Rigetto
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/07/2025, n. 5731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5731 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05731/2025REG.PROV.COLL.
N. 04203/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4203 del 2022, proposto da Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NO ZA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 01582/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NO ZA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti l’Avvocati Emanuela Guarino;
viste altresì le conclusioni di parte appellata come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.NO ZA, comproprietario di un terreno in Brindisi (fol. 27, p.lle 204 e 207 del catasto terreni), di superficie di mq. 2845, ubicato nei pressi della sua concessionaria (terreno che, per l’estensione di mq 1939, è destinato, secondo il vigente piano regolatore generale, in parte ad “area di rispetto stradale” e, per restante parte di mq. 906, a “zona F3 – verde di quartiere”), ha impugnato la diffida, con cui il Comune di Brindisi, all’esito della presentazione di una s.c.i.a., avente ad oggetto la realizzazione, nell’area di sua proprietà destinata al rispetto stradale, di un parcheggio privato per consentire l’accesso e lo stazionamento temporaneo ed agevolare lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle auto destinate alla sua concessionaria, gli ha intimato di non iniziare o di sospendere i lavori, ed il successivo provvedimento (nota pec prot. n. 0108773 del 2020, in cui si legge: “la realizzazione di un piazzale e parcheggio per la consistenza di circa 2.000 mq, quale attività funzionale ad un'attività produttiva, è assoggettata alla verifica della conformità urbanistica delle aree interessate, che nel caso in esame sono di diversa destinazione d'uso e peraltro non adiacenti. La trasformazione dell'area attraverso opere edilizie finalizzate alla realizzazione di pavimentazioni per piazzale, posti auto, recinzione, etc. costituirebbe variante urbanistica in assenza delle previsioni pianificatorie …. Per quanto specificato nella Circolare del Ministero dei LL.PP. - Direzione generale circolazione e traffico - n. 5980 del 30/12/1970 da voi citata, non costituente norma urbanistica bensì indirizzo regolamentare in materia di circolazione e traffico, si rappresenta che nell' elencare le "opere" ammissibili il Ministero stesso “è dell'avviso che in dette fasce - da considerare come vere e proprie zone di rispetto - sia unicamente consentita la realizzazione di opere a servizio della strada”).
In particolare, il ricorrente ha denunciato: 1) la violazione dell’art. 50 delle norme tecniche di attuazioni del piano regolatore generale e dei principi in materia urbanistica, oltre all’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per manifesta irrazionalità dell’azione amministrativa, per difetto di motivazione; 2) la violazione degli artt. 19 e 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, oltre all’eccesso di potere per carenza di potere, per difetto di presupposti e per manifesta irrazionalità dell’azione amministrativa.
2. Con sentenza n. 1582 del 2 novembre 2021, il T.a.r. per la Regione Puglia – Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la nota n. 0101453 del 18 novembre 2020, trattandosi di atto confermato e sostituito, con ulteriori assunti motivazionali, dalla successiva nota prot. n. 0108773 dell'11.12.2020, ma ha accolto il ricorso avverso tale ultimo atto, in quanto “nella fascia di rispetto stradale possono essere realizzati interventi a servizio della strada”, tra cui “i parcheggi, purché siano realizzati a raso rispetto alla sede stradale”, non assumendo alcuna rilevanza il carattere pubblico o privato dell’intervento ai fini della tutela degli interessi presidiati dalla fascia di rispetto. La sentenza ha precisato che la sosta è un’attività sovrapponibile al parcheggio e che, allo stato attuale, le operazioni di scarico e carico avvengono a ridosso della sede viaria, sicché la creazione dell’area in questione costituisce un indubbio vantaggio per la sicurezza della circolazione, mentre le opere ubicate nell’area destinata a verde pubblico, essendo funzionali alla mera delimitazione della proprietà privata, non imprimendo all'area una destinazione diversa da quella prevista dalle norme urbanistiche, e non necessitano di un piano esecutivo, stante la mancanza di un concreto impatto urbanistico.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Brindisi, articolando un unico motivo di gravame. Ad avviso dell’appellante, essendo le aree di proprietà del ricorrente ricomprese all’interno di un più ampio comparto del piano regolatore generale indicato quale zona F, in cui è prevista la localizzazione di una opera pubblica (“Centro polisportivo paradiso”), a prescindere dall’impatto ambientale o urbanistico, è preclusa la realizzazione di qualsiasi intervento, in assenza di una pianificazione esecutiva finalizzata a detta opera di pubblico interesse. Inoltre, in virtù del d.m. n. 1404 del 1968, nelle fasce di rispetto stradale, vige un vincolo di inedificabilità assoluta, in virtù del quale possono realizzarsi solo opere a servizio della strada, tali non potendo considerarsi il parcheggio in esame, posto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, le attività di sosta e scarico, collegati all’attività imprenditoriale del ricorrente, si svolgono attualmente e possono svolgersi nelle aree pertinenziali della sua concessionaria. Parimenti, la recinzione del suolo ne comporta un utilizzo per ragioni esclusivamente private ovvero la realizzazione di un lotto, che è incompatibile con la destinazione dell’area a verde pubblico.
4. L’appellato, costituitosi, oltre a contestare la fondatezza dell’appello ha riproposto il secondo motivo del ricorso introduttivo, assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo ed avente ad oggetto la scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della s.c.i.a. Nell’ultima memoria ha, inoltre, eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, stante la successiva decisione dello stesso T.A.R. (n. 631 del 2024), ormai passata in giudicato, che ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dal Comune alla richiesta di permesso di costruire ed ha, di conseguenza, reso dovuto il rilascio del titolo edilizio.
All’accoglimento di tale eccezione si è opposto il Comune, evidenziando che il presente giudizio ha ad oggetto la s.c.i.a., mentre quello successivo un atto diverso ed autonomo e, cioè, il rigetto della domanda del permesso di costruire, presentata dallo stesso ricorrente, odierno appellato.
5. In via pregiudiziale occorre esaminare l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse in considerazione del giudicato intervenuto sulla domanda presentata dal ricorrente e diretta ad ottenere il permesso a costruire per le stesse opere oggetto del presente giudizio – giudicato in base a cui è già stato adottato parere favorevole al permesso di costruire. Invero, sebbene il permesso di costruire sia un provvedimento diverso ed autonomo rispetto alla segnalazione certificata di inizio attività ed ai provvedimenti inibitori/repressivi relativi, la sentenza n. 631 del 2024, ormai passata in giudicato, ha accertato tra le parti la legittimità urbanistica degli interventi oggetto della presente causa, precludendo un diverso accertamento, che contrasterebbe con l’art. 2909 c.c. Il giudicato intervenuto non incide sull’interesse ad agire dell’appellante, ma piuttosto preclude un nuovo accertamento, in virtù della portata cogente del giudicato, che fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, in ossequio ad esigenze pubbliche di certezza del diritto, di non contraddittorietà e coerenza dell’ordinamento e di ragionevole durata del processo (valore che si realizza anche evitando il moltiplicarsi di giudizi sullo stesso oggetto).
6. In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta l 'appello.
Condanna l’appellante alla refusione all’appellato delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00, oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO