TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8118 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3394/22 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Vietri
Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3394/2022 R.G., avente ad oggetto:inadempimento contrattuale;
interessi di mora.
TRA
(Codice Fiscale, Registro delle Imprese e Partita Iva n. ) in PA P.IVA_1 persona rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giordano Bruno
169, presso lo studio dell' avv. Giulio Rotoli dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce al presente atto ATTRICE
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato, ex lege, Controparte_1 P.IVA_2 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 2022, in qualità di cessionaria PA dei crediti della ha convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
chiedendo di: CP_1
1)accertare il diritto di credito vantato da nei confronti del , per PA Controparte_1 le causali di cui in narrativa;
2) per effetto, condannare il debitore al pagamento dell'importo pari CP_1 ad € 20.651,76 a titolo di sorta capitale residua;
3) condannare, altresì, il convenuto al pagamento degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, in particolare: - per le fatture non ancora saldate, interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle stesse all'effettivo soddisfo- per le fatture integralmente saldate, interessi moratori dalla scadenza delle stesse sino alla data dei rispettivi pagamenti
(così come indicati in tabella), oltre interessi moratori sugli interessi scaduti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1283 e 1284 IV comma c.c., nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9/10/02 n. 231. 4) condannare, ancora, il debitore al pagamento dell'importo complessivo di € 2.360,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del D.Lgs. 231/02 e dell'importo di € 161,46 a titolo di spese notarili per l'autentica delle scritture contabili (doc. 31); 5) condannare, infine, il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio”.
Nell'atto introduttivo, la società attrice esponeva che il credito derivava da servizi di accoglienza resi dalla Cooperativa “ per conto della tra il 2017 e il 2020, Parte_2 Controparte_2 successivamente ceduti a con atti notarili dell'11 aprile 2017 e del 30 maggio 2019, PA
regolarmente notificati.
Il , inizialmente contumace, si costituiva in giudizio in data 10.10.2022, Controparte_1
successivamente alla scadenza dei termini previsti per la proposizione di eccezioni e la produzione documentale, formulando istanza di revoca dell'ordinanza emessa ex art. 186-ter c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto integrale della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite. In particolare, il CP_1
deduceva la totale insussistenza della pretesa creditoria azionata da in qualità PA di cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla Cooperativa per l'attività di Parte_2
accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, svolta nel periodo 2017–2020 in forza di apposita convenzione intercorsa con la Secondo la prospettazione Controparte_2
difensiva, tutte le fatture oggetto di causa risultano già integralmente soddisfatte dalla CP_2
competente, la quale aveva provveduto al pagamento degli importi dovuti, determinando così
l'infondatezza della domanda relativamente alla sorte capitale. Quanto, invece, alla richiesta di corresponsione degli interessi moratori e delle ulteriori somme a titolo di penalità per ritardato pagamento, asseritamente dovute ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, il eccepiva la loro non CP_1
debenza, per difetto dei presupposti previsti dalla normativa richiamata. Il evidenziava CP_1
come, ai fini della maturazione degli interessi moratori, il credito debba presentare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Requisiti che, nel contesto degli appalti con la Pubblica
Amministrazione, non potevano ritenersi sussistenti unicamente all'esito della positiva verifica circa a regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale. Tale verifica si sarebbe dovuta realizzare mediante l'analisi della documentazione di rendicontazione prevista dal Decreto del
Ministro dell'Interno del 18 ottobre 2017, adottato ai sensi dell'art. 13-ter del D.L. n. 50/2017, nonché dal conseguente atto di indirizzo n. 41498 del 28 novembre 2018 del Prefetto pro tempore. In difetto di detta documentazione, la P.A. non era posta nella condizione di procedere alla liquidazione delle somme e, pertanto, non poteva ritenersi inadempiente né poteva essere ritenuta morosa.
