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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 24/02/2026, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2790/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATTANASIO ANTONIO, Presidente
FILOCAMO FULVIO, LA
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 563/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12776/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre, citando in giudizio il Comune di Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui gli è stato chiesto il pagamento della TaRi e della TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 per il compendio immobiliare sito in Roma, Indirizzo_1/78, identificata al NCEU di Roma al Foglio DatiCatastali_1 di cui era comproprietario. Chiede che l'atto impugnato venga annullato, poiché sostiene che gli immobili oggetto d'imposizione sono stati, nel periodo contestato, oggetto di locazione, come da contratti registrati depositati insieme al ricorso.
Si deduce l'intervenuta prescrizione per le annualità 2018 e2019, il difetto di legittimazione passiva poiché la TaRi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili, che nel caso di specie sono stati oggetto di locazione con contratti registrati e i reali titolari hanno adempiuto al pagamento dovuto.
2. Non si è costituito il Comune di Roma Capitale.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata, nella specie i contratti di locazione relativi agli immobili sottoposti ai tributi richiesti nell'atto impugnato, si rileva che, come evidenziato in ricorso, difetta la legittimazione tributaria passiva del ricorrente.
3. Va esclusa la maturazione del termine di prescrizione essendo la notifica intervenuta prima del quinquennio
(notifica del 21 ottobre 2024).
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali quantificate in 2.000 euro più accessori, ove dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATTANASIO ANTONIO, Presidente
FILOCAMO FULVIO, LA
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 563/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057616 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12776/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre, citando in giudizio il Comune di Roma Capitale, avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui gli è stato chiesto il pagamento della TaRi e della TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 per il compendio immobiliare sito in Roma, Indirizzo_1/78, identificata al NCEU di Roma al Foglio DatiCatastali_1 di cui era comproprietario. Chiede che l'atto impugnato venga annullato, poiché sostiene che gli immobili oggetto d'imposizione sono stati, nel periodo contestato, oggetto di locazione, come da contratti registrati depositati insieme al ricorso.
Si deduce l'intervenuta prescrizione per le annualità 2018 e2019, il difetto di legittimazione passiva poiché la TaRi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili, che nel caso di specie sono stati oggetto di locazione con contratti registrati e i reali titolari hanno adempiuto al pagamento dovuto.
2. Non si è costituito il Comune di Roma Capitale.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata, nella specie i contratti di locazione relativi agli immobili sottoposti ai tributi richiesti nell'atto impugnato, si rileva che, come evidenziato in ricorso, difetta la legittimazione tributaria passiva del ricorrente.
3. Va esclusa la maturazione del termine di prescrizione essendo la notifica intervenuta prima del quinquennio
(notifica del 21 ottobre 2024).
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali quantificate in 2.000 euro più accessori, ove dovuti.