TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n.
6469/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA MAZZINI 4 Parte_1 C.F._1
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. LOLLI SILVIA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al ricorso
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), CP_1 C.F._3
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare che tra le parti è stato negoziato un preliminare di vendita avente ad ogget- to un immobile sito in Mura d'Azeglio 15 a Bologna identificato al NCEU del comune di Bologna
F..201, Part. 92 sub 5 cat A/2 Classe 2 Consistenza 8 vani RC € 1652,66, e che l'atto definitivo di vendita non è stato negoziato per esclusiva responsabilità della parte promittente la vendita;
Accertare e dichiarare che al momento della stipula del preliminare la convenuta ha ricevuto €
10.000,00 (diecimila) a titolo di caparra confirmatoria, conferita con assegno bancario e per
l'effetto condannarla alla restituzione dell'assegno e/o al suo controvalore oltre al pagamento ex art. 1385 c.c. della somma di € 10.000,00 (diecimila) pari al doppio della suddetta caparra oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per leg- ge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
1
In data 06 maggio 2024 il sig. roponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 avverso la sig.ra al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare che tra le parti è stato negoziato un preliminare di vendita avente ad ogget- to un immobile sito in Mura d'Azeglio 15 a Bologna identificato al NCEU del comune di Bologna
F..201, Part. 92 sub 5 cat A/2 Classe 2 Consistenza 8 vani RC € 1652,66, e che l'atto definitivo di vendita non è stato negoziato per esclusiva responsabilità della parte promittente la vendita;
Accertare e dichiarare che al momento della stipula del preliminare la convenuta ha ricevuto €
10.000,00 (diecimila) a titolo di caparra confirmatoria, conferita con assegno bancario e per
l'effetto condannarla alla restituzione dell'assegno e/o al suo controvalore oltre al pagamento ex art. 1385 c.c. della somma di € 10.000,00 (diecimila) pari al doppio della suddetta caparra oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per leg- ge.”.
In particolare, parte ricorrente rilevava in fatto e in diritto che:
-in data 19 maggio 2023 firmava con la sig.ra un contratto preliminare di vendita CP_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Mura di Porta d'Azeglio 15 (doc. 1);
- contestualmente alla stipula del preliminare versava alla sig.ra quale caparra con- CP_1 firmatoria la somma di € 10.000,00 (diecimila) a mezzo di assegno bancario (doc. 1 bis);
- il termine per il trasferimento della proprietà veniva fissato nel preliminare alla data del 31 luglio
2023 o prima qualora vi fossero i fondi per procedere all'acquisto. Per questo motivo il sig.
[...] conservava liquidità a disposizione laddove il frazionamento dell'immobile prodromico Pt_2 all'acquisto si fosse ultimato al 31 luglio 2023;
- in data 4 agosto 2023 riceveva mail dalla sig.ra ove la stessa chiedeva il differimento del CP_1
termine per il rogito alla data 30 settembre 2023. Il sig. on sottoscriveva alcun im- Parte_1
pegno in tal senso (doc. 4):
- richieste spiegazioni all'agenzia immobiliare, questa rispondeva che la vendita doveva essere dif- ferita a causa dell'imminente morte della parte venditrice che avrebbe fatto venire meno la procura per la vendita dell'immobile;
- visto il silenzio della promittente venditrice, inviava diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454
c.c. in data 30 novembre 2023 (doc. 5);
- solo successivamente apprendeva che in data 26 ottobre 2023 l'immobile oggetto del preliminare era stato venduto a terzi dalla sig.ra on rogito a ministero Dott. (doc. 6). CP_1 Per_1
Pertanto, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria.
2
2.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
3.
Le domande svolte dal ricorrente sono fondate e vanno accolte.
4.
Preliminarmente, si osserva che la qualificazione giuridica delle domande ed eccezioni è operazio- ne rimessa al giudice, secondo il principio "iura novit curia". E' onere delle parti infatti quello di al- legare i fatti costitutivi delle domande ed eccezioni e specificare le conseguenze e la tutela che da tali fatti si invocano, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa.
4.1.
Nel caso di specie, le domande proposte dal ricorrente vanno interpretate nel senso di domande volte all'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare concluso tra le parti in data 19 maggio 2023, in ragione dell'inottemperanza della convenuta alla diffida ad adem- piere del 30 novembre 2023, e domanda di accertamento del diritto del ricorrente non inadempiente ad ottenere la corresponsione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., comma 2.
4.2.
Così qualificate le domande svolte da parte ricorrente, si precisa come trattasi di domande piena- mente compatibili tra di loro.
Difatti, in base a quanto più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferi- mento al contratto preliminare, e cioè che la parte adempiente di un contratto preliminare di com- pravendita che abbia ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere prima dell'instaurazione del giudizio, può successivamente agire in giudizio esercitando il diritto di recesso (Cass. n. 2999/2012, Cass. n.
16221/2002, Cass. n. 319/2001).
Difatti, la Corte di Cassazione ha precisato che: "in tema di contratto preliminare cui acceda il ver- samento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia avvalsa della facoltà di pro- vocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., può agire in giu- dizio esercitando il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., comma 2, e in tal caso, ove abbia ricevuto la caparra, ha diritto di ritenerla definitivamente mentre, ove l'abbia versata, ha diritto di ricevere la
3
restituzione del doppio di essa, con esclusione del diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso" (Cass. 26206/2017).
Ancora, pronunciandosi sul tema dei rapporti tra effetto risolutorio di diritto ricollegato all'inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere (art. 1454, co. 3 c.c.), la sorte della caparra confirmatoria e le successive condotte della parte non inadempiente (che ha intimato la diffida) nei giudizi originati dal rapporto contrattuale risolto, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che :
“conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la pre- stazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest'ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio” (Cass. civ., sez. II, ordinanza 8 giugno 2022, n. 18392).
4.3.
Le domande proposte in via principale dal ricorrente sono, quindi, ammissibili, oltrechè fondate per le ragioni di seguito esposte.
4.3.1.
Innanzitutto, risulta pienamente legittima ed efficace la diffida ad adempiere notificata dal ricorren- te alla convenuta in data 30 novembre 2023, diffida a cui non è conseguito l'adempimento da parte della convenuta nel temine indicato di 15 giorni, con conseguente verificazione della risoluzione di diritto del contratto preliminare concluso tra le parti, ex art. 1454 c.c..
Difatti, l'avvenuto inadempimento da parte della convenuta, quale promissaria venditrice, agli ob- blighi derivanti dal suddetto contratto può dirsi provato dalla documentazione in atti.
In primo luogo risulta che in occasione della stipula del preliminare di compraven- CP_1
dita dichiarava di essere piena proprietaria dell'immobile sito in Bologna via Mura di Porta
d'Azeglio n. 15 e si impegnava a trasferire lo stesso al sig. entro e non Parte_1
oltre il giorno 31 luglio 2023. Tuttavia, la convenuta, non solo entro tale data non trasferiva l'immobile al sig. ma non risultava neppure esserne proprietaria, contrariamente a Parte_1
quanto dichiarato, nè al momento della stipula del preliminare di compravendita, né alla data del 31 luglio 2023, data ultima prevista per il rogito dell'immobile.
Risulta, infatti, che il giorno 26 ottobre 2023, quando la sig.ra aveva l'occasione di diveni- CP_1
re proprietaria dell'immobile di cui è causa e successivamente trasferirlo al sig. CP_2
in adempimento agli obblighi assunti (seppur tardivamente), non acquistava per sé dal
[...]
precedente proprietario, bensì in favore di un terzo che contestualmente ne accettava l'acquisto
(doc. 6).
4
Dalle ragioni suddette, e dall'espresso riconoscimento operato in sede di diverso atto giudiziario, de- riva quindi la prova del grave inadempimento posto in essere dalla convenuta.
Peraltro, non risulta che dopo il ricevimento della diffida ad adempiere la convenuta abbia mai contestato i termini della diffida stessa.
Occorre quindi accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare, in seguito alla diffida ad adempiere.
4.3.2.
Quanto all' ulteriore domande di accertamento del diritto del ricorrente al pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, si osserva quanto segue.
Come noto, la caparra confirmatoria è un patto accessorio reale che si perfezione al momento della consegna della somma di denaro ed è destinato a rafforzare il vincolo contrattuale principale me- diante la previsione della liquidazione anticipata e convenzionale del danno connesso all'inadempimento delle obbligazioni che ne derivano.
Particolarmente, la clausola attribuisce alla parte adempiente il diritto di recedere dal contratto nel caso di grave inadempimento dell'altro contraente alle obbligazioni convenute, trattenendo la som- ma ricevuta o pretendendo la restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra.
Dunque, il ricorrente adempiente che voglia far valere in giudizio detto diritto, deve dimostrare l'avvenuto perfezionamento del patto accessorio reale a mezzo della consegna della somma pattuita al momento della conclusione del contratto principale;
il grave inadempimento dell'altro contraente alle obbligazioni assunte, nonché l'avvenuto esercizio del diritto di recesso tramite la chiara manife- stazione di volontà di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale avvalendosi del meccanismo di liquidazione anticipata e preventiva del danno ai sensi dell'art. 1385 c.c.
Nel caso in esame vi è prova del perfezionamento del patto accessorio attinente alla clausola con- firmatoria ex art. 1385 c.c. a mezzo della consegna di un assegno bancario.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la caparra confirmatoria può essere costi- tuita anche mediante la consegna di un assegno bancario, pur se l'effetto proprio di essa si perfezio- na al momento della riscossione della somma da esso recata e, dunque, salvo buon fine, essendo pe- rò onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso. Ne deriva che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga co- munque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadem- pimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l'eccezione di inadempimento (Cass. civ. sez. II, 9 agosto 2011, n. 17127; Cass. civ., sez. II, ord. 31 marzo 2022, n. 10366).
5
Ancora, si è chiarito che: “ in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente,
l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la conse- gna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo;
tuttavia, poiché 1'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quan- do passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri 1'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevu- to implica mancato pagamento” (Cass. n. 17749 del 2009).
Ne consegue che, allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno banca- rio, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all'incasso, trattenendo comunque l'assegno e non restituendolo all'acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l'insorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all'obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno.
D'altra parte, se si consente che colui il quale riceve la caparra a mezzo assegno bancario, ove non voglia più dare esecuzione al contratto, possa liberarsi dalle proprie obbligazioni semplicemente non ponendo all'incasso l 'assegno, risulterebbe evidente il deficit di tutela in favore della parte adempiente.
Dunque, vista la proposta irrevocabile di acquisto formulata da parte ricorrente ed accettata dalla convenuta, ove all' art. 4 si fa espresso riferimento alla costituzione di caparra confirmatoria me- diante consegna di assegno di € 10.000,00 intestato alla sig.ra e tratto dall'Istituto Banca CP_1
Madiolanum in data 11 maggio 2023 n 00862428299-07 (doc. 1) , la corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 4) ed il citato assegno bancario (doc. 1 bis) prodotti da parte ricorrente, non vi sono motivi per dubitare circa l'effettiva consegna alla parte convenuta da parte del ricorrente della ca- parra confirmatoria e circa l' accettazione della dazione della caparra con assegno bancario da parte della “cedente” CP_1
Come sopra detto, risulta altresì provato il grave inadempimento della parte promissaria venditrice.
In ultimo, quanto alla prova dell'esercizio del diritto di recesso, nel caso de quo, lo stesso non è ne- cessario essendosi il contratto già risolto per mezzo dell'inutile decorso del tempo utile alla sua ese- cuzione di cui alla diffida ad adempiere del 30 novembre 2023 (doc. 5).
Invero, come sopra detto, la parte non inadempiente che si è giovata dell'effetto risolutorio del con- tratto mediante la diffida ad adempiere, cui è congiunto l'inutile decorso del termine, non perde il
6
diritto a ritenere la caparra o chiederne la restituzione del doppio in funzione di liquidazione del danno predeterminata e sganciata dall'onere della prova del danno.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 20.000,00. Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda (6 maggio 2024) al saldo, come richiesto dalla parte ricorrente.
5.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e delle tariffe minime per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- accerta l'avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 19 maggio 2023, avente ad oggetto l'immobile sito in Bologna, Mura di Porta d'Azeglio 15 in ragione dell'inottemperanza della convenuta alla diffida ad adempiere del 30 novembre 2023; CP_1
- condanna la sig.ra ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., al pagamento in favo- CP_1 re del sig. della somma € 20.000,00, oltre interessi nella misura Parte_1
legale dalla domanda (6 maggio 2024) al saldo;
- condanna la sig.ra al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 264,00 per spese ed € 3.387,00 per compenso oltre al
15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n.
6469/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA MAZZINI 4 Parte_1 C.F._1
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. LOLLI SILVIA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al ricorso
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), CP_1 C.F._3
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare che tra le parti è stato negoziato un preliminare di vendita avente ad ogget- to un immobile sito in Mura d'Azeglio 15 a Bologna identificato al NCEU del comune di Bologna
F..201, Part. 92 sub 5 cat A/2 Classe 2 Consistenza 8 vani RC € 1652,66, e che l'atto definitivo di vendita non è stato negoziato per esclusiva responsabilità della parte promittente la vendita;
Accertare e dichiarare che al momento della stipula del preliminare la convenuta ha ricevuto €
10.000,00 (diecimila) a titolo di caparra confirmatoria, conferita con assegno bancario e per
l'effetto condannarla alla restituzione dell'assegno e/o al suo controvalore oltre al pagamento ex art. 1385 c.c. della somma di € 10.000,00 (diecimila) pari al doppio della suddetta caparra oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per leg- ge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
1
In data 06 maggio 2024 il sig. roponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 avverso la sig.ra al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare che tra le parti è stato negoziato un preliminare di vendita avente ad ogget- to un immobile sito in Mura d'Azeglio 15 a Bologna identificato al NCEU del comune di Bologna
F..201, Part. 92 sub 5 cat A/2 Classe 2 Consistenza 8 vani RC € 1652,66, e che l'atto definitivo di vendita non è stato negoziato per esclusiva responsabilità della parte promittente la vendita;
Accertare e dichiarare che al momento della stipula del preliminare la convenuta ha ricevuto €
10.000,00 (diecimila) a titolo di caparra confirmatoria, conferita con assegno bancario e per
l'effetto condannarla alla restituzione dell'assegno e/o al suo controvalore oltre al pagamento ex art. 1385 c.c. della somma di € 10.000,00 (diecimila) pari al doppio della suddetta caparra oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per leg- ge.”.
In particolare, parte ricorrente rilevava in fatto e in diritto che:
-in data 19 maggio 2023 firmava con la sig.ra un contratto preliminare di vendita CP_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Mura di Porta d'Azeglio 15 (doc. 1);
- contestualmente alla stipula del preliminare versava alla sig.ra quale caparra con- CP_1 firmatoria la somma di € 10.000,00 (diecimila) a mezzo di assegno bancario (doc. 1 bis);
- il termine per il trasferimento della proprietà veniva fissato nel preliminare alla data del 31 luglio
2023 o prima qualora vi fossero i fondi per procedere all'acquisto. Per questo motivo il sig.
[...] conservava liquidità a disposizione laddove il frazionamento dell'immobile prodromico Pt_2 all'acquisto si fosse ultimato al 31 luglio 2023;
- in data 4 agosto 2023 riceveva mail dalla sig.ra ove la stessa chiedeva il differimento del CP_1
termine per il rogito alla data 30 settembre 2023. Il sig. on sottoscriveva alcun im- Parte_1
pegno in tal senso (doc. 4):
- richieste spiegazioni all'agenzia immobiliare, questa rispondeva che la vendita doveva essere dif- ferita a causa dell'imminente morte della parte venditrice che avrebbe fatto venire meno la procura per la vendita dell'immobile;
- visto il silenzio della promittente venditrice, inviava diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454
c.c. in data 30 novembre 2023 (doc. 5);
- solo successivamente apprendeva che in data 26 ottobre 2023 l'immobile oggetto del preliminare era stato venduto a terzi dalla sig.ra on rogito a ministero Dott. (doc. 6). CP_1 Per_1
Pertanto, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria.
2
2.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
3.
Le domande svolte dal ricorrente sono fondate e vanno accolte.
4.
Preliminarmente, si osserva che la qualificazione giuridica delle domande ed eccezioni è operazio- ne rimessa al giudice, secondo il principio "iura novit curia". E' onere delle parti infatti quello di al- legare i fatti costitutivi delle domande ed eccezioni e specificare le conseguenze e la tutela che da tali fatti si invocano, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa.
4.1.
Nel caso di specie, le domande proposte dal ricorrente vanno interpretate nel senso di domande volte all'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare concluso tra le parti in data 19 maggio 2023, in ragione dell'inottemperanza della convenuta alla diffida ad adem- piere del 30 novembre 2023, e domanda di accertamento del diritto del ricorrente non inadempiente ad ottenere la corresponsione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., comma 2.
4.2.
Così qualificate le domande svolte da parte ricorrente, si precisa come trattasi di domande piena- mente compatibili tra di loro.
Difatti, in base a quanto più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferi- mento al contratto preliminare, e cioè che la parte adempiente di un contratto preliminare di com- pravendita che abbia ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere prima dell'instaurazione del giudizio, può successivamente agire in giudizio esercitando il diritto di recesso (Cass. n. 2999/2012, Cass. n.
16221/2002, Cass. n. 319/2001).
Difatti, la Corte di Cassazione ha precisato che: "in tema di contratto preliminare cui acceda il ver- samento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia avvalsa della facoltà di pro- vocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., può agire in giu- dizio esercitando il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., comma 2, e in tal caso, ove abbia ricevuto la caparra, ha diritto di ritenerla definitivamente mentre, ove l'abbia versata, ha diritto di ricevere la
3
restituzione del doppio di essa, con esclusione del diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso" (Cass. 26206/2017).
Ancora, pronunciandosi sul tema dei rapporti tra effetto risolutorio di diritto ricollegato all'inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere (art. 1454, co. 3 c.c.), la sorte della caparra confirmatoria e le successive condotte della parte non inadempiente (che ha intimato la diffida) nei giudizi originati dal rapporto contrattuale risolto, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che :
“conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la pre- stazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest'ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio” (Cass. civ., sez. II, ordinanza 8 giugno 2022, n. 18392).
4.3.
Le domande proposte in via principale dal ricorrente sono, quindi, ammissibili, oltrechè fondate per le ragioni di seguito esposte.
4.3.1.
Innanzitutto, risulta pienamente legittima ed efficace la diffida ad adempiere notificata dal ricorren- te alla convenuta in data 30 novembre 2023, diffida a cui non è conseguito l'adempimento da parte della convenuta nel temine indicato di 15 giorni, con conseguente verificazione della risoluzione di diritto del contratto preliminare concluso tra le parti, ex art. 1454 c.c..
Difatti, l'avvenuto inadempimento da parte della convenuta, quale promissaria venditrice, agli ob- blighi derivanti dal suddetto contratto può dirsi provato dalla documentazione in atti.
In primo luogo risulta che in occasione della stipula del preliminare di compraven- CP_1
dita dichiarava di essere piena proprietaria dell'immobile sito in Bologna via Mura di Porta
d'Azeglio n. 15 e si impegnava a trasferire lo stesso al sig. entro e non Parte_1
oltre il giorno 31 luglio 2023. Tuttavia, la convenuta, non solo entro tale data non trasferiva l'immobile al sig. ma non risultava neppure esserne proprietaria, contrariamente a Parte_1
quanto dichiarato, nè al momento della stipula del preliminare di compravendita, né alla data del 31 luglio 2023, data ultima prevista per il rogito dell'immobile.
Risulta, infatti, che il giorno 26 ottobre 2023, quando la sig.ra aveva l'occasione di diveni- CP_1
re proprietaria dell'immobile di cui è causa e successivamente trasferirlo al sig. CP_2
in adempimento agli obblighi assunti (seppur tardivamente), non acquistava per sé dal
[...]
precedente proprietario, bensì in favore di un terzo che contestualmente ne accettava l'acquisto
(doc. 6).
4
Dalle ragioni suddette, e dall'espresso riconoscimento operato in sede di diverso atto giudiziario, de- riva quindi la prova del grave inadempimento posto in essere dalla convenuta.
Peraltro, non risulta che dopo il ricevimento della diffida ad adempiere la convenuta abbia mai contestato i termini della diffida stessa.
Occorre quindi accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare, in seguito alla diffida ad adempiere.
4.3.2.
Quanto all' ulteriore domande di accertamento del diritto del ricorrente al pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, si osserva quanto segue.
Come noto, la caparra confirmatoria è un patto accessorio reale che si perfezione al momento della consegna della somma di denaro ed è destinato a rafforzare il vincolo contrattuale principale me- diante la previsione della liquidazione anticipata e convenzionale del danno connesso all'inadempimento delle obbligazioni che ne derivano.
