Articolo 23 della Legge 12 marzo 1999, n. 68
Articolo 22
Versione
20 febbraio 2000
Art. 23. (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2000
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