Pertanto, il ritardo nel pagamento non era imputabile alla condotta del debitore ceduto ( ), CP_1
bensì al comportamento negligente della cedente, che aveva omesso di rendere disponibili, nei tempi e nei modi previsti, gli elementi indispensabili per l'istruttoria amministrativo-contabile propedeutica alla liquidazione. Instaurato il contraddittorio, il , ritualmente convenuto in giudizio, rimaneva Controparte_1 contumace. In tale udienza, il Tribunale adito pronunciava ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., regolarmente notificata al convenuto contumace e, in difetto di opposizione nei termini di cui all'art. 647 c.p.c., divenuta definitiva ed esecutiva. Con la medesima ordinanza venivano, altresì, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Il CP_1
convenuto si costituiva tardivamente in giudizio, in data 10 .10.2022, oltre il termine previsto per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., e quindi quando risultavano ormai precluse le facoltà difensive relative al deposito di documentazione e alla proposizione di eccezioni e contestazioni non rilevabili d'ufficio. In sede di prima difesa utile, la parte attrice rilevava e formalizzava espressamente l'eccezione di inammissibilità delle deduzioni e contestazioni formulate dalla parte convenuta, in quanto proposte tardivamente, in violazione del principio del contraddittorio e del rispetto delle preclusioni processuali. La causa veniva istruita sulla base della sola documentazione ritualmente prodotta dalle parti nei termini di legge e, all'udienza del
28.04.2025, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale rileva che l'ordinanza ex art. 186-ter cpc del 27.06.2022, notificata al contumace e non opposta nel termine di 20 giorni, è divenuta definitiva ed CP_1
esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e come tale costituisce titolo esecutivo. La tardiva costituzione del convenuto non ne pregiudica l'efficacia.
L'ordinanza ingiuntiva emessa ai sensi dell'art.186-ter c.p.c. nei confronti di parte contumace
è disciplinata dal comma quinto del medesimo articolo, il quale prevede espressamente che tale provvedimento debba essere notificato al contumace, e che, in caso di mancata costituzione dello stesso entro venti giorni dalla notifica, trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 647 c.p.c.
In tal caso, è evidente la volontà del legislatore di istituire un parallelismo normativo e funzionale tra la disciplina del decreto ingiuntivo e quella dell'ordinanza emessa ex art. 186-ter c.p.c. notificata al contumace. Entrambi i provvedimenti, infatti, sono adottati sulla base di presupposti sostanzialmente analoghi – vale a dire la manifesta fondatezza della pretesa azionata – ed entrambi sono soggetti ad un meccanismo di stabilizzazione fondato sulla mancata reazione dell'ingiunto.
In particolare, in entrambi i casi la notifica del provvedimento è funzionale a sollecitare una reazione da parte del destinatario (opposizione nel caso del decreto ingiuntivo;
costituzione nel caso dell'ordinanza ingiuntiva), ed in entrambi è espressamente previsto che l'ingiunto debba essere avvertito delle conseguenze processuali derivanti dalla mancata tempestiva reazione. Conseguenze che, in entrambi gli istituti, si concretano nella definitività e nell'esecutività del provvedimento, ex art. 647 c.p.c.
Alla luce di ciò, la mancata costituzione del contumace nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiuntiva comporta, al pari della mancata opposizione a decreto ingiuntivo, la cristallizzazione della statuizione contenuta nel provvedimento notificato, con effetto di giudicato sostanziale.
Tale interpretazione è, peraltro, avallata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 1325 del 23 gennaio 2006, ha affermato che:“L'ordinanza ingiuntiva pronunciata nei confronti della parte contumace e ad essa ritualmente notificata, qualora tale parte non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notificazione, diventa, riguardo alla statuizione sulla domanda o sulla parte della domanda introdotta con l'atto introduttivo del giudizio, immutabile nel senso proprio della immutabilità della cosa giudicata. [...] Ne consegue che, a condizione che risulti in atti la rituale notificazione dell'ordinanza e risulti inutilmente decorso il termine di venti giorni per la costituzione del contumace, tutta la domanda, se l'ordinanza ingiuntiva la riguardava per
l'intero, ovvero la domanda o il capo di domanda cui essa si riferiva, si debbono intendere definiti dall'ordinanza stessa, della quale dev'essere dichiarato il passaggio in cosa giudicata e l'idoneità a definire l'oggetto su cui si è pronunciata”.
