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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1183/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Roberto CP_2
Lombardi, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
PI GE e GI RA, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'amministratore e Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze Controparte_4
presso il recapito dell'Avv. Stefania Mari, presso lo Studio Fichi, rappresentata e difesa dal predetto Avv. Stefania Mari, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Controparte_5
Barbara Gualtieri, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. PARTE APPELLATA
e
+ 249. CP_6
APPELLATI non costituiti
avverso sentenza n. 3228/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “-accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attrice del fondo sito in Comune di Barberino di CP_1
Mugello identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio n. 40, particella n. 237 per mq. 1130, ordinando al competente Direttore dell' di Firenze di Parte_1
voler provvedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni a sensi di legge con esonero da ogni responsabilità per il richiedente;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Sempre nel merito, nel caso in cui l'appellante fosse costretto al pagamento delle inique spese di lite poste a suo carico dalla ingiusta ed illegittima sentenza impugnata: - condannare agli appellati a restituire all'appellante tutte le somme che per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado qui impugnata la sarà costretta a CP_1
pagare agli appellati per evitare esecuzioni forzate in virtù del titolo esecutivo costituito dalla più volte citata sentenza impugnata”.
Per la parte appellata “Voglia Controparte_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale rilevare, allo stato, la nullità e/o inammissibilità dell'appello introdotto da in CP_1
quanto notificato in violazione del legittimo litisconsorzio non avendo esteso il gravame a tutti i 250 convenuti parti nel giudizio di primo grado così come da provvedimento
31.01.24 della Corte d'Appello di Firenze in particolare escludendo e/o omettendo la notifica alla sig.ra destinataria in primo grado di atto di citazione a seguito CP_7
del provvedimento del G.I. (doc. a), con il quale veniva ordinato nei confronti della ridetta integrazione del contraddittorio poichè non citata per pubblici proclami, poi ritualmente eseguita, e dichiarare l'estinzione del presente procedimento ovvero ogni
2 altro provvedimento ritenuto di giustizia;
ulteriormente Voglia il Giudice del Gravame rilevare l'infondatezza ed irrilevanza dei motivi di appello e per l'effetto, considerata la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Nel merito, in ogni caso e sempre, Si Voglia rigettare l'appello siccome accertato come nullo e/o inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza di primo grado Tribunale di Firenze n. 3228/21 – n. 4868/16 RG anche espressamente in punto di spese e respinta ogni contraria domanda condannare
l'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria, per cautela difensiva, nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere di approfondire l'istruttoria del primo grado o rilevasse incertezza ai fini del decidere, si chiede ammettersi la CTU già richiesta in primo grado ed in quella sede riportata nelle conclusioni, affinché sia accertato lo stato dei luoghi, sempre a conforto della voluta conferma della sentenza di I grado qui impugnata da parte appellante . CP_1
Per la parte appellata “Si chiede la conferma della sentenza di primo grado in CP_5 ogni sua parte con condanna alle spese”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_1
3228/2021 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta la domanda di usucapione avanzata dalla stessa nei confronti de la CP_1 Controparte_3
(di seguito: e dei 250 soggetti titolari di quote
[...] CP_3
millesimali della comunione predetta.
1.1) A fondamento della propria domanda, veva in prime cure allegato che: CP_1
− era proprietaria, sin dal 1980, di alcuni immobili individuati al foglio 40 del CT del
Comune di Barberino del Mugello e che, da tale momento, aveva posseduto uti dominus l'area corrispondente alla particella n. 237 del predetto foglio 40, trattandosi peraltro di area materialmente incorporata nel fondo di proprietà della stessa attrice;
− il bene di cui alla predetta particella n. 237 (uno stradello non di uso pubblico) era di proprietà della , i cui CP_3 Controparte_3 CP_3 partecipanti erano in notevole numero (circa 250: tutti indicati nell'atto di citazione, con notifica dell'atto effettuata per pubblici proclami).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attrice
3 del fondo sito in Comune di Barberino di Mugello identificato al Catasto CP_1
Terreni di detto Comune al foglio n. 40, particella n. 237 per mq. 1130, ordinando al competente Direttore dell' di Firenze di voler provvedere alle Parte_1
conseguenti trascrizioni e volturazioni a sensi di legge con esonero da ogni responsabilità per il richiedente;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”.
1.2) Si era costituita la CO, che aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, preliminarmente eccependo l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e quindi in particolare esponendo che:
− la notifica per pubblici proclami conteneva varie irregolarità e, soprattutto, contemplava tra i destinatari un soggetto (il sig. indicato come CP_8
comproprietario del bene e che, tuttavia, non lo era, essendo invece comproprietaria dello stesso la sig.ra (moglie del predetto sig. CP_7
; CP_8
− non sussistevano gli estremi di un possesso utile ai fini dell'usucapione, dal momento che nell'area oggetto della domanda attorea era allocato un deposito di acque sorgive corredato di valvole, pompe e strumenti atti al controllo delle acque stesse: da tempo immemorabile venivano effettuati accessi al deposito in questione, mentre anche lo stradello era stato utilizzato da chiunque volesse farlo.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, in via preliminare e/o pregiudiziale comunque gradata - dichiarare la domanda e/o causa qui introdotta da improcedibile per carenza CP_1
di invito di mediazione;
- accertare e/o valutare la mancanza dei presupposti in forza dei quali è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nonchè il mancato rispetto del deposito dell'atto introduttivo presso la Casa Comunale di Firenze e dichiarare la notifica per pubblici proclami, così come effettuata, inesistente;
- rilevare la non integrità del contraddittorio;
nel merito - respingere la domanda di così come proposta CP_1
poichè infondata in fatto e diritto nonchè carente dei presupposti di legge. Con vittoria di competenze e spese”.
1.3) Si era poi costituito il sig. anch'egli contestando la Controparte_5 possibilità di ravvisare in capo a un possesso utile ai fini dell'usucapione, facendo CP_1 presente di aver sempre utilizzato la strada che conduceva al deposito d'acqua allocato sull'area oggetto delle domande attoree.
Anche i propri familiari ed altri utenti avevano del resto fatto ricorso all'approvvigionamento garantito dal deposito in questione, non essendo peraltro presente in loco un acquedotto pubblico.
Anche il sig. aveva quindi chiesto la reiezione della domanda di CP_5 CP_1
4 1.4) Il Tribunale di Firenze, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig. (con incombente adempiuto da , espletato istruttoria CP_7 CP_1
mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, aveva infine ritenuto che:
− “L'immobile di cui parte attrice ha chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, in proprio favore, in virtù di usucapione ventennale, è pacificamente di proprietà della , Controparte_3
di cui fa parte la stessa società attorea, la quale, pertanto, è comproprietaria, unitamente agli altri soggetti della CO, dell'area identificata con la particella 237 per mq. 1130 del foglio 40 del C.T. del Comune di Barberino di
Mugello, sulla quale esercita legittimamente il proprio compossesso insieme agli altri comunisti”;
− “Anche l'acquedotto di Corte, pur insistendo su proprietà esclusiva dell'attrice, fa parte pacificamente della CO, che ne detiene 9 quote su 25. Parte convenuta sostiene di aver sempre avuto libero accesso all'acquedotto, anhce attraverso propri incaricati, i quali sono sempre passati necessariamente e liberamente dalla particella 237. Parte attrice deduce che, per accedere all'acquedotto, che si trova nella sua proprietà, non sia necessario attraversare la particella 237 e che l'accesso all'acquedotto è sempre e solo avvenuto da parte di membri dell'”Acquedotto di Corte”, e non da parte della CO e dei suoi partecipanti”;
− “Le risultanze istruttorie hanno condotto all'accertamento della fondatezza della tesi di parte convenuta. Nonostante il cancello posto all'ingresso della strada sia stato realizzato a suo tempo dalla società attrice, questo non ha mai impedito
l'accesso ed il passaggio, in quanto lo stesso, suddiviso in due parti, è sempre rimasto aperto dalla parte più piccola pedonale, senza che vi fosse necessità di utilizzare chiavi per aprirlo, le quali, peraltro, sono nel possesso di alcuni soggetti della comunione, tra cui gli incaricati dall'Amministratore della CP_3
Per_
quali e (vedi dichiarazioni dei testi
[...] Per_1 Per_2 Testimone_1
e : l'apposizione del cancello, pertanto, non può ritenersi atto Testimone_2
idoneo a determinare una interversione del possesso esercitato da parte attrice quale compossessore a possesso uti dominus in via esclusiva: questa è la ragione per cui la CO ha tollerato la chiusura con il cancello apposto dalla
Nemmeno gli interventi di manutenzione della strada eseguiti da Controparte_1
parte attrice nel 1993 sono idonei ad integrare un possesso uti dominus, in quanto interventi occasionali (attualmente la strada è “ridotta male”, secondo le dichiarazioni dei testi della stessa parte attrice e ”; Tes_3 Tes_4
5 − dunque, conclusivamente, “Le risultanze delle deposizioni dei testi di parte attrice non condotto all'assolvimento dell'onere probatorio gravante su quest'ultima, in quanto i passaggi riferiti risultano occasionali e, in ogni caso, non continuativi per un arco temporale necessario ed utile ad usucapionem”.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “RIGETTA la domanda. Condanna la parte attrice a rimborsare alle parti convenute costituite le spese di lite, che si liquidano in Euro 10.353,00 per compensi in favore di ciascuna parte convenuta, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello citando la CP_1
CO ed il sig. avanti a questa Corte. CP_5
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “L'errato accoglimento della tesi di parte convenuta. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116cpc. Omessa motivazione”, contestando la valorizzazione fornita dal giudice di prime cure agli accessi al deposito di acqua presente sulla proprietà in considerazione dell'irrilevanza delle deposizioni CP_1
testimoniali rese al riguardo;
2°. “L'esistenza dei presupposti per l'acquisto della proprietà ad usucapionem.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115cpc, 116cpc, 1140cc, 1158cc,
1164cc e 2697cc . Omessa motivazione”, rilevando come le risultanze istruttorie, trascurate dal giudice di prime cure, avessero fornito pieno riscontro alle allegazioni di CP_1
3°. “L'ingiusta condanna alle spese di lite”, evidenziando la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite e che il sig. si era CP_5
costituito dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., con conseguente ridotto esercizio di attività difensiva.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la ha eccepito preliminarmente il CP_3
difetto di integrità del contraddittorio, contestando comunque nel merito la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e chiedendo dunque l'accoglimento delle conclusioni ricordate in epigrafe.
2.3) Anche il sig. ha contestato la fondatezza in merito del gravame, CP_5
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.4) Nel corso del processo è stata disposta ex art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri 250 convenuti in prime cure di cui, tuttavia, nessuno si è poi costituito.
6 3) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame occorre prendere in considerazione l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame stesso, sollevata da parte dell'appellata con riferimento all'omessa integrazione del CP_3
contraddittorio da parte dell'appellante.
A) La ha, sin dalla propria comparsa di costituzione, eccepito il difetto CP_3
di contraddittorio nei confronti dei 250 convenuti contumaci in prime cure, sussistendo nei loro confronti un litisconsorzio processuale che doveva essere conservato anche in grado di appello.
B) In esito a ciò, con provvedimento del 31.1.2024, la Corte ha come detto disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti comproprietari non costituiti in prime cure.
Parte appellante ha quindi chiesto, con istanza depositata il 5.3.2024, di essere autorizzata alla citazione in questione mediante pubblici proclami.
Tale istanza è stata accolta, con provvedimento del 6.3.2024.
Con nuova istanza, del 24.4.2024, l'appellante ha chiesto che il provvedimento di autorizzazione venisse integrato mediante previsione della possibilità di esecuzione della notificazione: a) per estratto, su due quotidiani nazionali o b) per estratto, su un quotidiano locale, e, per intero, mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Barberino del
Mugello.
Tale istanza è stata poi in parte accolta, in data 26.4.2024, con autorizzazione ad eseguire la notifica sia per estratto, ma su un quotidiano a tiratura nazionale, sia per intero, mediante affissione all'albo pretorio predetto.
La documentazione correlata a tale notifica è stata infine depositata da parte appellante in data 12.11.2024 (alle ore 20.06), unitamente alle note scritte di trattazione ex art. 127ter c.p.c. dimesse in vista dell'udienza, cartolarizzata, del 13.11.2024 (fissata per la precisazione delle conclusioni).
C) La CO ha, già nelle note di trattazione scritta dimesse in data
12.11.2024 (alle ore 19.33, e dunque senza aver preso visione della documentazione predetta), eccepito che:
− “Ad oggi non è stata depositata in atti la citazione in appello notificata ad integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado. Ciò stante, questa parte appellata non è in grado di poter eventualmente dedurre e/o eccepire in merito alla regolarità e ritualità dell'ordinata rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello, ai fini dell'integrazione del contraddittorio”;
7 − “In considerazione di quanto sopra e per tuziorismo difensivo se ne eccepisce
l'irregolarità ed irritualità e, in particolare questa parte appellata rileva come destinataria dell'atto di citazione in appello non sia stata la sig.ra CP_7
(C.F. ), anch'essa comunista convenuta in primo grado CodiceFiscale_1
con citazione autonoma poichè non citata per pubblici proclami, già parte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze. A tal proposito si osserva come, in primo grado a seguito dell'eccezione sollevata da questa parte appellata al momento della costituzione in giudizio, il Giudice abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio (doc. a) nei confronti della ridetta con provvedimento CP_7
10.11.16 e come parte attrice abbia ottemperato depositando poi l'atto CP_1 notificato in cancelleria così come si evince dal verbale dell'udienza 11.05.17
(doc. b) e dal fascicolo telematico dal quale è rilevabile il ridetto deposito eseguito in data 25.01.17”;
− “...l'Ecc.ma Corte, verificate modalità e termini di adempimento alla disposta integrazione del contraddittorio, ordinata nel presente giudizio, nei confronti di tutti quei soggetti già parti nel giudizio di primo grado, Vorrà prendere atto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e quindi CP_7 dichiarare l'estinzione del processo”.
La stessa CO, poi, in sede di compara conclusionale (una volta presa visione della documentazione dimessa da parte appellante) ha ribadito l'eccezione in questione, rilevando come:
− “...l'elenco destinatari prodotto in sede di richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sia lo stesso utilizzato per il I grado già risultato carente e/o non corretto rispetto ai nominativi presenti”;
− “...destinataria dell'atto di citazione in appello notificato per pubblici proclami, ancora una volta, non sia stata la Sig.ra (C.F. CP_7 C.F._1
). A tal proposito si osserva come, in primo grado a seguito dell'eccezione
[...]
sollevata da questa parte appellata al momento della costituzione in giudizio, il
Giudice abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ridetta con provvedimento 10.11.16 (doc. a note ud. Mangona 13.11.24), CP_7
ritenendo non idonea e/o efficace la notifica per pubblici proclami quantomeno nei confronti di quest'ultima, e come parte attrice abbia ottemperato CP_1 depositando poi l'atto notificato in cancelleria così come si evince dal verbale dell'udienza 11.05.17 (doc. b note ud. Mangona 13.11.24) e dal fascicolo telematico dal quale è rilevabile il ridetto deposito eseguito in data 25.01.17. La rinnovazione della citazione di I grado in via autonoma nei confronti di sopradetta
8 convenuta imponeva quantomeno l'inserimento del nominativo nell'elenco per quella effettuata per pubblici proclami”;
− “In sintesi, ut supra era parte del giudizio di primo grado e secondo CP_7
la Corte intestata (ordinanza 31.01.24) essendo parte nel giudizio dinanzi al
Tribunale è litisconsorte necessario nel giudizio di appello sia sotto il profilo sostanziale che processuale. Orbene, l'Ecc.ma Corte - verificate modalità e termini di adempimento alla disposta integrazione del contraddittorio - ordinata nel presente giudizio, nei confronti di tutti quei soggetti già parti nel giudizio di primo grado, Vorrà prendere atto della mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concesso ex art 102.2 c.p.c. nei confronti di e CP_7 quindi dichiarare l'estinzione del processo (C. Cass. 28333/2024)”.
