TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 561/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 561/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv.Bonura Fabrizia per l'avv. Gianluca Pinto e l'avv. Alessia Gualdani Controparte_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza
L'avv. Bonura fa presente che nelle more del giudizio è deceduta la madre del ricorrente e chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di distrarsi in virtù del principio di soccombenza virtuale. L'avv. Pinto prende atto e insiste per liquidazione delle spese.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONURA Parte_1 C.F._1
FABRIZIA
Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINTO GIAN LUCA Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
<< - Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il richiesto trasferimento ad ottenere il richiesto trasferimento presso la sede di LE, sussistendone tutti i presupposti di legge e, conseguentemente, emettere i provvedimenti necessari ed idonei a garantire il rispetto dei fondamentali diritti di tutela e assistenza della madre riconosciuta dalla competente Persona_1
Commissione medica per l'accertamento dell'handicap quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; - Per l'effetto condannare
[...]
al trasferimento del sig. ex art 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. CP_1 Parte_1
104 presso la sede di LE;
condannare altresì .al pagamento delle spese di lite, Controparte_2 competenze ed al compenso professionale, oltre CPA e il 15% di spese generali come per legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art 93 cpc>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in forza di sottoscrizione di verbale sindacale del 23.2.2022, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta come portalettere junior presso la sede di VO Porta a Terra a decorrere dal 1.3.2022; in data 30.5.2022 otteneva l'autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti di cui all'art 33 comma 3 legge 104/1992 al fine di assistere la madre disabile, bisognosa di assistenza continuativa e permanente, di cui è tutore definitivo dal 22 ottobre 2020; in data
29.6.2023 e in data 1.2.2024 presentava domanda di mobilità per la provincia di LE osservando le procedure di cui ai rispettivi comunicati aziendali;
in data 17.4.2024 riceveva comunicazione dalla datrice
1 di lavoro della sua collocazione nella posizione n. 161 e circa l'impossibilità di esaminare la domanda presentata con priorità secondo quanto disposto dagli accordi aziendali.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto, deducendo in fatto, tra l'altro, che: negli accordi sindacali di mobilità non è contemplato quale motivo di deroga alle graduatorie l'assistenza al familiare che non sia figlio convivente, coniuge o convivente more uxorio;
la graduatoria di mobilità verso LE non è stata attivata e in ogni caso i movimenti dovrebbero essere circa 34, insufficienti a raggiungere la posizione del ricorrente nella graduatoria;
presso la sede di VO cui è addetto il ricorrente la copertura è all'85% e la società riscontra da sempre richieste di trasferimento dia Nord a Sud e non viceversa, di talché sussiste l'interesse a mantenere la copertura nella sede di VO e non in quella di LE richiesta dal ricorrente. In punto di diritto parte resistente ha eccepito: il difetto di interesse ad agire del ricorrente dovuto alla mancata effettività dell'assistenza, atteso che il ricorrente ha accettato la stabilizzazione presso la sede di VO quando era già da tempo stato nominato tutore della madre interdetta;
l'assenza dei presupposti per il diritto al trasferimento ex art 33 comma 5 legge 104/1992; difetto dei requisiti della contrattazione collettiva per operare trasferimenti in deroga.
4. La causa istruita per documenti, previo deposito di note autorizzate circa la sussistenza di un litisconsorzio necessario con gli altri aspiranti alla mobilità verso la sede di LE collocatisi in graduatoria in una posizione superiore rispetto al ricorrente, è stata discussa e decisa all'udienza odierna in cui parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto nelle more del giudizio è intervenuta la morte della madre del ricorrente.
5. Di conseguenza, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia giudiziale non può che dichiararsi cessata la materia del contendere fra le parti.
6. Quanto alle spese, sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e poste carico di parte resistente in applicazione del principio di soccombenza virtuale per i motivi che sinteticamente si vanno a esporre.
7. In primo luogo deve rilevarsi che la domanda del ricorrente attiene al riconoscimento della tutela di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/1992, a prescindere dunque dalla procedura di mobilità volontaria – cui pure ha più volte partecipato - di cui non contesta gli esiti e la relativa graduatoria.
8. Ebbene secondo l'art. 33 comma 5 legge 104/1992 “5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
9. Il lavoratore di cui al comma 3 è “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato” che garantisca assistenza a
“una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla
2 quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente
o affine entro il secondo grado…”.
