Art. 23. (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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20 febbraio 2000
20 febbraio 2000
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2014, n. 18285Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. GHINOY Paola - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16538-2008 proposto da: IN LE c.f. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell'avvocato TERRANOVA LILIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO LA PEDALINA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA …Leggi di più...
- condizioni·
- applicabilità·
- legge successiva·
- fattispecie in tema di quote di riserva·
- bando di concorso·
- concorsi in genere·
- impiego pubblico