D) A fronte di ciò, parte appellante nulla ha replicato sul punto nel contesto degli scritti conclusionali (né in comparsa conclusionale né in memoria di replica).
E) Parte appellata ha infine, nella propria memoria di replica, CP_3
evidenziato l'omessa presa di posizione di parte appellante sulla questione in oggetto, reiterando l'eccezione in oggetto (“Non possiamo esimerci dal far notare come controparte nella propria comparsa conclusionale non abbia in alcun modo preso posizione rispetto all'eccezione di carenza di contraddittorio nei confronti di CP_7
così come formulata da questa difesa nelle note di udienza depositate il 13.11.2024
[...]
e quindi, di fatto stante la non contestazione, ammettendo la circostanza. Ciò stante si insiste nell'eccezione osservando come il litisconsorzio rilevato carente dalla Corte adita non sia stato correttamente integrato da parte appellante”).
3.1) L'eccezione è fondata.
3.1.1) Con il provvedimento del 31.1.2024 la Corte ha espressamente “...ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti dei 250 comunisti, già parti del giudizio di primo grado, trattandosi di litisconsorti necessari sia sotto il profilo sostanziale che processuale” e quindi disponendo
“l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui in parte motiva”.
Sul punto occorre procedere ad alcune osservazioni, rilevando che:
a) ebbe a citare in giudizio, in origine, la e i soggetti titolari di CP_1 CP_3 quote millesimali nella comunione stessa (indicati alle pp.gg 4, 5 e 6 dell'atto di citazione), in tutto 250;
b) la CO ebbe ad eccepire la sussistenza di varie incongruenze nel contesto della citazione per pubblici proclami eseguita nei confronti dei predetti 250 convenuti, rilevando tra l'altro che, tra costoro, era inserito anche il nominativo di che, invece, non risultava titolare di quote millesimali, essendo CP_8
9 invece queste ultime intestate alla moglie dello stesso sig. sig.ra CP_8 CP_7
[...]
c) preso atto di ciò, con provvedimento reso a verbale d'udienza dell'11.11.2016, il
Tribunale di Firenze dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta sig.ra CP_7
d) alla successiva udienza, in prime cure, dell'11.5.2017, parte attrice ha fatto presente “...di aver integrato il contraddittorio nei confronti di e ha CP_7 già depositato l'atto notificato”;
e) tale atto risulta poi notificato alla sig.ra come riconosciuto anche da parte CP_7 de la CO (“...parte attrice abbia ottemperato depositando poi l'atto CP_1 notificato in cancelleria così come si evince dal verbale dell'udienza 11.05.17
(doc. b) e dal fascicolo telematico dal quale è rilevabile il ridetto deposito eseguito in data 25.01.17”);
f) la questione non risulta più essere stata oggetto di valutazione, in prime cure, e la stessa sentenza impugnata nella presente sede risulta essere stata resa tra la CP_1
CO, il sig. e “altri 250 indicati in atto di citazione”. CP_5
3.1.2) L'analisi del contenuto dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuato nel presente grado di giudizio da onsente poi di evincere che: CP_1
→ la notifica è stata effettuata sulla scorta del medesimo elenco di nominativi indicato nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, in cui:
o è ancora presente il nominativo di CP_8
o non è presente il nominativo di CP_7
→ non è stata conseguentemente effettuata alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra CP_7
3.1.3) Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte deve quindi porsi in evidenza come l'integrazione del contraddittorio disposta da questa Corte non abbia avuto ad oggetto, anche sul piano lessicale, i “...250 (convenuti) indicati in atto di citazione”
(come riportato, ad es., nell'intestazione della sentenza impugnata) ma i “...250 comunisti, già parti del giudizio di primo grado” (a costoro essendo operato il riferimento nell'espressione “soggetti di cui in parte motiva”, laddove è stata disposta l'integrazione del contraddittorio in questione).
Dunque, il fatto che l'odierna appellante abbia ritenuto – onde dare corso all'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte – di utilizzare il medesimo elenco di nominativi dei convenuti ab origine in prime cure ha fatto sì che l'integrazione stessa non sia avvenuta nei confronti della sig.ra la quale, tuttavia, era ricompresa nei CP_7
10 “250 comunisti, già parti del giudizio di primo grado” con riferimento ai quali l'integrazione stessa doveva essere effettuata.
Come detto, infatti, era la sig.ra e non il sig. (e tale circostanza è CP_7 CP_8
pacifica, in quanto mai contestata da alcuno) ad essere titolare di quote millesimali nella comunione già convenuta in prime cure e, dunque, era la stessa sig.ra ad integrare CP_7
il novero dei predetti comunisti ed era pertanto nei confronti – anche – di quest'ultima che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.
3.1.4) La circostanza (parimenti pacifica) che tale integrazione del contraddittorio non sia avvenuta comporta, di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 331, 2° comma, c.p.c.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d.
“basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 3228/2021 del Tribunale di Firenze, così Controparte_1
statuisce:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi Controparte_3
€ 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
11 3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1 Controparte_5
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il
[...]
gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.205 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1183/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Roberto CP_2
Lombardi, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
PI GE e GI RA, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'amministratore e Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze Controparte_4
presso il recapito dell'Avv. Stefania Mari, presso lo Studio Fichi, rappresentata e difesa dal predetto Avv. Stefania Mari, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Controparte_5
Barbara Gualtieri, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. PARTE APPELLATA
e
+ 249. CP_6
APPELLATI non costituiti
avverso sentenza n. 3228/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “-accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attrice del fondo sito in Comune di Barberino di CP_1
Mugello identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio n. 40, particella n. 237 per mq. 1130, ordinando al competente Direttore dell' di Firenze di Parte_1
voler provvedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni a sensi di legge con esonero da ogni responsabilità per il richiedente;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Sempre nel merito, nel caso in cui l'appellante fosse costretto al pagamento delle inique spese di lite poste a suo carico dalla ingiusta ed illegittima sentenza impugnata: - condannare agli appellati a restituire all'appellante tutte le somme che per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado qui impugnata la sarà costretta a CP_1
pagare agli appellati per evitare esecuzioni forzate in virtù del titolo esecutivo costituito dalla più volte citata sentenza impugnata”.
Per la parte appellata “Voglia Controparte_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale rilevare, allo stato, la nullità e/o inammissibilità dell'appello introdotto da in CP_1
quanto notificato in violazione del legittimo litisconsorzio non avendo esteso il gravame a tutti i 250 convenuti parti nel giudizio di primo grado così come da provvedimento
31.01.24 della Corte d'Appello di Firenze in particolare escludendo e/o omettendo la notifica alla sig.ra destinataria in primo grado di atto di citazione a seguito CP_7
del provvedimento del G.I. (doc. a), con il quale veniva ordinato nei confronti della ridetta integrazione del contraddittorio poichè non citata per pubblici proclami, poi ritualmente eseguita, e dichiarare l'estinzione del presente procedimento ovvero ogni
2 altro provvedimento ritenuto di giustizia;
ulteriormente Voglia il Giudice del Gravame rilevare l'infondatezza ed irrilevanza dei motivi di appello e per l'effetto, considerata la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Nel merito, in ogni caso e sempre, Si Voglia rigettare l'appello siccome accertato come nullo e/o inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza di primo grado Tribunale di Firenze n. 3228/21 – n. 4868/16 RG anche espressamente in punto di spese e respinta ogni contraria domanda condannare
l'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria, per cautela difensiva, nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere di approfondire l'istruttoria del primo grado o rilevasse incertezza ai fini del decidere, si chiede ammettersi la CTU già richiesta in primo grado ed in quella sede riportata nelle conclusioni, affinché sia accertato lo stato dei luoghi, sempre a conforto della voluta conferma della sentenza di I grado qui impugnata da parte appellante . CP_1
Per la parte appellata “Si chiede la conferma della sentenza di primo grado in CP_5 ogni sua parte con condanna alle spese”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_1
3228/2021 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta la domanda di usucapione avanzata dalla stessa nei confronti de la CP_1 Controparte_3
(di seguito: e dei 250 soggetti titolari di quote
[...] CP_3
millesimali della comunione predetta.
1.1) A fondamento della propria domanda, veva in prime cure allegato che: CP_1
− era proprietaria, sin dal 1980, di alcuni immobili individuati al foglio 40 del CT del
Comune di Barberino del Mugello e che, da tale momento, aveva posseduto uti dominus l'area corrispondente alla particella n. 237 del predetto foglio 40, trattandosi peraltro di area materialmente incorporata nel fondo di proprietà della stessa attrice;
− il bene di cui alla predetta particella n. 237 (uno stradello non di uso pubblico) era di proprietà della , i cui CP_3 Controparte_3 CP_3 partecipanti erano in notevole numero (circa 250: tutti indicati nell'atto di citazione, con notifica dell'atto effettuata per pubblici proclami).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attrice
3 del fondo sito in Comune di Barberino di Mugello identificato al Catasto CP_1
Terreni di detto Comune al foglio n. 40, particella n. 237 per mq. 1130, ordinando al competente Direttore dell' di Firenze di voler provvedere alle Parte_1
conseguenti trascrizioni e volturazioni a sensi di legge con esonero da ogni responsabilità per il richiedente;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”.
1.2) Si era costituita la CO, che aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, preliminarmente eccependo l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e quindi in particolare esponendo che:
− la notifica per pubblici proclami conteneva varie irregolarità e, soprattutto, contemplava tra i destinatari un soggetto (il sig. indicato come CP_8
comproprietario del bene e che, tuttavia, non lo era, essendo invece comproprietaria dello stesso la sig.ra (moglie del predetto sig. CP_7
; CP_8
− non sussistevano gli estremi di un possesso utile ai fini dell'usucapione, dal momento che nell'area oggetto della domanda attorea era allocato un deposito di acque sorgive corredato di valvole, pompe e strumenti atti al controllo delle acque stesse: da tempo immemorabile venivano effettuati accessi al deposito in questione, mentre anche lo stradello era stato utilizzato da chiunque volesse farlo.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, in via preliminare e/o pregiudiziale comunque gradata - dichiarare la domanda e/o causa qui introdotta da improcedibile per carenza CP_1
di invito di mediazione;
- accertare e/o valutare la mancanza dei presupposti in forza dei quali è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nonchè il mancato rispetto del deposito dell'atto introduttivo presso la Casa Comunale di Firenze e dichiarare la notifica per pubblici proclami, così come effettuata, inesistente;
- rilevare la non integrità del contraddittorio;
nel merito - respingere la domanda di così come proposta CP_1
poichè infondata in fatto e diritto nonchè carente dei presupposti di legge. Con vittoria di competenze e spese”.