10. Come chiarito dalla Suprema Corte, la disposizione citata va interpretata nel senso che il diritto del lavoratore può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009, sempreché il posto risulti esistente e vacante (cfr. Cass. n. 6150/2019; n. 16298/2015; n. 3896/2009).
11. L'efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle immutate condizioni di assistenza (cfr. Cass. n. 24015/2017, § 26).
12. Grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore incaricato di assistere un familiare disabile
(cfr. Cass. n. 23857/2017), spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque suscettibili di essere altrimenti soddisfatte (cfr. Cass. n. 25379/2016; n. 9201/2012).
13. Ora, a fronte della dimostrazione da parte del ricorrente – già fruitore dei permessi ex legge 104/1992 – del possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per godere della tutela di cui all'art 33 comma 5 legge
104/1992 per consentire l'assistenza alla madre, parte resistente, riconoscendo di fatto la disponibilità di almeno 34 posti di lavoro presso la sede di LE (ovvero i posti oggetto della procedura di mobilità cui la società non avrebbe dato effettivo seguito), non ha dimostrato esigenze organizzative/produttive ostative all'accoglimento della domanda di trasferimento del ricorrente, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l'allegazione di una copertura parziale – peraltro non trascurabile, in quanto pari all'85% - dei posti presso la provincia di VO e l'asserita maggiore difficoltà a coprire i posti dell'Italia del Centro-
Nord rispetto a quelli del Sud;
difetta in ogni caso l'allegazione e prova dell'impossibilità di garantire in altro modo la copertura dei posti sede di attuale assegnazione del ricorrente.
14. Né, d'altro canto, può ritenersi che la disciplina della procedura di mobilità aziendale, che non prevede alcun titolo di preferenza per i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art 33 comma 5 legge
3 104/1992, prevalga su una normativa di rango legislativo dettata per salvaguardare e realizzare compiutamente il ruolo della famiglia nell'assistenza, nella socializzazione ed integrazione del disabile, indicato anche dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili ratificata con l. n. 18/2009 e dall'U.E. con decisione 2010/48/CE.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
- condanna al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 3690,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
VO, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
4
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 561/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv.Bonura Fabrizia per l'avv. Gianluca Pinto e l'avv. Alessia Gualdani Controparte_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza
L'avv. Bonura fa presente che nelle more del giudizio è deceduta la madre del ricorrente e chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di distrarsi in virtù del principio di soccombenza virtuale. L'avv. Pinto prende atto e insiste per liquidazione delle spese.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONURA Parte_1 C.F._1
FABRIZIA
Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINTO GIAN LUCA Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
<< - Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il richiesto trasferimento ad ottenere il richiesto trasferimento presso la sede di LE, sussistendone tutti i presupposti di legge e, conseguentemente, emettere i provvedimenti necessari ed idonei a garantire il rispetto dei fondamentali diritti di tutela e assistenza della madre riconosciuta dalla competente Persona_1
Commissione medica per l'accertamento dell'handicap quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; - Per l'effetto condannare
[...]
al trasferimento del sig. ex art 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. CP_1 Parte_1
104 presso la sede di LE;
condannare altresì .al pagamento delle spese di lite, Controparte_2 competenze ed al compenso professionale, oltre CPA e il 15% di spese generali come per legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art 93 cpc>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in forza di sottoscrizione di verbale sindacale del 23.2.2022, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta come portalettere junior presso la sede di VO Porta a Terra a decorrere dal 1.3.2022; in data 30.5.2022 otteneva l'autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti di cui all'art 33 comma 3 legge 104/1992 al fine di assistere la madre disabile, bisognosa di assistenza continuativa e permanente, di cui è tutore definitivo dal 22 ottobre 2020; in data
29.6.2023 e in data 1.2.2024 presentava domanda di mobilità per la provincia di LE osservando le procedure di cui ai rispettivi comunicati aziendali;
in data 17.4.2024 riceveva comunicazione dalla datrice
1 di lavoro della sua collocazione nella posizione n. 161 e circa l'impossibilità di esaminare la domanda presentata con priorità secondo quanto disposto dagli accordi aziendali.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto, deducendo in fatto, tra l'altro, che: negli accordi sindacali di mobilità non è contemplato quale motivo di deroga alle graduatorie l'assistenza al familiare che non sia figlio convivente, coniuge o convivente more uxorio;
la graduatoria di mobilità verso LE non è stata attivata e in ogni caso i movimenti dovrebbero essere circa 34, insufficienti a raggiungere la posizione del ricorrente nella graduatoria;
presso la sede di VO cui è addetto il ricorrente la copertura è all'85% e la società riscontra da sempre richieste di trasferimento dia Nord a Sud e non viceversa, di talché sussiste l'interesse a mantenere la copertura nella sede di VO e non in quella di LE richiesta dal ricorrente. In punto di diritto parte resistente ha eccepito: il difetto di interesse ad agire del ricorrente dovuto alla mancata effettività dell'assistenza, atteso che il ricorrente ha accettato la stabilizzazione presso la sede di VO quando era già da tempo stato nominato tutore della madre interdetta;
l'assenza dei presupposti per il diritto al trasferimento ex art 33 comma 5 legge 104/1992; difetto dei requisiti della contrattazione collettiva per operare trasferimenti in deroga.
