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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note del 28.3.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1769/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: prestazione – indennità. rendita vitalizia Inail o equivalente – altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. CECERE LUCA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
I.N.A.I.L. (c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv.to Laura Lembo e disgiuntamente dall'Avv. Sergio Parrella, giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. Persona_1
n. 17705, Racc. n. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di
Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie IT, domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL
Campania, Via Nuova Poggioreale, angolo San ZA (indirizzi pec indicati:
; Email_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.7.2021 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
1 Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro chiedendo: “1) dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale denunziata in data 13-
11-2019 e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
2) dichiarare che, per la malattia professionale denunziata il 13-11-2019 (n. 510757005), il Sig. ha subito una Pt_1 menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 14% o quanto meno nella misura pari alla percentuale minima indennizzabile, tenendo in considerazione la percentuale del 10% già riconosciuta per la precedente malattia professionale, con conseguente riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 24% o, quanto meno superiore alla percentuale già riconosciuta del 10%, così come sarà accertato a mezzo di CTU, del quale si chiede sin da ora la nomina;
3) condannare, conseguentemente, l'INAIL, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma, alla Via IV Novembre n. 144, C. F.: , a corrispondere al P.IVA_1 ricorrente l'indennizzo per i postumi permanenti, così come previsto dal D. Lgs. N°
38/2000, rapportato alla percentuale di danno biologico complessivo che risulterà in corso di causa sempre a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
A sostegno del ricorso esponeva: di svolgere sin dal 2008 l'attività di coltivatore diretto, nei terreni di sua proprietà, siti in Montemarano (AV), della estensione di circa dieci ettari, in parte coltivati a vigneti (3,5 ettari), ad uliveti (5 ettari) e ad ortaggi e per la restante parte coperti da bosco;
di svolgere detta attività in maniera pressoché ripetitiva durante il ciclo lavorativo quotidiano, con l'impegno delle braccia sopra il livello delle spalle (per la potatura, legatura in oliveti e vigneti, per la raccolta delle olive e dell'uva etc.), tenendo posture incongrue e con la movimentazione manuale di carichi;
di condurre abitualmente, per la cura di detti terreni, trattori e macchine agricole per diverse ore al giorno e di utilizzare motoseghe, pettini e vibratori ad aria compressa (per la potatura, il taglio della legna, la raccolta delle olive, etc.) nonché trivelle e comunque di attrezzature meccaniche e vibranti;
di lavorare sostanzialmente tutti i giorni della settimana, per quasi tutto l'anno, dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.30, salvo casi di pioggia o neve.
Rappresentava che in data 13.11.2019 presentava all'INAIL denuncia di malattia professionale tabellata (pratica n. 510757005), per essere affetto da “Spalla dolorosa cronica bilaterale su base degenerativa di tipo biomeccanico”, ma che l'Istituto, ad onta della certificazione sanitaria prodotta a sostegno della domanda, con nota del 03-03-
2020, assumeva che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un
2 giudizio medico-legale…”.
Assumeva che il ricorso proposto avverso il citato provvedimento veniva del pari rigettato con nota del 15-7-2020, in quanto non erano “state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso” e che inutile era anche la successiva richiesta di riesame, inoltrata all' dal Patronato Epaca CP_1 in data 07-09-2020.
Soggiunto che la valutazione espressa dai sanitari dell'INAIL non sembrava sorretta da adeguata motivazione, non potendo l'indennizzabilità della malattia professionale denunciata essere esclusa per concause extralavorative e che in data 18.07.2019
(pratica n. 510756759) l'Inail accertava una menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente (lombosciatalgia cronica e severa ipomobilità del rachide lombare), valutata nella misura del 10%, chiedeva, previo espletamento di ctu, il riconoscimento del carattere professionale della malattia indicata con valutazione del danno biologico nella misura indicata in ricorso, con la condanna dell'INAIL al pagamento dei ratei dell'indennizzo parametrato all'entità del danno biologico riconosciuto.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'INAIL, che eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Ammessa ed assunta la prova orale (ordinanza del 27.1.2023 e verbale di udienza del
28.11.2023) ed espletata ctu, all'udienza di discussione odierna, celebrata innanzi allo scrivente magistrato subentrato nel ruolo dal 12.9.2022 e sostituita dallo scambio di note scritte, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. La domanda è infondata e, pertanto, va respinta.
Ai sensi dell'art.13, co II D. L.gs n.38/2000 In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età
3 dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art.
91 del testo unico.
In specie, il CTU, dott. , ha evidenziato, in una ampia, articolata e Persona_2 motivata relazione -anche in risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente- scevra da vizi logici e le cui risultanze vengono quindi condivise dal giudicante, che è
«insussistente la presenza della lamentata spalla dolorosa cronica», essendo
«presente artrosi delle spalle (maggiormente a destra) in fase iniziale e assolutamente di livello menomativo compatibile con l'età del soggetto ovvero non espressiva della “gravità” come quella che avrebbe dovuto riscontrarsi come secondaria a sovraccarico lavorativo» e ha quindi concluso che è da escludersi la natura “professionale” della degenerazione anatomica (radiograficamente documentata alla sola RM della spalla destra e presente bilateralmente come causativa di dolore cronico), a causa della mancanza di evidenze cliniche e/o strumentali che definiscano la malattia professionale denunciata.
Quindi, non avendo il consulente accertato alcuna patologia inquadrabile come malattia professionale, la domanda va respinta, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
4. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto la dichiarazione ex art.152 disp att c.p.c.; le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'Inail.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1769/2021
R.G, proposto da con ricorso depositato il 7/7/2021 nei confronti Parte_1 dell'Inail, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara non tenuto al pagamento delle spese di lite;
Parte_1
3) Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'Inail.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 29/3/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note del 28.3.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1769/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: prestazione – indennità. rendita vitalizia Inail o equivalente – altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. CECERE LUCA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
I.N.A.I.L. (c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv.to Laura Lembo e disgiuntamente dall'Avv. Sergio Parrella, giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. Persona_1
n. 17705, Racc. n. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di
Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie IT, domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL
Campania, Via Nuova Poggioreale, angolo San ZA (indirizzi pec indicati:
; Email_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.7.2021 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il
1 Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro chiedendo: “1) dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale denunziata in data 13-
11-2019 e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
2) dichiarare che, per la malattia professionale denunziata il 13-11-2019 (n. 510757005), il Sig. ha subito una Pt_1 menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura del 14% o quanto meno nella misura pari alla percentuale minima indennizzabile, tenendo in considerazione la percentuale del 10% già riconosciuta per la precedente malattia professionale, con conseguente riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 24% o, quanto meno superiore alla percentuale già riconosciuta del 10%, così come sarà accertato a mezzo di CTU, del quale si chiede sin da ora la nomina;
3) condannare, conseguentemente, l'INAIL, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma, alla Via IV Novembre n. 144, C. F.: , a corrispondere al P.IVA_1 ricorrente l'indennizzo per i postumi permanenti, così come previsto dal D. Lgs. N°
38/2000, rapportato alla percentuale di danno biologico complessivo che risulterà in corso di causa sempre a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
A sostegno del ricorso esponeva: di svolgere sin dal 2008 l'attività di coltivatore diretto, nei terreni di sua proprietà, siti in Montemarano (AV), della estensione di circa dieci ettari, in parte coltivati a vigneti (3,5 ettari), ad uliveti (5 ettari) e ad ortaggi e per la restante parte coperti da bosco;
di svolgere detta attività in maniera pressoché ripetitiva durante il ciclo lavorativo quotidiano, con l'impegno delle braccia sopra il livello delle spalle (per la potatura, legatura in oliveti e vigneti, per la raccolta delle olive e dell'uva etc.), tenendo posture incongrue e con la movimentazione manuale di carichi;
di condurre abitualmente, per la cura di detti terreni, trattori e macchine agricole per diverse ore al giorno e di utilizzare motoseghe, pettini e vibratori ad aria compressa (per la potatura, il taglio della legna, la raccolta delle olive, etc.) nonché trivelle e comunque di attrezzature meccaniche e vibranti;
di lavorare sostanzialmente tutti i giorni della settimana, per quasi tutto l'anno, dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.30, salvo casi di pioggia o neve.
Rappresentava che in data 13.11.2019 presentava all'INAIL denuncia di malattia professionale tabellata (pratica n. 510757005), per essere affetto da “Spalla dolorosa cronica bilaterale su base degenerativa di tipo biomeccanico”, ma che l'Istituto, ad onta della certificazione sanitaria prodotta a sostegno della domanda, con nota del 03-03-
2020, assumeva che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un
2 giudizio medico-legale…”.
Assumeva che il ricorso proposto avverso il citato provvedimento veniva del pari rigettato con nota del 15-7-2020, in quanto non erano “state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso” e che inutile era anche la successiva richiesta di riesame, inoltrata all' dal Patronato Epaca CP_1 in data 07-09-2020.
Soggiunto che la valutazione espressa dai sanitari dell'INAIL non sembrava sorretta da adeguata motivazione, non potendo l'indennizzabilità della malattia professionale denunciata essere esclusa per concause extralavorative e che in data 18.07.2019
(pratica n. 510756759) l'Inail accertava una menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente (lombosciatalgia cronica e severa ipomobilità del rachide lombare), valutata nella misura del 10%, chiedeva, previo espletamento di ctu, il riconoscimento del carattere professionale della malattia indicata con valutazione del danno biologico nella misura indicata in ricorso, con la condanna dell'INAIL al pagamento dei ratei dell'indennizzo parametrato all'entità del danno biologico riconosciuto.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'INAIL, che eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Ammessa ed assunta la prova orale (ordinanza del 27.1.2023 e verbale di udienza del
28.11.2023) ed espletata ctu, all'udienza di discussione odierna, celebrata innanzi allo scrivente magistrato subentrato nel ruolo dal 12.9.2022 e sostituita dallo scambio di note scritte, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. La domanda è infondata e, pertanto, va respinta.
Ai sensi dell'art.13, co II D. L.gs n.38/2000 In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età
3 dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art.
91 del testo unico.
In specie, il CTU, dott. , ha evidenziato, in una ampia, articolata e Persona_2 motivata relazione -anche in risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente- scevra da vizi logici e le cui risultanze vengono quindi condivise dal giudicante, che è
«insussistente la presenza della lamentata spalla dolorosa cronica», essendo
«presente artrosi delle spalle (maggiormente a destra) in fase iniziale e assolutamente di livello menomativo compatibile con l'età del soggetto ovvero non espressiva della “gravità” come quella che avrebbe dovuto riscontrarsi come secondaria a sovraccarico lavorativo» e ha quindi concluso che è da escludersi la natura “professionale” della degenerazione anatomica (radiograficamente documentata alla sola RM della spalla destra e presente bilateralmente come causativa di dolore cronico), a causa della mancanza di evidenze cliniche e/o strumentali che definiscano la malattia professionale denunciata.
Quindi, non avendo il consulente accertato alcuna patologia inquadrabile come malattia professionale, la domanda va respinta, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
4. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto la dichiarazione ex art.152 disp att c.p.c.; le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'Inail.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1769/2021
R.G, proposto da con ricorso depositato il 7/7/2021 nei confronti Parte_1 dell'Inail, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara non tenuto al pagamento delle spese di lite;
Parte_1
3) Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell'Inail.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 29/3/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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