1.3) Si era poi costituito il sig. anch'egli contestando la Controparte_5 possibilità di ravvisare in capo a un possesso utile ai fini dell'usucapione, facendo CP_1 presente di aver sempre utilizzato la strada che conduceva al deposito d'acqua allocato sull'area oggetto delle domande attoree.
Anche i propri familiari ed altri utenti avevano del resto fatto ricorso all'approvvigionamento garantito dal deposito in questione, non essendo peraltro presente in loco un acquedotto pubblico.
Anche il sig. aveva quindi chiesto la reiezione della domanda di CP_5 CP_1
4 1.4) Il Tribunale di Firenze, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig. (con incombente adempiuto da , espletato istruttoria CP_7 CP_1
mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, aveva infine ritenuto che:
− “L'immobile di cui parte attrice ha chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, in proprio favore, in virtù di usucapione ventennale, è pacificamente di proprietà della , Controparte_3
di cui fa parte la stessa società attorea, la quale, pertanto, è comproprietaria, unitamente agli altri soggetti della CO, dell'area identificata con la particella 237 per mq. 1130 del foglio 40 del C.T. del Comune di Barberino di
Mugello, sulla quale esercita legittimamente il proprio compossesso insieme agli altri comunisti”;
− “Anche l'acquedotto di Corte, pur insistendo su proprietà esclusiva dell'attrice, fa parte pacificamente della CO, che ne detiene 9 quote su 25. Parte convenuta sostiene di aver sempre avuto libero accesso all'acquedotto, anhce attraverso propri incaricati, i quali sono sempre passati necessariamente e liberamente dalla particella 237. Parte attrice deduce che, per accedere all'acquedotto, che si trova nella sua proprietà, non sia necessario attraversare la particella 237 e che l'accesso all'acquedotto è sempre e solo avvenuto da parte di membri dell'”Acquedotto di Corte”, e non da parte della CO e dei suoi partecipanti”;
− “Le risultanze istruttorie hanno condotto all'accertamento della fondatezza della tesi di parte convenuta. Nonostante il cancello posto all'ingresso della strada sia stato realizzato a suo tempo dalla società attrice, questo non ha mai impedito
l'accesso ed il passaggio, in quanto lo stesso, suddiviso in due parti, è sempre rimasto aperto dalla parte più piccola pedonale, senza che vi fosse necessità di utilizzare chiavi per aprirlo, le quali, peraltro, sono nel possesso di alcuni soggetti della comunione, tra cui gli incaricati dall'Amministratore della CP_3
Per_
quali e (vedi dichiarazioni dei testi
[...] Per_1 Per_2 Testimone_1
e : l'apposizione del cancello, pertanto, non può ritenersi atto Testimone_2
idoneo a determinare una interversione del possesso esercitato da parte attrice quale compossessore a possesso uti dominus in via esclusiva: questa è la ragione per cui la CO ha tollerato la chiusura con il cancello apposto dalla
Nemmeno gli interventi di manutenzione della strada eseguiti da Controparte_1
parte attrice nel 1993 sono idonei ad integrare un possesso uti dominus, in quanto interventi occasionali (attualmente la strada è “ridotta male”, secondo le dichiarazioni dei testi della stessa parte attrice e ”; Tes_3 Tes_4
5 − dunque, conclusivamente, “Le risultanze delle deposizioni dei testi di parte attrice non condotto all'assolvimento dell'onere probatorio gravante su quest'ultima, in quanto i passaggi riferiti risultano occasionali e, in ogni caso, non continuativi per un arco temporale necessario ed utile ad usucapionem”.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “RIGETTA la domanda. Condanna la parte attrice a rimborsare alle parti convenute costituite le spese di lite, che si liquidano in Euro 10.353,00 per compensi in favore di ciascuna parte convenuta, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello citando la CP_1
CO ed il sig. avanti a questa Corte. CP_5
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “L'errato accoglimento della tesi di parte convenuta. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116cpc. Omessa motivazione”, contestando la valorizzazione fornita dal giudice di prime cure agli accessi al deposito di acqua presente sulla proprietà in considerazione dell'irrilevanza delle deposizioni CP_1
testimoniali rese al riguardo;
2°. “L'esistenza dei presupposti per l'acquisto della proprietà ad usucapionem.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115cpc, 116cpc, 1140cc, 1158cc,
1164cc e 2697cc . Omessa motivazione”, rilevando come le risultanze istruttorie, trascurate dal giudice di prime cure, avessero fornito pieno riscontro alle allegazioni di CP_1
3°. “L'ingiusta condanna alle spese di lite”, evidenziando la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite e che il sig. si era CP_5
costituito dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., con conseguente ridotto esercizio di attività difensiva.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la ha eccepito preliminarmente il CP_3
difetto di integrità del contraddittorio, contestando comunque nel merito la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e chiedendo dunque l'accoglimento delle conclusioni ricordate in epigrafe.