4. La causa istruita per documenti, previo deposito di note autorizzate circa la sussistenza di un litisconsorzio necessario con gli altri aspiranti alla mobilità verso la sede di LE collocatisi in graduatoria in una posizione superiore rispetto al ricorrente, è stata discussa e decisa all'udienza odierna in cui parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto nelle more del giudizio è intervenuta la morte della madre del ricorrente.
5. Di conseguenza, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia giudiziale non può che dichiararsi cessata la materia del contendere fra le parti.
6. Quanto alle spese, sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e poste carico di parte resistente in applicazione del principio di soccombenza virtuale per i motivi che sinteticamente si vanno a esporre.
7. In primo luogo deve rilevarsi che la domanda del ricorrente attiene al riconoscimento della tutela di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/1992, a prescindere dunque dalla procedura di mobilità volontaria – cui pure ha più volte partecipato - di cui non contesta gli esiti e la relativa graduatoria.
8. Ebbene secondo l'art. 33 comma 5 legge 104/1992 “5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
9. Il lavoratore di cui al comma 3 è “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato” che garantisca assistenza a
“una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla
2 quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente
o affine entro il secondo grado…”.
10. Come chiarito dalla Suprema Corte, la disposizione citata va interpretata nel senso che il diritto del lavoratore può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009, sempreché il posto risulti esistente e vacante (cfr. Cass. n. 6150/2019; n. 16298/2015; n. 3896/2009).
11. L'efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle immutate condizioni di assistenza (cfr. Cass. n. 24015/2017, § 26).
12. Grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore incaricato di assistere un familiare disabile
(cfr. Cass. n. 23857/2017), spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque suscettibili di essere altrimenti soddisfatte (cfr. Cass. n. 25379/2016; n. 9201/2012).
13. Ora, a fronte della dimostrazione da parte del ricorrente – già fruitore dei permessi ex legge 104/1992 – del possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per godere della tutela di cui all'art 33 comma 5 legge
104/1992 per consentire l'assistenza alla madre, parte resistente, riconoscendo di fatto la disponibilità di almeno 34 posti di lavoro presso la sede di LE (ovvero i posti oggetto della procedura di mobilità cui la società non avrebbe dato effettivo seguito), non ha dimostrato esigenze organizzative/produttive ostative all'accoglimento della domanda di trasferimento del ricorrente, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l'allegazione di una copertura parziale – peraltro non trascurabile, in quanto pari all'85% - dei posti presso la provincia di VO e l'asserita maggiore difficoltà a coprire i posti dell'Italia del Centro-
Nord rispetto a quelli del Sud;
difetta in ogni caso l'allegazione e prova dell'impossibilità di garantire in altro modo la copertura dei posti sede di attuale assegnazione del ricorrente.
14. Né, d'altro canto, può ritenersi che la disciplina della procedura di mobilità aziendale, che non prevede alcun titolo di preferenza per i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art 33 comma 5 legge
3 104/1992, prevalga su una normativa di rango legislativo dettata per salvaguardare e realizzare compiutamente il ruolo della famiglia nell'assistenza, nella socializzazione ed integrazione del disabile, indicato anche dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili ratificata con l. n. 18/2009 e dall'U.E. con decisione 2010/48/CE.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
- condanna al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 3690,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
VO, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
4