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiuntiva emessa in data 27.06.2022, su istanza di
[...]
, ha accolto integralmente la domanda creditoria azionata nei confronti del PA [...]
, rimasto contumace. Tale provvedimento, giova ripetere, è stato ritualmente notificato e CP_1
non è stato oggetto di costituzione nei termini previsti dalla legge.La costituzione del , CP_1 avvenuta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c. e successivamente alla scadenza delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., rende inammissibili le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, ivi comprese quelle relative alla presunta incompletezza della rendicontazione e alla compensazione con note di credito non cedute.
Le eccezioni sollevate dal in sede conclusionale (mancata rendicontazione, CP_1
illegittimità degli interessi, inapplicabilità del risarcimento forfettario) sono, poi, oltre che inammissibili per tardività, anche infondate, stante la documentazione prodotta dall'attrice e l'efficacia dell'ordinanza ingiuntiva non opposta.
Ne discende che, nel prosieguo del giudizio, il Giudice non può che prendere atto della formazione della cosa giudicata e non può pronunciare nuovamente sull'oggetto deciso con l'ordinanza. Nel presente processo, in cui ha ottenuto l' ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. Parte_3 per l'intero credito azionato nei confronti del deve essere, quindi, emessa una Controparte_1 mera pronuncia dichiarativa della definitività dell'ordinanza predetta.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda introduttiva, così provvede:
1. dichiara inammissibili le eccezioni di merito sollevate dal per tardiva Controparte_1
costituzione;
2. dichiara la definitività dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa;
3. condanna il , in persona del al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_3 giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, €. 759 per esborsi, oltre rimborso forfettario IVA e CPA.
Napoli, 18.09.2025
Il Gop
Dott.ssa Lucia Vietri
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Vietri
Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3394/2022 R.G., avente ad oggetto:inadempimento contrattuale;
interessi di mora.
TRA
(Codice Fiscale, Registro delle Imprese e Partita Iva n. ) in PA P.IVA_1 persona rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giordano Bruno
169, presso lo studio dell' avv. Giulio Rotoli dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce al presente atto ATTRICE
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato, ex lege, Controparte_1 P.IVA_2 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 2022, in qualità di cessionaria PA dei crediti della ha convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
chiedendo di: CP_1
1)accertare il diritto di credito vantato da nei confronti del , per PA Controparte_1 le causali di cui in narrativa;
2) per effetto, condannare il debitore al pagamento dell'importo pari CP_1 ad € 20.651,76 a titolo di sorta capitale residua;
3) condannare, altresì, il convenuto al pagamento degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, in particolare: - per le fatture non ancora saldate, interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle stesse all'effettivo soddisfo- per le fatture integralmente saldate, interessi moratori dalla scadenza delle stesse sino alla data dei rispettivi pagamenti
(così come indicati in tabella), oltre interessi moratori sugli interessi scaduti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1283 e 1284 IV comma c.c., nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9/10/02 n. 231. 4) condannare, ancora, il debitore al pagamento dell'importo complessivo di € 2.360,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 del D.Lgs. 231/02 e dell'importo di € 161,46 a titolo di spese notarili per l'autentica delle scritture contabili (doc. 31); 5) condannare, infine, il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio”.
Nell'atto introduttivo, la società attrice esponeva che il credito derivava da servizi di accoglienza resi dalla Cooperativa “ per conto della tra il 2017 e il 2020, Parte_2 Controparte_2 successivamente ceduti a con atti notarili dell'11 aprile 2017 e del 30 maggio 2019, PA
regolarmente notificati.
