Trib. Livorno, sentenza 19/02/2025, n. 93
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Sentenza 19 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Livorno, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè, riguarda una controversia tra un lavoratore e il suo datore di lavoro in merito a un trasferimento richiesto dal ricorrente per assistere la madre disabile. Il ricorrente ha chiesto il trasferimento presso una sede più vicina al domicilio della madre, invocando il diritto previsto dall'art. 33 comma 5 della legge 104/1992, sostenendo di avere tutti i requisiti necessari. La controparte ha contestato la richiesta, argomentando che la normativa aziendale non prevedeva la deroga per assistenza a familiari non conviventi e che non vi erano posti disponibili.

Il Giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito del decesso della madre del ricorrente, venendo meno l'interesse alla pronuncia. In merito alle spese legali, ha applicato il principio di soccombenza virtuale, condannando la parte resistente al pagamento delle spese di lite. La decisione si fonda sulla considerazione che, nonostante il ricorrente avesse diritto alla tutela ex legge 104, la morte della madre ha reso superflua la pronuncia. Il Giudice ha, inoltre, sottolineato l'importanza della normativa a tutela dei diritti dei lavoratori che assistono familiari disabili, evidenziando la necessità di bilanciare tali diritti con le esigenze organizzative del datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Livorno, sentenza 19/02/2025, n. 93
    Giurisdizione : Trib. Livorno
    Numero : 93
    Data del deposito : 19 febbraio 2025

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