Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1735/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TARDINO GIORGIA e SPICCIA TITO, con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in Vigevano, Via Boldrini n. 21;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
FIAMETTI PAOLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV),Via
Santa Rita da Cascia n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Vigevano, in data 18/07/2020, (atto n.3, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020); separati consensualmente con Sentenza n. 254/2024 pubbl. il 22/07/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni, modificate con note scritte dell'8.01.2025, così come sotto riportate:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 Parte_1
del Comune di Vigevano al n. 3 P. II Serie A anno 2020;
pag. 1 di 5
in Vigevano (PV) Via Arturo Toscanini n. 9, abitazione condotta in locazione con contratto a lui intestato e con quanto l'arreda, avendo già provveduto a corrispondere alla sig.ra la somma di CP_1
€ 600,00 per il valore dei beni mobili lasciati nell'abitazione coniugale;
- dare atto che la moglie sig.ra ha già trasferito in altra abitazione la CP_1
propria residenza unitamente al figlio , portando con sé i propri beni Persona_1
personali e del minore;
- dichiarare che il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, ma Persona_1
con collocazione abitativa presso la madre sig.ra ; CP_1
- dare atto che i signori e sono d'accordo nello stabilire Parte_1 CP_1
le seguenti modalità di visita a per il padre, specificando che i Persona_1
pernottamenti e le vacanze estive, natalizie e pasquali presso il signor come Pt_1
sotto indicate, saranno inseriti tenendo conto dei tempi di , delle sue reazioni e Per_1
senza forzature:
1) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio dopo il rientro da Persona_1
scuola il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 19,00 o presso il domicilio della madre sig.ra o portandolo presso la propria abitazione anche per la cena e CP_1
riportandolo entro le 21,00 così che si possa preparare per la notte;
2) per i fine settimana, sino al compimento dei 4 anni del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé , a settimane alterne, il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore Persona_1
12,00 o la domenica pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00, qualora il bambino ceni con la madre oppure sino alle 21,00 nel caso in cui ceni con il padre, Persona_1
sempre compatibilmente con le esigenze del minore e/o altri impegni;
3) il pernottamento del minore presso l'abitazione del padre sarà inserito dai 4 anni di
, Persona_1
prevedendo due fine settimana al mese dal sabato alle ore 10,00 e sino alla domenica alle ore 21,00 con cena presso il padre, sempre compatibilmente con le esigenze del minore e/o altri impegni;
4) le vacanze estive (da giugno ad agosto di ogni anno) saranno introdotte dal compimento dei quattro anni di e, sino ai 6 anni, il minore trascorrerà con Persona_1
pag. 2 di 5 il padre tre giorni consecutivi in un periodo e in luogo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
dal compimento dei 6 anni e sino agli 8 anni il periodo precedente diverrà di una settimana;
dal compimento degli 8 anni in poi il predetto periodo diverrà di due settimane consecutive, periodi sempre da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e con l'impegno da parte dei genitori di consentire i contatti telefonici con il genitore assente;
5) per le vacanze natalizie, fino al compimento dei 4 anni di età del minore, le indicazioni sono le stesse delle visite infrasettimanali e festive di cui infra, con la precisazione che il giorno di Natale lo trascorrerà con la madre e il padre potrà vederlo nel Persona_1
pomeriggio per lo scambio dei regali;
dal compimento dei 4 anni di età e sino ai 6 anni del minore, il padre potrà tenere con sé due giorni anche consecutivi tra Persona_1
Santo Stefano e il 31 dicembre o tra il 1 gennaio e l'Epifania, ad anni alterni e con pernottamento;
dal compimento degli anni 6 e sino agli 8 anni i giorni diverranno tre e dagli 8 anni in poi una settimana (sempre tra Santo Stefano e il 31 dicembre o tra il 1 gennaio e l'Epifania, ad anni alterni); durante questo periodo il regime di visita ordinario dal compimento dei 4 anni di età resterà sospeso;
6) per le vacanze pasquali fino al compimento dei 4 anni di età del minore, le indicazioni sono le stesse delle visite infrasettimanali e festive di cui infra, con la precisazione che il giorno di Pasqua lo trascorrerà con la madre e il padre potrà vederlo nel Persona_1
pomeriggio; dal compimento dei 4 anni di età e sino ai 6 anni del minore, il padre potrà tenere con sé due giorni anche consecutivi tra giovedì Santo e il sabato Persona_1
Santo o tra il lunedì dell'Angelo e il mercoledì successivo, ad anni alterni e con pernottamento;
dal compimento degli anni 6 in poi i giorni diverranno tre consecutivi, sempre nel periodo tra il giovedì Santo e il sabato Santo ovvero tra il lunedì dell'Angelo
e il mercoledì successivo ad anni alterni;
durante questo periodo, il regime di visita ordinario dal compimento dei 4 anni di età resterà sospeso e il padre sig. Parte_1
si impegna ad accompagnare il figlio a scuola nel caso in cui le lezioni Persona_1
scolastiche dovessero riprendere durante il periodo in cui il minore si trova presso il padre;
- il padre sig. corrisponderà alla signora un assegno mensile a Parte_1 CP_1
titolo di concorso per mantenimento e/o alimenti in favore del figlio minore Persona_1
pag. 3 di 5 di € 300,00 (euro trecento/00), da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario o pagamenti alternativi, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle rette scolastiche (dedotti eventuali bonus), i costi dei buoni pasto, il costo di tutti i farmaci oltre altre aventi carattere extra assegno (come specificate nel protocollo tra il Tribunale di Pavia e l'Ordine degli Avvocati di Pavia al quale ci si riporta integralmente), spese che dovranno essere previamente concordate tra essi coniugi e documentate;
la sig.ra potrà godere in via esclusiva di tutte le CP_1
agevolazioni e/o prestazioni che potrà ottenere dallo Stato in favore del minore con espresso impegno da parte del padre sig. di fornire tutta la Parte_1
documentazione che dovesse essere necessaria a tal fine;
- le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro trenta giorni eventuali cambiamenti di residenza e/o di domicilio;
- i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso per i documenti validi per l'espatrio;
- dichiarare che le parti non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra avendo regolato ogni altra questione di carattere economico di dare/avere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 254/2024 pubbl. il 22/07/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data
16.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno modificato le condizioni di divorzio già formulate come sopra indicate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
pag. 4 di 5 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Vigevano, in data 18/07/2020, (atto n.3,
[...] CP_1 parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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