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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10527/22 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall' Avv. Mario Fasano come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso opponente ed
(anche per , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Marcello Raho, come da procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_3 dall'Avv. Alessandro Caprioli come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229005396815000, notificata a mezzo racc. in data 15.09.2022, con specifico riferimento ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito emessi per il presunto mancato pagamento di contributi da “Gestione agricola – Datori di lavoro”, per gli anni 2012,
2014, 2015, 2017 e 2018: 1) n.35920150002620683000, presuntivamente notificato l'11.11.2015; 2)
n.35920160005038161000, presuntivamente notificato il 6.12.2016; 3) n.35920180005285987000, presuntivamente notificato il 19.01.2019; 4) n.35920190006453326000, presuntivamente notificato il
15.02.2020. CP_ In particolare, eccepiva la nullità della intimazione di pagamento impugnata in quanto l' avrebbe già compensato i predetti debiti previdenziali con i contributi a fondo perduto vantati dal ricorrente nei confronti di AGEA;
nonché la nullità/illegittimità della intimazione per omessa notificazione degli avvisi 1 di addebito opposti e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs.
n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che tutti gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati a mezzo servizio postale: 1) n.35920150002620683000 in data 11.11.2015; 2)
n.35920160005038161000 in data 06.12.2016; 3) n.35920180005285987000 in data 19.01.2019; 4)
n.35920190006453326000 in data 15.02.2020 (v. alleg memoria difensiva e . CP_1 CP_4
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva e la compensazione.
Orbene, riguardo agli avvisi di addebito n. 35920150002620683000, notificato l'11.11.2015, e n.35920160005038161000, notificato il 6.12.2016 (rispettivamente n. 1 e 2 dell'elenco), il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione della intimazione di
2 pagamento n. 05920189009617366000, eseguita a mezzo pec in data 15.10.2018 (v. all. n. 10 memoria difensiva) e successivamente mediante intimazione di pagamento n.05920209003626213000 notificata a mezzo racc. in data 05.03.2020 (v. all. n.11 memoria difensiva), anteriori alla intimazione di pagamento opposta con il presente giudizio.
Per l'avviso di addebito 3) n. 35920180005285987000 notificato il 19.01.2019, il decorso del termine quinquennale è stato interrotto mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n.05920209003626213000, eseguita a mezzo racc. in data 05.03.2020 (v. all. n.11 memoria difensiva), anteriore alla intimazione di pagamento opposta con il presente giudizio.
Ed infine per l'avviso di addebito n. 35920190006453326000, notificato il 15.02.2020 (n. 4 dell'elenco), il decorso del termine quinquennale è stato interrotto direttamente mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920229005396815000 in data 15.09.2022, oggetto dell'odierno giudizio.
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata.
Quanto all'eccezione di compensazione, costituisce consolidato principio giurisprudenziale quello in forza del quale il ricorso in opposizione ad avviso di addebito introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico che a sua volta costituisce il titolo della pretesa azionata. La res controversa è l'accertamento dell'obbligo e del correlativo diritto facenti rispettivamente capo all'opponente ed all'ente impositore, così che costoro, ad onta delle vesti processuali imposte dalla struttura di un giudizio a contraddittorio differito, conservano il ruolo sostanziale di convenuto ed attore e non possono sottrarsi alle regole di ripartizione dell'onere probatorio fissate dall'art. 2697 c.c..
Ne consegue che spetta all'opponente, convenuto sostanziale, dimostrare l'esistenza della fattispecie modificativa, impeditiva od estintiva del diritto azionato, laddove ricade sull'opposto, attore sostanziale,
l'onere di fornire la prova della fattispecie costitutiva del credito vantato. Né può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio il carattere autoritativo del ruolo esattoriale, poiché tale prerogativa rileva unicamente nella fase (precedente al giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione) dell'accertamento sommario ed è prodromica della stabilità, definitività ed incontrovertibilità che tale accertamento acquista solo in assenza di una tempestiva impugnazione.
Per le ragioni che precedono, facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2697 c.c., la sussistenza dei presupposti per la operatività della compensazione tra i contributi a fondo perduto AGEA (aiuti PAC) ed i contributi previdenziali deve essere provata dall'opponente.
In generale, la compensazione è uno dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento che ha luogo, secondo quanto prevede la norma di cui all'art. 1241 c.c., “quando due persone sono obbligate
l'una verso l'altra”: Già dalla lettura di questa disposizione emerge che primo e fondamentale presupposto di applicazione dell'istituto è la reciprocità dei crediti, elemento da tenere distinto rispetto alle caratteristiche dei crediti stessi che condizionano l'operatività delle diverse forme di compensazione;
nel caso in esame le parti interessate sono 3, il ricorrente (debitore dell' e creditore di Agea), l'ente CP_
3 previdenziale e l'Agea.
Ebbene, pur a ritenere ammissibile una compensazione tra tre parti, l'eccezione così come formulata è CP_ del tutto generica: l'opponente non ha provato di aver trasmesso all' domanda di compensazione contributiva, né di aver diritto al percepimento degli aiuti comunitari e – soprattutto - quali importi avrebbe percepito;
inoltre, la documentazione prodotta dal medesimo (v. estratto contribuzione Agea) non consente di comprendere in che termini e con quali modalità sarebbe avvenuta la stessa compensazione. Ad ogni buon conto, l'ente previdenziale ha dedotto di avere provveduto a scomputare i contributi Agea già in sede di formazione degli avvisi di addebito, per cui non vi è possibilità – allo stato degli atti - di operare una ulteriore compensazione. CP_ Sebbene anche tale eccezione sia infondata, dalla documentazione in atti risulta che l' ha comunque provveduto a decurtare i contributi previdenziali portati dai singoli avvisi di addebito di alcune somme già pagate dal contribuente;
ne consegue che risultano dovuti gli importi così rideterminati al netto degli sgravi: € 1.966,03 per l'avviso di addebito 1) n.35920150002620683000; € 4.857,54 per l'avviso di addebito
2) n.35920160005038161000; € 1.885,76 per l'avviso di addebito 3) n. 35920180005285987000; € 1263,87 per l'avviso di addebito 4) n.35920190006453326000.
Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va accertato che parte ricorrente è tenuta a pagare all' gli importi come sopra rideterminati CP_1
Le spese processuali possono essere compensate per un mezzo in considerazione della parziale soccombenza reciproca. La metà residua, liquidata in complessivi € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta che è tenuto a pagare all' Parte_1 CP_1
i seguenti importi: € 1.966,03 per l'avviso di addebito n.35920150002620683000, € 4.857,54 per l'avviso di addebito n.35920160005038161000, € 1.885,76 per l'avviso di addebito n. 35920180005285987000 ed
€ 1263,87 per l'avviso di addebito n.35920190006453326000;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna al pagamento della Parte_1 metà residua di dette spese in favore dell' liquidata in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese CP_1 generali, IVA e CPA;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna al pagamento della Parte_1 metà residua di dette spese in favore di , liquidate in € Controparte_3
900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
Lecce, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10527/22 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall' Avv. Mario Fasano come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso opponente ed
(anche per , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Marcello Raho, come da procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_3 dall'Avv. Alessandro Caprioli come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229005396815000, notificata a mezzo racc. in data 15.09.2022, con specifico riferimento ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito emessi per il presunto mancato pagamento di contributi da “Gestione agricola – Datori di lavoro”, per gli anni 2012,
2014, 2015, 2017 e 2018: 1) n.35920150002620683000, presuntivamente notificato l'11.11.2015; 2)
n.35920160005038161000, presuntivamente notificato il 6.12.2016; 3) n.35920180005285987000, presuntivamente notificato il 19.01.2019; 4) n.35920190006453326000, presuntivamente notificato il
15.02.2020. CP_ In particolare, eccepiva la nullità della intimazione di pagamento impugnata in quanto l' avrebbe già compensato i predetti debiti previdenziali con i contributi a fondo perduto vantati dal ricorrente nei confronti di AGEA;
nonché la nullità/illegittimità della intimazione per omessa notificazione degli avvisi 1 di addebito opposti e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs.
n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che tutti gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati a mezzo servizio postale: 1) n.35920150002620683000 in data 11.11.2015; 2)
n.35920160005038161000 in data 06.12.2016; 3) n.35920180005285987000 in data 19.01.2019; 4)
n.35920190006453326000 in data 15.02.2020 (v. alleg memoria difensiva e . CP_1 CP_4
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva e la compensazione.
Orbene, riguardo agli avvisi di addebito n. 35920150002620683000, notificato l'11.11.2015, e n.35920160005038161000, notificato il 6.12.2016 (rispettivamente n. 1 e 2 dell'elenco), il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione della intimazione di
2 pagamento n. 05920189009617366000, eseguita a mezzo pec in data 15.10.2018 (v. all. n. 10 memoria difensiva) e successivamente mediante intimazione di pagamento n.05920209003626213000 notificata a mezzo racc. in data 05.03.2020 (v. all. n.11 memoria difensiva), anteriori alla intimazione di pagamento opposta con il presente giudizio.
Per l'avviso di addebito 3) n. 35920180005285987000 notificato il 19.01.2019, il decorso del termine quinquennale è stato interrotto mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n.05920209003626213000, eseguita a mezzo racc. in data 05.03.2020 (v. all. n.11 memoria difensiva), anteriore alla intimazione di pagamento opposta con il presente giudizio.
