Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 04/06/2025, RGC n. 877/2021 dinanzi la dott.ssa AN OL sono comparsi:
L'avv. BOCCUTI MARIA per delega dell'avv. NICOLETTI FRANCESCO per parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
La dott.ssa per delega dell'avv. ZAGARESE MARIA TERESA per CP_1
parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa AN OL, a seguito di discussione all'udienza del 04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 877 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Nicoletti e nel cui studio in Corigliano Rossano – au Rossano - alla Via Martucci, n. 8, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Controparte_2 C.F._2
Zagarese e nel cui studio in Corigliano Rossano – au Rossano – alla Via Nazionale, n. 17,
elettivamente domicilia;
- convenuto –
nonché
residente in San Giuliano Milanese (MI) alla Via Papa Giovanni Paolo II, n. 8/C; CP_3
- terzo chiamato contumace -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig. conveniva in giudizio la Parte_1
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_2
del sig. per i danni arrecati al veicolo Peugeot tg FP411HZ di proprietà dell'attrice in seguito del Controparte_2
sinistro stradale avvenuto in Corigliano-Rossano (CS), area urbana Rossano alla via Nazionale in data 06.01.2019 e
meglio descritto in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di € 11.300,00
corrispondente al valore dell'autoveicolo acquistato a tale prezzo 4 mesi prima del sinistro, ovvero, a quelle diverse
somme che il Giudice adito dovesse ritenere congrue e di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in
favore del procuratore costituito.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 22.11.2021 si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente chiedeva di poter chiamare in causa, Controparte_2
per essere manlevato, il terzo conducente e pertanto responsabile dei danni arrecati al CP_3
veicolo Peugeot di proprietà dell'attrice in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 06.01.2019;
con il favore delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizzata la chiamata del terzo ed effettuata regolare notifica nessuno si costituiva e CP_3
ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 03.05.2023.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e prova testi e all'udienza del 04.06.2025
il Giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio, le parti, oramai, assenti.
La domanda dell'attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate.
Nel merito, si ritiene in data 06.01.2019 alle ore 18.00 circa in Rossano Scalo alla Via Nazionale si è
verificato il sinistro che ha visto coinvolta l'autovettura di proprietà dell'attrice Peugeot 208 condotta da il quale “… ad una velocità non commisurata alle condizioni e caratteristiche della strada, la Via CP_3
Nazionale del centro urbano di Rossano….a causa dell'eccessiva velocità pur vedendo davanti a se il veicolo (B) Nissan
Micra…..non essendo in grado di arrestare il veicolo nel limite del suo campo di visibilità e davanti ad un ostacolo
prevedibile onde evitare la collisione ed il tamponamento, iniziava manovra di sorpasso del predetto veicolo sulla sua
destra ma a causa del poco spazio esistente tra la predetta autovettura e il marciapiede urtava prima nella parte destra
dell'autovettura (B) e successivamente impattava con la parte anteriore contro un albero posto sul marciapiede sulla sua
destra. A seguito dell'impatto il veicolo si incendiava nella parte anteriore per cui si rendeva necessario l'intervento dei
Vigili del Fuoco….”. Questo è quanto risulta dal Rapporto di incidente stradale redatto ed effettuato dalla
Polizia Locale di Rossano, confermato anche in sede di escussione testimoniale, che ha ricostruito la dinamica del sinistro e che, relativamente al suo valore probatorio, fa fede fino a querela di falso.
Pertanto, in merito si osserva che, ai sensi del disposto di cui all' art. 143 del Codice della Strada si presume, salvo prova contraria da parte del convenuto che il sinistro si sia verificato nelle circostanze,
con le modalità e con le conseguenze risultanti nel rapporto delle autorità verbalizzanti. A ciò si aggiunge che l'istruzione probatoria ha dato fondamento agli assunti di parte attrice: il teste
[...]
