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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9575/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9575/2017 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'avv. STIGLIANO ANTONELLO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. LORUSSO ANGELA, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che: Controparte_1
- nel giugno 2015 aveva concluso con la committente odierna convenuta un contratto di fornitura e posa in dimora di piantine di “quercus pubescens” per il prezzo di euro 151.550, oltre IVA al 10%;
- le parti avevano concordato di intraprendere le operazioni di piantumazione nella più propizia stagione autunnale successiva;
pagina 1 di 9 - la successiva stagione autunno-invernale aveva tuttavia presentato condizioni climatiche non favorevoli alla piantumazione, tant'è che la committente non aveva sollecitato la consegna né chiesto alle competenti autorità i necessari atti autorizzativi;
- nell'aprile 2016 l'attrice aveva inopinatamente ricevuto la comunicazione con cui la controparte, lamentando l'omessa fornitura delle piante, la invitava alla bonaria risoluzione della vertenza;
- seguivano interlocuzioni tra le parti, nel corso delle quali la società attrice aveva ribadito la propria disponibilità ad eseguire la fornitura, mentre la controparte, eccependo il ritardo accumulato, aveva chiesto la restituzione del corrispettivo versato.
Alla luce di tali allegazioni in fatto, l'attrice, allegando la mancata previsione di un termine per l'adempimento e l'attualità della fornitura, ha chiesto all'adito
Tribunale di determinare il termine per l'adempimento della prestazione in favore della convenuta, condannando la stessa al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta di controparte.
Costituendosi in giudizio, la convenuta, lamentando il lungo ritardo nell'esecuzione della prestazione addebitabile alla attrice e la insussistenza dell'interesse al (tardivo) adempimento dell'obbligazione da quest'ultima assunta, ha chiesto dichiararsi risolto il contratto inter partes per inadempimento imputabile alla società con condanna della stessa alla Parte_1 restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'udienza del 25/6/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione.
****
Dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, è la circostanza per cui, come emerge dagli atti di causa, all'udienza del 20/03/2019, parte attrice ha prodotto la copia di un atto transattivo asseritamente intercorso tra le parti a definizione della vicenda per cui è causa, esibendo l'originale della transazione all'udienza del 13/11/2019.
pagina 2 di 9 Sulla scorta di ciò, l'attrice ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La convenuta, dal canto suo, ha insistito per le rassegnate conclusioni, eccependo che nessun accordo transattivo era mai stato raggiunto tra le parti e che l'accordo attestato in atti era privo di validità ed efficacia giuridica, essendo il relativo documento privo di data certa di sottoscrizione, connotato da annotazioni manoscritte successive e dalla apposizione di firme su foglio separato e senza collegamento logico, oltre che caratterizzato dall'assoluta genericità dei contenuti e dalla mancanza di chiarezza, specificità e corrispettività.
Ad avviso della convenuta, l'unico impegno certo e documentato dai bonifici effettuati, assunto dalla stessa attrice in corso di causa, era quello di restituire la somma di euro € 24.200,00, di cui risultavano tuttavia versate solo n. 2 rate di €
500,00.
Ciò detto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della transazione nelle more intervenuta tra le parti.
Occorre in primo luogo osservare che è prodotta in giudizio copia della scrittura sottoscritta dalle parti, in persona degli amministratori, e dai relativi procuratori costituiti.
Nelle premesse di detta scrittura si legge della pendenza, presso il Tribunale di Bari, della causa promossa dalla con chiaro e Parte_1 specifico riferimento alla vicenda per cui è causa e al rapporto negoziale avente ad oggetto la vendita e messa a dimora di piante della specie “quercus pubescens” instaurato tra le parti nel giugno 2015.
Quanto alle pattuizioni, le parti, premettendo che “nell'ottica di una risoluzione bonaria evitando l'alea del giudizio (intendevano) transigere la predetta controversia”, convenivano che, “in considerazione della reciproca pretesa di risarcimento del danno”, avrebbero abbandonato il giudizio “senza riconoscimento alcuno di pagamenti o restituzioni”, dichiarando di “non avere null'altro a pretendere per le causali dedotte (…) ritenendosi reciprocamente soddisfatte e vicendevolmente quietanzandosi il null'altro dovere con la sottoscrizione del presente atto”.
pagina 3 di 9 Il documento è formato da due pagine: in calce alla prima risultano apposte due sigle;
in calce alla seconda e ultima sono apposte le firme dei legali rappresentanti delle parti e dei rispettivi procuratori.
La scrittura privata di cui si discute è stata prodotta, in prima battuta, in copia.
L'art. 2719 c.c. prevede che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
L'art. 2712 c.c. dispone che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche ...formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. L'art. 214 c.p.c., poi, prevede che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. L'art. 215 comma 1
n. 2 c.p.c. stabilisce, quindi, che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta :...2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione".
L'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c..
Ne consegue che la copia non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (Cass., 13 giugno
2014, n. 13425; Cass., sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale il pagina 4 di 9 disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico;
Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass.,sez. 5, 18 giugno 2004, n. 11419).
Giova inoltre evidenziare che, in tema di disconoscimento, in genere, della conformità della copia all'originale, per giurisprudenza costante, occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 20/06/2019, n. 16557).
Nella specie, la contestazione della conformità all'originale del documento prodotto in copia non poteva pertanto avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma andava operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intendeva contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisse dall'originale e doveva avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale.
Ciò non è avvenuto, essendosi la convenuta limitata a negare valenza probatoria al documento in quanto privo di data certa e generico nei contenuti
(cfr. verbale udienza del 20/03/2019), con la conseguenza che, per l'effetto, deve concludersi che, nel caso in esame, il disconoscimento fosse generico.
Ciò comporta che la copia della transazione deve considerarsi come riconosciuta.
L'art. 2702 c.c. prevede che "la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".
Il documento non è stato impugnato di falso (di qui l'irrilevanza delle deduzioni della convenuta che lambiscono la sfera della falsità materiale) e le argomentazioni di parte convenuta si sono prevalentemente appuntate, in realtà, sulla asserita assenza di validità ed efficacia dell'atto transattivo di cui l'attrice ha chiesto di avvalersi.
pagina 5 di 9 Ora, si deve innanzitutto escludere che l'idoneità della scrittura privata possa ritenersi inficiata dalla mancanza della data. La data non costituisce invero elemento essenziale della scrittura privata: è infatti pacificamente ammessa l'efficacia documentale delle scritture priva della data (cfr. Cass., n. 19508/2020), la cui prova, nei rapporti tra le parti, può essere fornita con ogni mezzo – essendo peraltro l'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 2704 c.c. limitato agli effetti verso in terzi, non già nei confronti delle parti – e, nella specie, la certezza della data emerge incontrovertibilmente dal contenuto letterale della stessa scrittura, ove si fanno puntuali riferimenti ad accadimenti legati alla pendenza del presente procedimento (l'introduzione del giudizio ad opera di parte attrice e la successiva costituzione della convenuta).
Quanto al contenuto dell'accordo, è noto che la comune intenzione dei contraenti va ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, anche considerando l'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., e i criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c.
In particolare, dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (v.
Cass. n. 24024/2013); per res dubia si intende l'incertezza, almeno nell'opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato o, meglio, le reciproche concessioni (v. Cass. 10 aprile 2010, n. 7999; Cass. 6 maggio 2003, n.
6961; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1980), senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione (v. Cass. 6 giugno 2011, n. 12211; Cass. 21 settembre 2005,
n. 18616) e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum (v. Cass. 30 aprile 2015, n. 8808; Cass. 3 aprile 2003, n. 5139; Cass.
n. 1980/2000 cit.) dovendosi, a tal fine, ricordare che l'art. 1970 cod. civ. esclude che la transazione possa essere rescissa per causa di lesione in quanto la pagina 6 di 9 considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti;
il giudice, quindi, non è tenuto a valutare la congruità delle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni dovendo solo accettarne la reale volontà negoziale (Cass., n. 9006/2019).
Nel caso di specie, dalla lettura delle clausole dell'accordo – espressamente denominato “atto di transazione” – emerge con chiarezza il carattere transattivo dello stesso e la ragione pratica consistente nel porre fine al contenzioso sussistente tra le parti e specificamente indicato e che le parti avrebbero dovuto abbandonare.
Ebbene, alla luce delle chiare parole usate non risulta possibile accedere ad interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con quanto convenuto e con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.
All'accordo in questione può dunque riconoscersi valore transattivo, essendo intervenuto a definire la lite in essere tra le parti, da intendersi come la contrapposizione tra la pretesa vantata da una parte e la contestazione dell'altra.
