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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4660/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO Parte_1
ALESSANDRO, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti BRUNETTI Controparte_1
GIUSEPPE E DEL PRETE FRANCESCO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 07/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/09/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Maruggio (Ta) in data 27/08/2012 con che dalla loro unione erano nati due figli il Controparte_1 Per_1
28/09/2015 e il 27/08/2013, che in data 03/01/2023 era pronunciata con Per_2
sentenza la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1
divorzio.
All'udienza del 03/02/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato;
adottati i provvedimenti provvisori, le parti all'udienza del 3 febbraio 2025 chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 07/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza del Tribunale di
Taranto n. 7/2023 emessa il 03/01/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo deposito telematicamente con note scritte per l'udienza del 07/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26/09/2023 da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/08/2012 in Maruggio (Ta) da , nata a [...] Parte_1
il 06/12/1981, e nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Maruggio (Ta) dell'anno 2012, parte 2, serie A, numero 13;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente con note scritte per l'udienza del 07/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Maruggio (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4660/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO Parte_1
ALESSANDRO, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti BRUNETTI Controparte_1
GIUSEPPE E DEL PRETE FRANCESCO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 07/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, contenente le condizioni di divorzio, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/09/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Maruggio (Ta) in data 27/08/2012 con che dalla loro unione erano nati due figli il Controparte_1 Per_1
28/09/2015 e il 27/08/2013, che in data 03/01/2023 era pronunciata con Per_2
sentenza la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1
divorzio.
All'udienza del 03/02/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato;
adottati i provvedimenti provvisori, le parti all'udienza del 3 febbraio 2025 chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 07/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza del Tribunale di
Taranto n. 7/2023 emessa il 03/01/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo deposito telematicamente con note scritte per l'udienza del 07/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26/09/2023 da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/08/2012 in Maruggio (Ta) da , nata a [...] Parte_1
il 06/12/1981, e nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Maruggio (Ta) dell'anno 2012, parte 2, serie A, numero 13;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui di cui all'accordo depositato telematicamente con note scritte per l'udienza del 07/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Maruggio (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara