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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/07/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2022
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente rel.
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 672 del 2022
T R A
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucera (FG) alla via Mazzini n.154, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv.
Pasquale Forte ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Maria Rosaria
Pellegrino sito in Bari alla via Principe Amedeo n.147, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede legale in San Felice a Cancello (CE) alla Via Fiume n. 137, P.I. n.
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Angelo Andrea P.IVA_1
Benvenuto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giuliano Parisi sito in
Foggia alla Via Saseo n. 58, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_2
pagina 1 di 8 APPELLATA
avverso la sentenza n. 2625/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, II sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 10.11.2021 nel giudizio portante il numero di R.G. 468/2019
All'udienza del 7.10.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 25.07.2018, residente in Lucera chiedeva Parte_1 al Tribunale di Foggia ingiunzione di pagamento in pregiudizio della Parte_2 con sede in San Felice a Cancello (CE), per la somma di € 21.579,88, in virtù
[...] di documenti di trasporto attestanti la consegna del pomodoro prodotto nell'azienda agricola del ricorrente.
Il Tribunale in data 2.12.2018 emetteva il D.I. n. 2299/2018 che, unitamente al ricorso, veniva notificato alla resistente in data 11.12.2018.
Con atto di citazione del 16.01.2019, introduceva dinanzi Parte_2 all'intestato Tribunale il giudizio di opposizione al fine di ottenere la revoca del D.I. n.
2299/2018.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva: - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia adito in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avendo le parti contrattualmente scelto come foro competente quello della sede sociale della cooperativa avente sede in San
Felice a Cancello (CE); - l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; nel merito, deduceva: - l'insussistenza della pretesa azionata in via monitoria contestando i d.d.t. prodotti da parte opposta nonché i quantitativi asseritamente conferiti e i prezzi pretesi dall'opposta; - di aver pagato il credito vantato dal per il Pt_1 conferimento di pomodoro anno 2017, avendo emesso fattura per un importo complessivo di euro 25.727,24.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione per omessa notificazione dell'atto di citazione in opposizione;
nel merito, sosteneva il radicamento della competenza innanzi al Tribunale di Foggia e chiedeva la pagina 2 di 8 conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione. Il tutto col favore delle spese di lite.
Scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma cpc, il Giudice del Tribunale di Foggia, nell'omettere di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non ammetteva le prove istruttorie e decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, così decideva la lite: “dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Foggia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, per
l'effetto: 2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. n. 2299/2018 emesso in data 2/12/2018, che revoca;
3) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
4) condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 3.235,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge”
********** ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare, per le ragioni innanzi indicate: - ordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata di primo grado, per la palese erroneità della pronuncia, non essendo tollerabile che l'appellante, dopo aver consegnato il prodotto della coltivazione dei fondi, senza il regolare pagamento, sia costretto a sostenere i costi del giudizio in via principale : dichiarare la improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado del giudizio, perché effettuata con atto privo di sottoscrizione ed in maniera irrituale;
in via gradata annullare la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Foggia quale Giudice adito per le motivazioni esposte. Nel merito riconoscere il diritto della istante ad ottenere l'integrale pagamento delle forniture di pomodoro secondo i documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio;
- condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento della somma di € Parte_2
21.579,88 oltre alle spese di causa del doppio grado di giudizio da attribuirsi con distrazione in favore dell'avv. Forte, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con cinque motivi di gravame, l'appellante ha denunciato: - 1) l'omessa valutazione, da parte del Giudicante, del merito della controversia, stante l'accoglimento preliminare dell'eccezione pagina 3 di 8 di incompetenza territoriale;
- 2) la violazione di regole “tecniche” nel proponimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, per notificazione dell'atto di opposizione in formato diverso da quello legale e per sottoscrizione con firma digitale non valida, perché scaduta;
- 3) l'astratta irritualità della costituzione dell'opponente nel giudizio di primo grado atteso che, in caso di notificazione a mezzo pec, la costituzione doveva essere compiuta in modalità telematica;
- 4) presunta violazione dell'art. 1341 c.c. nella previsione della clausola con cui si elegge il Foro esclusivamente competente;
- 5) fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Instaurato il contradittorio, l'appellata ha resistito all'appello Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc e per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis cpc, nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 1 cpc;
nel merito ha insistito per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 7.10.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt.
190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile ex art. 339, 1° comma c.p.c. per non aver l'appellante impugnato la sentenza di primo grado con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata: “Tanto premesso,
l'opposizione è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr.
Cass. n. 11458/2018), il giudizio può essere definito esaminando la sola questione pregiudiziale di incompetenza per territorio di questo Tribunale. Orbene, risulta fondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, in quanto con l'impegno di coltivazione – previsione conferimento campagna 2017, entrambe le parti hanno eletto foro esclusivamente competente per le controversie quello della sede sociale della cooperativa (Pag. 2 impegno pagina 4 di 8 coltivazione sottoscritto 29.06.2016 2017), in tal modo rinunciando alla Parte_3 competenza di qualsiasi foro alternativo. Pertanto, poiché che la Parte_4 ha la propria sede in San Felice a Cancello (CE), il foro territorialmente
[...] competente risulta essere, in via esclusiva, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Né si può fondatamente sostenere che la clausola contrattuale contenente l'indicazione del Foro esclusivo necessitasse, nel caso di specie, di specifica approvazione ex art. 1341 c.c., non ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi del contratto per adesione. In definitiva, per le ragioni innanzi illustrate occorre dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e la nullità dello stesso, con ciò questa Giudice esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione (in questo senso: Cass., 8166/1999,
7990/1977, 11748/2007, ecc). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta”.
Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità, di cui all' art. 342 c.p.c., come prospettata dall'appellata.
L'impugnazione è sotto tale aspetto ammissibile, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. civ. n. 2143/2015; Cass. civ., sez. un., n. 27199/17; Cass. civ. n. 13535/18).
Nella specie l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, esponendo le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha disatteso.
Ciò premesso, rileva la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339 1° comma cpc, perché la sentenza di primo grado, avendo deciso solo sulla competenza e sulle spese, avrebbe dovuto essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., costituendo esso l'unico rimedio per ottenere una statuizione definitiva sulla competenza.
Ai sensi dell'art. 42 c.p.c., rubricato “regolamento necessario di competenza”, “l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295
c.p.c. possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.” pagina 5 di 8 Ed invero con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha esaminato e deciso la sola questione pregiudiziale sulla competenza territoriale, attraverso lo scrutinio della opponibilità al della clausola contrattuale inserita nel documento “Impegno di coltivazione – previsione Pt_1 conferimento campagna agraria 2017”, sottoscritto in data 29.06.2016, ove entrambe le parti hanno eletto quale foro esclusivamente competente per le controversie quello della sede sociale della cooperativa, in tal modo rinunciando alla competenza di qualsiasi foro alternativo.
Orbene, poiché la ha la propria sede in San Felice a Parte_2
Cancello (CE), il giudice di prime cure ha dichiarato essere, quale foro territorialmente competente, in via esclusiva, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Infine, la sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto n.
2299/2018 emesso dal Tribunale di Foggia in data 2.12.2018, revocandolo e statuendo sulle spese.
È evidente che la sentenza impugnata, emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso: tale decisione implica infatti una statuizione non già sul merito, ma soltanto sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità non rappresenta una mera conseguenza, ma un effetto necessario (cfr. Cass., Sez. I, 17 luglio 2006, n. 16193; 11 giugno
2002, n. 8327; Cass., Sez. III, 5 agosto 2004, n. 15022).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria;
essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello, la cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16089 del
18 giugno 2018- Rv. 649430 – 01-). Ed ancora: “È ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato e non una mera conseguenza.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016 -Rv. 642061 – 01-
).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie è pacifico che la sentenza impugnata è una decisione solo sulla competenza e non nel merito atteso che, la statuizione di nullità e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rappresenta una pronuncia necessaria e conseguente che ha deciso soltanto incidenter tantum sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
così come, conseguenziale alla dichiarata incompetenza, è anche il provvedimento sulle spese processuali.
Alla luce di tali principi, è evidente che nella fattispecie, l'unico mezzo di impugnazione della sentenza di primo grado di cui la parte interessata avrebbe potuto avvalersi sarebbe stato il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'articolo 42 c.p.c. (v. p. es. - oltre alla già citata Cass. sez. 1, ord. 17 luglio 2006 n. 16193 - Cass. sez. 2, 21 novembre 2006 n. 24681,
Cass. sez. 3, 9 ottobre 1998 n. 10025 e Cass. sez. 3, 15 giugno 1995 n. 6776), il che rende inammissibile l'appello avverso di essa proposto.
Si rammenta, inoltre, che tale inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità:
“La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il tribunale aveva rigettato nel merito l'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.).” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n.
9212 del 08/04/2025 -Rv. 674505 – 01-; vedasi anche: Cassazione civ. Sez. 1 -, Sentenza n.
16863 del 07/07/2017; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25209 del 27/11/2014).
Da tanto, non può che discendere la declaratoria di inammissibilità della ragione di gravame in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese e competenze legali del presente grado di giudizio, da liquidarsi secondo i minimi tariffari (Scaglione di valore: da € 5.201,00 a € 26.000,00 – e con esclusione della voce istruttoria/trattazione) - poiché l'esito del giudizio esime da qualsiasi ulteriore altro approfondimento - come in dispositivo.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 di- cembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, pagina 7 di 8 improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , meglio identificato in epigrafe, nei confronti della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1 sentenza n. 2625/2021 pubblicata in data 10.11.2021 dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 468/2019, così provvede:
1°) dichiara inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 339, 1° comma c.p.c.;
2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, le spese legali di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, co. 1 - quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa in Bari, addì 16 luglio 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Presidente relatore – estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente rel.
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 672 del 2022
T R A
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucera (FG) alla via Mazzini n.154, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv.
Pasquale Forte ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Maria Rosaria
Pellegrino sito in Bari alla via Principe Amedeo n.147, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede legale in San Felice a Cancello (CE) alla Via Fiume n. 137, P.I. n.
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Angelo Andrea P.IVA_1
Benvenuto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giuliano Parisi sito in
Foggia alla Via Saseo n. 58, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore
Email_2
pagina 1 di 8 APPELLATA
avverso la sentenza n. 2625/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, II sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 10.11.2021 nel giudizio portante il numero di R.G. 468/2019
All'udienza del 7.10.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 25.07.2018, residente in Lucera chiedeva Parte_1 al Tribunale di Foggia ingiunzione di pagamento in pregiudizio della Parte_2 con sede in San Felice a Cancello (CE), per la somma di € 21.579,88, in virtù
[...] di documenti di trasporto attestanti la consegna del pomodoro prodotto nell'azienda agricola del ricorrente.
Il Tribunale in data 2.12.2018 emetteva il D.I. n. 2299/2018 che, unitamente al ricorso, veniva notificato alla resistente in data 11.12.2018.
Con atto di citazione del 16.01.2019, introduceva dinanzi Parte_2 all'intestato Tribunale il giudizio di opposizione al fine di ottenere la revoca del D.I. n.
2299/2018.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva: - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Foggia adito in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avendo le parti contrattualmente scelto come foro competente quello della sede sociale della cooperativa avente sede in San
Felice a Cancello (CE); - l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; nel merito, deduceva: - l'insussistenza della pretesa azionata in via monitoria contestando i d.d.t. prodotti da parte opposta nonché i quantitativi asseritamente conferiti e i prezzi pretesi dall'opposta; - di aver pagato il credito vantato dal per il Pt_1 conferimento di pomodoro anno 2017, avendo emesso fattura per un importo complessivo di euro 25.727,24.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione per omessa notificazione dell'atto di citazione in opposizione;
nel merito, sosteneva il radicamento della competenza innanzi al Tribunale di Foggia e chiedeva la pagina 2 di 8 conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione. Il tutto col favore delle spese di lite.
Scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma cpc, il Giudice del Tribunale di Foggia, nell'omettere di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non ammetteva le prove istruttorie e decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, così decideva la lite: “dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Foggia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, per
l'effetto: 2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. n. 2299/2018 emesso in data 2/12/2018, che revoca;
3) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
4) condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 145,50 per esborsi ed euro 3.235,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge”
********** ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare, per le ragioni innanzi indicate: - ordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata di primo grado, per la palese erroneità della pronuncia, non essendo tollerabile che l'appellante, dopo aver consegnato il prodotto della coltivazione dei fondi, senza il regolare pagamento, sia costretto a sostenere i costi del giudizio in via principale : dichiarare la improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado del giudizio, perché effettuata con atto privo di sottoscrizione ed in maniera irrituale;
in via gradata annullare la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Foggia quale Giudice adito per le motivazioni esposte. Nel merito riconoscere il diritto della istante ad ottenere l'integrale pagamento delle forniture di pomodoro secondo i documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio;
- condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento della somma di € Parte_2
21.579,88 oltre alle spese di causa del doppio grado di giudizio da attribuirsi con distrazione in favore dell'avv. Forte, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con cinque motivi di gravame, l'appellante ha denunciato: - 1) l'omessa valutazione, da parte del Giudicante, del merito della controversia, stante l'accoglimento preliminare dell'eccezione pagina 3 di 8 di incompetenza territoriale;
- 2) la violazione di regole “tecniche” nel proponimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, per notificazione dell'atto di opposizione in formato diverso da quello legale e per sottoscrizione con firma digitale non valida, perché scaduta;
- 3) l'astratta irritualità della costituzione dell'opponente nel giudizio di primo grado atteso che, in caso di notificazione a mezzo pec, la costituzione doveva essere compiuta in modalità telematica;
- 4) presunta violazione dell'art. 1341 c.c. nella previsione della clausola con cui si elegge il Foro esclusivamente competente;
- 5) fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Instaurato il contradittorio, l'appellata ha resistito all'appello Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc e per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis cpc, nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 1 cpc;
nel merito ha insistito per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 7.10.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt.
190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile ex art. 339, 1° comma c.p.c. per non aver l'appellante impugnato la sentenza di primo grado con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata: “Tanto premesso,
l'opposizione è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr.
Cass. n. 11458/2018), il giudizio può essere definito esaminando la sola questione pregiudiziale di incompetenza per territorio di questo Tribunale. Orbene, risulta fondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, in quanto con l'impegno di coltivazione – previsione conferimento campagna 2017, entrambe le parti hanno eletto foro esclusivamente competente per le controversie quello della sede sociale della cooperativa (Pag. 2 impegno pagina 4 di 8 coltivazione sottoscritto 29.06.2016 2017), in tal modo rinunciando alla Parte_3 competenza di qualsiasi foro alternativo. Pertanto, poiché che la Parte_4 ha la propria sede in San Felice a Cancello (CE), il foro territorialmente
[...] competente risulta essere, in via esclusiva, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Né si può fondatamente sostenere che la clausola contrattuale contenente l'indicazione del Foro esclusivo necessitasse, nel caso di specie, di specifica approvazione ex art. 1341 c.c., non ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi del contratto per adesione. In definitiva, per le ragioni innanzi illustrate occorre dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e la nullità dello stesso, con ciò questa Giudice esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione (in questo senso: Cass., 8166/1999,
7990/1977, 11748/2007, ecc). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta”.
Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità, di cui all' art. 342 c.p.c., come prospettata dall'appellata.
L'impugnazione è sotto tale aspetto ammissibile, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr. Cass. civ. n. 2143/2015; Cass. civ., sez. un., n. 27199/17; Cass. civ. n. 13535/18).
Nella specie l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, esponendo le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha disatteso.
