Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di CE n. 1354 del 6.5.2022 Oggetto: inserimento in graduatoria - risarcimento danni per mancata inclusione in graduatoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere
Avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Francesco Pellegrino e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE
e
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cataldo Controparte_1
Balducci e Maria Luisa Serrano e presso i medesimi elettivamente domiciliata
APPELLATA
All'udienza del 13.11.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.11.2020, si rivolgeva al Tribunale di CE Sez- Parte_1
Lavoro, deducendo di aver partecipato alla procedura di selezione pubblica, indetta in data 15.6.2018, volta alla formazione di una graduatoria per il reperimento di 30 unità da adibire al servizio di
“Ausiliario – Pulizie”, con contratto a tempo pieno e determinato di 6 mesi, alle dipendenze di
(qui di seguito soltanto ”) e di aver inviato la propria candidatura Controparte_1 CP_1
a mezzo mail, all'indirizzo di posta indicato nel bando, lamentando la mancata inclusione nella graduatoria formata, pur avendone il diritto.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) accertare e dichiarare che essa ricorrente ha correttamente adempiuto agli obblighi imposti dall'avviso pubblico apparso sul sito in data 15. Parte_2
3) per l'ulteriore effetto accertare e dichiarare il diritto dell'esponente a sottoscrivere contratto di lavoro a tempo pieno (con le successive intervenute proroghe o stabilizzazioni) come prescritto dal bando originario e dalle successive disposizioni di;
4) infine condannare CP_1
alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con la ricorrente;
CP_1
5) in ogni caso, condannare la resistente (anche a titolo di risarcimento del danno) al pagamento di tutte le mensilità non fruite relative all'intercorso periodo che va dalla mancata inclusione nella graduatoria sino ad oggi, nonché al pagamento di tutte quelle che matureranno nel corso del presente giudizio, sino al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, con memoria del 24.2.2021, la società resistente aveva eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea per mancanza del presupposto della ricezione della domanda di partecipazione, mai pervenuta a causa di un malfunzionamento della casella di posta elettronica del Centro per l'Impiego, incaricato di ricevere le domande;
il difetto di prova in merito all'invio della candidatura da parte del ricorrente, essendo contestata la valenza probatoria della documentazione prodotta in copia fotostatica e proveniente da un indirizzo elettronico non riconducibile con certezza al ricorrente;
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda di risarcimento del danno per difetto di legittimazione passiva in capo alla società, domanda che, al più, si sarebbe dovuta proporre nei confronti del Centro per l'Impiego di CE. Ribadita, infine, la correttezza del proprio operato nel rispetto dei principi di imparzialità, celerità e trasparenza e, in particolare, in ottemperanza al proprio “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni”, aveva concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1354/2022 pubblicata il 6.05.2022, il Tribunale di CE ha rigettato il ricorso. In particolare ha ritenuto che, in materia di ritardi o disguidi postali rispetto a domande di partecipazione a concorsi o a bandi di gara, il rapporto controverso insorgesse tra il soggetto che invia la domanda ed il soggetto deputato alla ricezione ed alla consegna, ossia, nel caso di specie, tra il candidato e il
Centro per l'Impiego di CE. Ha quindi ha escluso la sussistenza di responsabilità a carico di per la mancata trasmissione della domanda di partecipazione della e ha ravvisato CP_1 Pt_1
l'infondatezza della domanda.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
4.11.2022.
Con il primo motivo, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto insussistente la responsabilità, quanto meno solidale, di e alla stessa non CP_1 riconducibili i disguidi avvenuti presso il Centro per l'Impiego, a cui essa aveva affidato il compito della ricezione, raccolta e trasmissione delle domande di partecipazione degli interessati alla selezione;
premesso di aver inviato la propria istanza di partecipazione all'indirizzo il 19.6.2018 e documentazione integrativa il 20.6.2018, ha inoltre Email_1 lamentato la mancata valutazione dell'errore materiale commesso direttamente da nella CP_1
previsione di un indirizzo e-mail, che per un certo lasso di tempo era risultato non funzionante, senza che fossero previste modalità di invio alternative, nonché dell'omessa attivazione del cosiddetto soccorso istruttorio diretto a consentire la regolarizzazione delle domande che avevano subito gli effetti del malfunzionamento del sistema telematico di ricezione presso il Centro per l'Impiego.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata valutazione della violazione delle disposizioni di legge e del “Regolamento per il reclutamento del personale” allegato in atti, in ordine ai principi generali di trasparenza e imparzialità nello svolgimento delle procedure selettive, a cui
, con socio unico costituito dalla quale società in house a pieno CP_1 Parte_3 Parte_4
capitale pubblico, si sarebbe dovuta attenere in virtù delle norme di cui al d.l.n.112/2008 (art.18) e del d.lgs. n.175/2016 (art.19), non avendo la predetta Società adottato le misure necessarie per consentire la partecipazione, l'ammissione in graduatoria, e il conseguente utilizzo anche per effetto dell'avvenuto scorrimento.
Con il terzo motivo, la ha censurato la mancata valutazione da parte della società appellata Pt_1
della sua domanda, completa dei documenti ai quali si sarebbe potuto attribuire il relativo punteggio
(per il corso antincendio punti 8; per quello di primo soccorso punti 12), essendo privi di discrezionalità i criteri di valutazione adottati dalla Società.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la mancata valutazione del danno derivato a suo carico dall'omessa inclusione nella graduatoria, posto che, anche successivamente allo scadere dei contratti a tempo determinato previsi nel bando di selezione per i primi 30 (poi divenuti 35) collocati in graduatoria, di fatto la graduatoria aveva continuato ad essere utilizzata dalla Società, che aveva assunto molti altri lavoratori a tempo determinato, poi provvedendo alla stabilizzazione di alcuni.
Aveva dedotto che per tale ragione sussisteva il suo interesse all'inserimento nella stessa graduatoria e che il danno sofferto era da in ogni caso derivante dalla perdita di chance determinata dalla mancata inclusione, oltre al danno alla carriera e al danno morale.
L'appellante ha quindi chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venissero accolte le domande formulate in primo grado, precisando la richiesta di risarcimento dei danni al fine di ottenere, in via subordinata, una liquidazione in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, con memoria depositata in via telematica il 21.12.2023, ha CP_1 eccepito l'infondatezza dell'appello, nonché l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno come avanzata per la prima volta in appello, e, riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi, ha chiesto il rigetto dell'appello. Ha ribadito che il Centro per l'Impiego, a fronte del temporaneo malfunzionamento della propria casella di posta elettronica (peraltro non tempestivamente comunicato alla medesima Società), aveva proceduto ad una proroga dei termini per l'invio delle domande, e che comunque, quanto all'appellante, non vi era prova dell'invio della domanda di selezione, inidonea essendo la documentazione all'uopo prodotta dalla controparte circa le email inviate.
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata, sia pure con le precisazioni che seguono.
Va osservato che questa Corte si è già pronunciata su altri giudizi aventi identico contenuto, confermando le decisioni di primo grado impugnate da concorrenti, come la , non ammessi alla Pt_1
partecipazione a causa dei disguidi della casella di posta elettronica cui erano state inoltrate le domande di partecipazione al bando.
Di dette decisioni (in particolare le sentenze n.610/2024 (est. dott.ssa S. Botrugno) e n. 608/2024 (est. dott.ssa M.G. Corbascio) si farà richiamo in motivazione anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
1.I motivi di gravame possono essere trattati ed esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione.