Particolarmente, la clausola attribuisce alla parte adempiente il diritto di recedere dal contratto nel caso di grave inadempimento dell'altro contraente alle obbligazioni convenute, trattenendo la som- ma ricevuta o pretendendo la restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra.
Dunque, il ricorrente adempiente che voglia far valere in giudizio detto diritto, deve dimostrare l'avvenuto perfezionamento del patto accessorio reale a mezzo della consegna della somma pattuita al momento della conclusione del contratto principale;
il grave inadempimento dell'altro contraente alle obbligazioni assunte, nonché l'avvenuto esercizio del diritto di recesso tramite la chiara manife- stazione di volontà di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale avvalendosi del meccanismo di liquidazione anticipata e preventiva del danno ai sensi dell'art. 1385 c.c.
Nel caso in esame vi è prova del perfezionamento del patto accessorio attinente alla clausola con- firmatoria ex art. 1385 c.c. a mezzo della consegna di un assegno bancario.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la caparra confirmatoria può essere costi- tuita anche mediante la consegna di un assegno bancario, pur se l'effetto proprio di essa si perfezio- na al momento della riscossione della somma da esso recata e, dunque, salvo buon fine, essendo pe- rò onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso. Ne deriva che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga co- munque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadem- pimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l'eccezione di inadempimento (Cass. civ. sez. II, 9 agosto 2011, n. 17127; Cass. civ., sez. II, ord. 31 marzo 2022, n. 10366).
5
Ancora, si è chiarito che: “ in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente,
l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la conse- gna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo;
tuttavia, poiché 1'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quan- do passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri 1'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevu- to implica mancato pagamento” (Cass. n. 17749 del 2009).
Ne consegue che, allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno banca- rio, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all'incasso, trattenendo comunque l'assegno e non restituendolo all'acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l'insorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all'obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno.
D'altra parte, se si consente che colui il quale riceve la caparra a mezzo assegno bancario, ove non voglia più dare esecuzione al contratto, possa liberarsi dalle proprie obbligazioni semplicemente non ponendo all'incasso l 'assegno, risulterebbe evidente il deficit di tutela in favore della parte adempiente.
Dunque, vista la proposta irrevocabile di acquisto formulata da parte ricorrente ed accettata dalla convenuta, ove all' art. 4 si fa espresso riferimento alla costituzione di caparra confirmatoria me- diante consegna di assegno di € 10.000,00 intestato alla sig.ra e tratto dall'Istituto Banca CP_1
Madiolanum in data 11 maggio 2023 n 00862428299-07 (doc. 1) , la corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 4) ed il citato assegno bancario (doc. 1 bis) prodotti da parte ricorrente, non vi sono motivi per dubitare circa l'effettiva consegna alla parte convenuta da parte del ricorrente della ca- parra confirmatoria e circa l' accettazione della dazione della caparra con assegno bancario da parte della “cedente” CP_1
Come sopra detto, risulta altresì provato il grave inadempimento della parte promissaria venditrice.
In ultimo, quanto alla prova dell'esercizio del diritto di recesso, nel caso de quo, lo stesso non è ne- cessario essendosi il contratto già risolto per mezzo dell'inutile decorso del tempo utile alla sua ese- cuzione di cui alla diffida ad adempiere del 30 novembre 2023 (doc. 5).
Invero, come sopra detto, la parte non inadempiente che si è giovata dell'effetto risolutorio del con- tratto mediante la diffida ad adempiere, cui è congiunto l'inutile decorso del termine, non perde il
6
diritto a ritenere la caparra o chiederne la restituzione del doppio in funzione di liquidazione del danno predeterminata e sganciata dall'onere della prova del danno.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 20.000,00. Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda (6 maggio 2024) al saldo, come richiesto dalla parte ricorrente.
5.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e delle tariffe minime per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- accerta l'avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 19 maggio 2023, avente ad oggetto l'immobile sito in Bologna, Mura di Porta d'Azeglio 15 in ragione dell'inottemperanza della convenuta alla diffida ad adempiere del 30 novembre 2023; CP_1
- condanna la sig.ra ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., al pagamento in favo- CP_1 re del sig. della somma € 20.000,00, oltre interessi nella misura Parte_1
legale dalla domanda (6 maggio 2024) al saldo;
- condanna la sig.ra al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 264,00 per spese ed € 3.387,00 per compenso oltre al
15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
7