe a sostenere che, proprio tale piano varrebbe ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza (“se so che sei insolvente non ti accordo piani di rientro”), come se il creditore non mirasse primariamente a ottenere il maggior rientro dal suo credito e ogni pagamento possibile e, in tale precisata prospettiva, a provare di conseguirlo mediante una dilazione del termine nella speranza di poter pervenire a una diminuzione del suo ingente credito.
-14- 11.1.3. Anche con riguardo all'elemento sub c) non coglie nel segno quanto dedotto dall'appellante, in quanto ciò che la circostanza consente – unitamente alle altre – di desumere è una tale situazione di anomalia nella gestione dell'impresa sociale, denotata dal mancato adempimento di obblighi tanto basilari e rilevanti quali quelli connessi al deposito dei bilanci, il cui deposito è notoriamente monitorato dal sistema creditizio, da evidenziare una situazione di grave difficoltà operativa spiegabile con una precaria situazione economico-finanziaria.
11.1.4. Che sia “prassi ordinaria del settore” il mancato tempestivo deposito delle garanzie previste in contratto al momento della stipulazione del negozio (circostanza sub d) rimane un'allegazione della parte priva di qualsivoglia elemento di concreto riscontro.
11.1.5. Neppure condivisibile è l'argomentazione con la quale DM cercherebbe di sminuire la rilevanza fondamentale per un'impresa della perdita delle licenze dei marchi oggetto della sua attività di commercializzazione (circostanza sub e).
11.1.6. Da ultimo, con riguardo alla circostanza sub f), va osservato che l'elemento significativo non è la escussione delle garanzie (avvenuta in epoca successiva all'ultimo dei pagamenti e, come tale, non rilevante), bensì quanto in quell'atto di recesso DM ebbe a segnalare (“i nostri ripetuti solleciti in ordine al versamento di quanto dovuto per i canoni di affitto e spese e arretrati”), idoneo a rivelare la conoscenza dello stato di insolvenza attraversato da
[...]
. L'appellante si affanna nel vano tentativo di sminuire la valenza dimostrativa di Pt_8 ciascuna delle circostanze valorizzate dal tribunale, ma nel ragionamento presuntivo occorre
(v., da ultima, Cass. 10240/2025) in primo luogo, valutare “in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente … procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di
-15- prova (Sez. 3 Sentenza n. 3703 del 09/03/2012, Rv. 621641).
Per configurare, poi, una presunzione giuridicamente valida e probatoriamente rilevante, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 2632/2014;
Cass. n. 20342/2020). Ne consegue che risulta sufficiente, a tal fine, che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù di un'inferenza di natura probabilistica. Pertanto, il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei menzionati requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati di natura meramente ipotetica (Cass. n. 2632 del 2014).
Con l'ulteriore considerazione che, dal momento che le presunzioni semplici sono lasciate alla "prudenza" (come testualmente recita l'art. 2729 cod. civ.) del giudice di merito, spetta a quest'ultimo valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione, onde scartare quelli irrilevanti, e le regole di esperienza, fra quelle realmente esistenti nel sentire collettivo, tramite le quali dedurre il fatto ignoto, nonché scrutinare il profilo della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (v. Cass. n. 23594/2023; Cass. n. 22625/2022).
E, in tale valutazione complessiva e coordinata dei precisati rilevanti elementi risultanti in causa, deve concludersi per la conoscenza in capo alla creditrice della situazione di insolvenza che attanagliava l'impresa poi dichiarata fallita.
Il presupposto soggettivo della scientia decoctionis sussiste, avendo il fallimento Parte_6 fornito sufficienti elementi presuntivi in ordine alla conoscenza, da parte della Parte_1 Par
dello stato di insolvenza di al momento della riscossione, sfociato in breve
[...] tempo, nella dichiarazione di fallimento.
12. Con il quarto motivo si sottopone a critica l'esclusione da parte del tribunale della esenzione da revocatoria invocata dalla parte appellante e relativa a pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei “termini d'uso”.
12.1. Sul punto il tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, i pagamenti non erano risultati effettuati secondo “una tempistica” che potesse dirsi “normalmente tollerata da parte di Par
nei rapporti con ”, in quanto si trattava di pagamenti effettuati Parte_1 dietro sollecitazioni da parte della creditrice, come emergente dal doc. n. 6 prodotto dalla curatela.
-16- Par Il primo giudice ha altresì rilevato che , pur gravata dal relativo onere probatorio, non aveva fornito dimostrazione dei “termini d'uso” (non essendo pertinente il doc 4 dalla stessa richiamato).