Inoltre, quanto alle reciproche concessioni, tipiche della transazione, nella specie detta reciprocità è ravvisabile nell'interesse bilaterale – esplicitato nello stesso accordo – ad evitare l'alea del giudizio già insorto, a fronte delle rispettive pretese economiche avanzate, emergendo da quanto detto la volontà transattiva di entrambe le parti.
A nulla rileva, poi, la dedotta esistenza di un diverso accordo asseritamente intercorso tra le parti con cui l'attrice si sarebbe impegnata alla parziale restituzione della somma ricevuta a titolo di corrispettivo, trattandosi, a tutto voler concedere, di un negozio transattivo successivo, la cui prova richiede la forma scritta “ad probationem”, nella specie non fornita.
A ciò si aggiunga che parti non hanno previsto alcun meccanismo risolutorio della transazione, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi definitivamente regolamentato dalla richiamata scrittura privata transattiva.
pagina 7 di 9 La transazione, proprio per la sua natura di contratto consensuale con cui due o più parti pongono fine a una controversia o ne prevengono l'insorgere, si è allora perfezionata con lo scambio dei consensi e, una volta conclusa, non consente alle parti di rivolgersi al giudice e rimettere in discussione la lite.
Ne deriva che la transazione novativa, stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, appunto per l'effetto estintivo che essa ordinariamente dispiega sul rapporto originario (Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950;
Cass. 17 febbraio 2017, n. 4257).
In linea generale, entrambe le forme di transazione, novativa e non novativa, eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venir meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. II,
03/05/2017, n.10728; Cass., Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1048).
Giova, in ultima analisi, precisare che la transazione novativa conclusa nelle more del giudizio non costituisce un'eccezione in senso stretto, perché introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono (Cass.18195/12).
Analoghe conclusioni devono rassegnarsi anche se si riconoscesse la natura non novativa della transazione sottoscritta dalle parti.
Per tali ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate, come peraltro previsto nella stessa scrittura privata in atti, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 8 di 9 -spese compensate.
Bari, 20 ottobre 2025
Il giudice
EA BE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9575/2017 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'avv. STIGLIANO ANTONELLO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. LORUSSO ANGELA, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che: Controparte_1
- nel giugno 2015 aveva concluso con la committente odierna convenuta un contratto di fornitura e posa in dimora di piantine di “quercus pubescens” per il prezzo di euro 151.550, oltre IVA al 10%;
- le parti avevano concordato di intraprendere le operazioni di piantumazione nella più propizia stagione autunnale successiva;
pagina 1 di 9 - la successiva stagione autunno-invernale aveva tuttavia presentato condizioni climatiche non favorevoli alla piantumazione, tant'è che la committente non aveva sollecitato la consegna né chiesto alle competenti autorità i necessari atti autorizzativi;
- nell'aprile 2016 l'attrice aveva inopinatamente ricevuto la comunicazione con cui la controparte, lamentando l'omessa fornitura delle piante, la invitava alla bonaria risoluzione della vertenza;
- seguivano interlocuzioni tra le parti, nel corso delle quali la società attrice aveva ribadito la propria disponibilità ad eseguire la fornitura, mentre la controparte, eccependo il ritardo accumulato, aveva chiesto la restituzione del corrispettivo versato.
Alla luce di tali allegazioni in fatto, l'attrice, allegando la mancata previsione di un termine per l'adempimento e l'attualità della fornitura, ha chiesto all'adito
Tribunale di determinare il termine per l'adempimento della prestazione in favore della convenuta, condannando la stessa al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta di controparte.
Costituendosi in giudizio, la convenuta, lamentando il lungo ritardo nell'esecuzione della prestazione addebitabile alla attrice e la insussistenza dell'interesse al (tardivo) adempimento dell'obbligazione da quest'ultima assunta, ha chiesto dichiararsi risolto il contratto inter partes per inadempimento imputabile alla società con condanna della stessa alla Parte_1 restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'udienza del 25/6/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione.
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Dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, è la circostanza per cui, come emerge dagli atti di causa, all'udienza del 20/03/2019, parte attrice ha prodotto la copia di un atto transattivo asseritamente intercorso tra le parti a definizione della vicenda per cui è causa, esibendo l'originale della transazione all'udienza del 13/11/2019.
pagina 2 di 9 Sulla scorta di ciò, l'attrice ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La convenuta, dal canto suo, ha insistito per le rassegnate conclusioni, eccependo che nessun accordo transattivo era mai stato raggiunto tra le parti e che l'accordo attestato in atti era privo di validità ed efficacia giuridica, essendo il relativo documento privo di data certa di sottoscrizione, connotato da annotazioni manoscritte successive e dalla apposizione di firme su foglio separato e senza collegamento logico, oltre che caratterizzato dall'assoluta genericità dei contenuti e dalla mancanza di chiarezza, specificità e corrispettività.
Ad avviso della convenuta, l'unico impegno certo e documentato dai bonifici effettuati, assunto dalla stessa attrice in corso di causa, era quello di restituire la somma di euro € 24.200,00, di cui risultavano tuttavia versate solo n. 2 rate di €
500,00.
Ciò detto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della transazione nelle more intervenuta tra le parti.
Occorre in primo luogo osservare che è prodotta in giudizio copia della scrittura sottoscritta dalle parti, in persona degli amministratori, e dai relativi procuratori costituiti.
Nelle premesse di detta scrittura si legge della pendenza, presso il Tribunale di Bari, della causa promossa dalla con chiaro e Parte_1 specifico riferimento alla vicenda per cui è causa e al rapporto negoziale avente ad oggetto la vendita e messa a dimora di piante della specie “quercus pubescens” instaurato tra le parti nel giugno 2015.
Quanto alle pattuizioni, le parti, premettendo che “nell'ottica di una risoluzione bonaria evitando l'alea del giudizio (intendevano) transigere la predetta controversia”, convenivano che, “in considerazione della reciproca pretesa di risarcimento del danno”, avrebbero abbandonato il giudizio “senza riconoscimento alcuno di pagamenti o restituzioni”, dichiarando di “non avere null'altro a pretendere per le causali dedotte (…) ritenendosi reciprocamente soddisfatte e vicendevolmente quietanzandosi il null'altro dovere con la sottoscrizione del presente atto”.
pagina 3 di 9 Il documento è formato da due pagine: in calce alla prima risultano apposte due sigle;
in calce alla seconda e ultima sono apposte le firme dei legali rappresentanti delle parti e dei rispettivi procuratori.
La scrittura privata di cui si discute è stata prodotta, in prima battuta, in copia.
L'art. 2719 c.c. prevede che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
L'art. 2712 c.c. dispone che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche ...formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. L'art. 214 c.p.c., poi, prevede che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. L'art. 215 comma 1
n. 2 c.p.c. stabilisce, quindi, che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta :...2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione".
L'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c..
Ne consegue che la copia non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (Cass., 13 giugno
2014, n. 13425; Cass., sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale il pagina 4 di 9 disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico;
Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass.,sez. 5, 18 giugno 2004, n. 11419).
Giova inoltre evidenziare che, in tema di disconoscimento, in genere, della conformità della copia all'originale, per giurisprudenza costante, occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 20/06/2019, n. 16557).
Nella specie, la contestazione della conformità all'originale del documento prodotto in copia non poteva pertanto avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma andava operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intendeva contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisse dall'originale e doveva avvenire, sulla base dei principi sanciti rispetto alla norma codicistica, in modo chiaro ed espressamente riferito alla conformità tra copia ed originale.
Ciò non è avvenuto, essendosi la convenuta limitata a negare valenza probatoria al documento in quanto privo di data certa e generico nei contenuti
(cfr. verbale udienza del 20/03/2019), con la conseguenza che, per l'effetto, deve concludersi che, nel caso in esame, il disconoscimento fosse generico.
Ciò comporta che la copia della transazione deve considerarsi come riconosciuta.
L'art. 2702 c.c. prevede che "la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".
Il documento non è stato impugnato di falso (di qui l'irrilevanza delle deduzioni della convenuta che lambiscono la sfera della falsità materiale) e le argomentazioni di parte convenuta si sono prevalentemente appuntate, in realtà, sulla asserita assenza di validità ed efficacia dell'atto transattivo di cui l'attrice ha chiesto di avvalersi.
pagina 5 di 9 Ora, si deve innanzitutto escludere che l'idoneità della scrittura privata possa ritenersi inficiata dalla mancanza della data. La data non costituisce invero elemento essenziale della scrittura privata: è infatti pacificamente ammessa l'efficacia documentale delle scritture priva della data (cfr. Cass., n. 19508/2020), la cui prova, nei rapporti tra le parti, può essere fornita con ogni mezzo – essendo peraltro l'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 2704 c.c. limitato agli effetti verso in terzi, non già nei confronti delle parti – e, nella specie, la certezza della data emerge incontrovertibilmente dal contenuto letterale della stessa scrittura, ove si fanno puntuali riferimenti ad accadimenti legati alla pendenza del presente procedimento (l'introduzione del giudizio ad opera di parte attrice e la successiva costituzione della convenuta).