Va innanzitutto chiarito che è una società in house providing. Lo statuto giuridico di CP_1
cui godono le società a partecipazione pubblica ha carattere non omogeneo, tale da non consentirne la univoca e generale riconducibilità alle società a capitale interamente privato o, ancora, alle amministrazioni pubbliche. Come osservato da Cass. n. 11265//2020, “Le società a partecipazione pubblica sono infatti un fenomeno complesso, in cui l'autonomia negoziale spettante agli enti pubblici si declina diversamente, e diviene ora prevalente ora recessiva nella sua fonte privatistica di disciplina, in ragione dei settori interessati ed alle peculiari esigenze di tutela connesse alla titolarità pubblica, parziale o totale, del capitale ed alla conseguente obbligatoria sua finalizzazione a perseguire l'interesse generale”.
Quanto alla natura dei rapporti di lavoro instaurati dalle società in house, si rileva che l'art.1, comma
2, d.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che precisa cosa debba intendersi per "amministrazioni pubbliche" ai fini dell'applicabilità del medesimo decreto, induce ad escludere gli enti pubblici economici e quindi anche le società a capitale pubblico. A sua volta la legge 31.12.2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica", all'art. 1, commi 2
e 3, qualifica, ai suoi specifici fini, come amministrazioni pubbliche, gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche e gli enti ed i soggetti espressamente indicati dall'ISTAT nel conto economico consolidato, con specifico provvedimento da pubblicarsi sulla G.U. entro il 30 settembre di ogni anno.
Osserva quindi la Suprema Corte, nella menzionata ordinanza n. 11265/2020, che “Il richiamo alla normativa indicata, di diretta definizione del soggetto pubblico (a- le amministrazioni elencate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; b-gli enti e gli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196/2009, dall'ISTAT, comprensivo anche di varie società; c-quelle società alle quali la legge attribuisce espressamente
"personalità giuridica di diritto pubblico") concorre, a contrariis, a stabilire la natura privata dei soggetti che, nella prima fonte non ricompresi, non possono essere legittimamente gravati da oneri di natura dichiaratamente pubblica”.
Posto che non è stato nemmeno allegato che la società appellante abbia obblighi di consolidamento dei propri conti con i bilanci dell'amministrazione pubblica e che alla scelta del modello societario in house si accompagna la distinzione soggettiva tra società partecipata e socio pubblico e la separazione dei rispettivi patrimoni, si deve escludere che “la provenienza pubblica delle risorse impiegate nel capitale sociale comporti automaticamente l'acquisizione della natura pubblicistica delle disponibilità finanziarie della società”; inoltre, considerato che nemmeno l'eventuale inclusione della società interessata nell'ambito del conto consolidato della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n.196/2009 parrebbe snaturare le caratteristiche di autonomia organizzativa e finanziaria della società in house (Cass. cit.), si deve concludere per la natura privatistica dei rapporti di lavoro che la società appellante instaura con i dipendenti (v. art.19 d.lgs.
n.175/2016 e s.m.).
In tema si veda pure Cass., Sez. L, Sentenza n. 983/2020 che ha osservato come “il modello della azienda municipalizzata quale "organizzazione strumentale per lo svolgimento dei compiti e
l'espletamento dei servizi dei comuni" (I. n. 103/1903), sia stato superato dalla successiva evoluzione normativa nel senso di informare la gestione dei servizi pubblici ai canoni dell'imprenditorialità privata, operando all'interno di un ambiente che, nonostante la sua natura, possa il più possibile essere assimilato a un mercato aperto alle dinamiche concorrenziali (si veda, ad esempio, l'art. 114 del d.lgs. n. 217/2000)”.
Si aggiunga che, in base al menzionato art.19 D.lgs. n.175/2016 e successive modifiche, le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, pur se nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità' e imparzialità di derivazione europea, e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.
Nel caso di specie, quindi, , quale società di capitali a partecipazione pubblica, non era CP_1
tenuta ad avvalersi di forme di reclutamento identiche a quelle previste dalla legge per le amministrazioni pubbliche, né ad assicurare l'efficacia della graduatoria per un determinato periodo di tempo.