Il , inizialmente contumace, si costituiva in giudizio in data 10.10.2022, Controparte_1
successivamente alla scadenza dei termini previsti per la proposizione di eccezioni e la produzione documentale, formulando istanza di revoca dell'ordinanza emessa ex art. 186-ter c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto integrale della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite. In particolare, il CP_1
deduceva la totale insussistenza della pretesa creditoria azionata da in qualità PA di cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla Cooperativa per l'attività di Parte_2
accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, svolta nel periodo 2017–2020 in forza di apposita convenzione intercorsa con la Secondo la prospettazione Controparte_2
difensiva, tutte le fatture oggetto di causa risultano già integralmente soddisfatte dalla CP_2
competente, la quale aveva provveduto al pagamento degli importi dovuti, determinando così
l'infondatezza della domanda relativamente alla sorte capitale. Quanto, invece, alla richiesta di corresponsione degli interessi moratori e delle ulteriori somme a titolo di penalità per ritardato pagamento, asseritamente dovute ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, il eccepiva la loro non CP_1
debenza, per difetto dei presupposti previsti dalla normativa richiamata. Il evidenziava CP_1
come, ai fini della maturazione degli interessi moratori, il credito debba presentare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Requisiti che, nel contesto degli appalti con la Pubblica
Amministrazione, non potevano ritenersi sussistenti unicamente all'esito della positiva verifica circa a regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale. Tale verifica si sarebbe dovuta realizzare mediante l'analisi della documentazione di rendicontazione prevista dal Decreto del
Ministro dell'Interno del 18 ottobre 2017, adottato ai sensi dell'art. 13-ter del D.L. n. 50/2017, nonché dal conseguente atto di indirizzo n. 41498 del 28 novembre 2018 del Prefetto pro tempore. In difetto di detta documentazione, la P.A. non era posta nella condizione di procedere alla liquidazione delle somme e, pertanto, non poteva ritenersi inadempiente né poteva essere ritenuta morosa.
Pertanto, il ritardo nel pagamento non era imputabile alla condotta del debitore ceduto ( ), CP_1
bensì al comportamento negligente della cedente, che aveva omesso di rendere disponibili, nei tempi e nei modi previsti, gli elementi indispensabili per l'istruttoria amministrativo-contabile propedeutica alla liquidazione. Instaurato il contraddittorio, il , ritualmente convenuto in giudizio, rimaneva Controparte_1 contumace. In tale udienza, il Tribunale adito pronunciava ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., regolarmente notificata al convenuto contumace e, in difetto di opposizione nei termini di cui all'art. 647 c.p.c., divenuta definitiva ed esecutiva. Con la medesima ordinanza venivano, altresì, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Il CP_1
convenuto si costituiva tardivamente in giudizio, in data 10 .10.2022, oltre il termine previsto per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., e quindi quando risultavano ormai precluse le facoltà difensive relative al deposito di documentazione e alla proposizione di eccezioni e contestazioni non rilevabili d'ufficio. In sede di prima difesa utile, la parte attrice rilevava e formalizzava espressamente l'eccezione di inammissibilità delle deduzioni e contestazioni formulate dalla parte convenuta, in quanto proposte tardivamente, in violazione del principio del contraddittorio e del rispetto delle preclusioni processuali. La causa veniva istruita sulla base della sola documentazione ritualmente prodotta dalle parti nei termini di legge e, all'udienza del
28.04.2025, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale rileva che l'ordinanza ex art. 186-ter cpc del 27.06.2022, notificata al contumace e non opposta nel termine di 20 giorni, è divenuta definitiva ed CP_1
esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e come tale costituisce titolo esecutivo. La tardiva costituzione del convenuto non ne pregiudica l'efficacia.
L'ordinanza ingiuntiva emessa ai sensi dell'art.186-ter c.p.c. nei confronti di parte contumace
è disciplinata dal comma quinto del medesimo articolo, il quale prevede espressamente che tale provvedimento debba essere notificato al contumace, e che, in caso di mancata costituzione dello stesso entro venti giorni dalla notifica, trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 647 c.p.c.
