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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5285 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PARISE ROBERTO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. CARNOVALE Controparte_1
MARCELLO ;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2022 il ricorrente, affermando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2016 per n. 76 giornate (dal 1.3.2016 al 18.6.2016), 2017 per n. 77 giornate (dal 21.2.2017 al
5.6.2017) e 2018 per n. 69 giornate (dal 6.3.2018 al 30.5.2018), alle dipendenze dell'azienda agricola Celo Azra; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate -con conseguente riduzione delle giornate complessivamente lavorate nel 2016 da n. 158 a n. 82, nel 2017 da n. 156 a n.
79 e nel 2018 da n. 168 a n. 99- previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti.
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione CP_2 giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n. 7,
l'improcedibilità della domanda per difetto dei rimedi precontenziosi e il difetto di legittimazione passiva;
ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza alla stregua dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro del ricorrente.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
***
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' di carenza di legittimazione passiva in questo giudizio, atteso che in CP_2 ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in esame, appare in modo del tutto evidente la legittimazione passiva in capo all' in questa controversia promossa per il riconoscimento CP_2 del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per la reiscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Analogamente, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l. 3.2.1970
n. 7, in quanto il ricorrente ha tempestivamente proposto i ricorsi amministrativi in data 4 agosto 2022 avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate, notificati personalmente, per ciascuno degli anni dedotti, in data 12.7.2022 (cfr. doc. ). CP_2
Non vi è prova della definizione espressa dei ricorsi amministrativi.
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo
(giorni 90 necessari per la definizione, da parte dell' del ricorso CP_2 amministrativo di primo grado tempestivamente promosso dalla parte ricorrente.) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data
11.11.2022, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Pure da rigettare è l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di reiscrizione negli elenchi, per la quale non
è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, ed alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, da cui emerge la cristallizzazione di gravame amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative in esame, quanto al secondo profilo
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012,
n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo negli anni in contesa.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghe di lavoro della medesima, e ES
, che hanno convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro Persona_1 di cui al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 19.11.2024 hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, al periodo lavorativo (dal 2016 al 2019), alla tipologia di attività e mansioni (raccolta di prodotti agricoli), ai luoghi lavorativi (comune di Scanzano Ionico), all'individuazione della funzione di capo squadra in capo al ricorrente, ai componenti della squadra di lavoro e alle modalità di trasposto verso il luogo di lavoro (a mezzo furgone aziendale condotto da ). Parte_1
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella del ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con . CP_2
Per questo, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
- l'indicazione dei luoghi di lavoro: “(…) i terreni si trovavano a Scanzano
Jonico” (cfr. le dichiarazioni testimoniali di entrambe le testimoni);
- le modalità di trasporto verso il luogo di lavoro e l'indicazione del capo squadra: “ ci accompagnava sui terreni col pulmino dell'azienda Parte_1
e ci diceva cosa fare dopo avere acquisito direttive dall'azienda.” (cfr. dichiarazioni testimoniali di ); “ ci coordinava e ES Parte_1 faceva anche da autista del pulmino. (…) il ricorrente prendeva direttiva dal figlio di , tale SI Fruit” (cfr. deposizione di ); CP_3 Persona_1
- la tipologia del prodotto agricolo e dell'attività lavorativa: “ci occupavamo della raccolta di fragole” (cfr. le concordi dichiarazioni delle testimoni).
Tali deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà -tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo- sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate. CP_2
Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 24.11.2021 nei confronti dell'azienda “Celo Azra” per il periodo compreso tra il 1.10.2015 e il 30.6.2019 ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulle seguenti allegazioni:
- alcune omissioni negli adempimenti obbligatori (mancata presentazione di
Denuncia Aziendale per il periodo dal 1.10.2018 al 30.9.2019 e mancato versamento contributivo dal quarto trimestre 2015 al secondo trimestre
2019);
- lo scollamento tra le giornate denunciate tramite DMAG e il fabbisogno delle giornate in relazione ai terreni denunciati con le D.A. presentate;
- il rilievo di incongruenze nelle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti;
- l'impossibilità di stabilire con certezza il datore di lavoro per cui gli assicurati hanno prestato attività lavorativa.
Tuttavia, alla stregua delle richiamate risultanze, l'accertamento ispettivo risulta essere generico e laconico in quanto non circostanziato e non specifico.
Troppo vago si prospetta il richiamo a violazioni di adempimenti (omesso pagamento dei contributi) che sarebbero state commesse dalla titolare dell'azienda; del pari, assai poco significative sono le considerazioni relative al divario tra le giornate denunciate tramite DMAG e il fabbisogno delle giornate in relazione ai terreni denunciati con le D.A., in quanto non supportate da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Inoltre, parte resistente non ha fornito alcun riscontro contrattuale idoneo a supportare le valutazioni ispettive, né ha allegato le dichiarazioni dei lavoratori sentiti. La stessa riferita impossibilità di stabilire con certezza il datore di lavoro degli assicurati non è riconducibile ad alcun impedimento obiettivo, traducendosi, piuttosto, nella difficoltà di rintracciare fisicamente la titolare dell'azienda che, non solo, è stata anagraficamente indentificata ma la cui assenza è stata, altresì, giustificata agli ispettori dal figlio, come Persona_2 temporanea impossibilità della madre a presentarsi a causa del fatto che si trovava fuori sede (pag. 2 del verbale ispettivo).
Al contrario, dall'accertamento ispettivo sono emersi indicativi elementi a sostegno dell'attività svolta dal ricorrente, quali la produzione di titoli attestanti la disponibilità giuridica dei fondi (contratti di affitto su terreno agricolo con scadenza in data 30.6.2018 e altro prodotto durante l'accertamento, come genericamente indicato a pag. 4 del verbale), la presenza di fatturazione di vendita del prodotto agricolo (nello specifico, fragole) e di acquisto (relative al pagamento all' per l'elaborazione delle paghe Controparte_4 P.IVA_1 agricole per l'anno 2019).
Peraltro, l'assunto per cui, in tutti gli anni, le fatture emesse “sono sempre spiccate esclusivamente nel primo semestre dell'anno” (pag. 4 verbale ispettivo in atti) trova riscontro sia nel naturale periodo di raccolta del frutto (fragole) sia nelle dichiarazioni testimoniali (come negli assunti attorei) che individuano il periodo lavorativo nel primo semestre di ogni anno.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se il dato dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale (sebbene avente parametri numerici inferiori rispetto a quelli complessivamente dichiarati) abbia condotto a risultati opposti.
In altri termini, una volta accertata la natura agricola dell'azienda e l'effettiva esigenza di giornate di lavoro agricolo (ancorché in numero inferiore rispetto a quello denunziato), l' non ha provato perché proprio le giornate di lavoro CP_2 dell'odierno ricorrente debbano ritenersi comprese tra quelle in esubero e non tra quelle effettivamente necessarie per la conduzione ordinaria dell'azienda agricola.
Alla luce di tali elementi e in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con la parte ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga, bonifici, CU per i redditi degli anni in causa, comunicazione di assunzione), deve ritenersi accertato il diritto azionato.
Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte CP_2 ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Crosia
(CS) per le giornate cancellate negli anni 2016(n. 76), 2017 (n. 77) e 2018 (n.
69), in cui è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del GIUDICE del LAVORO, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di negli Parte_1 elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 76 giornate per l'anno 2016, per n. 77 giornate per l'anno 2017 e per n. 69 giornate per l'anno 2018;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla CP_2 refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. PARISE ROBERTO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. CARNOVALE Controparte_1
MARCELLO ;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2022 il ricorrente, affermando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2016 per n. 76 giornate (dal 1.3.2016 al 18.6.2016), 2017 per n. 77 giornate (dal 21.2.2017 al
5.6.2017) e 2018 per n. 69 giornate (dal 6.3.2018 al 30.5.2018), alle dipendenze dell'azienda agricola Celo Azra; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate -con conseguente riduzione delle giornate complessivamente lavorate nel 2016 da n. 158 a n. 82, nel 2017 da n. 156 a n.
79 e nel 2018 da n. 168 a n. 99- previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti.
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione CP_2 giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n. 7,
l'improcedibilità della domanda per difetto dei rimedi precontenziosi e il difetto di legittimazione passiva;
ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza alla stregua dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro del ricorrente.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
***
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' di carenza di legittimazione passiva in questo giudizio, atteso che in CP_2 ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in esame, appare in modo del tutto evidente la legittimazione passiva in capo all' in questa controversia promossa per il riconoscimento CP_2 del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per la reiscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Analogamente, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l. 3.2.1970
n. 7, in quanto il ricorrente ha tempestivamente proposto i ricorsi amministrativi in data 4 agosto 2022 avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate, notificati personalmente, per ciascuno degli anni dedotti, in data 12.7.2022 (cfr. doc. ). CP_2
Non vi è prova della definizione espressa dei ricorsi amministrativi.
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo
(giorni 90 necessari per la definizione, da parte dell' del ricorso CP_2 amministrativo di primo grado tempestivamente promosso dalla parte ricorrente.) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data
11.11.2022, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Pure da rigettare è l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di reiscrizione negli elenchi, per la quale non
è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, ed alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, da cui emerge la cristallizzazione di gravame amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative in esame, quanto al secondo profilo
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012,
n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo negli anni in contesa.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghe di lavoro della medesima, e ES
, che hanno convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro Persona_1 di cui al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 19.11.2024 hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, al periodo lavorativo (dal 2016 al 2019), alla tipologia di attività e mansioni (raccolta di prodotti agricoli), ai luoghi lavorativi (comune di Scanzano Ionico), all'individuazione della funzione di capo squadra in capo al ricorrente, ai componenti della squadra di lavoro e alle modalità di trasposto verso il luogo di lavoro (a mezzo furgone aziendale condotto da ). Parte_1
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella del ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con . CP_2
Per questo, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
- l'indicazione dei luoghi di lavoro: “(…) i terreni si trovavano a Scanzano
Jonico” (cfr. le dichiarazioni testimoniali di entrambe le testimoni);
- le modalità di trasporto verso il luogo di lavoro e l'indicazione del capo squadra: “ ci accompagnava sui terreni col pulmino dell'azienda Parte_1
e ci diceva cosa fare dopo avere acquisito direttive dall'azienda.” (cfr. dichiarazioni testimoniali di ); “ ci coordinava e ES Parte_1 faceva anche da autista del pulmino. (…) il ricorrente prendeva direttiva dal figlio di , tale SI Fruit” (cfr. deposizione di ); CP_3 Persona_1
- la tipologia del prodotto agricolo e dell'attività lavorativa: “ci occupavamo della raccolta di fragole” (cfr. le concordi dichiarazioni delle testimoni).
Tali deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà -tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo- sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate. CP_2
Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 24.11.2021 nei confronti dell'azienda “Celo Azra” per il periodo compreso tra il 1.10.2015 e il 30.6.2019 ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulle seguenti allegazioni:
- alcune omissioni negli adempimenti obbligatori (mancata presentazione di
Denuncia Aziendale per il periodo dal 1.10.2018 al 30.9.2019 e mancato versamento contributivo dal quarto trimestre 2015 al secondo trimestre
2019);
- lo scollamento tra le giornate denunciate tramite DMAG e il fabbisogno delle giornate in relazione ai terreni denunciati con le D.A. presentate;
- il rilievo di incongruenze nelle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti;
- l'impossibilità di stabilire con certezza il datore di lavoro per cui gli assicurati hanno prestato attività lavorativa.
Tuttavia, alla stregua delle richiamate risultanze, l'accertamento ispettivo risulta essere generico e laconico in quanto non circostanziato e non specifico.
Troppo vago si prospetta il richiamo a violazioni di adempimenti (omesso pagamento dei contributi) che sarebbero state commesse dalla titolare dell'azienda; del pari, assai poco significative sono le considerazioni relative al divario tra le giornate denunciate tramite DMAG e il fabbisogno delle giornate in relazione ai terreni denunciati con le D.A., in quanto non supportate da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Inoltre, parte resistente non ha fornito alcun riscontro contrattuale idoneo a supportare le valutazioni ispettive, né ha allegato le dichiarazioni dei lavoratori sentiti. La stessa riferita impossibilità di stabilire con certezza il datore di lavoro degli assicurati non è riconducibile ad alcun impedimento obiettivo, traducendosi, piuttosto, nella difficoltà di rintracciare fisicamente la titolare dell'azienda che, non solo, è stata anagraficamente indentificata ma la cui assenza è stata, altresì, giustificata agli ispettori dal figlio, come Persona_2 temporanea impossibilità della madre a presentarsi a causa del fatto che si trovava fuori sede (pag. 2 del verbale ispettivo).
Al contrario, dall'accertamento ispettivo sono emersi indicativi elementi a sostegno dell'attività svolta dal ricorrente, quali la produzione di titoli attestanti la disponibilità giuridica dei fondi (contratti di affitto su terreno agricolo con scadenza in data 30.6.2018 e altro prodotto durante l'accertamento, come genericamente indicato a pag. 4 del verbale), la presenza di fatturazione di vendita del prodotto agricolo (nello specifico, fragole) e di acquisto (relative al pagamento all' per l'elaborazione delle paghe Controparte_4 P.IVA_1 agricole per l'anno 2019).
Peraltro, l'assunto per cui, in tutti gli anni, le fatture emesse “sono sempre spiccate esclusivamente nel primo semestre dell'anno” (pag. 4 verbale ispettivo in atti) trova riscontro sia nel naturale periodo di raccolta del frutto (fragole) sia nelle dichiarazioni testimoniali (come negli assunti attorei) che individuano il periodo lavorativo nel primo semestre di ogni anno.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se il dato dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale (sebbene avente parametri numerici inferiori rispetto a quelli complessivamente dichiarati) abbia condotto a risultati opposti.
In altri termini, una volta accertata la natura agricola dell'azienda e l'effettiva esigenza di giornate di lavoro agricolo (ancorché in numero inferiore rispetto a quello denunziato), l' non ha provato perché proprio le giornate di lavoro CP_2 dell'odierno ricorrente debbano ritenersi comprese tra quelle in esubero e non tra quelle effettivamente necessarie per la conduzione ordinaria dell'azienda agricola.
Alla luce di tali elementi e in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con la parte ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga, bonifici, CU per i redditi degli anni in causa, comunicazione di assunzione), deve ritenersi accertato il diritto azionato.
Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte CP_2 ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Crosia
(CS) per le giornate cancellate negli anni 2016(n. 76), 2017 (n. 77) e 2018 (n.
69), in cui è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del GIUDICE del LAVORO, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di negli Parte_1 elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 76 giornate per l'anno 2016, per n. 77 giornate per l'anno 2017 e per n. 69 giornate per l'anno 2018;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla CP_2 refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO