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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/09/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ) ed ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Basta Rocco C.F._2
OPPONENTI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cicciù Controparte_1
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 05 maggio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 promuovevano il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 304/2021 citando dinanzi questo Tribunale, chiedendo preliminarmente la Controparte_1 sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto oppo sto, nel merito la delibazione di nullità, d'annullamento e / o inefficacia e la revoca del D. I. concludevano per la revoca del decreto, vinte le spese.
Si costituiva parte opposta che contestava le avverse deduzioni sia nella rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Istruita la causa, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione
^^^
Con atto di compravendita stipulato in data 16/02/2018 e Parte_2 [...] acquistavano da e il Parte_1 Controparte_1 Parte_3 compendio immobiliare composto da un fabbricato posto su due livelli (piano terra e primo piano), da un fabbricato ad un solo piano fuori terra adibito a ma gazzino pertinenziale agli appartamenti anzidetti e da una corte circostante pertinenziale ad entrambi i fabbricati, compendio sito in Cariati alla C.da Moranera;
che nell'atto d'acquisto si conveniva il prezzo dell'intero compendio immobiliare in euro 188.600,00 e le modalità di corresponsione;
che € 5.000,00 erano corrisposti con bonifico bancario del 10/06/2016 ed €
150.000,00 erano corrisposti a mezzo bonifico effettuato dalla banca BCC del
Crotonese Credito Cooperativo in virtù del mutuo acceso da parte acquirente;
che per la restante somma di € 33.600,00 erano emessi 2 assegni bancari non trasferibili entrambi di € 16.800,00 aventi n. 0016141091-05 e n. 0016141092-06 a favore della con data 31/12/2018 e 31/12/2019; Controparte_1 che l' assegno n. 0016141091-05, presentato al pagamento rimaneva impagato per mancanza di fondi;
che la ricorreva Tribunale di Castrovillari chiedendo di ingiungere a CP_1
e , il pagamento della somma di € 16.800,00; Parte_2 Parte_1 che in data 31/05/2021 il Tribunale di Castrovillari – Sez. Civile emetteva il D.I. n.
304/2021 con il quale era intimato agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 16.800,00 oltre spese legali;
Pagina 2 di 4 che il suddetto decreto ingiuntivo era dotato della clausola della provvisoria esecutorietà.
Parte opponente eccepiva, quale unica motivazione a giustificazione del mancato pagamento, l'assenza dei “requisiti di agibilità ed abitabilità per assenza della conseguita sanatoria edilizia in ordine alle opere abusive che viziano la regolarità urbanistica dell'immobile venduto”. A pag. 1 dell'atto di citazione affermava inoltre che l'assegno – rimasto impagato – era funzionale a garantire l'adempimento residuale del contratto di compravendita.
^^^
L'opposizione è infondata e va disattesa.
L'emissione dell'assegno bancario era avvenuta, a loro dire, per ragioni di garanzia.
Come è pacifico in giurisprudenza, l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione
"iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. n. 8712 del 02/09/1998, Cass. n. 18259 del
22/08/2006, Cass. n. 19929 del 29/09/2011).
Secondo la Cassazione l'assegno non può mai essere emesso a garanzia di un debito;
questo perché alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno stesso che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni. In buona sostanza, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo perché è contrario alle norme imperative dell'ordinamento (norme che, come detto, conferiscono inderogabilmente all'assegno la natura di uno strumento di pagamento).
Secondo la Corte di Cassazione l'assegno non può mai essere emesso a garanzia di un debito;
questo perché alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno stesso che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni . In buona sostanza, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo perché è contrario alle norme imperative dell'ordinamento (norme che, come detto, conferiscono inderogabilmente all'assegno la natura di uno strumento di pagamento).
Pagina 3 di 4 Una volta dichiarato nullo il patto di garanzia, non potrà che considerarsi l'assegno altro che una promessa di pagamento [Cass. 1995\4368] e spetterà all'emittente l'onere di dimostrare l'inesistenza di un debito ( tribunale di Napoli 432\2015).
Le motivazioni addotte a suffragio del mancato pagamento sono inammissibili poiché non vi è alcuna azione volta ad ottenere la risoluzione/recesso dal contratto stipulato.
Segue il rigetto dell'opposizione.
^^^
In ordine al risarcimento ex art. 96 c.p.c, avanzato da parte opposta va evidenziato che tale domanda per responsabilità processuale aggravata, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino, come nella specie, elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr.: Cassazione civile, sez. lav.,
11/12/2012, n. 22659). Mancando indi la prova in ordine all'esistenza di un pregiudizio aggiuntivo rispetto agli oneri derivanti dal presente contenzioso, già coperti mediante la liquidazione delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c., va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2438/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara l'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo n. 304/2021; rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta che liquida in Euro 3.000,00 per compensi (euro 600,00 fase di studio, euro 600,00 fase introduttiva, euro 900,00 fase istruttoria ed euro 900,00 fase decisionale) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge .
Così deciso in Castrovillari il 18 settembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ) ed ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Basta Rocco C.F._2
OPPONENTI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cicciù Controparte_1
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 05 maggio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 promuovevano il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 304/2021 citando dinanzi questo Tribunale, chiedendo preliminarmente la Controparte_1 sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto oppo sto, nel merito la delibazione di nullità, d'annullamento e / o inefficacia e la revoca del D. I. concludevano per la revoca del decreto, vinte le spese.
Si costituiva parte opposta che contestava le avverse deduzioni sia nella rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Istruita la causa, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione
^^^
Con atto di compravendita stipulato in data 16/02/2018 e Parte_2 [...] acquistavano da e il Parte_1 Controparte_1 Parte_3 compendio immobiliare composto da un fabbricato posto su due livelli (piano terra e primo piano), da un fabbricato ad un solo piano fuori terra adibito a ma gazzino pertinenziale agli appartamenti anzidetti e da una corte circostante pertinenziale ad entrambi i fabbricati, compendio sito in Cariati alla C.da Moranera;
che nell'atto d'acquisto si conveniva il prezzo dell'intero compendio immobiliare in euro 188.600,00 e le modalità di corresponsione;
che € 5.000,00 erano corrisposti con bonifico bancario del 10/06/2016 ed €
150.000,00 erano corrisposti a mezzo bonifico effettuato dalla banca BCC del
Crotonese Credito Cooperativo in virtù del mutuo acceso da parte acquirente;
che per la restante somma di € 33.600,00 erano emessi 2 assegni bancari non trasferibili entrambi di € 16.800,00 aventi n. 0016141091-05 e n. 0016141092-06 a favore della con data 31/12/2018 e 31/12/2019; Controparte_1 che l' assegno n. 0016141091-05, presentato al pagamento rimaneva impagato per mancanza di fondi;
che la ricorreva Tribunale di Castrovillari chiedendo di ingiungere a CP_1
e , il pagamento della somma di € 16.800,00; Parte_2 Parte_1 che in data 31/05/2021 il Tribunale di Castrovillari – Sez. Civile emetteva il D.I. n.
304/2021 con il quale era intimato agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 16.800,00 oltre spese legali;
Pagina 2 di 4 che il suddetto decreto ingiuntivo era dotato della clausola della provvisoria esecutorietà.
Parte opponente eccepiva, quale unica motivazione a giustificazione del mancato pagamento, l'assenza dei “requisiti di agibilità ed abitabilità per assenza della conseguita sanatoria edilizia in ordine alle opere abusive che viziano la regolarità urbanistica dell'immobile venduto”. A pag. 1 dell'atto di citazione affermava inoltre che l'assegno – rimasto impagato – era funzionale a garantire l'adempimento residuale del contratto di compravendita.
^^^
L'opposizione è infondata e va disattesa.
L'emissione dell'assegno bancario era avvenuta, a loro dire, per ragioni di garanzia.
Come è pacifico in giurisprudenza, l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione
"iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. n. 8712 del 02/09/1998, Cass. n. 18259 del
22/08/2006, Cass. n. 19929 del 29/09/2011).
Secondo la Cassazione l'assegno non può mai essere emesso a garanzia di un debito;
questo perché alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno stesso che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni. In buona sostanza, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo perché è contrario alle norme imperative dell'ordinamento (norme che, come detto, conferiscono inderogabilmente all'assegno la natura di uno strumento di pagamento).
Secondo la Corte di Cassazione l'assegno non può mai essere emesso a garanzia di un debito;
questo perché alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno stesso che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni . In buona sostanza, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo perché è contrario alle norme imperative dell'ordinamento (norme che, come detto, conferiscono inderogabilmente all'assegno la natura di uno strumento di pagamento).
Pagina 3 di 4 Una volta dichiarato nullo il patto di garanzia, non potrà che considerarsi l'assegno altro che una promessa di pagamento [Cass. 1995\4368] e spetterà all'emittente l'onere di dimostrare l'inesistenza di un debito ( tribunale di Napoli 432\2015).
Le motivazioni addotte a suffragio del mancato pagamento sono inammissibili poiché non vi è alcuna azione volta ad ottenere la risoluzione/recesso dal contratto stipulato.
Segue il rigetto dell'opposizione.
^^^
In ordine al risarcimento ex art. 96 c.p.c, avanzato da parte opposta va evidenziato che tale domanda per responsabilità processuale aggravata, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino, come nella specie, elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr.: Cassazione civile, sez. lav.,
11/12/2012, n. 22659). Mancando indi la prova in ordine all'esistenza di un pregiudizio aggiuntivo rispetto agli oneri derivanti dal presente contenzioso, già coperti mediante la liquidazione delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c., va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2438/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara l'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo n. 304/2021; rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta che liquida in Euro 3.000,00 per compensi (euro 600,00 fase di studio, euro 600,00 fase introduttiva, euro 900,00 fase istruttoria ed euro 900,00 fase decisionale) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge .
Così deciso in Castrovillari il 18 settembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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