12.2. il motivo lamenta che il giudice non avrebbe considerato esattamente il richiamo al documento – che era il n. 7 – contenuto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ossia quel “prospetto moratorio storico” dal quale emergerebbe “un ritardo nei pagamenti da parte dell'affittuaria a partire quantomeno dal 2016” e, dunque, ad avviso di DM un ritardo a tal punto sistematico da doversi ritenere indice presuntivo dell'esistenza di una convenzione modificativo dei termini di pagamenti. Secondo l'appellante ove risulti una “prassi di esecuzione (e accettazione) di pagamenti in un termine variabile (quale che sia) superiore al termine originariamente pattuito (quale che sia) non può affermarsi che la prassi in questione debba di per sé considerarsi inconciliabile con la dedotta esistenza di una nuova pattuizione
d'uso” (appello, pag. 15)
12.3. Il richiamo al documento n. 7 non consente affatto, come pure dedotto dalla parte appellata, di apprezzare il prospetto moratorio storico relativo a pagamenti del 2016. I documenti prodotti sub n. 7 (docc. 7.1-7.2-7.3-7.4) non contengono alcun riferimento a pagamenti del 2016: i docc. 7.1, 7.2 e 7.3 hanno ad oggetto in effetti l'ammissione al passivo Par fallimentare di per fatture del 2017; il doc.
7.4 consta di fatture del 2017.
Anche il doc. 11, che pure parrebbe riportare 8 voci precedenti al 2017, non consente di risalire al momento nel quale tali pagamenti sarebbero avvenuti, in disparte l'evidente insufficienza di un tal esiguo numero di operazioni per poter ravvisare un consolidato uso tale da ritenere integrato un pagamento in “termini d'uso”.
La stessa parte appellante, in sede di comparsa conclusionale (cfr. paragrafo III.), non ha replicato nulla di specifico in proposito, limitandosi a riprendere le argomentazioni relative alla nozione di “pagamento nei termini d'uso”, senza circostanziare e comprovare la solo affermata “prassi” di pagamenti a tal punto reiterata e costante da potersi considerare nei
“termini d'uso” né osservare alcunché in ordine alla effettiva valenza dimostrativa dei documenti prodotti con il n. 7.
12.4. Resta pertanto insuperato quanto accertato dal tribunale, vale a dire la mancata prova in causa da parte di DM della invocata, non meglio precisata, “prassi” di pagamenti con ritardi tali da poter apprezzare che i pagamenti oggetto di causa, effettuati con ritardi via via crescenti, potessero rientrare in quelli compiuti nei “termini d'uso”, con conseguente infondatezza del motivo di appello in disamina.
13. Con il quinto motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di
-17- primo grado non ha ritenuto ammissibile la compensazione ai sensi dell'art. 56 l.fall.
12.1 Il motivo di appello è infondato.
12.2 Il tribunale ha correttamente statuito sul punto, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha sempre escluso l'operatività della compensazione tra il credito insinuato al passivo con il debito verso la massa fallimentare a seguito dell'esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore. La Suprema Corte ha in proposito insegnato che: “per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito” (cfr. Cass. 17338/2015; nello stesso senso Cass. n. 30824 del 28/11/2018: “Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che
non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito”).
14. Con il sesto motivo di appello, contesta al giudice di primo Parte_1 grado, l'applicazione dei valori medi di causa nel caso in oggetto. Secondo l'appellante, il mancato svolgimento dell'attività istruttoria e la prossimità del valore della causa al limite minimo dello scaglione di riferimento erano da intendere come dei presupposti idonei a giustificare una liquidazione della causa sulla scorta dei valori minimi previsti per lo scaglione
€ 52.001,00 - € 260.000,00.
14.1 Il motivo di appello non può essere accolto.
14.2. Il Tribunale, tenendo conto della complessità e difficoltà della controversia, ha correttamente applicato i valori medi nella liquidazione delle spese posto che non è la presenza o meno di una fase istruttoria a determinare l'applicazione del valore minimo o medio del parametro di riferimento, bensì ai sensi dell'art. 4, co. 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, le
“caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere
-18- con il cliente e con altri soggetti.”
15. In conclusione, l'appello di dev'essere respinto con Parte_1 integrale conferma dell'impugnata sentenza.
c.) Conclusioni e regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a € 260.000) tenuto conto dell'attività svolta in questo grado.
Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante.
per questi motivi
definitivamente decidendo sull'appello proposto da (P. VA Parte_1
) avverso la sentenza n. 1641/2023 del tribunale di Venezia, lo respinge e, per P.VA_1
l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a rifondere all'appellata in Parte_4 persona del curatore pro tempore, le spese processuali del grado che liquida in complessivi
€ 14.317,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Venezia, 15 maggio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-19-