Ed infine per l'avviso di addebito n. 35920190006453326000, notificato il 15.02.2020 (n. 4 dell'elenco), il decorso del termine quinquennale è stato interrotto direttamente mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920229005396815000 in data 15.09.2022, oggetto dell'odierno giudizio.
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata.
Quanto all'eccezione di compensazione, costituisce consolidato principio giurisprudenziale quello in forza del quale il ricorso in opposizione ad avviso di addebito introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico che a sua volta costituisce il titolo della pretesa azionata. La res controversa è l'accertamento dell'obbligo e del correlativo diritto facenti rispettivamente capo all'opponente ed all'ente impositore, così che costoro, ad onta delle vesti processuali imposte dalla struttura di un giudizio a contraddittorio differito, conservano il ruolo sostanziale di convenuto ed attore e non possono sottrarsi alle regole di ripartizione dell'onere probatorio fissate dall'art. 2697 c.c..
Ne consegue che spetta all'opponente, convenuto sostanziale, dimostrare l'esistenza della fattispecie modificativa, impeditiva od estintiva del diritto azionato, laddove ricade sull'opposto, attore sostanziale,
l'onere di fornire la prova della fattispecie costitutiva del credito vantato. Né può incidere sulla distribuzione dell'onere probatorio il carattere autoritativo del ruolo esattoriale, poiché tale prerogativa rileva unicamente nella fase (precedente al giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione) dell'accertamento sommario ed è prodromica della stabilità, definitività ed incontrovertibilità che tale accertamento acquista solo in assenza di una tempestiva impugnazione.
Per le ragioni che precedono, facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2697 c.c., la sussistenza dei presupposti per la operatività della compensazione tra i contributi a fondo perduto AGEA (aiuti PAC) ed i contributi previdenziali deve essere provata dall'opponente.
In generale, la compensazione è uno dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento che ha luogo, secondo quanto prevede la norma di cui all'art. 1241 c.c., “quando due persone sono obbligate
l'una verso l'altra”: Già dalla lettura di questa disposizione emerge che primo e fondamentale presupposto di applicazione dell'istituto è la reciprocità dei crediti, elemento da tenere distinto rispetto alle caratteristiche dei crediti stessi che condizionano l'operatività delle diverse forme di compensazione;
nel caso in esame le parti interessate sono 3, il ricorrente (debitore dell' e creditore di Agea), l'ente CP_
3 previdenziale e l'Agea.
Ebbene, pur a ritenere ammissibile una compensazione tra tre parti, l'eccezione così come formulata è CP_ del tutto generica: l'opponente non ha provato di aver trasmesso all' domanda di compensazione contributiva, né di aver diritto al percepimento degli aiuti comunitari e – soprattutto - quali importi avrebbe percepito;
inoltre, la documentazione prodotta dal medesimo (v. estratto contribuzione Agea) non consente di comprendere in che termini e con quali modalità sarebbe avvenuta la stessa compensazione. Ad ogni buon conto, l'ente previdenziale ha dedotto di avere provveduto a scomputare i contributi Agea già in sede di formazione degli avvisi di addebito, per cui non vi è possibilità – allo stato degli atti - di operare una ulteriore compensazione. CP_ Sebbene anche tale eccezione sia infondata, dalla documentazione in atti risulta che l' ha comunque provveduto a decurtare i contributi previdenziali portati dai singoli avvisi di addebito di alcune somme già pagate dal contribuente;
ne consegue che risultano dovuti gli importi così rideterminati al netto degli sgravi: € 1.966,03 per l'avviso di addebito 1) n.35920150002620683000; € 4.857,54 per l'avviso di addebito
2) n.35920160005038161000; € 1.885,76 per l'avviso di addebito 3) n. 35920180005285987000; € 1263,87 per l'avviso di addebito 4) n.35920190006453326000.
Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va accertato che parte ricorrente è tenuta a pagare all' gli importi come sopra rideterminati CP_1
Le spese processuali possono essere compensate per un mezzo in considerazione della parziale soccombenza reciproca. La metà residua, liquidata in complessivi € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta che è tenuto a pagare all' Parte_1 CP_1
i seguenti importi: € 1.966,03 per l'avviso di addebito n.35920150002620683000, € 4.857,54 per l'avviso di addebito n.35920160005038161000, € 1.885,76 per l'avviso di addebito n. 35920180005285987000 ed
€ 1263,87 per l'avviso di addebito n.35920190006453326000;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna al pagamento della Parte_1 metà residua di dette spese in favore dell' liquidata in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese CP_1 generali, IVA e CPA;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna al pagamento della Parte_1 metà residua di dette spese in favore di , liquidate in € Controparte_3
900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
Lecce, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
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