Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4823/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4823/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 13.18 innanzi al dott. Francesco Bartolotti, sono comparsi:
Per l'avv. CERATO GIULIA Parte_1
Per - già contumace - nessuno è comparso. CP_1
Il giudice invita il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni. L'avv. CERATO precisa le conclusioni come da atto di citazione. Il giudice invita quindi alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'avv. CERATO discute la causa richiamando il contenuto dell'atto di citazione delle note conclusive. Il giudice si ritira in camera di consiglio e informa che la sentenza sarà comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il giudice Francesco Bartolotti
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TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4823/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERATO Parte_1 C.F._1
GIULIA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Conclusioni attore : Parte_1
1) Accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della convenuta
[...] per il grave ritardo nell'adempimento della prestazione così CP_1 come risulta da incarico sottoscritto da ai sensi Parte_1 dell'articolo 1218 c.c.
2) Per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 1453 c.c.
3) Per l'effetto, condannarsi a restituire a Controparte_1 Pt_1
la somma versata di € 1.500,00, oltre al risarcimento del danno da
[...] valutarsi in via equitativa, nei limiti della somma complessiva di € 5.000,00. Oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo. 4) In ogni caso, spese e compensi di lite interamente refusi, oltre I.V.A. e C.p.a e rimborso forfettario al 15%, comprese le spese liquidate nel giudizio n. RG 1476/2023 Giudice di Pace di Verona.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione pagina 2 di 5 dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta;
in breve , con atto di riassunzione, ha citato in giudizio la Parte_1 società hiedendo di accertare l'inadempimento della convenuta alle Controparte_1 obbligazioni assunte con il contratto fra le parti sottoscritto il 23.04.2021, per la realizzazione di uno studio di fattibilità di opere edilizie da eseguire presso l'immobile di proprietà dell'attore mediante accesso ai benefici fiscali di cui al cd Ecobonus 110%; lo stesso ha quindi chiesto la condanna della società convenuta alla restituzione della caparra di € 1.500,00 versata al momento dell'incarico ed il risarcimento del danno , richiesto in via equitativa per la somma di € 5.000,00; nell'atto introduttivo è stato precisato che l'azione qui esperita fu già intrapresa mediante giudizio innanzi al GdP, nel quale l'odierno convenuto ebbe a costituirsi, chiedendo il rigetto delle domande attoree sul presupposto di avere eseguito uno studio mediante disegno tecnico e di avere riscontrato irregolarità urbanistiche, che le contestazioni ivi formulate dalla convenuta erano da considerarsi manifestamente infondate, ai limiti della temerarietà e che il GdP ebbe a dichiarare la propria incompetenza per valore, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., secondo la formulazione antecedente alla riforma processuale di cui al D.Lgs 149/2022; l'attore ha dunque riproposto le medesime domande riassumendo la causa innanzi al tribunale;
la società convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita;
ritenuta la domanda attorea fondata e da accogliere in relazione al prospettato inadempimento di parte convenuta, con conseguente diritto a conseguire la pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e la restituzione della somma versata di
€ 1.500,00 a titolo di caparra;
ritenuto infatti che dalla documentazione in atti emerga anzitutto il titolo negoziale (doc. 3 allegato all'atto di citazione innanzi al GdP: doc. 1 p. 41); peraltro la circostanza risulta pacificamente ammessa dalla società el relativo giudizio;
parimenti Controparte_1 risulta dimostrato in via documentale il versamento della somma di € 1.500,00 (doc. 4 allegato all'atto dio citazione innanzi al GdP: doc. 1, p. 47); ritenuto che dalla prova istruttoria espletata mediante le produzioni documentali offerte in comunicazione dall'attore, nonché mediante l'assunzione delle dichiarazioni dei testimoni e all'udienza del 20 marzo 2025 sia emersa S_ Tes_2 pure la dimostrazione dell'inadempimento di in particolare, il teste Controparte_1 ha confermato il rapporto negoziale in essere tra le parti in causa, per avere S_ nello stesso periodo (fine aprile 2021) affidato alla medesima convenuta analogo incarico, nonché i contatti che l'attore ebbe in vista della realizzazione dello studio di fattibilità con l'ing. quale tecnico di riferimento della li teste ha pure CP_2 Controparte_1 dato conto della condotta inconcludente manifestata dalla società convenuta nell'ambito pagina 3 di 5 del proprio rapporto negoziale;