Tanto è opportuno precisare in questa sede, poiché nell'atto di gravame in più punti l'appellante erroneamente richiama gli obblighi e le responsabilità alla pubblica amministrazione nelle procedure di selezione del personale, come se indifferentemente essi dovessero o potessero estendersi a
. CP_1
L'avviso che ha pubblicato il 15.6.2018 tramite canali web informava del fatto che essa CP_1 era alla “ricerca” di 30 ausiliari/addetti alle pulizie (in possesso di attestati di corsi di primo soccorso e di corsi antincendio, nonché dell'idoneità fisica) da assumere con contratto a tempo pieno e determinato per sei mesi, con orario e retribuzione come da contratto collettivo ARES, per prestazioni da eseguire nella provincia di CE. Tale avviso non ha le caratteristiche del bando di concorso di un ente pubblico: in difetto di uno specifico impegno esplicitato nel predetto avviso, la procedura finalizzata all'assunzione non garantiva né l'applicabilità dell'istituto dello scorrimento, nè la validità per un certo lasso di tempo della graduatoria dei candidati.
Da quanto precede emerge che non era configurabile, in capo ai candidati in possesso dei requisiti di partecipazione indicati dal bando, un diritto all'assunzione.
Non vi era alcun vincolo giuridico in tal senso, non avendo la società espresso CP_1 nell'avviso di selezione alcuna intenzione di delimitare la propria sfera di autonomia e discrezionalità ai fini delle assunzioni.
E ciò vale a maggior ragione per l'utilizzo successivo della graduatoria in favore di aspiranti ulteriori rispetto ai primi 30 assunti;
l'assunzione oltre quel numero poteva costituire (come di fatto ha costituito), per la Società, solo un'opzione meramente potestativa, a cui non corrispondeva alcun contrapposto diritto in capo agli aspiranti, che pertanto non possono chiederne l'attuazione, o lamentarne la lesione a fini risarcitori.
Dal che deriva anche che, essendo pacifico che in concreto la domanda di partecipazione dell'appellante- sia pur senza responsabilità della medesima, come si chiarirà oltre - non è giunta a destinazione, per il disguido informatico, la responsabilità della società appellata, qualora se ne dovessero ravvisare gli estremi, non è qualificabile come responsabilità contrattuale, né tantomeno è consentito al giudice sostituirsi alla volontà delle parti al fine dell'instaurazione di un rapporto di lavoro e ciò evidentemente prescindendo dalla valutazione se l'odierna appellante fosse o meno in possesso dei requisiti che le avrebbero consentito la collocazione in posizione utile rispetto alle previsioni del bando stesso.
2. Sul piano strettamente fattuale, deve rilevarsi che ha prodotto in giudizio la Parte_1
stampa di una e-mail al fine di provare di aver inviato la sera 19.6.2018, per posta elettronica dall'indirizzo all'indirizzo una domanda con Email_2 Email_3
l'indicazione del numero di offerta “31/18.39” ai fini della partecipazione alla selezione in questione;
successivamente, il 20.6.20018, alle ore 23,26, ad integrazione della precedente mail (priva di allegati), ha inviato nuova mail contenente curriculum vitae, attestati di “Primo Soccorso2 e
“Antincendio”, documento di identità e tessera sanitaria.
L'indirizzo telematico di destinazione corrisponde a quello ( Email_3 pubblicato il 15.6.2018 sul sito www.pugliaimpiego.it, ed è da ritenersi valido (al pari dell'altro,
pubblicato sul medesimo sito). Peraltro è stata proprio Email_4 CP_1
indicare come indirizzo corretto (v. memoria di costituzione in Email_3
primo).
3. E' altrettanto pacifico che il nominativo di non figuri né nella graduatoria Parte_1 degli idonei, né nell'elenco degli esclusi per mancanza di alcuna delle certificazioni richieste (“Primo
Soccorso” e “Antincendio”).