2.3) Anche il sig. ha contestato la fondatezza in merito del gravame, CP_5
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.4) Nel corso del processo è stata disposta ex art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri 250 convenuti in prime cure di cui, tuttavia, nessuno si è poi costituito.
6 3) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame occorre prendere in considerazione l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame stesso, sollevata da parte dell'appellata con riferimento all'omessa integrazione del CP_3
contraddittorio da parte dell'appellante.
A) La ha, sin dalla propria comparsa di costituzione, eccepito il difetto CP_3
di contraddittorio nei confronti dei 250 convenuti contumaci in prime cure, sussistendo nei loro confronti un litisconsorzio processuale che doveva essere conservato anche in grado di appello.
B) In esito a ciò, con provvedimento del 31.1.2024, la Corte ha come detto disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti comproprietari non costituiti in prime cure.
Parte appellante ha quindi chiesto, con istanza depositata il 5.3.2024, di essere autorizzata alla citazione in questione mediante pubblici proclami.
Tale istanza è stata accolta, con provvedimento del 6.3.2024.
Con nuova istanza, del 24.4.2024, l'appellante ha chiesto che il provvedimento di autorizzazione venisse integrato mediante previsione della possibilità di esecuzione della notificazione: a) per estratto, su due quotidiani nazionali o b) per estratto, su un quotidiano locale, e, per intero, mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Barberino del
Mugello.
Tale istanza è stata poi in parte accolta, in data 26.4.2024, con autorizzazione ad eseguire la notifica sia per estratto, ma su un quotidiano a tiratura nazionale, sia per intero, mediante affissione all'albo pretorio predetto.
La documentazione correlata a tale notifica è stata infine depositata da parte appellante in data 12.11.2024 (alle ore 20.06), unitamente alle note scritte di trattazione ex art. 127ter c.p.c. dimesse in vista dell'udienza, cartolarizzata, del 13.11.2024 (fissata per la precisazione delle conclusioni).
C) La CO ha, già nelle note di trattazione scritta dimesse in data
12.11.2024 (alle ore 19.33, e dunque senza aver preso visione della documentazione predetta), eccepito che:
− “Ad oggi non è stata depositata in atti la citazione in appello notificata ad integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado. Ciò stante, questa parte appellata non è in grado di poter eventualmente dedurre e/o eccepire in merito alla regolarità e ritualità dell'ordinata rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello, ai fini dell'integrazione del contraddittorio”;
7 − “In considerazione di quanto sopra e per tuziorismo difensivo se ne eccepisce
l'irregolarità ed irritualità e, in particolare questa parte appellata rileva come destinataria dell'atto di citazione in appello non sia stata la sig.ra CP_7
(C.F. ), anch'essa comunista convenuta in primo grado CodiceFiscale_1
con citazione autonoma poichè non citata per pubblici proclami, già parte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze. A tal proposito si osserva come, in primo grado a seguito dell'eccezione sollevata da questa parte appellata al momento della costituzione in giudizio, il Giudice abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio (doc. a) nei confronti della ridetta con provvedimento CP_7
10.11.16 e come parte attrice abbia ottemperato depositando poi l'atto CP_1 notificato in cancelleria così come si evince dal verbale dell'udienza 11.05.17
(doc. b) e dal fascicolo telematico dal quale è rilevabile il ridetto deposito eseguito in data 25.01.17”;
− “...l'Ecc.ma Corte, verificate modalità e termini di adempimento alla disposta integrazione del contraddittorio, ordinata nel presente giudizio, nei confronti di tutti quei soggetti già parti nel giudizio di primo grado, Vorrà prendere atto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e quindi CP_7 dichiarare l'estinzione del processo”.
La stessa CO, poi, in sede di compara conclusionale (una volta presa visione della documentazione dimessa da parte appellante) ha ribadito l'eccezione in questione, rilevando come:
− “...l'elenco destinatari prodotto in sede di richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sia lo stesso utilizzato per il I grado già risultato carente e/o non corretto rispetto ai nominativi presenti”;
− “...destinataria dell'atto di citazione in appello notificato per pubblici proclami, ancora una volta, non sia stata la Sig.ra (C.F. CP_7 C.F._1
). A tal proposito si osserva come, in primo grado a seguito dell'eccezione
[...]
sollevata da questa parte appellata al momento della costituzione in giudizio, il
Giudice abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ridetta con provvedimento 10.11.16 (doc. a note ud. Mangona 13.11.24), CP_7
ritenendo non idonea e/o efficace la notifica per pubblici proclami quantomeno nei confronti di quest'ultima, e come parte attrice abbia ottemperato CP_1 depositando poi l'atto notificato in cancelleria così come si evince dal verbale dell'udienza 11.05.17 (doc. b note ud. Mangona 13.11.24) e dal fascicolo telematico dal quale è rilevabile il ridetto deposito eseguito in data 25.01.17. La rinnovazione della citazione di I grado in via autonoma nei confronti di sopradetta
8 convenuta imponeva quantomeno l'inserimento del nominativo nell'elenco per quella effettuata per pubblici proclami”;
− “In sintesi, ut supra era parte del giudizio di primo grado e secondo CP_7
la Corte intestata (ordinanza 31.01.24) essendo parte nel giudizio dinanzi al
Tribunale è litisconsorte necessario nel giudizio di appello sia sotto il profilo sostanziale che processuale. Orbene, l'Ecc.ma Corte - verificate modalità e termini di adempimento alla disposta integrazione del contraddittorio - ordinata nel presente giudizio, nei confronti di tutti quei soggetti già parti nel giudizio di primo grado, Vorrà prendere atto della mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concesso ex art 102.2 c.p.c. nei confronti di e CP_7 quindi dichiarare l'estinzione del processo (C. Cass. 28333/2024)”.
D) A fronte di ciò, parte appellante nulla ha replicato sul punto nel contesto degli scritti conclusionali (né in comparsa conclusionale né in memoria di replica).
E) Parte appellata ha infine, nella propria memoria di replica, CP_3
evidenziato l'omessa presa di posizione di parte appellante sulla questione in oggetto, reiterando l'eccezione in oggetto (“Non possiamo esimerci dal far notare come controparte nella propria comparsa conclusionale non abbia in alcun modo preso posizione rispetto all'eccezione di carenza di contraddittorio nei confronti di CP_7
così come formulata da questa difesa nelle note di udienza depositate il 13.11.2024
[...]
e quindi, di fatto stante la non contestazione, ammettendo la circostanza. Ciò stante si insiste nell'eccezione osservando come il litisconsorzio rilevato carente dalla Corte adita non sia stato correttamente integrato da parte appellante”).
3.1) L'eccezione è fondata.
3.1.1) Con il provvedimento del 31.1.2024 la Corte ha espressamente “...ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti dei 250 comunisti, già parti del giudizio di primo grado, trattandosi di litisconsorti necessari sia sotto il profilo sostanziale che processuale” e quindi disponendo
“l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui in parte motiva”.
Sul punto occorre procedere ad alcune osservazioni, rilevando che:
a) ebbe a citare in giudizio, in origine, la e i soggetti titolari di CP_1 CP_3 quote millesimali nella comunione stessa (indicati alle pp.gg 4, 5 e 6 dell'atto di citazione), in tutto 250;
b) la CO ebbe ad eccepire la sussistenza di varie incongruenze nel contesto della citazione per pubblici proclami eseguita nei confronti dei predetti 250 convenuti, rilevando tra l'altro che, tra costoro, era inserito anche il nominativo di che, invece, non risultava titolare di quote millesimali, essendo CP_8
9 invece queste ultime intestate alla moglie dello stesso sig. sig.ra CP_8 CP_7
[...]
c) preso atto di ciò, con provvedimento reso a verbale d'udienza dell'11.11.2016, il
Tribunale di Firenze dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta sig.ra CP_7
d) alla successiva udienza, in prime cure, dell'11.5.2017, parte attrice ha fatto presente “...di aver integrato il contraddittorio nei confronti di e ha CP_7 già depositato l'atto notificato”;
e) tale atto risulta poi notificato alla sig.ra come riconosciuto anche da parte CP_7 de la CO (“...parte attrice abbia ottemperato depositando poi l'atto CP_1 notificato in cancelleria così come si evince dal verbale dell'udienza 11.05.17
(doc. b) e dal fascicolo telematico dal quale è rilevabile il ridetto deposito eseguito in data 25.01.17”);
f) la questione non risulta più essere stata oggetto di valutazione, in prime cure, e la stessa sentenza impugnata nella presente sede risulta essere stata resa tra la CP_1
CO, il sig. e “altri 250 indicati in atto di citazione”. CP_5
3.1.2) L'analisi del contenuto dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuato nel presente grado di giudizio da onsente poi di evincere che: CP_1
→ la notifica è stata effettuata sulla scorta del medesimo elenco di nominativi indicato nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, in cui:
o è ancora presente il nominativo di CP_8
o non è presente il nominativo di CP_7
→ non è stata conseguentemente effettuata alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra CP_7
3.1.3) Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte deve quindi porsi in evidenza come l'integrazione del contraddittorio disposta da questa Corte non abbia avuto ad oggetto, anche sul piano lessicale, i “...250 (convenuti) indicati in atto di citazione”
(come riportato, ad es., nell'intestazione della sentenza impugnata) ma i “...250 comunisti, già parti del giudizio di primo grado” (a costoro essendo operato il riferimento nell'espressione “soggetti di cui in parte motiva”, laddove è stata disposta l'integrazione del contraddittorio in questione).
Dunque, il fatto che l'odierna appellante abbia ritenuto – onde dare corso all'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte – di utilizzare il medesimo elenco di nominativi dei convenuti ab origine in prime cure ha fatto sì che l'integrazione stessa non sia avvenuta nei confronti della sig.ra la quale, tuttavia, era ricompresa nei CP_7
10 “250 comunisti, già parti del giudizio di primo grado” con riferimento ai quali l'integrazione stessa doveva essere effettuata.
Come detto, infatti, era la sig.ra e non il sig. (e tale circostanza è CP_7 CP_8
pacifica, in quanto mai contestata da alcuno) ad essere titolare di quote millesimali nella comunione già convenuta in prime cure e, dunque, era la stessa sig.ra ad integrare CP_7
il novero dei predetti comunisti ed era pertanto nei confronti – anche – di quest'ultima che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.
3.1.4) La circostanza (parimenti pacifica) che tale integrazione del contraddittorio non sia avvenuta comporta, di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 331, 2° comma, c.p.c.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d.
“basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 3228/2021 del Tribunale di Firenze, così Controparte_1
statuisce:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi Controparte_3
€ 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
11 3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1 Controparte_5
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il
[...]
gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.205 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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