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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1125 /2025
Oggi 10/06/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. DI PIETRA nonché della Parte_1
omessa costituzione del Controparte_1
Il Giudice
Cont Dichiara la contumacia del ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1125/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Andrea Di Pietra ( e Francesca Email_1
Sammartano ( per mandato in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
* * *
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 1) condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di € 1.867,80 a titolo di retribuzione professionale docenti per tutti i rapporti di lavoro a termine nell'arco di ciascun anno di servizio con l'Amministrazione convenuta con i conseguenti diritti connessi al TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1
liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 1.314,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente con contratto a tempo indeterminato,
e di aver presto servizio dal 15.1.2020 al 22.6.2021 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato,
dell'erogazione della Retribuzione Professionale Docente (RDP) così come prevista dall'art. 7 CCNL 2001 corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti che hanno ricoperto delle supplenze annuali fino al 31 agosto o al 30 giugno, ciò in aperto spregio del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D. Lgs n. 368 del 2001, chiedendo quindi, di condannare le amministrazioni resistenti al pagamento della somma di € 1.480,08.
Il ha omesso di costituirsi ed è dichiarato contumace. Controparte_1
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.
149/2021.
La questione proposta verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
3 Tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 del
Ccnl del 15 marzo 2001 per il personale del Comparto scuola, in favore di tutto il personale docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Tale art. 7 del Ccnl ha, difatti,
istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva (e non, invece, al fine dell'individuazione dei destinatari del compenso in esame, come erroneamente mostra di ritenere il ) la norma in commento richiama, quindi, l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 CP_1
che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 4 che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Tale chiaro quadro normativo è stato oggetto di interpretazione da parte della Suprema
Corte che, con orientamento ormai costante ( già assolutamente dominante anche nella giurisprudenza di merito), ha stabilito :“l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. ordinanza n. 20015 del
27 luglio 2018; in senso conforme Cass. ordinanza n. 15371 del 06.06.2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020).
Vale richiamare, a sostegno della tesi della ricorrente, alcuni passi della motivazione con cui si è espressa la Suprema Corte: “3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro,
pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
(…) 6. Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il
5 supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» e ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001,
deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che,
come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale, sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9.
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.(v. ordinanza n.20015/2018).
Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale
Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto,
ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, a nulla rilevando in contrario la circostanza che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente, nonché al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una
6 prestazione equivalente- quanto a mansioni e funzioni - a quella del lavoratore sostituito, sì
da doversi disattendere la tesi del , secondo cui la durata temporalmente limitata CP_1
dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della Retribuzione Professionale
Docenti.
Cont In conclusione, il deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti per i suindicati rapporti di lavoro a termine con l'Amministrazione convenuta con i conseguenti diritti connessi al TFR, nella somma individuata dal docente, siccome non contestata stante la contumacia della PA, in € 1.867,80
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, valori minimi stante la serialità della controversia.
Marsala, 10.6.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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