Poiché l'unica modalità di invio delle domande indicata nell'avviso era quella telematica ad un semplice indirizzo e-mail (e non ad un indirizzo di posta elettronica certificata –pec), la parte appellante non può avvalersi di altri strumenti per fornire una prova certa della ricezione della propria e-mail da parte del Centro per l'Impiego. Sul punto si richiama l'ampia motivazione di Cass. n. 35922 del 22.12.2023, secondo cui: “il sistema di posta elettronica ordinaria è privo delle caratteristiche che consentono di attestare con certezza l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Questa Corte, a proposito di una notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria (notifica dichiarata nulla e non inesistente) ha precisato che “con l'invio a casella e-mail ordinaria vengono a mancare quei sistemi di corredo della certezza della comunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, di averne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenuta presso l'indirizzo di posta certificata del destinatario” e che la “ricevuta di avvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo
Pec non (è) sostituibile, con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorose di analoga documentazione della posta mail ordinaria” (Cass. n. 15345 del 2023, in motivazione pag. 7 8, §
3.5)”.
Proprio la Società appellata, sin dal primo grado, ha affermato che la domanda dell'appellante non le era stata trasmessa dal Centro per l'Impiego di CE (soggetto dalla stessa incaricato di ricevere e raccogliere tutte le domande di partecipazione alla selezione); ha inoltre sostenuto che l'eventuale mancata ricezione della domanda del ricorrente da parte del Centro per l'Impiego era stata causata da un malfunzionamento temporaneo della posta elettronica in arrivo, verificatosi nella sfera di operatività di tale Ufficio.
Questa Corte, non condividendo la diversa impostazione adottata dal Tribunale nella sentenza impugnata, ritiene che sia configurabile una responsabilità anche su , quanto meno per CP_1
culpa in eligendo e in vigilando nei confronti del Centro per l'Impiego, perché, essendosi affidata al sistema di invio telematico delle domande, non ha verificato che il Centro medesimo avesse la strumentazione sufficiente a garantire un corretto svolgimento dell'acquisizione delle domande e, comunque, non ha vigliato sulle concrete modalità con le quali il servizio è stato reso. Ove tale controllo fosse stato tempestivo e idoneo, probabilmente sarebbe stato possibile informare gli interessati della necessità di procedere tempestivamente a un nuovo invio della domanda di partecipazione.
4. L'appellante ha sostenuto che, in virtù dei punteggi derivanti dalle certificazioni prodotte in atti, sarebbe rientrata nella graduatoria fra gli idonei e avrebbe avuto diritto all'assunzione. Tanto risulterebbe dalla stampa della mail del 20.6.2018, mentre, come già detto, la mail del 19.6.2018 sembrerebbe priva di allegati.
Tuttavia, questa Corte ritiene di dover confermare quanto già innanzi anticipato, e cioè che non competa al Giudice in una controversia attinente alla costituzione di un rapporto di natura privatistica sostituirsi alla volontà delle parti (il cui incontro è stato certamente impedito dal disguido informatico verificatosi), ma tutt'al più valutare se il comportamento inadempiente della (quanto CP_1
meno sotto il profilo della culpa in eligendo e in vigilando sull'operato dell'ente cui aveva demandato la fase di acquisizione delle disponibilità dei candidati) possa assumere rilievo sotto il profilo risarcitorio.
5. Va quindi inquadrata giuridicamente la domanda formulata dall'appellante di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata inclusione nella graduatoria, commisurati alle retribuzioni che sarebbero spettate dalla data della mancata inclusione in graduatoria sino ad oggi.
Parte appellante ha ritenuto tale danno imputabile alla condotta di , essendo venuta meno CP_1 all'obbligo di informazione in merito al malfunzionamento del sistema informatico, che aveva impedito la ricezione delle domande di partecipazione;
con la conseguenza che la non era stata Pt_1
messa in condizione di presentare nuovamente la domanda di partecipazione alla selezione.
Orbene, il tipo di responsabilità invocata dall'appellante può senz'altro essere ricondotta nell'ambito della responsabilità precontrattuale della società appellata, per violazione degli obblighi di cui all'art. 1337 c.c..
Appare conseguentemente necessario verificare l'esistenza, nella specie, di un danno risarcibile.
In proposito, deve rilevarsi che il pregiudizio risarcibile in caso di accertata responsabilità precontrattuale è quello circoscritto nei limiti dello stretto “interesse negativo” (contrapposto all'interesse positivo all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del negozio (“danno emergente”), sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso
(“lucro cessante”); esso non si estende, invece, all'“interesse positivo”, e in particolare al “lucro cessante” risarcibile (ex artt. 1218 e 1223 c.c.) se il contratto (ove ipoteticamente concluso) non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte (cfr. tra le tante, Cass. n.
35170/2023).
Corollario del suesposto principio di diritto è che -secondo la regola del riparto della prova in ambito risarcitorio- grava sul danneggiato l'onere di specifica allegazione e prova delle occasioni perdute a causa della condotta censurata (cfr. tra le tante Cass. n. 4539/2016).
Nella specie, l'appellante ha omesso qualsivoglia allegazione in merito alla perdita di occasioni vantaggiose per la stipula di altri contratti di lavoro, rilevante ai fini dell'individuazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1337 c.c., così contravvenendo all'onere di allegazione e prova che a lui incombeva.
La ha chiesto, infatti, il risarcimento del danno individuandolo nella retribuzione mensile che Pt_1
avrebbe potuto realizzare se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito (peraltro per una durata ben superiore ai sei mesi previsti dall'avviso di selezione), che è equivalente al danno conseguente all'inadempimento contrattuale, il quale, per quanto detto, non è risarcibile in ipotesi di responsabilità precontrattuale.
Si ribadisce, invero, che in tema di responsabilità precontrattuale, l'ammontare del danno risarcibile va determinato tenendo conto dalla peculiarità dell'illecito e dalle caratteristiche di detta responsabilità, che postula il coordinamento tra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e il principio secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente: non essendo stato stipulato il contratto, infatti, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale, posto che non sono ancora acquisiti i diritti che sarebbero nati dal contratto e che non possono quindi essere lesi.
L'interesse giuridico leso, a seguito dell'illecito precontrattuale è, quindi, unicamente quello al corretto svolgimento dalle trattative, necessariamente circoscritto al c.d. interesse negativo, con l'effetto che, per un verso, mancando il contratto, non è possibile richiedere il risarcimento del lucro cessante equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per comportamento addebitabile alla controparte;
per altro verso, sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa dev'essere sorretta da adeguate allegazioni e prove della parte che si assume danneggiata che non possono essere sostituite da una liquidazione del danno in via equitativa.
In considerazione di tanto – pur condividendosi, a differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice, le tesi dell'appellante in ordine alla responsabilità della , - la stessa deve essere CP_1
qualificata come responsabilità precontrattuale.
Conseguntemente, la domanda risarcitoria formulata da parte appellante non può trovare accoglimento in difetto di prova circa l'esistenza di un danno risarcibile ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Per gli stessi motivi, anche la domanda volta al risarcimento del danno cagionato dalla mancata assunzione a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di appare infondata. CP_1
L'appello principale deve quindi essere rigettato.
La eccezionalità delle vicende che hanno connotato la procedura di selezione per cui è causa - soprattutto sotto il profilo delle modalità di trasmissione delle domande di partecipazione tali da ingenerare, in capo ai partecipanti alla selezione, gravi incertezze in merito alla propria posizione - e l'accertata responsabilità – sia pur di natura precontrattuale – ascrivibile al comportamento di
, integrano, a parere della Corte, le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell'art. CP_1
92 c.p.c., per come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, giustificano la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
L'esenzione dal pagamento del contributo unificato, di cui, per ragioni reddituali, può avvalersi l'appellante, fa sì che non sussistano i presupposti per il versamento, da parte della medesima, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 4.11.2022 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
6.5.2022 n. 1354 del Tribunale di CE, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in CE, il 13.11.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott. Gennaro Lombardi