Ciò premesso, rileva la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339 1° comma cpc, perché la sentenza di primo grado, avendo deciso solo sulla competenza e sulle spese, avrebbe dovuto essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., costituendo esso l'unico rimedio per ottenere una statuizione definitiva sulla competenza.
Ai sensi dell'art. 42 c.p.c., rubricato “regolamento necessario di competenza”, “l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295
c.p.c. possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.” pagina 5 di 8 Ed invero con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha esaminato e deciso la sola questione pregiudiziale sulla competenza territoriale, attraverso lo scrutinio della opponibilità al della clausola contrattuale inserita nel documento “Impegno di coltivazione – previsione Pt_1 conferimento campagna agraria 2017”, sottoscritto in data 29.06.2016, ove entrambe le parti hanno eletto quale foro esclusivamente competente per le controversie quello della sede sociale della cooperativa, in tal modo rinunciando alla competenza di qualsiasi foro alternativo.
Orbene, poiché la ha la propria sede in San Felice a Parte_2
Cancello (CE), il giudice di prime cure ha dichiarato essere, quale foro territorialmente competente, in via esclusiva, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Infine, la sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto n.
2299/2018 emesso dal Tribunale di Foggia in data 2.12.2018, revocandolo e statuendo sulle spese.
È evidente che la sentenza impugnata, emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso: tale decisione implica infatti una statuizione non già sul merito, ma soltanto sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità non rappresenta una mera conseguenza, ma un effetto necessario (cfr. Cass., Sez. I, 17 luglio 2006, n. 16193; 11 giugno
2002, n. 8327; Cass., Sez. III, 5 agosto 2004, n. 15022).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria;
essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello, la cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16089 del
18 giugno 2018- Rv. 649430 – 01-). Ed ancora: “È ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato e non una mera conseguenza.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016 -Rv. 642061 – 01-
).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie è pacifico che la sentenza impugnata è una decisione solo sulla competenza e non nel merito atteso che, la statuizione di nullità e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rappresenta una pronuncia necessaria e conseguente che ha deciso soltanto incidenter tantum sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
così come, conseguenziale alla dichiarata incompetenza, è anche il provvedimento sulle spese processuali.
Alla luce di tali principi, è evidente che nella fattispecie, l'unico mezzo di impugnazione della sentenza di primo grado di cui la parte interessata avrebbe potuto avvalersi sarebbe stato il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'articolo 42 c.p.c. (v. p. es. - oltre alla già citata Cass. sez. 1, ord. 17 luglio 2006 n. 16193 - Cass. sez. 2, 21 novembre 2006 n. 24681,
Cass. sez. 3, 9 ottobre 1998 n. 10025 e Cass. sez. 3, 15 giugno 1995 n. 6776), il che rende inammissibile l'appello avverso di essa proposto.
Si rammenta, inoltre, che tale inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità:
“La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il tribunale aveva rigettato nel merito l'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.).” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n.
9212 del 08/04/2025 -Rv. 674505 – 01-; vedasi anche: Cassazione civ. Sez. 1 -, Sentenza n.
16863 del 07/07/2017; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 25209 del 27/11/2014).
Da tanto, non può che discendere la declaratoria di inammissibilità della ragione di gravame in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese e competenze legali del presente grado di giudizio, da liquidarsi secondo i minimi tariffari (Scaglione di valore: da € 5.201,00 a € 26.000,00 – e con esclusione della voce istruttoria/trattazione) - poiché l'esito del giudizio esime da qualsiasi ulteriore altro approfondimento - come in dispositivo.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 di- cembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, pagina 7 di 8 improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , meglio identificato in epigrafe, nei confronti della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1 sentenza n. 2625/2021 pubblicata in data 10.11.2021 dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 468/2019, così provvede:
1°) dichiara inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 339, 1° comma c.p.c.;
2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, le spese legali di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, co. 1 - quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa in Bari, addì 16 luglio 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Presidente relatore – estensore
dott. Filippo Labellarte
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