– udienza del 24.06.2024 – riferisce “…Confermo la circostanza 4) relativa alla dinamica Testimone_1
del sinistro e posso anche dire che l'autovettura dovevo guidarla io ma il sig. ha insistito perché la CP_3
macchina era nuova e voleva provarla….Confermo la circostanza 5) e ricordo che abbiamo provveduto a togliere
CP_ dall'autovettura il Lavorato mentre il sig. era uscito e poi li vi era molta gente e qualcuno ha chiamato i CP_2
vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Preciso che sono intervenuti anche i vigili Urbani e
l'ambulanza…”; concordanti e nella medesima direzione anche le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
“….confermo la circostanza 2) io mi trovavo con mio figlio e il dietro l'autovettura di mio fratello
[...] Tes_1
con un'altra autovettura…confermo la circostanza 3) che arrivati a Longobucco dopo un pò abbiamo deciso di rientrare
a Rossano Scalo…confermo la circostanza 4) perché noi ci trovavamo dietro l'autovettura Peugeot e ho visto tutta la
CP_ dinamica…confermo la circostanza 5) e preciso che noi abbiamo tirato fuori dall'autovettura mio fratello mentre l'
è sceso regolarmente dalla macchina e poi sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati da qualcuno che si trovava lì…”.
Gli assunti di parte attrice trova ulteriore conferma nella testimonianza del teste qualificato TE
, all'udienza del 03.02.2025, il quale conferma quanto riportato nel verbale di intervento e
[...]
testualmente riferisce “…. Io all'epoca dei fatti ero Istruttore Capo presso la Polizia Municipale di Corigliano Calabro… confermo la mia relazione confermo che trattasi di mia firma e gli allegati relativamente allo schizzo
planimetrico e le foto sono sempre state redatte da me…..Oltre a confermare la mia relazione ricordo che l'autovettura
si è incendiata;
che abbiamo convocato anche la signora che non era in zona e non sapeva del sinistro atteso che Pt_1
l'autovettura era intestata a lei. L'autovettura ricordo che era guidata dal sig. in ogni cosa confermo il CP_3
rapporto di incidente stradale. Siamo intervenuti pochi minuti dopo il sinistro….”.
Da quanto innanzi, in ordine al sinistro per cui è causa, deve ravvisarsi la responsabilità dell'
[...]
, conducente dell'autovettura Peugeot 208 di proprietà dell'attrice, tg.ta FP 411 HZ, il quale CP_3
ha provocato i danni e l'incendio all'autovettura non rispettando il limite di velocità.
In ordine al quantum del risarcimento del danno all' auto dell'attrice, dalla documentazione in atti si rileva che la stessa è stata rottamata, stante i gravi danni rilevabili dalle foto in atti. Ciò posto, si ritiene di poter ricorrere a criteri di equità dettati dalla comune esperienza nonché degli artt. 1223,
1226, 1227 c.c. espressamente richiamati dall'art. 2056 c.c., e si ritiene di poter determinare il danno,
in € 6.000,00, in via equitativa ed all' attualità, stante difficoltà nel valutare con precisione l'entità del valore dell'auto ed il suo stato d'uso, tenuto conto che detta auto è stata immatricolata nel 2018.
A tale somma va aggiunto l'importo necessario per l'immatricolazione o passaggio di proprietà di altra autovettura, che sempre in via equitativa si ritiene di quantificare in € 400,00.
Sul complessivo importo di € 6.400,00 vanno calcolati interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza sino al soddisfo.
Non si ritiene di riconoscere la rivalutazione monetaria essendo il danno quantificato all' attualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
visto l'art. 92 c.p.c. compensa tra le altre parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
a) In accoglimento della domanda, condanna al pagamento, in favore di , CP_3 Parte_1
della complessiva somma di € 6.400,00, per il risarcimento del danno patrimoniali liquidati come in epigrafe oltre interessi legali come sopra indicati, nonché interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
b) Condanna al pagamento, in favore di , al pagamento delle spese di lite CP_3 Parte_1
che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) Spese compensate tra parte soccombente e terzo chiamato.
Così deciso in Castrovillari 04.06.2025
Il GOP
Dott.ssa AN OL