la teste (coniuge dell'attore e Tes_2 comproprietaria dell'immobile) ha confermato a sua volta di aver visto personalmente il marito affidare l'incarico alla società convenuta, di avere visto il marito eseguire personalmente l'accesso agli atti in Comune e consegnarne copia all'ing. e di CP_2 avere ricevuto a casa per la gestione della pratica altro addetto riconducibile a
[...] individuata nella signora la medesima testimone ha pure CP_1 Parte_2 precisato come la società convenuto non abbia mai prospettato la sussistenza di problematiche di urbanistica o edilizia ed infine non abbia mai consegnato alcun documento, né report, né studio anche solo preliminare, in adempimento del contratto incarico conferitole;
ritenuti i testimoni credibili, non essendo emerse elementi di intrinseca inattendibilità, che avrebbe dovuto in ipotesi sollevare la parte convenuta;
emergono peraltro elementi di attendibilità estrinseca, sia tenuto conto della sostanziale convergenza delle deposizioni rese da entrambi i testimoni, sia avuto riguardo alla genuinità delle dichiarazioni rese, siccome evincibili dalla sobrietà delle deposizioni e dalla pacifica ammissione delle circostanze non conosciute in via diretta, sia in ragione del riscontro documentale rappresentato dalla copia dello scambio di comunicazioni intercorso via whatsapp, ove emerge, a fronte della richiesta di restituzione della caparra di € 1.500,00, l'impegno di ripetere il le somme ricevute non appena possibile (cfr. doc. 13 p. 14 Controparte_1
– 16); ritenuto dunque l'inadempimento di risultando dall'istruttoria che a Controparte_1 fronte del pagamento ricevuto, la società convenuta non abbia portato a termine l'incarico affidatole di predisposizione di uno studio di fattibilità di opere edilizia eseguibili presso l'immobile di proprietà dell'attore mediante accesso agli incentivi summenzionati;
ed essendo anzi emerso che la società convenuta abbia sostanzialmente abbandonato l'esecuzione del contratto, senza eseguire alcunché dopo i primi contatti preliminari del tecnico di riferimento con l'attore; conseguentemente deve essere dichiarato risolto il contratto sottoscritto fra le parti in data 23.04.2021 e disposta la condanna della parte convenuta a restituire la somma ricevuta di € 1.500,00; la caparra non è stata qualificata in termini di caparra confirmatoria fra le parti e dal contratto non emerge l'obbligo di restituzione del doppio dell'importo ricevuto in caso di inadempimento dell'accipiens; ritenuto invece di non poter accogliere la domanda risarcitoria, poiché genericamente formulata, salvo che per la parte relativa alle spese di commissione bancaria sostenute dall'attore per il bonifico, emergendo dalla documentazione in atti che lo stesso ha sostenuto un esborso complessivo di € 1.502,50; ritenuto di porre le spese processuali a carico della parte convenuta in quanto soccombente;
spese legali che sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e di valori medi del vigente D.M. 55/2014 con riferimento alla liquidazione della fase introduttiva e di studio;
per le fasi istruttoria e decisionale di reputa equa la liquidazione ai valori minimi in ragione della semplicità delle questioni fattuali e giuridiche sottese al caso di specie;
P.Q.M.
DICHIARA l'inadempimento della parte convenuta rispetto alle Controparte_1 pagina 4 di 5 obbligazioni assunte con il contratto sottoscritto fra le parti in data 23.04.2021.
DICHIARA risolto il contratto sottoscritto fra le parti in data 23.04.2021.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la parte convenuta pagare a Controparte_1 favore della parte attrice la somma di € 1.502,50 per le ragioni indicate Parte_1 in parte motiva, oltre interessi legali dalla data del versamento del 23.04.2021 e fino al saldo effettivo.
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della parte attrice , che si liquidano in € 418,91 per spese ed € Parte_1
3.387,00 per compensi (oltre spese generali al 15%); sui compensi, I.V.A. e Cassa.
Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 03.04.2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
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