In tal caso, è evidente la volontà del legislatore di istituire un parallelismo normativo e funzionale tra la disciplina del decreto ingiuntivo e quella dell'ordinanza emessa ex art. 186-ter c.p.c. notificata al contumace. Entrambi i provvedimenti, infatti, sono adottati sulla base di presupposti sostanzialmente analoghi – vale a dire la manifesta fondatezza della pretesa azionata – ed entrambi sono soggetti ad un meccanismo di stabilizzazione fondato sulla mancata reazione dell'ingiunto.
In particolare, in entrambi i casi la notifica del provvedimento è funzionale a sollecitare una reazione da parte del destinatario (opposizione nel caso del decreto ingiuntivo;
costituzione nel caso dell'ordinanza ingiuntiva), ed in entrambi è espressamente previsto che l'ingiunto debba essere avvertito delle conseguenze processuali derivanti dalla mancata tempestiva reazione. Conseguenze che, in entrambi gli istituti, si concretano nella definitività e nell'esecutività del provvedimento, ex art. 647 c.p.c.
Alla luce di ciò, la mancata costituzione del contumace nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiuntiva comporta, al pari della mancata opposizione a decreto ingiuntivo, la cristallizzazione della statuizione contenuta nel provvedimento notificato, con effetto di giudicato sostanziale.
Tale interpretazione è, peraltro, avallata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 1325 del 23 gennaio 2006, ha affermato che:“L'ordinanza ingiuntiva pronunciata nei confronti della parte contumace e ad essa ritualmente notificata, qualora tale parte non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notificazione, diventa, riguardo alla statuizione sulla domanda o sulla parte della domanda introdotta con l'atto introduttivo del giudizio, immutabile nel senso proprio della immutabilità della cosa giudicata. [...] Ne consegue che, a condizione che risulti in atti la rituale notificazione dell'ordinanza e risulti inutilmente decorso il termine di venti giorni per la costituzione del contumace, tutta la domanda, se l'ordinanza ingiuntiva la riguardava per
l'intero, ovvero la domanda o il capo di domanda cui essa si riferiva, si debbono intendere definiti dall'ordinanza stessa, della quale dev'essere dichiarato il passaggio in cosa giudicata e l'idoneità a definire l'oggetto su cui si è pronunciata”.
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiuntiva emessa in data 27.06.2022, su istanza di
[...]
, ha accolto integralmente la domanda creditoria azionata nei confronti del PA [...]
, rimasto contumace. Tale provvedimento, giova ripetere, è stato ritualmente notificato e CP_1
non è stato oggetto di costituzione nei termini previsti dalla legge.La costituzione del , CP_1 avvenuta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c. e successivamente alla scadenza delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., rende inammissibili le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, ivi comprese quelle relative alla presunta incompletezza della rendicontazione e alla compensazione con note di credito non cedute.
Le eccezioni sollevate dal in sede conclusionale (mancata rendicontazione, CP_1
illegittimità degli interessi, inapplicabilità del risarcimento forfettario) sono, poi, oltre che inammissibili per tardività, anche infondate, stante la documentazione prodotta dall'attrice e l'efficacia dell'ordinanza ingiuntiva non opposta.
Ne discende che, nel prosieguo del giudizio, il Giudice non può che prendere atto della formazione della cosa giudicata e non può pronunciare nuovamente sull'oggetto deciso con l'ordinanza. Nel presente processo, in cui ha ottenuto l' ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. Parte_3 per l'intero credito azionato nei confronti del deve essere, quindi, emessa una Controparte_1 mera pronuncia dichiarativa della definitività dell'ordinanza predetta.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda introduttiva, così provvede:
1. dichiara inammissibili le eccezioni di merito sollevate dal per tardiva Controparte_1
costituzione;
2. dichiara la definitività dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa;
3. condanna il , in persona del al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_3 giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, €. 759 per esborsi, oltre rimborso forfettario IVA e CPA.
Napoli, 18.09.2025
Il Gop
Dott.ssa Lucia Vietri