Quanto al contenuto dell'accordo, è noto che la comune intenzione dei contraenti va ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, anche considerando l'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., e i criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c.
In particolare, dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (v.
Cass. n. 24024/2013); per res dubia si intende l'incertezza, almeno nell'opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato o, meglio, le reciproche concessioni (v. Cass. 10 aprile 2010, n. 7999; Cass. 6 maggio 2003, n.
6961; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1980), senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione (v. Cass. 6 giugno 2011, n. 12211; Cass. 21 settembre 2005,
n. 18616) e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum (v. Cass. 30 aprile 2015, n. 8808; Cass. 3 aprile 2003, n. 5139; Cass.
n. 1980/2000 cit.) dovendosi, a tal fine, ricordare che l'art. 1970 cod. civ. esclude che la transazione possa essere rescissa per causa di lesione in quanto la pagina 6 di 9 considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti;
il giudice, quindi, non è tenuto a valutare la congruità delle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni dovendo solo accettarne la reale volontà negoziale (Cass., n. 9006/2019).
Nel caso di specie, dalla lettura delle clausole dell'accordo – espressamente denominato “atto di transazione” – emerge con chiarezza il carattere transattivo dello stesso e la ragione pratica consistente nel porre fine al contenzioso sussistente tra le parti e specificamente indicato e che le parti avrebbero dovuto abbandonare.
Ebbene, alla luce delle chiare parole usate non risulta possibile accedere ad interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con quanto convenuto e con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.
All'accordo in questione può dunque riconoscersi valore transattivo, essendo intervenuto a definire la lite in essere tra le parti, da intendersi come la contrapposizione tra la pretesa vantata da una parte e la contestazione dell'altra.
Inoltre, quanto alle reciproche concessioni, tipiche della transazione, nella specie detta reciprocità è ravvisabile nell'interesse bilaterale – esplicitato nello stesso accordo – ad evitare l'alea del giudizio già insorto, a fronte delle rispettive pretese economiche avanzate, emergendo da quanto detto la volontà transattiva di entrambe le parti.
A nulla rileva, poi, la dedotta esistenza di un diverso accordo asseritamente intercorso tra le parti con cui l'attrice si sarebbe impegnata alla parziale restituzione della somma ricevuta a titolo di corrispettivo, trattandosi, a tutto voler concedere, di un negozio transattivo successivo, la cui prova richiede la forma scritta “ad probationem”, nella specie non fornita.
A ciò si aggiunga che parti non hanno previsto alcun meccanismo risolutorio della transazione, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi definitivamente regolamentato dalla richiamata scrittura privata transattiva.
pagina 7 di 9 La transazione, proprio per la sua natura di contratto consensuale con cui due o più parti pongono fine a una controversia o ne prevengono l'insorgere, si è allora perfezionata con lo scambio dei consensi e, una volta conclusa, non consente alle parti di rivolgersi al giudice e rimettere in discussione la lite.
Ne deriva che la transazione novativa, stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, appunto per l'effetto estintivo che essa ordinariamente dispiega sul rapporto originario (Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950;
Cass. 17 febbraio 2017, n. 4257).
In linea generale, entrambe le forme di transazione, novativa e non novativa, eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venir meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. II,
03/05/2017, n.10728; Cass., Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1048).
Giova, in ultima analisi, precisare che la transazione novativa conclusa nelle more del giudizio non costituisce un'eccezione in senso stretto, perché introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono (Cass.18195/12).
Analoghe conclusioni devono rassegnarsi anche se si riconoscesse la natura non novativa della transazione sottoscritta dalle parti.
Per tali ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate, come peraltro previsto nella stessa scrittura privata in atti, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 8 di 9 -spese compensate.
Bari, 20 ottobre 2025
Il giudice
EA BE
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