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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 946/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Michelatti Fabrizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/04/1984 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Binelli Anna del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 39, Parte II - Serie A, Anno 2015. Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 19/01/2011 e Per_1 Per_2
11/12/2016, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto del 26/04/2023 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Vercelli (VC) il 05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 39, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. le figlie e sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione principale presso la residenza della madre, presso la casa coniugale in
Costanzana via Cesare Battisti 18, assegnata alla NO con tutti gli arredi ivi Pt_2 contenuti;
2. il padre frequenterà le minori nel week end in via alternata con la madre dal sabato mattina alle ore 8.30 sino alla domenica sera alle ore 20,00 allorché le riaccompagnerà a casa. Nel corso della settimana potrà frequentare le figlie minori previo preavviso con la madre compatibilmente con gli impegni delle figlie e delle parti. Con riferimento alle vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore 2/3 settimane anche non consecutive con termine per le parti entro il 10 maggio di ciascun anno di comunicare i reciproci periodi di ferie. Con riferimento alle festività e vacanze di Natale le minori trascorreranno il Natale
pagina 2 di 3 e la Vigilia con ciascun genitore in via alternata e così Capodanno e l'Epifania; con riferimento alle vacanze e festività Pasquali le minori trascorreranno il giorno di Pasqua e
Pasquetta con ciascun genitore in via alternata;
3. si dà atto che i genitori dovranno reciprocamente tenersi informati in ordine a tutte le necessità ed esigenze delle minori e consentire alle stesse contatti telefonici con l'altro genitore;
4. le parti concordano di rivolgersi ad una baby-sitter suddividendo al 50% il costo della stessa, ogni qualvolta insorgano problemi lavorativi tali per cui entrambi i genitori, così come anche i nonni, non possano gestire direttamente le figlie nei giorni in cui le stesse sono con loro in base al calendario sopra esposto e anche l'altro genitore sia impegnato;
5. il GN corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle figlie Pt_1 alla NO l'importo di E. 100,00 (cento) per ciascuna figlia entro il giorno cinque Pt_2 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. il sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese accessorie e/o Pt_1 straordinarie, (mediche scolastiche ludico sportive, etc.) come disciplinate e previste dal protocollo Tribunale di Vercelli nonché del 50% degli oneri e spese dei centri estivi cui verranno iscritte le minori, dei buoni pasto e del doposcuola;
7. si dà atto che le parti convengono che l'assegno unico sarà erogato e percepito in via esclusiva dalla NO;
Parte_2
8. si dà atto che le parti convengono che la sig.ra si occuperà annualmente della Pt_2 pratica per il rimborso di eventuali spese scolastiche;
9. si dà atto che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano agli assegni di mantenimento reciprocamente;
10. si dà atto che con riferimento al finanziamento acceso dalle parti afferente all'acquisto dell'autovettura di proprietà e in uso al GN , quest'ultimo si farà carico in via Pt_1 esclusiva del pagamento delle rate dichiarando sin d'ora di obbligarsi a tenere indenne e man levare la NO da eventuali richieste da parte di terzi o della finanziaria;
Pt_2
11. si dà atto che con riferimento agli animali domestici acquistati dalla coppia durante il matrimonio rimarranno presso la casa coniugale e la NO si farà carico del Pt_2 mantenimento degli stessi;
12. si dà atto che le parti con scrittura a parte concorderanno un piano di rientro con riferimento agli arretrati finora maturati dal sig. per spese di mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario delle figlie nonché rimborso di una rata del finanziamento autovettura dovuti alla sig.ra CP_1
13. si dà atto che i coniugi prestano fin da ora assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 946/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Michelatti Fabrizio del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/04/1984 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Binelli Anna del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 39, Parte II - Serie A, Anno 2015. Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 19/01/2011 e Per_1 Per_2
11/12/2016, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto del 26/04/2023 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Vercelli (VC) il 05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 39, Parte II - Serie A, Anno 2015 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. le figlie e sono affidate in via condivisa a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione principale presso la residenza della madre, presso la casa coniugale in
Costanzana via Cesare Battisti 18, assegnata alla NO con tutti gli arredi ivi Pt_2 contenuti;
2. il padre frequenterà le minori nel week end in via alternata con la madre dal sabato mattina alle ore 8.30 sino alla domenica sera alle ore 20,00 allorché le riaccompagnerà a casa. Nel corso della settimana potrà frequentare le figlie minori previo preavviso con la madre compatibilmente con gli impegni delle figlie e delle parti. Con riferimento alle vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore 2/3 settimane anche non consecutive con termine per le parti entro il 10 maggio di ciascun anno di comunicare i reciproci periodi di ferie. Con riferimento alle festività e vacanze di Natale le minori trascorreranno il Natale
pagina 2 di 3 e la Vigilia con ciascun genitore in via alternata e così Capodanno e l'Epifania; con riferimento alle vacanze e festività Pasquali le minori trascorreranno il giorno di Pasqua e
Pasquetta con ciascun genitore in via alternata;
3. si dà atto che i genitori dovranno reciprocamente tenersi informati in ordine a tutte le necessità ed esigenze delle minori e consentire alle stesse contatti telefonici con l'altro genitore;
4. le parti concordano di rivolgersi ad una baby-sitter suddividendo al 50% il costo della stessa, ogni qualvolta insorgano problemi lavorativi tali per cui entrambi i genitori, così come anche i nonni, non possano gestire direttamente le figlie nei giorni in cui le stesse sono con loro in base al calendario sopra esposto e anche l'altro genitore sia impegnato;
5. il GN corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle figlie Pt_1 alla NO l'importo di E. 100,00 (cento) per ciascuna figlia entro il giorno cinque Pt_2 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. il sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese accessorie e/o Pt_1 straordinarie, (mediche scolastiche ludico sportive, etc.) come disciplinate e previste dal protocollo Tribunale di Vercelli nonché del 50% degli oneri e spese dei centri estivi cui verranno iscritte le minori, dei buoni pasto e del doposcuola;
7. si dà atto che le parti convengono che l'assegno unico sarà erogato e percepito in via esclusiva dalla NO;
Parte_2
8. si dà atto che le parti convengono che la sig.ra si occuperà annualmente della Pt_2 pratica per il rimborso di eventuali spese scolastiche;
9. si dà atto che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano agli assegni di mantenimento reciprocamente;
10. si dà atto che con riferimento al finanziamento acceso dalle parti afferente all'acquisto dell'autovettura di proprietà e in uso al GN , quest'ultimo si farà carico in via Pt_1 esclusiva del pagamento delle rate dichiarando sin d'ora di obbligarsi a tenere indenne e man levare la NO da eventuali richieste da parte di terzi o della finanziaria;
Pt_2
11. si dà atto che con riferimento agli animali domestici acquistati dalla coppia durante il matrimonio rimarranno presso la casa coniugale e la NO si farà carico del Pt_2 mantenimento degli stessi;
12. si dà atto che le parti con scrittura a parte concorderanno un piano di rientro con riferimento agli arretrati finora maturati dal sig. per spese di mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario delle figlie nonché rimborso di una rata del finanziamento autovettura dovuti alla sig.ra CP_1
13. si dà atto che i coniugi prestano fin da ora assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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