Ordinanza collegiale 3 giugno 2020
Sentenza 12 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/01/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2025REG.PROV.COLL.
N. 05326/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5326 del 2021, proposto da
RI SE IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;
contro
Comune di Casagiove, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ES Buco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 05147/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casagiove;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 35 del 19.05.2014 il Dirigente del Comune di Casagiove ha ordinato all’appellante la demolizione di un fabbricato situato in Comune di Casagiove, alla via Cavour n. 3, censito al Catasto Urbano al Foglio 4, mapp. 5345 sub 1 e sub 2, in quanto realizzata in assenza di titolo edilizio: trattasi, in particolare, di un edificio costituito da un piano interrato e da un piano fuori terra, con copertura a terrazzo praticabile e, in piccola parte, a tetto, per una volumetria fuori terra pari a circa mc. 710,00 ed una superficie coperta pari a circa mq. 180,00.ù
2. Il provvedimento veniva assunto all’esito di un procedimento nel corso del quale l’Amministrazione aveva sollecitato vanamente i proprietari del fabbricato a produrre il titolo edilizio: costoro si erano limitati a indicare, quale titolo legittimante, la concessione in sanatoria n. 113 del 22 dicembre 1992, che però non solo non era stata rinvenuta nell’archivio interno del Comune, ma neppure corrispondeva ad alcun atto rilasciato dall’Amministrazione. Una ricerca relativa alle oblazioni versate a titolo di condono edilizio rivelava, inoltre, che dal 1986 on erano stati rivenuti versamenti effettuati dal sig. ES IE o dalla signora RI SE IE a titolo di oblazione dovuta in relazione alla presentazione di una istanza di condono edilizio ex L. n. 47/85
3. Avverso tale provvedimento la signora IE proponeva impugnazione.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha respinto il ricorso sul rilievo che parte appellante non aveva assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., relativamente allo stato legittimo dell’immobile.
Il TAR, in particolare, precisava che l’attenuazione dell’onere probatorio propria del processo amministrativo non sollevava l’appellante dall’onere di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile, producendo il titolo edilizio, e ciò in applicazione del principio generale, sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il TAR ha, inoltre, rilevato che l’Amministrazione aveva contestato specificamente l’esistenza del titolo edilizio indicato dall’appellante, sicché l’esistenza di questo non poteva ritenersi dimostrata neppure per effetto della mancata contestazione.
5. La signora IE ha proposto appello.
6. Il Comune di Casagiove si è costituita in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
7. La causa è stata chiamata alla udienza straordinaria del 4 dicembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
8. Con unico, articolato, motivo, la signora IE deduce l’erroneità dell’appellata sentenza nella parte in cui ha respinto le censure tese ad evidenziare il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata: l’inadeguatezza della motivazione sarebbe confermata, a detta dell’appellante, dall’attività istruttoria disposta dal TAR, istruttoria che a sua volta non ha fornito alcun riscontro: l’Amministrazione, infatti, non avrebbe fornito alcun tipo di chiarimenti in ordine alla problematica del titolo, e, anzi, avrebbe reso dichiarazioni addirittura contraddittorie.
A questo proposito l’appellante rileva che in un primo momento, l’amministrazione, con la nota
prot.n. 0003139 del 26.02.2014, aveva evidenziato di non avere la disponibilità dei registri delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. n.47/85 e delle relative concessioni fino al 2001, per la qual cosa era stata peraltro presentata denuncia alle Autorità competenti, in sede di
istruttoria; mentre in un secondo momento il Dirigente ha invece affermato che “ il titolo edilizio citato dalla parte n. 113 del 22.12.1992 (sanatoria) non solo non è stato rinvenuto in atti, ma lo stesso numero non corrisponde a nessun atto rilasciato da codesta amministrazione ”, affermazione – quest’ultima – che l’appellante non comprende su quale base si fondi.
Indi l’appellante, ritenendo che l’Amministrazione si sia sottratta all’ordine del TAR di rendere i chiarimenti, ritiene che l’esistenza del titolo edilizio da essa indicato debba ritenersi provata ai sensi dell’art. 64 c.p.a…
Tali considerazioni, infine “ finiscono inevitabilmente per riverberarsi sul difetto di motivazione, vizio dal quale il provvedimento impugnato in primo grado non può considerarsi affrancato ”.
9. L’appello è manifestamente destituito di fondamento, ai limiti della temerarietà.
9.1. Il TAR, con ordinanza n. 2152 del 3 giugno 2020 ha ordinato al Comune di depositare in giudizio i seguenti documenti:
- dei verbali di sopralluogo o comunque della documentazione in possesso del Comune attestante la realizzazione, senza titolo abilitativo, di un manufatto in tutto o in parte abusivo sito nel Comune di Casagiove e riportato nel N.C.E.U. al foglio 4, particella 5345, sub 1 e sub 2, costituito da un piano interrato e da un piano fuori terra, con copertura a terrazzo praticabile e, in piccola parte, a tetto, per una volumetria fuori terra pari a circa mc. 710,00 ed una superficie coperta pari a circa mq. 180,00, dalla quale si evinca in che data l’abuso è stato realizzato o comunque riscontrato;
della nota prot. n. 0018036 in data 23.11.2010 con cui il Comune ha richiesto a parte ricorrente di depositate eventuale titolo idoneo abilitativo per la realizzazione del manufatto sopracitato in Via Cavour n.6;
della nota prot. n. 0010428 in data 19. 06.2013 con cui l'Amministrazione comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90;
della nota prot. n.0011313 del 03.07.2013 con cui parte ricorrente ha indicato come titolo abilitativo il n. 113 del 22. 12.1992 (in sanatoria) intestato al Sig. IE ES;
ove rinvenuto, del titolo abilitativo n. 113 del 22. 12.1992 (in sanatoria) intestato al Sig. IE ES;
della nota prot. n. 0003139 del 26.02.2014 con cui il Comune di Casagiove avrebbe evidenziato di non avere la disponibilità dei registri delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. n. 47/85 e delle relative concessioni fino al 2001.
9.2. Ad evasione dell’ordinanza il Comune ha depositato:
- la relazione redatta dal Dirigente dell’Area Tecnica Urbanistica del Comune di Casagiove in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria, nominato nell’ambito del proc. pen. N. 12030/11: ivi si attesta la realizzazione dell’edificio oggetto dell’ordine di demolizione, la assenza di titolo edilizio, l’epoca di realizzazione del manufatto, collocata tra il 1982 e il 1990 e il mancato rinvenimento, agli atti del Comune, di una pratica edilizia relativa a tale fabbricato, fatta eccezione di un accertamento eseguito nel 2007. In particolare la relazione in questione menziona un atto di donazione del 2 giugno 1981 e un atto di compravendita del 26 maggio 1982 mediante i quali la signora IE è divenuta proprietaria del fondo sul quale è stato realizzato il fabbricato di che trattasi. Ciò dimostra che a tutto il maggio 1982 il fabbricato ancora non esisteva;
- una relazione del 28 luglio 2020 del Dirigente dell’Area Funzionale Tecnico, in cui si afferma che il titolo edilizio indicato dalla signora IE “ non solo non è stato rinvenuto in at, ma lo stesso numero non corrisponde a nessun atto rilasciato da codesta amministrazione ”;
- la nota della ragioneria del 10 giugno 2020 in cui si attestava che “ non sono stati riscontrati dal 1986 ad oggi versamenti effettuati per oblazioni, oneri concessori, ecc., a nome di IE ES e/o IE RI SE per eventuale pratica di condono edilizio ”.
9.3. Le dichiarazioni rilasciate dall’ufficio ragioneria e dal Dirigente dell’Area tecnica chiaramente hanno inteso esprimere il concesso che il titolo edilizio indicato dalla signora IE non è mai stato rilasciato dal Comune, né alla stessa né ad altri. Pertanto l’esistenza di detto titolo non può ritenersi essere stata dimostrata ai sensi dell’art. 64 c.p.a., trattandosi di circostanza che è stata chiaramente smentita negli atti di causa.
9.4. Il mancato rilascio, ai sensi della L. n. 47/85, di una qualsiasi concessione in sanatoria relativa al fabbricato IE o risulta, peraltro, avvalorata dalla circostanza che la stessa non risulta aver versato nel 1986 alcuna somma a titolo di oneri concessori.
9.5. Si deve inoltre osservare che in realtà manca anche la prova che il fabbricato sia stato realizzato entro il 1 ottobre 1983, termine entro il quale dovevano risultare ultimate le opere oggetto di condono ai sensi della L. n. 47/85: il rispetto del suddetto termine appare peraltro improbabile se si considera che dagli atti notarili indicati nella relazione di p.g. risulta che a tutto il maggio 1982 i fondi interessati erano ancora inedificati. Tale constatazione avvalora ulteriormente l’ipotesi che per il fabbricato in questione non è stata presentata una domanda di condono ai sensi della L. n. 47/85, e che sia stata quindi rilasciata una sanatoria nel 1992.
9.6. Il Comune, pertanto, in giudizio non solo ha puntualmente contestato la circostanza di aver mai rilasciato un titolo edilizio relativo al fabbricato di che trattasi, ma anche fornito elementi indicativi del fatto che una domanda di condono per tale fabbricato non è mai stata presentata.
9.7. Le dichiarazioni rese dal Dirigente dell’Area Tecnica sul punto appaiono non solo verosimili, ma comunque non consta siano state accertate ideologicamente false dalla competente autorità giudiziaria, che sola avrebbe potuto disporre le ispezioni e perquisizioni necessarie a ritrovare il titolo edilizio citato dalla signora IE. Considerazioni analoghe valgono per le dichiarazioni del responsabile dell’ufficio ragioneria.
9.8. In mancanza di prova contraria deve pertanto ritenersi appurata la mancanza di un titolo edilizio relativo al fabbricato oggetto dell’ordinanza impugnata, e in particolare deve ritenersi appurata l’inesistenza di una concessione in sanatoria n. 113/1992 rilasciata dal Comune di Casagiove.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono è evidente che il Comune non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso dall’ordinanza di demolizione impugnata, stante la natura doverosa e vincolata degli atti che sanzionano gli abusi edilizi. Donde l’irrilevanza delle presunte violazioni in cui sarebbe incorso il Comune nel corso del procedimento: il provvedimento impugnato, per le ragioni dette, non potrebbe infatti essere annullato, in applicazione dell’art. 21 octies della L. n. 241/90.
11. L’appello è, conclusivamente, infondato.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Casagiove, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori, se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO